Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2008, n. 28525
CASS
Sentenza 1 dicembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è censurabile in cassazione, in quanto correttamente ed adeguatamente motivata, la sentenza del giudice di merito che qualifica l'attività lavorativa di un maestro di tennis presso il CUS, escludendone la subordinazione. (Nella specie, la sentenza di merito aveva attribuito rilevanza ai fini qualificatori all'assenza in concreto di poteri disciplinari in capo al soggetto beneficiario dell'attività, all'assenze dell'obbligo di giustificare le assenza, alla partecipazione al rischio di impresa in relazione alla commisurazione parziale del compenso al numero di iscritti ai corsi, alla possibilità di svolgimento di lavori ulteriori esterni, all'assenza di sottoposizione ad orari di lavoro ed a un programma di attività che non fossero concordati, su un piano di parità, con il CUS; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed enunciato il principio su esteso).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2008, n. 28525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28525
    Data del deposito : 1 dicembre 2008

    Testo completo