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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 228/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 452/2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 15 giugno 2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e residente a [...],
[...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Panepinto e Bianca Rita
Panepinto, presso lo studio dei quali, in Caltanissetta Corso Vittorio
Emanuele n. 126, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
) in persona del corrente in Roma, P.IVA_1 CP_2
1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di
Caltanissetta, presso i cui Uffici, Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E, NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t. (p.iva ) corrente in Torino nella via Corte P.IVA_2
D'Appello n. 11, rappresentata e difesa a dall' Avv. Antonio La Rocca presso il cui studio, in Agrigento, Via Cicerone n. 4, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere il presente appello e, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Caltanissetta resa inter partes dei 15 – 16/6/2022 accogliere le domande tutte formulate dal signor contro il Parte_1 Controparte_4
proposte con l'atto di citazione del 25.10.2017 e, per l'effetto,
[...] condannare il convenuto al pagamento della somma di CP_1
€.25.470,15 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'evento. Condannare il nelle spese e compensi del doppio CP_1 grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria a domanda, istanza ed eccezione, in via principale confermare la sentenza di primo grado emessa;
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge con riferimento al primo e al secondo grado di giudizio. In via subordinata, nella delegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata dall'odierno appellante, accogliersi le domande spiegate in primo grado.”
2 Conclusioni dell'appellata Società
“Voglia l'ill.ma Corte d'appello adita, nel merito rigettare le domande avanzate dell'appellante poiché infondate in fatto e in diritto, nonché la relativa istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata e, conseguentemente, confermare le statuizioni della sentenza appellata emessa dal giudice del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il
16.06.2022. Condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio in favore della da liquidarsi secondo Controparte_3 quanto previsto dal DM 55/2014 in relazione al valore della domanda indicata in atto di appello.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.10.2017 conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Enna, il Controparte_5 per sentirlo ritenere responsabile e condannare
[...] all'integrale risarcimento per i danni da lui subiti in occasione di un sinistro occorsogli il 14.12.2016, danni che quantificava complessivamente in €. 25.470,35.
A sostegno della domanda deduceva che nel corso dell'anno scolastico
2016/2017 aveva frequentato il quinto anno dell'Istituto di Istruzione superiore Alessandro LT di Caltanissetta e che giorno 14.12.2016, nel corso dell'attività scolastica, partecipando ad un torneo di calcio, veniva violentemente travolto da altri giovani partecipanti alla partita riportando un grave trauma distorsivo al ginocchio destro.
La mattina seguente veniva accompagnato presso l'Ospedale Sant'Elia di
Caltanissetta ove i Sanitari formulavano diagnosi di “lesione del corpo del menisco laterale con frammento meniscale” e, il successivo 24.03.2016 veniva sottoposto a “menischettomia selettiva esterna al ginocchio destro”.
Con comparsa del 10.12.2018 si costituiva in giudizio il CP_1 convenuto che contestava il contenuto dell'atto di citazione eccependone
3 la nullità ex articolo 164 comma IV c.p.c. chiedendone, nel merito,
l'integrale rigetto.
Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la in virtù di una polizza stipulata con detta Controparte_3
Compagnia.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 25.05.2019, si costituiva la Società che eccepiva, anch'essa, la nullità dell'atto di citazione ex articoli 163 e 164 c.p.c. nonché l'inoperatività della polizza assicurativa rilevando, nel merito, la infondatezza della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza medico legale al fine di accertare l'entità dei danni subiti dal giovane e, precisate alle conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha rigettato integralmente le domande formulate da compensando tra le parti le spese Parte_1 del giudizio e ponendo definitivamente a carico dell'attore quelle di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Il Tribunale, rigettate le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di citazione, ha deciso nel modo richiamato rilevando come, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2048 c.c. non è sufficiente la sola circostanza dello svolgimento di una gara sportiva essendo necessario che il danno sia conseguenza di un fatto illecito posto in essere da altro giocatore impegnato nello svolgimento della gara.
Nel caso in specie il primo Giudice ha rilevato che la condotta che ha provocato il danno all'attore non potesse considerarsi illecita, senza, cioè, potersi applicare la responsabilità ex art. 2048 c.c. a carico dell'Istituzione scolastica, trattandosi di infortunio occorso in una fase di gioco rientrante nella normalità della pratica sportiva.
4 Ciò in quanto la dinamica dell'incidente cui era stato vittima il giovane
, come emerso in sede istruttoria, non era addebitabile ad una Pt_1 condotta irregolare o abnorme da parte di altri giocatori, ma ad una azione autonoma dello stesso danneggiato che, calciando la palla, si provocava la lesione al ginocchio senza, cioè, che potesse imputarsi alcuna omissione di vigilanza al personale dell'Istituto scolastico.
In considerazione inoltre che, dalle risultanze istruttorie, non era emersa alcuna carenza sotto il profilo organizzativo che potesse indurre, a ritenere sussistente qualche responsabilità dell'Istituto scolastico, il
Giudice ha rigettato la domanda.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in Parte_1 detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di censura l'appellante avversa la sentenza de quo per avere, il Tribunale, fatto erronea applicazione dei principi che regolano la responsabilità ex art. 2048 c.c..
Si argomenta come il Giudice di prime cure, sbagliando, nella individuazione dei criteri che reggono il regime della presunzione di responsabilità degli insegnanti nascenti dall'art. 2048 c.c. abbia richiamato i principi del danno da responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c.
È principio di diritto consolidato, continua l'appellante, che in tema di responsabilità per danni del minore subiti nel tempo in cui egli era stato
5 affidato all'insegnante deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2048 c.c. con la conseguenza che il danneggiato, nella conseguente azione risarcitoria, ha solo l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento mentre è onere dell'insegnante, o dell'Amministrazione dalla quale questi dipenda, per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
Nel caso in specie, ricorda l'appellante, il Tribunale ha travisato tali principi omettendo di rilevare che lo stesso Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 77/2005, affrontando un caso simile, aveva riconosciuto la responsabilità del condannandolo al ristoro dei danni in CP_1 favore di quel danneggiato e che tale diversità di orientamento non milita in favore del principio e della certezza del diritto.
In definitiva, conclude l'appellante, la motivazione adottata dal Tribunale
è inesistente ed erronea in quanto il primo Giudice non ha tenuto conto della circostanza che le lesioni subite dall'attore erano state conseguenza di un fatto traumatico e che detto fatto traumatico si era verificato all'interno dell'Istituto scolastico e che, era stato, al certamente Pt_1 causato da terzi.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 23 febbraio 2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
6 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Nel merito l'appello è infondato.
In tema di responsabilità ex art. 2048 c.c. concernente fattispecie di gare svolte all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di verificare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore o del terzo che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, sicché “non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici” (Cass. 15321/2003).
7 A tale proposito i Giudici di legittimità, con altra pronuncia (Ord. del
10.04.2019 n. 9983) hanno precisato e ribadito che “in caso di infortunio subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di pallamano, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. …
è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto (v. Cass., 28/9/2009, n. 20743).
In termini più generali, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.
Quanto all'onere probatorio, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica,” incombe al medesimo dare la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (v. Cass.,
8/4/2016, n. 6844), ivi ricompresa l'illustrazione della difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (v. Cass., 28/7/2017, n. 18903; Cass. civ. Sez. III, ordinanza 10.04.2019 n. 9983).
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8 Così richiamati i principi di diritto che regolano il caso in esame, non può che rilevarsi come, il Tribunale, dopo averli correttamente richiamati, anche con riferimento al diverso onere probatorio che incombe sulle parti in ipotesi di responsabilità ex art. 2048 c.c., abbia rigettato la domanda sul presupposto che l'evento lesivo che ha interessato il giovane Pt_1 non potesse essere governato dai criteri che regolano la responsabilità dei precettori in assenza di un fatto illecito attribuibile ad altro soggetto.
In definitiva, nella fattispecie in esame non era emersa alcuna condotta volontaria da parte di un compagno di gioco tale da essere diretta a fare del male e cagionare le lesioni anche in considerazione che il calcio è uno sport che comporta un sia pur minimo contatto fisico tra i partecipanti.
La ricostruzione dell'evento è risultata accertata dalla istruttoria e, in particolare, all' esito alle dichiarazioni testimoniali rilasciate, in data 24 gennaio 2020 dalla professoressa presente ai fatti, la Testimone_1 quale ha riferito che il giovane “si è procurato le lesioni al ginocchio Pt_1 dopo aver calciato la palla ed essersi accasciato al suolo”.
Più precisamente l'insegnante ha precisato che: “nell'occorso l'attore non era da solo perché l'azione si svolgeva in contrasto con altri giocatori.
Preciso che l'azione si è svolta in una normale azione di contrasto calcistico”
e, a ulteriore domanda del Giudice la stessa dichiarava: “a precisazione di quanto riferito se l'attore è entrato in contatto fisico con altri giocatori dichiaro di aver visto un contrasto con tre giocatori che si contendevano la palla e l'alunno calciava la palla accasciandosi a terra per il Parte_1 forte dolore causato da un trauma occorso ad uno degli arti. Preciso ulteriormente che non ho visto alcun giocatore urtare l'attore.”
In buona sostanza, ai fini di una compiuta valutazione del caso in esame, non può prescindersi dalle circostanze e dalla tipologia dell'attività praticata tenuto conto che la condotta che ha provocato il danno non può comunque essere considerata illecita e, dunque addebitabile all'
9 Istituzione scolastica, atteso che l'evento lesivo derivato al giovane attore
è intervenuto in una “normale” fase di gioco rientrante nella pratica sportiva, secondo quanto dichiarato dall'insegnante, senza che vi fosse stato un contatto violento con altri partecipanti dovendosi pertanto ritenere non sussistente la responsabilità del precettore e/o dell'istruttore non essendo emerse, peraltro, carenze organizzative o cautelari dell'Istituto scolastico anche in considerazione del fatto che l'insegnante, pur trattandosi di attività pomeridiana, quindi al di fuori dell'orario scolastico, era regolarmente presente sui luoghi per vigilare sui giovani alunni.
In definitiva, nel caso in specie, il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi escludendo la responsabilità dell'Istituto scolastico evidenziando come la caduta e la lesione sia stata conseguenza di una sequenza causale estranea alla sfera di controllo della scuola potendosi ricomprendersi nell'ambito del cosiddetto “rischio consentito” il quale esclude l'antigiuridicità delle condotte lesive e la conseguente responsabilità dei vigilanti. [“ove l'azione di gioco, come nel caso di specie, non abbia travalicato i limiti del normale agonismo, connaturato alla specifica disciplina sportiva, difetta il carattere illecito del fatto dannoso e, quindi, la responsabilità del precettore, ai sensi dell'art. 2048 c.c., è da escludere, rientrando l'evento occorso nella normale alea sportiva tipica del gioco del calcio che viene comunemente praticato in tutte le scuole non essendo stata dedotta alcuna condotta anomala dei compagni di classe e dell'insegnate di educazione fisica atteso che le condizioni ambientali e di età non richiedevano misure di sorveglianza particolarmente intense”.
Cass. 8849/2021)].
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.452/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 15 Giugno 2022 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado del giudizio che liquida, per ciascuno in €. 2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Emanuele De Gregorio
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