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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 196 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 25/10/2024 comunicata in pari data, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Falcone, via Nazionale n. 268 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Santi Cirella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, (cod. fis. e Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in P.IVA_1 atti dall'Avv. Biagio R. Marotta, presso il cui studio in Palermo, Via J. Tintoretto n.4 ha eletto domicilio
APPELLATA Avverso la sentenza n. 662/2020 del 10/09/2020, emessa dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 1290/2010.
OGGETTO: condannatorio
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 04/10/2010 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. L'attore, Controparte_1
premesso di essere titolare di un fondo sito in Mazzarrà Sant'Andrea, C.da Binzi, esponeva che nell'anno 2001 era stato concesso in locazione parte del terreno a per l'installazione di una stazione radio base e lamentava che, dopo Controparte_1
il rilascio del bene, lo stesso fosse stato solo parzialmente ripristinato a seguito della dismissione della anzidetta stazione;
esponeva inoltre che nel corso dei lavori di dismissione eseguiti dalla società locataria, erano stati arrecati danni al terreno ed all'impianto di irrigazione tali da renderlo inidoneo all'uso cui era adibito al momento della concessione in locazione.
Per questi motivi
chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla riconsegna Parte_1
del bene ex art. 1590 cod. civ. e il risarcimento dei danni subiti, anche per il mancato godimento, quantificati in almeno Euro 42.471,01.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1290/2010 si costituiva la società convenuta affermando che i lavori di dismissione erano stati completati nel dicembre del 2009, e in tale periodo era stata comunicata all' la possibilità di procedere alla riconsegna del Pt_1
bene; sosteneva, poi, non esservi alcun danno e nemmeno prova della preesistenza di un impianto a pioggia sul terreno de quo, e quindi, che non avesse l'obbligo di ripristinarlo una volta dismesso il bene.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di discussione orale, emetteva la sentenza n. 662/2020 con la quale rigettava la domanda ritenendo che l'attore non avesse dato prova di essere il titolare del diritto azionato ed in ogni caso, che i danti causa dello stesso, unitamente alla proprietà del bene, non avessero ceduto il credito risarcitorio.
pag. 2/8 Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
nell'instaurato Parte_1
giudizio in secondo grado si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
In particolare ha articolato quattro motivi di impugnazione. Parte_1
Con il motivo sub 1) ha lamentato l'erroneità della sentenza in ordine alla rilevata carenza di legittimazione, ritenendo che la stessa fa capo a colui che fa valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne il titolare, per come avvenuto nella fattispecie, ed inoltre ha lamentato come il primo giudice ha errato nel ritenere che il diritto alla restituzione, di cui all'art. 1590 cod.civ., sia prerogativa esclusiva del locatore, non considerando legittimato il proprietario, il quale, in applicazione dell'art. 1602 cod.civ., era comunque titolare del contratto di locazione.
Con il motivo sub 2) ha lamentato l'assunto del primo giudice in base al quale l'attore non avrebbe fornito alcuna prova circa la titolarità del bene. Secondo l'appellante tale titolarità era stata provata, infatti, anche dal comportamento del convenuto, il quale aveva svolto difese incompatibili con la sua negazione;
di fatto, Controparte_1
non aveva mai contestato il difetto di titolarità, in capo all'attore, del diritto azionato, ed aveva svolto difese incompatibili con la relativa negazione. Rilevava, ad abundantiam, di essere stato l'unico interlocutore di nella vicenda, atteso che gli Controparte_1
era stata inviata la disdetta del contratto di locazione, ed inoltre che il verbale di sopralluogo ai fini della riconsegna del 09/12/2009 era stato sottoscritto congiuntamente da lui stesso e da un dipendente della società convenuta.
Con il motivo sub 3) ha contestato l'affermazione del primo giudice in base alla quale il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio ma un diritto di credito distinto ed autonomo rispetto al diritto reale, che non si trasferisce con il bene laddove manchi uno specifico atto di cessione ex art. 1260 cod.civ..
Infine, con il motivo sub 4) l'appellante ha insistito nelle domande ed eccezioni formulate in primo grado. In particolare, ha sottolineato che nel verbale redatto all'esito del sopralluogo del 09/12/2009, la società appellata si era obbligata ad effettuare, entro trenta giorni, gli opportuni interventi ripristinatori, volti a riconsegnare il terreno nello stato cui l'aveva ricevuto;
tale verbale, sottoscritto dalle parti non era stato oggetto di contestazione nel corso del primo grado di giudizio ed inoltre il risarcimento era stato pag. 3/8 quantificato dal consulente di parte sulla base delle singole voci di danno accertate nel suddetto verbale.
In conclusione l'appellante chiedeva di riconoscere e dichiarare la sua legittimazione ad agire, riconoscere e dichiarare sussistente il diritto alla effettiva riconsegna del terreno secondo i parametri di cui all'art. 1590 cod. civ. e riconoscere e dichiarare che il terreno per cui è giudizio presenta danni eccedenti il deterioramento ordinario derivante dall'uso, quantificati in complessivi Euro 42.471,01.
La Corte, in accoglimento dell'appello, emetteva sentenza non definitiva n. 895 del
07/09/2023 con la quale così statuiva: “In riforma della sentenza appellata: a) dichiara che sussiste la legittimazione ad agire di;
b) dichiara il diritto de medesimo Parte_1
alla riconsegna del terreno agricolo di sua proprietà nello stato in cui si Parte_1 trovava all'inizio della locazione;
c) dispone per il prosieguo con separata ordinanza”.
Con ordinanza in pari data la Corte disponeva CTU, nominando all'uopo il Dott.
[...]
con il seguente incarico: “1) accerti il CTU, verificando la natura e Persona_1 qualità del terreno circostante l'area interessata dalla locazione, nonché la natura e composizione di quello esistente nell'area suddetta, se la risistemazione di essa sia stata effettuata con materiale idoneo per lo svolgimento dell'attività di vivaismo di cui alla restante parte;
2) indichi se vi siano ancora in loco residui dello smantellamento dell'impianto collocato da;
3) specifichi i lavori necessari per ripristinare CP_1
l'area oggetto di locazione nelle sue presumibili condizioni di produttività, 4) quantifichi la spesa necessaria per tale ripristino, in essa comprese anche le piante da allocare;
5) indichi il presumibile guadagno annuo che l'attore avrebbe conseguito dalla coltivazione a vivaio dell'area in questione, ove essa gli fosse stata riconsegnata in condizioni tali da poter essere utilizzata alla scopo;
6) effettui un separato conteggio delle spese necessarie alla installazione dell'impianto di irrigazione ed alla pacciamatura”.
Il nominato CTU espletava l'incarico depositando la propria relazione peritale.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
25/10/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
pag. 4/8 Stante il contenuto della sentenza non definitiva n. 895/2023 di questa Corte, si rende necessario provvedere di conseguenza con quanto ivi disposto alla luce dei risultati dalla fase istruttoria e segnatamente della CTU resa in atti dal Dott. . Persona_1
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Il nominato CTU, rispondendo ai quesiti della Corte ha affermato quanto segue.
Con riferimento al primo quesito e cioè se l'area è stata risistemata in modo da consentirne l'attività vivaistica, il CTU afferma che, tutto sommato, il terreno è stato complessivamente ripristinato, per quanto la presenza di alcune evidenze, per come indicate in risposta al secondo quesito, rendono l'appezzamento in oggetto non idoneo alla coltivazione di piante/alberi direttamente messi a dimora sul terreno agrario ma solo alla produzione di piante in vaso e/o fitocella e pertanto fuori suolo, come peraltro risulta in atto anche nella restante parte del fondo oggetto di causa.
Con riferimento al secondo quesito e cioè se sono rimasti residui dallo smantellamento delle opere installate da il CTU ha accertato la presenza di residui di Controparte_1
calcestruzzo, residui della vecchia pavimentazione, residui di materiale elettrico consistenti in spezzoni di cavi elettrici, residui di telo impermeabile isolante, residui di tubazione tipo corrugato, residui della vecchia chiudenda consistenti in pali in ferro ed in alcuni casi, pali in ferro unitamente al calcestruzzo su cui erano stati fissati, ed infine la presenza di materiale drenante tipo breccio presumibilmente usato come materiale di riempimento posato in prossimità dell'opera realizzata.
Con riferimento al terzo quesito e cioè specificare i lavori necessari per ripristinare l'area, il
CTU ritiene doversi procedere dapprima con la bonifica del sottosuolo e quindi con la sostituzione della terra con altra di ottima fertilità, e quindi in sostanza si rende necessario effettuare uno scavo dell'intera area sino ad una profondità di circa 1,80 metri, procedendo, con l'ausilio di operatori, alla raccolta di tutti residui emergenti al fine di raccoglierli per il successivo smaltimento da effettuarsi presso strutture autorizzate per tale scopo, provvedere al riempimento dello scavo, all'eventuale aggiunta di altro terreno agrario di buona natura e pag. 5/8 fertilità, in quantità sufficiente tale da compensare il volume sottratto dalle asportazioni dei residui, ed infine a livellare l'intera superficie;
a questo punto bisognerà procedere con la realizzazione di opere di drenaggio, nella stesura del telo pacciamante, nel posizionamento del ghiaietto, nella predisposizione dei supporti in ferro e delle opere accessorie necessarie per il supporto delle piante e dell'impianto di irrigazione, ed infine nella realizzazione dell'impianto di irrigazione.
Con riferimento al quinto quesito riguardante il presumibile guadagno annuo che l' Pt_1
avrebbe conseguito dalla coltivazione a vivaio dell'area in questione, ove essa gli fosse stata riconsegnata in condizioni tali da poter essere utilizzata allo scopo, il CTU rileva che dall'indagine svolta, tramite un semplice riscontro e dall'osservazione delle foto satellitari riferite ad anni diversi (2012 – 2014 – 2017 – 2018 – 2020 – 2022) è chiaramente emerso come la superficie oggetto di causa è stata certamente sfruttata per la coltivazione di piante in vaso/fitocella e pertanto è risultata superflua la determinazione di un potenziale guadagno poiché il fondo è stato utilizzato ai fini produttivi.
Con riferimento, infine, al quarto e sesto quesito aventi ad oggetto la quantificazione delle spese necessarie per il ripristino del terreno e per l'installazione dell'impianto di irrigazione e per la pacciamatura, il CTU, anche a seguito dei rilievi del consulente di parte appellante, ha determinato i costi in complessivi Euro 15.876,90.
In sostanza dal contenuto della CTU emerge in maniera evidente che il terreno in questione non è stato riconsegnato secondo le previsioni dell'art. 1590 cod. civ. per il quale il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto;
i problemi ivi esistenti per come evidenziati dal
CTU, non possono essere ricompresi nell'ordinario deterioramento dovuto all'uso del bene locato, ma costituiscono vizi evidenti da porre a carico della società locataria risultata in tal modo inadempiente in ordine al proprio obbligo di restituzione del bene. La mancata riconsegna del terreno nello stato in cui si trovava all'inizio della locazione, diritto spettate all'appellante, determina in favore di quest'ultimo il riconoscimento del danno per equivalente spettante ex art. 1223 cod. civ..
pag. 6/8 Va quindi riconosciuto in favore dell'appellante il risarcimento del danno pari al costo necessario per il ripristino del terreno completo di impianto di irrigazione e pacciamatura, pari ad Euro 15.876,90 per come determinato dal CTU;
il suddetto importo è da intendersi attualizzato alla data odierna e pertanto già rivalutato, spettando sullo stesso, da considerarsi debito di valore, solo gli interessi legali a partire dal 10/03/2010 e cioè dalla formale costituzione in mora effettuata dall'appellante con missiva del 03/03/2010.
Non va riconosciuto alcun risarcimento per il lucro cessante costituto dal possibile mancato guadagno che l'appellante avrebbe invece conseguito dalla coltivazione a vivaio dell'area in questione, ove essa gli fosse stata riconsegnata in condizioni tali da poter essere utilizzata allo scopo, e ciò in quanto, per come risultante dalla CTU, il bene è stato nelle more sempre utilizzato per la coltivazione di piante in vaso/fitocella al pari del rimanente terreno non formante oggetto del contenzioso, non essendosi quindi determinato alcun danno.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 662/2020 del 10/09/2020, emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 1290/2010, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di Euro 15.876,90 a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento, oltre interessi come in motivazione;
rigetta ogni altra domanda risarcitoria.
2) Condanna al rimborso in favore di di Controparte_1 Parte_1
spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in Euro 400,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, e per il presente grado in Euro 810,00 per spese ed
Euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A.; pone a carico di le spese della CTU.. Controparte_1
Messina, camera di consiglio del 28/01/2025
pag. 7/8 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Arturo Oliveri
Il Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8