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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500000075000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4181/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (indicata in epigrafe) e gli atti sottostanti chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Omessa notifica degli atti prodromici, in violazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73.
2) Decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione in relazione alle cartelle di pagamento indicate al punto n. 2) del ricorso.
3) Prescrizione successiva alle notifiche: a) della cartella con n. finale 84161 avente ad oggetto l'ICI, anno di imposta 2010, indicata al punto n. 3) del ricorso;
b) delle cartelle di pagamento delle tasse automobilistiche, indicate al punto n. 4) del ricorso;
c) delle cartelle di pagamento delle sanzioni e interessi, indicate al punto n. 5) del ricorso.
Costituitisi in giudizio, l'ADER e il Comune di Paternò hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Comune di
Paternò ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in assenza di prova della data di notifica della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria, oggetto di impugnazione.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha sostenuto: a) la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ADER per difetto di ius postulandi;
b) i vizi di notifica di alcuni atti ex adverso prodotti.
All'udienza del 2/12/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni processuali, che sono infondate.
Con riferimento al difetto di ius postulandi dell'ADER, eccepito dalla ricorrente, va rilevato che l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio un documento datato 6/6/2025 con il quale il proprio procuratore
(in persona del dott. Nominativo_1) ha conferito all'avv. Difensore_4 (difensore, redattore e sottoscrittore del ricorso) l'incarico professionale di assistenza, rappresentanza e difesa nella controversia in esame. E' indubbio che il contenuto dell'atto in esame costituisca una procura alle liti ai sensi dell'art. 83 cpc.
In ordine alla mancanza di prova della data di notifica dell'atto impugnato, eccepita dal Comune di
Paternò, emerge dalla produzione documentale della ricorrente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata emessa in data 20/1/2025; che il ricorso è stato notificato alle controparti in data 7/3/2025. Orbene, l'intervallo temporale intercorso tra i due atti non supera il termine di giorni sessanta previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 del d.lgs n. 546/1992 per la proposizione del ricorso. Ciò impone di ritenere che nell'anzidetto arco temporale sia avvenuta la notifica dell'atto impugnato, indicato dalla contribuente in data 5/2/2025 che non è smentita da elementi di segno contrario, non forniti dal Comune di Paternò che ha sollevato l'eccezione.
Nel merito del ricorso si osserva quanto segue.
Va disatteso il primo motivo afferente all'omessa notifica degli atti prodromici a quello impugnato a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'ADER e dal Comune di Paternò da cui si ricava la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento (n 503) richiamati dall'atto impugnato.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha eccepito i vizi di notifica delle cartelle di pagamento con n. finale
759, 738, 608, 255, 012 e dell'avviso di accertamento IMU n. 503, per irregolarità e/o mancata spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD).
L'eccezione è tardiva per essere stata presentata con memoria illustrativa in seguito alla produzione documentale anzichè con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di documenti depositati, come dispone l'art. 24 del d.lgs n. 546/1992.
Ne deriva che la ricorrente è decaduta dalla facoltà di proporre l'eccezione processuale in argomento che, pertanto, non può essere presa in esame.
Non è accoglibile il secondo motivo con il quale la ricorrente ha eccepito la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione in relazione alle cartelle di pagamento indicate al punto n. 2) del ricorso. Come documentalmente provato dall'ADER, le cartelle in argomento risultano notificate e, in mancanza di impugnazione nei termini di legge, esse sono divenute definitive e i relativi crediti tributari sono irretrattabili con conseguente impossibilità della ricorrente di sollevare l'eccezione in argomento.
In relazione ai residui motivi avente ad oggetto la prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle di pagamento indicate ai punti 3), 4) e 5) del ricorso si osserva quanto segue.
Mette conto rilevare che con sentenza n. 960 del 15/1/2025, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
In applicazione del suddetto principio giurisprudenziale, vanno accolte le eccezioni di prescrizione limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento.
1) Cartella di pagamento dell'ICI con n. finale 8416, di cui al terzo motivo;
cartella di pagamento degli interessi e sanzioni con n. finale 664, indicata, tra le altre, al punto n. 5) del ricorso. Attraverso la documentazione prodotta, l'ADER ha dimostrato che le suddette cartelle sono richiamate dalla intimazione di pagamento con n. finale 010 notificata in data 7/11/2019 e non impugnata nei termini di legge. Da questa data decorre l'ulteriore termine di prescrizione quinquennale alla cui scadenza del
7/11/2024 va aggiunto il periodo di sospensione (ex art. 67 del d.l. n. 18/2020) pari a giorni 85 che è spirato il 21/1/2025 e non è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 5/2/2025.
2) Cartella di pagamento della tassa automobilistica con n. finale 061, indicata tra le altre, al punto n. 4) del ricorso. Anche questa cartella è richiamata dalla citata intimazione di pagamento con n. finale 010 notificata in data 7/11/2019 da cui inizia a decorrere l'ulteriore termine di prescrizione di anni tre che, scaduto il 7/11/2022 e prolungato dal periodo di sospensione di giorni 85, è già decorso alla data di notifica dell'atto impugnato avvenuta il 5/2/2025.
Non sono maturati i termini di prescrizione delle residue cartelle di pagamento (indicate ai numeri 4) e 5) del ricorso) aventi ad oggetto le tasse automobilistiche, le sanzioni e gli interessi.
Dalla documentazione prodotta dall'ADER è dato evincere che le predette cartelle sono tutte richiamate dall'intimazione di pagamento con n. finale 333 notificata il 12/12/2022. In assenza di impugnazione nei termini di legge, da questa data inizia a decorre il termine triennale di prescrizione delle tasse automobilistiche e il termine quinquennale delle sanzioni ed interessi che sono stati interrotti dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, avvenuta il 5/2/2025.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle con numero finale 161, 061 e alla cartella con numero finale 664 nella sola parte relativa agli interessi e sanzioni;
rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 2.12.2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500000075000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4181/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (indicata in epigrafe) e gli atti sottostanti chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Omessa notifica degli atti prodromici, in violazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73.
2) Decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione in relazione alle cartelle di pagamento indicate al punto n. 2) del ricorso.
3) Prescrizione successiva alle notifiche: a) della cartella con n. finale 84161 avente ad oggetto l'ICI, anno di imposta 2010, indicata al punto n. 3) del ricorso;
b) delle cartelle di pagamento delle tasse automobilistiche, indicate al punto n. 4) del ricorso;
c) delle cartelle di pagamento delle sanzioni e interessi, indicate al punto n. 5) del ricorso.
Costituitisi in giudizio, l'ADER e il Comune di Paternò hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Comune di
Paternò ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in assenza di prova della data di notifica della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria, oggetto di impugnazione.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha sostenuto: a) la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ADER per difetto di ius postulandi;
b) i vizi di notifica di alcuni atti ex adverso prodotti.
All'udienza del 2/12/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni processuali, che sono infondate.
Con riferimento al difetto di ius postulandi dell'ADER, eccepito dalla ricorrente, va rilevato che l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio un documento datato 6/6/2025 con il quale il proprio procuratore
(in persona del dott. Nominativo_1) ha conferito all'avv. Difensore_4 (difensore, redattore e sottoscrittore del ricorso) l'incarico professionale di assistenza, rappresentanza e difesa nella controversia in esame. E' indubbio che il contenuto dell'atto in esame costituisca una procura alle liti ai sensi dell'art. 83 cpc.
In ordine alla mancanza di prova della data di notifica dell'atto impugnato, eccepita dal Comune di
Paternò, emerge dalla produzione documentale della ricorrente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata emessa in data 20/1/2025; che il ricorso è stato notificato alle controparti in data 7/3/2025. Orbene, l'intervallo temporale intercorso tra i due atti non supera il termine di giorni sessanta previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 del d.lgs n. 546/1992 per la proposizione del ricorso. Ciò impone di ritenere che nell'anzidetto arco temporale sia avvenuta la notifica dell'atto impugnato, indicato dalla contribuente in data 5/2/2025 che non è smentita da elementi di segno contrario, non forniti dal Comune di Paternò che ha sollevato l'eccezione.
Nel merito del ricorso si osserva quanto segue.
Va disatteso il primo motivo afferente all'omessa notifica degli atti prodromici a quello impugnato a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'ADER e dal Comune di Paternò da cui si ricava la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento (n 503) richiamati dall'atto impugnato.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha eccepito i vizi di notifica delle cartelle di pagamento con n. finale
759, 738, 608, 255, 012 e dell'avviso di accertamento IMU n. 503, per irregolarità e/o mancata spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD).
L'eccezione è tardiva per essere stata presentata con memoria illustrativa in seguito alla produzione documentale anzichè con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di documenti depositati, come dispone l'art. 24 del d.lgs n. 546/1992.
Ne deriva che la ricorrente è decaduta dalla facoltà di proporre l'eccezione processuale in argomento che, pertanto, non può essere presa in esame.
Non è accoglibile il secondo motivo con il quale la ricorrente ha eccepito la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione in relazione alle cartelle di pagamento indicate al punto n. 2) del ricorso. Come documentalmente provato dall'ADER, le cartelle in argomento risultano notificate e, in mancanza di impugnazione nei termini di legge, esse sono divenute definitive e i relativi crediti tributari sono irretrattabili con conseguente impossibilità della ricorrente di sollevare l'eccezione in argomento.
In relazione ai residui motivi avente ad oggetto la prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle di pagamento indicate ai punti 3), 4) e 5) del ricorso si osserva quanto segue.
Mette conto rilevare che con sentenza n. 960 del 15/1/2025, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
In applicazione del suddetto principio giurisprudenziale, vanno accolte le eccezioni di prescrizione limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento.
1) Cartella di pagamento dell'ICI con n. finale 8416, di cui al terzo motivo;
cartella di pagamento degli interessi e sanzioni con n. finale 664, indicata, tra le altre, al punto n. 5) del ricorso. Attraverso la documentazione prodotta, l'ADER ha dimostrato che le suddette cartelle sono richiamate dalla intimazione di pagamento con n. finale 010 notificata in data 7/11/2019 e non impugnata nei termini di legge. Da questa data decorre l'ulteriore termine di prescrizione quinquennale alla cui scadenza del
7/11/2024 va aggiunto il periodo di sospensione (ex art. 67 del d.l. n. 18/2020) pari a giorni 85 che è spirato il 21/1/2025 e non è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 5/2/2025.
2) Cartella di pagamento della tassa automobilistica con n. finale 061, indicata tra le altre, al punto n. 4) del ricorso. Anche questa cartella è richiamata dalla citata intimazione di pagamento con n. finale 010 notificata in data 7/11/2019 da cui inizia a decorrere l'ulteriore termine di prescrizione di anni tre che, scaduto il 7/11/2022 e prolungato dal periodo di sospensione di giorni 85, è già decorso alla data di notifica dell'atto impugnato avvenuta il 5/2/2025.
Non sono maturati i termini di prescrizione delle residue cartelle di pagamento (indicate ai numeri 4) e 5) del ricorso) aventi ad oggetto le tasse automobilistiche, le sanzioni e gli interessi.
Dalla documentazione prodotta dall'ADER è dato evincere che le predette cartelle sono tutte richiamate dall'intimazione di pagamento con n. finale 333 notificata il 12/12/2022. In assenza di impugnazione nei termini di legge, da questa data inizia a decorre il termine triennale di prescrizione delle tasse automobilistiche e il termine quinquennale delle sanzioni ed interessi che sono stati interrotti dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, avvenuta il 5/2/2025.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle con numero finale 161, 061 e alla cartella con numero finale 664 nella sola parte relativa agli interessi e sanzioni;
rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 2.12.2025.