Art. 22. Destinazione dei versamenti.
I versamenti effettuati nelle sezioni di Regia tesoreria, a norma degli articoli 18 e 24, sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il ((Ministero della giustizia)) sono stanziate annualmente con decreto del Ministro per le finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge.
I versamenti effettuati nelle sezioni di Regia tesoreria, a norma degli articoli 18 e 24, sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il ((Ministero della giustizia)) sono stanziate annualmente con decreto del Ministro per le finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge.