Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza all'esito della scadenza del termine, fissato ex art. 127 ter cpc, per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, del 29.05.2025, nella causa iscritta al n. 374 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nata ad [...] il [...] e residente in [...] (c.f. rappresentata e difesa giusto C.F. 1 mandato in atti dall'avvocato Guido Ciccarelli con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla memoria, nonché Delibera del D.G. n°451 del
19.05.2023 di conferimento incarico legale, dall'avv. Oreste Di Giacomo, con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec: Email 2
RESISTENTE
NONCHE'
CP 2 in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: lavoro subordinato
1.
Con ricorso depositato in data 01.02.2023, la ricorrente in epigrafe identificata ha dedotto: di avere lavorato ininterrottamente dal 01.12.2010 e fino al 31.12.2018, con contratti ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 stipulati con l' CP 3 che il rapporto di lavoro intercorso doveva essere inquadrato nello schema della subordinazione in quanto: i contratti non erano stati utilizzati secondo la loro causa tipica, ma per soddisfare esigenze connesse con il fabbisogno ordinario dell'ente ospedaliero;
la sua attività era eterodiretta, nel senso che non aveva alcuna autonomia sulle modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, che si svolgeva sulla base di precise direttive del datore di lavoro;
era anche soggetta al potere disciplinare;
era stata inserita in turni di servizio che, come quelli degli altri dirigenti medici, erano di 6 ore per giorno;
aveva in molti casi svolto turni in solitaria;
il periodo di ferie era sottoposto ad autorizzazione e doveva giustificare le assenze;
era autorizzata a prescrivere farmaci per conto dell' CP_3
Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto di "- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di lavoro autonomo stipulati dal ricorrente con l' Controparte_4 perché ad essi
-per l'effetto: i) condannare
Controparte 1 al pagamento in favore del ricorrente nella misura di €
330.697,82 (€ 286.356,95 a titolo di differenze retributive;
€ 37.282,81 per trattamento di fine rapporto;
€ 7.058,06 a titolo di interessi e rivalutazione istat), o nella misura maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovutoricevere ove fosse stato inquadrato come lavoratore subordinato;
ii)
a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 condannare l' dicembre 2010 - 31 dicembre 2018 ordinandole di effettuare la conseguente ricostruzione di carriera;
iii) condannare l al pagamento in favore dell' dei Controparte 1 contributi previdenziali dovuti nella misura prevista dalla legge."; con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita l'azienda Controparte_1 che ha preliminarmente eccepito la prescrizione dei crediti vantati e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Regolarmente citato in giudizio, l'CP 2 non si costituiva e pertanto se ne dichiara la contumacia.
Espletata l'istruttoria richiesta dalla ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note, è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Preliminarmente, merita parziale accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall' Controparte 1 dovendosi aderire ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. n. 35676 del 19.11.2021.
La Corte, in una fattispecie identica al caso di specie (riconoscimento della natura subordinata dell'attività prestata in virtù di formali contratti di collaborazione ex art. 7 d.lgs. 165/2001), ha chiarito che "La norma regolatrice della fattispecie di causa è l'art. 2126 c.c., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 05/02/2019, n. 3314 e giurisprudenza ivi citata). Deve preliminarmente darsi atto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 c.c., la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4 - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 - siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione (Cassazione civile 12/11/2007, n. 23472; Cass. S.U. 3098/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost., un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.
Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172; 23 gennaio 2009 n. 1717). Detti principi sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati del diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU n. 3098/1985, con un soggetto pubblico).
Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte Costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n. 143, resa sulla disciplina della prescrizione delle retribuzioni fissata dal D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, comma 1, che stabiliva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato. Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto.
Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato. Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'art. 3 Cost., che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici” (sent. Corte Cost. n. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto). La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, ed, alla attualità, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36). _In definitiva: da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966, che - come chiarito nella sentenza n. 143/1969 riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e
15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La sentenza impugnata, che ha ritenuto operante la sospensione della prescrizione durante l'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, ha applicato il regime risultante dalla pronuncia di incostituzionalità n. 63/1966 al di fuori dell'ambito suo proprio, che è quello del lavoro privato".
