Art. 2.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 saranno conglobati:
a) negli stipendi del personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 , l'indennita' mensile attribuita con la stessa legge;
b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.
Dalla stessa data l'indennita' mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.
Per il personale di cui all' art. 1 della legge 15 dicembre 1960, n. 1577 , la misura dell'assegno temporaneo da conglobare sara' determinata, in relazione allo stipendio iniziale del grado di appartenenza, secondo il rapporto risultante tra l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20 , e lo stipendio iniziale spettante al personale civile di corrispondente ex grado gerarchico.
La differenza tra l'assegno conglobato e quello spettante sara' detratto, con effetto dalla stessa data, dalle competenze accessorie dovute agli interessati.
Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sara' conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parita' di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20 . Detto importo sara' detratto dalle competenze accessorie spettanti agli interessati.
Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.
Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paglie e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.
Dal 1 gennaio 1965, l'indennita' di buonuscita dovuta al personale statale sara' liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 saranno conglobati:
a) negli stipendi del personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 , l'indennita' mensile attribuita con la stessa legge;
b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.
Dalla stessa data l'indennita' mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.
Per il personale di cui all' art. 1 della legge 15 dicembre 1960, n. 1577 , la misura dell'assegno temporaneo da conglobare sara' determinata, in relazione allo stipendio iniziale del grado di appartenenza, secondo il rapporto risultante tra l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20 , e lo stipendio iniziale spettante al personale civile di corrispondente ex grado gerarchico.
La differenza tra l'assegno conglobato e quello spettante sara' detratto, con effetto dalla stessa data, dalle competenze accessorie dovute agli interessati.
Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sara' conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parita' di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20 . Detto importo sara' detratto dalle competenze accessorie spettanti agli interessati.
Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.
Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paglie e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.
Dal 1 gennaio 1965, l'indennita' di buonuscita dovuta al personale statale sara' liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.