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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
n. 2751/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2751/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CRISCOLI FRANCESCO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INTORCIA Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.04.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 1292/2021, emessa nel giudizio n.r.g. 2788/2018, depositata il 14.05.2021, e corretta ex art. 288 cpc con successiva ordinanza del 26.05.2021, il Tribunale di Benevento accoglieva, per l'importo di € 257.637,37, la domanda proposta dalla società di Controparte_1
condanna di alla restituzione in suo favore delle somme Controparte_2
pagina 1 di 14 corrispondenti al saldo finale, alla data di chiusura, del conto corrente di sua titolarità n. 27/1774, così come ricalcolato espungendo gli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultra legali, spese non pattuite e valute differite, in relazione al periodo dal 17.12.1987 al 05.08.2013 (data di estinzione del conto corrente).
In via preliminare osservava che la transazione eccepita dall'istituto bancario, pacificamente intercorsa tra le parti antecedentemente alla instaurazione del giudizio (nell'anno 2014) “ha riguardato esclusivamente il mutuo e lo scoperto del conto corrente nr. 27/1774, come specificamente indicato dalla banca nel documento del 16/07/2004 di accettazione della proposta formulata dalla parte ricorrente (all. nr. 7 della produzione di parte resistente), senza rinuncia ad eventuali ulteriori azioni e/o domande relative al conto stesso”.
Pertanto, superata l'eccezione della banca di inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire, rilevava nel merito, a fondamento della sua decisione, che il contratto scritto di conto corrente bancario concluso tra le parti conteneva la indicazione del tasso dei soli interessi attivi e che non risultava l'adeguamento del rapporto alle previsioni normative intervenute successivamente all'apertura del conto. e faceva proprie quindi le CP_3
risultanze della CTU ed il primo conteggio ivi sviluppato in cui si era applicato solo agli interessi attivi il tasso convenzionale per essi pattuito per iscritto ed a quelli passivi quello legale, con esclusione della capitalizzazione degli interessi e degli importi addebitati per cms, spese di tenuta conto e valute differite, in quanto oneri economici non concordati per iscritto dalle parti, e nel quale non si era tenuto conto della eccepita prescrizione delle pretese rimesse solutorie.
Disattendeva, a riguardo, la specifica eccezione sollevata dalla banca di prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista, ritenendo pagina 2 di 14 accertata la sussistenza per tutto il corso del rapporto di un fido accordato di fatto dalla banca ed il mancato superamento dei limiti di tale affidamento.
Condannava pertanto la al pagamento a titolo di restituzione di indebito CP_4
della somma di € 257.637,37, così corretta con ordinanza del 14.05.2021, in luogo di quella originariamente indicata in € 952,02.
Avverso detta ordinanza ex art. 702 ter cpc proponeva appello la banca
[...]
, già , che, come primo motivo di gravame, Parte_1 Controparte_5
eccepiva la illegittimità dell'ordinanza di correzione del 14.05.2021 per mancanza dei presupposti di legge non ricorrendo alcuna ipotesi di mero errore materiale emendabile con tale procedimento, ma richiedendo l'accoglimento di detta istanza di correzione, a suo parere, un riesame nel merito del giudizio.
Quale secondo motivo di impugnativa adduceva l'errore del giudice nella interpretazione e valutazione dell'accordo transattivo antecedente il giudizio, a suo dire pacificamente intercorso tra le parti anche in ordine alle risultanze del conto corrente di cui è causa. Secondo la appellata la conclusione ed CP_4
esecuzione di detta transazione aveva come scopo, ex art. 1965 cc, proprio quello di impedire la successiva proposizione di giudizi in ordine a reciproche eventuali pretese e rivendicazioni delle parti fondate su detto rapporto di conto corrente, per cui doveva ritenersi che le parti, a seguito di tale accordo transattivo, avessero rinunciato a successive azioni e diritti, senza bisogno che tale rinuncia fosse espressa, determinandosi in tal modo il venir meno dell'interesse ad agire e la inammissibilità di una eventuale domanda giudiziale sopravvenuta comunque proposta.
Con un terzo motivo di appello riteneva che erroneamente il primo giudice aveva tenuto conto, al fine di accertare la sussistenza del fido di fatto e dei limiti nel tempo accordati, delle raccomandate inviate dalla banca, in quanto, in pagina 3 di 14 mancanza di accettazione della correntista, esse costituirebbero espressione di volontà unilaterale della banca e non di un accordo delle parti.
Ribadiva dunque che, in mancanza di prova di una pattuizione circa la concessione di linee di credito da parte della banca alla società correntista, le rimesse effettuate sul conto nel corso del rapporto dalla società CP_1
dovevano intendersi solutorie, ovvero come pagamenti diretti ad estinguere una debitoria prodottasi sul conto medesimo, per cui erano soggette a prescrizione il cui termine decorrerebbe dalla data dei singoli versamenti e non da quella di chiusura del conto. Pertanto, stante il verificarsi della prescrizione delle rimesse solutorie da essa specificamente indicate, la banca sosteneva la correttezza del secondo conteggio riportato dal CTU, non recepito dal primo giudice, secondo cui, espunte tali rimesse solutorie prescritte, il saldo finale a credito della correntista risultava pari a + € 952,02.
Quale quarto ed ultimo motivo di gravame, censurava la decisione del
Tribunale ritenendo che il calcolo delle rimesse solutorie e dunque l'accertamento delle somme prescritte andava effettuato con riguardo al saldo banca (storico) risultante al momento dei singoli versamenti e non con riferimento al saldo rettificato dal CTU, ovvero epurato di tutte quelle voci illegittimamente addebitate alla correntista nel corso del rapporto.
Chiedeva pertanto il rinnovo della CTU affinchè il conteggio delle rimesse solutorie prescritte fosse riformulato secondo la predetta contabilità della banca, ovvero in base alle movimentazioni storiche effettivamente effettuate ed annotate sul conto corrente.
Concludeva pertanto per: 1) la inammissibilità della correzione di errore materiale;
2) la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc impugnata con accertamento della prescrizione delle rimesse solutorie ed accertamento del saldo finale, in base alla seconda ipotesi di calcolo del CTU, nell'importo di + €
952,02; 3) la riforma dell'ordinanza a seguito di nuovo conteggio, ai fini pagina 4 di 14 dell'accertamento della prescrizione delle rimesse solutorie, fondato sul saldo storico risultante dalla contabilità bancaria e non sul saldo rettificato e corretto.
Si costituiva la società appellata la quale, per le ragioni di cui Controparte_1
alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della ordinanza gravata che aveva accolto le proprie domande, salvo quanto fatto oggetto di appello incidentale, con il quale, in riforma di tale ordinanza, chiedeva: 1) riformarsi il capo della pronuncia che aveva compensato le spese processuali nonostante la soccombenza della convenuta;
2) accogliersi la domanda di risarcimento del danno da lite CP_4
temeraria da essa proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc e sulla quale il
Tribunale non si era pronunciato e comunque condannarsi l'appellante ex art. 96 comma 3 cpc;
3) riconoscersi gli interessi moratori sulla somma dovuta dalla data di chiusura del conto corrente e non da quella della domanda giudiziale come invece disposto dal primo giudice. Confermarsi per il resto l'impugnata ordinanza, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
In vero l'ordinanza di correzione di errore materiale emessa dal primo giudice ex art. 288 cpc non è suscettibile di autonoma impugnativa ma, integrando il contenuto del provvedimento definitorio con essa corretto, va impugnata unitamente al provvedimento definitorio della causa (sia esso sentenza o ordinanza ex art. 702 ter cpc), ed il termine per il gravame, laddove l'impugnativa, come in questo caso, riguarda la parte corretta, decorre dal giorno della notificazione (o pubblicazione) della ordinanza di correzione (art. 288 cpc).
Passando al merito, il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
pagina 5 di 14 Va al riguardo preliminarmente osservato che effettivamente ha errato il giudice di primo grado laddove ha escluso la applicabilità ed operatività della transazione in base al rilievo che essa è stata effettuata “senza rinuncia ad eventuali ulteriori azioni e/o domande relative al conto stesso” (vedi pag. 2
Ordinanza 702 ter cpc impugnata).
Invero con la istanza del 06.06.2014 la società chiedeva di poter Controparte_1
definire la propria posizione debitoria nei confronti del Controparte_5
“mediante un versamento stralcio e transazione di € 25.000,00” e tale proposta era poi accettata dalla banca, a mezzo della mandataria , in Parte_2
data 16.07.2014, e all'accordo si dava poi pacificamente regolare esecuzione come da attestazione della medesima mandataria datata Parte_2
30.07.2014.
Orbene è dunque evidente che con detto atto transattivo, per il disposto dell'art. 1965 cc, le parti non possono più far valere in seguito i diritti e le pretese che hanno costituito oggetto dell'accordo e delle reciproche concessioni, proprio perché la funzione della transazione è specificamente quella di porre fine ad una eventuale lite in corso relativa a detti diritti e pretese, ovvero di evitare che una tale lite possa tra esse insorgere in futuro, per cui con la transazione esse vi rinunciano implicitamente.
Tuttavia, va osservato che, come correttamente rilevato dall'appellata società in sede di gravame, il preteso diritto di credito vantato dalla banca relativo al preteso scoperto del saldo finale del conto corrente n. 27/1774 (oggetto della presente causa), non poteva rientrare nella transazione in esame in quanto effettivamente dalle risultanze processuali del primo grado, ed in particolare dalla CTU (vedi pag. 23 della CTU), emerge che, sulla base degli estratti conto e scalari relativi a tale rapporto di conto corrente, esso risultava essere stato già estinto con saldo contabile di € 0 in data 05.08.2013, ovvero di molto antecedente alla transazione medesima, per cui alla data di quest'ultima la pagina 6 di 14 banca non risultava titolare sul piano contabile di un credito nascente da detto conto corrente suscettibile di transazione ovvero sottoponibile a reciproche concessioni tra le parti.
Da quanto sopra si ricava dunque che detta transazione non ha potuto che riguardare soltanto l'altra posizione di pretesa sofferenza della società CP_1
, ovvero quella derivante dal Mutuo Ipotecario del 16.07.2002 n. rep.
[...]
19360, rinegoziato in data 31.12.2009, e ciò al di là delle indicazioni contenute nella accettazione della banca della proposta transattiva del 16.07.2014, tra l'altro del tutto generiche con riguardo a tale conto corrente, parlandosi in essa solo di “scoperto di conto corrente 27/1774” senza indicazione né dell'importo né della data di detto saldo passivo, e tenuto altresì conto che nella proposta della del 06.06.2014 non si fa neppure specifico riferimento a Controparte_1
detto scoperto di conto corrente ma genericamente alla propria posizione debitoria verso la banca.
