Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2040/2024 r.g. promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], rappresentata e difesa dagli C.F._1
avv.ti Enrico Claudia e Livia Cornelio per mandato e domiciliata come in atti
– appellante -
contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) residente a [...], rappresentato e difeso dagli C.F._2
avv.ti Maria Monica Bassan e Marta Michelon per mandato e domiciliato come in atti – appellato e appellante incidentale –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appelli contro sentenza del Tribunale di Vicenza
1
Conclusioni per l'appellante
In parziale riforma dell'impugnata sentenza condannarsi il dr. CP_2
al pagamento alla signora dell'assegno divorzile di €
[...] Parte_1
1.200 mensili con decorrenza dalla data di domanda di primo grado. Interessi
legali ex art. 1284 c.c. 4° comma con decorrenza dalla data di notifica della domanda di primo grado. Ammettersi prova per testi di cui alla memoria istruttoria di primo grado e riportato nel secondo motivo del presente atto nonché l'ulteriore capitolo oggi dedotto sulle chat successive alla sentenza di primo grado oggi prodotte. Vittoria di spese per i due gradi con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-
bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia,
pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita In via Preliminare Dichiarare
inammissibile il ricorso proposto in appello per i motivi esposti al punto A) e
B) Dichiarare inammissibile la domanda nuova proposta in appello per quanto esposto al punto C) 1 Dichiarare inammissibile le prove istruttorie richieste e la documentazione nuova depositata per quanto esposto ai punti C) 2 e 3 Nel
merito Respingere l'appello avversario per quanto esposto ai punti D) E) F)
G) Nel merito in via incidentale Si chiede la parziale riforma dell'impugnata sentenza in via incidentale nel punto in cui stabilisce una assegno divorzile a
2 carico del Dott. in favore della Sig.ra con funzione CP_1 Parte_1
esclusivamente assistenziale non condividendo l'assunto che non sia stata provata la stabile convivenza tra la ricorrente e il Sig. e Parte_2
conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale, si chiede venga eliminato l'assegno di mantenimento a carico del Dott. e a favore CP_1
della Sig.ra dell'importo pari ad €. 250,00 mensili. Si chiede che Parte_1
tale eliminazione operi dal momento della domanda. Si condanni parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 5 dicembre 2024, poi notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Parte_1
sentenza n. 1204/2024 del Tribunale di Vicenza (pubblicata il 11 giugno
2024, non notificata) che dopo la pronuncia sul vincolo aveva riconosciuto a suo favore un assegno divorzile con finalità assistenziali di €. 250 mensili oltre la rivalutazione monetaria rigettando l'avversa istanza di cancellazione e la domanda restitutoria, compensando le spese di lite e ponendo quelle della c.t.u. a carico delle parti al 50% ciascuna. Lamentava con il primo motivo l'errata valutazione, ai fini dell'assegno, dell'attività lavorativa gratuitamente svolta presso il marito facendo da questo derivare il proprio diritto ad un assegno divorzile di importo maggiore anche rappresentando le proprie difficoltà; con il secondo motivo lamentava la mancata considerazione della posizione del figlio che aveva occupato l'immobile di abitazione CP_3
pregiudicando il suo diritto, nel contempo si doleva della mancata ammissione delle prove costituende sul punto;
con il terzo motivo censurava,
ai fini del maggior assegno, la statuizione di mancata attivazione per la ricerca
3 del lavoro proprio dopo i 48 anni dolendosi infine della compensazione delle spese di lite.
Si costituiva contestando l'appello anche per Controparte_4
inammissibilità e genericità, deducendo la novità di una domanda e la inammissibilità, parimenti, di nuovi documenti e chiedendo con gravame incidentale, l'elisione dell'assegno per la stabile convivenza della ex moglie con altra persona.
2.- La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 17
febbraio 2025 previa precisazione delle conclusioni, con modalità telematiche non in presenza.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto di entrambi i gravami.
2.- Osserva il Collegio.
3.- L'appello principale è fondato. L'appello incidentale va rigettato. La
sentenza del Tribunale di Vicenza va riformata con il riconoscimento, dalla domanda, di un assegno divorzile per di €. 500 mensili oltre la Parte_1
rivalutazione ai fini Istat dalla domanda di primo grado, rivalutazione quindi idonea a soddisfare anche la posta per i pretesi interessi.
Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombhenza del tutto prevalente,
vanno poste a carico del e liquidate secondo i valori del DM CP_1
55/2014 e successive modifiche aumentati (per l'appello) ex art. 4, comma 1-
bis del medesimo decreto per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali utili. Le
spese della c.t.u. posta la soccombenza, vanno addebitate al CP_1
4.1.- Il Tribunale di Vicenza, dopo la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo e dopo il rigetto dell'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive e della domanda restitutoria (delle fotogragfie)
4 accolse solo in parte la domanda della ex moglie cui riconobbe per fini assistenziali un assegno di €. 250 mensili oltre la rivalutazione monetaria,
disattendendo l'eccezione estintiva per la convivenza della ex moglie;
infine compensò le spese processuali e di c.t.u..
4.2.- La sentenza non regge alle censure dell'appellante in tema di quantificazione del contributo evidenziandosi che l'appello incidentale è
infondato e va rigettato.
4.3.- Vanno preliminarmente disattese le eccezioni processuali dell'appellato segnatamente perché: i motivi di censura risultano comprensibili e chiari ponendo motivata critica alla sentenza ed evidenziando, sotto il profilo rescissorio, le statuizioni da rendere;
la riduzione quantitativa della domanda per l'assegno divorzile non costituisce novum; non vengono indicati i documenti nuovi (salvo quanto di seguito) che si assumono inammissibilmente dimessi con il gravame ed infine in quanto la censura in ordine alle istanze istruttorie appare irrilevante.
5.1.- Con i primi tre connessi motivi, da valutarsi congiuntamente, si pone critica alla decisione non solo lamentandosi il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile per finalità perequativo compensative ma anche evidenziandosi e rimarcandosi, a fronte della evidente disparità economico -
patrimoniale, la situazione di difficoltà della stante il riconoscimento di Pt_1
un limitato assegno di €. 250 mensili. Dai motivi si trae, infatti ed altresì,
critica al decisum per la limitatezza dell'emolumento riconosciuto per finalità
assistenziali: lo si evince dalle allegazioni in ordine al mancato raggiungimento del minimo pensionabile;
lo si evince dalla censura sulla
5 risibilità dell'assegno di €. 250 mensili sul piano delle stesse possibilità delle parti;
lo si evince dalla lamentata impossibilità di occupare la casa familiare detenuta dal figlio e lo si evince dalla inesistenza di attività lavorativa in capo alla ex moglie;
il tutto, anche considerate le risultanze della c.t.u., richiamata,
che hanno evidenziato una sostanziale e rilevante diversità, a favore del
Del resto (Cass. sentenza n. 21087 del 19 ottobre 2015 in materia CP_1
di danno da illecito ma a maggior valore nella disciplina dei rapporti di famiglia connotati dalla delicatezza dei profili personali coinvolti)
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla cognizione il giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso,
avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Sarebbe per contro ravvisabile la violazione dell'art. 112 Cod. proc.
Civ. ove la ricostruzione del tenore delle domande e dei motivi di appello fosse meramente formale e letterale trascurando la ricerca del contenuto effettivo (Cass. 12 dicembre 2014 n. 26159).
5.2.- L'assegno divorzile, riconosciuto con finalità assistenziali nella misura di €. 250 mensili, oltre la rivalutazione monetaria appare incongruo e non tale da garantire alla ex moglie il soddisfacimento dei propri bisogni. L'assegno va dunque riconosciuto, con decorrenza dalla domanda di primo grado, nella maggior somma di €. 500 mensili oltre la rivalutazione ai fini Istat. Questo
perché, non risultando allegati mutamenti nelle condizioni economico patrimoniali delle parti rispetto la separazione, in sede divorzile non può
6 pervenirsi al riconoscimento di un importo maggiore seppure ai fini assistenziali (Cass. ordinanza n. 5605 del 28 febbraio 2020).
5.3.1.- Innanzi tutto non percepisce né retribuzione nè Parte_1
trattamento pensionistico avendo la medesima allegato, come riconosciuto in sentenza, di aver lavorato per lo studio professionale del marito per più anni alcuni giorni al mese (3 mezze giornate secondo quanto dichiarato nel giudizio di separazione di ) senza essere stata retribuita. Persona_1
L'appellante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa e del resto,
considerata l'età di 63 anni, anche tenuto conto di quella al tempo del giudizio presupposto (iniziato nel maggio del 2021) ben difficilmente avrebbe potuto trovare lavoro;
nè risulta allegata una specifica qualità professionale spendibile. Si osserva poi che l'attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorative e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. ordinanza n. 24049 del 6 settembre 2021). In tal senso è fondato il terzo motivo di appello con il quale si censura l'addebito per non aver cercato un lavoro all'età di 48 anni;
il tutto anche in quanto, e per l'età e per la mancanza di allegate capacità professionali, la valutazione era generica.
7 5.3.2.- La sentenza ha poi rappresentato, anche richiamando la c.t.u., la posizione delle parti in confronto e la deteriore condizione della come Pt_1
segue:
-) le parti si sono sposate nell'agosto del 1986, quando il marito aveva 27 anni e la moglie ne aveva 25 ed hanno avuto un unico figli, il quale ha da CP_3
tempo raggiunto la maggiore età ed è altresì economicamente autosufficiente dipendendo dal padre;
-) il matrimonio è durato 23 anni e non emergevano ragioni per imputare il venir meno del rapporto a , stante l'addebito al marito;
Parte_1
-) le incontestate risultanze della c.t.u. comprovano che Controparte_1
durante il matrimonio, ha svolto la professione di commercialista e dal 31
dicembre 2022 è in pensione. E' socio unico nonché amministratore della società immobiliare ROYAL LE s.r.l. e della società ONDAMOVIE
s.r.l. avente ad oggetto la produzione, vendita e cessione di opere cinematografiche e televisive e di prodotti audiovisivi. Il suo patrimonio è
pari ad €. 955.445 (costituito da beni immobili, mobili registrati, disponibilità
liquide in conti correnti e/o libretti di deposito, quote di partecipazione in società e cariche societarie e crediti) al netto delle passività ed il reddito medio annuo è di €. 10.200 annui percepito nell'arco temporale considerato (2017-
2021). Lo stesso deriva da terreni e fabbricati, dall'attività professionale di commercialista svolta e dalla pensione erogata;
a questo si aggiungono alcun importi ricevuti dalle società ONDAMOVIE s.r.l. (euro 5.010) e ROYAL
LE s.r.l. (euro 8.310 + euro 87.852);
8 -) è priva di occupazione lavorativa e può contare, come unica Parte_1
entrata, sull'assegno di mantenimento erogatole dal coniuge di €. 500 mensili;
durante il matrimonio ha dapprima gestito un'agenzia assicurativa e successivamente, tra il 1997 ed il 2007, ha lavorato come impiegata per il marito in modo irregolare per circa 12 ore (mensili) (si vedano sul punto le dichiarazioni rese dalle parti al Presidente delegato). La ex moglie ha un patrimonio di €. 139.022,96 (costituito da beni immobili, disponibilità liquide in conti correnti e/o libretti di deposito) al netto delle passività;
-) la circostanza che il principale cespite immobiliare intestato (ovvero la casa di via Vaccari a Vicenza) sia occupato senza titolo dal figlio , non era CP_3
dirimente, stante il diritto ad ottenere la liberazione con la successiva utilizzazione;
-) il c.t.u., oltre all'assegno erogato dal pari a 500 euro mensili;
CP_1
aveva anche riscontrato dei versamenti in contanti sul conto corrente intestato alla resistente che erano stati giustificati come aiuti economici ricevuti dai genitori.
5.4.- I dati di fatto sopra riportati sono stati erratamente considerati ai fini della quantificazione del contributo perché – escludendosi la convivenza della ex moglie – comprovano una situazione non solo di disparità nelle condizioni economico patrimoniali tra gli ex coniugi ma di difficoltà reddituale di Pt_1
evidente essendo che il patrimonio è costituito unicamente
[...]
dall'abitazione familiare occupata dal figlio e che potrebbe essere liberata
(pur con oneri) e messa a frutto;
tale circostanza non solo non colmerebbe il divario ma verosimilmente non consentirebbe alla parte appellante di
9 raggiungere un reddito idoneo, posti i normali canoni sul mercato e non emergendo (anche in forza del valore) che l'immobile sia di particolare pregio. Osserva a tal proposito la Corte – esaminando il secondo motivo di appello - che i documenti dimessi dall'appellante in primo grado (22, 23 e 24)
ed il n. 3 di questa fase --- che in quanto sopravvenuto essendo riferibile a conversazioni del luglio 2024 (e per il quale non opera la preclusione di cui all'art. 473 bis 35 Cod. proc. Civ., in dissenso dalle eccezioni dell'appellato se in tal senso si interpreta il petitum pregiudiziale) è utilizzabile --- si trae che l'immobile sia effettivamente occupato dal figlio che non intende CP_3
lasciarlo al 6 luglio 2024 (“Ciao figlio, ti spedisco quello che vuole tuo Papà.
Per ottenere la restituzione dell'immobile e metterlo a reddito...perché io abbia un affitto. Visto che tuo Papà ha detto che sei e autosufficiente...economicamente autosufficiente. Il mio assegno divorzile e di Euro 250.00 al mese” “Sto leggendo le vostre liti” “La mia vita finisce in questa casa, il resto non mi importa, potete continuare a vita, io passo le giornate della mia vita qui” “Mi avete abbandonato entrambi, e avete il coraggio di parlare della casa”). Tali documenti, unitamente ai precedenti (22,
23 e 24) comprovano la situazione di fatto che vede l'occupazione della casa familiare da parte del figlio ed il desiderio, inevaso, della madre di potervi rientrare o di venderla, evidente essendo che non appare predicabile, proprio alla luce di tali documenti, la coabitazione tra i due appalesandosi una situazione di contrasto derivata dal lamentato abbandono affermato dal figlio.
E nel mentre non sussiste contestazione sui documenti – essendo mancato il tempestivo disconoscimento – consegue la loro idoneità a costituire prova essendo una delle parti delle conversazioni in causa presente (Cass. ordinanza
10 n- 30977 del 3 dicembre 2024). Il tutto rende superflua la prova ed infondato il secondo motivo, segnatamente in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale sul punto. Questo non toglie affatto rilievo alla pronuncia che da tale situazione ha fatto derivare, con asserti condivisibili, il permanente diritto della proprietaria alla liberazione dell'immobile per la successiva messa a reddito se impossibilitata, come si sostiene, al rientro. Il tutto deve esser dunque considerato per la quantificazione dell'assegno.
5.5.- Appare dunque rispondente alle esigenze dell'appellante principale,
entro i limiti sopra esposti, ma valutate le condizioni, riconoscere un assegno divorzile per fini assistenziali di €. 500 oltre la rivalutazione istat dalla domanda.
6.1.- Va rigettato l'appello incidentale con il quale è stata censurato il rigetto dell'eccezione in merito alla convivenza della con terzi. E' infatti noto Pt_1
che (Cass. S.U. sentenza n. 32918/2022) l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione,
nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa, ipotesi che non risulta in discussione per quanto sopra. In
presenza di una coabitazione stabile di una coppia, può presumersi l'esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove (Cass.
6009/2017) mentre più complessa appare la questione in mancanza di stabile
11 convivenza o di stabile comunanza di una dimora quotidiana. Occorre dunque
(Cass. S.U. n. 32198/2021) far riferimento esemplificativo ad alcuni indici,
quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. Deve
esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche. Il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno.
6.2.- La motivazione, con le precisazioni di cui sotto, regge alle censure.
Quanto evidenziato in sentenza ovverossia che:
- dalla relazione investigativa a firma di , poi escusso quale Persona_2
testimone, emergeva unicamente che solo per tre giorni (18, 19 Parte_1
e 20 febbraio 2022) era stata era presente nell'abitazione suindicata abitata da e che era uscita con lo stesso utilizzando l'autovettura Parte_2
intestata a quest'ultimo;
- non era stato provato il legame affettivo tra i due peraltro negato da in sede testimoniale e non era nemmeno risultato che lo Parte_2
stesso fosse stato stabile che duraturo;
- non era emerso che e si siano spontaneamente Parte_1 Parte_2
e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale;
- dalle dichiarazioni rese dai testimoni erano emerse circostanze non univoche né concordanti in ordine alla durata della relazione affettiva;
12 - non era emerso un vincolo affettivo stabile con assunzione degli obblighi di reciproca assistenza;
- non erano valorizzabili gli acquisti fatti in Vicenza dalla ex moglie (accertati in c.t.u.) in quanto tornava nel vicentino pur vivendo altrove,
esclude non solo la coabitazione stabile di una coppia, essendo evidente che la verifica investigativa per soli tre giorni non avrebbe e non può dimostrare un tanto, ma comprova l'assenza di elementi indiziari relativi ad un progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche.
6.3.- Le critiche e gli elementi posti a base del motivo, non convincono tanto nel singolo che nell'insieme non emergendo quei connotati di gravità e concordanza, oltre che di precisione, che le prove presuntive devono possedere per portare dal noto al fatto ignoto.
La circostanza che nei soli tre giorni di osservazione (18-19-20 febbraio
2022) le modalità della coppia fossero tali da connotare (per l'uso del veicolo,
per la cura delle piante e per l'attesa oltre che per recarsi a cena) un rapporto stabile con un progetto di vita, è asserto tratto da elementi episodici, valutativi privi di gravità (mancando la stabile durata nel tempo). Il fatto che Parte_2
abbia confermato di essersi recato in Sicilia, a Sciacca, con la nel
[...] Pt_1
settembre 2020 è parimenti fatto episodico che non denota un progetto di vita comune con reciproci impegni. L'utilizzo dell'vettura, in assenza di ulteriori elementi, appare fatto irrilevante per la prova della convivenza con progetto di vita comune. Il fatto che dai conti correnti della ex moglie sia emerso che
13 il si sia recato in Germania con quell'auto, essendo stato documentato Pt_2
un pagamento del 14 aprile 2022 a favore del municipio di Reutlingen, non è
elemento dirimente in quanto episodico e non evidenziante un progetto di vita ma, al più, un prestito di auto o una vacanza. Il fatto che si dica che Parte_2
a partire dal 2020 aveva frequentato non solo ma anche la
[...] Parte_1
sua famiglia essendo andato sia a Sciacca che in Germania è parimenti allegazione del tutto ampia e generica. Che si di dica poi di “43 acquisti effettuati tutti in prossimità dell'abitazione del Borgo, tutti effettuati in tempi diversi a partire dal 2020 che dimostrano una stabile vita in Italia da parte della sig.ra Tra gli acquisti deve darsi rilievo ad acquisti di Pt_1
elettrodomestici, arredo e beni per la casa che certamente non servivano per la casa ove vive il figlio , per affermazione della stessa non CP_3 Pt_1
utilizzata dalla madre, ma per altra abitazione, e certamente non si tratta di bene acquistati in Italia per portarli in Germania dove i prezzi degli elettrodomestici sono più convenienti che in Italia”, costituisce doppia presunzione non certo inammissibile, ma certamente poco chiara e non conducente né sull'ordinante, né sul tipo specifico di spesa né sulla destinazione o quant'altro per ricondurre il tutto alle esigenze della pretesa coppia;
il dire che si sia trattato di acquisti di prodotti di lusso incompatibili con il tenore di vita della per far da questo derivare l'apporto del Pt_1
compagno e la natura stabile della convivenza con il progetto di vita comune,
è asserto non correlato al fatto che si vuol dimostrare secondo regolarità
causale.
Le prove presuntive (gli argomenti di prova), non appaiono di rilievo in quanto episodiche, in quanto generiche ed in quanto del tutto late per la
14 dimostrazione del preteso progetto stabile e duraturo di vita tra Parte_1
e che non si trae ammettendosi al più un rapporto affettivo. Parte_2
7.- Le istanze istruttorie articolate dalle parti vanno per il resto disattese in quanto non viene prospettata la ragione per la quale le stesse, ove accolte,
avrebbero o dovrebbero ora portare ad una diversa pronuncia.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 Controparte_4
Procuratore Generale, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettato quello incidentale.
riforma la sentenza del Tribunale di Vicenza;
in accoglimento della domanda riconosce a un assegno divorzile Parte_1
di €. 500 mensili oltre la rivalutazione dalla domanda del primo grado al saldo;
condanna alle spese dei due gradi di giudizio e che si Controparte_4
liquidano per il primo grado in €.
7.616 per compensi e per l'appello in €.
12.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
pone le spese della c.t.u. a carico del CP_1
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
dispone d'ufficio a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
15 informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 18 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
16