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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bertuglia (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2 presentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Saverio Lo Monaco (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 710/2017, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in compo- sizione monocratica, in data 21-29/08/2017
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«1) Annullare e/o riformare la Sentenza n. 710/2017, pubbl. il 29/08/2017, RG n. 1992/2014, emessa dal Tribunale di Marsala, Giudice Monocratico Dott. Francesco Paolo Pizzo, resa inter partes, non notificata. 2) Confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Marsala Tri- bunale di Marsala n. 531/2014 del 03/07/2014, di pagamento della som-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 ma complessiva di €.335.870,15, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lvo 231/02 e le spese del procedimento liquidate in complessive
€.3.055,00, di cui 555,00 per esborsi ed €. 2.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge. 3) Annullare e/o riformare la Sentenza n. 710/2017, pubbl. il 29/08/2017, RG n. 1992/2014 con qualunque altra statuizione, sia con riferimento alla condanna alle spese processuali, sia all'applicabilità della clausola arbitra- le, sia sul fondamento della pretesa azionata e sulla sua ammissibilità.»
Conclusioni per la parte appellata:
« - Rigettare l'appello proposto dalla Parte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di
[...] cui in narrativa;
- e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 710/2017 del 29.08.2017 resa dal Tribunale di Marsala, ad eccezione della parte relativa alle spese della Consulenza tecnica che, in accoglimento dell'appello inci- dentale proposto, dovrà essere riformata ponendo le spese della CTU inte- ramente a carico dell'ACP;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenga che le prestazioni rese da controparte nel periodo successivo al 20.11.2013, siano state erogate in forza dell'art. 3 del contratto, si chiede, in accoglimento del punto 2 dell'appello incidentale proposto, la riforma della sentenza n. 710/2017 resa dal Tribunale di Marsala con la dichiarazione di incompetenza del Giudice anche per le pretese creditorie riferite a prestazioni erogate oltre il 20.11.2013;
- in via subordinata, nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata per mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza ex contractu, qua- lora si entri nel merito delle questioni prospettate dalle parti, si chiede, in accoglimento del punto 3 dell'appello incidentale proposto dal
[...]
, la riforma della sentenza n. 710/2017 resa dal Tribunale di CP_1
Marsala, con l'accoglimento delle domande nel merito ed in via riconven- zionale proposte dal nell'atto di citazione, così come Controparte_1 rettificate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del giudizio di primo grado che qui devono intendersi ripetute e trascritte;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui la tesi avversaria dell'ACP venisse accolta, ritenendo che il rapporto tra il e la società appellante a CP_1 partire dal luglio 2011 sia proseguito al di fuori del contratto, allora si chiede, in accoglimento del punto 4 dell'appello incidentale, la riforma del- la sentenza n. 710/2017 resa dal Tribunale di Marsala, estendendo il prin- cipio previsto dal Giudice di Primo Grado per le prestazioni rese successi- vamente al novembre 2013, anche a tutte le prestazioni rese a partire dal-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 la determina del luglio 2011, e che conseguentemente il decreto ingiuntivo venga revocato stante che i crediti asseritamente vantati devono ritenersi infondati, in quanto non trovano fondamento nel contratto di servizi e non possono nemmeno dirsi esigibili per difetto di una valida pattuizione per iscritto accompagnata da idoneo impegno di spesa.
- condannare l' al pagamento Controparte_2 delle spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. In via istruttoria, laddove se ne ravvisasse la necessità, si insiste nell'am- missione delle prove tempestivamente e ritualmente richieste in primo grado.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 531/2014, emesso in data 3/7/2014, il Tribu- nale di Marsala, su richiesta della società Controparte_3
(di seguito , ingiungeva al di
[...] Parte_1 Controparte_1 pagare l'importo di euro 335.870,16, oltre accessori, quale corrispettivo del servizio di autotrasporto reso.
2. Con citazione del 25/9/2014, il proponeva oppo- Controparte_1 sizione al predetto decreto ingiuntivo, eccepiva l'applicabilità della clauso- la compromissoria contenuta nel contratto di servizio stipulato dalle parti, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda proposta dalla società opposta con il ricorso monitorio. In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dei crediti vantati nei confronti dell' in virtù della indebita corre- Parte_1 sponsione di somme e a titolo di risarcimento del danno per il mancato svolgimento del servizio di gestione degli stalli e, previa eventuale com- pensazione di tali crediti con quello vantato dalla società opposta, ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di euro 986.307,62.
3. L' si costituiva nel giudizio, opponendosi all'accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande proposte dal . Controparte_1
4. Con sentenza n. 710/2017, pronunciata in data 21-29/08/2017, il Tri- bunale di Marsala dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ri- Part gettava la domanda proposta dall' di pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte successivamente al 20/11/2013 e dichiarava la pro- pria incompetenza a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal per effetto della clausola compromissoria stipu- Controparte_1 lata dalle parti, condannando l' al pagamento delle spese proces- Parte_1 suali
5. Con citazione del 28/2/2018, l' ha proposto appello avverso la Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione proposta dal e la conferma del de- Controparte_1 creto ingiuntivo opposto.
6. Il si è costituito con comparsa del 23/5/2018, Controparte_1 opponendosi all'accoglimento dell'appello e ha proposto appello inciden- tale, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, che venisse dichiarata l'incompetenza anche sulle domande relative al pagamento dei corrispettivi vantati dalla società appellante per le prestazioni erogate ol- tre il 20.11.2013, ovvero, in via subordinata, con il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla società appellante per mancanza di un valido rapporto contrattuale e di un idoneo impegno di spesa.
7. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/9/2023 e con ordinanza del 20- 22/9/2023 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Va premesso che con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo l'
[...] ha chiesto la condanna del al pagamento Pt_1 Controparte_1 dell'importo di euro 365.821,44, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la prestazione del servizio di trasporto pubblico locale e di scuolabus nel periodo dal novembre 2012 al 2014, rilevando che tale servizio era stato reso nonostante il relativo contratto di affidamento, originariamente stipulato in data 20/11/2007, fosse stato inizialmente risolto dal Comune con Determina n. 158 del 20/7/2011, e in ogni caso venuto a scadenza in data 20/11/2013.
9. Il provvedimento impugnato, con riguardo alle somme richieste a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese sino alla scadenza del termine con- trattuale di efficacia del contratto, ha ritenuto che la domanda proposta dall' fosse improponibile, in virtù della clausola compromissoria Parte_1 contenuta nell'art. 27 del regolamento contrattuale, che obbligava le parti a definire ogni controversia ricollegabile all'esecuzione del contrato me- diante arbitrato rituale.
10. Con il primo motivo di appello, la ha chiesto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, il rigetto dell'eccezione di improponibilità sollevata in via preliminare dal , rilevando che Il credito azio- Controparte_1 nato si fonderebbe su un debito relativo al corrispettivo di un servizio svolto successivamente alla risoluzione unilaterale del contratto dichiara- ta dal con Determina n. 158 del 20/7/2011, che sarebbe stato CP_1 svolto non più in esecuzione del contratto, ma, piuttosto, in virtù di un af-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 fidamento provvisorio disposto dallo stesso con atti Controparte_1 unilaterali, con i quali era stato ordinato alla società di proseguire nello svolgimento dei servizi di trasporto locale e di scuolabus.
11. Il motivo di impugnazione in esame non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha opportunamente evi- denziato che con il lodo arbitrale del 17/4/2014, gli arbitri investiti dalle parti hanno statuito l'infondatezza della domanda di risoluzione contrat- tuale proposta dal nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 avendo ritenuto che l'adempimento contestato alla predetta società fosse di scarsa importanza.
12. In virtù di tale pronuncia, che fa certamente stato tra le parti, il giudi- ce di primo grado ha, condivisibilmente, concluso che, in assenza di validi eventi risolutivi, il contratto ha mantenuto la sua efficacia quantomeno sino alla sua data naturale di scadenza del 30/11/2023 e, con esso, la clausola compromissoria ivi contenuta.
13. Alla validità del contratto consegue che tutte le prestazioni fornite dall' in favore del costituivano Parte_1 Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e dunque, tutte le pretese che da esse derivano sono soggette alla clausola compromissoria di cui all'art. 27 del regolamento contrattuale, che le parti hanno stipulato.
14. Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale di Marsala, ai sensi dell'art. 808 quater cod. proc. civ., nel dubbio la convenzione di arbi- trato va interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la con- venzione si riferisce, di tal che anche la questione della validità del con- tratto alla data della esecuzione delle prestazioni suindicate costituiva materia devoluta alla cognizione esclusiva degli arbitri.
15. Alla luce di tali considerazioni, il motivo di impugnazione in questione non può trovare accoglimento.
16. Con il secondo motivo di impugnazione, l chiede, in riforma Parte_1 del provvedimento impugnato l'accoglimento della domanda proposta anche con riguardo ai corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dal 21/11/2013 al gennaio 2014.
17. In relazione a tali corrispettivi, il Tribunale di Marsala ha ritenuto, per un verso, che gli stessi non si riferissero a prestazioni rese in esecuzione del contratto di servizio di mobilità integrata stipulato dalle parti in data 20/11/2007, e che alla relativa pretesa non fosse applicabile la correlata clausola compromissoria. Attesa la mancanza di un titolo contrattuale,
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 giudicando nel merito, il provvedimento impugnato ha ritenuto la pretesa creditoria infondata, in quanto prestazioni rese in assenza di alcun titolo contrattuale, nonché in mancanza di un valido impegno contabile registra- to nel competente bilancio di previsione.
18. Con il motivo di impugnazione in esame l' rileva che ai sensi Parte_1 dell'art.
3.4 del contratto di servizio citato, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo gestore, l' avrebbe Parte_1 comunque dovuto assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle me- desime condizioni per un periodo massimo di sei mesi e, dunque, sino al mese di maggio del 2014, di tal che le prestazioni sarebbero state rese in esecuzione del contratto e non in assenza di alcun vincolo contrattuale.
19. Con analogo e speculare motivo di impugnazione incidentale, il
[...]
si duole del fatto che il Tribunale di Marsala abbia ri- Parte_3 tenuto la propria competenza a decidere sulla predetta domanda, dal momento che l'accoglimento delle doglianze della società appellante comporterebbe che anche la materia della spettanza dei corrispettivi pre- stati dopo il 20/11/2017 avrebbe dovuto rientrare nella competenza esclusiva degli arbitri, dovendo trovare applicazione la clausola compro- missoria precedentemente citata.
20. Il motivo di appello incidentale proposto dal è Controparte_1 fondato, dal momento che, sulla base delle allegazioni della stessa società appellante, la prestazione del servizio di trasporto urbano fino al mese di gennaio del 2014 è stata ricondotta all'esecuzione del contratto stipulato dalle parti, del quale la stessa ha ammesso, dunque, l'efficacia. Parte_1
21. Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza oggetto di appello va ri- formata, dovendosi negare la competenza del giudice ordinario a cono- scere di tutte le domande proposte dall' con l'originario ricorso Parte_1 monitorio, e non soltanto di quelle relative alle prestazioni rese sino al 20/11/2013.
22. Alla luce del fatto che non sussiste la competenza del giudice ordinario su tutte le domande proposte dall' le quali sono soggette alla Parte_1 competenza funzionale degli arbitri, e del fatto che il Parte_4
[..
non ha impugnato la sentenza appellata nella parte in cui ha negato la competenza del giudice ordinario anche sulle domande proposte dal pre- detto ente in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, devono rite- nersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello proposti dall' Parte_1 che riguardano il merito delle predette domande.
23. Ciò posto, rimane devoluto a questa Corte unicamente l'esame del
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 primo motivo di appello incidentale proposto dal , Controparte_1 con il quale viene chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, che tutte le spese processuali, ivi comprese quelle conseguenti all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado del giudizio, vengano poste a carico della società appellante.
24. Il provvedimento impugnato, al riguardo, pur condannando l' Parte_1 al rimborso delle spese processuali in favore del , ha Controparte_1 posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata a carico di en- trambe le parti, in ragione del 50% ciascuna ai soli fini dei rapporti interni, giacché gli accertamenti espletati riguardavano accertamenti tecnici ri- chiesti da entrambe le parti in causa.
25. Con il motivo di impugnazione in esame il rileva Controparte_1 di aver sollevato sin dalle prime battute del giudizio di primo grado l'eccezione di incompetenza e che la trattazione nel merito della
contro
- versia era avvenuta per le difese svolte dall a fronte delle quali Parte_1 esso ente locale aveva dovuto difendersi anche nel merito, avanzando, a sua volta, richiesta di accertamenti tecnici finalizzati a paralizzare le prete- se avversarie.
26. Il motivo di impugnazione si risolve nella contestazione della compen- sazione parziale disposta dal Tribunale di Marsala con esclusivo riferimen- to alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, pronuncia ammissibile se congruamente motivata, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cf. al riguardo Cass. n. 10804 del 2020.
27. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fatto corretto governo della regola sancita dall'art. 92 c.p.c.. a mente del quale può essere esclu- sa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se queste vengono ritenute eccessive o superflue.
28. Nel caso in esame, anche la domanda riconvenzionale proposta dal nel giudizio di primo grado è risultata esulare dalla Controparte_1 competenza del giudice ordinario, per via della clausola compromissoria stipulata dalle parti, di tal che questa Corte condivide le valutazioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto la superfluità degli accertamenti tecnici sollecitati dall'ente appellato, alla luce della sussistenza di una questione processuale preliminare che avrebbe consentito di definire il giudizio senza che fosse necessario procedere all'atto istruttorio in que- stione.
29. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dalla società non può trovare accoglimento, mentre deve trovare ac- Parte_1 coglimento solamente il secondo motivo di appello incidentale proposto
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 dal , con la conseguente declaratoria di incompe- Controparte_1 tenza su tutta la domanda proposta dalla predetta società con il ricorso monitorio, essendo la stessa devoluta alla cognizione esclusiva degli arbi- tri in virtù della clausola compromissoria stipulata dalle parti.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 6.050 (di cui euro 1780 per studio, euro 1170 per fase introduttiva ed euro 3.100 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
nei confronti del con ci-
[...] Controparte_1 tazione del 28/2/2018 avverso la sentenza n. 710/2017, pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 21-29/08/2017;
• in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
con la comparsa di risposta del 23/5/2018, e in Controparte_4 parziale riforma della predetta sentenza, dichiara l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione a tutte le domande proposte dalla con Parte_1 il ricorso monitorio del 14/5/2014;
• condanna la società Parte_1
al rimborso delle spese processuali in favore del
[...] CP_1 che liquida in complessivi euro 6.050 oltre spese generali
[...] al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bertuglia (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2 presentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Saverio Lo Monaco (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 710/2017, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in compo- sizione monocratica, in data 21-29/08/2017
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«1) Annullare e/o riformare la Sentenza n. 710/2017, pubbl. il 29/08/2017, RG n. 1992/2014, emessa dal Tribunale di Marsala, Giudice Monocratico Dott. Francesco Paolo Pizzo, resa inter partes, non notificata. 2) Confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Marsala Tri- bunale di Marsala n. 531/2014 del 03/07/2014, di pagamento della som-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 ma complessiva di €.335.870,15, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lvo 231/02 e le spese del procedimento liquidate in complessive
€.3.055,00, di cui 555,00 per esborsi ed €. 2.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge. 3) Annullare e/o riformare la Sentenza n. 710/2017, pubbl. il 29/08/2017, RG n. 1992/2014 con qualunque altra statuizione, sia con riferimento alla condanna alle spese processuali, sia all'applicabilità della clausola arbitra- le, sia sul fondamento della pretesa azionata e sulla sua ammissibilità.»
Conclusioni per la parte appellata:
« - Rigettare l'appello proposto dalla Parte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di
[...] cui in narrativa;
- e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 710/2017 del 29.08.2017 resa dal Tribunale di Marsala, ad eccezione della parte relativa alle spese della Consulenza tecnica che, in accoglimento dell'appello inci- dentale proposto, dovrà essere riformata ponendo le spese della CTU inte- ramente a carico dell'ACP;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenga che le prestazioni rese da controparte nel periodo successivo al 20.11.2013, siano state erogate in forza dell'art. 3 del contratto, si chiede, in accoglimento del punto 2 dell'appello incidentale proposto, la riforma della sentenza n. 710/2017 resa dal Tribunale di Marsala con la dichiarazione di incompetenza del Giudice anche per le pretese creditorie riferite a prestazioni erogate oltre il 20.11.2013;
- in via subordinata, nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata per mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza ex contractu, qua- lora si entri nel merito delle questioni prospettate dalle parti, si chiede, in accoglimento del punto 3 dell'appello incidentale proposto dal
[...]
, la riforma della sentenza n. 710/2017 resa dal Tribunale di CP_1
Marsala, con l'accoglimento delle domande nel merito ed in via riconven- zionale proposte dal nell'atto di citazione, così come Controparte_1 rettificate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del giudizio di primo grado che qui devono intendersi ripetute e trascritte;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui la tesi avversaria dell'ACP venisse accolta, ritenendo che il rapporto tra il e la società appellante a CP_1 partire dal luglio 2011 sia proseguito al di fuori del contratto, allora si chiede, in accoglimento del punto 4 dell'appello incidentale, la riforma del- la sentenza n. 710/2017 resa dal Tribunale di Marsala, estendendo il prin- cipio previsto dal Giudice di Primo Grado per le prestazioni rese successi- vamente al novembre 2013, anche a tutte le prestazioni rese a partire dal-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 la determina del luglio 2011, e che conseguentemente il decreto ingiuntivo venga revocato stante che i crediti asseritamente vantati devono ritenersi infondati, in quanto non trovano fondamento nel contratto di servizi e non possono nemmeno dirsi esigibili per difetto di una valida pattuizione per iscritto accompagnata da idoneo impegno di spesa.
- condannare l' al pagamento Controparte_2 delle spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. In via istruttoria, laddove se ne ravvisasse la necessità, si insiste nell'am- missione delle prove tempestivamente e ritualmente richieste in primo grado.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 531/2014, emesso in data 3/7/2014, il Tribu- nale di Marsala, su richiesta della società Controparte_3
(di seguito , ingiungeva al di
[...] Parte_1 Controparte_1 pagare l'importo di euro 335.870,16, oltre accessori, quale corrispettivo del servizio di autotrasporto reso.
2. Con citazione del 25/9/2014, il proponeva oppo- Controparte_1 sizione al predetto decreto ingiuntivo, eccepiva l'applicabilità della clauso- la compromissoria contenuta nel contratto di servizio stipulato dalle parti, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda proposta dalla società opposta con il ricorso monitorio. In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dei crediti vantati nei confronti dell' in virtù della indebita corre- Parte_1 sponsione di somme e a titolo di risarcimento del danno per il mancato svolgimento del servizio di gestione degli stalli e, previa eventuale com- pensazione di tali crediti con quello vantato dalla società opposta, ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di euro 986.307,62.
3. L' si costituiva nel giudizio, opponendosi all'accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande proposte dal . Controparte_1
4. Con sentenza n. 710/2017, pronunciata in data 21-29/08/2017, il Tri- bunale di Marsala dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ri- Part gettava la domanda proposta dall' di pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte successivamente al 20/11/2013 e dichiarava la pro- pria incompetenza a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal per effetto della clausola compromissoria stipu- Controparte_1 lata dalle parti, condannando l' al pagamento delle spese proces- Parte_1 suali
5. Con citazione del 28/2/2018, l' ha proposto appello avverso la Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione proposta dal e la conferma del de- Controparte_1 creto ingiuntivo opposto.
6. Il si è costituito con comparsa del 23/5/2018, Controparte_1 opponendosi all'accoglimento dell'appello e ha proposto appello inciden- tale, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, che venisse dichiarata l'incompetenza anche sulle domande relative al pagamento dei corrispettivi vantati dalla società appellante per le prestazioni erogate ol- tre il 20.11.2013, ovvero, in via subordinata, con il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla società appellante per mancanza di un valido rapporto contrattuale e di un idoneo impegno di spesa.
7. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/9/2023 e con ordinanza del 20- 22/9/2023 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Va premesso che con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo l'
[...] ha chiesto la condanna del al pagamento Pt_1 Controparte_1 dell'importo di euro 365.821,44, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la prestazione del servizio di trasporto pubblico locale e di scuolabus nel periodo dal novembre 2012 al 2014, rilevando che tale servizio era stato reso nonostante il relativo contratto di affidamento, originariamente stipulato in data 20/11/2007, fosse stato inizialmente risolto dal Comune con Determina n. 158 del 20/7/2011, e in ogni caso venuto a scadenza in data 20/11/2013.
9. Il provvedimento impugnato, con riguardo alle somme richieste a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese sino alla scadenza del termine con- trattuale di efficacia del contratto, ha ritenuto che la domanda proposta dall' fosse improponibile, in virtù della clausola compromissoria Parte_1 contenuta nell'art. 27 del regolamento contrattuale, che obbligava le parti a definire ogni controversia ricollegabile all'esecuzione del contrato me- diante arbitrato rituale.
10. Con il primo motivo di appello, la ha chiesto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, il rigetto dell'eccezione di improponibilità sollevata in via preliminare dal , rilevando che Il credito azio- Controparte_1 nato si fonderebbe su un debito relativo al corrispettivo di un servizio svolto successivamente alla risoluzione unilaterale del contratto dichiara- ta dal con Determina n. 158 del 20/7/2011, che sarebbe stato CP_1 svolto non più in esecuzione del contratto, ma, piuttosto, in virtù di un af-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 fidamento provvisorio disposto dallo stesso con atti Controparte_1 unilaterali, con i quali era stato ordinato alla società di proseguire nello svolgimento dei servizi di trasporto locale e di scuolabus.
11. Il motivo di impugnazione in esame non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha opportunamente evi- denziato che con il lodo arbitrale del 17/4/2014, gli arbitri investiti dalle parti hanno statuito l'infondatezza della domanda di risoluzione contrat- tuale proposta dal nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 avendo ritenuto che l'adempimento contestato alla predetta società fosse di scarsa importanza.
12. In virtù di tale pronuncia, che fa certamente stato tra le parti, il giudi- ce di primo grado ha, condivisibilmente, concluso che, in assenza di validi eventi risolutivi, il contratto ha mantenuto la sua efficacia quantomeno sino alla sua data naturale di scadenza del 30/11/2023 e, con esso, la clausola compromissoria ivi contenuta.
13. Alla validità del contratto consegue che tutte le prestazioni fornite dall' in favore del costituivano Parte_1 Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e dunque, tutte le pretese che da esse derivano sono soggette alla clausola compromissoria di cui all'art. 27 del regolamento contrattuale, che le parti hanno stipulato.
14. Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale di Marsala, ai sensi dell'art. 808 quater cod. proc. civ., nel dubbio la convenzione di arbi- trato va interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la con- venzione si riferisce, di tal che anche la questione della validità del con- tratto alla data della esecuzione delle prestazioni suindicate costituiva materia devoluta alla cognizione esclusiva degli arbitri.
15. Alla luce di tali considerazioni, il motivo di impugnazione in questione non può trovare accoglimento.
16. Con il secondo motivo di impugnazione, l chiede, in riforma Parte_1 del provvedimento impugnato l'accoglimento della domanda proposta anche con riguardo ai corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dal 21/11/2013 al gennaio 2014.
17. In relazione a tali corrispettivi, il Tribunale di Marsala ha ritenuto, per un verso, che gli stessi non si riferissero a prestazioni rese in esecuzione del contratto di servizio di mobilità integrata stipulato dalle parti in data 20/11/2007, e che alla relativa pretesa non fosse applicabile la correlata clausola compromissoria. Attesa la mancanza di un titolo contrattuale,
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 giudicando nel merito, il provvedimento impugnato ha ritenuto la pretesa creditoria infondata, in quanto prestazioni rese in assenza di alcun titolo contrattuale, nonché in mancanza di un valido impegno contabile registra- to nel competente bilancio di previsione.
18. Con il motivo di impugnazione in esame l' rileva che ai sensi Parte_1 dell'art.
3.4 del contratto di servizio citato, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo gestore, l' avrebbe Parte_1 comunque dovuto assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle me- desime condizioni per un periodo massimo di sei mesi e, dunque, sino al mese di maggio del 2014, di tal che le prestazioni sarebbero state rese in esecuzione del contratto e non in assenza di alcun vincolo contrattuale.
19. Con analogo e speculare motivo di impugnazione incidentale, il
[...]
si duole del fatto che il Tribunale di Marsala abbia ri- Parte_3 tenuto la propria competenza a decidere sulla predetta domanda, dal momento che l'accoglimento delle doglianze della società appellante comporterebbe che anche la materia della spettanza dei corrispettivi pre- stati dopo il 20/11/2017 avrebbe dovuto rientrare nella competenza esclusiva degli arbitri, dovendo trovare applicazione la clausola compro- missoria precedentemente citata.
20. Il motivo di appello incidentale proposto dal è Controparte_1 fondato, dal momento che, sulla base delle allegazioni della stessa società appellante, la prestazione del servizio di trasporto urbano fino al mese di gennaio del 2014 è stata ricondotta all'esecuzione del contratto stipulato dalle parti, del quale la stessa ha ammesso, dunque, l'efficacia. Parte_1
21. Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza oggetto di appello va ri- formata, dovendosi negare la competenza del giudice ordinario a cono- scere di tutte le domande proposte dall' con l'originario ricorso Parte_1 monitorio, e non soltanto di quelle relative alle prestazioni rese sino al 20/11/2013.
22. Alla luce del fatto che non sussiste la competenza del giudice ordinario su tutte le domande proposte dall' le quali sono soggette alla Parte_1 competenza funzionale degli arbitri, e del fatto che il Parte_4
[..
non ha impugnato la sentenza appellata nella parte in cui ha negato la competenza del giudice ordinario anche sulle domande proposte dal pre- detto ente in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, devono rite- nersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello proposti dall' Parte_1 che riguardano il merito delle predette domande.
23. Ciò posto, rimane devoluto a questa Corte unicamente l'esame del
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 primo motivo di appello incidentale proposto dal , Controparte_1 con il quale viene chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, che tutte le spese processuali, ivi comprese quelle conseguenti all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado del giudizio, vengano poste a carico della società appellante.
24. Il provvedimento impugnato, al riguardo, pur condannando l' Parte_1 al rimborso delle spese processuali in favore del , ha Controparte_1 posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata a carico di en- trambe le parti, in ragione del 50% ciascuna ai soli fini dei rapporti interni, giacché gli accertamenti espletati riguardavano accertamenti tecnici ri- chiesti da entrambe le parti in causa.
25. Con il motivo di impugnazione in esame il rileva Controparte_1 di aver sollevato sin dalle prime battute del giudizio di primo grado l'eccezione di incompetenza e che la trattazione nel merito della
contro
- versia era avvenuta per le difese svolte dall a fronte delle quali Parte_1 esso ente locale aveva dovuto difendersi anche nel merito, avanzando, a sua volta, richiesta di accertamenti tecnici finalizzati a paralizzare le prete- se avversarie.
26. Il motivo di impugnazione si risolve nella contestazione della compen- sazione parziale disposta dal Tribunale di Marsala con esclusivo riferimen- to alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, pronuncia ammissibile se congruamente motivata, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cf. al riguardo Cass. n. 10804 del 2020.
27. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fatto corretto governo della regola sancita dall'art. 92 c.p.c.. a mente del quale può essere esclu- sa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se queste vengono ritenute eccessive o superflue.
28. Nel caso in esame, anche la domanda riconvenzionale proposta dal nel giudizio di primo grado è risultata esulare dalla Controparte_1 competenza del giudice ordinario, per via della clausola compromissoria stipulata dalle parti, di tal che questa Corte condivide le valutazioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto la superfluità degli accertamenti tecnici sollecitati dall'ente appellato, alla luce della sussistenza di una questione processuale preliminare che avrebbe consentito di definire il giudizio senza che fosse necessario procedere all'atto istruttorio in que- stione.
29. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dalla società non può trovare accoglimento, mentre deve trovare ac- Parte_1 coglimento solamente il secondo motivo di appello incidentale proposto
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 dal , con la conseguente declaratoria di incompe- Controparte_1 tenza su tutta la domanda proposta dalla predetta società con il ricorso monitorio, essendo la stessa devoluta alla cognizione esclusiva degli arbi- tri in virtù della clausola compromissoria stipulata dalle parti.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 6.050 (di cui euro 1780 per studio, euro 1170 per fase introduttiva ed euro 3.100 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
nei confronti del con ci-
[...] Controparte_1 tazione del 28/2/2018 avverso la sentenza n. 710/2017, pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 21-29/08/2017;
• in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
con la comparsa di risposta del 23/5/2018, e in Controparte_4 parziale riforma della predetta sentenza, dichiara l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione a tutte le domande proposte dalla con Parte_1 il ricorso monitorio del 14/5/2014;
• condanna la società Parte_1
al rimborso delle spese processuali in favore del
[...] CP_1 che liquida in complessivi euro 6.050 oltre spese generali
[...] al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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