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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2024, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere Dott. ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 620/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro che la rappresenta e difende,
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nato il [...] a San Pietro a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(CZ), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in San Pietro a Maida (CZ), via P. Mascagni snc, presso lo studio dell'avv. Vito Grasso che lo rappresenta e difende,
APPELLATO
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Alla luce di quanto esposto, la sig.ra come Parte_1 sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia disporre contributo di mantenimento di euro 352,11 in favore della minore ed euro 234,74 in favore del coniuge, da rivalutare annualmente già a partire da maggio 2024. Con conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle relative spese”; Per l'appellato: “Voglia l'On. le Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di appello proposto, per le ragioni specificate in narrativa;
- gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Per il P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”. RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza di primo grado:
<< Con ricorso depositato il 13 ottobre 2016, - premesso che aveva contratto CP_1 matrimonio con in Lamezia Terme (CZ), in data 27.7.2014; che Parte_1 dall'unione coniugale era nata una sola figlia (il 30.12.2015); che dal Persona_1
25.07.2016, la aveva abbandonato volontariamente il tetto coniugale portando Parte_1 con sé la figlia minore senza farvi più rientro e trasferendo il domicilio presso la di lei casa paterna;
che nei giorni successivi prelevava, dal conto corrente bancario intestato al CP_1 la somma di € 750,00 senza autorizzazione e senza che lo stesso venisse informato - chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affidamento della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale e la determinazione che nulla fosse dovuto a titolo di assegno mensile in favore della . Parte_1
Resisteva in giudizio, con apposita comparsa, , aderendo alla domanda Parte_1 avversaria di separazione e contestando le ricostruzioni fattuali di controparte;
in particolare, sosteneva di essersi allontanata dalla casa coniugale con la bambina di sette mesi poiché il Sig. aveva, da qualche tempo, iniziato a giocare d'azzardo, a bere e ad CP_1 usare violenza contro gli oggetti e violenza verbale contro la ed a sfogare la Parte_1 rabbia contro la figlia provocandole ematomi sulle gambe;
domandava, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé della figlia minore. Chiedeva, inoltre, la regolamentazione specifica degli incontri padre-figlia da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e la determinazione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere a suo favore, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore, nonché a titolo di mantenimento per la sig.ra la somma di € 200,00 ed ulteriori € 150,00 quale Parte_1 contributo di canone locatizio per l'abitazione che avrebbe in seguito locato;
infine, domandava che la somma stabilita a titolo di mantenimento venisse corrisposta direttamente dal datore di lavoro. All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa fuori udienza del 27.04.2017, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “dispone l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente c/o l'abitazione materna e con facoltà per il Persona_1 padre di incontrarla nei giorni dispari dalle ore 17:00 alle ore 19:00 c/o l'abitazione materna ed alla presenza della , nonché a settimane alterne nella giornata di domenica Parte_1 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sempre con le medesime modalità predette;
- manda alla cancelleria per la notifica del verbale ai servizi sociali territorialmente competenti per la vigilanza e controllo sulle modalità di visita con segnalazione delle eventuali criticità; pone a carico del l'assegno di mantenimento di € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di CP_1 mantenimento della figlia minore ed € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge oltre il 50% delle spese straordinarie (sanitarie e di istruzione) rivalutabile ex lege e da corrispondere entro i primi 5 gg. di ciascun mese;
assegna l'abitazione familiare al CP_1 provvisoriamente e salva diversa determinazione del Giudice Istruttore si dispone che la facoltà di visita così come indicate comprendono anche il periodo feriale e che il CP_1 possa trascorrere con la figlia il giorno di Natale 2017 dalle ore 10:00 alle ore 16:00”. Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore. Con la memoria integrativa, il ricorrente chiedeva la revoca dei provvedimenti presidenziali;
parte resistente, invece, fin da subito, eccepiva che la situazione reddituale del era CP_1 mutata perché era stato assunto dalla con sede in Acerra (Na) con Controparte_2 aumento della retribuzione mentre la figlia risultava affetta da problemi di salute e necessitava di continue cure e, non percependo la resistente redditi da lavoro autonomo, si vedeva costretta a chiedere l'assistenza economica del padre;
chiedeva, pertanto, da un lato l'adeguamento della somma già assegnata in sede presidenziale nella misura non inferiore ad € 600,00, dall'altro, risultando inadempiente il ex art. 156 c.p.c., che venisse CP_1 disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro. Il Giudice accoglieva tale ultima richiesta e con provvedimento del 19.9.2019, depositato il 21.9.2019, disponeva che la provvedesse al pagamento della somma di € Controparte_2
500,00 direttamente all'avente diritto, provvedimento poi materialmente modificato con ordine al pagamento diretto alla (ovvero ad altra società alle cui Controparte_3 dipendenze nelle more era passato il sig. . CP_1
All'udienza del 15 febbraio 2018, il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova al 15.11.2019. Dopo alcuni rinvii interlocutori, il 17.5.2021 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in ordine allo status; con sentenza non definitiva n. 420/2021 del 9.7.2021 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio. In seguito, e precisamente il 6.10.2022, il depositava istanza ex art. 710 c.p.c. CP_1 affinché venisse accertato che la svolgeva attività lavorativa e le condizioni Parte_1 economiche della stessa erano modificate. Di contro, la resistente nella difesa dichiarava che l'attività lavorativa consisteva nella vendita on-line di prodotti cosmetici e che, non essendo redditizia, era stata abbandonata già da tempo ed anzi insisteva sull'istanza ex art. 156 c.c. poiché il arbitrariamente e di propria iniziativa, aveva ridotto l'assegno per il CP_1 mantenimento e non adempiva agli obblighi nei confronti della figlia, non vedendola da diverso tempo. Dopo alcuni rinvii interlocutori, il 2.5.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali >>. Con sentenza n. 861/2023 del 21.9/23.10.2023, il Tribunale di Lamezia Terme così statuiva:
<< 1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei CP_1 confronti di;
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata Parte_1 da sig.ra nei confronti di;
Parte_1 CP_1
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre non collocatario incontrerà la figlia nei giorni dispari dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nonché a settimane alterne dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per tre giorni durante le vacanze natalizie e per due durante quelle pasquali, alternando con l'altro genitore le festività principali;
per venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia ad anni alterni con la madre e nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia;
il giorno della festa del papà e del compleanno del padre sempre compatibilmente alla volontà ed agli impegni della figlia;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base Persona_1 agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia medesima;
5) accoglie la domanda di mantenimento in proprio favore avanzata dalla ricorrente nella misura di euro 100,00 mensili, versati entro giorno 5 di ogni mese, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che il pagamento delle predette somme sia effettuato direttamente dal datore di lavoro di P.T.L. Engineering con sede CP_1 in Cesena, via Dismano 1280; 7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite >>. In particolare, il giudice di prime cure riteneva che, dall'esame degli atti, fosse evidente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi che avevo reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che legittimava, quindi, la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato dal medesimo Tribunale con la sentenza non definitiva, depositata il 9.7.2021. In secondo luogo, il Tribunale rigettava la domanda di addebito della separazione alla per abbandono del tetto coniugale, avanzata dal in considerazione del Parte_1 CP_1 fatto che il ricorrente non aveva fornito la prova delle circostanze che ne giustificavano l'accoglimento. Piuttosto, dalle denunce allegate dalle parti emergeva come vi era già da tempo una forte conflittualità tra i coniugi, i quali, in più occasioni, si erano reciprocamente denunciati. Ne conseguiva che l'abbandono della casa familiare da parte della moglie doveva ritenersi avvenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a mantenere in vita il progetto di vita matrimoniale. Neppure la richiesta di addebito della separazione, a sua volta formulata dalla resistente trovava accoglimento per l'insussistenza di sufficienti prove in ordine ai presunti episodi di reiterata violenza posti in essere dal tali da integrare una violazione dei doveri CP_1 nascenti dal matrimonio. Sotto altro profilo, il giudice di primo grado disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, (classe 2015), giacché entrambi i genitori erano considerati in Persona_1 grado di educare la figlia e di averne cure, non sussistendo, peraltro, elementi che ostavano all'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, confermando quanto era stato già statuito in sede presidenziale, non essendo, inoltre, sopraggiunte ed intervenute circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle determinazioni presidenziali. Il Tribunale confermava, poi, la collocazione prevalente di presso la Persona_1 madre, avendo la minore convissuto insieme alla resistente sin dal momento della separazione dei genitori. Veniva quindi regolamentato, in modo puntuale e dettagliato, il diritto di visita del genitore non collocatario, definendo il regime degli incontri padre-figlia minore. Quanto alle questioni economiche, concernenti il contributo al mantenimento della figlia minore e il mantenimento della , il Tribunale - dopo aver Persona_1 Parte_1 richiamato i principi vigenti in materia ed illustrato gli elementi emersi dall'istruttoria in ordine alla rispettiva situazione economica e patrimoniale dei coniugi - rilevava, nel caso di specie, ci fossero i presupposti: a) per riconoscere un contributo paterno al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 300,00 mensili;
b) per porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie effettuate nell'interesse della minore;
d)per porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa, la somma di euro 100,00 mensili, giacché, dalla documentazione prodotta, era emersa una condizione di relativa debolezza economica della Parte_1 rispetto al CP_1
