Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1048 del 28.03.2024 Oggetto: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Inguscio Parte_1
Appellante
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2023, -premesso di aver lavorato, nell'anno 2019 Parte_1
e per 52 giornate, alle dipendenze della in qualità di bracciante Controparte_2
agricola, adibita alla coltivazione e raccolta di ortaggi sui terreni ubicati in agro di Copertino e di essere stata cancellata, per tale anno, dagli elenchi dei braccianti agricoli- chiedeva di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, con condanna dell' CP_1
a porre in essere i conseguenti adempimenti.
CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito richiamava le risultanze del verbale di accertamento ispettivo n. 2021/010584DDL del
26.04.2022, in esito alle quali era stato disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate dall'azienda. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso ritenendo l'insufficienza delle allegazioni attoree al fine di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda. Riteneva, in
1
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurandola nella parte in cui il Tribunale Parte_1 aveva fatto rigida applicazione dell'art. 244 c.p.c. rispetto alla carente specificazione dei capitoli di prova, senza considerare che il giudizio sul punto andava condotto tenendo conto anche di tutti gli atti di causa e dei poteri istruttori del giudice di cui all'art. 253 e 230 c.p.c. Ha inoltre lamentato che,
a causa del mancato esercizio del diritto di prova, la propria posizione era stata pregiudicata in quanto la cancellazione degli elenchi era stata fondata solo sugli esiti degli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo che, peraltro, era stato prodotto in giudizio solo tardivamente in corso di causa. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, insistendo nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti, reiterando le CP_1
eccezioni e le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi del primo grado di giudizio.
All'udienza del 5.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, come è noto, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria;
tale funzione viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro (Cass. n. 35548/2022). In caso di contestazione da parte dell' , incombe al lavoratore CP_3
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass. n. 12001/2018, in linea con Cass. S.U. n. 1133/2000; di recente Cass. n. 37971/2022, punto 17).
Tanto chiarito, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado parte appellante ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze in fatto: “a) Nell'anno 2019 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola Controparte_2
sul terreno sito in agro di Copertino e precisamente: - per il periodo dal 16.07.2019 al
[...]
30.09.2019 per un totale di n. 52 giornate lavorative, occupandosi della coltivazione e raccolta ortaggi. -
L'istante ha effettivamente e regolarmente prestato la propria attività lavorativa alla dipendenze della 2 predetta azienda agricola ed è stato regolarmente retribuita per le giornate e le ore effettivamente lavorate.
Il tutto come risulta dalla documentazione che in atti si allega in copia (…)”.
Ebbene, le allegazioni sopra riportate appaiono generiche in quanti difettano di specifiche indicazioni circa l'orario di lavoro osservato, le specifiche colture praticate sugli appezzamenti di terreno, i compiti lavorativi svolti in concreto dall'appellante nei diversi periodi del rapporto di lavoro,
l'ubicazione dei fondi rustici, l'ammontare e le modalità di dazione del compenso, i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere i terreni, le forme in cui si manifestava il potere direttivo del datore, se vi erano preposti o intermediari e ogni altra informazione utile al fine di individuare esattamente il rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio.
Le suddette carenze in punto di allegazione e prova non appaiono sanabili sulla scorta della documentazione allegata al fascicolo di parte, in cui l'appellante si è limitata a produrre, per quanto qui rileva, solo il modello C/2 storico rilasciato dall' che non fornisce alcuna CP_4 informazione utile ai fini del decidere, se non l'attestazione dell'originaria formale denuncia del rapporto di lavoro, oggetto di contestazione nel presente giudizio.
D'altra parte, alla genericità e insufficienza delle allegazioni di parte appellante -per la gravità che le connota- neppure può sopperire il potere del giudice e delle parti di chiedere chiarimenti, in applicazione dell'art. 253 c.p.c., in quanto eventuali chiarimenti non possono rivestire valenza meramente esplorativa e presuppongono pur sempre un fatto allegato ritualmente e specificato nelle sue coordinate oggettive.
Le carenze sopra evidenziate, dunque, lungi dal potersi ricondurre a mere irregolarità formali nella capitolazione della prova, suscettibili di essere emendate, giustificano la valutazione d'inammissibilità delle prove effettuata dal Tribunale, in quanto radicalmente generiche, al pari delle allegazioni che rappresentano l'ineludibile termine di raffronto nello scrutinio di ammissibilità dei mezzi istruttori (cfr. in argomento Cass. n. 35548/2022).
Sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, dunque, difettando del tutto la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura per il periodo dedotto in giudizio, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, non trovando applicazione, nella specie, il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. che opera, invece, in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia
3 l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (cfr. in tal senso Cass. n. 16676/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/09/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 29/03/2024 n. 1048/2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 500,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 5.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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