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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2024, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 941/2023 R.G.sul ricorso depositato il 07/03/2023 proposto da (difesa dall'avv. Maria Cristina Mascianà) Parte_1 nei confronti dell (contumace .) CP_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda . Nulla per le spese del giudizio.
CP_
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di 289,00 per onorari, oltre Iva e cp se dovute”. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento ed alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia (invalidità pari all'80%) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4.5.2022) ovvero dalla data di riconoscimento dello status invalidante che verrà accertata dal CTU;
2) conseguentemente, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione nei confronti della ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata per malattia a decorrere dalla data di presentazione della domanda e/o da quella che sarà ritenuta in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo.
Parte ricorrente deduceva che:
1 possedendo i requisiti di legge in data 4.5.2022, presentava all' domanda al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento e la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia (invalidità all'80%), allegando la necessaria documentazione. che era affetta da: “Spondiloartrosi del rachide cervidorso-lombare – Sclerosi delle rime articolari alle mani con limitazioni funzionali – Gozzo multinodulare”. con nota del 6.6.2022 l' comunicava il rigetto dell'istanza in quanto, a dire dell'Istituto, non era CP_1
stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%.
Il resistente restava contumace . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne la pretesa al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per una invalidità all'80 % dedotta dalla ricorrente.
La richiesta decorre dalla domanda amministrativa del 4.5.2022 .
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi è una ipotesi speciale del trattamento di vecchiaia per cui opera sempre nell'ambito del detto tipo di pensionamento. Dunque è una forma di pensionamento di vecchiaia ancorchè agevolata e non una forma di trattamento di invalidità di cui alla legge 222/84 .
Nel caso di specie la ricorrente deduce Inoltre, l'art.1, comma 8 del D.L. n. 503/92, come modificato dall'art. 11 della Legge n. 724/94, stabilisce che agli invalidi riconosciuti tali dall CP_1
in misura non inferiore all'80%, possono accedere alla pensione di vecchiaia al 56° anno per le donne ed al 61° per gli uomini. La ricorrente ha diritto al riconoscimento ed alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia avendo maturato più di 20 anni di contributi, come si evince dall'estratto contributivo che si allega, avendo superato i 55 anni d'età ed essendo affetta da una serie di patologie che determinano una invalidità pari all'80%.>
Ciò posto , quanto alla condizione di invalidità dell'80 % , è stata espletata la ctu medica e l'esperto ha concluso che le patologie determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura del 58%, ai sensi dell' art. 13 L. 118/71, così come ricavato dalle percentuali d'inabilità corrispondenti ai codici identificativi delle patologie in diagnosi, cui è stata applicata la formula riduzionistica :cod. 7008=12%cod. 6454=10%cod. 7202=41%cod. 9322=10%>.
Non vi sono ragioni per discostarsi nè parte ricorrente ha offerto risontro di inadeguatezza del giudizio espresso in questa sede dall'ausiliare.
2 Va dunque escluso il requisito sanitario e di conseguenza manca la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda .
Nulla per le spese del giudizio stante dichiarazione reddituale di esonero da parte ricorrente .
CP_ Spese del ctu a carico dell' per l'esonero dalle spese in favore della ricorrente .
Si comunichi .
Reggio Calabria , 26.11.2024.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 941/2023 R.G.sul ricorso depositato il 07/03/2023 proposto da (difesa dall'avv. Maria Cristina Mascianà) Parte_1 nei confronti dell (contumace .) CP_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda . Nulla per le spese del giudizio.
CP_
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di 289,00 per onorari, oltre Iva e cp se dovute”. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento ed alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia (invalidità pari all'80%) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4.5.2022) ovvero dalla data di riconoscimento dello status invalidante che verrà accertata dal CTU;
2) conseguentemente, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione nei confronti della ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata per malattia a decorrere dalla data di presentazione della domanda e/o da quella che sarà ritenuta in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo.
Parte ricorrente deduceva che:
1 possedendo i requisiti di legge in data 4.5.2022, presentava all' domanda al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento e la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia (invalidità all'80%), allegando la necessaria documentazione. che era affetta da: “Spondiloartrosi del rachide cervidorso-lombare – Sclerosi delle rime articolari alle mani con limitazioni funzionali – Gozzo multinodulare”. con nota del 6.6.2022 l' comunicava il rigetto dell'istanza in quanto, a dire dell'Istituto, non era CP_1
stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%.
Il resistente restava contumace . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne la pretesa al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per una invalidità all'80 % dedotta dalla ricorrente.
La richiesta decorre dalla domanda amministrativa del 4.5.2022 .
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi è una ipotesi speciale del trattamento di vecchiaia per cui opera sempre nell'ambito del detto tipo di pensionamento. Dunque è una forma di pensionamento di vecchiaia ancorchè agevolata e non una forma di trattamento di invalidità di cui alla legge 222/84 .
Nel caso di specie la ricorrente deduce Inoltre, l'art.1, comma 8 del D.L. n. 503/92, come modificato dall'art. 11 della Legge n. 724/94, stabilisce che agli invalidi riconosciuti tali dall CP_1
in misura non inferiore all'80%, possono accedere alla pensione di vecchiaia al 56° anno per le donne ed al 61° per gli uomini. La ricorrente ha diritto al riconoscimento ed alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia avendo maturato più di 20 anni di contributi, come si evince dall'estratto contributivo che si allega, avendo superato i 55 anni d'età ed essendo affetta da una serie di patologie che determinano una invalidità pari all'80%.>
Ciò posto , quanto alla condizione di invalidità dell'80 % , è stata espletata la ctu medica e l'esperto ha concluso che le patologie determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura del 58%, ai sensi dell' art. 13 L. 118/71, così come ricavato dalle percentuali d'inabilità corrispondenti ai codici identificativi delle patologie in diagnosi, cui è stata applicata la formula riduzionistica :cod. 7008=12%cod. 6454=10%cod. 7202=41%cod. 9322=10%>.
Non vi sono ragioni per discostarsi nè parte ricorrente ha offerto risontro di inadeguatezza del giudizio espresso in questa sede dall'ausiliare.
2 Va dunque escluso il requisito sanitario e di conseguenza manca la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda .
Nulla per le spese del giudizio stante dichiarazione reddituale di esonero da parte ricorrente .
CP_ Spese del ctu a carico dell' per l'esonero dalle spese in favore della ricorrente .
Si comunichi .
Reggio Calabria , 26.11.2024.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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