Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 2
Poiché la privazione del possesso costituisce fatto illecito, al risarcimento dei danni derivanti dallo spoglio sono applicabili le norme dettate dagli artt.1226 e 2056 cod. civ.
In tema di azioni possessorie, non costituisce domanda nuova, perché inclusa nella originaria domanda di reintegrazione in forma specifica del possesso, la successiva richiesta di risarcimento dei danni in forma generica proposta a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/2006, n. 25241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25241 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
241/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 2722 ct. . SEZIONE SECONDA CIVILE otome i litera in possess: wirt. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 18th e.b.e. Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N 6510/02 DE JULIO - Rel. Consigliere Cron. 25241 Dott. Rosario Dott. ER Michele TRIOLA Consigliere Rep. 6007 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 23/09/05 UTO Dott. Ippolisto PARZIALE Consigliere NTRIB TO IFICA ha pronunciato la seguente CO N Julia Romic, est. Пе U SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE BELPASSO, in persona del Sindaco pro tempore ROSARIO SPINA, domiciliato in ROMA P.zza CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SALVATORE CITTADINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FONTE VINCENZA, FONTE ROBERTO ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ROBERTO ALFREDO FONTE, giusta delega in atti;
2005 controricorrenti - 1527 avversO la sentenza n. 3921/01 del Tribunale di -1- CATANIA, depositata il 09/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/05 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21.12.1992 innanzi al Pretore di Belpasso ER RE FO e IN FO, premesso di essere comproprietari pro-indiviso di un tratto di terreno sito in Belpasso contrada Piano Lisi, in catasto alla partita 18626 fog. 24 e part. 149, della superficie di mq 1150, essendo stata la restante parte ceduta al Comune di Belpasso atto stipulato il 18.10.1990,con lamentavano che il Comune aveva installato nel luglio 1992 una cancellata lungo il confine nord-ovest, impedendo così l'accesso nel terreno residuo di proprietà degli istanti privando loro del possesso e della disponibilità. Ritenuto, quindi, che il comportamento dell'amministrazione comunale integrava gli estremi dello spoglio, non essendo stata mai autorizzata ad occupare tale tratto di terreno ma solo una superficie di mq. 697, i ricorrenti chiedevano la immediata reintegra nel possesso del suddetto tratto di terreno mediante la eliminazione della recinzione. Si costituiva il Comune di Belpasso, - → contestando i presupposti della domanda. 0 3 Nella fase interdittale parte ricorrente precisava la propria domanda evidenziando la circostanza che attraverso l'apposizione del cancello era stato impedito l'accesso alla stradella che conduceva al suddetto fondo;
pertanto, ritenuto che il comportamento del Comune aveva determinato lo spoglio del viottolo di accesso, chiedeva la reintegra nel Ш possesso della stradella. Il Pretore rigettava il provvedimento interdettale richiesto. Quindi venivano richiesti mezzi istruttori da parte ricorrente, peraltro non ammessi. Con sentenza il Pretore rigettava perché infondato il ricorso proposto dai FO condannandoli al pagamento delle spese di giudizio. Con atto di appello i FO impugnavano la detta sentenza chiedendone la riforma. Il Comune di Belpasso, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Con ordinanza collegiale del 7.6.1999 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dai FO. Con sentenza in data 9.11.2001 il Tribunale di Catania, in riforma della sentenza del Pretore, accoglieva l'appello e condannava il Comune di Belpasso al pagamento a favore degli appellanti della somma di L. 5 milioni, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Belpasso, che ha depositato pure nota illustrativa. resistito FOHanno IN e ER RE, con illustrato concontroricorso, memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. e 5 c.p.c.), per avere erroneamente il Tribunale censurato la sentenza del Pretore in merito all'inammissibilità dell'azione di reintegra nel possesso avanzata dagli attori, pur risultando dagli atti che il presunto spoglio denunciato dai FO risaliva a quasi un decennio prima del loro ricorso, per cui 5 bene il Pretore aveva dichiarato inammissibile l'azione proposta dagli attuali resistenti per il decorso dell'anno dal presunto spoglio denunciato. Deduce il Comune che ha errato il Tribunale nel ritenere tempestiva l'azione possessoria dei FO, con violazione dell'art. 1168 cod. civ.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia Ш violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ. e 184 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per non avere il Tribunale considerato che i FO hanno nel corso del giudizio di primo grado modificato la domanda iniziale, dichiarando che l'azione di reintegra riguardava non il terreno residuo, come già denunciato nel 1981, e come da loro stessi dichiarato, ma il passaggio di una stradella che collegava il terreno occupato dal Comune a seguito di volontaria cessione per l'esecuzione degli impianti sportivi ed il predetto terreno residuo;
che il radicale mutamento della domanda era inammissibile ai sensi dell'art. 184 c.p.c., nel testo vigente al momento in cui 6 era pendente il giudizio di primo grado, mutamento della domanda espressamente contestato e per il quale non era stato accettato il contraddittorio;
che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che rientrerebbe nell'oggetto del giudizio possessorio il passaggio nell'indicata stradella, mentre di tale passaggio non vi cenno nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 187 c.p.c. e 2722 cod. civ., nonché omessa motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale errato ad ammettere la prova per testi richiesta dai FO, perché assolutamente irrilevante ed inconducente, per avere costoro ceduto volontariamente il tratto di terreno su cui avrebbero dovuto esercitare il diritto di accesso, senza riservarsi alcun diritto di passaggio e peraltro gli stessi FO hanno dichiarato che il passaggio nel loro terreno residuo era intercluso dal 1981. Deduce il ricorrente che era stata ammessa una prova testimoniale che contrastava con il contenuto di documenti e con le stesse 7 dichiarazioni rese dai FO;
che il Comune aveva esibito documentazione che comprovava che già dal marzo 1991 gli impianti sportivi realizzati dal Comune erano stati recintati e che, quando era stato presentato il ricorso introduttivo del giudizio il 21.12.1992, da oltre un anno i FO non potevano avere accesso alla detta stradella che era localizzata nel terreno originariamente di proprietà dei FO, ceduto bonariamente al Comune già dal 1990, senza riservarsi alcun diritto di accesso ed in ogni caso totalmente recintato dal marzo 1991. Con il quarto motivo il Comune di Belpasso denuncia violazione dell'art. 1168 cod. civ., nonché contraddittorietà ed inesistenza della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il Tribunale considerato che non qualunque diritto di accesso e di passaggio esistente dalla particella 378 per accedere al terreno residuo dei FO, ubicato nella confinante particella 149, era venuto meno al momento dell'integrale cessione della particella 378 senza riserva di alcun diritto → di passaggio, e a maggior ragione dal momento 8 della realizzazione del muro di recinzione che delimita il confine tra la particella 378 ceduta al Comune e la particella 149, rimasta di proprietà dei FO. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 345 c.p.c., nonché mutatio libelli in appello, inesistenza di danni risarcibili, motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. c.p.c., per avere erroneamente il3 e 5 Tribunale liquidato, in via equitativa, ai FO il risarcimento dei danni denunciati nella misura di L. 5 milioni, nonostante costoro in appello avessero modificato la domanda, chiedendo il risarcimento dei danni perché non potevano esercitare il diritto di passaggio funzionale all'accesso al terreno residuo, perché la stradella non esisteva più; mentre sin dal 1981 i FO non potevano più accedere nel terreno residuo e per tale motivo n. ° il Tribunale di Catania, con sentenza 952/1995, aveva loro già liquidato i danni. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale posto a carico del Comune le spese di entrambi i giudizi di merito, che invece dovevano gravare sui FO in conseguenza della infondatezza dell'azione inammissibilità ed proposta. I sei motivi di censura, che per la loro stretta connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno disattesi. Il Comune di Belpasso sostiene che la stradella di accesso alla porzione di terreno di mq. 1150, che costituiva la parte residua di un appezzamento di terreno più ampio dei - non costituiva FO caduto al detto Comune, oggetto del presente giudizio, perché sarebbe stata espressamente richiesta dai FO soltanto in corso di causa con conseguente mutamento del petitum in relazione al quale non ci sarebbe stata accettazione del contraddittorio da parte del Comune. In sede di legittimità il ricorrente ripete in sostanza tutti i motivi già dedotti nel giudizio di appello, meglio precisandoli. : In relazione ai primi due motivi 10 correttamente il Giudice di appello ha Osservato che nell'oggetto del giudizio possessorio sicuramente rientra la stradella di accesso al residuo terreno dei FO, i quali con il ricorso introduttivo del presente giudizio deducevano che il Comune di Belpasso aveva installata una cancellata con cancello serrato da lucchetto, impedendo così l'accesso nel terreno residuo di mq. 1150, rimasto di loro proprietà, per cui la domanda non poteva non riguardare anche la stradella che consentiva l'accesso al detto terreno. Giustamente il Tribunale ha dedotto che i FO, chiedendo di essere reintegrati nel possesso del loro fondo, avevano voluto riferire la loro domanda sia al terreno che alla relativa stradella di accesso e che, in ogni caso, all'udienza dell'8.3.1993 della fase interdettale, i FO avevano precisato che l'oggetto della domanda possessoria era costituito dalla stradella in questione;
che tale precisazione doveva considerarsi fasepienamente legittima perché "nella interdittale e nel contraddittorio delle parti 11 deve ritenersi pienamente consentito che il ricorrente chieda la tutela possessoria dei beni della vita che si collegano al thema decidendum" (cfr. sent. impugnata pagg. 4 e 5). Corretta ed esente da errori di diritto o da vizi logici appare la motivazione sull'interpretazione della domanda da parte del Giudice di appello. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente prospetta questioni di fatto inammissibili in sede di legittimità, cioè che il passaggio dei FO nel loro terreno residuo era intercluso dal 1981. Va rilevato che nella specie non esisteva alcuna documentazione agli atti che avesse potuto limitare l'ammissibilità della prova da parte del Giudice di appello. Il ricorrente, inoltre, non specifica, nel terzo motivo, quale fosse "la ulteriore documentazione che comprovasse che già nel marzo 1991 gli impianti sportivi realizzati dal Comune erano recintati e che quando è stato presentato il ricorso introduttivo del giudizio il 21.12.1992 da oltre un anno i FO non potevano avere accesso alla stradella". 12 Viceversa il Tribunale ha Osservato che "dalle deposizioni rese all'udienza del 22.10.1999 dai due testi DO OM è emerso in maniera inequivocabile che i FO avevano il possesso pieno e pacifico della stradella di accesso al loro terreno (larga 3 4 metri e in terra battura) e che solo nella ин primavera del 1992 il Comune di Belpasso, installando la recinzione ed il cancello chiuso spogliato questi lamentati dai FO, aveva ultimi del detto possesso". Il Tribunale conclude correttamente per l'infondatezza dell'eccezione del Comune relativa al decorso del termine annuale di decadenza ex art. 1168 cod. civ., essendo stato il ricorso depositato il 21.12.1992, e quindi tempestivamente, perché il lamentato spoglio era stato perpetrato nella primavera del 1992. Infondato è il quinto motivo, avendo il Tribunale correttamente motivato che la domanda di risarcimento in forma generica per il perduto godimento del possesso della stradella non costituisce domanda nuova e come tale inammissibile, ma domanda inclusa in quella originaria di reintegrazione in forma specifica 13 alla quale viene a sostituirsi a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene. Quindi bene il Tribunale, - poiché non era più posibile disporre la reintegrazione in forma specifica per fatto imputabile al Comune di Belpasso, ha accolto la domanda dei FO di risarcimento dei danni in forma generica. Il risarcimento dei danni sorge dal fatto illecito dello spossessamento, per la cui quantificazione sono applicabili gli artt. 1126 e 2056 cod. civ. (cfr. explurimus, Cass. N.° 8517/1994 e n. ° 1799/1995). Inammissibile, prima che infondato, è il sesto motivo, con cui il ricorrente censura il potere discrezionale del Tribunale, che ha posto a carico del Comune le spese dei due gradi del giudizio di merito, che detto ricorrente vorrebbe addossare ai FO. Respinto il ricorso le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100 per spese ed in Euro 1600 per onorari, oltre ad 14 accessori di legge. Così deciso in Roma il 23.9.2005. Il Presidente N Il Relatore De Yuen Porn II. CANCELLIERE OF Paolo D IT DEPOSDEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 NOV. 2006 Roma IL CANCELLIERE C 10 CC ' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 9751 versate € 186.00 IL 13.17 IL FUNZIONARIO 15