Quanto, infine, alle spese di lite, considerati la natura della controversia e l'esito del giudizio, il Tribunale ne disponeva la compensazione integrale tra le parti. Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità in Parte_1 relazione a due profili. In particolare, l'appellante assumeva: 1) che il giudice di prime cure pur rilevando correttamente e testualmente che “alla luce della documentazione economica in atti non possono che essere confermate le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del Presidente del Tribunale non potendosi apprezzare delle sopravvenute significative modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti”, e che “è dato riscontrare una condizione di relativa debolezza economica della rispetto al aveva, Parte_1 CP_1 poi, contraddittoriamente ritenuto che “la domanda di mantenimento della ricorrente deve essere accolta nella misura, ritenuta congrua, di euro 100,00 mensili”, così riducendo il contributo di mantenimento, disposto in favore della , dal Presidente del Parte_1
Tribunale in euro 200,00 mensili;
2) che il Tribunale di Lamezia Terme << pur volendo confermare il contenuto dei provvedimenti presidenziali, omette di rivalutare le somme in base agli indici ISTAT intervenuti dal maggio 2017 al maggio 2023 comportando così e di fatto una diminuzione degli importi in contrasto tra l'altro con gli intendimenti del Tribunale>>. Nel dettaglio, quanto al primo profilo (erronea riduzione del contributo di mantenimento disposto in favore di essa appellante rispetto alle determinazioni presidenziali), la Parte_1 evidenziava che il Presidente del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, aveva tenuto conto sia del fatto che l'odierno appellato lavorava alle dipendenze della P.T.L. Engineering, percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00 sia dello stato di disoccupazione in cui ella versava ed a tutt'oggi versa. In relazione al secondo aspetto assumeva che, oltre a dover essere confermate le somme determinate dal Presidente del Tribunale in data 27.4.2017, era necessario procedere al relativo adeguamento secondo gli indici ISTAT, considerato che, a partire dal maggio 2017 fino al maggio 2023, le somme disposte inizialmente, pari ad euro 300,00 (quale mantenimento della figlia minore) e 200,00 (a titolo di mantenimento della ), Parte_1 erano pari, all'attualità, rispettivamente, ad euro 352,11 e ad euro 234,74. Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, CP_1 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sostenendo il mancato rispetto del paradigma richiesto dalla legge nella redazione dell'atto di appello. In particolare, secondo l'assunto del l'appellante non aveva articolato, in maniera CP_1 puntuale e precisa, le modifiche da apportare alla sentenza impugnata, in termini di ricostruzione dei fatti, indicazione delle circostanze, nonché in punto di violazione di legge e rilevanza ai fini della decisione. L'appellato eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza. Quanto al merito, deduceva l'infondatezza dell'appello, sostenendo che la sentenza n. 861/2023 del Tribunale di Lamezia Terme era corretta e doveva essere confermata. Nel dettaglio, sosteneva che dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado erano emerse le seguenti circostanza : 1) il mutamento delle condizioni economiche della
, la quale risultava titolare di un'azienda per la quale, addirittura, cercava Parte_1 dipendenti da assumere;
2) il mutamento delle condizioni economiche e familiari del il quale era diventato padre di un'altra bambina, con aggiunta di CP_1 Persona_2 ulteriori spese che gli impedivano di corrispondere l'importo richiesto dall'appellante. Rassegnava le conclusioni in epigrafe ripotate. Il P.G. concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 26.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. RITENUTO IN DIRITTO
1.Le eccezioni preliminari.
1.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c L'eccezione deve essere disattesa. Secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 27199/2017) l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve essere interpretato nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o, comunque, vincolate - “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
hanno precisato, inoltre, che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Ebbene, nel caso di specie, salva ogni valutazione di merito (su cui v. infra), dal tenore complessivo dell'atto è possibile comprendere agevolmente, quali siano i capi della sentenza impugnati dall'appellante e le censure mosse alla pronuncia di primo grado fondanti la riforma invocata.
1.2 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata.
2. Il merito. L'appellante, con il primo motivo di appello, censura la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, nella parte in cui ha fissato in euro 100,00 la misura dell'assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del nonostante avesse rilevato in modo corretto e testuale CP_1 quanto segue “alla luce della documentazione economica in atti non possono che essere confermate le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del Presidente del Tribunale non potendosi apprezzare delle sopravvenute significative modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti”, aggiungendo, peraltro, che “è dato riscontrare una condizione di relativa debolezza economica della rispetto al Parte_1
” salvo poi determinare detto assegno in euro 100,00 mensili e dunque in misura CP_1 inferiore a quella determinata dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi : euro 200,00 mensili. Rileva la Corte che sebbene il Tribunale di Lamezia Terme abbia dapprima richiamato - per ciò che concerne l'assegno di mantenimento in favore della - il quantum fissato Parte_1 al Presidente del Tribunale ha, di seguito, sostanzialmente, compiuto una propria specifica valutazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione del quantum di detto assegno pervenendo ad una diversa quantificazione dell'emolumento1. Pur non formando oggetto di gravame la dovutezza dell'assegno (an), deve rilevarsi che i necessari presupposti per il suo riconoscimento sono: -la non addebitabilità della separazione;
- la mancanza di redditi propri adeguati, ossia di redditi che consentano al coniuge richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
- la sussistenza di una disparità economica tra le parti2.
