TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 549/2025 promosso da:
(con CF: ), nata il [...] ad Parte_1 C.F._1
ANCONA; e
(con C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. ELISABETTA CANDI, giusta delega in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato a Montemarciano (AN) il 20/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune Atto n. 7, Parte II, Serie A, Uff. 1, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN).
2. I ricorrenti dichiarano, allo stato, di non aver più nulla a che pretendere, anche per il futuro, l'uno dall'altro e che, quindi, tutti i loro rapporti patrimoniali sono stati risolti. 3. Disponendo i ricorrenti di adeguati redditi che li rendono autosufficienti, in quanto allo stato entrambi prestano attività lavorativa, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, espressamente ad ogni pretesa di contributo per il proprio personale mantenimento e/o di assistenza divorzile e/o alimentare.
4. Per quanto riguarda il compenso professionale dell'avvocato scelto da entrambi i ricorrenti in merito alla presente procedura, si dà atto che gli stessi provvederanno al pagamento del compenso professionale dovuto secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni a cui si impegnano a dare completa esecuzione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Montemarciano (AN) il 20/09/2015.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 17/02/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 177 del 24/01/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b), della legge 898 cit.; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montemarciano (AN) il 20/09/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) al n. 7, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2015.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
I ricorrenti hanno dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, dunque, di non aver più nulla a che pretendere, anche per il futuro, l'uno dall'altra.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Per quanto concerne le spese di lite, la relativa regolamentazione seguirà l'accordo delle parti che hanno rappresentato di provvedere al pagamento del compenso professionale dovuto secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Montemarciano (AN) il 20/09/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
spese di lite come da accordi.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 549/2025 promosso da:
(con CF: ), nata il [...] ad Parte_1 C.F._1
ANCONA; e
(con C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. ELISABETTA CANDI, giusta delega in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato a Montemarciano (AN) il 20/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune Atto n. 7, Parte II, Serie A, Uff. 1, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN).
2. I ricorrenti dichiarano, allo stato, di non aver più nulla a che pretendere, anche per il futuro, l'uno dall'altro e che, quindi, tutti i loro rapporti patrimoniali sono stati risolti. 3. Disponendo i ricorrenti di adeguati redditi che li rendono autosufficienti, in quanto allo stato entrambi prestano attività lavorativa, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, espressamente ad ogni pretesa di contributo per il proprio personale mantenimento e/o di assistenza divorzile e/o alimentare.
4. Per quanto riguarda il compenso professionale dell'avvocato scelto da entrambi i ricorrenti in merito alla presente procedura, si dà atto che gli stessi provvederanno al pagamento del compenso professionale dovuto secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni a cui si impegnano a dare completa esecuzione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Montemarciano (AN) il 20/09/2015.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 17/02/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 177 del 24/01/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b), della legge 898 cit.; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montemarciano (AN) il 20/09/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) al n. 7, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2015.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
I ricorrenti hanno dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, dunque, di non aver più nulla a che pretendere, anche per il futuro, l'uno dall'altra.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Per quanto concerne le spese di lite, la relativa regolamentazione seguirà l'accordo delle parti che hanno rappresentato di provvedere al pagamento del compenso professionale dovuto secondo il contenuto del mandato difensivo, così come qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Montemarciano (AN) il 20/09/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
spese di lite come da accordi.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi