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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 14558/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 473/2024 (n. 11344/2024 R.G.)
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Angelino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
Arcangelo Zampella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 la società indicata in epigrafe ha chiesto a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 473/2024, emesso da questo Tribunale all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 11344/2024 R.G., e notificatole in data 12.10.2024, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 18.177,16 a titolo di trattamento fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione.
Nello specifico, ha dedotto l'erroneità della somma ingiunta, per aver già corrisposto al lavoratore le seguenti somme: € 5.182,02 lordi, pari alla somma netta di € 4.025,75, in
1 ragione di verbale di conciliazione sindacale ex art. 411 c.p.c. del 23.03.2018; €
5.193,53 lordi, pari alla somma netta di € 4.034,61, a titolo di anticipazione su TFR, corrisposti nel mese di marzo 2018; € 1.300,00, a titolo di acconto sul TFR residuo, tramite bonifico del 03.07.2024.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il lavoratore deducendo la nullità del verbale di conciliazione sindacale per indeterminatezza dell'oggetto e della causa. Ha dedotto, inoltre, l'assenza di prova circa il pagamento della somma oggetto di conciliazione nonché della somma indicata nella busta paga del mese di marzo 2018 a titolo di anticipazione TFR. Ha dedotto, infine, la non riconducibilità dell'acconto di € 1.300,00 al TFR. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio il giudice provvede alla decisione della causa tramite lettura del dispositivo e della motivazione.
L'opposizione è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova sottolineare come anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
2 Nel caso di specie, la domanda monitoria avente a oggetto il TFR risultava supportata dalla documentazione allegata al relativo ricorso (CUD 2024).
Parte opponente ha, però, eccepito di aver già corrisposto al lavoratore le somme sopra indicate a titolo di conciliazione avente a oggetto il TFR e di anticipazioni sullo stesso.
Quanto alla somma di € 5.182,02 indicata nel verbale di conciliazione sindacale del
23.03.2018, va premesso che la stessa è senza dubbio imputata dalle parti al trattamento di fine rapporto.
Ciò posto, le deduzioni svolte dalla difesa del lavoratore circa la nullità del verbale di conciliazione appaiono del tutto tardive e pertanto inammissibili.
È noto che il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi con esso le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
In particolare, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL.
Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi.
Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione
3 conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost.
n. 77 del 1974).
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418
e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.: invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, in quanto in tali casi la volontà del lavoratore
è ritenuta adeguatamente “assistita” e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., n. 11107 del 2002 e n. 2244 del 1995).
La ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità
e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti.
Vale a dire che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e
428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
4 Parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.
Tanto premesso in termini generali ed in coerente applicazione alla controversia in esame dei principi sopra enunciati, nel caso di specie deve rilevarsi come il e la CP_1
società opponente abbiano sottoscritto in data 28.03.2018 il predetto verbale e come questo non risulti impugnato nel termine decadenziale di sei mesi ex art. 2113 c.c.
Ne discende che la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale, in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., poteva essere soltanto oggetto delle generali azioni di nullità ed annullabilità previste dal diritto comune dei contratti.
Nel caso di specie, però, nel ricorso monitorio non si prospetta alcun vizio di invalidità della conciliazione in questione, ed anzi alla stessa non si fa neppure cenno, atteso che le allegazioni circa la nullità del verbale sono state svolte solo in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla società datrice.
Considerato che quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. costituisce un procedimento a struttura bifasica, il cui il thema decidendum è delineato dal creditore nel ricorso monitorio, restando la fase di opposizione meramente eventuale ed assumendo l'opponente la veste – come già precisato – di resistente in senso sostanziale, l'oggetto del giudizio non può essere esteso a questioni introdotte per la prima volta dal ricorrente sostanziale con la memoria difensiva del giudizio di opposizione.
Vale a dire che il lavoratore avrebbe dovuto domandare l'accertamento della nullità (o l'annullabilità) del verbale di conciliazione sindacale in via preliminare rispetto alla domanda avente a oggetto il pagamento del TFR, cosa che nella fattispecie non ha fatto.
Quanto alla mancata prova del pagamento delle somme di cui alla conciliazione, contabilizzate nella busta paga di febbraio 2018, e di cui alla busta paga di marzo 2018, va osservato quanto segue.
Le buste paga menzionate risultano sottoscritte “per quietanza”.
Ben nota è la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo i principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 1150 del
1994, n. 4512 del 1992).
Va precisato in linea generale che l'adempimento dell'obbligo di consegna della busta paga, previsto dall'art. 1 sopra citato, non attiene alla prova del pagamento, di talché,
5 ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro, e può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiens che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro.
D'altra parte, è pur vero che la sottoscrizione del lavoratore, anche se comprensiva della dicitura “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n, 9588 del 2001).
Nel caso di specie, il lavoratore non ha in alcun modo contestato la sottoscrizione, né ha formulato istanze istruttorie volte a contrastare efficacemente le risultanze documentali, limitandosi ad eccepire in via generica la mancata produzione dei relativi bonifici da parte della società.
L'eccezione della società opponente risulta, pertanto, fondata.
Quanto, infine, all'acconto di € 1.300,00 del 03.07.2024, l'eccezione è invece infondata.
Il bonifico citato, infatti, non è imputabile al pagamento di un acconto sul TFR, recando come causale la dicitura “saldo paga” (cfr. allegati al ricorso).
Ne discende che dalla somma lorda di € 18.177,16 ingiunta alla società opponente vanno detratte la somma di € 5.182,02 e la somma di € 5.193,53.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, e la società opponente condannata al pagamento della somma di € 7.801,61, oltre interessi e rivalutazione.
Resta estranea al giudizio la somma maturata a titolo di TFR nell'anno 2024, già rigettata con il decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opponente all'odierna udienza, va evidenziato che ai fini della sussistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere allegata – prima ancora che provata
- la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza.
Nel caso di specie, ritiene il giudice che, atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e il mancato pagamento da parte della società datrice del TFR residuo comunque spettante al lavoratore, tenuto conto altresì del comportamento processuale
6 dei resistenti, non vi siano nella fattispecie elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità della norma.
Le spese possono essere compensate nella misura di ½ in ragione della reciproca soccombenza e per la restante parte si liquidano come da dispositivo a carico della società opponente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di € CP_1
7.801,61 a titolo di TFR maturato fino al 31.12.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al saldo;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento in favore di della restante parte, liquidata in € 1.054,50, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Aversa, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 14558/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 473/2024 (n. 11344/2024 R.G.)
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Angelino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
Arcangelo Zampella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 la società indicata in epigrafe ha chiesto a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 473/2024, emesso da questo Tribunale all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 11344/2024 R.G., e notificatole in data 12.10.2024, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 18.177,16 a titolo di trattamento fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione.
Nello specifico, ha dedotto l'erroneità della somma ingiunta, per aver già corrisposto al lavoratore le seguenti somme: € 5.182,02 lordi, pari alla somma netta di € 4.025,75, in
1 ragione di verbale di conciliazione sindacale ex art. 411 c.p.c. del 23.03.2018; €
5.193,53 lordi, pari alla somma netta di € 4.034,61, a titolo di anticipazione su TFR, corrisposti nel mese di marzo 2018; € 1.300,00, a titolo di acconto sul TFR residuo, tramite bonifico del 03.07.2024.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il lavoratore deducendo la nullità del verbale di conciliazione sindacale per indeterminatezza dell'oggetto e della causa. Ha dedotto, inoltre, l'assenza di prova circa il pagamento della somma oggetto di conciliazione nonché della somma indicata nella busta paga del mese di marzo 2018 a titolo di anticipazione TFR. Ha dedotto, infine, la non riconducibilità dell'acconto di € 1.300,00 al TFR. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio il giudice provvede alla decisione della causa tramite lettura del dispositivo e della motivazione.
L'opposizione è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova sottolineare come anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
2 Nel caso di specie, la domanda monitoria avente a oggetto il TFR risultava supportata dalla documentazione allegata al relativo ricorso (CUD 2024).
Parte opponente ha, però, eccepito di aver già corrisposto al lavoratore le somme sopra indicate a titolo di conciliazione avente a oggetto il TFR e di anticipazioni sullo stesso.
Quanto alla somma di € 5.182,02 indicata nel verbale di conciliazione sindacale del
23.03.2018, va premesso che la stessa è senza dubbio imputata dalle parti al trattamento di fine rapporto.
Ciò posto, le deduzioni svolte dalla difesa del lavoratore circa la nullità del verbale di conciliazione appaiono del tutto tardive e pertanto inammissibili.
È noto che il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi con esso le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
In particolare, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL.
Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi.
Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione
3 conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost.
n. 77 del 1974).
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418
e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.: invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, in quanto in tali casi la volontà del lavoratore
è ritenuta adeguatamente “assistita” e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., n. 11107 del 2002 e n. 2244 del 1995).
La ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità
e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti.
Vale a dire che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e
428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
4 Parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.
Tanto premesso in termini generali ed in coerente applicazione alla controversia in esame dei principi sopra enunciati, nel caso di specie deve rilevarsi come il e la CP_1
società opponente abbiano sottoscritto in data 28.03.2018 il predetto verbale e come questo non risulti impugnato nel termine decadenziale di sei mesi ex art. 2113 c.c.
Ne discende che la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale, in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., poteva essere soltanto oggetto delle generali azioni di nullità ed annullabilità previste dal diritto comune dei contratti.
Nel caso di specie, però, nel ricorso monitorio non si prospetta alcun vizio di invalidità della conciliazione in questione, ed anzi alla stessa non si fa neppure cenno, atteso che le allegazioni circa la nullità del verbale sono state svolte solo in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla società datrice.
Considerato che quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. costituisce un procedimento a struttura bifasica, il cui il thema decidendum è delineato dal creditore nel ricorso monitorio, restando la fase di opposizione meramente eventuale ed assumendo l'opponente la veste – come già precisato – di resistente in senso sostanziale, l'oggetto del giudizio non può essere esteso a questioni introdotte per la prima volta dal ricorrente sostanziale con la memoria difensiva del giudizio di opposizione.
Vale a dire che il lavoratore avrebbe dovuto domandare l'accertamento della nullità (o l'annullabilità) del verbale di conciliazione sindacale in via preliminare rispetto alla domanda avente a oggetto il pagamento del TFR, cosa che nella fattispecie non ha fatto.
Quanto alla mancata prova del pagamento delle somme di cui alla conciliazione, contabilizzate nella busta paga di febbraio 2018, e di cui alla busta paga di marzo 2018, va osservato quanto segue.
Le buste paga menzionate risultano sottoscritte “per quietanza”.
Ben nota è la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo i principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 1150 del
1994, n. 4512 del 1992).
Va precisato in linea generale che l'adempimento dell'obbligo di consegna della busta paga, previsto dall'art. 1 sopra citato, non attiene alla prova del pagamento, di talché,
5 ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro, e può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiens che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro.
D'altra parte, è pur vero che la sottoscrizione del lavoratore, anche se comprensiva della dicitura “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n, 9588 del 2001).
Nel caso di specie, il lavoratore non ha in alcun modo contestato la sottoscrizione, né ha formulato istanze istruttorie volte a contrastare efficacemente le risultanze documentali, limitandosi ad eccepire in via generica la mancata produzione dei relativi bonifici da parte della società.
L'eccezione della società opponente risulta, pertanto, fondata.
Quanto, infine, all'acconto di € 1.300,00 del 03.07.2024, l'eccezione è invece infondata.
Il bonifico citato, infatti, non è imputabile al pagamento di un acconto sul TFR, recando come causale la dicitura “saldo paga” (cfr. allegati al ricorso).
Ne discende che dalla somma lorda di € 18.177,16 ingiunta alla società opponente vanno detratte la somma di € 5.182,02 e la somma di € 5.193,53.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, e la società opponente condannata al pagamento della somma di € 7.801,61, oltre interessi e rivalutazione.
Resta estranea al giudizio la somma maturata a titolo di TFR nell'anno 2024, già rigettata con il decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opponente all'odierna udienza, va evidenziato che ai fini della sussistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere allegata – prima ancora che provata
- la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza.
Nel caso di specie, ritiene il giudice che, atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e il mancato pagamento da parte della società datrice del TFR residuo comunque spettante al lavoratore, tenuto conto altresì del comportamento processuale
6 dei resistenti, non vi siano nella fattispecie elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità della norma.
Le spese possono essere compensate nella misura di ½ in ragione della reciproca soccombenza e per la restante parte si liquidano come da dispositivo a carico della società opponente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di € CP_1
7.801,61 a titolo di TFR maturato fino al 31.12.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al saldo;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento in favore di della restante parte, liquidata in € 1.054,50, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Aversa, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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