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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1321/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Casalecchio di Reno (BO), Via dei Carbonari n. 3 E
- (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PUCCI MASSIMO del Foro di Bologna.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 17.03.2025.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 30.01.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ancora minorenni, , Persona_1 a Bologna il 30.03.2011 e , a Bologna il 26.04.2015; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 29.03.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 10.05.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], celebrato a Bologna il 14.06.2009 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 39 parte 2 serie C anno 2009; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_
− Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione presso la madre con la quale continueranno a convivere, nell'ex casa coniugale di via Carbonari, 3 in Casalecchio di Reno, e che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento consultandosi paritariamente con il padre, con il quale le bambine, per il tempo in cui saranno con lui, abiteranno nella casa di via Calza Vecchio, 36 in Casalecchio di Reno. Resta fermo in ogni caso che tutte le scelte relative alle decisioni di carattere straordinario ed alle questioni di maggiore interesse concernenti le minori e, in particolare, quelle inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione delle stesse, verranno adottate di comune accordo dai genitori, gli stessi impegnandosi a collaborare fra loro nell'interesse delle figlie, a seguirne la formazione e la crescita scolastica, con pari diritto per ciascun genitore di prendere parte alle riunioni con i docenti, nonché a comunicarsi eventuali situazioni di disagio, personale e scolastico, per individuare soluzioni concordate. Per_
− Il IGnor potrà vedere e tenere con sé le figlie e salvo accordi Parte_2 Per_2 diversi tra i coniugi, secondo le seguenti modalità: a) il fine settimana a settimane alterne, andandole a prendere dopo pranzo (dalle ore 14,00 alle ore 15,00 circa) a casa della madre il sabato e tenendole con sé sino al lunedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnare le bambine a scuola;
b) nella settimana in cui le bambine trascorreranno il fine settimana col padre, questi le terrà con sé anche il mercoledì, andando a prenderle a scuola, che sarà comprensivo di cena e di pernotto presso di lui, avendo cura di riaccompagnarle a scuola la mattina del Per_ giorno successivo. Nella settimana in cui e trascorreranno il fine settimana Per_2 con la madre, il IGnor terrà con sé le figlie per due giorni a settimana, che Parte_2 ove non consecutivi i genitori indicano sin d'ora nel mercoledì e nel venerdì, andando a prenderle a scuola, e saranno comprensivi di cena e di pernottamento sino alla mattina del giorno dopo, quando il padre avrà cura di accompagnare le bambine a scuola. c) È inteso che, nel caso in cui la mattina del giorno previsto per la riconsegna delle minori alla madre, non vi sia scuola, il padre avrà cura di riaccompagnarle presso il domicilio della madre in via Dei Carbonari n.
3. d) È inteso che, in caso di non coincidenza dell'orario di uscita dal lavoro del padre con l'uscita delle bambine da scuola, il padre nei giorni di sua spettanza andrà a prelevare le bambine presso casa della madre, pur restando al genitore non collocatario (o a suo familiare ascendente) la possibilità di tale attività nell'interesse preminente del mantenimento di un equilibrato rapporto con le minori, nelle occasioni in cui ciò sarà possibile per permessi o altre disponibilità orarie, dandone preavviso alla madre di sette giorni. e) Sempre al fine di garantire un equilibrato rapporto fra le minori ed il genitore non collocatario, i coniugi stabiliscono che, in caso di ferie o permessi dal lavoro o disponibilità oraria, il padre possa andare a prendere le figlie da scuola e tenerle con sé per il pranzo o la cena, a sue spese, anche in momenti e giorni diversi dal mercoledì e dal venerdì, in accordo con la madre e con preavviso di sette giorni.
− Nel caso di impedimento per più di un giorno nel weekend assegnato, i coniugi si impegnano reciprocamente a consultare l'altro genitore per chiedere un cambio di fine settimana con possibilità di successivi 'recuperi'.
− I coniugi concordemente stabiliscono inoltre: a) durante le vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con le figlie un periodo di quindici giorni consecutivi;
tale periodo sarà da concordarsi fra i coniugi tenendo conto delle reciproche esigenze lavorative e finanziarie, con congruo anticipo e comunque entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, si ricorrerà ad alternanza: negli anni pari decide la madre, negli anni dispari il padre;
nel caso in cui gli anni di disaccordo non siano consecutivi, la scelta spetterà al genitore che non ha esercitato per ultimo tale diritto di scelta;
b) ciascuno dei coniugi, in caso abbia altri giorni o settimane di ferie, previo accordo fra i genitori e compatibilmente agli impegni scolastici delle bambine, potrà tenere con sé le figlie anche in altri giorni nel corso dei mesi estivi, o durante l'anno in generale, con possibilità di recupero dell'altro genitore;
Per_ c) al fine di fare godere a e un maggior numero di giorni di vacanza, previo Per_2 accordo fra i coniugi di volta in volta, è prevista la possibilità anche di periodi di vacanza con i familiari di entrambi i genitori;
d) nel corso delle vacanze scolastiche natalizie (a partire dalle Festività Natalizie 2022/2023, avendo i coniugi concordemente stabilito di accordarsi diversamente per il Natale, Capodanno ed Epifania 2021) le figlie trascorreranno con il padre sei giorni continuativi;
indicativamente tali vacanze saranno suddivise in due periodi, dal 27 dicembre all'1 o 2 gennaio con un genitore e dall'1 o 2 gennaio al giorno anteriore al rientro scolastico con l'altro genitore, alternando di anno in anno i detti periodi cosicché se le figlie avranno trascorso il primo periodo con il padre, l'anno successivo lo trascorreranno con la madre;
d) le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore, con inversione l'anno successivo;
ugualmente trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, avendo cura di assegnare nel corso del medesimo anno scolastico il giorno di Natale ad un genitore e il giorno di Pasqua all'altro; e) le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori tre giorni continuativi durante le festività pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua con un genitore, con inversione l'anno successivo;
genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; f) la regola dell'alternanza varrà anche per le altre Festività nazionali in calendario. Ove, per fare godere alle bambine i cd 'ponti scolastici' le minori trascorrano di conseguenza maggiori giorni con un genitore, i coniugi concordemente stabiliscono che saranno anche in questo caso applicati i recuperi in favore dell'altro genitore. Resta inteso, in ogni caso, che i genitori potranno anche accordarsi diversamente, purché con congruo anticipo, sempre tenuto conto delle esigenze e dei desideri delle figlie, nonché dei futuri impegni scolastici, sportivi e ricreativi e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
− Ciascun genitore, qualora intenda trasferirsi con le figlie minori fuori della propria residenza per un periodo superiore ad un giorno, avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'esatto indirizzo della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro genitore si metta in contatto con le figlie. In ogni caso, tenuto conto dell'età delle minori, ciascuno dei genitori si impegna a consentire che, nei giorni di permanenza delle figlie presso di sé, l'altro genitore abbia almeno un contatto telefonico quotidiano con le stesse.
− I coniugi si impegnano reciprocamente ad agevolare quanto più possibile i rapporti e la frequentazione tra le figlie e l'altro genitore e i suoi familiari e a favorire la continuità affettiva ed il rapporto di vita con l'altro genitore, al fine di un rapporto equilibrato e conservativo degli affetti: così stabilendo per l'ordinario, e pure, a titolo di esempio, in relazione ad ipotesi di spostamento significativo delle stabili sedi di lavoro e/o di residenza di ciascuno dei genitori.
− I coniugi si impegnano a non pubblicare fotografie delle bambine su internet e social network, senza l'assenso scritto dell'altro coniuge.
