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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 510/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato ed assistito dall'Avv. PAOLO BREGALANTI (C.F.
del Foro di Cremona, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in C.F._2
Cremona (CR) Via Ruggero Manna n. 4;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede in Via IV Novembre n. Controparte_1 P.IVA_1
72 - 26024 Paderno Ponchielli (CR), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Antonioli (c.f. ) del Foro di Cremona e domiciliata presso di C.F._3
lui in Cremona Via Tribunali n. 7;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più ampia declaratoria e/o statuizione, Accertare che in forza del contratto di appalto 14/01/2022 l'attore ha corrisposto l'importo di € 66.195,68 oltre Iva al 10% in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati sino alla data di interruzione del rapporto contrattuale avvenuta il 10/07/2022 e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
alla restituzione del predetto importo oltre interessi in favore del Sig. Con
[...] Parte_1
pagina 1 di 5 vittoria di spese e compensi di avvocato del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge”.
Si è quindi costituita in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo al Tribunale adito “Voglia il Tribunale di Cremona rigettare nel migliore dei modi ogni domanda svolta verso la convenuta per infondatezza della domanda in punto di fatto e di diritto.
In via riconvenzionale, condannare l'attrice a pagare alla convenuta la somma di 16.356,54 come stralcio dell'impianto elettrico previsto dal contratto all'art. 3 e la somma di euro 236.169,05 come mancato guadagno calcolato sui lavori non eseguiti ex art. 1671 cod. civ. e cosi' per un totale di euro 252.525,59 oltre interessi e rivalutazione o quella diversa somma anche maggiore risultante in corso di causa e secondo l' equità del Giudice. Dichiarare la compensazione del credito della convenuta con quello eventuale della parte attrice. Spese di causa rifuse”.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore – in conseguenza della domanda riconvenzionale avversaria – così ha concluso: “Voglia l'On.le Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più ampia declaratoria e/o statuizione, in via principale, - accertare che in forza del contratto di appalto 14/01/2022 l'attore ha corrisposto l'importo di € 66.195,68 oltre Iva al 10% in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati sino alla data di interruzione del rapporto contrattuale avvenuta il 10/07/2022 e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
alla restituzione del predetto importo oltre interessi in favore del Sig.
[...] Parte_1
- accertato che il contratto di appalto 14/01/2022 si è concluso per inadempimento della
[...] convenuta e che, per l'effetto, il Sig. nulla deve alla società Parte_1 Controparte_1
, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata. In subordine,
[...] nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, disporre la compensazione delle rispettive partite di dare/avere. Con vittoria di spese
e compensi di avvocato del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa
è stata istruita tramite espletamento di prova testimoniale, e, all'esito, ritenuta matura per la decisione,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 16/1/2025, a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con cui i procuratori hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Va premesso che l'attore ha dedotto nell'atto introduttivo di aver “deciso di interrompere il rapporto contrattuale con la , comunicandolo in data 10/07/2022” (v. pag. 3 citazione), Controparte_1 ossia ha dedotto di aver esercitato (a causa dei ritardi di controparte) il recesso unilaterale dal contratto di appalto (doc. 1 parte attrice), previsto dall'art. 1671 c.c.
Che si tratti dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale risulta peraltro anche dal verbale di riconsegna cantiere, sottoscritto da entrambe le parti (doc. 3 parte attrice).
L'attore non ha invece operato per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, situazione che si sarebbe verificata nel caso in cui avesse inviato all'appaltatrice una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso risolto.
pagina 2 di 5 Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore ha quindi richiesto (in virtù dell'esercitato recesso dal contratto) la restituzione dell'importo pagato in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati dall'appaltatrice. Si ritiene inoltre che, con la memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore non abbia mutato la propria domanda iniziale, avendo nelle conclusioni richiesto comunque la restituzione dell'importo versato in eccedenza previo accertamento che il contratto “si è concluso per inadempimento della convenuta”.
