Art. 4. 1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti). - Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente".
"Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti). - Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente".