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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4416/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSORI MATTEO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MESSORI MARCO, VIA ANACARSI NARDI N.12 MODEN, elettivamente domiciliato in
VIA ANACARSI NARDI 12 MODENA presso il difensore avv. MESSORI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUCURACHI Controparte_1 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII, CORTILE COSENZA, 5 SCAFATI presso il difensore avv. CUCURACHI MARCO
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danno derivante da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare ex art. 2054, primo comma, c.c. la totale responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e, per l'effetto, condannare il
[...] medesimo convenuto a risarcire all'attrice tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, che si indicano nell'importo complessivo di € 39.732,00 o in quello diverso che risulterà provato e dovuto,
pagina 1 di 7 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, calcolati ex art. 1284, quarto comma c.c.
Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e, per l'effetto, condannare il medesimo a risarcire all'attrice tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo di € 39.732,00 o in quello diverso che risulterà dovuto, in proporzione all'accertato grado di responsabilità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, calcolati ex art. 1284 quarto comma c.c.
Nel merito, in via di estremo subordine:
Accertare e dichiarare ex art. 2054, secondo comma c.c. la concorrente ed egual responsabilità dell'attrice e del convenuto nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e, per l'effetto, condannare il convenuto medesimo a risarcire all'attrice tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo di € 39.732,00 e di quello diverso che risulterà dovuto, nella misura del 50%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, calcolati ex art.1284 comma quarto c.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese, anche generali, e di compensi, compresi quelli relativi alla procedura di negoziazione assistita, oltre ad accessori come per legge come da nota”.
Parte convenuta
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis voglia:
Nel merito, rigettare la domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, speculativa e temeraria per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da controparte, ricondurre le richieste dell'attrice al giusto e all'equo secondo il prudente apprezzamento del giudice;
Condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 7
pagina 2 di 7 novembre 2022 alle ore 8:40 circa in Modena, quando, mentre percorreva in bicicletta la pista ciclabile che costeggia Viale Autodromo, veniva in collisione con il monopattino condotto dal convenuto.
L'attrice chiedeva: in via principale, accertarsi e dichiararsi la totale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in
€ 51.907,00 o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata, accertarsi la preponderante responsabilità del convenuto;
in via di estremo subordine, dichiararsi la concorrente ed eguale responsabilità delle parti.
Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando integralmente la ricostruzione dei Controparte_1
fatti proposta dall'attrice ed eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando la mancanza di prova circa la sua responsabilità nella causazione del sinistro.
All'udienza del 10 gennaio 2024, il Giudice dava atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione stante l'assenza delle parti personalmente, mentre i procuratori dichiaravano che ogni tentativo di conciliazione era stato vano.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024, il Giudice disponeva CTU medico-legale per accertare natura ed entità delle lesioni riportate dall'attrice, durata della malattia, quantificazione dei postumi permanentemente invalidanti e congruità delle spese mediche sostenute.
All'udienza del 13 marzo 2024 veniva conferito l'incarico al CTU, che prestava giuramento e fissava l'inizio delle operazioni peritali per il 3 aprile 2024. La CTU veniva depositata il 14.1.2025.
All'udienza del 4 febbraio 2025, l'avv. Messori si riportava agli atti e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l'avv. Camboa contestava l'operato del CTU.
Le parti precisavano infine le conclusioni all'udienza del 10 aprile 2025, come da rispettive note conclusionali depositate, insistendo l'attrice per l'accoglimento delle proprie domande e il convenuto per il rigetto delle stesse.
§§§§
1. Sull'eccezione di nullità della citazione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto per asserita mancata specificazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto ai sensi degli artt. 163, comma 3, nn. 3-4, e 164, comma 4, c.p.c.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
pagina 3 di 7 Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione dei fatti sussiste solo quando vi sia una totale omissione o assoluta incertezza degli elementi essenziali del petitum e della causa petendi, tale da non consentire al convenuto di articolare compiutamente le proprie difese.
