Art. 2.
Il primo comma dell'art. 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dai seguenti:
"I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.
"Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
"Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione".
Il primo comma dell'art. 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dai seguenti:
"I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.
"Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
"Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione".