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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4540/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 4540/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 07 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti costituite hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 4540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4540 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lauro, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe
Grezar n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Crescenzo Perrina (C.F. , CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla via
Nazionale n. 233;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(NA) il 14.10.1971 e residente in Quindici (AV), alla via San Antonio, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Giovanni Ugolino (C.F. , CodiceFiscale_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via L.
Ariosto n. 22;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
APPELLATA NON COSTITUITA
R.G. n. 4540/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n°
7268).
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez.
III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione tempestivamente notificato, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 386/2022 emessa il
[...]
19.05.2022 e depositata il giorno 08.06.2022, con cui il Giudice di Pace di Lauro ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'odierna appellante e ha accolto la domanda attorea condannando, per l'effetto, l'ente impositore al pagamento di complessivi € 250,00 a seguito dell'opposizione a cartella di pagamento n. 01220110016925479 000, proposta da . Controparte_1
L'appellante ha premesso che, in primo grado, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
01220110016925479 000 emessa dalla per una tassa Controparte_2 automobilistica non pagata, risalente all'anno 2007; che, in primo grado,
l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito ed ha ottenuto dal Giudice di
Pace di Lauro, con sentenza n. 386/2022, l'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito, con condanna delle convenute e Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
L' , con atto introduttivo del presente giudizio, ha Controparte_3 censurato l'impugnata sentenza in ragione dell'erroneo rigetto da parte del primo
Giudice dell'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, trattandosi di controversia relativa ad una tassa automobilistica regionale, la giurisdizione R.G. n. 4540/2022
appartiene al giudice tributario e non già al giudice ordinario, così come confermato anche recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado reiterando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo proposta in primo grado, sul rilievo che la cartella era stata notificata e non risulta, dunque, sussistente l'interesse del contribuente ad agire poiché, diversamente, la domanda si tradurrebbe in una surrettizia riapertura dei termini di impugnazione, richiamando all'uopo l'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/73, introdotto nel 2021, che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, ovvero, in subordine, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per avvenuta notifica della cartella. Il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 03.03.2023, , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per inesistenza della procura alle liti, la quale difetta della sottoscrizione (anche digitale) della parte e reca unicamente la firma digitale del procuratore nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., per esser il gravame privo dei requisiti formali e sostanziali richiesti a pena di decadenza nonchè
l'improponibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità su controversia di valore inferiore alla soglia di legge, appellabile soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
L'appellato ha, inoltre, ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e la controversia ha ad oggetto fatti estintivi, come la prescrizione, sopravvenuti alla notifica della cartella stessa. In tal senso, l'azione proposta integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, l'appellato ha ribadito la fondatezza della domanda proposta in primo grado, atteso che il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982, che, nel caso di specie, è ampiamente decorso, dovendosi così ritenere il credito azionato estinto. R.G. n. 4540/2022
L'appellato ha, dunque, concluso chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile o, comunque, di rigettare il gravame proposto perché infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
4. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., in ultimo, all'udienza del 07 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. In via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata nella trattazione del presente giudizio in forza della variazione tabellare n. 9/2025 (contenuta nel decreto presidenziale n. 145/2025), disposta dal Presidente del Tribunale di
Avellino in data 01 aprile 2025.
6. Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia della , la Controparte_2 quale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello, non si è costituita.
7. Sempre in via preliminare, deve esser rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato per inesistenza della procura Controparte_1 alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo del presente gravame, atteso che la procura alle liti versata in atti – espressamente riferito al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Avellino tra e Parte_1 [...]
- reca la firma digitale di , nella qualità di responsabile CP_1 Persona_1 degli atti introduttivi del giudizio per l'ente, circostanza che consente di evincere con chiarezza il nome e il ruolo del soggetto che ha conferito la procura al difensore Avv. Crescenzo Perrina, che ha sottoscritto la procura per autentica.
8. Ancora in via preliminare, non meritevole di accoglimento si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellato ai sensi Controparte_1 dell'art. 339 comma 3 c.p.c., atteso che, in virtù del disposto di cui all'art. 113, comma 2 c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.
Per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al R.G. n. 4540/2022
valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. (Cass. 9432/2012).
Nel caso di specie, la domanda attorea del giudizio di primo grado deve intendersi, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., determinata nel massimo al di sotto dei 1.100,00 euro, dal momento che l'opposizione si riferisce ad un credito ammontante ad euro
769,43.
Il giudice di pace doveva, dunque, decidere secondo equità ex art. 113, comma 2
c.p.c., trattandosi di causa di valore inferiore ad € 1.100,00.
Infatti, la seconda parte dell'articolo citato (contratti conclusi con moduli o formulari, le cui questioni devono essere decise secondo diritto) non è nella specie applicabile poiché la questione controversa non riguarda alcun contratto concluso tra le parti secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.
Tanto premesso, l'art. 339, comma 2 c.p.c. prevede che sia inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità ex art. 114 c.p.c. (in riferimento a diritti disponibili e su richiesta delle parti), mentre, ai sensi del comma 3 art. cit., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma (il cui valore non eccede € 1.100,00, salva l'eccezione suindicata) sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia.
Verificato che nella specie trattasi di causa decisa secondo equità, appellabile nei limiti dell'art. 339, comma 3 c.p.c., occorre preliminarmente verificare se i vizi eccepiti siano riconducibili alla espressione riassuntiva “vizio di violazione delle norme sul procedimento, violazione norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia”.
Ritiene il Tribunale che l'appello proposto sia ammissibile, in quanto l
[...]
ha dedotto la violazione delle norme del procedimento (difetto Controparte_3 di giurisdizione) nonché la violazione di un principio generale del nostro ordinamento, quale è la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo indicato il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto.
L'appellante, quindi, ha fatto valere due motivi di impugnazione riconducibili alla categoria dei motivi limitati che, ai sensi dell'articolo 339 secondo comma c.p.c., rendono appellabili le sentenze emesse dal Giudice di pace secondo equità. R.G. n. 4540/2022
9. Infondata è, altresì, l'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame pure formulata da per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
10. Ciò posto, si rileva che il motivo di gravame formulato dall Parte_1
e relativo al difetto di giurisdizione di questo giudicante, già formulato
[...] dall'appellante - convenuta in prime cure, è stato dalla stessa riproposto a fondamento dell'atto di appello e merita accoglimento.
Va, anzitutto, premesso che il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa di un mero estratto di ruolo recante una cartella esattoriale (la n. 01220110016925479) emessa per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità
2007, ente impositore . Controparte_2
L'attore in primo grado, , ha chiesto l'annullamento della cartella Controparte_1 per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva asseritamente maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Orbene, differentemente da quanto sostenuto dal primo Giudice e dall'attore in primo grado, è da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent.
n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
Pertanto, vertendosi in tema di riscossione coattiva di entrate tributarie (si vedano nel senso della natura tributaria del credito relativo alla tassa automobilistica ex plurimis Corte di cassazione n. 14667 del 2011 e Corte di cassazione n. 16986 del
2022), il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario), il quale prevede che sono devolute alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati e che restano R.G. n. 4540/2022
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Facendo leva sul dato letterale della suddetta disposizione di legge, la giurisprudenza di legittimità meno recente ha ritenuto che, in tutti i casi in cui non sia ancora iniziata a carico del contribuente l'esecuzione forzata, l'impugnazione del ruolo, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento notificata in relazione al pagamento di crediti di natura tributaria ed ogni altra controversia inerente a crediti tributari fosse sottratta alla giurisdizione del Giudice ordinario e devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, individuando in tal modo la linea di demarcazione fra le due giurisdizioni nel compimento degli atti dell'esecuzione forzata, fra cui non rientrano né la cartella di pagamento, assimilata al precetto nè il sollecito di pagamento, riconducibile all'avviso di mora di cui all'articolo 50 secondo comma del d.p.r. n. 603 del 1973 (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 23832 del 2007, Corte di cassazione n.
8770 del 2016 e Corte di cassazione Sezioni Unite n. 14648 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità più recente ha, in ultimo, affermato il principio secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Segnatamente, “nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, R.G. n. 4540/2022
radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“ (così Cass., S.U., ord. n.
16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo,
Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, dovendosi, pertanto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del Giudice tributario, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 cit.).
11. Ne consegue, pertanto, che la sentenza di primo grado va integralmente riformata, dovendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, dinanzi al quale le parti potranno riproporre le proprie domande e difese.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato , ritiene Controparte_3 Controparte_1 il Tribunale che ricorrano le altre “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., così come riletto all'esito della sentenza della Corte
Costituzionale del 2018 n. 77, per disporre la compensazione delle spese de quibus, in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha fatto insorgere la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Nulla deve, invece, esser disposto nei confronti dell'appellata contumace nel doppio grado di giudizio, . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4540/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
- accoglie l'appello proposto da avverso la Controparte_3 sentenza n. 386/2022 emessa il 19.05.2022 e depositata il 08.06.2022 dal Giudice R.G. n. 4540/2022
di Pace di Lauro e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da , alla Corte di Giustizia Tributaria Controparte_1 territorialmente competente, innanzi alla quale la causa dovrà esser riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_3 Controparte_1
- nulla per le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace . Controparte_2
Così deciso all'udienza del 07 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 4540/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 07 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti costituite hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 4540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4540 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lauro, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe
Grezar n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Crescenzo Perrina (C.F. , CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla via
Nazionale n. 233;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(NA) il 14.10.1971 e residente in Quindici (AV), alla via San Antonio, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Giovanni Ugolino (C.F. , CodiceFiscale_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via L.