Tanto osservato, avuto riguardo alle risultanze processuali complessivamente valutate e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali vigenti in materia, deve concordarsi con il giudice di prime laddove ha determinato in euro 100,00 mensili la misura del suddetto assegno in favore della ed a carico del Parte_1 CP_1
Ed invero, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti (pacifiche e, comunque, non contestate), è emerso che : a) il pur non avendo prodotto una CP_1 documentazione aggiornata – ha comunque prodotto un modello ISEE il 6.10.2022 - euro 6.961,49 nonché i CUD relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 da cui emerge che egli ha percepito dei redditi annui decisamente oscillanti: euro 18.125,49 nel 2015 (CUD 2016); euro 1.229,55 nel 2016 (CUD 2017); euro 24.580,35 nel 2017 (CUD 2018), euro 22.136,27 nel 2018; euro 11.348,96 nel 2020; b) l'appellato corrisponde mensilmente alla un assegno di euro 300,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute Persona_1 nell'interesse della figlia;
c) il tramite apposita documentazione (v. certificazione di CP_1 stato di famiglia ), ha dimostrato di aver costituito un nuovo nucleo familiare con tale dalla cui unione è nata l'[...] con tutto quello che ciò Persona_3 Persona_2 comporta in termini di spese e oneri ulteriori;
d) la – la quale versa in stato di Parte_1 disoccupazione nonostante abbia un'età - 37 anni - che non consente di ritenerla fuori dal 1 Cfr pag. 7 della sentenza impugnata laddove il Tribunale di Lamezia Terme, avuto riguardo alla documentazione economica in atti, ha così motivato. << In particolare, sulla scorta di detta documentazione, è dato riscontrare una condizione di relativa debolezza economica della rispetto al – la ricorrente non ha mai lavorato, ad eccezione della parentesi di Parte_1 CP_1 vendita di cosmetici -, difficilmente potrà inserirsi con successo nel mondo del lavoro e non risulta percepire alcun reddito, mentre il resistente, pur non avendo prodotto documentazione aggiornata, essendosi limitato a produrre un modello ISEE il 6.10.2022 - risulta percepire un reddito fisso mensile. Invero, se anche fosse stata dimostrata la circostanza che la resistente lavori in maniera stabile (circostanza soltanto asserita dal e dimostrata con estrapolazioni del profilo facebook CP_1 della risalenti all'anno 2020), si tratta in ogni caso di un'entrata di natura transitoria, che Parte_1 non fa venir meno il diritto al mantenimento. Di conseguenza la domanda di mantenimento della ricorrente deve essere accolta nella misura, ritenuta congrua, di euro 100,00 mensili (con rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'Istat) >>. mercato del lavoro- dopo essersi allontanata dalla casa familiare ha sempre vissuto presso la dimora dei genitori e, dunque, non sostiene alcuna spesa a titolo di canone di locazione. La circostanza che solamente il espletasse attività lavorava consente, poi, di CP_1 escludere un elevato tenore di vita familiare nella breve durata - appena due anni - di convivenza coniugale. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale < presidenziali, omette di rivalutare le somme in base agli indici Istat intervenuti dal maggio 2017 al maggio 2023 comportando così di fatto una diminuzione degli importi in contrasto, tra l'altro, con gli intendimenti del Tribunale >>. Anche tale motivo di appello è infondato poiché avendo il Tribunale proceduto , con la pronuncia impugnata, ad un'autonoma determinazione del quantum, sia dell'assegno di mantenimento spettante alla , secondo quanto poc'anzi posto in rilievo, che Parte_1 dell'assegno a carico del per il mantenimento della figlia minore CP_1 Persona_1
(solamente coincidente con la somma di euro 300,00 già stabilita dal presidente del Tribunale)3, alcuna maggiorazione per gli aumenti Istat maturati dalla data dell'ordinanza presidenziale alla data della decisone, doveva essere considerata. Dai superiori rilievi consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese processali. Le spese del presente grado di giudizio, in ragione della discrepanza di cui alla sentenza di primo grado fondante il gravame, devono essere interamente compensate tra le parti.
4.Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.G., avverso la sentenza n. 861/2023 del Tribunale di Lamezia Terme del 21.9/23.10.2023, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra le parti le spese del grado;
-dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 4.11.2024
Il Presidente est. Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si richiama in proposito la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 20228/2022) secondo cui con riferimento all'assegno di mantenimento in sede di separazione personale del coniugi – a differenza di quanto avviene per la determinazione dell'assegno divorzile - il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 20228/2022; Cass. n.13408/2022; Cass. n.20858/2021; Cass.
n.5605/2020) 3 3 Cfr. pag.5 sentenza impugnata << Per quanto concerne, poi, il mantenimento della figlia minore occorre rilevare che, in adempimento dei doveri di cui all'art. 148 c.c., il genitore Persona_1 non collocatario (cioè il dovrà contribuire assieme alla ricorrente al mantenimento della CP_1 figlia minore in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 - bis c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo) è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, essenziale considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ciò detto, deve essere riconosciuto un contributo paterno al mantenimento della figlia minore, che appare equo determinare nella misura complessiva già stabilita in sede presidenziale di € 300,00, con rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, che saranno corrisposti, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla madre che ne fatto richiesta, direttamente dal datore di lavoro del padre >>.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere Dott. ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 620/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro che la rappresenta e difende,
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nato il [...] a San Pietro a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(CZ), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in San Pietro a Maida (CZ), via P. Mascagni snc, presso lo studio dell'avv. Vito Grasso che lo rappresenta e difende,
APPELLATO
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Alla luce di quanto esposto, la sig.ra come Parte_1 sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia disporre contributo di mantenimento di euro 352,11 in favore della minore ed euro 234,74 in favore del coniuge, da rivalutare annualmente già a partire da maggio 2024. Con conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle relative spese”; Per l'appellato: “Voglia l'On. le Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di appello proposto, per le ragioni specificate in narrativa;
- gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Per il P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”. RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza di primo grado:
<< Con ricorso depositato il 13 ottobre 2016, - premesso che aveva contratto CP_1 matrimonio con in Lamezia Terme (CZ), in data 27.7.2014; che Parte_1 dall'unione coniugale era nata una sola figlia (il 30.12.2015); che dal Persona_1
25.07.2016, la aveva abbandonato volontariamente il tetto coniugale portando Parte_1 con sé la figlia minore senza farvi più rientro e trasferendo il domicilio presso la di lei casa paterna;
che nei giorni successivi prelevava, dal conto corrente bancario intestato al CP_1 la somma di € 750,00 senza autorizzazione e senza che lo stesso venisse informato - chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affidamento della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale e la determinazione che nulla fosse dovuto a titolo di assegno mensile in favore della . Parte_1
Resisteva in giudizio, con apposita comparsa, , aderendo alla domanda Parte_1 avversaria di separazione e contestando le ricostruzioni fattuali di controparte;
in particolare, sosteneva di essersi allontanata dalla casa coniugale con la bambina di sette mesi poiché il Sig. aveva, da qualche tempo, iniziato a giocare d'azzardo, a bere e ad CP_1 usare violenza contro gli oggetti e violenza verbale contro la ed a sfogare la Parte_1 rabbia contro la figlia provocandole ematomi sulle gambe;
domandava, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé della figlia minore. Chiedeva, inoltre, la regolamentazione specifica degli incontri padre-figlia da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e la determinazione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere a suo favore, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore, nonché a titolo di mantenimento per la sig.ra la somma di € 200,00 ed ulteriori € 150,00 quale Parte_1 contributo di canone locatizio per l'abitazione che avrebbe in seguito locato;
infine, domandava che la somma stabilita a titolo di mantenimento venisse corrisposta direttamente dal datore di lavoro. All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa fuori udienza del 27.04.2017, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “dispone l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente c/o l'abitazione materna e con facoltà per il Persona_1 padre di incontrarla nei giorni dispari dalle ore 17:00 alle ore 19:00 c/o l'abitazione materna ed alla presenza della , nonché a settimane alterne nella giornata di domenica Parte_1 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sempre con le medesime modalità predette;
- manda alla cancelleria per la notifica del verbale ai servizi sociali territorialmente competenti per la vigilanza e controllo sulle modalità di visita con segnalazione delle eventuali criticità; pone a carico del l'assegno di mantenimento di € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di CP_1 mantenimento della figlia minore ed € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge oltre il 50% delle spese straordinarie (sanitarie e di istruzione) rivalutabile ex lege e da corrispondere entro i primi 5 gg. di ciascun mese;
assegna l'abitazione familiare al CP_1 provvisoriamente e salva diversa determinazione del Giudice Istruttore si dispone che la facoltà di visita così come indicate comprendono anche il periodo feriale e che il CP_1 possa trascorrere con la figlia il giorno di Natale 2017 dalle ore 10:00 alle ore 16:00”. Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore. Con la memoria integrativa, il ricorrente chiedeva la revoca dei provvedimenti presidenziali;
parte resistente, invece, fin da subito, eccepiva che la situazione reddituale del era CP_1 mutata perché era stato assunto dalla con sede in Acerra (Na) con Controparte_2 aumento della retribuzione mentre la figlia risultava affetta da problemi di salute e necessitava di continue cure e, non percependo la resistente redditi da lavoro autonomo, si vedeva costretta a chiedere l'assistenza economica del padre;
chiedeva, pertanto, da un lato l'adeguamento della somma già assegnata in sede presidenziale nella misura non inferiore ad € 600,00, dall'altro, risultando inadempiente il ex art. 156 c.p.c., che venisse CP_1 disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro. Il Giudice accoglieva tale ultima richiesta e con provvedimento del 19.9.2019, depositato il 21.9.2019, disponeva che la provvedesse al pagamento della somma di € Controparte_2
500,00 direttamente all'avente diritto, provvedimento poi materialmente modificato con ordine al pagamento diretto alla (ovvero ad altra società alle cui Controparte_3 dipendenze nelle more era passato il sig. . CP_1
All'udienza del 15 febbraio 2018, il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova al 15.11.2019. Dopo alcuni rinvii interlocutori, il 17.5.2021 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in ordine allo status; con sentenza non definitiva n. 420/2021 del 9.7.2021 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio. In seguito, e precisamente il 6.10.2022, il depositava istanza ex art. 710 c.p.c. CP_1 affinché venisse accertato che la svolgeva attività lavorativa e le condizioni Parte_1 economiche della stessa erano modificate. Di contro, la resistente nella difesa dichiarava che l'attività lavorativa consisteva nella vendita on-line di prodotti cosmetici e che, non essendo redditizia, era stata abbandonata già da tempo ed anzi insisteva sull'istanza ex art. 156 c.c. poiché il arbitrariamente e di propria iniziativa, aveva ridotto l'assegno per il CP_1 mantenimento e non adempiva agli obblighi nei confronti della figlia, non vedendola da diverso tempo. Dopo alcuni rinvii interlocutori, il 2.5.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali >>. Con sentenza n. 861/2023 del 21.9/23.10.2023, il Tribunale di Lamezia Terme così statuiva:
<< 1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei CP_1 confronti di;
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata Parte_1 da sig.ra nei confronti di;
Parte_1 CP_1
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre non collocatario incontrerà la figlia nei giorni dispari dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nonché a settimane alterne dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per tre giorni durante le vacanze natalizie e per due durante quelle pasquali, alternando con l'altro genitore le festività principali;
per venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia ad anni alterni con la madre e nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia;
il giorno della festa del papà e del compleanno del padre sempre compatibilmente alla volontà ed agli impegni della figlia;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base Persona_1 agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia medesima;
5) accoglie la domanda di mantenimento in proprio favore avanzata dalla ricorrente nella misura di euro 100,00 mensili, versati entro giorno 5 di ogni mese, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che il pagamento delle predette somme sia effettuato direttamente dal datore di lavoro di P.T.L. Engineering con sede CP_1 in Cesena, via Dismano 1280; 7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite >>. In particolare, il giudice di prime cure riteneva che, dall'esame degli atti, fosse evidente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi che avevo reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che legittimava, quindi, la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato dal medesimo Tribunale con la sentenza non definitiva, depositata il 9.7.2021. In secondo luogo, il Tribunale rigettava la domanda di addebito della separazione alla per abbandono del tetto coniugale, avanzata dal in considerazione del Parte_1 CP_1 fatto che il ricorrente non aveva fornito la prova delle circostanze che ne giustificavano l'accoglimento. Piuttosto, dalle denunce allegate dalle parti emergeva come vi era già da tempo una forte conflittualità tra i coniugi, i quali, in più occasioni, si erano reciprocamente denunciati. Ne conseguiva che l'abbandono della casa familiare da parte della moglie doveva ritenersi avvenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a mantenere in vita il progetto di vita matrimoniale. Neppure la richiesta di addebito della separazione, a sua volta formulata dalla resistente trovava accoglimento per l'insussistenza di sufficienti prove in ordine ai presunti episodi di reiterata violenza posti in essere dal tali da integrare una violazione dei doveri CP_1 nascenti dal matrimonio. Sotto altro profilo, il giudice di primo grado disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, (classe 2015), giacché entrambi i genitori erano considerati in Persona_1 grado di educare la figlia e di averne cure, non sussistendo, peraltro, elementi che ostavano all'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, confermando quanto era stato già statuito in sede presidenziale, non essendo, inoltre, sopraggiunte ed intervenute circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle determinazioni presidenziali. Il Tribunale confermava, poi, la collocazione prevalente di presso la Persona_1 madre, avendo la minore convissuto insieme alla resistente sin dal momento della separazione dei genitori. Veniva quindi regolamentato, in modo puntuale e dettagliato, il diritto di visita del genitore non collocatario, definendo il regime degli incontri padre-figlia minore. Quanto alle questioni economiche, concernenti il contributo al mantenimento della figlia minore e il mantenimento della , il Tribunale - dopo aver Persona_1 Parte_1 richiamato i principi vigenti in materia ed illustrato gli elementi emersi dall'istruttoria in ordine alla rispettiva situazione economica e patrimoniale dei coniugi - rilevava, nel caso di specie, ci fossero i presupposti: a) per riconoscere un contributo paterno al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 300,00 mensili;
b) per porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie effettuate nell'interesse della minore;
d)per porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa, la somma di euro 100,00 mensili, giacché, dalla documentazione prodotta, era emersa una condizione di relativa debolezza economica della Parte_1 rispetto al CP_1