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene la ricostruzione dei fatti, indicando data, ora e luogo del sinistro, la dinamica dell'incidente secondo la prospettazione attorea, le conseguenze dannose lamentate e il loro ammontare, nonché il fondamento giuridico delle domande proposte, con specifico riferimento all'art. 2054 c.c.
La stessa articolata costituzione in giudizio del convenuto, che ha contestato punto per punto le allegazioni dell'attrice, dimostra che l'atto introduttivo ha assolto alla sua funzione di consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, l'eccezione di nullità deve essere respinta, potendosi procedere all'esame del merito della controversia.
2. Sulla dinamica del sinistro
Dalle risultanze processuali emerge che il sinistro si è verificato il 7 novembre 2022 alle ore 8:40 circa in Modena, sulla pista ciclabile che costeggia Viale Autodromo. L'attrice di anni 78, Parte_1
procedeva in bicicletta quando veniva coinvolta in un incidente con il monopattino condotto dal convenuto . Controparte_1
Come risulta dal verbale della Polizia Municipale, al momento dell'intervento degli agenti i mezzi erano già stati rimossi dalla posizione originaria, rendendo impossibile una precisa ricostruzione della dinamica. Gli stessi agenti hanno evidenziato che "non è stato possibile determinare a chi attribuire la responsabilità oggettiva del sinistro, in quanto la dinamica dello stesso si è evinta basandosi solamente sulle dichiarazioni dei coinvolti".
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice deve valutare con particolare rigore le emergenze istruttorie, soprattutto in caso di scontro tra mezzi di diversa tipologia come nel caso di specie.
Nel caso in esame, non vi sono elementi probatori sufficienti per stabilire con certezza se il conducente del monopattino abbia invaso la corsia della ciclista o viceversa, né per determinare le rispettive velocità di marcia al momento dell'impatto.
3. Sul concorso di responsabilità
Alla luce dell'impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui "nel caso di
pagina 4 di 7 scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Come chiarito dalla Cassazione n. 9244/2022, qualora non sia possibile accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità. Tale presunzione può essere superata solo fornendo la prova contraria, che nel caso di specie non è stata raggiunta da nessuna delle parti.
La dichiarazione del convenuto di essersi "ritrovato sulla stessa traiettoria di una bicicletta CP_1
condotta da una signora" e di non essere "riuscito ad evitare il contatto" rappresenta una mera descrizione fattuale dell'accaduto, priva dei requisiti necessari per configurare una confessione.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, la confessione richiede non solo la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto sfavorevole e favorevole all'altra parte, ma anche che tale ammissione sia inequivoca e non suscettibile di diverse interpretazioni. Nel caso di specie, le dichiarazioni del convenuto si limitano a descrivere la sequenza degli eventi, senza alcuna ammissione di colpa o responsabilità, tanto che lo stesso ha precisato che il contatto è avvenuto "a velocità bassa".
Non può quindi attribuirsi alle dichiarazioni del convenuto il valore di confessione stragiudiziale, né esse sono idonee a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che resta pertanto applicabile al caso di specie.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova liberatoria da parte di nessuno dei conducenti coinvolti, e non essendo possibile stabilire una responsabilità prevalente di uno dei due, deve applicarsi il criterio della pari responsabilità nella misura del 50% ciascuno.
4. Sulla quantificazione del danno
Accertata la corresponsabilità delle parti nella misura del 50% ciascuna, occorre procedere alla quantificazione del danno, tenendo conto delle risultanze della CTU medico-legale e applicando i criteri delle tabelle del Tribunale di Milano, che rappresentano il parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale (non potendo trovare applicazione la c.d. Tabella unica nazionale trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua introduzione).
La CTU ha evidenziato i seguenti periodi di invalidità temporanea:
- Inabilità temporanea totale: 25 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 75%: 20 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 50%: 20 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 25%: 40 giorni
Ha inoltre accertato postumi permanenti nella misura del 15% e spese mediche congrue per € 340,00.
pagina 5 di 7 Applicando i parametri delle tabelle milanesi (anno 2021), come indicato dalla giurisprudenza di merito, si perviene alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 78 anni
Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 2.763,15 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 856,58 Punto danno non patrimoniale € 3.619,73
Punto base I.T.T. € 99,00 Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 25.490,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 33.392,00
Invalidità temporanea totale € 2.475,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 990,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 990,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
Spese mediche € 340,00
Totale generale: € 39.672,00
Totale complessivo: € 39.672,00
Tale importo, in ragione dell'accertato concorso di responsabilità nella misura del 50%, deve essere ridotto della metà in applicazione del principio di proporzionalità della responsabilità.
Pertanto, l'importo finale dovuto all'attrice ammonta a € 19.836,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro alla presente pronuncia. Viene qui accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del cumulo congiunto, in base al quale gli interessi legali vanno calcolati sulla somma capitale via via rivalutata su base periodica (annuale), in base agli indici di svalutazione (per tutte, Cass. S.U. n. 38/2001).
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. pagina 6 di 7 Nel caso di specie, tenuto conto dell'accertamento del concorso di colpa nella misura del 50% e in applicazione dell'art. 92 c.p.c., si ritiene di compensare le spese di lite nella misura della metà tra le parti. Nel caso di specie, considerato il valore della causa, le questioni dedotte e l'attività difensiva concretamente svolta, si ritiene congruo applicare i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
Le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 4416/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara il concorso di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro nella misura del 50% ciascuna;
2) Per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere in favore dell'attrice Controparte_1 Pt_1 la somma di € 19.836,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al
[...]
saldo,
3) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto a rifondere all'attrice la restante metà che liquida, limitatamente a tale frazione, in € 295,50 per anticipazioni, € 661,00 per la negoziazione assistita, € 1.693,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
5) Pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4416/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSORI MATTEO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MESSORI MARCO, VIA ANACARSI NARDI N.12 MODEN, elettivamente domiciliato in
VIA ANACARSI NARDI 12 MODENA presso il difensore avv. MESSORI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUCURACHI Controparte_1 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII, CORTILE COSENZA, 5 SCAFATI presso il difensore avv. CUCURACHI MARCO
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danno derivante da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare ex art. 2054, primo comma, c.c. la totale responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e, per l'effetto, condannare il
[...] medesimo convenuto a risarcire all'attrice tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, che si indicano nell'importo complessivo di € 39.732,00 o in quello diverso che risulterà provato e dovuto,
pagina 1 di 7 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, calcolati ex art. 1284, quarto comma c.c.
Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e, per l'effetto, condannare il medesimo a risarcire all'attrice tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo di € 39.732,00 o in quello diverso che risulterà dovuto, in proporzione all'accertato grado di responsabilità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, calcolati ex art. 1284 quarto comma c.c.
Nel merito, in via di estremo subordine:
Accertare e dichiarare ex art. 2054, secondo comma c.c. la concorrente ed egual responsabilità dell'attrice e del convenuto nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e, per l'effetto, condannare il convenuto medesimo a risarcire all'attrice tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo di € 39.732,00 e di quello diverso che risulterà dovuto, nella misura del 50%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, calcolati ex art.1284 comma quarto c.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese, anche generali, e di compensi, compresi quelli relativi alla procedura di negoziazione assistita, oltre ad accessori come per legge come da nota”.
Parte convenuta
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis voglia:
Nel merito, rigettare la domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, speculativa e temeraria per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da controparte, ricondurre le richieste dell'attrice al giusto e all'equo secondo il prudente apprezzamento del giudice;
Condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 7
pagina 2 di 7 novembre 2022 alle ore 8:40 circa in Modena, quando, mentre percorreva in bicicletta la pista ciclabile che costeggia Viale Autodromo, veniva in collisione con il monopattino condotto dal convenuto.
L'attrice chiedeva: in via principale, accertarsi e dichiararsi la totale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in
€ 51.907,00 o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata, accertarsi la preponderante responsabilità del convenuto;
in via di estremo subordine, dichiararsi la concorrente ed eguale responsabilità delle parti.
Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando integralmente la ricostruzione dei Controparte_1
fatti proposta dall'attrice ed eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando la mancanza di prova circa la sua responsabilità nella causazione del sinistro.
All'udienza del 10 gennaio 2024, il Giudice dava atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione stante l'assenza delle parti personalmente, mentre i procuratori dichiaravano che ogni tentativo di conciliazione era stato vano.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024, il Giudice disponeva CTU medico-legale per accertare natura ed entità delle lesioni riportate dall'attrice, durata della malattia, quantificazione dei postumi permanentemente invalidanti e congruità delle spese mediche sostenute.
All'udienza del 13 marzo 2024 veniva conferito l'incarico al CTU, che prestava giuramento e fissava l'inizio delle operazioni peritali per il 3 aprile 2024. La CTU veniva depositata il 14.1.2025.
All'udienza del 4 febbraio 2025, l'avv. Messori si riportava agli atti e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l'avv. Camboa contestava l'operato del CTU.
Le parti precisavano infine le conclusioni all'udienza del 10 aprile 2025, come da rispettive note conclusionali depositate, insistendo l'attrice per l'accoglimento delle proprie domande e il convenuto per il rigetto delle stesse.
§§§§
1. Sull'eccezione di nullità della citazione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto per asserita mancata specificazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto ai sensi degli artt. 163, comma 3, nn. 3-4, e 164, comma 4, c.p.c.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
pagina 3 di 7 Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione dei fatti sussiste solo quando vi sia una totale omissione o assoluta incertezza degli elementi essenziali del petitum e della causa petendi, tale da non consentire al convenuto di articolare compiutamente le proprie difese.
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene la ricostruzione dei fatti, indicando data, ora e luogo del sinistro, la dinamica dell'incidente secondo la prospettazione attorea, le conseguenze dannose lamentate e il loro ammontare, nonché il fondamento giuridico delle domande proposte, con specifico riferimento all'art. 2054 c.c.
La stessa articolata costituzione in giudizio del convenuto, che ha contestato punto per punto le allegazioni dell'attrice, dimostra che l'atto introduttivo ha assolto alla sua funzione di consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, l'eccezione di nullità deve essere respinta, potendosi procedere all'esame del merito della controversia.
2. Sulla dinamica del sinistro
Dalle risultanze processuali emerge che il sinistro si è verificato il 7 novembre 2022 alle ore 8:40 circa in Modena, sulla pista ciclabile che costeggia Viale Autodromo. L'attrice di anni 78, Parte_1
procedeva in bicicletta quando veniva coinvolta in un incidente con il monopattino condotto dal convenuto . Controparte_1
Come risulta dal verbale della Polizia Municipale, al momento dell'intervento degli agenti i mezzi erano già stati rimossi dalla posizione originaria, rendendo impossibile una precisa ricostruzione della dinamica. Gli stessi agenti hanno evidenziato che "non è stato possibile determinare a chi attribuire la responsabilità oggettiva del sinistro, in quanto la dinamica dello stesso si è evinta basandosi solamente sulle dichiarazioni dei coinvolti".
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice deve valutare con particolare rigore le emergenze istruttorie, soprattutto in caso di scontro tra mezzi di diversa tipologia come nel caso di specie.
Nel caso in esame, non vi sono elementi probatori sufficienti per stabilire con certezza se il conducente del monopattino abbia invaso la corsia della ciclista o viceversa, né per determinare le rispettive velocità di marcia al momento dell'impatto.
3. Sul concorso di responsabilità
Alla luce dell'impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui "nel caso di
pagina 4 di 7 scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Come chiarito dalla Cassazione n. 9244/2022, qualora non sia possibile accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità. Tale presunzione può essere superata solo fornendo la prova contraria, che nel caso di specie non è stata raggiunta da nessuna delle parti.
La dichiarazione del convenuto di essersi "ritrovato sulla stessa traiettoria di una bicicletta CP_1
condotta da una signora" e di non essere "riuscito ad evitare il contatto" rappresenta una mera descrizione fattuale dell'accaduto, priva dei requisiti necessari per configurare una confessione.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, la confessione richiede non solo la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto sfavorevole e favorevole all'altra parte, ma anche che tale ammissione sia inequivoca e non suscettibile di diverse interpretazioni. Nel caso di specie, le dichiarazioni del convenuto si limitano a descrivere la sequenza degli eventi, senza alcuna ammissione di colpa o responsabilità, tanto che lo stesso ha precisato che il contatto è avvenuto "a velocità bassa".
Non può quindi attribuirsi alle dichiarazioni del convenuto il valore di confessione stragiudiziale, né esse sono idonee a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che resta pertanto applicabile al caso di specie.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova liberatoria da parte di nessuno dei conducenti coinvolti, e non essendo possibile stabilire una responsabilità prevalente di uno dei due, deve applicarsi il criterio della pari responsabilità nella misura del 50% ciascuno.
4. Sulla quantificazione del danno
Accertata la corresponsabilità delle parti nella misura del 50% ciascuna, occorre procedere alla quantificazione del danno, tenendo conto delle risultanze della CTU medico-legale e applicando i criteri delle tabelle del Tribunale di Milano, che rappresentano il parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale (non potendo trovare applicazione la c.d. Tabella unica nazionale trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua introduzione).
La CTU ha evidenziato i seguenti periodi di invalidità temporanea:
- Inabilità temporanea totale: 25 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 75%: 20 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 50%: 20 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 25%: 40 giorni
Ha inoltre accertato postumi permanenti nella misura del 15% e spese mediche congrue per € 340,00.
pagina 5 di 7 Applicando i parametri delle tabelle milanesi (anno 2021), come indicato dalla giurisprudenza di merito, si perviene alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 78 anni
Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 2.763,15 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 856,58 Punto danno non patrimoniale € 3.619,73
Punto base I.T.T. € 99,00 Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 25.490,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 33.392,00
Invalidità temporanea totale € 2.475,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 990,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 990,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
Spese mediche € 340,00
Totale generale: € 39.672,00
Totale complessivo: € 39.672,00
Tale importo, in ragione dell'accertato concorso di responsabilità nella misura del 50%, deve essere ridotto della metà in applicazione del principio di proporzionalità della responsabilità.
Pertanto, l'importo finale dovuto all'attrice ammonta a € 19.836,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro alla presente pronuncia. Viene qui accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del cumulo congiunto, in base al quale gli interessi legali vanno calcolati sulla somma capitale via via rivalutata su base periodica (annuale), in base agli indici di svalutazione (per tutte, Cass. S.U. n. 38/2001).
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. pagina 6 di 7 Nel caso di specie, tenuto conto dell'accertamento del concorso di colpa nella misura del 50% e in applicazione dell'art. 92 c.p.c., si ritiene di compensare le spese di lite nella misura della metà tra le parti. Nel caso di specie, considerato il valore della causa, le questioni dedotte e l'attività difensiva concretamente svolta, si ritiene congruo applicare i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
Le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 4416/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara il concorso di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro nella misura del 50% ciascuna;
2) Per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere in favore dell'attrice Controparte_1 Pt_1 la somma di € 19.836,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al
[...]
saldo,
3) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto a rifondere all'attrice la restante metà che liquida, limitatamente a tale frazione, in € 295,50 per anticipazioni, € 661,00 per la negoziazione assistita, € 1.693,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
5) Pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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