Va precisato infatti che il recesso e la risoluzione presuppongono entrambi (di norma, seppure non sempre) l'inadempimento della controparte;
di fronte a tale inadempimento, infatti, la parte adempiente può alternativamente:
1. Diffidare controparte ad adempiere e ottenere la risoluzione del contratto, ovvero chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto, ed ottenere il risarcimento dei danni subiti;
2. Recedere unilateralmente da contratto, ottenendo il doppio della eventuale caparra confirmatoria versata, senza poter ottenere (se pattuita una caparra) il risarcimento del danno maggiore eventualmente subito e provato.
Secondo recente arresto della Suprema Corte, in caso di esercizio unilaterale del diritto di recesso da parte del committente, il contratto si scioglie per iniziativa unilaterale di questi e non è dunque possibile richiederne la risoluzione per inadempimento;
dunque, non è necessario fare indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, salvo tuttavia il caso in cui il committente chieda che l'inadempimento venga accertato per ottenere la restituzione degli acconti versati e/o il risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Posto che quindi anche il recesso ex art. 1671 c.c. presuppone (di regola) l'inadempimento della controparte, l'esercizio della presente azione rende irrilevante l'accertamento dell'inadempimento stesso, in quanto: a) non è stata richiesta la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, peraltro non più possibile essendosi il contratto già concluso per intervenuto recesso unilaterale del committente (v. Cass. n. 421/2024, citata);
2. Non è stata formulata domanda di risarcimento dei danni subiti per le condotte di inadempimento lamentate, né domanda di restituzione degli acconti versati (salvo quelli pagati in eccedenza);
3. resta fermo comunque (in assenza di caparra confirmatoria) il diritto del committente di ricevere in restituzione l'importo pagato in eccedenza, come conseguenza naturale della conclusione anticipata del contratto, anche ai sensi dell'art. 1671 c.c. (che prevede il pagamento delle opere eseguite);
3. resta fermo il diritto dell'appaltatore di vedersi tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dell'eventuale mancato guadagno.
Occorre quindi in questa sede unicamente verificare quanto corrisposto dal committente in relazione ai lavori effettivamente svolti dall'appaltatore ed infine se sussista prova e quantificare l'eventuale mancato guadagno richiesto dalla convenuta.
Quanto al primo profilo, come allegato e non contestato dalle parti, non è necessaria alcuna consulenza tecnica d'ufficio, avendo le stesse parti in contraddittorio tra loro accertato stragiudizialmente (con relazione che non è contestata, ed è anzi invocata, nel giudizio) l'importo dei lavori svolti ed i pagamenti effettuati dalla committenza sino al recesso (doc. 4 parte attrice).
Dalla relazione suddetta si evince che la ha realizzato lavori (sul Controparte_1 totale di euro 1.202.279,38 €, dedotti euro 16.356,54 per stralcio impianti elettrici ai sensi dell'art. 3 del pagina 3 di 5 contratto) per euro 270.194,25 e che quindi la committenza, avendo pagato euro 336.389,93, ha versato in eccedenza l'importo di euro 66.195,68 + IVA al 10% (ossia euro 72.815,24).
Va tuttavia precisato che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, dalla somma di euro
66.195,68 non deve essere detratta la somma di euro 16.356,54.
Infatti, ai sensi dell'art. 3 del contratto di appalto (doc. 1 parte attrice), le parti hanno concordato un ristoro per l'appaltatore del 20% dell'importo dell'appalto, al netto dello sconto, per lo “stralcio degli impianti elettrici”, da contabilizzare al primo SAL.
Tuttavia non è stato dimostrato che l'impianto elettrico previsto dall'art. 3 del contratto (inteso come impianto elettrico definitivo dell'immobile) sia stato effettivamente realizzato, in quanto:
1. La sua realizzazione non è prevista dal doc. 4, che si è limitato a stralciare dai lavori previsti dal computo metrico iniziale il ristoro contrattualmente previsto per la realizzazione dell'impianto elettrico;
2. è stata pacificamente realizzata unicamente una linea provvisoria di corrente (che ha richiesto un esborso aggiuntivo), che evidentemente non è l'impianto elettrico definitivo previsto in contratto.
Con riferimento infine all'asserito mancato guadagno, si premette che, secondo la giurisprudenza, “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che
l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass. n. 8853 del 2017; Cass. n. 9132 del 2012)” (v. Cass. sent. n.
15304/2020).
Nel caso di specie, il doc. 4 prodotto dall'attrice espressamente non considera le spese generali ed il mancato utile.
In ogni caso, la convenuta ha prodotto il computo metrico delle opere, da cui si deduce che la marginalità, ovvero la differenza tra il prezzo globale e le spese prevedibili fosse del 24,90%; marginalità che, applicata sulla residuo lavori non eseguiti per euro 948.441,67, risulta di euro
236.169,05.
Si rileva innanzitutto che parte attrice non ha contestato specificamente i costi totali (dettagliatamente preventivati) e la marginalità calcolata nel computo metrico prodotto, per cui non si rende necessaria una consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento di quando dedotto e dimostrato dalla convenuta.
La contestazione di parte attrice è infatti generica ed infondata laddove la stessa ha lamentato la mancata “indicazione dei parametri di riferimento e di valutazione”: tali parametri, infatti, sono meramente il costo totale dei lavori e le spese preventivate (queste non specificamente contestate e dettagliatamente dedotte), ed il risultato è la differenza in percentuale tra tali due grandezze.
Quanto invece agli ulteriori rilievi di parte attrice, si osserva che: a) il committente non ha fornito alcuna prova per cui l'interruzione dell'appalto non avrebbe impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli avrebbe procurato vantaggi diversi;
b) non deve dal calcolo di parte convenuta detrarsi il totale corrisposto dall'attrice, in quanto tale versamento andrà solo pagina 4 di 5 successivamente considerato per la compensazione delle rispettive pretese dare/avere; c) la marginalità del 24,90% calcolata dalla appaltatrice è il rapporto tra costi e spese preventivate in concreto, ed è diversa dalla forfettaria pattuizione delle parti con riferimento all'eventuale subappalto di opere da parte del committente, irrilevante in quanto relativa ad una situazione diversa;
c) dal totale dei lavori non eseguiti non deve detrarsi l'importo di euro 16.356,54 per stralcio impianti elettrici, in quanto somma che sarebbe stata comunque riconosciuta all'appaltatore al primo SAL (se l'impianto elettrico definitivo fosse stato realizzato).
Infine, si rileva che – a differenza che per il credito in eccedenza vantato dall'attrice –per il mancato guadagno della convenuta per euro 236.169,05 non può tenersi conto dell'IVA al 10% (neppure infatti richiesta dalla convenuta), in quanto l'imposta sul valore aggiunto sarebbe stata comunque dedotta dai guadagni dell'impresa appaltatrice. In conclusione, a seguito dell'accoglimento della domanda principale di parte attrice e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, operando la compensazione (impropria) tra le rispettive poste dare/avere, deve condannarsi parte attrice al pagamento – in favore di parte convenuta – della somma di euro 163.353,81 (236.169,05 - 72.815,24), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza (cui è stata operata la compensazione giudiziale) al saldo effettivo.
Non va riconosciuta invece la richiesta rivalutazione monetaria, applicandosi ai debiti di valuta (ossia alle obbligazioni che, come nel caso di specie, hanno ad oggetto fin dall'origine ed in modo diretto la prestazione di una somma di denaro determinata o anche solo determinabile) il principio nominalistico ex art. 1227 c.c.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento delle rispettive domande, vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 510/2023, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
In accoglimento della domanda principale di parte attrice e in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, operando la compensazione (impropria) tra le rispettive poste dare/avere, CONDANNA parte attrice al pagamento – in favore di parte convenuta – della somma di euro 163.353,81, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
SPESE compensate.
Così deciso in Cremona, il 13 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 510/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato ed assistito dall'Avv. PAOLO BREGALANTI (C.F.
del Foro di Cremona, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in C.F._2
Cremona (CR) Via Ruggero Manna n. 4;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede in Via IV Novembre n. Controparte_1 P.IVA_1
72 - 26024 Paderno Ponchielli (CR), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Antonioli (c.f. ) del Foro di Cremona e domiciliata presso di C.F._3
lui in Cremona Via Tribunali n. 7;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più ampia declaratoria e/o statuizione, Accertare che in forza del contratto di appalto 14/01/2022 l'attore ha corrisposto l'importo di € 66.195,68 oltre Iva al 10% in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati sino alla data di interruzione del rapporto contrattuale avvenuta il 10/07/2022 e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
alla restituzione del predetto importo oltre interessi in favore del Sig. Con
[...] Parte_1
pagina 1 di 5 vittoria di spese e compensi di avvocato del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge”.
Si è quindi costituita in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo al Tribunale adito “Voglia il Tribunale di Cremona rigettare nel migliore dei modi ogni domanda svolta verso la convenuta per infondatezza della domanda in punto di fatto e di diritto.
In via riconvenzionale, condannare l'attrice a pagare alla convenuta la somma di 16.356,54 come stralcio dell'impianto elettrico previsto dal contratto all'art. 3 e la somma di euro 236.169,05 come mancato guadagno calcolato sui lavori non eseguiti ex art. 1671 cod. civ. e cosi' per un totale di euro 252.525,59 oltre interessi e rivalutazione o quella diversa somma anche maggiore risultante in corso di causa e secondo l' equità del Giudice. Dichiarare la compensazione del credito della convenuta con quello eventuale della parte attrice. Spese di causa rifuse”.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore – in conseguenza della domanda riconvenzionale avversaria – così ha concluso: “Voglia l'On.le Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più ampia declaratoria e/o statuizione, in via principale, - accertare che in forza del contratto di appalto 14/01/2022 l'attore ha corrisposto l'importo di € 66.195,68 oltre Iva al 10% in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati sino alla data di interruzione del rapporto contrattuale avvenuta il 10/07/2022 e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
alla restituzione del predetto importo oltre interessi in favore del Sig.
[...] Parte_1
- accertato che il contratto di appalto 14/01/2022 si è concluso per inadempimento della
[...] convenuta e che, per l'effetto, il Sig. nulla deve alla società Parte_1 Controparte_1
, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata. In subordine,
[...] nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, disporre la compensazione delle rispettive partite di dare/avere. Con vittoria di spese
e compensi di avvocato del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa
è stata istruita tramite espletamento di prova testimoniale, e, all'esito, ritenuta matura per la decisione,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 16/1/2025, a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con cui i procuratori hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Va premesso che l'attore ha dedotto nell'atto introduttivo di aver “deciso di interrompere il rapporto contrattuale con la , comunicandolo in data 10/07/2022” (v. pag. 3 citazione), Controparte_1 ossia ha dedotto di aver esercitato (a causa dei ritardi di controparte) il recesso unilaterale dal contratto di appalto (doc. 1 parte attrice), previsto dall'art. 1671 c.c.
Che si tratti dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale risulta peraltro anche dal verbale di riconsegna cantiere, sottoscritto da entrambe le parti (doc. 3 parte attrice).
L'attore non ha invece operato per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, situazione che si sarebbe verificata nel caso in cui avesse inviato all'appaltatrice una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso risolto.
pagina 2 di 5 Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore ha quindi richiesto (in virtù dell'esercitato recesso dal contratto) la restituzione dell'importo pagato in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati dall'appaltatrice. Si ritiene inoltre che, con la memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore non abbia mutato la propria domanda iniziale, avendo nelle conclusioni richiesto comunque la restituzione dell'importo versato in eccedenza previo accertamento che il contratto “si è concluso per inadempimento della convenuta”.
