Sentenza 1 dicembre 2008
Massime • 1
Non è censurabile in cassazione, in quanto correttamente ed adeguatamente motivata, la sentenza del giudice di merito che qualifica l'attività lavorativa di un maestro di tennis presso il CUS, escludendone la subordinazione. (Nella specie, la sentenza di merito aveva attribuito rilevanza ai fini qualificatori all'assenza in concreto di poteri disciplinari in capo al soggetto beneficiario dell'attività, all'assenze dell'obbligo di giustificare le assenza, alla partecipazione al rischio di impresa in relazione alla commisurazione parziale del compenso al numero di iscritti ai corsi, alla possibilità di svolgimento di lavori ulteriori esterni, all'assenza di sottoposizione ad orari di lavoro ed a un programma di attività che non fossero concordati, su un piano di parità, con il CUS; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed enunciato il principio su esteso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2008, n. 28525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28525 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato BALLETTI EMILIO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
C.U.S.I. (CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO);
- intimato -
avverso la sentenza n. 6979/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2006 R.G.N. 3513/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2008 dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
udito l'Avvocato BALLETTI;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 novembre 1996 al Tribunale di NA, quale giudice del lavoro, ME AT aveva chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso col C.U.S. (Centro Universitario Sportivo) di NA e col C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano) dal 1 giugno 1989 con le mansioni di direttore tecnico della scuola di tennis, con la condanna dei convenuti, in solido, a pagargli a titolo di differenze retributive fino al 30 settembre 1996, la somma di L. 709.019.773, con gli accessori di legge nonché la declaratoria di inefficacia, nullità o invalidità del licenziamento intimatogli nel luglio 1996, con la condanna dei convenuti a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro e a risarcirgli i danni, comunque accertando la attuale piena operatività del rapporto di lavoro.
Con sentenza in data 6 febbraio 2004, il Tribunale di NA aveva dichiarato l'esistenza dal settembre 1989 al luglio 1996 di un rapporto di lavoro subordinato tra il maestro di tennis ME AT e il Centro Universitario Sportivo di NA, per lo svolgimento da parte del primo di compiti di preparazione degli allievi del centro, di organizzazione di tornei, di partecipazione alle gare in veste di capitano non giocatore o accompagnatore, di controllo e manutenzione dei campi da tennis, di tenuta di corsi e di assistenza agli iscritti, condannando conseguentemente il predetto Centro, disattesa ogni altra domanda, a pagare al dipendente, a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 99.329,79. Il Tribunale aveva viceversa dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.U.S.I..
Successivamente, su appello del C.U.S. NA e appello incidentale del ME, la Corte d'appello di NA, con sentenza depositata il 20 dicembre 2006, ha respinto nella loro interezza le domande proposte da ME AT.
Avverso tale sentenza quest'ultimo propone ora ricorso per cassazione, affidato ad una premessa e a sei motivi, depositando altresì una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Resiste alle domande il Centro universitario sportivo di NA con un proprio rituale controricorso.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il C.U.S.I. non ha svolto difese nel presente giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella premessa, il ricorrente si limita a riassumere quelli che saranno i motivi sviluppati nel ricorso, censurando la sentenza per il preteso grave travisamento della nozione-fattispecie del lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonché per l'erronea, illogica e contraddittoria valutazione dei criteri sintomatici del lavoro subordinato, oltreché delle risultanze istruttorie agli atti;
il tutto anche con concorrenti molteplici vizi di motivazione. Deduce viceversa che, in base ad una corretta individuazione della nozione legale di subordinazione, risulterebbe evidente dall'istruttoria svolta la qualificazione della collaborazione intercorsa con il C.U.S. NA in termini di rapporto di lavoro subordinato, con le conseguenze correttamente trattene in sede di proposizione delle domande, comprese quelle respinte dal Giudice di primo grado.
Dato il carattere riassuntivo della premessa, l'analisi specifica delle relative censure e ragioni verrà effettuata in sede di esame dei motivi.
1 - Col primo motivo di ricorso, la difesa di ME AT deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 2094 c.c., per la mancata e comunque incongrua valutazione dell'elemento della subordinazione nonché, in ogni caso, il vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5). La Corte territoriale non avrebbe infatti tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, la subordinazione va valutata nel concreto e in relazione alle specifiche caratteristiche del rapporto, tenuto conto, quando il contenuto delle mansioni affidate sia specialistico e/o tecnico, della necessaria conseguente autonomia del prestatore, non incidente sul giudizio di subordinazione.
Il ricorrente conclude l'esposizione del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, con la formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.,
del seguente quesito di diritto:
"Dica codesta suprema Corte se è vero che, ai sensi dell'art. 2094 c.c., e norme collegate, il giudizio di accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato vada esplicato non in astratto, bensì in corrispondenza rigorosa alla fattispecie - relazione lavorativa concreta. E ciò pertanto, nel caso di attività di maestro di scuola di tennis (adibito all'insegnamento dello sport del tennis nell'ambito di corsi - lezioni, oltreché all'allenamento, preparazione ed assistenza tecnico - tattica agli atleti e squadre in gare, campionati e manifestazioni agonistiche etc.), alla luce del fondamentale requisito della subordinazione, nonché segnatamente, dunque, alla luce dell'intensità differenziata ed eventualmente attenuata, che detto requisito della subordinazione viene ad assumere in concreto al cospetto di prestazioni - mansioni di tal fatta, caratterizzatesi per i contenuti particolari e le loro specificità tecnico-professionale, didattica e sportiva, oltreché quindi per i relativi ambiti di autonomia discrezionale tecnica e sportiva che esse implicano necessariamente".
2 - Col secondo motivo di ricorso la sentenza della Corte d'appello di NA viene censurata per violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c., e comunque degli artt. 115 e 116 c.p.c., per inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove nonché per vizio di motivazione.
I Giudici avrebbero valutato in modo errato le prove raccolte nel giudizio di primo grado a sostegno della domanda di qualificazione come subordinata della collaborazione del ME col C.U.S. nonché la ripartizione tra le parti degli oneri giudiziali di allegazione e prova e il loro assolvimento.
Un primo plateale errore sarebbe rappresentato dal fatto che la Corte territoriale, nell'operare, alla luce delle risultanze istruttorie, la propria valutazione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente ai fini della qualificazione del relativo rapporto, avrebbe omesso di prendere in considerazione ben quattro delle otto testimonianze assunte in primo grado e di altre due avrebbe fatto un unico breve cenno, concentrando la propria attenzione, senza la benché minima spiegazione di tale limitazione, sulle sole dichiarazioni dei testi PU RI e OR NC.
Per di più, delle due deposizioni testimoniali richiamate, solo una sarebbe stata ritenuta attendibile, per cui assurdamente la decisione si fonderebbe su tale unica testimonianza tra le otto assunte in primo grado, quella del teste PU.
Ma tale teste sarebbe viceversa manifestamente inattendibile per una pluralità di ragioni concorrenti: perché avrebbe affermato il falso, dichiarando che il ME aveva iniziato la propria collaborazione col Centro nel 1991, mentre in giudizio sarebbe del tutto pacifico che ciò era avvenuto nel 1989; e perché comunque sarebbe da escludere in radice una sua qualche effettiva conoscenza dei fatti di causa.
Sempre in sede di deposizione testimoniale, il PU avrebbe infatti in un primo tempo affermato di avere assunto la carica di Segretario generale del Centro solo nel 1994, per poi tentare di anticipare tale ingresso, affermando che di fatto aveva svolto i compiti inerenti alla suddetta carica già dal 1992 e dichiarando altresì di non ricordare bene l'attività del ME per gli anni precedenti il 1994.
Inoltre sarebbe incontestato - ne da atto anche la sentenza impugnata - che il PU lavorava in uffici dislocati in una struttura diversa da quella in cui si trovavano gli impianti sportivi del CUS e aveva dichiarato di recarsi presso questi ultimi "un paio" (non "alcuni giorni", come erroneamente riportato in sentenza) di volte al mese (circostanza che sarebbe smentita dal fatto che egli osservava un orario di lavoro dalle ore 9 alle 20 mentre a suo dire il ME avrebbe operato nel centro nei soli giorni dispari, nel primo pomeriggio e mai oltre le ore 18) e comunque di avere un contatto telefonico quotidiano (certamente inidoneo a sostenere una sua conoscenza diretta dei fatti).
Alla luce di tali dati risultanti dall'istruttoria, la aprioristica valutazione di attendibilità della testimonianza del PU sarebbe del tutto illogica.
Quanto al teste ritenuto inattendibile (OR NC), la Corte avrebbe desunto tale inattendibilità unicamente da un presunto forte legame personale maestro - allievo esistente tra il ricorrente e il teste, con ciò incorrendo già in un grave errore di diritto, in quanto la attendibilità o inattendibilità deve essere valutata sulla base della verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese dal teste - nel caso di specie omessa - e non per categorie astratte o sulla base di valutazioni preventive, riservate unicamente al legislatore (come era nel passato il divieto di testimoniare per i parenti stabilito dall'art. 247 c.p.c.). Inoltre questo legame maestro - allievo non risulterebbe da nessuna dichiarazione in giudizio, come non risulterebbe che l'allievo (ormai noto tennista) abbia seguito il maestro dalla F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) in C.U.S. nel 1989, anzi sarebbe emerso che fu il OR a sostenere la proposta di introdurre in C.U.S. il ME. A quest'ultimo proposito, la Corte avrebbe pertanto gravemente travisato le parole del teste.
Conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe trascurato, secondo la difesa del ricorrente, il contenuto di una serie di dichiarazioni del OR, integralmente riprodotte nel ricorso, che sarebbero tutte univocamente orientate a sostegno della qualificazione del rapporto tra le parti in termini di subordinazione.
Infine la Corte d'appello di NA non avrebbe tenuto conto, ai fini della decisione della causa, di due importantissime note datate 12 dicembre 1990 e 10 febbraio 1991 a firma dell'allora direttore sportivo del CUS OR NC - la prima contenente l'espressione del divieto al ME di effettuare lezioni private nelle ore antimeridiane sui campi del CUS NA e l'altra del suo obbligo di comunicare e poi giustificare le assenze - liquidandone la rilevanza sulla base di considerazioni aprioristiche, fondate sul travisamento delle risultanze istruttorie e del tutto illogiche. Il tutto rappresenterebbe altresì un vizio di motivazione. Il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3), si conclude con la formulazione di ben tre quesiti, ognuno dei quali è articolato in ulteriori quesiti, così riprodotti:
"Dica codesta suprema Corte se è vero che, in sede di giudizio di accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., nella valutazione degli elementi probatori agli atti di causa, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., e norme collegate, il Giudice di merito debba rigorosamente attenersi al significato corrente delle affermazioni dei testi e dei contenuti del testo delle prove documentali;
e tanto in termini sindacabili da parte di codesta suprema Corte quando, a fronte del dato testuale delle prove agli atti di causa (debitamente riprodotto nel ricorso per cassazione in conformità al principio di c.d. autosufficienza), risulti dimostrato che l'iter motivazionale di esso giudice di merito e la relativa decisione emessa, siano stati gravemente viziati in forza dell'errata attribuzione alle prove agli atti di un significato o valenza diversi rispetto al loro contenuto e/o comunque in forza di una loro incongrua valutazione".
"Dica codesta suprema Corte se è vero che, in sede di giudizio di accertamento in ordine alla (erratamente negata) sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., nella valutazione degli elementi pronatori, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., e norme collegate, a fronte di n. 8 (otto) deposizioni testimoniali agli atti, il Giudice di merito, ai fini della sua decisione, non possa basarsi esclusivamente sulla deposizione di un unico e solo teste, così obliterando in toto e comunque non considerando per niente le completamente diverse risultanze delle deposizioni di altri n. 6 (sei) testi escussi, assumendo la inattendibilità di un altro teste (che aveva addotto circostanze assolutamente probanti di una relazione di lavoro subordinato) sulla base di elementi completamente inconferenti ed infondati (v. infra), oltreché pure in inopinato contrasto stridente con totalmente univoche risultanze di vastissima documentazione agli atti, per di più senza che da esso Giudice del merito sia neanche fornita una qualche motivazione e/o spiegazione in proposito (spec., ne' riguardo la completamente omessa valutazione delle cennate altre deposizioni testimoniali acquisite, ne' tantomeno in ordine ai molteplici profili di contrasto radicale emergenti rispetto a moltissime prove agli atti "altre" rispetto alla "unica" e "sola" deposizione testimoniale incongruamente considerata dal Giudice del merito ai fini della sua decisione). Inoltre, sempre in proposito, dica altresì la suprema Corte se, ad aggravante dell'erroneità manifesta di una simile valutazione del Giudice di merito, rileva pure che, nell'ipotesi, è acclarato che l'unico e solo teste considerato ai fini della decisione: a) ha dichiarato il falso finanche già riguardo la stessa data iniziale del rapporto di lavoro de quo (indebitamente posticipandola dal 1989 al 1991) e le relative modalità di sua istaurazione (inconferentemente e incongruamente assunte come determinanti dal Giudice del merito: v. infra, sub "3^ motivo" di ricorso, capo D del presente atto); b) per quanto da lui stesso ammesso rispetto ad un arco temporale dal 1989 al luglio 1996, fino al 1994 (e/o almeno fino al 1992) nonché fino ad almeno cinque (o almeno tre) anni dopo l'inizio del rapporto di lavoro de quo, nulla ha mai avuto a che fare ne' nulla abbia potuto sapere in assoluto riguardo i fatti di causa;
c) ha altresì ammesso di non ricordare "l'attività del ME per gli anni precedenti al 1994" e, dunque, per ben sei anni (id est dal 1989 al 1994) rispetto agli otto anni complessivi di svolgimento del rapporto di lavoro de quo;
d) ha anzi dovuto ammettere in generale di non avere mai visto sia pure una volta e/o solo per un attimo il lavoratore - ricorrente per cassazione all'opera, avendo viceversa riferito che, durante gli orari di esplicazione delle attività lavorative per cui è causa, egli non ha mai frequentato, ne' in assoluto è mai potuto essere presente presso gli impianti sportivi dove si è pacificamente svolto il rapporto di lavoro de quo, anche perché esso teste ha ancora riferito di avere sempre lavorato in contemporanea in tutt'altro luogo (ad almeno dieci chilometri di distanza). E tanto, invero, con il Giudice del merito che, malgrado una così manifesta inattendibilità del teste in parola e, comunque, sua oggettiva estraneità ai fatti di causa nonché più totale non conoscenza degli stessi fatti da parte sua, ha tuttavia reputato di conferire la cennata rilevanza "assorbente" alla deposizione del menzionato teste sulla scorta di un preteso mero "contatto telefonico" quotidiano che detto teste avrebbe avuto (comunque solo dal 1994) con gli impianti sportivi in questione, contatto telefonico, si badi, rimasto completamente indefinito persino nei supposti interlocutori che il teste avrebbe avuto, oltreché nei medesimi suoi contenuti e che, ancora per dichiarazione del medesimo teste, non risulta giammai che abbia avuto ad oggetto anche una sola volta e/o lontanamente il lavoratore odierno ricorrente per cassazione e/o l'attività lavorativa dello stesso: ove, a questo riguardo, si richiede allora specificatamente a codesta suprema Corte di esprimersi in ordine alla reputata non conformità manifesta di una simile valutazione della prova, ad opera del Giudice di merito, ai canoni e principi sanciti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e norme collegate, segnatamente per quanto concerne l'assunta assorbenza della riferita unica e sola deposizione testimoniale, dichiaratamente basata sul surriferito (comunque totalmente indefinito) mero "contatto telefonico" nonché dunque sulla sua pretesa prevalenza incontrastata rispetto alle (pressoché totalmente univoche oggettivamente oltremodo probanti) risultanze istruttorie agli atti di segno completamente diverso.
"Ancora in tema di valutazione degli elementi probatori in sede di giudizio di accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., dica codesta suprema Corte se non risulti in violazione dei canoni e principi sanciti dagli artt.115 e 116 c.p.c., e norme collegate, l'aprioristica valutazione di
"inattendibilità" nonché la relativa (errata) "non considerazione" ai fini della decisione, della deposizione di un teste oltreché della documentazione agli atti a firma di detto teste, non già sulla base di una riscontrata non veridicità e/o anche solo "non verosimiglianza " delle circostanze di fatto da esso teste riferite (anzi in nessun modo nemmeno effettivamente verificata dal giudice di merito) bensì in via preconcetta, in ragione di una asserita mera relazione personale di detto teste con una delle parti (spec. nell'ipotesi, un mero "legame allievo - maestro di tennis") peraltro nemmeno eccepita e/o dedotta nel processo dalle parti e dunque inconferentemente assunta dal Giudice di merito pure informa manifestamente infondata e contraria alla realtà dei fatti così come processualmente acclarata. Il tutto, quando per di più nell'ipotesi le circostanze riferite dal teste in parola così come gli elementi di cui alla documentazione da lui firmata agli atti è acclarato in pieno risultare oggettivamente e del tutto univocamente comprovanti la natura subordinata della relazione lavorativa de qua (spec., in virtù della dimostrata sottoposizione del lavoratore odierno ricorrente per cassazione alle manifestazioni e prerogative tipiche e caratteristiche dell'autorità datoriale), oltreché, comunque in nessun modo smentite e/o anche solo plausibilmente contrastate dalle altre risultanze probatorie agli atti".
3 - Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2094, 2222, 1362 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la valorizzazione fatta dalla Corte del "nomen iuris" di tre convenzioni tra le parti, formate solo a partire dal 14 marzo 2003 (tra l'altro nessuna delle quali sottoscritta da ambedue le parti), al fine di escludere nel caso in esame il carattere della subordinazione.
Inoltre, anche per ciò che concerne la circostanza da cui la Corte ha ritenuto di desumere in via indiretta la volontà contrattuale delle parti (che nel settore fosse già attiva la collaborazione di altro maestro di tennis, certo RA e quindi non ci fosse bisogno di altri maestri, ma che fu il ME a proporsi coi suoi allievi provenienti dalla FIT) non sarebbe emersa in giudizio. Analoga osservazione varrebbe con riguardo ai pretesi ulteriori impegni professionali del ME in FIT, quantomeno nella fase iniziale della collaborazione col C.U.S.: il fatto sarebbe stato infatti smentito già in prima udienza attraverso la produzione di una sentenza che riconosceva che il ME era stato legato alla FIT da un rapporto di lavoro subordinato solo fino al luglio 1988. Sul tema il ricorrente deduce inoltre il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo di diritto si conclude con la formulazione del seguente quesito:
"Dica codesta suprema Corte se è vero che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2094, 222 e 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., e norme collegate, si appalesa errato il giudizio di accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che risulti basato, da parte del Giudice del merito, sulla scorta del solo "nomen iuris " asseritamente ascritto dalle parti contrattuali alla relazione contrattuale, con correlativa non considerazione e, comunque, svalutazione in loto, sempre ad opera del Giudice di merito, della (diversa) natura e (differenti) contenuti effettivi di detta relazione contrattuale, così come anche delle acclarate (diverse) modalità di completa esplicazione delle prestazioni lavorative. Ciò, anzi, nella fattispecie de qua, pure a fronte dell'assodata mancata esplicitazione, ad opera delle parti, in sede di istaurazione del rapporto di lavoro (e comunque ancora per almeno quattro anni dopo dal suo inizio), di un c.d. "nomen iuris " nonché, dunque, con il Giudice del merito che ha allora inopinatamente espresso la sua errata valutazione in forma di esclusione della natura subordinata della relazione lavorativa in questione sulla scorta dei meri motivi che avrebbero indotto le parti contrattuali alla sua istaurazione. E tanto ove, per di più, con siffatti assunti motivi che, in realtà, risultano non essere stati nemmeno dedotti nel processo dalle parti e comunque giudizialmente inesistenti, nonché quindi ricostruiti dal giudice del merito in forma manifestamente in conferente, infondata e, in ogni caso, gravissimamente errata".
4 - Col quarto motivo di ricorso, la difesa del ME deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 1362 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in sede di valutazione delle caratteristiche, connotati tipici e/o c.d. indici sintomatici della subordinazione nonché il vizio di motivazione al riguardo. La Corte d'appello avrebbe infatti utilizzato in maniera del tutto incongrua gli indici normalmente valorizzati dalla giurisprudenza di questa Corte come sintomatici della subordinazione, omettendo di valorizzare:
- il pieno inserimento organico del ME nella struttura organizzativa aziendale, quale responsabile tecnico della scuola di tennis nonché del tennis in generale;
la collaborazione stabile e continuativa del ricorrente all'organizzazione e funzionamento del CUS NA con relativa messa a disposizione di energie lavorative da altri organizzate e gestite, anche negli eventuali intervalli;
- la mancanza di una organizzazione propria da parte del ME e l'utilizzo delle strutture e attrezzature del CUS;
- l'assoggettamento di ME AT a prerogative e poteri del datore di lavoro anche negli intervalli, nei quali doveva mantenersi a disposizione;
- i rapporti organici e continuativi coi dirigenti ed altri dipendenti del CUS;
- l'obbligatoria osservanza di un orario di lavoro eterodeterminato;
- l'obbligo di giustificare le assenze;
- il divieto di svolgere altre attività lavorative in proprio o in favore di terzi;
- il trattamento retributivo con una quota fissa ed una variabile;
inoltre alcune attività erano gratuite;
- il fatto che tutte le attività ulteriori erano esplicate in via distinta e con orari diversi rispetto alle lezioni e ai corsi;
- il rimborso spese di trasferta (ammesso dal legale rappresentante del CUS);
- l'obbligazione di mezzi e non di risultato;
- il fatto che il maestro ME venisse trattato alla stessa stregua degli altri dipendenti;
- l'esplicazione da parte del ricorrente di attività a rilevanza esterna, anche in rappresentanza del C.U.S..
Il motivo relativo al vizio di violazione di norme di diritto conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
"Dica codesta suprema Corte se, ai sensi dell'art. 2094 c.c., e norme collegate, il giudizio di accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato va esplicato non in astratto, bensì in corrispondenza rigorosa alla fattispecie - relazione lavorativa concreta. Il che invero, in riferimento all'attività di maestro di scuola di tennis (adibito all'insegnamento dello sport del tennis nell'ambito di corsi - lezioni, oltreché all'allenamento, preparazione ed assistenza tecnico - tattica agli atleti e squadre in gare e manifestazioni agonistiche etc.), alla luce del fondamentale requisito della subordinazione, nonché segnatamente dunque alla luce dell'intensità differenziata ed eventualmente attenuata, che detto requisito della subordinazione viene ad assumere in concreto al cospetto di prestazioni-mansioni di tal fatta, caratterizzantesi per i contenuti particolari e le loro specificità tecnico - professionale, didattica e sportiva, oltreché quindi, per i relativi ambiti di autonomia discrezionale, tecnica e sportiva che esse implicano necessariamente. E tanto premesso, acclarata in riferimento alla fattispecie concreta e alle modalità di effettiva esplicazione delle prestazioni la univoca ricorrenza di elementi, indici e caratteristiche sintomatiche del lavoro subordinato (spec., tra gli altri: Il pieno inserimento organico del prestatore nella struttura organizzativa aziendale datoriale con il ruolo funzione del tutto centrale ed oggettivamente essenziale di direttore responsabile tecnico della scuola di tennis nonché del tennis in generale;
la collaborazione stabile e continuativa della prestazione all'organizzazione e funzionamento delle strutture ed attività aziendali, nonché la relativa messa a disposizione di energie lavorative da altri organizzate e gestite, peraltro in via esclusiva ed obbligatoriamente ininterrotta, anche negli intervalli tra una lezione e l'altra e/o tra l'esplicazione delle diverse attività e compiti di sua pertinenza;
la non disponibilità, da parte del lavoratore, di una benché minima propria organizzazione nonché comunque l'esplicazione delle sue prestazioni in favore del datore mediante l'utilizzo dei campi impianti e attrezzature di esso datore;
l'assoggettamento del prestatore alle prerogative e poteri dell'autorità datoriale in via continuativa ed assolutamente ininterrotta, nonché pure negli intervalli tra i vari corsi e/o lezioni, atteso anche il suo acclarato obbligo di doversi mantenere a disposizione del datore appunto senza soluzione alcuna di continuità; i rapporti organici e continuativi del prestatore con dirigenti ed altri dipendenti di controparte;
l'obbligatoria osservanza di un orario di lavoro inderogabile e comunque eterodeterminato dal datore;
l'obbligo del prestatore di giustificazione delle assenze;
il divieto tassativo per il prestatore di svolgimento di altre attività lavorative in proprio e/o in favore di terzi, peraltro nemmeno se al di fuori del suo orario di lavoro;
il trattamento retributivo con almeno una quota parte di retribuzione continuativa, fissa e predeterminata nonché anzi anche con alcune attività del prestatore retribuite a forfait e altre, invece prive di un precipuo compenso e/o gratuite;
l'oggettiva essenzialità di tutte le molteplici attività del prestatore rispetto all'identità e ai fini istituzionali dell'organizzazione datoriale;
il rimborso al prestatore di tutti i costi e spese in occasione di trasferta, in via distinta ed ulteriore rispetto agli emolumenti erogatigli;
l'obbligazione di mezzi e non di risultato gravante sul prestatore;
il trattamento del prestatore alla stessa stregua degli altri dipendenti lavoratori subordinati di controparte, peraltro anche con la sua considerazione e qualificazione espressa quale "personale" - così come con gli altri dipendenti lavoratori subordinati - negli ordini di servizio e nella corrispondenza interna di controparte;
l'esplicazione ad opera del prestatore di attività a rilevanza esterna in nome e per conto del datore e, anzi, anche di sua vera e propria rappresentanza nei confronti di terzi, pur senza una qualche delega e/o mandato rilasciatogli in tal senso;
la gestione da parte del datore di tutti i profili amministrativi riguardanti le lezioni, corsi, tornei e gare di tennis, quali iscrizioni, tesseramenti degli allievi, tennisti e/o atleti, organizzazione delle squadre e trasferte, relative convocazioni etc.), dica allora codesta suprema Corte, in particolare se una tale attività di maestro di scuola tennis rilevi informa di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., e norme collegate".
5 - Col quinto motivo, la difesa di ME AT deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 421 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., e della L. n. 604 del 1966, art. 5,
nonché dell'art. 2094 c.c., e il vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello di NA.
In proposito il ricorrente sostiene che ove, nonostante tutti i dati acquisiti, la Corte territoriale avesse ancora dubitato circa la natura del rapporto dedotto, avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori secondo quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 11353 del 2004, cosa che la Corte d'appello avrebbe viceversa omesso di fare, con la conseguenza altresì di un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica codesta suprema Corte se nel processo del lavoro il Giudice di merito, al cospetto di emergenze istruttorie insufficienti, generiche, equivoche o, comunque, poco chiare, non abbia l'ineludibile potere - dovere di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori non potendosi limitare a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova. E ciò in specie quando, come nel caso de quo, risulti dimostrata la inattendibilità manifesta o comunque la non esaustività dell'unica deposizione testimoniale inopinatamente considerata dal Giudice di merito ai fini della sua decisione, per di più pure con correlativa irrazionale obliterazione in loto e comunque completa non considerazione, ad opera del medesimo Giudice del merito, di molteplici elementi e circostanze di segno radicalmente diverso giudizialmente provati in senso univoco in virtù di ben altre sette deposizioni testimoniali agli atti oltreché in virtù di vastissima documentazione del tutto conforme, agli atti".
6 - Infine, col sesto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione delle norme richiamate nei precedenti motivi, anche quanto al rigetto dell'appello incidentale e quindi al mancato accoglimento di tutte le domande originariamente svolte. Comunque vizio di motivazione.
Conclude col seguente quesito di diritto:
"Dica codesta suprema Corte se è vero che, ex art. 336 c.p.c., e norme collegate, nel caso di riforma di sentenza di merito sul punto della negata declaratoria di rapporto di lavoro subordinato, tutte le relative domande dipendenti e/o correlate ad una tale richiesta declaratoria già proposte in sede di ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, nonché ritualmente riproposte e ribadite nei successivi gradi di giudizio dall'originario ricorrente, risultino suscettibili di integrale accoglimento e dunque devolute in toto alla cognizione del Giudice del rinvio, con ogni relativa conseguenza di legge ".
Il ricorso conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni relativa conseguenza, anche per quanto riguarda le spese e gli onorari di giudizio.
I primi quattro motivi di ricorso, che conviene trattare congiuntamente, in quanto costituenti lo sviluppo unitario delle enunciazioni di cui alla premessa, sono infondati.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che, riguardati come motivi ricondotti al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, essi sono inammissibili.
In primo luogo tali potrebbero essere ritenuti già alla stregua dell'orientamento recente di questa Corte che cerca in qualche modo di contenere la formulazione di quesiti multipli, ove questi presentino un alto rischio di equivocità nella individuazione del principio di diritto costituente la chiave di lettura delle ragioni esposte (cfr. Cass. sez. 5^ sentt. 29 febbraio 2008 n. 5471 e 29 gennaio 2008 n. 1906 e sez. lav. 21 settembre 2007 n. 19560). Ma anche a voler ritenere che i vari quesiti di diritto siano, nell'intenzione del proponente, sostanzialmente centrati (sovente in sviluppo l'uno dall'altro e variamente intersecantesi) anzitutto sulla affermazione della erronea interpretazione da parte della Corte territoriale della nozione legale della subordinazione, va viceversa rilevato che la sentenza impugnata adotta in proposito una nozione analoga a quella sostenuta dal ricorrente, col ribadire che l'esistenza del vincolo della subordinazione "va concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione", citando al riguardo sentenze di questa Corte di cui almeno una è richiamata anche nel ricorso (Cass. 23 aprile 2001 n. 5989). Inoltre, in nessuna parte della sentenza impugnata vengono valorizzati (e in nessuna parte del ricorso vengono richiamati come valorizzati in sentenza), ai fini della qualificazione del rapporto intercorso, elementi di necessaria autonoma della prestazione derivanti dal particolare contenuto tecnico - professionale e specialistico della stessa, in quanto prestazione di insegnamento, allenamento, etc. di tennis (come, a dire del ricorrente, nei momenti di individuazione dei contenuti delle lezioni da svolgere, degli accoppiamenti di gioco tra gli allievi, delle dimostrazioni e spiegazioni di un colpo, di esercizi e gesti tecnici in genere, dei suggerimenti e correzioni dei singoli allievi etc. oppure, in sede di elaborazione dei programmi di allenamento, dei contenuti delle singole sedute, di interventi correttivi, di valorizzazione di pregi del singolo atleta, etc.).
Viceversa la Corte territoriale si è di fatto attenuta alle regole elaborate dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte (cfr., recentemente, Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500) per la individuazione della nozione, secondo le quali:
"Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo".
Ed invero la Corte d'appello di NA, proprio scontando la particolarità del rapporto sottoposto alla sua qualificazione, in quanto caratterizzato dalla presenza di una prestazione altamente professionale e tecnica, implicante l'esercizio di rilevante discrezionalità quanto al contenuto della stessa, ha valorizzato in negativo, utilizzando i criteri indicatori della subordinazione enunciati dallo stesso ricorrente, una serie di circostanze di fatto, quali soprattutto:
- l'assenza, quantomeno iniziale, di una esigenza per il CUS di personale da assumere per l'insegnamento del gioco del tennis;
- la scarsa disponibilità, quantomeno iniziale, del ME ad assumere impegni lavorativi consistenti e comunque l'avere intrattenuto contemporaneamente ulteriori rapporti di collaborazione per buona parte del periodo di durata di quella intercorsa col C.U.S. - come risultante da sue dichiarazioni in un diverso processo in ordine ad un rapporto con la F.I.T. fino all'ottobre 1990 e oltre, da documenti che attestavano un suo impegno lavorativo fino al luglio 1994 presso una impresa gestita dalla madre e infine da altre dichiarazioni da lui rese in diverso giudizio relative ad un contratto di lavoro sportivo stipulato verso la fine del dicembre 1995 col Circolo Canottieri NA -, senza che il Centro se ne sia in qualche modo lamentato o comunque interessato.
- il fatto che il ME portò in C.U.S., come allievi e atleti, alcuni studenti anche giovanissimi, provenienti, come lui, dal FIT, i quali poi in gran parte abbandonarono il Centro al momento dell'uscita da esso del ME;
- il fatto che il programma della intera attività del ME era da lui stesso elaborato ed accettato, su di un piano di parità, dal C.U.S.;
- il percepimento di un compenso legato alla ripartizione delle somme versate dai partecipanti ai corsi e successivamente anche una percentuale degli introiti del tennis in generale, con conseguente partecipazione anche al rischio;
- il regime tributario dei compensi, conforme a quello relativo ad una prestazione autonoma;
- l'assenza di sottoposizione ad orari di lavoro, se non autonomamente stabiliti in coordinamento col C.U.S.;
- l'assenza di un obbligo di giustificare le assenze;
- l'assenza di un proprio ufficio in C.U.S., ove viceversa utilizzava una stanza a disposizione di tutti i collaboratori;
concludendo con un giudizio di prevalenza degli elementi di fatto riconducibili ad indicatori della collaborazione autonoma personale continuativa e coordinata rispetto altri minori di opposto significato.
Inoltre, anche con riguardo alla censura di cui al terzo motivo, va rilevato che in realtà la sentenza impugnata non ha mai affermato che elemento decisivo o comunque rilevante nella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato sia il mero nomen iuris usato dalle parti, essendosi viceversa limitata a rilevare, dopo aver descritto alcune delle caratteristiche ritenute fondamentali del rapporto, che la convenzione (o schema di convenzione) stipulata per iscritto non aveva carattere no vati vo (evidentemente in risposta ad una obiezione in proposito sollevata dalla difesa e di cui è traccia anche nel ricorso, laddove si fa notare che la prima "convenzione" era addirittura del 1993), ma "rispecchia pienamente l'assetto negoziale già come prima delineato, mantenuto fermo nei suoi tratti essenziali.
A ciò consegue che le censure di violazione della legge sostanziale formulate nei primi quattro motivi concludono, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6,
emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la L. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 17 marzo 2005, n. 35),
con la necessaria formulazione (trattandosi di ricorso avverso una sentenza pubblicata successivamente al 1 marzo 2006 - v. D.Lgs. n. 40, art. 27, comma 2), di quesiti di diritto che non appaiono pertinenti rispetto al contenuto della sentenza impugnata. Costituisce infatti connotato indefettibile del quesito di diritto, oltre alla sua necessaria specificità, la chiara riferibilità dello stesso alla fattispecie dedotta in giudizio (Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36). Il quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità del motivo cui accede, deve infatti "essere tale da consentire l'individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e correlativamente di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso" (Cass. sez. 1^, 22 giugno 2007 n. 14682). Analoga conclusione di inammissibilità riguarda i motivi e relativi quesiti legati alla deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., cui non corrispondono adeguate censure di aver posto a fondamento della decisione fatti sconosciuti alla parte o effettive specifiche censure di violazione di regole legali di valutazione delle prove, ma unicamente rilievi relativi alla valutazione delle prove, vale a dire relativi alla valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito e alla motivazione della stessa.
Infine, i dedotti vizi di violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., non hanno trovato sufficiente specifico sviluppo nelle argomentazioni di sostegno e nella formulazione dei quesiti.
Va peraltro considerato che il reale contenuto dei motivi, al di là delle enunciazioni ritenute non pertinenti la materia del contendere, attiene, come già rilevato, a pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata, pure enunciati in ognuno di essi: per avere la Corte territoriale dato solo parzialmente conto delle risultanze istruttorie, omettendo la considerazione di molte di esse aventi carattere decisivo e distorcendo spesso il significato di quelle riferite e per avere apprezzato in maniera incongrua, nell'esame della fattispecie sottoposta alla sua valutazione, quelli che secondo la giurisprudenza di questa Corte costituiscono i connotati tipici della subordinazione.
La formulazione dei quesiti di preteso diritto esemplifica bene tale esclusivo significato dei motivi del ricorso in esame. Invece di chiedere sinteticamente alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (il fatto, così come accertato in sentenza), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658), i quesiti (in correlazione con quanto argomentato nel corpo dei relativi motivi) contestano sostanzialmente l'accertamento del fatto operato dai Giudici di merito nella sentenza alla stregua dell'istruttoria svolta, con l'evidenziare l'omessa considerazione di prove ritenute decisive, l'alterazione del significato di dichiarazioni testimoniali e di documenti, l'errore di valutazione di fatti e circostanze acquisiti etc..
Il ricorso ripercorre, in definitiva, tutta l'istruttoria svolta in primo grado, per evidenziare gli elementi che, nella loro complessiva combinazione, avrebbero dovuto correttamente condurre all'accoglimento della domanda e tale operazione compie anche evidenziando quelli che qualifica come veri e propri errori, omissioni e contraddizioni in cui la Corte sarebbe incorsa nella valutazione dei fatti di causa.
In tale prospettiva, va anzitutto ribadito, in via di principio, che il controllo in sede di legittimità sul giudizio di fatto del giudice di merito non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata sulla base delle risultanze istruttorie, nei due gradi precedenti, magari perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., n. 5). Tale controllo riguarda viceversa unicamente il profilo della coerenza logico - formale delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al Giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass., sez. lav. 6 marzo 2006 n. 4770 e Cass. sez. 1^, 26 gennaio 2007 n. 1754). Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni di fatto del Giudice di merito, il fatto che singoli elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del Giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.
Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili (con conseguente accantonamento, anche implicito, di altri dati ritenuti meno significativi), compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione. Occorre invece che i "punti" della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., di recente, Cass. sez. 3^, 21 novembre 2006 n. 24744 e sez. 1^, 22 gennaio 2007 n. 1270). Posti tali principi e analizzando le specifiche critiche rivolte alla motivazione della sentenza, va in primo luogo rilevato che non appare sufficiente a sostenerne la carenza o l'illogicità nei sensi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, il fatto che la Corte d'appello di NA, delle otto testimonianze assunte in primo grado, ne abbia menzionate solo quattro, di cui due con un unico riferimento. Trattandosi infatti di una deduzione concernente un preteso vizio di motivazione, è necessario che a tale indicazione si associ la precisa allegazione e dimostrazione che le dichiarazioni testimoniali omesse contenevano elementi decisivi per la definizione della controversia, non presi neppure implicitamente in considerazione dalla sentenza impugnata. Deduzioni che sono sostanzialmente assenti in ricorso, in cui alle pagg. 47, 56, 57, 70 71, 72 e 75 sono riportate solo brevi dichiarazioni dei testi che non sarebbero stati considerati (Pinto, IR, RA e NF) e altre dichiarazioni del teste CI, pur brevemente citato nella sentenza, che sono state implicitamente ritenute chiaramente irrilevanti, in quanto riferiscono fatti de relato (CI) o circostanze pacifiche (ad es. la cliente IR), oppure hanno ad oggetto la rilevante consistenza dell'impegno collaborativo del ME, che i Giudici di appello hanno comunque ritenuto, in maniera non irragionevole, ininfluente ai fini della valutazione della natura del rapporto nel contesto delle circostanze evidenziate nella sentenza, oppure ancora dichiarazioni (circa la disponibilità di una stanza da parte del ME), che la Corte ha ritenuto efficacemente contrastate dalle opposte affermazioni dei testi PU e CC.
Quanto poi alla censura che investe la valutazione di attendibilità del teste PU, quest'ultima è contrastata nel ricorso attraverso la estrapolazione di talune frasi dal contesto della testimonianza resa, della quale non è specificatamente indicata la collocazione nei verbali di udienza. Con la conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, costantemente affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 10 marzo 2008 n. 6294 e 28 gennaio 2008 n. 1756). In ogni caso poi, alcune delle dichiarazioni del teste riprodotte in ricorso non sostengono in maniera esclusiva l'interpretazione delle stesse ivi affermata, prestandosi più opportunamente ad essere intese nel significato recepito dalla sentenza, come il fatto che il teste si recasse un paio di volte al mese presso i campi da tennis del Centro all'interno del proprio orario lavorativo (9 - 20) e quindi con la possibilità di costatare direttamene la presenza e l'attività del ME e che inoltre attraverso contatti telefonici quotidiani acquisisse indirettamente notizie in proposito. Infine, quanto alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali del teste OR, in buona misura ampiamente favorevoli alle tesi del ricorrente (le uniche integralmente riprodotte in ricorso con l'indicazione della data dell'udienza in cui erano state assunte, in dichiarata esplicita osservanza del principio di autosufficienza del ricorso) e dei due documenti da esso provenienti (anch'essi integralmente riprodotti ed esattamente collocati tra gli atti processuali ritualmente acquisiti al giudizio), ribadito che tale tipo di valutazione è di esclusiva pertinenza dei Giudici di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici evidenti, le censure in proposito mosse dalla difesa del ricorrente non appaiono sufficienti ad invalidarne la correttezza.
Era stato infatti proprio il OR a riferire, nella testimonianza citata, riprodotta in ricorso e richiamata in sentenza, di essere stato in FIT (Federazione Italiana Tennis) allievo del ME e che "nel 89 cominciai a frequentare i corsi e facevo allenamenti al CUS e con ME dal 1989", come facente parte del gruppo agonistico. Inoltre, la sentenza rileva come il OR abbia con altri seguito il ME nell'uscita di questi dal C.U.S. NA. Sulla base di ciò, i Giudici hanno desunto che il OR fosse uno degli ex allievi del ME in FIT, transitato in C.U.S. al seguito di questi (circostanza non necessariamente smentita dalle dichiarazioni del OR riportate in ricorso e dai documenti ivi citati, datati in epoca successiva al 1989), traendo dalle circostanze indicate (e non in astratto ed in via di valutazione predeterminata) ed anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali dei testi PU e CI, in conformità alla regola richiamata anche dal ricorrente con la citazione della sentenza di questa Corte n. 16529/2004, il non irragionevole convincimento che tra i due corresse un forte legame allievo-maestro, tale da indurre il OR, consapevolmente o meno, a dichiarazioni compiacenti in favore del maestro.
Inoltre, con riguardo ai due documenti provenienti dal OR, quando rivestiva la carica di direttore sportivo del C.U.S. ed indirizzati al ME, la valutazione di scarsa corrispondenza del contenuto degli stessi al reale andamento del rapporto è stata ulteriormente motivata dai Giudici della Corte d'appello con considerazioni non illogiche circa una "indimostrata sussistenza in capo al OR del potere di incidere sul rapporto" (evidentemente non essendo risultato, quanto alla gestione dei rapporti di collaborazione, un suo potere di rappresentanza del centro, ancorché di esso fosse direttore sportivo), la "stranezza" rappresentata dal fatto che al documento fosse rimasto "estraneo il Gallina, a dire del OR altro direttore sportivo e certamente più titolato in quanto facente parte del Consiglio direttivò" (e quindi probabilmente abilitato ad assumere iniziative di gestione del rapporto col ME, quanto alla eventuale necessità di comunicare e giustificare le assenze nonché ad autorizzarlo a svolgere lezioni private di tennis), oltre al minore rilievo (per la verità di poca o nessuna consistenza, come esattamente deduce la difesa del ricorrente) secondo cui le due missive, a differenza di altre, non recherebbero i dati relativi al protocollo interno. Infine, va rilevato che le argomentazioni della sentenza poste a sostegno della irrilevanza probatoria delle due note citate non si fermano alla valutazione di scarsa attendibilità del OR, ma sono in ogni caso orientate a rilevare, quanto alla prima, la natura convenzionale di tipo sostanzialmente paritario dell'impegno assunto dal ME e risultante anche nello schema di convenzione tra le parti a non svolgere attività privata nei campi da tennis del Centro senza l'autorizzazione di questo, che nell'occasione indicata avrebbe pertanto semmai avuto uno dei suoi momenti di espressione. Quanto alla seconda nota, relativa ad un invito al ME, a seguito di una sua assenza per alcuni giorni, a comunicare in futuro il motivo delle proprie assenze al segretario generale del centro e a presentare poi la relativa documentazione, la Corte territoriale ha anzitutto rilevato che la circostanza di un obbligo generale di giustificare le assenze era stata smentita, quanto meno parzialmente, da alcune dichiarazioni in udienza dello stesso ME (ora interpretate diversamente dal ricorso, ancorché appaiano possibili ambedue le interpretazioni, tra le quali la Corte ha scelto la prima).
Pertanto i Giudici di merito, tenendo conto di ciò nonché del fatto che l'episodio che aveva dato luogo alla lettera in parola non era stato in alcun modo sanzionato sul piano disciplinare e ritenendo che il contenuto della lettera non esorbitasse in sostanza "un normale profilo attinente l'adempimento di obblighi assunti al collaboratore autonomo col programma dallo stesso predisposto", hanno comunque valutato come isolato l'atto indicato e quindi scarsamente significativo sul piano della qualificazione del rapporto. In ogni caso pertanto, la Corte territoriale ha fornito una motivazione sufficientemente argomentata sul piano logico delle valutazioni espresse.
Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di alcune circostanze di fatto emerse in giudizio, le quali, valutate nel loro complesso sulla base degli indicatori comunemente utilizzati per la qualificazione di rapporti di lavoro di tipo particolare, come quello del ricorrente, orienterebbero decisamente nel senso della subordinazione dello stesso. Viceversa, la sentenza non ha trascurato di considerare la continuità della prestazione del ricorrente e il suo inserimento nella struttura organizzativa aziendale, ma ha valutato che tale inserimento non sia avvenuto mediante subordinazione, sulla base del complesso di elementi di fatto prima riassunti ed ha altresì escluso che almeno inizialmente la prestazione del ricorrente attenesse alle finalità istituzionali, in quanto il Centro universitario utilizzava già altro maestro di tennis (RA) per gli allievi universitari. Ha altresì riconosciuto la presenza, nel ME, di un minimo di organizzazione propria, rappresentato al "capitale" di allievi con cui aveva iniziato la collaborazione col Centro e che poi in buona parte lo avevano seguito nella fuoriuscita dallo stesso, mentre ha svalutato il fatto dell'utilizzo dei campi da tennis e altri impianti del Centro, nel contesto della complessiva valutazione operata. La Corte territoriale ha poi sufficientemente argomentato, come risulta ampiamente da quanto fin qui riferito, l'assenza di direttive da parte del Centro circa i modi della prestazione, sostanzialmente organizzata in maniera autonoma dal ricorrente, anche per ciò che riguarda le presenze e gli orari, sia pure tenendo conto di vincoli obiettivi (quali ad es. quelli derivanti dal calendario federale per ciò che riguarda i tornei esterni o dal carattere prioritario da attribuire all'attività universitaria, per cui l'attività del ME aveva dovuto inserirsi "solo negli spazi di tempo disponibili").
Infine, i Giudici di merito non hanno omesso di prendere in considerazione, tra le circostanze di fatto che potrebbero avere rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto, anche l'assistenza all'attività agonistica del Centro svolta dal ME nonché i compiti di supervisione dell'utilizzo e manutenzione dei campi da tennis e di tenuta di rapporti con la stampa, attività e compiti non sempre remunerati in maniera specifica, dato anche il sistema - base di remunerazione della collaborazione convenuto. In proposito, la Corte territoriale ha peraltro accertato che gli ultimi due compiti erano stati del tutto marginali nell'economia del rapporto (senza che nel ricorso tale accertamento sia sufficientemente contrastato da deduzioni in fatto) e li ha valutati come comunque funzionali alla stessa autonomia del collaboratore. Quanto all'attività di assistenza all'attività agonistica del Centro, la Corte territoriale l'ha incensurabilmente valutata come un impegno accessorio, costituente normale completamento della collaborazione concordata e rispondente altresì agli interessi del ME, anche nella sua veste di tesserato FIT, per i possibili ritorni di immagine derivanti da risultati sportivi positivi. In conclusione, deve essere pertanto ribadito che la sufficiente completezza della motivazione che sostiene il convincimento dei Giudici di merito non consente di sovrapporre ad esso, in questa sede di giudizio di legittimità, una valutazione diversa, fondata sulle medesime risultanze istruttorie.
I motivi in esame sono pertanto infondati.
Altrettanto infondato è il quinto motivo di ricorso, il quale muove da una affermazione di principio assolutamente condivisibile di questa Corte a sezioni unite, riferita peraltro ad una situazione che non ricorre nel caso di specie.
L'affermazione di principio di Cass. S.U. 17 giugno 2004 n. 11353 in ordine al potere-dovere del giudice di merito, nel processo del lavoro di primo grado o in appello, di attivare i propri poteri istruttori di ufficio assume infatti ad indefettibile presupposto della regola processuale una valutazione del Giudice medesimo di opportunità di integrare il quadro probatorio delineato dalle parti (o, come correttamente si esprime il ricorrente la valutazione di "sussistenza di lacune e/o imprecisioni nel materiale istruttoria raccolto").
E poiché nel caso in esame, la Corte d'appello di NA non ha avuto alcun dubbio in ordine alla sufficienza del materiale probatorio raccolto ai fine della valutazione richiesta, difetta il sostrato materiale per l'applicazione del principio affermato. Anche con riguardo al motivo in esame deve pertanto affermarsi che il quesito formulato dal ricorrente attiene ad un principio di diritto cui anche il giudice di merito si è attenuto e che il vizio di motivazione non sussiste, avendo il Giudice correttamente operato una valutazione in ordine alla sufficienza del materiale probatorio raccolto di sua esclusiva pertinenza e sufficientemente argomentata alla luce di quanto finora osservato.
Infine, il sesto motivo, in quanto dipendente dall'accoglimento di uno o più degli altri, segue la sorte conseguente al rigetto di questi.
Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte il ricorso va rigettato.
L'oscillazione del relativo esito nei due gradi di giudizio di merito consiglia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione. Nulla per le spese di C.U.S.I., non costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra ME e C.U.S. le spese di giudizio. Nulla per le spese di C.U.S.I.. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008