Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 343
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provate le notifiche delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento attraverso la documentazione prodotta dall'ADER e dal Comune di Paternò.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione

    Le cartelle di pagamento risultano notificate e, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive, rendendo impossibile l'eccezione di decadenza.

  • Altro
    Prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle di pagamento

    La Corte ha accolto le eccezioni di prescrizione per alcune cartelle, considerando la sospensione dei termini dovuta al D.L. n. 18/2020 e la decorrenza dei termini dalla notifica di intimazioni di pagamento non impugnate. Per le residue cartelle, i termini di prescrizione non sono maturati prima della notifica dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Vizi di notifica delle cartelle di pagamento

    L'eccezione è tardiva in quanto presentata con memoria illustrativa anziché con motivi aggiunti, comportando la decadenza dalla facoltà di proporla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 343
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 343
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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