Anche la certificazione di quietanza con la quale la banca, in data 30.07.2014, nel premettere genericamente di aver ricevuto l'importo concordato per la definizione transattiva dell'esposizione debitoria, dichiara “che l'obbligazione è estinta e che, conseguentemente, è estinta anche la corrispondente ipoteca”, rendendo dichiarazione di quietanza alla Agenzia del Territorio ex art. 40 bis
TUB (Legge Bersani e successive modifiche), appare verisimilmente riferibile alla pretesa obbligazione pecuniaria nascente dal mutuo ipotecario, la cui estinzione ha per l'appunto per effetto il venir meno anche dell'ipoteca volontaria posta a garanzia dello stesso.
Pertanto, la transazione di cui si controverte, per le ragioni innanzi spiegate, non assume alcuna rilevanza ed efficacia nel presente giudizio, non avendo avuto alcun effetto sul rapporto di conto corrente bancario di cui è causa non rientrante nell'oggetto della transazione medesima e già estinto al momento della conclusione della stessa.
pagina 7 di 14 La statuizione sul punto del primo giudice, che ha ritenuto priva di rilevanza ed efficacia la transazione in relazione alla domanda di accertamento e condanna proposta da riguardante il saldo finale del conto corrente Controparte_1
27/1774, va dunque confermata sia pure con tale diversa motivazione.
Ugualmente infondato e da respingere è il terzo motivo di gravame.
Al riguardo rileva questa Corte che, nel caso di specie, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è sorto ben prima della entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992 e del TUB D.lgs. n. 385/1993, ovvero in data 17.12.1987, per cui per esso non trovano applicazione le disposizioni contenute in dette leggi che impongono la forma scritta a pena di nullità ai contratti bancari e ad una serie di clausole negoziali di essi facenti parte.
Di conseguenza l'esistenza di un contratto di apertura di credito collegato al conto corrente in oggetto può essere provata attraverso una serie di elementi probatori anche di carattere presuntivo univoci e concordanti dai quali possa evincersi la concessione di un cd. “fido di fatto” in favore del correntista, e sempre che i registrati scoperti di conto corrente non debbano ricondursi ad una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito (vedi Cass. 58/2003, 3842/1996,
2752/1995, 2915/1992).
Nel caso di specie, come rilevato dal CTU e correttamente evidenziato dal primo giudice, sussistono una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a far desumere la sussistenza di un “fido di fatto” ovvero di un accordo tacito delle parti sulla concessione di linee di credito perfezionatosi tramite comportamenti concludenti.
Tali elementi indiziari sono in primo luogo le sei raccomandate A/R versate in atti provenienti dalla stessa banca, inoltrate nell'arco temporale tra il 29.07.1988 ed il 17.10.1996, esaminate dal CTU (pag. 27 della perizia di ufficio) e indicate dal Tribunale (pag. 02 della Ordinanza 702 ter), in cui si menziona la pagina 8 di 14 concessione di diverse linee di credito in favore della correntista con indicazione dei diversi importi (soglie) di seguito riconosciute.
Al riguardo palesemente infondata è la doglianza della banca secondo la quale tali documenti sarebbero inutilizzabili a fini probatori in quanto si tratterebbe di dichiarazioni provenienti unilateralmente dalla banca e mai accettate dalla correntista. È evidente infatti che, nel momento in cui si ammette la possibilità di un fido di fatto e dunque di provare la conclusione tacita e per comportamenti concludenti dell'accordo di apertura di credito, non è necessario che sia documentata per iscritto la accettazione da parte della correntista di dette manifestazioni unilaterali di volontà della banca, che anzi, proprio perché provenienti dall'altra parte, ben possono essere invocate dalla società correntista ed utilizzate come elementi di prova presuntivi ed indiziari della sussistenza del “fido di fatto”, laddove appare chiaro che l'utilizzo effettivo da parte della cliente di tali linee di credito costituiscano comportamenti concludenti della sua tacita accettazione.
Oltre a tali lettere raccomandate, costituiscono altri univoci e concordanti elementi presuntivi di prova della sussistenza del “fido di fatto”, risultanti dalla documentazione contabile prodotta in primo grado ed esaminata e valutata dal
CTU e dal giudice, i seguenti elementi: 1) la duplice indicazione del tasso debitore entro ed extra fido;
2) l'addebito delle spese di istruzione pratica fido;
3)
l'addebito degli importi per cms.
Poiché, in relazione ai limiti delle concesse linee di credito risultanti dalle predette raccomandate a/r , il CTU ha verificato che i saldi negativi di conto corrente sono risultati sempre, nel corso del rapporto, di ammontare inferiore rispetto a detti limiti di scopertura “affidati” e consentiti, ne consegue, come correttamente ritenuto dal CTU e dal Tribunale, che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente hanno assolto una funzione meramente ripristinatoria della provvista e non già solutoria, come invece eccepito erroneamente dalla banca,
pagina 9 di 14 per cui, non trattandosi di pagamenti, il termine prescrizionale non può farsi decorrere dalle singole annotazioni sul conto corrente, ma dalla data di chiusura del rapporto risalente al 05.08.2013 (vedi CTU pagg. 27 e 28 e Ordinanza 702 ter cpc pag. 2 penultimo periodo), con la conseguenza che nessuna prescrizione si è verificata.
Infondato e da disattendere risulta, infine, anche il quarto ed ultimo motivo di impugnativa in premessa illustrato.
In vero nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili,
e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato" (e non già quindi il saldo contabile o saldo banca risultante dagli estratti conto e dalle movimentazioni in concreto ivi annotate), si potrà procedere alla individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. (Cass. n. 7721/2023).
Poiché nel caso di specie, il saldo così rettificato, ovvero emendato di tutte le competenze ed oneri illegittimamente applicati ed addebitati sul conto dalla banca, non ha mai superato in negativo il limite di fido concesso, ne discende che tutte le rimesse effettuate dalla correntista hanno assolto una funzione meramente ripristinatoria della provvista concessa col fido e non già solutoria, per cui, come già innanzi detto, il termine prescrizionale non può farsi decorrere dalle singole annotazioni sul conto corrente, ma dalla data di chiusura del rapporto ovvero dal 05.08.2013, per cui, si ribadisce, nessuna prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito (ex art. 2033 cc) è maturata. pagina 10 di 14 Passando all'appello incidentale anch'esso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla impugnata compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice, la statuizione appare corretta e va confermata.
Con adeguata, anche se succinta, motivazione il Tribunale ha, infatti, giustamente individuato gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui al disposto testuale dell'art. 92 comma 2 cpc, giustificative della compensazione delle spese processuali sulla base della sentenza della Cort. Cost. n. 77/2018, e costituite dalla effettiva sussistenza, all'epoca della instaurazione e decisione della causa in primo grado, di indirizzi giurisprudenziali difformi in materia di affidamenti di fatto e di prescrizione (con particolare riguardo ai criteri e soprattutto alla base del calcolo delle rimesse solutorie, da individuarsi nel saldo rettificato ovvero nel saldo banca).
Ugualmente infondato è l'altro motivo di appello incidentale con il quale si censura la decisione del giudice di primo grado ove non ha accolto la domanda della di risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 Controparte_1
comma 1 cpc.
Ritiene infatti questa Corte che difettino i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave richiesti per l'accoglimento di tale domanda, in quanto proprio la complessità in diritto delle questioni affrontate, e la predetta sussistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi, giustifica la resistenza in giudizio della convenuta e porta ad escludere la presenza di tali Parte_1
condizioni soggettive dell'azione risarcitoria con riguardo alla posizione della banca resistente.
Per le stesse ragioni, non ritenendosi speciose, ovvero manifestamente infondate, o espressione di un abuso dello strumento processuale, le difese sostenute dall'istituto bancario, non si ritiene neppure di dover emettere condanna a carico della banca soccombente ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
pagina 11 di 14 Infondato e da rigettare risulta, infine, l'appello incidentale anche laddove si censura con esso la statuizione del Tribunale che fa decorrere gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, anziché da quella di chiusura del conto e dunque di insorgenza del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
In vero, ai sensi dell'art. 2033 cc, nel caso di accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, quale quella di specie, gli interessi decorrono dal giorno del pagamento (rectius: di chiusura del conto, data in cui matura il diritto alla restituzione dell'indebito) solo nel caso di mala fede del debitore/accipiente, laddove invece, se questi era in buona fede, detti interessi decorrono dal giorno della domanda.
Orbene, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi che la fosse in mala fede al momento in cui ha illegittimamente trattenuto CP_4
dette somme, ovvero che fosse consapevole del diritto della società correntista alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatole sul conto corrente, per cui giustamente il Tribunale, presumendo la buona fede, ha fatto partire gli interessi dalla data della domanda giudiziale, facendo esatta applicazione dell'art. 2033 cc.
L'appello principale e quello incidentale sono risultati, pertanto, del tutto infondati e vanno rigettati, con conseguente integrale conferma della ordinanza ex art. 702 ter cpc oggetto di gravame.
Quanto al regime delle spese processuali del grado di appello, considerata la assolutamente prevalente soccombenza di (visto il rigetto Parte_1
dell'appello principale), ma tenuto altresì conto della soccombenza sia pur di minore rilevanza ed entità di (stante il rigetto dell'appello Controparte_6
incidentale), dette spese di lite vanno compensate per un quarto tra le parti, e per i restanti tre quarti devono essere poste a carico dell'appellante principale
. Parte_1
pagina 12 di 14 Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
n. 55 del 10/03/2014 (come da ultimo aggiornate con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000 ad € 260.000) ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta i valori tabellari medi ivi previsti, con esclusione dunque della fase istruttoria non tenutasi in appello.
Infine, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, destinato a trovare applicazione nei procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013 e quando gli appelli, principali e/o incidentali, come nel caso di specie, sono respinti integralmente o dichiarati inammissibili o improcedibili, entrambe le parti che li hanno proposti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 1292/2021, giudizio n.r.g. 2788/2018, depositata il 14.05.2021, come corretta ex art. 288 cpc con ordinanza del 26.05.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc;
2) Compensa per un quarto le spese processuali del grado di appello tra le parti;
3) Condanna l'appellante principale al pagamento, in Parte_1
favore di dei restanti tre quarti Controparte_7
delle spese processuali del grado di appello che liquida, limitatamente a tali tre quarti, in € 7.493,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per pagina 13 di 14 legge, con attribuzione al difensore avv. Stefano Intorcia dichiaratosi anticipatario;
4) Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per entrambi gli appellanti, principale ed incidentale, e Parte_1 Controparte_7
di versare, ciascuno di essi, un ulteriore importo a
[...]
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.06.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2751/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CRISCOLI FRANCESCO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INTORCIA Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.04.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 1292/2021, emessa nel giudizio n.r.g. 2788/2018, depositata il 14.05.2021, e corretta ex art. 288 cpc con successiva ordinanza del 26.05.2021, il Tribunale di Benevento accoglieva, per l'importo di € 257.637,37, la domanda proposta dalla società di Controparte_1
condanna di alla restituzione in suo favore delle somme Controparte_2
pagina 1 di 14 corrispondenti al saldo finale, alla data di chiusura, del conto corrente di sua titolarità n. 27/1774, così come ricalcolato espungendo gli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultra legali, spese non pattuite e valute differite, in relazione al periodo dal 17.12.1987 al 05.08.2013 (data di estinzione del conto corrente).
In via preliminare osservava che la transazione eccepita dall'istituto bancario, pacificamente intercorsa tra le parti antecedentemente alla instaurazione del giudizio (nell'anno 2014) “ha riguardato esclusivamente il mutuo e lo scoperto del conto corrente nr. 27/1774, come specificamente indicato dalla banca nel documento del 16/07/2004 di accettazione della proposta formulata dalla parte ricorrente (all. nr. 7 della produzione di parte resistente), senza rinuncia ad eventuali ulteriori azioni e/o domande relative al conto stesso”.
Pertanto, superata l'eccezione della banca di inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire, rilevava nel merito, a fondamento della sua decisione, che il contratto scritto di conto corrente bancario concluso tra le parti conteneva la indicazione del tasso dei soli interessi attivi e che non risultava l'adeguamento del rapporto alle previsioni normative intervenute successivamente all'apertura del conto. e faceva proprie quindi le CP_3
risultanze della CTU ed il primo conteggio ivi sviluppato in cui si era applicato solo agli interessi attivi il tasso convenzionale per essi pattuito per iscritto ed a quelli passivi quello legale, con esclusione della capitalizzazione degli interessi e degli importi addebitati per cms, spese di tenuta conto e valute differite, in quanto oneri economici non concordati per iscritto dalle parti, e nel quale non si era tenuto conto della eccepita prescrizione delle pretese rimesse solutorie.
Disattendeva, a riguardo, la specifica eccezione sollevata dalla banca di prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista, ritenendo pagina 2 di 14 accertata la sussistenza per tutto il corso del rapporto di un fido accordato di fatto dalla banca ed il mancato superamento dei limiti di tale affidamento.
Condannava pertanto la al pagamento a titolo di restituzione di indebito CP_4
della somma di € 257.637,37, così corretta con ordinanza del 14.05.2021, in luogo di quella originariamente indicata in € 952,02.
Avverso detta ordinanza ex art. 702 ter cpc proponeva appello la banca
[...]
, già , che, come primo motivo di gravame, Parte_1 Controparte_5
eccepiva la illegittimità dell'ordinanza di correzione del 14.05.2021 per mancanza dei presupposti di legge non ricorrendo alcuna ipotesi di mero errore materiale emendabile con tale procedimento, ma richiedendo l'accoglimento di detta istanza di correzione, a suo parere, un riesame nel merito del giudizio.
Quale secondo motivo di impugnativa adduceva l'errore del giudice nella interpretazione e valutazione dell'accordo transattivo antecedente il giudizio, a suo dire pacificamente intercorso tra le parti anche in ordine alle risultanze del conto corrente di cui è causa. Secondo la appellata la conclusione ed CP_4
esecuzione di detta transazione aveva come scopo, ex art. 1965 cc, proprio quello di impedire la successiva proposizione di giudizi in ordine a reciproche eventuali pretese e rivendicazioni delle parti fondate su detto rapporto di conto corrente, per cui doveva ritenersi che le parti, a seguito di tale accordo transattivo, avessero rinunciato a successive azioni e diritti, senza bisogno che tale rinuncia fosse espressa, determinandosi in tal modo il venir meno dell'interesse ad agire e la inammissibilità di una eventuale domanda giudiziale sopravvenuta comunque proposta.
Con un terzo motivo di appello riteneva che erroneamente il primo giudice aveva tenuto conto, al fine di accertare la sussistenza del fido di fatto e dei limiti nel tempo accordati, delle raccomandate inviate dalla banca, in quanto, in pagina 3 di 14 mancanza di accettazione della correntista, esse costituirebbero espressione di volontà unilaterale della banca e non di un accordo delle parti.
Ribadiva dunque che, in mancanza di prova di una pattuizione circa la concessione di linee di credito da parte della banca alla società correntista, le rimesse effettuate sul conto nel corso del rapporto dalla società CP_1
dovevano intendersi solutorie, ovvero come pagamenti diretti ad estinguere una debitoria prodottasi sul conto medesimo, per cui erano soggette a prescrizione il cui termine decorrerebbe dalla data dei singoli versamenti e non da quella di chiusura del conto. Pertanto, stante il verificarsi della prescrizione delle rimesse solutorie da essa specificamente indicate, la banca sosteneva la correttezza del secondo conteggio riportato dal CTU, non recepito dal primo giudice, secondo cui, espunte tali rimesse solutorie prescritte, il saldo finale a credito della correntista risultava pari a + € 952,02.
Quale quarto ed ultimo motivo di gravame, censurava la decisione del
Tribunale ritenendo che il calcolo delle rimesse solutorie e dunque l'accertamento delle somme prescritte andava effettuato con riguardo al saldo banca (storico) risultante al momento dei singoli versamenti e non con riferimento al saldo rettificato dal CTU, ovvero epurato di tutte quelle voci illegittimamente addebitate alla correntista nel corso del rapporto.
Chiedeva pertanto il rinnovo della CTU affinchè il conteggio delle rimesse solutorie prescritte fosse riformulato secondo la predetta contabilità della banca, ovvero in base alle movimentazioni storiche effettivamente effettuate ed annotate sul conto corrente.
Concludeva pertanto per: 1) la inammissibilità della correzione di errore materiale;
2) la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc impugnata con accertamento della prescrizione delle rimesse solutorie ed accertamento del saldo finale, in base alla seconda ipotesi di calcolo del CTU, nell'importo di + €
952,02; 3) la riforma dell'ordinanza a seguito di nuovo conteggio, ai fini pagina 4 di 14 dell'accertamento della prescrizione delle rimesse solutorie, fondato sul saldo storico risultante dalla contabilità bancaria e non sul saldo rettificato e corretto.
Si costituiva la società appellata la quale, per le ragioni di cui Controparte_1
alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della ordinanza gravata che aveva accolto le proprie domande, salvo quanto fatto oggetto di appello incidentale, con il quale, in riforma di tale ordinanza, chiedeva: 1) riformarsi il capo della pronuncia che aveva compensato le spese processuali nonostante la soccombenza della convenuta;
2) accogliersi la domanda di risarcimento del danno da lite CP_4
temeraria da essa proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc e sulla quale il
Tribunale non si era pronunciato e comunque condannarsi l'appellante ex art. 96 comma 3 cpc;
3) riconoscersi gli interessi moratori sulla somma dovuta dalla data di chiusura del conto corrente e non da quella della domanda giudiziale come invece disposto dal primo giudice. Confermarsi per il resto l'impugnata ordinanza, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
In vero l'ordinanza di correzione di errore materiale emessa dal primo giudice ex art. 288 cpc non è suscettibile di autonoma impugnativa ma, integrando il contenuto del provvedimento definitorio con essa corretto, va impugnata unitamente al provvedimento definitorio della causa (sia esso sentenza o ordinanza ex art. 702 ter cpc), ed il termine per il gravame, laddove l'impugnativa, come in questo caso, riguarda la parte corretta, decorre dal giorno della notificazione (o pubblicazione) della ordinanza di correzione (art. 288 cpc).
Passando al merito, il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
pagina 5 di 14 Va al riguardo preliminarmente osservato che effettivamente ha errato il giudice di primo grado laddove ha escluso la applicabilità ed operatività della transazione in base al rilievo che essa è stata effettuata “senza rinuncia ad eventuali ulteriori azioni e/o domande relative al conto stesso” (vedi pag. 2
Ordinanza 702 ter cpc impugnata).
Invero con la istanza del 06.06.2014 la società chiedeva di poter Controparte_1
definire la propria posizione debitoria nei confronti del Controparte_5
“mediante un versamento stralcio e transazione di € 25.000,00” e tale proposta era poi accettata dalla banca, a mezzo della mandataria , in Parte_2
data 16.07.2014, e all'accordo si dava poi pacificamente regolare esecuzione come da attestazione della medesima mandataria datata Parte_2
30.07.2014.
Orbene è dunque evidente che con detto atto transattivo, per il disposto dell'art. 1965 cc, le parti non possono più far valere in seguito i diritti e le pretese che hanno costituito oggetto dell'accordo e delle reciproche concessioni, proprio perché la funzione della transazione è specificamente quella di porre fine ad una eventuale lite in corso relativa a detti diritti e pretese, ovvero di evitare che una tale lite possa tra esse insorgere in futuro, per cui con la transazione esse vi rinunciano implicitamente.
Tuttavia, va osservato che, come correttamente rilevato dall'appellata società in sede di gravame, il preteso diritto di credito vantato dalla banca relativo al preteso scoperto del saldo finale del conto corrente n. 27/1774 (oggetto della presente causa), non poteva rientrare nella transazione in esame in quanto effettivamente dalle risultanze processuali del primo grado, ed in particolare dalla CTU (vedi pag. 23 della CTU), emerge che, sulla base degli estratti conto e scalari relativi a tale rapporto di conto corrente, esso risultava essere stato già estinto con saldo contabile di € 0 in data 05.08.2013, ovvero di molto antecedente alla transazione medesima, per cui alla data di quest'ultima la pagina 6 di 14 banca non risultava titolare sul piano contabile di un credito nascente da detto conto corrente suscettibile di transazione ovvero sottoponibile a reciproche concessioni tra le parti.
Da quanto sopra si ricava dunque che detta transazione non ha potuto che riguardare soltanto l'altra posizione di pretesa sofferenza della società CP_1
, ovvero quella derivante dal Mutuo Ipotecario del 16.07.2002 n. rep.
[...]
19360, rinegoziato in data 31.12.2009, e ciò al di là delle indicazioni contenute nella accettazione della banca della proposta transattiva del 16.07.2014, tra l'altro del tutto generiche con riguardo a tale conto corrente, parlandosi in essa solo di “scoperto di conto corrente 27/1774” senza indicazione né dell'importo né della data di detto saldo passivo, e tenuto altresì conto che nella proposta della del 06.06.2014 non si fa neppure specifico riferimento a Controparte_1
detto scoperto di conto corrente ma genericamente alla propria posizione debitoria verso la banca.
Anche la certificazione di quietanza con la quale la banca, in data 30.07.2014, nel premettere genericamente di aver ricevuto l'importo concordato per la definizione transattiva dell'esposizione debitoria, dichiara “che l'obbligazione è estinta e che, conseguentemente, è estinta anche la corrispondente ipoteca”, rendendo dichiarazione di quietanza alla Agenzia del Territorio ex art. 40 bis
TUB (Legge Bersani e successive modifiche), appare verisimilmente riferibile alla pretesa obbligazione pecuniaria nascente dal mutuo ipotecario, la cui estinzione ha per l'appunto per effetto il venir meno anche dell'ipoteca volontaria posta a garanzia dello stesso.
Pertanto, la transazione di cui si controverte, per le ragioni innanzi spiegate, non assume alcuna rilevanza ed efficacia nel presente giudizio, non avendo avuto alcun effetto sul rapporto di conto corrente bancario di cui è causa non rientrante nell'oggetto della transazione medesima e già estinto al momento della conclusione della stessa.
pagina 7 di 14 La statuizione sul punto del primo giudice, che ha ritenuto priva di rilevanza ed efficacia la transazione in relazione alla domanda di accertamento e condanna proposta da riguardante il saldo finale del conto corrente Controparte_1
27/1774, va dunque confermata sia pure con tale diversa motivazione.
Ugualmente infondato e da respingere è il terzo motivo di gravame.
Al riguardo rileva questa Corte che, nel caso di specie, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è sorto ben prima della entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992 e del TUB D.lgs. n. 385/1993, ovvero in data 17.12.1987, per cui per esso non trovano applicazione le disposizioni contenute in dette leggi che impongono la forma scritta a pena di nullità ai contratti bancari e ad una serie di clausole negoziali di essi facenti parte.
Di conseguenza l'esistenza di un contratto di apertura di credito collegato al conto corrente in oggetto può essere provata attraverso una serie di elementi probatori anche di carattere presuntivo univoci e concordanti dai quali possa evincersi la concessione di un cd. “fido di fatto” in favore del correntista, e sempre che i registrati scoperti di conto corrente non debbano ricondursi ad una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito (vedi Cass. 58/2003, 3842/1996,
2752/1995, 2915/1992).
Nel caso di specie, come rilevato dal CTU e correttamente evidenziato dal primo giudice, sussistono una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a far desumere la sussistenza di un “fido di fatto” ovvero di un accordo tacito delle parti sulla concessione di linee di credito perfezionatosi tramite comportamenti concludenti.
Tali elementi indiziari sono in primo luogo le sei raccomandate A/R versate in atti provenienti dalla stessa banca, inoltrate nell'arco temporale tra il 29.07.1988 ed il 17.10.1996, esaminate dal CTU (pag. 27 della perizia di ufficio) e indicate dal Tribunale (pag. 02 della Ordinanza 702 ter), in cui si menziona la pagina 8 di 14 concessione di diverse linee di credito in favore della correntista con indicazione dei diversi importi (soglie) di seguito riconosciute.
Al riguardo palesemente infondata è la doglianza della banca secondo la quale tali documenti sarebbero inutilizzabili a fini probatori in quanto si tratterebbe di dichiarazioni provenienti unilateralmente dalla banca e mai accettate dalla correntista. È evidente infatti che, nel momento in cui si ammette la possibilità di un fido di fatto e dunque di provare la conclusione tacita e per comportamenti concludenti dell'accordo di apertura di credito, non è necessario che sia documentata per iscritto la accettazione da parte della correntista di dette manifestazioni unilaterali di volontà della banca, che anzi, proprio perché provenienti dall'altra parte, ben possono essere invocate dalla società correntista ed utilizzate come elementi di prova presuntivi ed indiziari della sussistenza del “fido di fatto”, laddove appare chiaro che l'utilizzo effettivo da parte della cliente di tali linee di credito costituiscano comportamenti concludenti della sua tacita accettazione.
Oltre a tali lettere raccomandate, costituiscono altri univoci e concordanti elementi presuntivi di prova della sussistenza del “fido di fatto”, risultanti dalla documentazione contabile prodotta in primo grado ed esaminata e valutata dal
CTU e dal giudice, i seguenti elementi: 1) la duplice indicazione del tasso debitore entro ed extra fido;
2) l'addebito delle spese di istruzione pratica fido;
3)
l'addebito degli importi per cms.
Poiché, in relazione ai limiti delle concesse linee di credito risultanti dalle predette raccomandate a/r , il CTU ha verificato che i saldi negativi di conto corrente sono risultati sempre, nel corso del rapporto, di ammontare inferiore rispetto a detti limiti di scopertura “affidati” e consentiti, ne consegue, come correttamente ritenuto dal CTU e dal Tribunale, che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente hanno assolto una funzione meramente ripristinatoria della provvista e non già solutoria, come invece eccepito erroneamente dalla banca,
pagina 9 di 14 per cui, non trattandosi di pagamenti, il termine prescrizionale non può farsi decorrere dalle singole annotazioni sul conto corrente, ma dalla data di chiusura del rapporto risalente al 05.08.2013 (vedi CTU pagg. 27 e 28 e Ordinanza 702 ter cpc pag. 2 penultimo periodo), con la conseguenza che nessuna prescrizione si è verificata.
Infondato e da disattendere risulta, infine, anche il quarto ed ultimo motivo di impugnativa in premessa illustrato.
In vero nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili,
e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato" (e non già quindi il saldo contabile o saldo banca risultante dagli estratti conto e dalle movimentazioni in concreto ivi annotate), si potrà procedere alla individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. (Cass. n. 7721/2023).
Poiché nel caso di specie, il saldo così rettificato, ovvero emendato di tutte le competenze ed oneri illegittimamente applicati ed addebitati sul conto dalla banca, non ha mai superato in negativo il limite di fido concesso, ne discende che tutte le rimesse effettuate dalla correntista hanno assolto una funzione meramente ripristinatoria della provvista concessa col fido e non già solutoria, per cui, come già innanzi detto, il termine prescrizionale non può farsi decorrere dalle singole annotazioni sul conto corrente, ma dalla data di chiusura del rapporto ovvero dal 05.08.2013, per cui, si ribadisce, nessuna prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito (ex art. 2033 cc) è maturata. pagina 10 di 14 Passando all'appello incidentale anch'esso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla impugnata compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice, la statuizione appare corretta e va confermata.
Con adeguata, anche se succinta, motivazione il Tribunale ha, infatti, giustamente individuato gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui al disposto testuale dell'art. 92 comma 2 cpc, giustificative della compensazione delle spese processuali sulla base della sentenza della Cort. Cost. n. 77/2018, e costituite dalla effettiva sussistenza, all'epoca della instaurazione e decisione della causa in primo grado, di indirizzi giurisprudenziali difformi in materia di affidamenti di fatto e di prescrizione (con particolare riguardo ai criteri e soprattutto alla base del calcolo delle rimesse solutorie, da individuarsi nel saldo rettificato ovvero nel saldo banca).
Ugualmente infondato è l'altro motivo di appello incidentale con il quale si censura la decisione del giudice di primo grado ove non ha accolto la domanda della di risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 Controparte_1
comma 1 cpc.
Ritiene infatti questa Corte che difettino i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave richiesti per l'accoglimento di tale domanda, in quanto proprio la complessità in diritto delle questioni affrontate, e la predetta sussistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi, giustifica la resistenza in giudizio della convenuta e porta ad escludere la presenza di tali Parte_1
condizioni soggettive dell'azione risarcitoria con riguardo alla posizione della banca resistente.
Per le stesse ragioni, non ritenendosi speciose, ovvero manifestamente infondate, o espressione di un abuso dello strumento processuale, le difese sostenute dall'istituto bancario, non si ritiene neppure di dover emettere condanna a carico della banca soccombente ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
pagina 11 di 14 Infondato e da rigettare risulta, infine, l'appello incidentale anche laddove si censura con esso la statuizione del Tribunale che fa decorrere gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, anziché da quella di chiusura del conto e dunque di insorgenza del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
In vero, ai sensi dell'art. 2033 cc, nel caso di accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, quale quella di specie, gli interessi decorrono dal giorno del pagamento (rectius: di chiusura del conto, data in cui matura il diritto alla restituzione dell'indebito) solo nel caso di mala fede del debitore/accipiente, laddove invece, se questi era in buona fede, detti interessi decorrono dal giorno della domanda.
Orbene, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi che la fosse in mala fede al momento in cui ha illegittimamente trattenuto CP_4
dette somme, ovvero che fosse consapevole del diritto della società correntista alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatole sul conto corrente, per cui giustamente il Tribunale, presumendo la buona fede, ha fatto partire gli interessi dalla data della domanda giudiziale, facendo esatta applicazione dell'art. 2033 cc.
L'appello principale e quello incidentale sono risultati, pertanto, del tutto infondati e vanno rigettati, con conseguente integrale conferma della ordinanza ex art. 702 ter cpc oggetto di gravame.
Quanto al regime delle spese processuali del grado di appello, considerata la assolutamente prevalente soccombenza di (visto il rigetto Parte_1
dell'appello principale), ma tenuto altresì conto della soccombenza sia pur di minore rilevanza ed entità di (stante il rigetto dell'appello Controparte_6
incidentale), dette spese di lite vanno compensate per un quarto tra le parti, e per i restanti tre quarti devono essere poste a carico dell'appellante principale
. Parte_1
pagina 12 di 14 Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
n. 55 del 10/03/2014 (come da ultimo aggiornate con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000 ad € 260.000) ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta i valori tabellari medi ivi previsti, con esclusione dunque della fase istruttoria non tenutasi in appello.
Infine, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, destinato a trovare applicazione nei procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013 e quando gli appelli, principali e/o incidentali, come nel caso di specie, sono respinti integralmente o dichiarati inammissibili o improcedibili, entrambe le parti che li hanno proposti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 1292/2021, giudizio n.r.g. 2788/2018, depositata il 14.05.2021, come corretta ex art. 288 cpc con ordinanza del 26.05.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc;
2) Compensa per un quarto le spese processuali del grado di appello tra le parti;
3) Condanna l'appellante principale al pagamento, in Parte_1
favore di dei restanti tre quarti Controparte_7
delle spese processuali del grado di appello che liquida, limitatamente a tali tre quarti, in € 7.493,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per pagina 13 di 14 legge, con attribuzione al difensore avv. Stefano Intorcia dichiaratosi anticipatario;
4) Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per entrambi gli appellanti, principale ed incidentale, e Parte_1 Controparte_7
di versare, ciascuno di essi, un ulteriore importo a
[...]
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.06.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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