CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 350/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e res. in ER (Ct), Parte_1
via Campo Sportivo, n. 30, C. F. e CodiceFiscale_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Masaniello, n.
[...]
3, C. F. , elettivamente domiciliati in NI, viale CodiceFiscale_2
Libertà, n. 176, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo, C. F.
, che li rapp. e dif. giusta procura in atti;
C.F._3
Appellanti
CONTRO
in NI , in persona del suo Controparte_1
amministratore , legale rappresentante pro tempore , Dott. CP_2
, C.F. , elettivamente domiciliato in NI Via G.
[...] P.IVA_1
D'Annunzio nr. 62 presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio ( C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
Appellato
All'udienza del 7/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2018, i sig.ri e Parte_1
, assumendo la nullità e/o annullabilità del verbale di assemblea Parte_2
tenutasi in data 07.05.2018, convenivano in giudizio il Controparte_3
NI Via Masaniello n. 3 , per sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate: “..Voglia l'On.le Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa, ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile e comunque invalida e priva di effetto alcuno la delibera assembleare impugnata, adottata in data 07.05.2018, per i motivi sopra descritti, con ogni conseguente statuizione di legge. Con espressa di quant'altro produrre, dedurre e specificare, anche in via istruttoria, nei termini di legge. Con vittoria di spese e di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c. .”
Si costituiva il , rilevando l'infondatezza Controparte_4 della proposta impugnazione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di NI adito, rigettare l'opposizione proposta avverso la delibera assembleare del
07.05.2018 in quanto si appalesa totalmente infondata sia in fatto che in diritto nonché sfornita del benchè minimo supporto probatorio per le considerazioni espresse in narrativa. Confermare pertanto, in ogni sua parte, e segnatamente in tutti i punti dell'o.d.g. dal nr. 1 al nr. 3, la delibera assunta dal CP_1
convenuto in data 07.05.2018, rigettando contestualmente i due motivi di opposizione anche e soprattutto in considerazione che gli stessi attengono a labiali affermazioni e contestazioni non suffragate da alcun riscontro documentale , apparendo mera riproposizione delle precedenti impugnazioni.
Con riserva di ulteriori produzioni documentali e/o richieste istruttorie entro
i termini di legge che sin d'ora si richiedono. Con vittoria di spese e compensi professionali della presente fase giudiziale ex D.M. 55/14, così come aggiornati ex Decreto Ministro Giustizia nr. 37 dell'08.03.18, oltre accessori come per legge”
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con
Sentenza n. 3453/2023 emessa in data 04.08.2023, il Tribunale di NI rigettava le domande, con condanna di parte attrice alle spese di giudizio. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 3
Avverso detta sentenza con atto notificato il 28/2/24, proponevano appello e , assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il appellato, chiedendo l'integrale rigetto CP_1
del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 7/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia erroneamente:
a) rilevato, solo implicitamente con il mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale e senza esplicitarne in alcun modo la relativa motivazione, che la contestata illegittimità del bilancio consuntivo dell'anno 2017 e del preventivo del 2018 integrerebbe una mera censura di merito e non di legittimità della delibera approvativa di essi;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 bis cod. civ..
b) ritenuto che gli attori non avrebbero ottemperato all'onere di allegare e dimostrare di avere interesse all'impugnazione e quindi di rappresentare e fornire prova che l'errore contabile abbia inciso negativamente nella propria sfera giuridico-patrimoniale per errori determinanti una erronea posizione debitoria degli opponenti o comunque la violazione di interessi facenti capo ai condomini attori;
c) ritenuto che l'amministratore abbia sempre dato seguito alle richieste di prendere visione dei documenti condominiali formulate dai condomini.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Nella sentenza di primo grado nessun riferimento si rileva in merito al fatto che la contestata illegittimità del bilancio consuntivo dell'anno 2017 e del preventivo del 2018 integrerebbe una mera censura di merito e non di legittimità della delibera approvativa, il Tribunale, infatti, si è limitato ad enunciare il principio giurisprudenziale secondo cui “la deliberazione Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 4
dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c. comma 3° non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile “, senza trarre da esso alcuna conclusione, motivando il rigetto del motivo di opposizione con altra argomentazione, cioè quella relativa al principio di continuità che non consente di ritenere inutilizzabili i dati relativi ai precedenti bilanci, essendo gli stessi sottoposti a impugnazione non ancora passata in giudicato.
b) Passando ad esaminare il punto b) del gravame, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse, del tutto astratto, alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n. 5129).
Nel caso che ci occupa, gli appellanti non hanno allegato nessun interesse specifico a vedere modificata la delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, non riguardando la loro impugnazione situazioni determinanti una erronea posizione debitoria o la violazione di interessi facenti capo agli stessi.
Gli appellanti, infatti, anche in sede di impugnazione, si sono limitati ad elencare una serie di asseriti vizi della suddetta delibera senza specificare quale sia il loro interesse specifico, enunciando principi del tutto generici non attinenti alla loro sfera. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 5
c) Per quanto attiene alla violazione dell'art. 1130 bis c.c., si rileva che a norma del suddetto articolo nessun obbligo grava sull'amministratore di allegare alla copia del bilancio il registro di contabilità, il riepilogo finanziario, la nota sintetica esplicativa della gestione ecc, dovendo, invece, l'amministratore rendere disponibile ai condomini, che ne facciano richiesta, la documentazione a supporto del bilancio per la consultazione ed estrazione di copia.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è risultato che l'amministratore ha regolarmente messo a disposizione degli appellanti, assenti durante l'assemblea, tutta la documentazione richiesta, estraendone copia, che gli stessi non hanno ritirato.
2.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 5.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di NI n. 3453/2023 Parte_2
pubblicata in data 04.08.2023, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore del appellato, che, liquida in complessivi CP_1 Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 6
Euro 2.419,00, di cui €. 536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €.
496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in NI il giorno 21 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 350/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e res. in ER (Ct), Parte_1
via Campo Sportivo, n. 30, C. F. e CodiceFiscale_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Masaniello, n.
[...]
3, C. F. , elettivamente domiciliati in NI, viale CodiceFiscale_2
Libertà, n. 176, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo, C. F.
, che li rapp. e dif. giusta procura in atti;
C.F._3
Appellanti
CONTRO
in NI , in persona del suo Controparte_1
amministratore , legale rappresentante pro tempore , Dott. CP_2
, C.F. , elettivamente domiciliato in NI Via G.
[...] P.IVA_1
D'Annunzio nr. 62 presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio ( C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
Appellato
All'udienza del 7/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2018, i sig.ri e Parte_1
, assumendo la nullità e/o annullabilità del verbale di assemblea Parte_2
tenutasi in data 07.05.2018, convenivano in giudizio il Controparte_3
NI Via Masaniello n. 3 , per sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate: “..Voglia l'On.le Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa, ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile e comunque invalida e priva di effetto alcuno la delibera assembleare impugnata, adottata in data 07.05.2018, per i motivi sopra descritti, con ogni conseguente statuizione di legge. Con espressa di quant'altro produrre, dedurre e specificare, anche in via istruttoria, nei termini di legge. Con vittoria di spese e di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c. .”
Si costituiva il , rilevando l'infondatezza Controparte_4 della proposta impugnazione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di NI adito, rigettare l'opposizione proposta avverso la delibera assembleare del
07.05.2018 in quanto si appalesa totalmente infondata sia in fatto che in diritto nonché sfornita del benchè minimo supporto probatorio per le considerazioni espresse in narrativa. Confermare pertanto, in ogni sua parte, e segnatamente in tutti i punti dell'o.d.g. dal nr. 1 al nr. 3, la delibera assunta dal CP_1
convenuto in data 07.05.2018, rigettando contestualmente i due motivi di opposizione anche e soprattutto in considerazione che gli stessi attengono a labiali affermazioni e contestazioni non suffragate da alcun riscontro documentale , apparendo mera riproposizione delle precedenti impugnazioni.
Con riserva di ulteriori produzioni documentali e/o richieste istruttorie entro
i termini di legge che sin d'ora si richiedono. Con vittoria di spese e compensi professionali della presente fase giudiziale ex D.M. 55/14, così come aggiornati ex Decreto Ministro Giustizia nr. 37 dell'08.03.18, oltre accessori come per legge”
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con
Sentenza n. 3453/2023 emessa in data 04.08.2023, il Tribunale di NI rigettava le domande, con condanna di parte attrice alle spese di giudizio. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 3
Avverso detta sentenza con atto notificato il 28/2/24, proponevano appello e , assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il appellato, chiedendo l'integrale rigetto CP_1
del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 7/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia erroneamente:
a) rilevato, solo implicitamente con il mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale e senza esplicitarne in alcun modo la relativa motivazione, che la contestata illegittimità del bilancio consuntivo dell'anno 2017 e del preventivo del 2018 integrerebbe una mera censura di merito e non di legittimità della delibera approvativa di essi;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 bis cod. civ..
b) ritenuto che gli attori non avrebbero ottemperato all'onere di allegare e dimostrare di avere interesse all'impugnazione e quindi di rappresentare e fornire prova che l'errore contabile abbia inciso negativamente nella propria sfera giuridico-patrimoniale per errori determinanti una erronea posizione debitoria degli opponenti o comunque la violazione di interessi facenti capo ai condomini attori;
c) ritenuto che l'amministratore abbia sempre dato seguito alle richieste di prendere visione dei documenti condominiali formulate dai condomini.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Nella sentenza di primo grado nessun riferimento si rileva in merito al fatto che la contestata illegittimità del bilancio consuntivo dell'anno 2017 e del preventivo del 2018 integrerebbe una mera censura di merito e non di legittimità della delibera approvativa, il Tribunale, infatti, si è limitato ad enunciare il principio giurisprudenziale secondo cui “la deliberazione Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 4
dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c. comma 3° non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile “, senza trarre da esso alcuna conclusione, motivando il rigetto del motivo di opposizione con altra argomentazione, cioè quella relativa al principio di continuità che non consente di ritenere inutilizzabili i dati relativi ai precedenti bilanci, essendo gli stessi sottoposti a impugnazione non ancora passata in giudicato.
b) Passando ad esaminare il punto b) del gravame, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse, del tutto astratto, alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n. 5129).
Nel caso che ci occupa, gli appellanti non hanno allegato nessun interesse specifico a vedere modificata la delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, non riguardando la loro impugnazione situazioni determinanti una erronea posizione debitoria o la violazione di interessi facenti capo agli stessi.
Gli appellanti, infatti, anche in sede di impugnazione, si sono limitati ad elencare una serie di asseriti vizi della suddetta delibera senza specificare quale sia il loro interesse specifico, enunciando principi del tutto generici non attinenti alla loro sfera. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 5
c) Per quanto attiene alla violazione dell'art. 1130 bis c.c., si rileva che a norma del suddetto articolo nessun obbligo grava sull'amministratore di allegare alla copia del bilancio il registro di contabilità, il riepilogo finanziario, la nota sintetica esplicativa della gestione ecc, dovendo, invece, l'amministratore rendere disponibile ai condomini, che ne facciano richiesta, la documentazione a supporto del bilancio per la consultazione ed estrazione di copia.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è risultato che l'amministratore ha regolarmente messo a disposizione degli appellanti, assenti durante l'assemblea, tutta la documentazione richiesta, estraendone copia, che gli stessi non hanno ritirato.
2.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 5.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di NI n. 3453/2023 Parte_2
pubblicata in data 04.08.2023, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore del appellato, che, liquida in complessivi CP_1 Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 6
Euro 2.419,00, di cui €. 536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €.
496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in NI il giorno 21 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro