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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 908/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. NOBILE GIUSEPPE
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. LA VENUTA GAETANO
PEC: Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pregio giudizio di ammissibilità dell'appello, in riforma della sentenza impugnata:
Preliminarmente: a) previa pronuncia di ammissibilità dell'appello stante la sua fondatezza e revoca del provvedimento impugnato nella parte che dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione, rimettere in termini l'appellante in modo che possa iscrivere
a ruolo il giudizio di opposizione davanti al giudice di prime cure o davanti alla stessa
1 Corte di Appello quale giudice dell'opposizione; Nel merito:
1 - ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inammissibile, nullo e/o inefficace, e la richiesta di pagamento infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2 - in subordine, rilevare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione o limitare la pretesta creditoria ai periodi per i quali si ritiene non ancora maturato il termine prescrizionale;
3 - in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa;
”.
Conclusioni per l'appellato:
1. Dire e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 comma 1, c.p.c., e per infondatezza della domanda.
2. Confermare l'Ordinanza - Sentenza del 14.04.2024 emessa dal Tribunale di Palermo, sez.1 Civile nell'ambito del proc.n.13863/2023 R.G., con cui è stato estinto ex art.307
c.p.c., il giudizio di riassunzione introdotto dalla con atto di citazione Parte_1
in riassunzione del 13.11.2023 di un procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo
n.493/2023 notificato con atto di citazione del 14.03.2023 mai iscritto a ruolo prima se non con atto di riassunzione del 13.11.2023.
3. Dire e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello ex art.345 c.p.c. per avere introdotto un nuovo “thema decidendum” con nuova domanda rispetto al 1° grado e per avere il Tribunale correttamente dichiarato la estinzione del giudizio portante il
n.15351/2022 R.G. ai sensi dell'art.307 c.p.c.
4. Dire e dichiarare l'appello inammissibile e comunque infondato perchè non ricorre alcuna ipotesi di sanatoria di nullità e/o di avvenuta decadenza ex art.153 c.p.c.
5. Dire e dichiarare l'appello infondato perché l'opposizione al decreto ingiuntivo è improcedibile ab origine per mancanza di iscrizione al ruolo del Tribunale di Palermo della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, entro 5 giorni dalla notificazione e neppure successivamente entro 8 mesi, quale condizione necessaria perché la domanda, ritualmente proposta, abbia validamente il suo ulteriore corso.
6. Dire e dichiarare l'appello comunque infondato per l'inammissibilità ed inefficacia dell'Atto di citazione in riassunzione in opposizione per la tardiva riassunzione nei termini
2 di legge, con intervenuta estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c. e confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo ex artt.647 e 654 c.p.c.
7. Dire e dichiarare l'appello inammissibile ex art.345 c.p.c. per aver l'appellante depositato nuovi documenti rispetto all'atto di riassunzione di 1° grado.
8. Dire e dichiarare improcedibile ed inammissibile l'opposizione proposta dall'opponente e dichiarare il decreto ingiuntivo n.493/2023 del Tribunale di Pt_1
Palermo esecutivo ex art.647 c.p.c. dato che controparte (opponente) non ha iscritto a ruolo la causa (nei termini di legge e neppure successivamente) in seguito alla notifica del 1° atto di citazione in opposizione avvenuta il 15.03.2023.
9. In subordine e nel merito, Confermare il decreto ingiuntivo opposto e Condannare la
SI.ra , nata a [...] il [...] e residente nel Comune di Parte_1
Carini (PA) nella Via Francesco Cangialosi, n.95 a pagare in favore del SI. P_
, la complessiva somma di €.24.100,00, oltre alla rivalutazione monetaria e gli
[...]
interessi di legali, a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c., e/o ex art.2041 c.c. per avere il eseguito pagamenti a lui non spettanti ab origine, per la Controparte_1
complessiva somma di €.24.100,00 e per tutte le motivazioni spiegate in narrativa, oltre gli interessi legali dalla data di messa in mora sino al soddisfo.
10. Rigettare con qualsiasi motivazione le eccezioni formulate dall'Appellante.
11. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. per non avere riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 15 aprile 2024, il Tribunale di Palermo ha dichiarato estinto il giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo a seguito della riassunzione dello stesso, avvenuta con atto di citazione notificato da il 13 novembre 2023. Parte_1
3 Ha infatti ritenuto il Tribunale che, non costituitesi le parti, fosse decorso il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
che tale termine fosse iniziato a decorrere non già dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo - non presente nel giudizio e in ogni caso non costituito dal provvedimento, emesso in data
23 agosto 2023, nel quale non era stata concessa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - bensì dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c. e che esso fosse abbondantemente scaduto alla data di notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, effettuata il 13 novembre 2023.
2. Avverso la menzionata ordinanza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto notificato il 16 maggio 2024 e articolato in tre motivi di gravame: con il primo motivo ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendo comunque di essere rimesso in termini per poter iscrivere a ruolo la causa;
con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 493/2023 RGDI;
con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione del diritto di alla Controparte_1
ripetizione di quanto versato a titolo di contributo al mantenimento.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 2 agosto 2024, si è costituito l'appellato.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
16 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. È infondato il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con il quale ha chiesto la rimessione in termini per poter iscrivere a ruolo la causa.
Ha infatti dedotto l'appellante che la propria mancata costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la notificazione del relativo atto di citazione e la
4 mancata iscrizione a ruolo della causa sono state dovute a un mero errore del difensore che aveva effettuato il deposito nel fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo n. 15351/2022 RG, errore del quale si era accorto solo dopo che il termine per la riassunzione del giudizio era già scaduto.
L'emissione della quarta pec di accettazione dell'atto di opposizione, ha sostenuto l'appellante, aveva infatti determinato l'erronea convinzione nel procuratore di avere regolarmente effettuato la costituzione nel termine di dieci giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 165 c.p.c..
In ragione di ciò - e in particolare del fatto che l'errore verificatosi è stato dovuto a cause alla stessa non imputabili - l'appellante ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. al fine di potere iscrivere sul ruolo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
7. Appare opportuno premettere che l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (v. Cass. Civ. ord. n.
4034/2025). La valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla parte deve infatti effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto (v. Cass. Civ. ord.
n. 30324/2024).
8. Nel caso di specie, non può ritenersi che l'errore sia scusabile e, dunque, non imputabile al difensore dell'appellante. Tra i comportamenti esigibili dal difensore alla luce della diligenza richiestagli ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. rientra certamente la verifica dello stato del fascicolo e della scadenza dei termini processuali. La non scusabilità dell'errore verificatosi nel caso che occupa emerge con ancora maggiore chiarezza se si considera che il convenuto si sarebbe dovuto costituire, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione il giorno 10 luglio 2023, ovvero entro il 28 aprile 2023, e che da tale giorno ha iniziato a decorrere il termine perentorio di tre mesi - scaduto il 28 luglio 2023 - previsto dall'art. 307, primo comma, c.p.c., per l'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Il difensore dell'appellante, pertanto, doveva porre attenzione a due diverse scadenze processuali: la prima, costituita dalla scadenza del termine per la costituzione del
5 convenuto (data alla quale il difensore avrebbe dovuto verificare non solo se tale costituzione fosse avvenuta, ma anche le difese articolate dalla controparte), scadenza alla quale il difensore ben avrebbe potuto accorgersi del deposito erroneamente effettuato e della mancata iscrizione a ruolo della causa;
la seconda costituita, in ogni caso, dal termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307, primo comma, c.p.c. per l'estinzione del giudizio per inattività delle parti in scadenza il 28 luglio 2023. A ciò si aggiunga che nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del processo, sebbene non estingua l'azione che può quindi essere riproposta, può comportare la maturazione del brevissimo termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione fissato in quaranta giorni dall'art. 641, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. Civ. ord. n.
6230/2018), motivo per il quale il difensore avrebbe dovuto avere particolare cura di verificare la regolare costituzione e l'iscrizione a ruolo della causa.
Nel caso che occupa, tuttavia, a seguito della notificazione del primo atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta il 15 marzo 2023, l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato soltanto il 13 novembre 2023 e quindi, come già correttamente rilevato dal primo Giudice, ben oltre la scadenza del termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio, senza che l'appellante abbia offerto elementi utili a ritenere scusabile l'errore del difensore. Contrariamente a quanto affermato - peraltro con argomentazioni del tutto nuove, poiché nel giudizio di primo grado, come correttamente rilevato dall'appellato, era stata sostenuta la tempestività della seconda citazione -, non può ritenersi che l'invio della quarta pec di accettazione dell'atto abbia sollevato il difensore dalla sua responsabilità, poiché, come si è visto, la verifica dello stato del fascicolo e della scadenza dei termini processuali rientrano tra le condotte esigibili dal difensore nell'adempimento degli obblighi discendenti dall'accettazione del mandato difensivo alla luce della diligenza impostagli dal secondo comma dell'art. 1176
c.c..
9. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che il primo Giudice abbia correttamente dichiarato estinto il giudizio.
10. La decisione sul primo motivo di gravame, attinente a una questione di rito, assorbe quella sugli altri motivi aventi ad oggetto questioni di merito.
6 11. Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in parte dispositiva, ove se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Palermo il 15 aprile 2024 nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 13863/2023.
Visto l'art. 91 c.p.c., condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. La Venuta, dichiaratosi procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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