Si ritiene, quindi, che la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. decorra in costanza di rapporto e che i crediti scaturenti da ciascun contratto siano autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri. Nel caso di specie, l'istante- previo accertamento della natura subordinata del rapporto- chiede il pagamento di crediti maturati mensilmente (come da contratti in atti), nel periodo dal 01.12.2010 al 31.12.2018, a titolo di retribuzione e del TFR.
La ricorrente non ha documentato di aver provveduto ad interrompere il termine di prescrizione con diffide stragiudiziali, pertanto, sono prescritte tutte le eventuali differenze retributive maturate oltre il quinquennio decorrente dal primo atto interruttivo documentato, che risulta essere la notifica del ricorso introduttivo, effettuata il 05.05.2023.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto" (Corte Di Cassazione - Ordinanza n. 279 depositata il 4 gennaio 2024; cfr. Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031).
Non sono, invece, prescritte le differenze retributive, in tesi, maturate nel periodo dal 05.05.2018 al 31.12.2018, nonché le somme richieste a titolo di TFR- considerato che il TFR matura nel corso del rapporto di lavoro, ma diviene esigibile solo al termine dello stesso e quindi, nel caso di specie, solo a decorrere dal 31.12.2018.
3.
Dalla documentazione versata in atti risulta, ed è comunque incontestato, che la ricorrente abbia prestato la propria attività, quale medico specialista in ginecologia, presso l'U.O. di Ginecologia dell'azienda ospedaliera resistente, dal 01.12.2010 al 31.12.2018, in virtù di un susseguirsi ininterrotto di incarichi di collaborazione libero-professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e relative proroghe. Nei contratti era previsto che la ricorrente s'impegnava a prestare la propria opera professionale in favore dell' Controparte_5 con particolare riguardo alla U.O. di
Ginecologia, per 36 ore settimanali, con una retribuzione oraria di € 17,65. L'incarico veniva prorogato sino al 31.12.2018 (cfr. delibere e contratti in atti).
La dott.ssa Pt 1 ha chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e di condannare l' CP 1 al pagamento delle differenze retributive, contributive e alla ricostruzione di carriera.
4.
In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione. La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
La Suprema Corte che così si è espressa: "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto possono, tuttavia, essere valutati globalmente,
-
appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto" (cfr. Cass. lav. 01.12.2008, n. 28525).
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. 14573 del 2012, nel caso esaminato con tale pronuncia questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni;
conf. Cass. 19568 del 2013; v. pure Cass. n. 10043 del 2004, con cui la Corte ha ritenuto assente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie). Dunque, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa (Cass. 23520/2019). 5.
Sul punto dalla prova orale è emerso quanto segue. Il teste Testimone_1 ha dichiarato "conosco la ricorrente perché io ero il Direttore quando lei ha lavorato presso l'Ospedale, lei era la mia collaboratrice. ADR: io sono attualmente in pensione, ho lavorato alle dipendenze dell'Ospedale dal 30.11.2009 fino a settembre- ottobre
2021, non ho cause in corso contro l'ospedale. ADR: posso dire che quando la ricorrente è stata assegnata all'UOC di Ostetricia e ginecologia, è stata adibita alle attività amministrative e assistenziali al pari dei dirigenti medici a tempo indeterminato dell'UOC. ADR: in relazione a tutti i medici ex art. 7 co. 6, posso dire che ci sono state due fasi. In particolare, fino al 2014, i colleghi furono presi come collaboratori a progetto e specificamente utilizzati per le loro competenze in progetti di miglioramento della qualità assistenziale. Dal 2014 in poi, quando è iniziata la fase calante del personale, a seguito del pensionamento di vari strutturati, abbiamo avuto una carenza di organico e data la necessità di colmare i vuoti, tutti i collaboratori ex art. 7 co 6, con la piena conoscenza della dirigenza sono stati adibiti alle normali attività assistenziali, insieme agli altri strutturati e aveva piena autonomia sulle modalità organizzative dell'attività. ADR: la ricorrente fu presa per la sua alta specializzazione nella diagnostica prenatale e ecografica durante il travaglio di parto, pertanto, per consentirle di apportare le sue conoscenze a tutti l'abbiamo comunque utilizzata nei pomeriggi e nelle notti. La nostra maggiore attività è da pronto soccorso sia di giorno che di notte, pertanto, l'attività della dottoressa andava svolta anche i pomeriggi