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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 530/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera
Dott. ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 7/02/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 530 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
con l'Avv. ANGELOZZI GIOVANNI Parte_1
appellante
E
CP_1 appellato contumace
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, n.
1487/2023, pubblicata in data 05/12/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/9/2021 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Velletri di annullare il provvedimento restitutorio di euro 4.251,69, emesso il 27 aprile 2020 dall' , avendo la ricorrente percepito, nel periodo in CP_1 contestazione, somme che le erano effettivamente dovute. In via gradata chiedeva di annullare la pretesa dell'Ente, in funzione sia dell'assoluta genericità del provvedimento sia della intervenuta decadenza ex art. 13 della L. 412/1991 dalla potestà recuperatoria, trattandosi di somme erogate in epoca antecedente all'anno nel quale l'Istituto ne ha rivendicato la restituzione. Per l'effetto, chiedeva condannare l CP_1 alla restituzione delle trattenute mensili di euro 40,00 effettuate dal maggio 2020 in poi, sulla pensione cat. IOCUM n. 06800505 (pensione di invalidita' con cumulo dei contributi ex L. 228). L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/9/2022 chiedendo CP_1 preliminarmente di dichiarare la prescrizione del credito vantato e, nel merito, di rigettare il ricorso.
Il Tribunale di Velletri con la sentenza in tale sede appellata, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarava la decadenza dell' ex art. 52 c. 2, l. 88/89 e CP_1 art. 13, c. 2, l. 412/91 dal recupero delle somme richieste e condannava l' alla CP_1 restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute sui ratei di pensione, oltre interessi legali, sino al saldo. Il Giudice di prime cure rilevava nello specifico la decadenza dell' posto che l'Ente aveva richiesto solo in data 27/4/2020 la CP_1 restituzione dell'indebito maturato nel periodo dall'1/1/2012 al 30/11/2013.
Appella tempestivamente chiedendo, in Parte_1 riforma parziale della sentenza impugnata, l'annullamento del provvedimento restitutorio di euro 4.251,69, emesso dall' il 27.4.2020 e, attesa la complessità dell'attività CP_1 svolta, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo grado da CP_1 quantificare in € 1.769,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Con il primo motivo di appello la lamenta che il Giudice avrebbe Pt_1 omesso di pronunciarsi sulla domanda principale nella quale la stessa aveva dedotto che, mentre negli anni 2011 e 2013 aveva percepito dall' ratei integrati al CP_2 trattamento minimo (euro 6.139,00), nel 2012 aveva ricevuto importi inferiori a quelli che l'Ente avrebbe dovuto effettivamente erogarle. In sostanza, secondo parte appellante il Tribunale ha accordato privilegio ad una questione - quella relativa all'applicabilità dell'art. 13 della L. 412/1991 - erroneamente ritenuta più “liquida”.
Con il secondo motivo l'appellante censura il fatto che il Tribunale, in presumibile applicazione del disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, ha ridotto al 50
Corte di Appello di Roma
% i compensi tabellari in funzione della non complessità dell'attività svolta dal difensore, con una affermazione stereotipata, di mero stile, illogica ed erronea, che integra il vizio dell'omessa, apparente motivazione. La evidenzia in particolare che Pt_1
l'attività del difensore non è stata nè semplice nè di facile soluzione avendo le questioni trattate comportato una approfondita conoscenza della materia degli indebiti disciplinata da una specifica normativa e da una contrastante giurisprudenza sulla sussistenza del diritto e della misura delle prestazioni assicurative e assistenziali. Allega che, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 248 del 4 agosto
2006, la giurisprudenza si è orientata a ritenere che le spese di soccombenza vanno liquidate, sulla scorta della “importanza dell'opera“ e del “decoro della professione“, con riguardo alla qualità e quantità dell'attività svolta. In particolare, parte appellante ha richiamato la giurisprudenza sulla inderogabilità delle tariffe e dei parametri di cui al
DM n. 55 del 10.03.2014 e successive modifiche e/o integrazioni. Si costituisce l' resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la chiedeva Pt_1 annullarsi il provvedimento restitutorio emesso dall il 27 Aprile 2020 sulla base di CP_1 una triplice argomentazione. In primo luogo evidenziava che nel periodo in contestazione la stessa aveva ricevuto somme effettivamente dovute in quanto, nonostante la motivazione del provvedimento fosse incentrata sul possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, in realtà negli anni in contestazione la non aveva avuto disponibilità di altri redditi all'infuori di quelli che erano stati Pt_1 pagati dallo stesso In secondo luogo invocava l'assoluta genericità della CP_1 motivazione del provvedimento restitutorio ed infine l'intervenuta decadenza ex articolo
13 della legge 412 del 1991 dalla potestà recuperatoria trattandosi di somme erogate in epoca antecedente all'anno nel quale l' ne aveva rivendicato la restituzione. CP_2
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri riteneva assorbente il rilievo dell'ultimo profilo evidenziato, dichiarando la decadenza dell in accoglimento CP_1 della domanda qualificata dal Tribunale quale “subordinata” sulla base della impropria indicazione contenuta nelle conclusioni del ricorso di primo grado laddove si chiede di “ annullare in via gradata la pretesa dell'ente”. In realtà la domanda attorea volta all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito ha trovato piena soddisfazione nella pronuncia di primo grado che ha accolto integralmente il ricorso. Questo Collegio non rinviene pertanto sussistente alcun interesse ad impugnare da parte della che nel Pt_1 presente grado chiede “in parziale riforma della sentenza appellata” di annullare il provvedimento restitutorio emesso dall il 27 Aprile 2020, a fronte di una pronuncia CP_1 di prime cure che già disponeva in tal senso, condannando altresì l' alla restituzione CP_1 delle trattenute sui ratei di pensione già riscosse.
Corte di Appello di Roma
È invece parzialmente fondato il secondo motivo di appello. Il Tribunale di
Velletri condannava l al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di euro CP_1
884,50 applicando il secondo scaglione, considerato il valore della causa pari ad euro
4.251,00, in applicazione della tabella n. 4 del DM 55/2014 così come successivamente modificato dal DM 37/2018 e DM 147/2022, individuando i valori medi relativi alle tre fasi (studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale) con l'applicazione di una riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta. Giungeva pertanto ad un computo delle spese nella misura di euro 884,50.
Ebbene, tale quantificazione delle spese di primo grado non è corretta in quanto derogatoria dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.
Il secondo motivo di appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma
1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate;
questi, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%. L'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.m. n. 37 del 2018, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi.
In tema di inderogabilità dei minimi si veda quanto reiteratamente statuito dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cass. 21861/224 e 11102/2024 in continuità con quanto affermato in Cass. n. 10438/2023): nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto, valori che possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il
50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012. In particolare, è previsto che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Anteriormente si prevedeva, infatti, che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava nel senso che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuzione di una somma meramente simbolica (si veda, tra le altre, Cass. n. 28325/2022). Tale
Corte di Appello di Roma
approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. 55/2014, non può tuttavia replicarsi anche per le liquidazioni sottoposte al regime introdotto dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del
Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012.
Nel caso di specie l'applicazione dei valori minimi conduce alla liquidazione tanto per la fase di studio della controversia quanto per quella introduttiva del giudizio di euro 213,00, per ciascuna fase, ed infine per la fase decisionale di euro 460,00 per un totale di euro 886,00. Non sono poi dovute le voci per trattazione e discussione, che non risultano essere state effettuate.
Non appare invece condivisibile la doglianza di parte appellante in ordine alla riduzione del 50% disposta dal Giudice di prime cure, dovendosi considerare che la redazione del ricorso introduttivo della controversia ha rappresentato un'attività semplice e ripetitiva e la fattispecie concreta non ha richiesto nessuna particolare attività defensionale per come si evince dallo svolgimento del processo.
Corte di Appello di Roma
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, le spese processuali del primo grado devono essere liquidate in € 886,00 in luogo della somma di euro 884,50.
Il parziale accoglimento del solo secondo motivo di appello induce alla compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, liquida le spese processuali del primo grado in € 886,00 ( in luogo della somma di euro 884,50), oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap, ponendole a carico dell' , da CP_1 distrarre in favore del procuratore antistatario;
spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, il 7/02/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera
Dott. ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 7/02/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 530 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
con l'Avv. ANGELOZZI GIOVANNI Parte_1
appellante
E
CP_1 appellato contumace
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, n.
1487/2023, pubblicata in data 05/12/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/9/2021 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Velletri di annullare il provvedimento restitutorio di euro 4.251,69, emesso il 27 aprile 2020 dall' , avendo la ricorrente percepito, nel periodo in CP_1 contestazione, somme che le erano effettivamente dovute. In via gradata chiedeva di annullare la pretesa dell'Ente, in funzione sia dell'assoluta genericità del provvedimento sia della intervenuta decadenza ex art. 13 della L. 412/1991 dalla potestà recuperatoria, trattandosi di somme erogate in epoca antecedente all'anno nel quale l'Istituto ne ha rivendicato la restituzione. Per l'effetto, chiedeva condannare l CP_1 alla restituzione delle trattenute mensili di euro 40,00 effettuate dal maggio 2020 in poi, sulla pensione cat. IOCUM n. 06800505 (pensione di invalidita' con cumulo dei contributi ex L. 228). L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/9/2022 chiedendo CP_1 preliminarmente di dichiarare la prescrizione del credito vantato e, nel merito, di rigettare il ricorso.
Il Tribunale di Velletri con la sentenza in tale sede appellata, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarava la decadenza dell' ex art. 52 c. 2, l. 88/89 e CP_1 art. 13, c. 2, l. 412/91 dal recupero delle somme richieste e condannava l' alla CP_1 restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute sui ratei di pensione, oltre interessi legali, sino al saldo. Il Giudice di prime cure rilevava nello specifico la decadenza dell' posto che l'Ente aveva richiesto solo in data 27/4/2020 la CP_1 restituzione dell'indebito maturato nel periodo dall'1/1/2012 al 30/11/2013.
Appella tempestivamente chiedendo, in Parte_1 riforma parziale della sentenza impugnata, l'annullamento del provvedimento restitutorio di euro 4.251,69, emesso dall' il 27.4.2020 e, attesa la complessità dell'attività CP_1 svolta, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo grado da CP_1 quantificare in € 1.769,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Con il primo motivo di appello la lamenta che il Giudice avrebbe Pt_1 omesso di pronunciarsi sulla domanda principale nella quale la stessa aveva dedotto che, mentre negli anni 2011 e 2013 aveva percepito dall' ratei integrati al CP_2 trattamento minimo (euro 6.139,00), nel 2012 aveva ricevuto importi inferiori a quelli che l'Ente avrebbe dovuto effettivamente erogarle. In sostanza, secondo parte appellante il Tribunale ha accordato privilegio ad una questione - quella relativa all'applicabilità dell'art. 13 della L. 412/1991 - erroneamente ritenuta più “liquida”.
Con il secondo motivo l'appellante censura il fatto che il Tribunale, in presumibile applicazione del disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, ha ridotto al 50
Corte di Appello di Roma
% i compensi tabellari in funzione della non complessità dell'attività svolta dal difensore, con una affermazione stereotipata, di mero stile, illogica ed erronea, che integra il vizio dell'omessa, apparente motivazione. La evidenzia in particolare che Pt_1
l'attività del difensore non è stata nè semplice nè di facile soluzione avendo le questioni trattate comportato una approfondita conoscenza della materia degli indebiti disciplinata da una specifica normativa e da una contrastante giurisprudenza sulla sussistenza del diritto e della misura delle prestazioni assicurative e assistenziali. Allega che, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 248 del 4 agosto
2006, la giurisprudenza si è orientata a ritenere che le spese di soccombenza vanno liquidate, sulla scorta della “importanza dell'opera“ e del “decoro della professione“, con riguardo alla qualità e quantità dell'attività svolta. In particolare, parte appellante ha richiamato la giurisprudenza sulla inderogabilità delle tariffe e dei parametri di cui al
DM n. 55 del 10.03.2014 e successive modifiche e/o integrazioni. Si costituisce l' resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la chiedeva Pt_1 annullarsi il provvedimento restitutorio emesso dall il 27 Aprile 2020 sulla base di CP_1 una triplice argomentazione. In primo luogo evidenziava che nel periodo in contestazione la stessa aveva ricevuto somme effettivamente dovute in quanto, nonostante la motivazione del provvedimento fosse incentrata sul possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, in realtà negli anni in contestazione la non aveva avuto disponibilità di altri redditi all'infuori di quelli che erano stati Pt_1 pagati dallo stesso In secondo luogo invocava l'assoluta genericità della CP_1 motivazione del provvedimento restitutorio ed infine l'intervenuta decadenza ex articolo
13 della legge 412 del 1991 dalla potestà recuperatoria trattandosi di somme erogate in epoca antecedente all'anno nel quale l' ne aveva rivendicato la restituzione. CP_2
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri riteneva assorbente il rilievo dell'ultimo profilo evidenziato, dichiarando la decadenza dell in accoglimento CP_1 della domanda qualificata dal Tribunale quale “subordinata” sulla base della impropria indicazione contenuta nelle conclusioni del ricorso di primo grado laddove si chiede di “ annullare in via gradata la pretesa dell'ente”. In realtà la domanda attorea volta all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito ha trovato piena soddisfazione nella pronuncia di primo grado che ha accolto integralmente il ricorso. Questo Collegio non rinviene pertanto sussistente alcun interesse ad impugnare da parte della che nel Pt_1 presente grado chiede “in parziale riforma della sentenza appellata” di annullare il provvedimento restitutorio emesso dall il 27 Aprile 2020, a fronte di una pronuncia CP_1 di prime cure che già disponeva in tal senso, condannando altresì l' alla restituzione CP_1 delle trattenute sui ratei di pensione già riscosse.
Corte di Appello di Roma
È invece parzialmente fondato il secondo motivo di appello. Il Tribunale di
Velletri condannava l al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di euro CP_1
884,50 applicando il secondo scaglione, considerato il valore della causa pari ad euro
4.251,00, in applicazione della tabella n. 4 del DM 55/2014 così come successivamente modificato dal DM 37/2018 e DM 147/2022, individuando i valori medi relativi alle tre fasi (studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale) con l'applicazione di una riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta. Giungeva pertanto ad un computo delle spese nella misura di euro 884,50.
Ebbene, tale quantificazione delle spese di primo grado non è corretta in quanto derogatoria dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.
Il secondo motivo di appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma
1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate;
questi, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%. L'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.m. n. 37 del 2018, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi.
In tema di inderogabilità dei minimi si veda quanto reiteratamente statuito dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cass. 21861/224 e 11102/2024 in continuità con quanto affermato in Cass. n. 10438/2023): nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto, valori che possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il
50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012. In particolare, è previsto che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Anteriormente si prevedeva, infatti, che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava nel senso che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuzione di una somma meramente simbolica (si veda, tra le altre, Cass. n. 28325/2022). Tale
Corte di Appello di Roma
approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. 55/2014, non può tuttavia replicarsi anche per le liquidazioni sottoposte al regime introdotto dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del
Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012.
Nel caso di specie l'applicazione dei valori minimi conduce alla liquidazione tanto per la fase di studio della controversia quanto per quella introduttiva del giudizio di euro 213,00, per ciascuna fase, ed infine per la fase decisionale di euro 460,00 per un totale di euro 886,00. Non sono poi dovute le voci per trattazione e discussione, che non risultano essere state effettuate.
Non appare invece condivisibile la doglianza di parte appellante in ordine alla riduzione del 50% disposta dal Giudice di prime cure, dovendosi considerare che la redazione del ricorso introduttivo della controversia ha rappresentato un'attività semplice e ripetitiva e la fattispecie concreta non ha richiesto nessuna particolare attività defensionale per come si evince dallo svolgimento del processo.
Corte di Appello di Roma
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, le spese processuali del primo grado devono essere liquidate in € 886,00 in luogo della somma di euro 884,50.
Il parziale accoglimento del solo secondo motivo di appello induce alla compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, liquida le spese processuali del primo grado in € 886,00 ( in luogo della somma di euro 884,50), oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap, ponendole a carico dell' , da CP_1 distrarre in favore del procuratore antistatario;
spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, il 7/02/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi