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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4100/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 4100/2013, avente ad oggetto: rimborso somme
TRA
(p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Tommaso D'Avino e Francesca Barretta e presso cui elegge domici- lio in San Marzano Sul Sarno (SA), Piazza Amendola n. 18
-Parte attrice-
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Conte e presso cui elegge domicilio in Eboli (SA), via
Talete n. 5
-Parte Convenuta-
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 16/09/2013 la , premetteva di Parte_1 intrattenere rapporti di fornitura con la soc. e che in virtù di Controparte_1 tali rapporti, l'indicata società corrispondeva a mezzo assegno circolare del 17/07/2008 la somma di € 25.000,00 a favore della parte convenuta, a titolo di acconto su future forniture;
che la soc. non aveva effettuato alcuna fornitura di merce e per Controparte_2
pagina 1 di 5 cui la citava innanzi a codesto Tribunale per sentirla condannare alla restituzione dell'indicata somma, oltre interessi legali e con vittoria di spese e competenze del giudizio;
alla prima udienza veniva autorizzata la rinotifica dell'atto di citazione;
con comparsa del 08/07/2014 si costituiva in giudizio la soc. Controparte_1 che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163,
[...]
3° comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, essendo carente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e nel merito l'infondatezza della domanda medesima, in quanto nel periodo da luglio ad agosto
2008, la società convenuta aveva effettuato delle consegne di angurie e meloni , come sarebbe stato dimostrato in corso di causa e concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione e per il rigetto nel merito della domanda attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
nei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., le parti producevano documentazione e richiede- vano l'ammissione di prova testimoniale, che veniva espletata e sulle precisate conclusio-ni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La eccezione preliminare avanzata dalla parte convenuta di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., è infondata in quanto dall'indicato atto è possibile evincere tutti gli elementi che consentono a parte convenuta di apprestare le proprie difese.
Va altresì rigettata l'eccezione di parte attrice di decadenza in cui sarebbe incorsa la parte convenuta per la sua tardiva costituzione, avvenuta alla prima udienza;
in particolare per aver prodotto con la memoria istruttoria II termine documentazione attinente ai rapporti commerciali tra le parti ed una cessione di credito stipulata tra la parte convenuta e la organizzazione produttori A.P.O.P.A. con la quale quest'ultima aveva ceduto un credito che aveva nei confronti della ed a seguito di ciò la soc. Agr. aveva Pt_1 Controparte_1 avanzato una eccezione di compensazione parziale con il credito che sarebbe stato vantato dalla parte attrice e che sarebbe stata preclusa dalla tardiva costituzione;
con la memoria II termine deputata, tra l'altro alla produzione documentale, la parte conve- nuta aveva depositato, tra l'altro, l'indicata cessione di credito ed aveva conseguentemente avanzato una eccezione di compensazione parziale del credito richiesto da parte attrice, con il maggior credito vantato dalla stessa convenuta;
ciò non costituisce una domanda riconven- zionale, ma al più una eccezione riconvenzionale tesa solo a paralizzare la domanda attrice e non soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., anche perché era possibile avanzare l'indicata eccezione di compensazione solo dopo aver prodotto la documentazione da cui scaturiva il credito nei confronti della parte attrice.
pagina 2 di 5 Nel merito, le domande di parte attrice proposte sia come indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) che come arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), sono infondate e vanno rigettate come di seguito specificato.