Va precisato infatti che il recesso e la risoluzione presuppongono entrambi (di norma, seppure non sempre) l'inadempimento della controparte;
di fronte a tale inadempimento, infatti, la parte adempiente può alternativamente:
1. Diffidare controparte ad adempiere e ottenere la risoluzione del contratto, ovvero chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto, ed ottenere il risarcimento dei danni subiti;
2. Recedere unilateralmente da contratto, ottenendo il doppio della eventuale caparra confirmatoria versata, senza poter ottenere (se pattuita una caparra) il risarcimento del danno maggiore eventualmente subito e provato.
Secondo recente arresto della Suprema Corte, in caso di esercizio unilaterale del diritto di recesso da parte del committente, il contratto si scioglie per iniziativa unilaterale di questi e non è dunque possibile richiederne la risoluzione per inadempimento;
dunque, non è necessario fare indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, salvo tuttavia il caso in cui il committente chieda che l'inadempimento venga accertato per ottenere la restituzione degli acconti versati e/o il risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Posto che quindi anche il recesso ex art. 1671 c.c. presuppone (di regola) l'inadempimento della controparte, l'esercizio della presente azione rende irrilevante l'accertamento dell'inadempimento stesso, in quanto: a) non è stata richiesta la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, peraltro non più possibile essendosi il contratto già concluso per intervenuto recesso unilaterale del committente (v. Cass. n. 421/2024, citata);
2. Non è stata formulata domanda di risarcimento dei danni subiti per le condotte di inadempimento lamentate, né domanda di restituzione degli acconti versati (salvo quelli pagati in eccedenza);
3. resta fermo comunque (in assenza di caparra confirmatoria) il diritto del committente di ricevere in restituzione l'importo pagato in eccedenza, come conseguenza naturale della conclusione anticipata del contratto, anche ai sensi dell'art. 1671 c.c. (che prevede il pagamento delle opere eseguite);
3. resta fermo il diritto dell'appaltatore di vedersi tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dell'eventuale mancato guadagno.
Occorre quindi in questa sede unicamente verificare quanto corrisposto dal committente in relazione ai lavori effettivamente svolti dall'appaltatore ed infine se sussista prova e quantificare l'eventuale mancato guadagno richiesto dalla convenuta.
Quanto al primo profilo, come allegato e non contestato dalle parti, non è necessaria alcuna consulenza tecnica d'ufficio, avendo le stesse parti in contraddittorio tra loro accertato stragiudizialmente (con relazione che non è contestata, ed è anzi invocata, nel giudizio) l'importo dei lavori svolti ed i pagamenti effettuati dalla committenza sino al recesso (doc. 4 parte attrice).
Dalla relazione suddetta si evince che la ha realizzato lavori (sul Controparte_1 totale di euro 1.202.279,38 €, dedotti euro 16.356,54 per stralcio impianti elettrici ai sensi dell'art. 3 del pagina 3 di 5 contratto) per euro 270.194,25 e che quindi la committenza, avendo pagato euro 336.389,93, ha versato in eccedenza l'importo di euro 66.195,68 + IVA al 10% (ossia euro 72.815,24).
Va tuttavia precisato che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, dalla somma di euro
66.195,68 non deve essere detratta la somma di euro 16.356,54.
Infatti, ai sensi dell'art. 3 del contratto di appalto (doc. 1 parte attrice), le parti hanno concordato un ristoro per l'appaltatore del 20% dell'importo dell'appalto, al netto dello sconto, per lo “stralcio degli impianti elettrici”, da contabilizzare al primo SAL.
Tuttavia non è stato dimostrato che l'impianto elettrico previsto dall'art. 3 del contratto (inteso come impianto elettrico definitivo dell'immobile) sia stato effettivamente realizzato, in quanto:
1. La sua realizzazione non è prevista dal doc. 4, che si è limitato a stralciare dai lavori previsti dal computo metrico iniziale il ristoro contrattualmente previsto per la realizzazione dell'impianto elettrico;
2. è stata pacificamente realizzata unicamente una linea provvisoria di corrente (che ha richiesto un esborso aggiuntivo), che evidentemente non è l'impianto elettrico definitivo previsto in contratto.
Con riferimento infine all'asserito mancato guadagno, si premette che, secondo la giurisprudenza, “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che
l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass. n. 8853 del 2017; Cass. n. 9132 del 2012)” (v. Cass. sent. n.
15304/2020).
Nel caso di specie, il doc. 4 prodotto dall'attrice espressamente non considera le spese generali ed il mancato utile.
In ogni caso, la convenuta ha prodotto il computo metrico delle opere, da cui si deduce che la marginalità, ovvero la differenza tra il prezzo globale e le spese prevedibili fosse del 24,90%; marginalità che, applicata sulla residuo lavori non eseguiti per euro 948.441,67, risulta di euro
236.169,05.
Si rileva innanzitutto che parte attrice non ha contestato specificamente i costi totali (dettagliatamente preventivati) e la marginalità calcolata nel computo metrico prodotto, per cui non si rende necessaria una consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento di quando dedotto e dimostrato dalla convenuta.
La contestazione di parte attrice è infatti generica ed infondata laddove la stessa ha lamentato la mancata “indicazione dei parametri di riferimento e di valutazione”: tali parametri, infatti, sono meramente il costo totale dei lavori e le spese preventivate (queste non specificamente contestate e dettagliatamente dedotte), ed il risultato è la differenza in percentuale tra tali due grandezze.
Quanto invece agli ulteriori rilievi di parte attrice, si osserva che: a) il committente non ha fornito alcuna prova per cui l'interruzione dell'appalto non avrebbe impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli avrebbe procurato vantaggi diversi;
b) non deve dal calcolo di parte convenuta detrarsi il totale corrisposto dall'attrice, in quanto tale versamento andrà solo pagina 4 di 5 successivamente considerato per la compensazione delle rispettive pretese dare/avere; c) la marginalità del 24,90% calcolata dalla appaltatrice è il rapporto tra costi e spese preventivate in concreto, ed è diversa dalla forfettaria pattuizione delle parti con riferimento all'eventuale subappalto di opere da parte del committente, irrilevante in quanto relativa ad una situazione diversa;
c) dal totale dei lavori non eseguiti non deve detrarsi l'importo di euro 16.356,54 per stralcio impianti elettrici, in quanto somma che sarebbe stata comunque riconosciuta all'appaltatore al primo SAL (se l'impianto elettrico definitivo fosse stato realizzato).
Infine, si rileva che – a differenza che per il credito in eccedenza vantato dall'attrice –per il mancato guadagno della convenuta per euro 236.169,05 non può tenersi conto dell'IVA al 10% (neppure infatti richiesta dalla convenuta), in quanto l'imposta sul valore aggiunto sarebbe stata comunque dedotta dai guadagni dell'impresa appaltatrice. In conclusione, a seguito dell'accoglimento della domanda principale di parte attrice e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, operando la compensazione (impropria) tra le rispettive poste dare/avere, deve condannarsi parte attrice al pagamento – in favore di parte convenuta – della somma di euro 163.353,81 (236.169,05 - 72.815,24), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza (cui è stata operata la compensazione giudiziale) al saldo effettivo.
Non va riconosciuta invece la richiesta rivalutazione monetaria, applicandosi ai debiti di valuta (ossia alle obbligazioni che, come nel caso di specie, hanno ad oggetto fin dall'origine ed in modo diretto la prestazione di una somma di denaro determinata o anche solo determinabile) il principio nominalistico ex art. 1227 c.c.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento delle rispettive domande, vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 510/2023, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
In accoglimento della domanda principale di parte attrice e in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, operando la compensazione (impropria) tra le rispettive poste dare/avere, CONDANNA parte attrice al pagamento – in favore di parte convenuta – della somma di euro 163.353,81, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
SPESE compensate.
Così deciso in Cremona, il 13 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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