Quanto, infine, alle spese di lite, considerati la natura della controversia e l'esito del giudizio, il Tribunale ne disponeva la compensazione integrale tra le parti. Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità in Parte_1 relazione a due profili. In particolare, l'appellante assumeva: 1) che il giudice di prime cure pur rilevando correttamente e testualmente che “alla luce della documentazione economica in atti non possono che essere confermate le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del Presidente del Tribunale non potendosi apprezzare delle sopravvenute significative modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti”, e che “è dato riscontrare una condizione di relativa debolezza economica della rispetto al aveva, Parte_1 CP_1 poi, contraddittoriamente ritenuto che “la domanda di mantenimento della ricorrente deve essere accolta nella misura, ritenuta congrua, di euro 100,00 mensili”, così riducendo il contributo di mantenimento, disposto in favore della , dal Presidente del Parte_1
Tribunale in euro 200,00 mensili;
2) che il Tribunale di Lamezia Terme << pur volendo confermare il contenuto dei provvedimenti presidenziali, omette di rivalutare le somme in base agli indici ISTAT intervenuti dal maggio 2017 al maggio 2023 comportando così e di fatto una diminuzione degli importi in contrasto tra l'altro con gli intendimenti del Tribunale>>. Nel dettaglio, quanto al primo profilo (erronea riduzione del contributo di mantenimento disposto in favore di essa appellante rispetto alle determinazioni presidenziali), la Parte_1 evidenziava che il Presidente del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, aveva tenuto conto sia del fatto che l'odierno appellato lavorava alle dipendenze della P.T.L. Engineering, percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00 sia dello stato di disoccupazione in cui ella versava ed a tutt'oggi versa. In relazione al secondo aspetto assumeva che, oltre a dover essere confermate le somme determinate dal Presidente del Tribunale in data 27.4.2017, era necessario procedere al relativo adeguamento secondo gli indici ISTAT, considerato che, a partire dal maggio 2017 fino al maggio 2023, le somme disposte inizialmente, pari ad euro 300,00 (quale mantenimento della figlia minore) e 200,00 (a titolo di mantenimento della ), Parte_1 erano pari, all'attualità, rispettivamente, ad euro 352,11 e ad euro 234,74. Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, CP_1 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sostenendo il mancato rispetto del paradigma richiesto dalla legge nella redazione dell'atto di appello. In particolare, secondo l'assunto del l'appellante non aveva articolato, in maniera CP_1 puntuale e precisa, le modifiche da apportare alla sentenza impugnata, in termini di ricostruzione dei fatti, indicazione delle circostanze, nonché in punto di violazione di legge e rilevanza ai fini della decisione. L'appellato eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza. Quanto al merito, deduceva l'infondatezza dell'appello, sostenendo che la sentenza n. 861/2023 del Tribunale di Lamezia Terme era corretta e doveva essere confermata. Nel dettaglio, sosteneva che dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado erano emerse le seguenti circostanza : 1) il mutamento delle condizioni economiche della
, la quale risultava titolare di un'azienda per la quale, addirittura, cercava Parte_1 dipendenti da assumere;
2) il mutamento delle condizioni economiche e familiari del il quale era diventato padre di un'altra bambina, con aggiunta di CP_1 Persona_2 ulteriori spese che gli impedivano di corrispondere l'importo richiesto dall'appellante. Rassegnava le conclusioni in epigrafe ripotate. Il P.G. concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 26.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. RITENUTO IN DIRITTO
1.Le eccezioni preliminari.
1.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c L'eccezione deve essere disattesa. Secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 27199/2017) l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve essere interpretato nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o, comunque, vincolate - “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
hanno precisato, inoltre, che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Ebbene, nel caso di specie, salva ogni valutazione di merito (su cui v. infra), dal tenore complessivo dell'atto è possibile comprendere agevolmente, quali siano i capi della sentenza impugnati dall'appellante e le censure mosse alla pronuncia di primo grado fondanti la riforma invocata.
1.2 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata.
2. Il merito. L'appellante, con il primo motivo di appello, censura la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, nella parte in cui ha fissato in euro 100,00 la misura dell'assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del nonostante avesse rilevato in modo corretto e testuale CP_1 quanto segue “alla luce della documentazione economica in atti non possono che essere confermate le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del Presidente del Tribunale non potendosi apprezzare delle sopravvenute significative modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti”, aggiungendo, peraltro, che “è dato riscontrare una condizione di relativa debolezza economica della rispetto al Parte_1
” salvo poi determinare detto assegno in euro 100,00 mensili e dunque in misura CP_1 inferiore a quella determinata dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi : euro 200,00 mensili. Rileva la Corte che sebbene il Tribunale di Lamezia Terme abbia dapprima richiamato - per ciò che concerne l'assegno di mantenimento in favore della - il quantum fissato Parte_1 al Presidente del Tribunale ha, di seguito, sostanzialmente, compiuto una propria specifica valutazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione del quantum di detto assegno pervenendo ad una diversa quantificazione dell'emolumento1. Pur non formando oggetto di gravame la dovutezza dell'assegno (an), deve rilevarsi che i necessari presupposti per il suo riconoscimento sono: -la non addebitabilità della separazione;
- la mancanza di redditi propri adeguati, ossia di redditi che consentano al coniuge richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
- la sussistenza di una disparità economica tra le parti2.
Tanto osservato, avuto riguardo alle risultanze processuali complessivamente valutate e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali vigenti in materia, deve concordarsi con il giudice di prime laddove ha determinato in euro 100,00 mensili la misura del suddetto assegno in favore della ed a carico del Parte_1 CP_1
Ed invero, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti (pacifiche e, comunque, non contestate), è emerso che : a) il pur non avendo prodotto una CP_1 documentazione aggiornata – ha comunque prodotto un modello ISEE il 6.10.2022 - euro 6.961,49 nonché i CUD relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 da cui emerge che egli ha percepito dei redditi annui decisamente oscillanti: euro 18.125,49 nel 2015 (CUD 2016); euro 1.229,55 nel 2016 (CUD 2017); euro 24.580,35 nel 2017 (CUD 2018), euro 22.136,27 nel 2018; euro 11.348,96 nel 2020; b) l'appellato corrisponde mensilmente alla un assegno di euro 300,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute Persona_1 nell'interesse della figlia;
c) il tramite apposita documentazione (v. certificazione di CP_1 stato di famiglia ), ha dimostrato di aver costituito un nuovo nucleo familiare con tale dalla cui unione è nata l'[...] con tutto quello che ciò Persona_3 Persona_2 comporta in termini di spese e oneri ulteriori;
d) la – la quale versa in stato di Parte_1 disoccupazione nonostante abbia un'età - 37 anni - che non consente di ritenerla fuori dal 1 Cfr pag. 7 della sentenza impugnata laddove il Tribunale di Lamezia Terme, avuto riguardo alla documentazione economica in atti, ha così motivato. << In particolare, sulla scorta di detta documentazione, è dato riscontrare una condizione di relativa debolezza economica della rispetto al – la ricorrente non ha mai lavorato, ad eccezione della parentesi di Parte_1 CP_1 vendita di cosmetici -, difficilmente potrà inserirsi con successo nel mondo del lavoro e non risulta percepire alcun reddito, mentre il resistente, pur non avendo prodotto documentazione aggiornata, essendosi limitato a produrre un modello ISEE il 6.10.2022 - risulta percepire un reddito fisso mensile. Invero, se anche fosse stata dimostrata la circostanza che la resistente lavori in maniera stabile (circostanza soltanto asserita dal e dimostrata con estrapolazioni del profilo facebook CP_1 della risalenti all'anno 2020), si tratta in ogni caso di un'entrata di natura transitoria, che Parte_1 non fa venir meno il diritto al mantenimento. Di conseguenza la domanda di mantenimento della ricorrente deve essere accolta nella misura, ritenuta congrua, di euro 100,00 mensili (con rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'Istat) >>. mercato del lavoro- dopo essersi allontanata dalla casa familiare ha sempre vissuto presso la dimora dei genitori e, dunque, non sostiene alcuna spesa a titolo di canone di locazione. La circostanza che solamente il espletasse attività lavorava consente, poi, di CP_1 escludere un elevato tenore di vita familiare nella breve durata - appena due anni - di convivenza coniugale. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale < presidenziali, omette di rivalutare le somme in base agli indici Istat intervenuti dal maggio 2017 al maggio 2023 comportando così di fatto una diminuzione degli importi in contrasto, tra l'altro, con gli intendimenti del Tribunale >>. Anche tale motivo di appello è infondato poiché avendo il Tribunale proceduto , con la pronuncia impugnata, ad un'autonoma determinazione del quantum, sia dell'assegno di mantenimento spettante alla , secondo quanto poc'anzi posto in rilievo, che Parte_1 dell'assegno a carico del per il mantenimento della figlia minore CP_1 Persona_1
(solamente coincidente con la somma di euro 300,00 già stabilita dal presidente del Tribunale)3, alcuna maggiorazione per gli aumenti Istat maturati dalla data dell'ordinanza presidenziale alla data della decisone, doveva essere considerata. Dai superiori rilievi consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese processali. Le spese del presente grado di giudizio, in ragione della discrepanza di cui alla sentenza di primo grado fondante il gravame, devono essere interamente compensate tra le parti.
4.Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.G., avverso la sentenza n. 861/2023 del Tribunale di Lamezia Terme del 21.9/23.10.2023, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra le parti le spese del grado;
-dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 4.11.2024
Il Presidente est. Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si richiama in proposito la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 20228/2022) secondo cui con riferimento all'assegno di mantenimento in sede di separazione personale del coniugi – a differenza di quanto avviene per la determinazione dell'assegno divorzile - il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 20228/2022; Cass. n.13408/2022; Cass. n.20858/2021; Cass.
n.5605/2020) 3 3 Cfr. pag.5 sentenza impugnata << Per quanto concerne, poi, il mantenimento della figlia minore occorre rilevare che, in adempimento dei doveri di cui all'art. 148 c.c., il genitore Persona_1 non collocatario (cioè il dovrà contribuire assieme alla ricorrente al mantenimento della CP_1 figlia minore in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 - bis c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo) è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, essenziale considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ciò detto, deve essere riconosciuto un contributo paterno al mantenimento della figlia minore, che appare equo determinare nella misura complessiva già stabilita in sede presidenziale di € 300,00, con rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, che saranno corrisposti, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla madre che ne fatto richiesta, direttamente dal datore di lavoro del padre >>.