Dalla documentazione prodotta anche con le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., II termine, parte attrice depositava copia dell'assegno circolare di € 25.000,00, nonché fattura di medesimo importo emessa dalla soc. n. 187/2008 del 17/07/2008 Controparte_2 con causale “fattura di acconto su prossima consegna di meloni”;
la parte convenuta depositava, per quel che qui interessa, documentazione attestante che dal
08/07/2008 al 26/07/2008 erano state effettuate forniture di meloni ed angurie a favore della per un importo complessivo di € 11.775,98, nonché depositava una cessione di Parte_1 credito del 09/11/2012, sottoscritta tra l'organizzazione produttori A.PO.PA e la parte conve- nuta, con la quale la prima cedeva alla seconda un credito che vantava nei confronti della per un importo di 97.570,68; Pt_1
parte attrice riconosceva nella memoria di replica di aver ricevuto dalla parte convenuta forniture di meloni successive alla consegna dell'assegno circolare di € 25.000,00 per un importo complessivo di € 11.775,98 e per cui riteneva comunque di essere creditrice della parte convenuta della differenza di somma di € 13.224,02; sosteneva, altresì, che la cessione di credito avvenuta con scrittura del 09/11/2012 tra la
Apopa e la con la quale la prima aveva ceduto alla Controparte_1 seconda un suo credito di € 97.570,68 vantato nei confronti della non essendo stata Parte_1
(l'indicata cessione) comunicata alla Stessa, non le era opponibile e comunque il credito dell'Apopa era stato estinto dalla prima della cessione, come da documentazione in Pt_1 atti;
in realtà la documentazione prodotta dalla parte attrice (bonifici bancari ed assegni a favore dell'Apopa sono tutti del 2008 ed antecedenti alla cessione di credito del 2012 e riguardano acconti e pagamenti forniture, ma non fanno riferimento nella causale, alle fatture indicate nella cessione di credito e nella relativa racc.ta del 09/11/2012) e la stessa parte attrice non ha fornito, dopo aver avuto conoscenza della cessione di credito (al più tardi con il deposito della memoria istruttoria II termine di parte convenuta) la prova di aver soddisfatto le fatture ivi indicate;
si aggiunge che nell'indicata cessione la parte cedente, precisava che alla data della cessione il credito vantato nei confronti della era di € 97.570,68, la qual cosa per quanto qui Pt_1 possa interessare veniva confermata dai testi escussi e che quindi, salvo prova contraria, che gravava sulla parte attrice, alla data della cessione il credito sussisteva;
l'ulteriore eccezione di parte attrice e cioè l'inefficacia della cessione di credito perché non comunicata alla , per cui non poteva comunque essere utilizzata in parziale compensa- Pt_2 zione, neppure coglie nel giusto, in quanto, se è vero che non risulta agli atti di causa la prova che l'indicata cessione sia stata comunicata alla ceduta (non essendo bastevole la Pt_1
pagina 3 di 5 sola esibizione della racc.ta datata 09/11/2012, che porta come destinataria la se non Pt_1 sia munita della distinta di accettazione della racc.ta, ma soprattutto della cartolina di ritorno da cui sarebbe dovuto risultare la data di ricezione e la firma del ricevente), è pur vero che l'art. 1264 c.c. prevede la notifica (o comunicazione) della cessione al debitore ceduto non ai fini della validità della cessione di credito, ma solo ad evitare che quest'ultimo possa valida- mente pagare al cedente invece che al cessionario, per cui il debito della portato dalla Pt_1 cessione di credito e di cui parte convenuta ne era diventato titolare esclusivo, ben poteva e può essere posto in compensazione parziale con il minor credito vantato dalla parte attrice;
la giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto è pacifica:
“Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfeziona- mento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante
l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto)” (Cass. Civ. Ordinanza,
19/02/2019, n. 4713) (ved. sent. Cass. Civ. 13/07/2011, n. 15364; Cass. Civ. sent. 17/01/2012
n.551; Cass. Civ. sent. 05/11/2009 n. 23463; Cass. Civ. sent. 21/01/2005 n.1312).
Tribunale Grosseto, Sent., 22/03/2018, n. 310, in motivazione: “Ed invero la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. con riferimento alla cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr.
Cass. n. 20144/05, tra le altre). In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta – eventual- mente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (ved. Cass. n. 20143/05, n.
14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).
Stante ciò le domande attrici, comunque proposte risultano essere infondate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulle domande di rimborso somme proposte dalla soc.
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa:
1) Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice di rimborso somme nei confronti della parte convenuta, come specificato in parte motiva.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle competenze del giudizio in favore della parte convenuta, che liquida nella misura di € 4.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute, con attribuzione all'avv. Mario Conte, per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 28/03/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 4100/2013, avente ad oggetto: rimborso somme
TRA
(p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Tommaso D'Avino e Francesca Barretta e presso cui elegge domici- lio in San Marzano Sul Sarno (SA), Piazza Amendola n. 18
-Parte attrice-
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Conte e presso cui elegge domicilio in Eboli (SA), via
Talete n. 5
-Parte Convenuta-
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 16/09/2013 la , premetteva di Parte_1 intrattenere rapporti di fornitura con la soc. e che in virtù di Controparte_1 tali rapporti, l'indicata società corrispondeva a mezzo assegno circolare del 17/07/2008 la somma di € 25.000,00 a favore della parte convenuta, a titolo di acconto su future forniture;
che la soc. non aveva effettuato alcuna fornitura di merce e per Controparte_2
pagina 1 di 5 cui la citava innanzi a codesto Tribunale per sentirla condannare alla restituzione dell'indicata somma, oltre interessi legali e con vittoria di spese e competenze del giudizio;
alla prima udienza veniva autorizzata la rinotifica dell'atto di citazione;
con comparsa del 08/07/2014 si costituiva in giudizio la soc. Controparte_1 che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163,
[...]
3° comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, essendo carente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e nel merito l'infondatezza della domanda medesima, in quanto nel periodo da luglio ad agosto
2008, la società convenuta aveva effettuato delle consegne di angurie e meloni , come sarebbe stato dimostrato in corso di causa e concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione e per il rigetto nel merito della domanda attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
nei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., le parti producevano documentazione e richiede- vano l'ammissione di prova testimoniale, che veniva espletata e sulle precisate conclusio-ni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La eccezione preliminare avanzata dalla parte convenuta di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., è infondata in quanto dall'indicato atto è possibile evincere tutti gli elementi che consentono a parte convenuta di apprestare le proprie difese.
Va altresì rigettata l'eccezione di parte attrice di decadenza in cui sarebbe incorsa la parte convenuta per la sua tardiva costituzione, avvenuta alla prima udienza;
in particolare per aver prodotto con la memoria istruttoria II termine documentazione attinente ai rapporti commerciali tra le parti ed una cessione di credito stipulata tra la parte convenuta e la organizzazione produttori A.P.O.P.A. con la quale quest'ultima aveva ceduto un credito che aveva nei confronti della ed a seguito di ciò la soc. Agr. aveva Pt_1 Controparte_1 avanzato una eccezione di compensazione parziale con il credito che sarebbe stato vantato dalla parte attrice e che sarebbe stata preclusa dalla tardiva costituzione;
con la memoria II termine deputata, tra l'altro alla produzione documentale, la parte conve- nuta aveva depositato, tra l'altro, l'indicata cessione di credito ed aveva conseguentemente avanzato una eccezione di compensazione parziale del credito richiesto da parte attrice, con il maggior credito vantato dalla stessa convenuta;
ciò non costituisce una domanda riconven- zionale, ma al più una eccezione riconvenzionale tesa solo a paralizzare la domanda attrice e non soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., anche perché era possibile avanzare l'indicata eccezione di compensazione solo dopo aver prodotto la documentazione da cui scaturiva il credito nei confronti della parte attrice.
pagina 2 di 5 Nel merito, le domande di parte attrice proposte sia come indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) che come arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), sono infondate e vanno rigettate come di seguito specificato.
Dalla documentazione prodotta anche con le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., II termine, parte attrice depositava copia dell'assegno circolare di € 25.000,00, nonché fattura di medesimo importo emessa dalla soc. n. 187/2008 del 17/07/2008 Controparte_2 con causale “fattura di acconto su prossima consegna di meloni”;
la parte convenuta depositava, per quel che qui interessa, documentazione attestante che dal
08/07/2008 al 26/07/2008 erano state effettuate forniture di meloni ed angurie a favore della per un importo complessivo di € 11.775,98, nonché depositava una cessione di Parte_1 credito del 09/11/2012, sottoscritta tra l'organizzazione produttori A.PO.PA e la parte conve- nuta, con la quale la prima cedeva alla seconda un credito che vantava nei confronti della per un importo di 97.570,68; Pt_1
parte attrice riconosceva nella memoria di replica di aver ricevuto dalla parte convenuta forniture di meloni successive alla consegna dell'assegno circolare di € 25.000,00 per un importo complessivo di € 11.775,98 e per cui riteneva comunque di essere creditrice della parte convenuta della differenza di somma di € 13.224,02; sosteneva, altresì, che la cessione di credito avvenuta con scrittura del 09/11/2012 tra la
Apopa e la con la quale la prima aveva ceduto alla Controparte_1 seconda un suo credito di € 97.570,68 vantato nei confronti della non essendo stata Parte_1
(l'indicata cessione) comunicata alla Stessa, non le era opponibile e comunque il credito dell'Apopa era stato estinto dalla prima della cessione, come da documentazione in Pt_1 atti;
in realtà la documentazione prodotta dalla parte attrice (bonifici bancari ed assegni a favore dell'Apopa sono tutti del 2008 ed antecedenti alla cessione di credito del 2012 e riguardano acconti e pagamenti forniture, ma non fanno riferimento nella causale, alle fatture indicate nella cessione di credito e nella relativa racc.ta del 09/11/2012) e la stessa parte attrice non ha fornito, dopo aver avuto conoscenza della cessione di credito (al più tardi con il deposito della memoria istruttoria II termine di parte convenuta) la prova di aver soddisfatto le fatture ivi indicate;
si aggiunge che nell'indicata cessione la parte cedente, precisava che alla data della cessione il credito vantato nei confronti della era di € 97.570,68, la qual cosa per quanto qui Pt_1 possa interessare veniva confermata dai testi escussi e che quindi, salvo prova contraria, che gravava sulla parte attrice, alla data della cessione il credito sussisteva;
l'ulteriore eccezione di parte attrice e cioè l'inefficacia della cessione di credito perché non comunicata alla , per cui non poteva comunque essere utilizzata in parziale compensa- Pt_2 zione, neppure coglie nel giusto, in quanto, se è vero che non risulta agli atti di causa la prova che l'indicata cessione sia stata comunicata alla ceduta (non essendo bastevole la Pt_1
pagina 3 di 5 sola esibizione della racc.ta datata 09/11/2012, che porta come destinataria la se non Pt_1 sia munita della distinta di accettazione della racc.ta, ma soprattutto della cartolina di ritorno da cui sarebbe dovuto risultare la data di ricezione e la firma del ricevente), è pur vero che l'art. 1264 c.c. prevede la notifica (o comunicazione) della cessione al debitore ceduto non ai fini della validità della cessione di credito, ma solo ad evitare che quest'ultimo possa valida- mente pagare al cedente invece che al cessionario, per cui il debito della portato dalla Pt_1 cessione di credito e di cui parte convenuta ne era diventato titolare esclusivo, ben poteva e può essere posto in compensazione parziale con il minor credito vantato dalla parte attrice;
la giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto è pacifica:
“Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfeziona- mento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante
l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto)” (Cass. Civ. Ordinanza,
19/02/2019, n. 4713) (ved. sent. Cass. Civ. 13/07/2011, n. 15364; Cass. Civ. sent. 17/01/2012
n.551; Cass. Civ. sent. 05/11/2009 n. 23463; Cass. Civ. sent. 21/01/2005 n.1312).
Tribunale Grosseto, Sent., 22/03/2018, n. 310, in motivazione: “Ed invero la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. con riferimento alla cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr.
Cass. n. 20144/05, tra le altre). In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta – eventual- mente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (ved. Cass. n. 20143/05, n.
14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).
Stante ciò le domande attrici, comunque proposte risultano essere infondate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulle domande di rimborso somme proposte dalla soc.
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa:
1) Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice di rimborso somme nei confronti della parte convenuta, come specificato in parte motiva.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle competenze del giudizio in favore della parte convenuta, che liquida nella misura di € 4.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute, con attribuzione all'avv. Mario Conte, per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 28/03/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 5 di 5