Ariosto n. 22;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
APPELLATA NON COSTITUITA
R.G. n. 4540/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n°
7268).
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez.
III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione tempestivamente notificato, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 386/2022 emessa il
[...]
19.05.2022 e depositata il giorno 08.06.2022, con cui il Giudice di Pace di Lauro ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'odierna appellante e ha accolto la domanda attorea condannando, per l'effetto, l'ente impositore al pagamento di complessivi € 250,00 a seguito dell'opposizione a cartella di pagamento n. 01220110016925479 000, proposta da . Controparte_1
L'appellante ha premesso che, in primo grado, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
01220110016925479 000 emessa dalla per una tassa Controparte_2 automobilistica non pagata, risalente all'anno 2007; che, in primo grado,
l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito ed ha ottenuto dal Giudice di
Pace di Lauro, con sentenza n. 386/2022, l'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito, con condanna delle convenute e Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
L' , con atto introduttivo del presente giudizio, ha Controparte_3 censurato l'impugnata sentenza in ragione dell'erroneo rigetto da parte del primo
Giudice dell'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, trattandosi di controversia relativa ad una tassa automobilistica regionale, la giurisdizione R.G. n. 4540/2022
appartiene al giudice tributario e non già al giudice ordinario, così come confermato anche recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado reiterando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo proposta in primo grado, sul rilievo che la cartella era stata notificata e non risulta, dunque, sussistente l'interesse del contribuente ad agire poiché, diversamente, la domanda si tradurrebbe in una surrettizia riapertura dei termini di impugnazione, richiamando all'uopo l'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/73, introdotto nel 2021, che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, ovvero, in subordine, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per avvenuta notifica della cartella. Il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 03.03.2023, , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per inesistenza della procura alle liti, la quale difetta della sottoscrizione (anche digitale) della parte e reca unicamente la firma digitale del procuratore nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., per esser il gravame privo dei requisiti formali e sostanziali richiesti a pena di decadenza nonchè
l'improponibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità su controversia di valore inferiore alla soglia di legge, appellabile soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
L'appellato ha, inoltre, ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e la controversia ha ad oggetto fatti estintivi, come la prescrizione, sopravvenuti alla notifica della cartella stessa. In tal senso, l'azione proposta integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, l'appellato ha ribadito la fondatezza della domanda proposta in primo grado, atteso che il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982, che, nel caso di specie, è ampiamente decorso, dovendosi così ritenere il credito azionato estinto. R.G. n. 4540/2022
L'appellato ha, dunque, concluso chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile o, comunque, di rigettare il gravame proposto perché infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
4. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., in ultimo, all'udienza del 07 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. In via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata nella trattazione del presente giudizio in forza della variazione tabellare n. 9/2025 (contenuta nel decreto presidenziale n. 145/2025), disposta dal Presidente del Tribunale di
Avellino in data 01 aprile 2025.
6. Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia della , la Controparte_2 quale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello, non si è costituita.
7. Sempre in via preliminare, deve esser rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato per inesistenza della procura Controparte_1 alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo del presente gravame, atteso che la procura alle liti versata in atti – espressamente riferito al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Avellino tra e Parte_1 [...]
- reca la firma digitale di , nella qualità di responsabile CP_1 Persona_1 degli atti introduttivi del giudizio per l'ente, circostanza che consente di evincere con chiarezza il nome e il ruolo del soggetto che ha conferito la procura al difensore Avv. Crescenzo Perrina, che ha sottoscritto la procura per autentica.
8. Ancora in via preliminare, non meritevole di accoglimento si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellato ai sensi Controparte_1 dell'art. 339 comma 3 c.p.c., atteso che, in virtù del disposto di cui all'art. 113, comma 2 c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.
Per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al R.G. n. 4540/2022
valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. (Cass. 9432/2012).
Nel caso di specie, la domanda attorea del giudizio di primo grado deve intendersi, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., determinata nel massimo al di sotto dei 1.100,00 euro, dal momento che l'opposizione si riferisce ad un credito ammontante ad euro
769,43.
Il giudice di pace doveva, dunque, decidere secondo equità ex art. 113, comma 2
c.p.c., trattandosi di causa di valore inferiore ad € 1.100,00.
Infatti, la seconda parte dell'articolo citato (contratti conclusi con moduli o formulari, le cui questioni devono essere decise secondo diritto) non è nella specie applicabile poiché la questione controversa non riguarda alcun contratto concluso tra le parti secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.
Tanto premesso, l'art. 339, comma 2 c.p.c. prevede che sia inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità ex art. 114 c.p.c. (in riferimento a diritti disponibili e su richiesta delle parti), mentre, ai sensi del comma 3 art. cit., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma (il cui valore non eccede € 1.100,00, salva l'eccezione suindicata) sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia.
Verificato che nella specie trattasi di causa decisa secondo equità, appellabile nei limiti dell'art. 339, comma 3 c.p.c., occorre preliminarmente verificare se i vizi eccepiti siano riconducibili alla espressione riassuntiva “vizio di violazione delle norme sul procedimento, violazione norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia”.
Ritiene il Tribunale che l'appello proposto sia ammissibile, in quanto l
[...]
ha dedotto la violazione delle norme del procedimento (difetto Controparte_3 di giurisdizione) nonché la violazione di un principio generale del nostro ordinamento, quale è la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo indicato il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto.
L'appellante, quindi, ha fatto valere due motivi di impugnazione riconducibili alla categoria dei motivi limitati che, ai sensi dell'articolo 339 secondo comma c.p.c., rendono appellabili le sentenze emesse dal Giudice di pace secondo equità. R.G. n. 4540/2022
9. Infondata è, altresì, l'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame pure formulata da per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
10. Ciò posto, si rileva che il motivo di gravame formulato dall Parte_1
e relativo al difetto di giurisdizione di questo giudicante, già formulato
[...] dall'appellante - convenuta in prime cure, è stato dalla stessa riproposto a fondamento dell'atto di appello e merita accoglimento.
Va, anzitutto, premesso che il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa di un mero estratto di ruolo recante una cartella esattoriale (la n. 01220110016925479) emessa per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità
2007, ente impositore . Controparte_2
L'attore in primo grado, , ha chiesto l'annullamento della cartella Controparte_1 per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva asseritamente maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Orbene, differentemente da quanto sostenuto dal primo Giudice e dall'attore in primo grado, è da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent.
n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
Pertanto, vertendosi in tema di riscossione coattiva di entrate tributarie (si vedano nel senso della natura tributaria del credito relativo alla tassa automobilistica ex plurimis Corte di cassazione n. 14667 del 2011 e Corte di cassazione n. 16986 del
2022), il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario), il quale prevede che sono devolute alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati e che restano R.G. n. 4540/2022
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Facendo leva sul dato letterale della suddetta disposizione di legge, la giurisprudenza di legittimità meno recente ha ritenuto che, in tutti i casi in cui non sia ancora iniziata a carico del contribuente l'esecuzione forzata, l'impugnazione del ruolo, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento notificata in relazione al pagamento di crediti di natura tributaria ed ogni altra controversia inerente a crediti tributari fosse sottratta alla giurisdizione del Giudice ordinario e devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, individuando in tal modo la linea di demarcazione fra le due giurisdizioni nel compimento degli atti dell'esecuzione forzata, fra cui non rientrano né la cartella di pagamento, assimilata al precetto nè il sollecito di pagamento, riconducibile all'avviso di mora di cui all'articolo 50 secondo comma del d.p.r. n. 603 del 1973 (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 23832 del 2007, Corte di cassazione n.
8770 del 2016 e Corte di cassazione Sezioni Unite n. 14648 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità più recente ha, in ultimo, affermato il principio secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Segnatamente, “nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, R.G. n. 4540/2022
radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“ (così Cass., S.U., ord. n.
16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo,
Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, dovendosi, pertanto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del Giudice tributario, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 cit.).
11. Ne consegue, pertanto, che la sentenza di primo grado va integralmente riformata, dovendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, dinanzi al quale le parti potranno riproporre le proprie domande e difese.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato , ritiene Controparte_3 Controparte_1 il Tribunale che ricorrano le altre “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., così come riletto all'esito della sentenza della Corte
Costituzionale del 2018 n. 77, per disporre la compensazione delle spese de quibus, in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha fatto insorgere la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Nulla deve, invece, esser disposto nei confronti dell'appellata contumace nel doppio grado di giudizio, . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4540/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
- accoglie l'appello proposto da avverso la Controparte_3 sentenza n. 386/2022 emessa il 19.05.2022 e depositata il 08.06.2022 dal Giudice R.G. n. 4540/2022
di Pace di Lauro e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da , alla Corte di Giustizia Tributaria Controparte_1 territorialmente competente, innanzi alla quale la causa dovrà esser riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_3 Controparte_1
- nulla per le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace . Controparte_2
Così deciso all'udienza del 07 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani