Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 15/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N.127 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 127 degli affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione in data 14 gennaio 2025 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]
Salvo D'Acquisto, n. 25/a, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia Blasi
ED il sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Salvo D'Acquisto, n. 25/a, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele D'
Accardi,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13.03.2024, i ricorrenti, esponevano che:
“I ricorrenti hanno contratto matrimonio in Urbino, in data 26/09/1992, con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 1992, numero 65, Parte II, Serie A, in regime patrimoniale della comunione dei beni.
e , nata a [...], il [...], C.F.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi maggiorenni e pressoché autosufficienti sul piano economico. Dopo un iniziale periodo di serenità, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che sono venuti meno, ormai da diversi anni, i presupposti per la prosecuzione della vita matrimoniale, ragion per cui sono addivenuti ad un accordo per la separazione consen-suale alle condizioni che di seguito si espongono:
1) i coniugi continueranno a vivere nella casa familiare, sita in Cagli, Via Salvo D'Acquisto n.
25/A, data la divisione degli attuali spazi interni tenuto conto della attuale impossibilità economica di entrambi di reperire altro alloggio e comunque fino a quando i coniugi non riusciranno a trovare diversa soluzione;
2) la gestione economica della casa continuerà secondo le attuali regole con pagamento integrale di tutte le utenze da parte del Sig. CP_1
Gli istanti dichiarano, inoltre, di aver comunque definito ogni altro rapporto o questione, segnatamente anche di carattere patrimoniale e, pertanto, null'altro resta loro reciprocamente da definire, dare, avere, premesso l'obbligo a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso.
Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alla normativa vigente in materia."
Ciò posto, i ricorrenti nel dichiarare di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire nella fissata udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, adivano l'intestato
Tribunale chiedendo di:
“pronunciare sentenza di omologa della separazione dei coniugi alle condizioni indicate nella narrativa del presente atto, onerando l'ufficiale dello Stato Civile delle necessarie tra-scrizioni”.
All'esito del deposito delle note scritte con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso, in data 04.07.2024 la causa veniva posta in decisione.
Con Ordinanza del 16 agosto 2024, questo Collegio rilevava: “- che la separazione si fonda notoriamente sul presupposto della intollerabilità della convivenza;
- che dalle condizioni statuite non è possibile evincere la sussistenza di un termine finale certo al protrarsi della convivenza avendo le parti genericamente statuito che tale situazione si protrarrà fino a quando una di esse riuscirà a reperire un altro alloggio” ritenendo, alla luce di quanto esposto, la opportunità che i ricorrenti specificassero quantomeno in cosa consistesse la suddivisione degli spazi interni dell'alloggio che i coniugi e intendono continuare a condividere in costanza di separazione.
Con note del giorno 11.09.2024 i procuratori delle parti precisavano quanto segue: “il suddetto immobile è infatti dotato di tre camere da letto e di due bagni;
sicché, i coniugi intendono così definire la condivisione della casa familiare: - il sig. resterà a dormire nella camera matrimoniale, mentre la sig.ra condividerà CP_1 Pt_1
la camera da letto con la figlia . Un bagno sarà utilizzato dal sig. e l'altro dalla Pt_2 CP_1
sig.ra . I figli, e , saranno liberi di utilizzare gli ambienti a seconda delle Pt_1 Per_1 Pt_2
rispettive necessità e a proprio piacimento;
- il solo e unico ambiente che resterà in effettiva e quotidiana condivisone sarà quello della cucina
– salotto.
Poste tali doverose precisazioni, tenuto conto delle opportune osservazioni e richieste di specifica sul punto da parte del Collegio, si evidenzia come, nel caso di specie, la peculiarità della condivisione da parte dei coniugi dello stesso immobile, oltre ad essere giustificata dalla sussistenza di spazi idonei, per l'esattezza tre camere da letto e due distinti bagni, è da intendersi effettivamente praticabile in considerazione di plurimi fattori, quali: l'età dei coniugi, l'attività lavorativa svolta dai medesimi (turni di lavoro), l'età dei figli (ormai adulti e prossimi a trasferirsi altrove), la sperimentazione, già da tempo, di una separazione di fatto.
Pertanto, le parti insistono sulla domanda congiunta di separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e meglio specificate con la presente nota.
Chiedono che la causa venga trattenuta in decisione dall'intestato Tribunale.”.
All'udienza del 14.01.2025, cui la causa giungeva a seguito di rinvio, i Procuratori delle parti si riportano alle note depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 11.09.2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente e l'impossibilità di riconciliarsi poiché la comunione affettiva e spirituale tra i coniugi allo stato non sussiste , non essendo la coabitazione elemento che ostacoli la pronuncia richiesta laddove la unione tra i coniugi sia venuta meno (in tal senso Cass. n.
3323 / 2000 ).
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria tra le parti.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
14/03/1969 e , nato a [...], il [...] alle condizioni di cui al Controparte_1 ricorso congiunto per separazione per come precisate nelle note dell'11.09.2024 e riportate nella parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cagli
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone