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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 983 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Carla Celebre;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ivan Congi;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in CP_1 data 23.7.2005 in Cotronei (KR), dal quale sono nati i figli (19.1.2008) e Per_1 Per_2
(27.4.2010), ha dedotto che, in ragione di contrasti insorti tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione personale e statuirsi in ordine alle questioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno chiesto di trasformare il giudizio in consensuale.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima dell'introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile. 1 Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi secondo le condizioni dagli stessi concordate all'udienza del 25.11.2025, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi dei minori, che prevedono: l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
libere frequentazioni con il padre con il quale comunque i minori resteranno il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ed a weekend alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
il versamento da parte del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 della somma di euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del CNF;
la percezione dell'assegno unico in via esclusiva da parte della sig.ra Pt_1
Si prende, altresì, atto dell'ulteriore accordo in base al quale il sig. verserà la somma di euro CP_1
800,00 quale perequazione dell'assegno dalla data della domanda, in otto rate mensili da 100,00 euro l'una a partire dal corrente mese di dicembre, nonché della disponibilità della ricorrente a che il convenuto ritiri i propri effetti personali presso la casa familiare.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 25.11.2025;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 983 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Carla Celebre;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ivan Congi;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in CP_1 data 23.7.2005 in Cotronei (KR), dal quale sono nati i figli (19.1.2008) e Per_1 Per_2
(27.4.2010), ha dedotto che, in ragione di contrasti insorti tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione personale e statuirsi in ordine alle questioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno chiesto di trasformare il giudizio in consensuale.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima dell'introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile. 1 Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi secondo le condizioni dagli stessi concordate all'udienza del 25.11.2025, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi dei minori, che prevedono: l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
libere frequentazioni con il padre con il quale comunque i minori resteranno il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ed a weekend alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
il versamento da parte del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 della somma di euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del CNF;
la percezione dell'assegno unico in via esclusiva da parte della sig.ra Pt_1
Si prende, altresì, atto dell'ulteriore accordo in base al quale il sig. verserà la somma di euro CP_1
800,00 quale perequazione dell'assegno dalla data della domanda, in otto rate mensili da 100,00 euro l'una a partire dal corrente mese di dicembre, nonché della disponibilità della ricorrente a che il convenuto ritiri i propri effetti personali presso la casa familiare.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 25.11.2025;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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