e la notte e non solo di giorno. Anche in questa prima fase, la dottoressa era addetta allo svolgimento di attività relative al fabbisogno ordinario del reparto. ADR: di tale situazione era a conoscenza la direzione sanitaria che ogni mese autorizzava i turni. ADR: però la carenza di organico si è avuta dal 2014 in poi, tant'è che io dal 2018 ho dovuto riprendere a fare le guardie, anche se solo per tre mesi. ADR: la ricorrente, al pari degli strutturati, era soggetta al potere disciplinare. Preciso che la ricorrente non era soggetta alla normativa contrattuale, ma un eventuale rilievo disciplinare, comunque, lo avrei potuto sollevare dinanzi alla direzione sanitaria. Io come direttore non avrei potuto adottare direttamente le sanzioni disciplinari minori, ovvero fino a tre giorni di sospensione, come invece potevo nei confronti degli strutturati. ADR: che io ricordi, la ricorrente sia prima che dopo il 2014 è stata inserita nei normali turni settimanali, compresi turni notturni e festivi, con carico di lavoro identico a Testi quello degli strutturati. confermo che durante i turni la ricorrete ha svolto pratiche mediche e chirurgiche previste nell'ambito dell'attività assistenziale, al pari degli altri strutturati. Ad esempio, di notte ci sono solo due medici e ovviamente ognuno fa quello che serve. ADR: che io ricordi anche la ricorrente aveva un badge per registrare le entrate e le uscite. Forse all'inizio firmavano, ma non sono sicuro. ADR: la ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione per le ferie a me, in quanto si faceva il piano ferie, che poi veniva inoltrato alla direzione sanitaria. Nel caso di assenze, doveva comunicare il cambio turno perché andava sostituita con qualcun altro. ADR: non inviava il certificato nel caso di malattia, ma non lo facevano neanche gli strutturati. Preciso che la dottoressa non era nello stato giuridico che avrebbe consentito l'invio. Preciso che gli strutturati manco lo facevano perché era tale la carenza di organico che non potevano permettersi di ammalarsi. ADR: la ricorrente era autorizzata a prescrivere farmaci per conto dell'ospedale.". Il teste Testimone 3 ha riferito "conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme all'Ospedale Rummo dal 2012 fino al 2018, mi sembra ma non ricordo bene. Io da un paio di mesi sono in pensione, ho iniziato a lavorare presso l'ospedale dal 1.4.2001. Non ho cause in corso contro l'ospedale. ADR: posso confermare che da quando la ricorrente è stata assegnata all'UOC di Ostetricia e Ginecologia è stata impiegata nelle stesse attività amministrative e assistenziali che facevamo noi strutturati e come tutti aveva autonomia nell'organizzazione delle modalità della propria attività lavorativa. ADR: non so nulla riguardo ad eventuali sanzioni disciplinari, penso ma non so se fosse soggetta al potere disciplinare del datore. ADR: posso confermare che era inserita come tutti nei turni settimanali, compresi notturni e festivi e con medesimo carico di lavoro degli altri medici. ADR: confermo che durante i turni, la dottoressa svolgeva le stesse pratiche mediche e chirurgiche, proprie dell'attività assistenziale fornita dall'UOC, come gli altri medici strutturati. ADR: confermo che la ricorrente aveva il badge per segnalare le entrate e le uscite. ADR: concordava con noi le ferie per non accavallarci, ma non so con quale modalità faceva la domanda. Non so se doveva giustificare le assenze. Nel caso di assenza, il suo turno doveva essere comunque coperto da altro medico. ADR: confermo che era autorizzata a prescrivere i farmaci per conto dell'ospedale". Ebbene dalla prova orale, a parere della Scrivente, è emersa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
La ricorrente ha lavorato ininterrottamente presso 1 CP 3 (oggi CP 1) svolgendo mansioni di Dirigente Medico in via continuata, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative in maniera stabile.
Per tutto il periodo, ha osservato l'orario di lavoro imposto dal datore ed è stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale utilizzando locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, in assenza di rischio imprenditoriale con obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera. La ricorrente, al pari degli altri Dirigenti Medici della medesima UOC, dipendenti dell'azienda CP 1 riceveva le direttive dal primario dott. Tes 1 ed era inserita nei "
turni ordinari mattutini, pomeridiani e notturni (circostanza emersa anche documentalmente dai turni depositati in atti). Inoltre, è emerso che attestava la propria presenza mediante uso del badge, che comunicava in anticipo le assenze per ferie e che le stesse erano programmate dalla datrice, in funzione dei turni del reparto, così come doveva comunicare le assenze per malattia.
D'altronde la prova orale non fa altro che confermare quanto già emergeva dalle produzioni documentali di parte ricorrente comprovanti l'assoggettamento ad un obbligo di orario di lavoro. L'art.2 della convenzione (termini della prestazione) prevedeva, infatti, l'obbligo di garantire n.36 ore settimanali a fronte di un corrispettivo orario. Assume particolare rilevanza la circostanza che la ricorrente fosse inserita nei turni con gli altri Dirigenti Medici, ricevendo disposizioni relative alle attività da svolgere dal primario del reparto, come tutti gli altri Dirigenti dipendenti dell'Azienda.
Del resto è chiaro che, quando la prestazione ha una particolare natura tecnica che sfugge, nella sua specificità, alla (generale) competenza del datore, le direttive non possono interessare le specifiche modalità del lavoro;
in questo caso assumono rilievo, al fine della qualificazione del rapporto come subordinato, altri elementi, tra i quali in primo luogo il tempo, sia come oggetto delle direttive, le quali investono in questo caso aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli di presenza ed orario), sia come parametro della retribuzione (commisurata non all'entità della prestazione ma alla durata del suo svolgimento)" (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009).
In definitiva le prestazioni di lavoro della ricorrente in nulla differivano da quelle degli altri Dirigenti Medici legati al datore di lavoro pubblico dal vincolo di subordinazione. Anche la durata complessiva dei reiterati rapporti a tempo determinato appare significativa della mancanza del piano e del progetto che deve caratterizzare i contratti di collaborazione continuativa e coordinata, essendo palese che la ricorrente veniva impiegata dall'Azienda ospedaliera per far fronte ad esigenze tutt'altro che eccezionali o temporanee, ma per le ordinarie esigenze amministrative, continuative e permanenti della stessa [...] CP 1
Dalla documentazione in atti, in particolare dalla lista delle timbrature, risulta, inoltre, che la ricorrente ha svolto anche ore aggiuntive rispetto a quelle concordate- circostanza emersa anche dalla prova orale raccolta, che ha confermato inoltre lo svolgimento di lavoro notturno e lavoro festivo.
Ininfluente è, invece, il mancato esercizio del potere disciplinare, che anche nell'ambito di un rapporto subordinato è meramente eventuale.
La resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha, per parte sua, dimostrato la sussistenza nei contratti di collaborazione dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs.
165/2001.
Non ha, in particolare, dato alcuna prova della specificità degli obiettivi e della temporaneità della prestazione, che appaiono invece smentiti dall'esito della prova testimoniale e dal protrarsi ininterrotto del rapporto per quasi otto anni. L'CP 3 ha invece molto insistito sul fatto che gli elementi sussidiari indicati dalla ricorrente rispondevano a mere esigenze di coordinamento con l'attività dell'U.O., e che, tenuto conto della natura della prestazione medica, non avrebbe potuto essere diversamente. Al riguardo, si ribadisce che laddove la prestazione abbia carattere intellettuale e sia connotata, come nel caso in esame, da un elevato grado di complessità e specializzazione, e non sia pertanto agevole riscontrare direttamente l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e gerarchico del datore sulla base di direttive volte a conformare i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione stessa, occorre avere riguardo a criteri sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. Nel caso concreto, la verifica sugli indici sussidiari conduce in maniera univoca a configurare il rapporto come subordinato, posto che il medico si è limitato, in assenza di qualsivoglia elemento di autonomia nella gestione della prestazione lavorativa o di auto-organizzazione, a mettere le proprie energie lavorative a disposizione dell'azienda ospedaliera, per il compimento delle ordinarie attività di quest'ultima (a cui l'CP 3 on riusciva a far fronte con il personale di cui disponeva), e che l'azienda se ne è avvalsa con modalità in tutto e per tutto assimilabili a quanto faceva con il personale dipendente. 6.
Quanto alle conseguenze, ai sensi dell'art. 2126 c.c. "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione". Tale norma, applicabile anche nei rapporti di lavoro di pubblico impiego, implica che, le prestazioni di lavoro che sono state rese dal lavoratore sulla base di un contratto nullo o successivamente annullato, devono essere retribuite.
La ratio è quella di accordare una tutela del lavoratore nelle ipotesi nelle quali, pur non disconoscendosi che siano state rese prestazioni lavorative, il diritto alla retribuzione incontrerebbe un ostacolo nella disciplina generale delle nullità o degli effetti che di norma conseguono all'annullamento dell'atto costitutivo del rapporto.
La nullità del rapporto di lavoro subordinato pubblico, alle dipendenze di una P.A., dà luogo all'applicabilità della fattispecie dell'art. 2126 - se ne ricorrono i presupposti, cioè quando la P.A. s'è valsa della materiale attività lavorativa di un soggetto sulla base di un titolo nullo o annullato con ciò offrendo un'effettiva tutela al lavoratore subordinato nei casi di rapporto di
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lavoro nullo (e non già l'accertamento di quest'ultimo, giuridicamente inconfigurabile), mercé una deroga al principio in virtù del quale una pretesa può essere sostenuta in sede giurisdizionale solo se il titolo su cui essa si fonda è valido ed efficace, per garantire a colui, che verosimilmente ha trovato la sua fonte di sussistenza nel rapporto stesso, il pagamento degli emolumenti e dei contributi, come se non esistesse la ragione di nullità dell'atto di assunzione.
L'applicabilità, nella specie, dell'art. 2126 evita, peraltro, che la P.A. datrice di lavoro possa ripetere gli emolumenti assolti per il solo fatto della nullità del rapporto e, anzi, essa deve al lavoratore il trattamento retributivo ordinario, per i soli periodi effettivamente lavorati e solo per le mansioni prese in considerazione dal titolo invalido (C. St. 11.3.1998, n. 277; C. St. 21.10.1995, n. 1462). Si devono riconnettere le conseguenze di cui all'art. 2126 al rapporto nullo nel caso in cui lo stesso, costituito senza il rispetto delle modalità prescritte, per il resto sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali (C. St. 12.4.2007, n. 1705; C. St. 24.10.2006, n. 6352; C. St. 30.8.2006, n. 5062).
La nullità dell'atto costitutivo del rapporto di pubblico impiego, pur implicando l'improduttività di effetti giuridici, non impedisce che il rapporto lavorativo materialmente svolto possa essere configurato sul piano del mero atto, con le conseguenze favorevoli previste dall'art. 2126, ponendo quest'ultimo una vera e propria fictio iuris di sussistenza del rapporto medesimo al solo, limitato, fine che al lavoratore siano erogate la retribuzione e le competenze accessorie per il periodo di effettiva prestazione dell'attività, in base ai parametri fissati dai contratti collettivi nazionali del comparto d'appartenenza, fermo, però, restando l'obbligo del pagamento come delimitato ai periodi di lavoro formalmente riconosciuti come tali (C. St. 13.7.2006, n. 4477; C. St. 18.1.1996, n. 51). La nullità del rapporto d'impiego instaurato in contrasto con le norme che ne regolano la costituzione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che, in forza dell'art. 2126, la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa;
pertanto, dovendosi escludere che l'attività lavorativa resa configuri un oggetto illecito e qualora non si ravvisino elementi dai quali emerga la illiceità della causa, deve riconoscersi che, per il servizio prestato, compete il trattamento retributivo complessivo e previdenziale (C. St. 17.5.2002, n. 2681; C. St. 1.4.1996, n. 322). Un rapporto di lavoro subordinato pubblico nullo è equiparato, ai sensi dell'art. 2126, al rapporto valido per il solo periodo di esecuzione, con conseguente applicazione degli istituti retributivi e previdenziali (cfr., C. St. 18.9.2003, n. 5295).
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e l'
[...] CP 1 tenuto conto del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, l'CP 3 و
deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzione per il periodo dal 05.05.2018 al 31.12.2018 e di TFR. Tanto premesso, in ordine alla quantificazione delle differenze retributive, vista la specifica contestazione dei conteggi operata dal CP_1 e della prescrizione maturata per una parte delle somme richieste, non può tenersi conto dei conteggi elaborati dalla ricorrente e, di conseguenza, deve procedersi ad una condanna generica. Per quel che riguarda la quantificazione, parte ricorrente ha genericamente chiesto il pagamento della differenza fra "quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ove fosse stato inquadrato come lavoratore subordinato".
In ordine al parametro a cui rapportare le differenze retributive riscontrate, la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine alla ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione della retribuzione prevista per i dirigenti (ex) I livello, utilizzata nei conteggi ai fini della quantificazione delle differenze retributive.
In considerazione del fatto che alla ricorrente non è stato formalmente attribuito alcun incarico, le differenze vanno rapportate al trattamento economico fondamentale spettante a un dirigente senza incarichi e con rapporto di lavoro non esclusivo, essendo pacifico che la ricorrente, assunta in virtù di contratti di collaborazione libero-professionale, non fosse tenuta al vincolo di esclusività del rapporto, comprensivo degli scatti di anzianità previsti dai CCNNLL della dirigenza medico-veterinaria del SSN vigenti nel periodo oggetto di causa. Non è invece dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, mancando la prova del relativo fatto costitutivo, rappresentato dall'espletamento di attività lavorativa nei giorni dedicati alle ferie.
È noto che il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Il principio è estensibile al caso in cui il rapporto di lavoro sia formalmente denunciato come di collaborazione autonoma, posto che le ferie sono destinate al ristoro delle energie psicofisiche e che pertanto la relativa indennità sostitutiva non è dovuta anche quando il lavoratore abbia comunque goduto di periodi di riposo, sebbene non formalmente a titolo di ferie.
Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata a chiedere l'indennità sostitutiva in relazione a tutti i giorni di ferie che avrebbe maturato in virtù del CCNL, senza dedurre (e dimostrare) di non aver fruito di alcun periodo di riposo nell'intero arco del rapporto. Ciò posto, nel corso del giudizio, parte ricorrente è stata onerata di quantificare le spettanze maturate nel periodo non prescritto (05.05.2018- 31.12.2018) e dai calcoli depositati che appaiono scevre da vizi e vengono fatti propri dalla scrivente, le differenze retributive spettanti alla ricorrente sono risultate pari al complessivo importo lordo di € 47.314,88, di cui
€ 31.651,88 a titolo di TFR.
L' CP 6 va, conseguentemente, condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, dell'importo di € 47.314,88 (di cui € 31.651,88 a titolo di
TFR), al quale si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, co. 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, co. 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo.
7.
Considerato che l'ente previdenziale è stato correttamente evocato in giudizio dalla parte ricorrente affinché potesse essere emessa sentenza di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), va accolta anche la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale. In merito alla prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che "secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso" (Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, n. 31345). Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della 1. 335/95, a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Nel caso di specie, anche per quanto riguarda i versamenti contributivi il primo atto interruttivo risulta essere la notifica del ricorso.
Pertanto, accertata l'omissione contributiva, l' CP 6 va condannata a versare all'CP_2 l'importo dei contributi obbligatori dovuti sulle retribuzioni imponibili dovute per il periodo 05.05.2018- 31.12.2018, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
8.
Non può, infine, essere accolta la domanda di condanna al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del periodo di lavoro svolto con contratti di collaborazione autonoma nulli, tenuto conto del fatto che, per un verso, l'attività espletata in forza di detti contratti produce esclusivamente i limitati effetti previsti dall'art. 2126 c.c., e che, per altro verso, non vi è piena assimilabilità fra la prestazione resa e quella di un dirigente medico dipendente, stante l'esenzione dalle procedure di verifica e valutazione previste per il personale subordinato.
9. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in misura Controparte_1 minima stante la serialità delle questioni affrontate.
Nulla per le spese nei confronti dell'CP_2 rimasto contumace.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 01.02.2023, così provvede:Parte 1 1) accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, svolgendo mansioni di dirigente medico di ginecologia, nel periodo dal 01.12.2010 al 31.12.2018;
2) per l'effetto, condanna l' CP 6 , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo lordo di € 47.314,88 (di cui € 31.651,88 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive e TFR per il periodo 05.05.2018- 31.12.2018, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, co. 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, co. 36 della l. n.
724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna l' CP 6 al versamento in favore dell'CP_2 della contribuzione dovuta sulle retribuzioni imponibili spettanti alla ricorrente per il periodo 05.05.2018- 31.12.2018, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
4) condanna l' CP 6 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u.
€ 607,00, con distrazione;
5) nulla per le spese nei confronti dell'CP 2 contumace.
Così deciso in Benevento, il 30.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.