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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2391/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 5.12.2024, avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luigi Marino e Filomena Loredana Carrassi e, Parte_1
presso il cui studio sito in Bari, alla Via Paolo Lembo n. 27/B, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Minerva e, presso il cui studio sito Controparte_1
in Canosa di Puglia, alla P.zza P.le Galluppi, 19, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza del 4.12.2024 con cui parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto decesso della resistente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con il 06.09.1993 in Canosa di Puglia (BT). Controparte_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che l'unione coniugale è stata allietata dalla nascita di due figlie, nata il [...], e , nata [...]; di essere Per_1 Persona_2
legalmente separato dal coniuge, giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 484/15 resa in data
10.03.2015, depositata il 19.03.2015, che ha disposto l' assegnazione della casa coniugale alla , CP_1
onerando il del versamento di un assegno per la contribuzione al mantenimento della moglie Pt_1
di € 180,00 e delle figlie di € 560,00 (€ 280,00 per ciascuna di esse), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; che la ha svolto diverse attività lavorative CP_1
sia prima del matrimonio, come impiegata ragioniera in uno studio commercialista sino al 1993, che in costanza di matrimonio, dapprima, come ragioniera in un laboratorio di abbigliamento “Simone”
in Canosa di Puglia, e nel 2006, rivestendo tale incarico presso la Cooperativa “Piano del Sole”; che,
dopo la separazione, la stessa ha lavorato come assistente agli anziani e come addetta al banco vendita presso il Panificio Pandora di GE AL con sede in Canosa di Puglia alla P.zza Toma n. 7; che la percepisce anche un assegno di invalidità di circa €300,00 mensili;
che, egli, invece, lavora CP_1
come dipendente in una azienda privata, la Gimagri s.r.l., percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.122,00 ed €470,00, a titolo di assegno di invalidità lavorativa, per un totale di €1.592,00,
con le quali somme deve fronteggiare un debito di €19.197,47, a fronte di un decreto ingiuntivo della
, n. 101/2023 del 01.02.2023, emesso dal Tribunale di Trani, per un credito Controparte_2
derivante da un contratto di finanziamento acceso in costanza di matrimonio per far fronte ad esigenze familiari;
che la sua posizione economico – reddituale è inoltre ulteriormente gravata dal versamento mensile dell'assegno di mantenimento per le figlie, e , e la resistente di Per_1 Persona_2 complessivi € 800,00; che, nelle more, ha costituito un nuovo nucleo familiare, diventando padre di altri due figli, attualmente preadolescenti;
che le figlie, di anni 29 e di anni Per_1 Persona_2
27, hanno raggiunto da tempo la maggiore età come pure l'autosufficienza economica, avendo anche iniziato un percorso di convivenza con i loro rispettivi compagni. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disponendo a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, in subordine, disponendo una riduzione del predetto assegno nella misura ritenuta equa dall' Adito Tribunale, infine revocando l'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie e . Per_1 Persona_2
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta,
si è costituita la resistente, , dichiarando di essere affetta dal 2008 da una grave Controparte_1
patologia, un cancro mammario, per la quale è costretta a sottoporsi a diverse cure e a cicli di chemioterapie e radar terapia che non le consentono di svolgere alcuna attività lavorativa, versando pertanto in uno stato di grave indigenza, pur avendo avviato tutte le procedure previste per il riconoscimento dell' invalidità civile;
che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, entrambe le figlie sono disoccupate e non economicamente autosufficienti. Per tutte queste ragioni, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la resistente ha concluso chiedendo la conferma di quanto già statuito in sede di separazione con sentenza n. 484/2015.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 14.06.2023 come da attestazione di Cancelleria.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della resistente, costituitasi oltre i termini di legge,
il Giudice delegato si è riservato e, con ordinanza del 29.03.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento all' udienza del 5.6.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all' art.473 bis.28 c.p.c.
Nelle more, con istanza congiunta del 29.5.2024, i difensori delle parti hanno reso noto e documentato il decesso della resistente, verificatosi il 2.3.2024 chiedendo, quindi, disporsi l'interruzione del processo. Con decreto del 31.5.2024, il Giudice relatore ha invitato le parti a dedurre in ordine alla cessazione della materia del contendere, rinviando il procedimento per la discussione orale all'udienza del 4.12.2024.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di parte ricorrente con cui egli ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, il giudice ha trattenuto la causa in decisione al collegio con ordinanza del 5.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decesso di avvenuto il 2.3.2024, documentato in atti, comporta la Controparte_1
sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. 26489/2017; Cass civ. 18130/2013).
Invero, poiché l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi, il verificarsi di tale evento in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia per quanto riguarda il giudizio relativo allo status sia per quello relativo alle domande accessorie che erano autonomamente sub iudice al momento della morte del coniuge obbligato (Cass (cfr. Cass. n. 4092
del 20.2.2018, ma anche Cass. Civ. 8 novembre 2017, n. 26489).
Il procedimento di separazione e divorzio può, infatti, essere proposto e continuato soltanto dai coniugi.
Attesa la natura del giudizio, le ragioni della decisione e la richiesta di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decesso della resistente;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 17.12.2024, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr. Giuseppe Rana