− Il IGnor continuerà a corrispondere alla IGnora a titolo di Parte_2 Pt_1 Per_ contributo nel mantenimento ordinario di e la somma mensile di Euro Per_2 250,00= per ciascuna figlia e così complessivamente la somma di Euro 6.000,00=annui. Tale assegno dovrà essere corrisposto dal IGnor senza necessità di richiesta Parte_2 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente che la IGnora andrà ad indicare. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione monetaria Pt_1 annuale in base agli indici I.S.T.A.T. previsti su base nazionale per le famiglie degli operai e degli impiegati, e sarà corrisposto fino a quando le figlie, permanendo la convivenza con la madre, non saranno divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
− I coniugi sosterranno nella misura del 50 % ognuno, le spese di natura straordinaria connesse col mantenimento delle figlie intendendosi per tali – in conformità al Protocollo 9 agosto 2017 applicato presso il Tribunale di Bologna, qui espressamente richiamato - le spese diverse da quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (che sono già comprese nel contributo al mantenimento ordinario delle minori e, in via esemplificativa, vitto, alloggio, abbigliamento usuale, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona). Le spese per i periodi di vacanza trascorsi insieme all'uno o all'altro dei genitori saranno a carico del genitore che trascorrerà il periodo con le figlie. Debbono dunque intendersi per spese straordinarie, da non concordare di volta in volta preventivamente tra i coniugi in quanto ritenute, in via generale, nell'interesse delle figlie, le spese conseguenti a scelte condivise dai genitori già prima dello scioglimento dell'unione, dotate della caratteristica della continuità, salvo che – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - non sopravvengano in capo ai genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. In via meramente esemplificativa, debbono dunque intendersi ricomprese in tale categoria di spese straordinarie, oltre naturalmente alle spese mediche aventi carattere d'urgenza: i ticket sanitari, le spese mediche non mutuabili, anche specialistiche, ove prescritte dal medico di base, nonché per apparecchi sanitari di sussidio, cura e correzione
- quali ad esempio, apparecchi ortodontici, occhiali, lenti a contatto, plantari etc. - ove prescritti e anch'essi non mutuabili, precedute dalla scelta concordata tra i genitori dello specialista;
le spese connesse alla frequentazione scolastica conseguenti a scelte concordate tra i genitori (spese di iscrizione all'istituto scolastico, per la dotazione libraria di inizio anno, per i materiali didattici e le attrezzature necessarie e/o conseguenti alla frequentazione scolastica, per uscite scolastiche senza pernottamento); le spese connesse a corsi ginnico sportivi e di carattere ludico, ricreativo e/o culturale, nonché per i relativi corredi e attrezzature, che siano precedute dalla scelta concordata tra i genitori dello sport e delle attività; le spese per campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola (preceduti dalla scelta concordata del campo scuola o del corso prescuola o post-scuola) e per baby sitter, se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore al momento collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento non offre alternative;
le spese di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, quelle per il conseguimento della patente di guida. Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (mediante raccomandata, fax o e- mail), sia con riferimento alla natura sia in relazione al suo ammontare;
una volta decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che l'altro genitore abbia manifestato per iscritto (sempre mediante raccomandata, fax o e-mail) il proprio dissenso, adeguatamente motivato, il consenso alla spesa di quest'ultimo sarà presunto. Resta inteso che i coniugi potranno anche accordarsi diversamente, seppur sempre con l'impegno di entrambi di adottare le decisioni preservando, per quanto possibile, le abitudini e lo stile Per_ di vita che saranno via via connessi con la crescita di e ed alle relative diverse Per_2 esigenze, e in ogni caso assecondando, sempre per quanto possibile, le inclinazioni delle bambine anche in vista del loro migliore sviluppo psico-fisico. Tutte le spese straordinarie dovranno comunque trovare adeguata attestazione in regolare documentazione. Ciascuno dei coniugi rimborserà la quota di sua spettanza a quello che ha anticipato la spesa straordinaria a semplice richiesta, e dunque senza formalità, dietro esibizione, anch'essa senza speciali formalità, degli adeguati documenti attestanti la spesa sostenuta;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità della concreta anticipazione, ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente rispetto all'esibizione della documentazione di spesa, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi tra i coniugi. La documentazione fiscale delle spese sostenute per le minori dovrà essere adeguatamente intestata per una loro corretta deducibilità.
− I coniugi concordemente stabiliscono che la IG.ra continuerà a presentare la Pt_1 domanda per l'assegno unico universale, di cui fruiranno al 50% la IG.ra stessa Pt_1 ed il IG. Parte_2
− I IGnori e dichiarano di svolgere entrambi un'attività Parte_2 Parte_1 lavorativa e di percepire redditi, dandosi reciprocamente atto di essere ambedue economicamente autosufficienti e di potere provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento.
− I coniugi dichiarano che la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali stabilita in questa sede costituisce il risultato di un'approfondita e concorde valutazione da loro condotta sia della complessiva situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno, sia dell'apporto dato da ognuno alla costituzione della famiglia nonché alla conduzione della vita familiare.
− Le parti si danno atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale tra loro, e di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione di quanto qui stabilito;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1321/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Casalecchio di Reno (BO), Via dei Carbonari n. 3 E
- (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PUCCI MASSIMO del Foro di Bologna.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 17.03.2025.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 30.01.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ancora minorenni, , Persona_1 a Bologna il 30.03.2011 e , a Bologna il 26.04.2015; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 29.03.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 10.05.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], celebrato a Bologna il 14.06.2009 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 39 parte 2 serie C anno 2009; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_
− Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione presso la madre con la quale continueranno a convivere, nell'ex casa coniugale di via Carbonari, 3 in Casalecchio di Reno, e che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento consultandosi paritariamente con il padre, con il quale le bambine, per il tempo in cui saranno con lui, abiteranno nella casa di via Calza Vecchio, 36 in Casalecchio di Reno. Resta fermo in ogni caso che tutte le scelte relative alle decisioni di carattere straordinario ed alle questioni di maggiore interesse concernenti le minori e, in particolare, quelle inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione delle stesse, verranno adottate di comune accordo dai genitori, gli stessi impegnandosi a collaborare fra loro nell'interesse delle figlie, a seguirne la formazione e la crescita scolastica, con pari diritto per ciascun genitore di prendere parte alle riunioni con i docenti, nonché a comunicarsi eventuali situazioni di disagio, personale e scolastico, per individuare soluzioni concordate. Per_
− Il IGnor potrà vedere e tenere con sé le figlie e salvo accordi Parte_2 Per_2 diversi tra i coniugi, secondo le seguenti modalità: a) il fine settimana a settimane alterne, andandole a prendere dopo pranzo (dalle ore 14,00 alle ore 15,00 circa) a casa della madre il sabato e tenendole con sé sino al lunedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnare le bambine a scuola;
b) nella settimana in cui le bambine trascorreranno il fine settimana col padre, questi le terrà con sé anche il mercoledì, andando a prenderle a scuola, che sarà comprensivo di cena e di pernotto presso di lui, avendo cura di riaccompagnarle a scuola la mattina del Per_ giorno successivo. Nella settimana in cui e trascorreranno il fine settimana Per_2 con la madre, il IGnor terrà con sé le figlie per due giorni a settimana, che Parte_2 ove non consecutivi i genitori indicano sin d'ora nel mercoledì e nel venerdì, andando a prenderle a scuola, e saranno comprensivi di cena e di pernottamento sino alla mattina del giorno dopo, quando il padre avrà cura di accompagnare le bambine a scuola. c) È inteso che, nel caso in cui la mattina del giorno previsto per la riconsegna delle minori alla madre, non vi sia scuola, il padre avrà cura di riaccompagnarle presso il domicilio della madre in via Dei Carbonari n.
3. d) È inteso che, in caso di non coincidenza dell'orario di uscita dal lavoro del padre con l'uscita delle bambine da scuola, il padre nei giorni di sua spettanza andrà a prelevare le bambine presso casa della madre, pur restando al genitore non collocatario (o a suo familiare ascendente) la possibilità di tale attività nell'interesse preminente del mantenimento di un equilibrato rapporto con le minori, nelle occasioni in cui ciò sarà possibile per permessi o altre disponibilità orarie, dandone preavviso alla madre di sette giorni. e) Sempre al fine di garantire un equilibrato rapporto fra le minori ed il genitore non collocatario, i coniugi stabiliscono che, in caso di ferie o permessi dal lavoro o disponibilità oraria, il padre possa andare a prendere le figlie da scuola e tenerle con sé per il pranzo o la cena, a sue spese, anche in momenti e giorni diversi dal mercoledì e dal venerdì, in accordo con la madre e con preavviso di sette giorni.
− Nel caso di impedimento per più di un giorno nel weekend assegnato, i coniugi si impegnano reciprocamente a consultare l'altro genitore per chiedere un cambio di fine settimana con possibilità di successivi 'recuperi'.
− I coniugi concordemente stabiliscono inoltre: a) durante le vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con le figlie un periodo di quindici giorni consecutivi;
tale periodo sarà da concordarsi fra i coniugi tenendo conto delle reciproche esigenze lavorative e finanziarie, con congruo anticipo e comunque entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, si ricorrerà ad alternanza: negli anni pari decide la madre, negli anni dispari il padre;
nel caso in cui gli anni di disaccordo non siano consecutivi, la scelta spetterà al genitore che non ha esercitato per ultimo tale diritto di scelta;
b) ciascuno dei coniugi, in caso abbia altri giorni o settimane di ferie, previo accordo fra i genitori e compatibilmente agli impegni scolastici delle bambine, potrà tenere con sé le figlie anche in altri giorni nel corso dei mesi estivi, o durante l'anno in generale, con possibilità di recupero dell'altro genitore;
Per_ c) al fine di fare godere a e un maggior numero di giorni di vacanza, previo Per_2 accordo fra i coniugi di volta in volta, è prevista la possibilità anche di periodi di vacanza con i familiari di entrambi i genitori;
d) nel corso delle vacanze scolastiche natalizie (a partire dalle Festività Natalizie 2022/2023, avendo i coniugi concordemente stabilito di accordarsi diversamente per il Natale, Capodanno ed Epifania 2021) le figlie trascorreranno con il padre sei giorni continuativi;
indicativamente tali vacanze saranno suddivise in due periodi, dal 27 dicembre all'1 o 2 gennaio con un genitore e dall'1 o 2 gennaio al giorno anteriore al rientro scolastico con l'altro genitore, alternando di anno in anno i detti periodi cosicché se le figlie avranno trascorso il primo periodo con il padre, l'anno successivo lo trascorreranno con la madre;
d) le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore, con inversione l'anno successivo;
ugualmente trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, avendo cura di assegnare nel corso del medesimo anno scolastico il giorno di Natale ad un genitore e il giorno di Pasqua all'altro; e) le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori tre giorni continuativi durante le festività pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua con un genitore, con inversione l'anno successivo;
genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; f) la regola dell'alternanza varrà anche per le altre Festività nazionali in calendario. Ove, per fare godere alle bambine i cd 'ponti scolastici' le minori trascorrano di conseguenza maggiori giorni con un genitore, i coniugi concordemente stabiliscono che saranno anche in questo caso applicati i recuperi in favore dell'altro genitore. Resta inteso, in ogni caso, che i genitori potranno anche accordarsi diversamente, purché con congruo anticipo, sempre tenuto conto delle esigenze e dei desideri delle figlie, nonché dei futuri impegni scolastici, sportivi e ricreativi e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
− Ciascun genitore, qualora intenda trasferirsi con le figlie minori fuori della propria residenza per un periodo superiore ad un giorno, avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'esatto indirizzo della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro genitore si metta in contatto con le figlie. In ogni caso, tenuto conto dell'età delle minori, ciascuno dei genitori si impegna a consentire che, nei giorni di permanenza delle figlie presso di sé, l'altro genitore abbia almeno un contatto telefonico quotidiano con le stesse.
− I coniugi si impegnano reciprocamente ad agevolare quanto più possibile i rapporti e la frequentazione tra le figlie e l'altro genitore e i suoi familiari e a favorire la continuità affettiva ed il rapporto di vita con l'altro genitore, al fine di un rapporto equilibrato e conservativo degli affetti: così stabilendo per l'ordinario, e pure, a titolo di esempio, in relazione ad ipotesi di spostamento significativo delle stabili sedi di lavoro e/o di residenza di ciascuno dei genitori.
− I coniugi si impegnano a non pubblicare fotografie delle bambine su internet e social network, senza l'assenso scritto dell'altro coniuge.
− Il IGnor continuerà a corrispondere alla IGnora a titolo di Parte_2 Pt_1 Per_ contributo nel mantenimento ordinario di e la somma mensile di Euro Per_2 250,00= per ciascuna figlia e così complessivamente la somma di Euro 6.000,00=annui. Tale assegno dovrà essere corrisposto dal IGnor senza necessità di richiesta Parte_2 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente che la IGnora andrà ad indicare. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione monetaria Pt_1 annuale in base agli indici I.S.T.A.T. previsti su base nazionale per le famiglie degli operai e degli impiegati, e sarà corrisposto fino a quando le figlie, permanendo la convivenza con la madre, non saranno divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
− I coniugi sosterranno nella misura del 50 % ognuno, le spese di natura straordinaria connesse col mantenimento delle figlie intendendosi per tali – in conformità al Protocollo 9 agosto 2017 applicato presso il Tribunale di Bologna, qui espressamente richiamato - le spese diverse da quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (che sono già comprese nel contributo al mantenimento ordinario delle minori e, in via esemplificativa, vitto, alloggio, abbigliamento usuale, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona). Le spese per i periodi di vacanza trascorsi insieme all'uno o all'altro dei genitori saranno a carico del genitore che trascorrerà il periodo con le figlie. Debbono dunque intendersi per spese straordinarie, da non concordare di volta in volta preventivamente tra i coniugi in quanto ritenute, in via generale, nell'interesse delle figlie, le spese conseguenti a scelte condivise dai genitori già prima dello scioglimento dell'unione, dotate della caratteristica della continuità, salvo che – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - non sopravvengano in capo ai genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. In via meramente esemplificativa, debbono dunque intendersi ricomprese in tale categoria di spese straordinarie, oltre naturalmente alle spese mediche aventi carattere d'urgenza: i ticket sanitari, le spese mediche non mutuabili, anche specialistiche, ove prescritte dal medico di base, nonché per apparecchi sanitari di sussidio, cura e correzione
- quali ad esempio, apparecchi ortodontici, occhiali, lenti a contatto, plantari etc. - ove prescritti e anch'essi non mutuabili, precedute dalla scelta concordata tra i genitori dello specialista;
le spese connesse alla frequentazione scolastica conseguenti a scelte concordate tra i genitori (spese di iscrizione all'istituto scolastico, per la dotazione libraria di inizio anno, per i materiali didattici e le attrezzature necessarie e/o conseguenti alla frequentazione scolastica, per uscite scolastiche senza pernottamento); le spese connesse a corsi ginnico sportivi e di carattere ludico, ricreativo e/o culturale, nonché per i relativi corredi e attrezzature, che siano precedute dalla scelta concordata tra i genitori dello sport e delle attività; le spese per campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola (preceduti dalla scelta concordata del campo scuola o del corso prescuola o post-scuola) e per baby sitter, se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore al momento collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento non offre alternative;
le spese di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, quelle per il conseguimento della patente di guida. Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (mediante raccomandata, fax o e- mail), sia con riferimento alla natura sia in relazione al suo ammontare;
una volta decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che l'altro genitore abbia manifestato per iscritto (sempre mediante raccomandata, fax o e-mail) il proprio dissenso, adeguatamente motivato, il consenso alla spesa di quest'ultimo sarà presunto. Resta inteso che i coniugi potranno anche accordarsi diversamente, seppur sempre con l'impegno di entrambi di adottare le decisioni preservando, per quanto possibile, le abitudini e lo stile Per_ di vita che saranno via via connessi con la crescita di e ed alle relative diverse Per_2 esigenze, e in ogni caso assecondando, sempre per quanto possibile, le inclinazioni delle bambine anche in vista del loro migliore sviluppo psico-fisico. Tutte le spese straordinarie dovranno comunque trovare adeguata attestazione in regolare documentazione. Ciascuno dei coniugi rimborserà la quota di sua spettanza a quello che ha anticipato la spesa straordinaria a semplice richiesta, e dunque senza formalità, dietro esibizione, anch'essa senza speciali formalità, degli adeguati documenti attestanti la spesa sostenuta;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità della concreta anticipazione, ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente rispetto all'esibizione della documentazione di spesa, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi tra i coniugi. La documentazione fiscale delle spese sostenute per le minori dovrà essere adeguatamente intestata per una loro corretta deducibilità.
− I coniugi concordemente stabiliscono che la IG.ra continuerà a presentare la Pt_1 domanda per l'assegno unico universale, di cui fruiranno al 50% la IG.ra stessa Pt_1 ed il IG. Parte_2
− I IGnori e dichiarano di svolgere entrambi un'attività Parte_2 Parte_1 lavorativa e di percepire redditi, dandosi reciprocamente atto di essere ambedue economicamente autosufficienti e di potere provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento.
− I coniugi dichiarano che la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali stabilita in questa sede costituisce il risultato di un'approfondita e concorde valutazione da loro condotta sia della complessiva situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno, sia dell'apporto dato da ognuno alla costituzione della famiglia nonché alla conduzione della vita familiare.
− Le parti si danno atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale tra loro, e di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione di quanto qui stabilito;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro