Articolo 22 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
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9 aprile 1942
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8 maggio 2010
Art. 22. Destinazione dei versamenti.

I versamenti effettuati nelle sezioni di Regia tesoreria, a norma degli articoli 18 e 24, sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il ((Ministero della giustizia)) sono stanziate annualmente con decreto del Ministro per le finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010