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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 5125 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 07/11/2024, scaduti in data 28/01/2025 i termini concessi alle parti ex artt.
352-190 c.p.c., e promossa da:
(P. IVA: ), con sede legale in Osimo (AN), Via Po n. 9, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Celine Parte_1
Canneto del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito a
Senigallia (AN), Via Testaferrata n. 29, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 11.10.2023;
-appellante-
CONTRO
(P.IVA ), con sede a Senigallia, in persona del titolare Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CodiceFiscale_1
Valerio Barigelletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Ancona, Piazza
pagina 1 di 17 Stamira n. 10, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 25.01.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona, dott.ssa Lorena
Volpone, in data 17.07.2023, pubblicata ex art. 133 c.p.c. in pari data (R.G. n. 2138/2021) e non notificata:
opposizione a D.I. n. 502/2021 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Ancona in data
21.04.2021 avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 2.969,55”
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 502/2021 (R.G. n. 887/2021) del 21/04/2021, depositato in pari data, il Giudice
di Pace di Ancona (in accoglimento del ricorso monitorio) ingiungeva a in Controparte_2
persona del legale rappresentante, di pagare immediatamente, alla società ingiungente CP_1
in persona del legale rappresentante, la somma di € 2.969,55 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002
[...]
(dalle scadenza delle singole fatture al saldo) e spese (ivi comprese quelle notarili pari ad E. 110,00),
derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 8734 dell'1.07.2015, 11517 del 6.08.2015, 13450 del
3.09.2015, 13471 del 3.09.2015, 14863 dell'1.10.2015, 16320 del 5.11.2015, 17303 dell'1.12.2015, 18003 del
17.12.2015, 86 del 5.01.2016, 1028 del 29.01.2016, 12989 del 6.09.2016 e 2934 del 17.03.2017 emesse per la fornitura di beni e servizi (cfr. ricorso monitorio).
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo veniva notificato unitamente all'atto di precetto in data 7.07.2021.
Con atto di citazione in opposizione del 14.09.2021, notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 14.09.2021, in persona del legale rappresentante, proponeva tempestiva Controparte_2
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo chiedendo al Giudice di Pace di Ancona
l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice di Pace di Ancona, disattesa
ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.,
pagina 2 di 17 revocare e/o sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 502/2021 emesso il 21 Aprile 2021 dal Giudice di Pace di Ancona;
nel merito: dichiarare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla
[...]
con conseguente revoca o declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto;
CP_1
in via subordinata: diminuire nella misura che riterrà di giustizia il corrispettivo richiesto dalla CP_1
alla e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto”; in via istruttoria chiedeva
[...] Controparte_2
l'ammissione della prova per testi (cfr. conclusioni rassegnate a pag.
9 -10 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
La difesa della opponente premetteva, in fatto, che:
- la società gestiva un ristorante a Sirolo, denominato “Vittoria”, e si Controparte_2
rivolgeva a per la fornitura di alcuni prodotti dal 2014 sino al 2019, anno in Controparte_1
cui l'attività era stata ceduta;
- nel corso degli anni tutte le fatture erano state regolarmente pagate;
- come da prassi nel settore, consegnava e scaricava nuova merce presso il ristorante CP_1
solo dopo il pagamento della fattura o comunque quando il cliente dimostrava il pagamento delle precedenti forniture;
in caso contrario la fornitrice in attesa di pagamento non avrebbe consegnato il materiale ordinato;
- le fatture nn. 11517/2015, 13450/2015, 14863/2015, 16320/2015, 173030/2015, 86/2016 e 1028/2016
avevano ad oggetto servizi mai usufruiti dalla opponente, non erano state firmate né accettate dalla opponente, e i servizi effettivamente svolti nel tempo erano tutti stati sempre pagati da
Controparte_2
- sulla fattura n. 13471/2015 c'era la scritta “pagata”, poi cancellata e sostituita con “sospesa”, in quanto era compresa nei canoni che pagava la direttamente all'agente; Controparte_2
- sulla fattura n. 18003/2015 c'era la scritta “sospesa”, in quanto probabilmente la merce non era stata consegnata;
- sulla fattura n. 12989/2016 c'era la scritta “pagata con assegno” ed era firmata dall'addetto alle consegne;
- sulla fattura n. 2934/2017 c'era la scritta “sospesa”, in quanto probabilmente la merce non era stata consegnata;
inoltre recava la firma del trasportatore, e non di CP_2
- sulla fattura 8734/2015 c'era la scritta “pagata” ed era stata sicuramente pagata tanto che era previsto un pagamento diretto a vista della stessa;
pagina 3 di 17 - quindi nulla era dovuto alla che, visto che la fornitura era continuativa, non Controparte_1
consegnava mai la merce successiva se le fatture precedenti non erano state già saldate;
- le fatture prodotte nel ricorso monitorio dalla opposta erano state contestate una per una e non costituivano la prova delle prestazioni eseguite;
- quindi non vi era la prova del credito vantato, che non era certo né liquido né esigibile;
- non erano dovuti – di conseguenza- neppure gli interessi moratori richiesti dalla scadenza delle fatture al saldo;
- inoltre, la messa in mora era stata fatta solo il 13.05.2019, pertanto gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sino a quella data come legali e solo successivamente al 2019 come moratori (cfr.
atto di citazione in opposizione in atti).
Direttamente alla prima udienza del 15.11.2021 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
depositando comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2021 con fascicolo documenti, contestando le avverse pretese e affermando (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- le fatture nn. 11517/2015, 13450/2015, 14863/2015, 16320/2015, 173030/2015 e 1028/2016 facevano riferimento a canoni mensili per la sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua concesso in comodato d'uso alla società opponente, da pagare come da accordi per usufruire dell'erogatore dell'acqua;
- la società opponente non aveva allegato alcuna prova in merito all'avvenuto pagamento;
- nessuna somma era stata versata a chiusura e tacitazione della fornitura de quo;
- in relazione alle fatture n. 13471/2015, n. 18003/2015 e n. 2934/2017 la dicitura “sospesa”, nel gergo commerciale, significava che il pagamento era sospeso perché il cliente non aveva pagato;
- le fatture n. 18003/2015 e n. 2934/2017 erano fatture accompagnatorie, pertanto, a differenza di una fattura di vendita, costituivano prova dell'avvenuta consegna della merce;
- sulla fattura n. 12989/2016, recante la dicitura “pagato con assegno”, era stata oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo solo per la residua somma di € 10,00 come risultava dalle schede contabili che depositava in allegato, dalle quali risultava l'indicazione della fattura de quo e dell'assegno bancario di € 356,37;
- sulla fattura n. 8734/2015 la dicitura “pagato fattura n. 8525 del 29/06/2015 con assegno di €
269,19” si riferiva al pagamento di un precedente ordine come risultava dai libri contabili;
pagina 4 di 17 alla consegna della merce oggetto della fattura in contestazione, saldava la Controparte_2
fattura pregressa, ma non quella oggetto di decreto ingiuntivo;
- né le fatture né le successive richieste di pagamento erano mai state contestate dalla opponente
(cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
La difesa di chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'On.le Giudice di Pace di Ancona, contrariis reiectis, per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, nel
merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
502/2021 emesso dal Giudice di Pace di Ancona in data 21/04/2021, in quanto infondata sia in fatto che in
diritto per i motivi di cui tutti alla narrativa e conseguentemente confermare in toto il predetto decreto
monitorio; in ogni caso condannare parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
per i motivi tutti di cui sopra, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di
causa, e con riserva di ogni ulteriore deduzione, richiesta ed eccezione, anche istruttoria” (conclusioni rassegnate alle pagg. 10-11 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 15.11.2021 il Giudice di Pace sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito rinviava al 31.01.2022 ex art 320 c.p.c.
All'udienza del 31.01.2022 i difensori delle parti depositavano le memorie ex art. 320 c.p.c. e il Giudice
di Pace ammetteva la prova testimoniale articolata dall'opponente e dall'opposta.
All'udienza dell'11.04.2022 venivano escussi i testimoni di parte opponente e di parte Testimone_1
opposta (il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di incapacità a testimoniare Controparte_3
sollevata ex art. 246 c.p.c. dall'opponente relativamente al teste sig. in quanto era socio di una CP_1
società di capitali).
All'udienza del 10.06.2022 venivano escussi i testimoni di parte opponente e di parte Testimone_2
opposta all'udienza del 09.09.2022 veniva escusso il teste di parte opponente _3
. Testimone_4
All'udienza del 26.09.2022 i difensori delle parti precisavano come in atti;
all'udienza del 14.10.2022,
fissata per la discussione, i difensori depositavano le note conclusionali e il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 297 emessa in data 17/07/2023 e depositata in data 01/08/2023, il Giudice di Pace di
Ancona, Dott.ssa Lorena Volpone, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto,
condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Controparte_1
delle spese del procedimento. pagina 5 di 17 Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di prime cure affermava testualmente che:
“La questione sottoposta al giudicante attiene il pagamento di fatture per l'assistenza di un erogatore
d'acqua installato in comodato ad uso gratuito e vendita di bevande.
La società opposta a corredo del D.I. depositava solo ed unicamente delle fatture e precisamente del
01/07/2015 per la vendita di bevande dell'importo di € 585,22 che risulta pagata con assegno, la fattura del
03/09/2015 dell'importo di € 259,60 con la dicitura pagata, poi cancellata recante la dicitura sospesa in quanto
paga all'agente, la fattura del 17/12/2015 di € 269,78 con la dicitura sospesa, la fattura del 06/09/2016 di €
606,37 pagata con assegno e la fattura del 17/03/2017 di € 749,35 sospeso;
le altre fatture attengono al canone di
sanificazione e manutenzione erogatore acqua relative al mese di ottobre, novembre, dicembre del 2015
dell'importo cadauna di € 170,80 e due del 2016 e precisamente del mese di Gennaio e Febbraio dell'importo
cadauna di € 170,80”.
“Orbene, per quanto attiene il pagamento del canone mensile per la sanificazione e manutenzione
dell'erogatore dell'acqua, l'opposta non ha prodotto in atti il contratto ove si possa evincere le condizioni e il
canone mensile da pagare per la manutenzione dell'erogatore”.
“In mancanza di prova che doveva fornire l'opposta le somme riportate non possono essere riconosciute”;
“per quanto attiene le fatture di vendita di bevande…la ditta opposta non ha dimostrato ciò, infatti,
nessun autista addetto alla consegna è stato citato come teste, l'unico in grado di riferire sull'effettiva consegna o
meno di denaro".
“alla luce di quanto sopra non resta che accogliere l'opposizione e revocare il D.I. opposto e le spese
seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo” (motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti).
Avverso la predetta sentenza, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 05/09/2023,
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto tempestivo Controparte_1
appello con atto di citazione notificato il 05/10/2023.
I motivi posti a fondamento dell'appello sono:
“1) violazione di legge, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione della sentenza in ordine alla
mancata prova del credito di cui alle fatture di vendita delle bevande”.
Secondo la difesa dell'appellante, gravava sul debitore l'onere di dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta, in ossequio alle regole che in generale presiedono all'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, come cristallizzate nei principi scolpiti nella decisione delle Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533.
pagina 6 di 17 Inoltre, secondo Cassazione n. 19039 del 2019, per aversi l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore circa l'esistenza di altri rapporti tra le parti, era necessario che il pagamento allegato e provato dalla parte debitrice fosse dotato di una certa riferibilità al credito azionato.
Nel caso di specie la controparte non aveva contestato l'an del rapporto obbligatorio ma solamente una intervenuta estinzione dell'obbligazione in capo alla società a mezzo di CP_2
pagamenti mai prodotti.
Secondo l'appellante, la società odierna appellata non aveva dimostrato nulla in primo grado ma si era limitata, di fatto, a far escutere dei testimoni i quali non avevano indicato alcun valido pagamento rispetto alle fatture contestate;
essi avevano riferito in merito a generiche circostanze ed a meri riferimenti de relato. Vi è era stata -quindi- la violazione dell'art. 2967 c.c.
2) “violazione di legge, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione della sentenza in ordine alla
mancata prova del credito di cui alle fatture per le spese ordinarie di manutenzione dell'erogatore dell'acqua”.
Secondo la difesa di parte appellante, aveva errato il giudice di Pace nel ritenere che “l'opposta non ha
prodotto in atti il contratto ove si possa evincere le condizioni e il canone mensile da pagare per la manutenzione
dell'erogatore”.
Il Giudice di prime cure aveva, pertanto, erroneamente ritenuto necessaria la produzione di un documento (il contratto scritto), in realtà inesistente, poiché vi era stato esclusivamente accordo verbale per il pagamento del suddetto canone: l'erogatore veniva fornito dalla in Controparte_1
comodato d'uso gratuito, ad eccezione delle spese necessarie alla sanificazione e corretta manutenzione (spese che erano state in precedenza pacificamente pagate).
Il Giudice di primo grado non aveva preso in considerazione le schede contabili, mai contestate da parte appellata, da cui risultava il rapporto commerciale tra le parti in causa e si evinceva come a decorrere dall'anno 2015, la società emetteva fatture relativamente al pagamento Controparte_1
del canone di sanificazione pari ad € 170,80 mensili. Le fatture pregresse di pari importo e oggetto rispetto a quelle oggetto del ricorso monitorio erano state regolarmente pagate dalla Controparte_4
[...]
Inoltre le spese ordinarie per l'uso della cosa dovevano far carico al comodatario ai sensi dell'art. 1808
c.c.
3) “erronea, parziale e viziata valutazione delle prove testimoniali – inattendibilità dei testi escussi –
inammissibilità ed irrilevanza in assenza della prova documentale di estinzione del debito”.
pagina 7 di 17 Con il terzo motivo di appello la difesa di parte appellante ha contestato al Giudice di primo grado di aver preso a fondamento della propria decisione soltanto alcune dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni di parte appellata, senza considerare quelli di parte appellante, formando così un convincimento lacunoso oltre che parziale.
La diesa dell'appellante ha censurato anche la parte della sentenza relativa alle spese di lite (cfr. atto di citazione in appello).
L'appellante ha formulato quindi le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, per i motivi di cui in narrativa:
NEL MERITO:
In accoglimento dell'appello, annullare e/o comunque riformare la sentenza n. 297/2023, pronunciata all'esito
del procedimento n. 2138/2021 R.G. dal Giudice di Pace di Ancona in data 17/07/2023, depositata in data
01/08/2023 e notificata in data 05/09/2023 e, per l'effetto, accogliere la domanda di pagamento di € 2.969,55,
oltre spese e compensi della procedura monitoria, e quindi la legittima pretesa creditoria in capo alla società
nei confronti della società per i motivi di cui in narrativa. Controparte_1 Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese di lite relative al doppio grado di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 17
dell'atto di citazione in appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.01.2024 si è costituita la società in persona del suo legale rappresentante, per sentire accogliere le Controparte_2
seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, per i motivi di cui in narrativa o con qualsivoglia altra statuizione, nel merito: rigettare l'appello
proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto o con qualsivoglia altra statuizione, e Controparte_1
confermare la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona il 17 Luglio 2023. Con vittoria di
spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio” (conclusioni formulate a pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Alla prima udienza del 04/04/2024 veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare una conciliazione;
allo scopo veniva fissata l'udienza del 06/06/2024.
All'udienza del 06/06/2024 si è proceduto al tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. che però ha dato esito negativo;
la causa veniva quindi rinviata al 07/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 17 A questa udienza venivano assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione “ante Cartabia” e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).
I motivi posti a fondamento dell'appello vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate.
L'appello proposto da è fondato e va accolto. Controparte_1
Si perviene a tale conclusione in ragione delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad esporre.
Deve, in materia, essere ribadito il risalente ma costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
03373 del 12/02/2010 Rv. 611587 — 01): «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non
ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto,
esatto adempimento» (cfr. da ultimo fra le tante Cass. n. 3587 del 2021; Cass. n. 3373 del 12/02/2010;
Cass., Sez. Unite, 30/10/2001 n. 13533; Cass. 27.09.2007, n. 20326).
Il credito monitoriamente azionato da si fonda su fatture che in parte hanno ad Controparte_1
oggetto la fornitura di beni e in parte hanno ad oggetto il canone di sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua oggetto di un contratto di comodato d'uso pacificamente stipulato
(verbalmente) fra le odierne parti in causa.
In particolare:
- le fatture nn. 8734 dell'1.07.2015, 13471 del 3.09.2015, 18003 del 17.12.2015, 12989 del 6.09.2016,
2934 del 17.03.2017 hanno ad oggetto la fornitura di merce (cfr. doc.ti nn. 1-4-8-11-12 all.ti ricorso per decreto ingiuntivo); pagina 9 di 17 - le fatture nn. 11517 del 6.08.15, 13450 del 03.09.2015, 14863 dell'1.10.2015, 16320 del 5.11.2015,
17303 dell'1.12.2015, 86 del 5.01.2016, 1028 del 29.01.2016 hanno ad oggetto testualmente il
“canone di sanificazione e manutenzione erogatore acqua” rispettivamente per i mesi di agosto 2015,
settembre 2015, ottobre 2015, novembre 2015, dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016 e recano tutte l'importo di € 170,80 (cfr. doc.ti nn. 2-3-5-6-7-9-10 all.to ricorso per decreto ingiuntivo).
Per quanto riguarda le fatture relative al canone di sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua, la società opposta ha affermato in comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
che tali fatture facevano riferimento a canoni mensili per la sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua concesso in comodato d'uso alla società opponente;
tali canoni mensili sono
“da pagare come da accordi per usufruire dell'erogatore dell'acqua” (cfr. pag. 3 comparsa in primo grado
. Controparte_1
L'art. 1803, c.c. afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile
o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
La sostanziale gratuità distingue il comodato dalla locazione, infatti, se per l'uso della cosa altrui,
mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la locazione.
Il carattere gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un “modus”: “nel comodato modale il cd. "modus" non costituisce "il contrappeso del
godimento della cosa concessa in uso, ma si mantiene nei limiti strutturali e funzionali della fattispecie
contrattuale", sicché, ove esso integri "una vera e propria controprestazione, si dovrà ritenere che esso infici
l'originaria gratuità del comodato", evenienza da escludere - in applicazione di un principio "quantitativo" -
solo quando quella posta a carico del comodatario sia "una prestazione economica di lieve entità" (Cfr. Cass. n.
1039 del 17/01/2019).
Il Codice Civile, nel regolamentare il comodato dall'art. 1803 all'art. 1812, non prescrive alcun vincolo di forma, né sostanziale, né probatoria.
“Per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo
sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la
consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni ne' avvenire materialmente, potendo
anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal
pagina 10 di 17 comodatario” (cfr. Cass., n. 1293 del 29.01.2003, sia pur con riferimento a un rapporto di comodato di immobile).
Sul comodatario gravano le spese ordinarie necessarie all'uso, alla custodia, alla conservazione e alla manutenzione della cosa, ai sensi dell'art. 1808 c.c.
Sotto la rubrica: «Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie», stabilisce l'articolo 1808 c.c., al primo comma, che: «Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa», e, al secondo comma, che: «Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la
conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti».
La norma, dunque, pone anzitutto, al primo comma, la intuitiva regola generale secondo cui le spese sostenute per l'uso della cosa gravano sul comodatario, quale naturale limitazione dell'obbligazione assunta dal comodante.
Detto obbligo, d'altronde, altro non è che un semplice corollario di quello di conservare e custodire la cosa, gravante sul comodatario, ai sensi dell'articolo 1804 c.c., con il carico del conseguente onere delle spese ordinarie, ivi compresa l'ordinaria manutenzione.
Pertanto -alla luce dei suddetti principi - gravava sulla società opposta dimostrare la CP_1
fonte ovvero il titolo del suo diritto.
A tale proposito la opposta non ha prodotto il contratto scritto stipulato tra le parti per il semplice fatto che era stato raggiunto un accordo verbale.
Ciò risulta ampiamente dimostrato sia dall'avvenuto pagamento delle pregresse fatture da parte della società come risultante dall'esame delle scritture contabili prodotte dalla Controparte_2
società opposta sia dalle dichiarazioni dei testi escussi. CP_1
Dall'esame delle schede contabili prodotte sub doc. n. 1 in allegato alla comparsa di primo grado della opposta risultano emesse e pagate le precedenti fatture relative al canone di Controparte_1
sanificazione pari ad € 170,80 mensili (cfr. fatt. n. 1121 del 03/02/2015, n. 2211 del 3.03.2015, n. 3458 del
01/04/2015, n. 5298 del 07/05/2015, n. 7019 del 05/06/2015, n. 8720 dell'1.07.2015).
Le fatture oggetto della domanda monitoria sono relative al pagamento di tale canone per i mesi successivi che vanno da agosto 2015 a febbraio 2016, a partire dalla fattura n. 11517 del 6.08.2015.
L'esistenza di tali accordi verbali trova inoltre conferma sulla base delle risultanze delle prove testimoniali raccolte nel corso del primo grado di giudizio.
In particolare, la testimone impiegata della società opposta, escussa all'udienza del _3
10.06.2022, ha affermato sub cap. 1 memoria 320 cpc di parte opposta (“Se sia vero che nell'ottobre 2014 pagina 11 di 17 la società aveva a richiedere alla società un erogatore dell'acqua in CP_2 Controparte_2 Controparte_1
comodato d'uso”): “Si, nella data indicata la società opposta, previa richiesta della società opponente consegnava
un erogatore dell'acqua in comodato d'uso gratuito, solo l'assistenza viene pagata che consiste nel cambio del
filtro acqua, pulizia e sostituzioni di parti rotte, con fattura mensile e il contratto non è vincolato nel tempo;
mi
occupo io personalmente di ciò”. Sub. cap. 3: “Preciso che l'erogatore dell'acqua è stato installato a Sirolo presso
il ristorante “La Vittoria”, mentre la sede legale della ditta opponente si trovava a Senigallia”…; sub. cap. 4:
“preciso che il nostro rappresentante in genere rappresenta ai clienti la modalità del servizio di manutenzione, il
costo relativo come per prassi” (cfr. verbale udienza 10.06.2022).
Anche il testimone escusso all'udienza dell'11.04.2022, ha dichiarato sub cap. 1 Controparte_3
memoria ex art. 320 cpc parte opposta: “Nel 2014 non lavoravo nell'azienda, ho iniziato nel 2017 ed ho visto
dal passaggio di consegna che la società opponente richiedeva un erogatore dell'acqua in comodato d'uso, è stato
anche da noi installato”; “Preciso che è stato installato presso la sede dell'attività commerciale in Sirolo, attività
di bar-ristorante; ho saputo di queste cose tramite il passaggio di consegne” (cfr. verbale udienza 11.04.2022).
Quindi, l'erogatore era stato fornito da in comodato d'uso gratuito, con un canone Controparte_1
mensile di € 170,80 per le spese necessarie alla sanificazione e manutenzione dell'erogatore.
Nessuna delle parti ha specificato e dimostrato la durata di questo contratto.
Dai precedenti pagamenti e dalla testimonianza risulta che ha ricevuto in Controparte_2
comodato d'uso gratuito l'erogatore da ovvero che l'erogatore è stato consegnato Controparte_1
alla opponente, come dichiarato dalla teste e come confermato dai pagamenti emergenti dalle scritture contabili depositate e mai contestate.
Quindi la società ingiungente aveva fornito la prova (onere sulla stessa gravante ex art. 2967 c.c.) del titolo — contratto verbale di comodato d'uso dell'erogatore dell'acqua stipulato con la controparte- e dell'esistenza di un accordo verbale per il pagamento del suddetto canone (pattuito nella somma mensile di E. 170,80 mensili, come emerge dai pregressi pagamenti) ed ha allegato l'inadempimento della controparte (consistito nel mancato pagamento del canone di sanificazione e manutenzione dell'erogatore)
Quindi la decisione del Giudice di Pace non è conforme ai principi sopra esposti.
Era onere della società dimostrare, per essere esonerata dal pagamento di Controparte_2
queste spese di sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua, di averlo restituito (nel periodo indicato nelle fatture azionate) ovvero di aver receduto dal contratto in epoca antecedente alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. pagina 12 di 17 Sul punto la società parte opponente nulla ha dedotto e/o dimostrato (cfr. atto di citazione in opposizione a D.I. introduttivo del Giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
né le fatture sono state oggetto di contestazione prima della introduzione del giudizio).
Ne deriva -quindi- che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace
impugnata, è dovuto il pagamento delle fatture nn. 11517 del 6.08.15, 13450 del 03.09.2015, 14863
dell'1.10.2015, 16320 del 5.11.2015, 17303 dell'1.12.2015, 86 del 5.01.2016, 1028 del 29.01.2016 relative al
“canone di sanificazione e manutenzione erogatore acqua” rispettivamente per i mesi di agosto, settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, dell'importo di € 170,80 ciascuna, per complessivi € 1.195,60 (cfr. doc.ti nn. 2-3-5-6-7-9-10 all.to ricorso per decreto ingiuntivo).
Passando ora all'esame delle fatture relative alla fornitura di merce, la società opponente, nel domandare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ne aveva eccepito l'avvenuto pagamento (nei termini sopra riportati).
Occorre applicare i principi generali sopra richiamati e si rammenta altresì che la fattura, sebbene sufficiente per la emissione del decreto ingiuntivo, non è di per sé sufficiente mezzo di prova nell'ambito del giudizio di opposizione.
A fondamento della domanda di pagamento delle fatture emesse, ha prodotto inoltre il CP_1
registro iva vendite con dichiarazione notarile di conformità nel quale trovano riscontro le fatture monitoriamente azionate (doc n. 16 fasc. monitorio).
Il rapporto tra le parti è pacifico e non è in contestazione, avendo entrambe le società affermato l'esistenza di un rapporto continuativo tra le stesse (cfr. “la società gestiva un Controparte_2
ristorante a Sirolo, denominato “Vittoria” e la era il fornitore per alcuni prodotti sin dal Controparte_1
2014, fino al 2019, anno in cui l'attività è stata ceduta”: cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione).
In base ai principi generali sopra richiamati, è onere di chi paga provare l'avvenuto pagamento ovvero l'estinzione del debito.
Nel caso di specie, la società opponente non ha dimostrato di avere pagato, non avendo prodotto alcuna quietanza (necessaria nel caso di pagamento in contanti), né altro per dimostrare l'avvenuto pagamento;
né la prova può essere data per testimoni ai sensi dell'art. 2721 c.c., come tempestivamente eccepito dalla difesa dell'odierna appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 10 comparsa di primo grado, nella quale si eccepisce l'inammissibilità della prova per testi perché vertenti su circostanze da provarsi documentalmente).
A tale proposito, secondo la Corte di Cassazione: pagina 13 di 17 - “i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ex art. 2721 cod. civ., non attengono all'ordine pubblico, ma
sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi
ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di
assunzione o nella prima difesa successiva (Cass. Sez. 1, ord. 19 febbraio 2018, n. 3956, Rv. 647235-01)” (Cass.
n. 18971/2022).
- “Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poiché ai sensi dell'art. 2726 cod.
civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è
ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il
limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in
base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a
notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis,
Cass. 14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879” (Cass. n. 7940/2020).
- “l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un
potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia
correttamente motivato (cfr. Cass. 22.7.2004, n. 13621; Cass. 22.5.2007, n. 11889; Cass. 21.2.1986, n. 1050)”
(Cass. n. 190/2020).
Nel caso di specie il Giudice di Pace nella sentenza impugnata non ha motivato in merito alla sua decisione di ammettere la prova per testi richiesta dalla opponente, a fronte della tempestiva eccezione formulata dalla parte opposta.
Comunque i capitoli di prova da 1 a 3 formulati nella memoria ex art. 320 di Controparte_2
del 31.01.2022 sono generici e non hanno ad oggetto la prova del pagamento delle fatture oggetto di causa.
Infatti, le dichiarazioni dei testi non riguardano il pagamento delle fatture in atti ma vertono su circostanze riferite genericamente e comunque irrilevanti per cui la prova non avrebbe dovuto essere ammessa dal Giudice di Pace anche per tale ragione.
Ciò precisato e procedendo all'esame delle singole fatture aventi ad oggetto la fornitura di merce (nn.
8734 dell'1.07.2015, 13471 del 3.09.2015, 18003 del 17.12.2015, 12989 del 6.09.2016, 2934 del 17.03.2017:
cfr. doc.ti nn. 1-4-8-11-12 all.ti ricorso per decreto ingiuntivo) va rilevato che:
- la fattura accompagnatoria 8734/2015 di € 585,22 (doc. n. 1 all.to fasc. monitorio) contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna delle merce ivi indicata. Diversamente da quanto sostenuto dalla opponente e dal Giudice di pagina 14 di 17 Pace, non vi è scritto pagato ma questo è riferito ad altra fattura (si legge testualmente “pagato
fattura n. 8525 con assegno del 29.06.2015 – euro 269,13”), né vi è prova del pagamento di cui era onerata la ditta opponente – odierna appellata;
- la fattura accompagnatoria 13471/2015 di € 259,60 (doc. n. 4 all.to fasc. monitorio) contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento la scritta “pagato” è cancellata e vi è scritto “sospeso
fattura n. 13471 del 4.09.2015 di euro 259,60” con relativa sottoscrizione, e per sospeso,
diversamente da quanto sostenuto da parte opponente deve intendersi non pagato
Al riguardo, la teste escussa all'udienza del 10.06.2022, ha affermato, _3
rispondendo al cap. 8) della memoria ex art. 320 c.p.c. della opposta che “la CP_1
dicitura sospeso indica che la merce non è stata pagata”; sub. cap. 9: “sospeso vuol dire non pagato”;
sui cap. dal 10 al 21: “come già riferito vi è scritto sospeso, le fatture non sono state pagate, la merce è
stata consegnata, tutto ciò che risulta scritto nelle fatture corrisponde alla realtà dei fatti”, ADR:
“sospeso viene scritto dall'autista che dopo aver avuto le somme in contanti dai clienti versa il denaro a
me personalmente che conteggio;
quando il cliente paga viene dall'autista rilasciata quietanza” (cfr.
verbale udienza 10.06.2022). Non vi è prova del pagamento di cui era onerata la ditta opponente – odierna appellata, la quale non ha prodotto la quietanza (né sono state prodotte le scritture contabili della società dove sarebbero stati inseriti i relativi pagamenti)
- La fattura accompagnatoria n. 18003 del 17/12/2015 di 269,78 € (doc. n. 8 all.to fasc. monitorio)
contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento vi è scritto “sospeso”, e per sospeso,
diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, deve intendersi non pagato, come riferito dalla teste nella testimonianza appena sopra riportata (anche in tal _3
caso manca la prova dell'avvenuto pagamento);
- La fattura accompagnatoria n. 12989 del 06/09/2016 (doc. n. 11 all.to fasc. monitorio) contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento vi è scritto “pagato assegno”, tale dicitura è stata siglata. Come evidenziato da parte opposta e risultante dall'esame dei libri contabili, l'importo residuo di tale fattura è di € 10,00, stante il pagamento mediante assegno bancario di € 356,37
mentre l'importo della fattura è di € 366,37 (cfr. doc. n. 1 all.to comparsa primo grado: schede contabili: pag. 4 periodo 1.01.2016-31.12.2016). pagina 15 di 17 - La fattura accompagnatoria n. 2934 del 17.03.2017 di 649,35 € (doc. n. 12 all.to fasc. monitorio)
contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento vi è scritto “sospeso”, e per sospeso,
diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, deve intendersi non pagato, come riferito dalla teste nella testimonianza appena sopra riportata (anche per tale _3
fattura il pagamento non è stato dimostrato).
Da quanto sopra discende, quindi ed in conclusione, che la sentenza del Giudice di primo grado va integralmente riformata, in accoglimento dell'appello formulato da perché Controparte_1
fondato.
Ne consegue che la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
va condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, della complessiva somma di € 2.969,55 oltre agli interessi commerciali ex D.lgs. n. 231/2002
dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo, come correttamente richiesto in sede monitoria
(essendo stato revocato in I grado il D.I. da parte del Giudice di Pace;
cfr. anche in motivazione Cass.
2017 n. 20868 secondo cui: “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva
caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del
giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso -
non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per
iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”.)
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano in favore della appellante ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento sia per il primo che per il secondo grado è quello fino ad E. 5.200,00), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione”
non viene liquidato in questa seconda fase in assenza della relativa attività; cfr. nota spese depositata dalla difesa di parte appellante in data 27.01.2025 all'interno della memoria di replica, si fa presente che lo scaglione non è quello ivi indicato da 5.200 a 26.000, posto che il valore della controversia, pari al valore della domanda, è di € 2.969,55; si v.no conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello e riproposte nella comparsa conclusionale).
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II
grado al R.G. N. 5125/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace Controparte_1
di Ancona perché fondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona ivi appellata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € Controparte_1
2.969,55 oltre ad interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture ivi azionate al saldo;
CONDANNA
L'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_2 Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi E. 2.966,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 1.701,00 per il giudizio di II grado e € 1.265,00 per il giudizio di I grado), oltre ad € 174,00 per esborsi (147,00 più 27,00 per il giudizio di II grado), E. 110,00 per spese notarili, oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Ancona, 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 5125 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 07/11/2024, scaduti in data 28/01/2025 i termini concessi alle parti ex artt.
352-190 c.p.c., e promossa da:
(P. IVA: ), con sede legale in Osimo (AN), Via Po n. 9, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Celine Parte_1
Canneto del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito a
Senigallia (AN), Via Testaferrata n. 29, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 11.10.2023;
-appellante-
CONTRO
(P.IVA ), con sede a Senigallia, in persona del titolare Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CodiceFiscale_1
Valerio Barigelletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Ancona, Piazza
pagina 1 di 17 Stamira n. 10, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 25.01.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona, dott.ssa Lorena
Volpone, in data 17.07.2023, pubblicata ex art. 133 c.p.c. in pari data (R.G. n. 2138/2021) e non notificata:
opposizione a D.I. n. 502/2021 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Ancona in data
21.04.2021 avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 2.969,55”
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 502/2021 (R.G. n. 887/2021) del 21/04/2021, depositato in pari data, il Giudice
di Pace di Ancona (in accoglimento del ricorso monitorio) ingiungeva a in Controparte_2
persona del legale rappresentante, di pagare immediatamente, alla società ingiungente CP_1
in persona del legale rappresentante, la somma di € 2.969,55 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002
[...]
(dalle scadenza delle singole fatture al saldo) e spese (ivi comprese quelle notarili pari ad E. 110,00),
derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 8734 dell'1.07.2015, 11517 del 6.08.2015, 13450 del
3.09.2015, 13471 del 3.09.2015, 14863 dell'1.10.2015, 16320 del 5.11.2015, 17303 dell'1.12.2015, 18003 del
17.12.2015, 86 del 5.01.2016, 1028 del 29.01.2016, 12989 del 6.09.2016 e 2934 del 17.03.2017 emesse per la fornitura di beni e servizi (cfr. ricorso monitorio).
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo veniva notificato unitamente all'atto di precetto in data 7.07.2021.
Con atto di citazione in opposizione del 14.09.2021, notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 14.09.2021, in persona del legale rappresentante, proponeva tempestiva Controparte_2
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo chiedendo al Giudice di Pace di Ancona
l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice di Pace di Ancona, disattesa
ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.,
pagina 2 di 17 revocare e/o sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 502/2021 emesso il 21 Aprile 2021 dal Giudice di Pace di Ancona;
nel merito: dichiarare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla
[...]
con conseguente revoca o declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto;
CP_1
in via subordinata: diminuire nella misura che riterrà di giustizia il corrispettivo richiesto dalla CP_1
alla e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto”; in via istruttoria chiedeva
[...] Controparte_2
l'ammissione della prova per testi (cfr. conclusioni rassegnate a pag.
9 -10 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
La difesa della opponente premetteva, in fatto, che:
- la società gestiva un ristorante a Sirolo, denominato “Vittoria”, e si Controparte_2
rivolgeva a per la fornitura di alcuni prodotti dal 2014 sino al 2019, anno in Controparte_1
cui l'attività era stata ceduta;
- nel corso degli anni tutte le fatture erano state regolarmente pagate;
- come da prassi nel settore, consegnava e scaricava nuova merce presso il ristorante CP_1
solo dopo il pagamento della fattura o comunque quando il cliente dimostrava il pagamento delle precedenti forniture;
in caso contrario la fornitrice in attesa di pagamento non avrebbe consegnato il materiale ordinato;
- le fatture nn. 11517/2015, 13450/2015, 14863/2015, 16320/2015, 173030/2015, 86/2016 e 1028/2016
avevano ad oggetto servizi mai usufruiti dalla opponente, non erano state firmate né accettate dalla opponente, e i servizi effettivamente svolti nel tempo erano tutti stati sempre pagati da
Controparte_2
- sulla fattura n. 13471/2015 c'era la scritta “pagata”, poi cancellata e sostituita con “sospesa”, in quanto era compresa nei canoni che pagava la direttamente all'agente; Controparte_2
- sulla fattura n. 18003/2015 c'era la scritta “sospesa”, in quanto probabilmente la merce non era stata consegnata;
- sulla fattura n. 12989/2016 c'era la scritta “pagata con assegno” ed era firmata dall'addetto alle consegne;
- sulla fattura n. 2934/2017 c'era la scritta “sospesa”, in quanto probabilmente la merce non era stata consegnata;
inoltre recava la firma del trasportatore, e non di CP_2
- sulla fattura 8734/2015 c'era la scritta “pagata” ed era stata sicuramente pagata tanto che era previsto un pagamento diretto a vista della stessa;
pagina 3 di 17 - quindi nulla era dovuto alla che, visto che la fornitura era continuativa, non Controparte_1
consegnava mai la merce successiva se le fatture precedenti non erano state già saldate;
- le fatture prodotte nel ricorso monitorio dalla opposta erano state contestate una per una e non costituivano la prova delle prestazioni eseguite;
- quindi non vi era la prova del credito vantato, che non era certo né liquido né esigibile;
- non erano dovuti – di conseguenza- neppure gli interessi moratori richiesti dalla scadenza delle fatture al saldo;
- inoltre, la messa in mora era stata fatta solo il 13.05.2019, pertanto gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sino a quella data come legali e solo successivamente al 2019 come moratori (cfr.
atto di citazione in opposizione in atti).
Direttamente alla prima udienza del 15.11.2021 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
depositando comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2021 con fascicolo documenti, contestando le avverse pretese e affermando (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- le fatture nn. 11517/2015, 13450/2015, 14863/2015, 16320/2015, 173030/2015 e 1028/2016 facevano riferimento a canoni mensili per la sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua concesso in comodato d'uso alla società opponente, da pagare come da accordi per usufruire dell'erogatore dell'acqua;
- la società opponente non aveva allegato alcuna prova in merito all'avvenuto pagamento;
- nessuna somma era stata versata a chiusura e tacitazione della fornitura de quo;
- in relazione alle fatture n. 13471/2015, n. 18003/2015 e n. 2934/2017 la dicitura “sospesa”, nel gergo commerciale, significava che il pagamento era sospeso perché il cliente non aveva pagato;
- le fatture n. 18003/2015 e n. 2934/2017 erano fatture accompagnatorie, pertanto, a differenza di una fattura di vendita, costituivano prova dell'avvenuta consegna della merce;
- sulla fattura n. 12989/2016, recante la dicitura “pagato con assegno”, era stata oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo solo per la residua somma di € 10,00 come risultava dalle schede contabili che depositava in allegato, dalle quali risultava l'indicazione della fattura de quo e dell'assegno bancario di € 356,37;
- sulla fattura n. 8734/2015 la dicitura “pagato fattura n. 8525 del 29/06/2015 con assegno di €
269,19” si riferiva al pagamento di un precedente ordine come risultava dai libri contabili;
pagina 4 di 17 alla consegna della merce oggetto della fattura in contestazione, saldava la Controparte_2
fattura pregressa, ma non quella oggetto di decreto ingiuntivo;
- né le fatture né le successive richieste di pagamento erano mai state contestate dalla opponente
(cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
La difesa di chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'On.le Giudice di Pace di Ancona, contrariis reiectis, per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, nel
merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
502/2021 emesso dal Giudice di Pace di Ancona in data 21/04/2021, in quanto infondata sia in fatto che in
diritto per i motivi di cui tutti alla narrativa e conseguentemente confermare in toto il predetto decreto
monitorio; in ogni caso condannare parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
per i motivi tutti di cui sopra, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di
causa, e con riserva di ogni ulteriore deduzione, richiesta ed eccezione, anche istruttoria” (conclusioni rassegnate alle pagg. 10-11 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 15.11.2021 il Giudice di Pace sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito rinviava al 31.01.2022 ex art 320 c.p.c.
All'udienza del 31.01.2022 i difensori delle parti depositavano le memorie ex art. 320 c.p.c. e il Giudice
di Pace ammetteva la prova testimoniale articolata dall'opponente e dall'opposta.
All'udienza dell'11.04.2022 venivano escussi i testimoni di parte opponente e di parte Testimone_1
opposta (il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di incapacità a testimoniare Controparte_3
sollevata ex art. 246 c.p.c. dall'opponente relativamente al teste sig. in quanto era socio di una CP_1
società di capitali).
All'udienza del 10.06.2022 venivano escussi i testimoni di parte opponente e di parte Testimone_2
opposta all'udienza del 09.09.2022 veniva escusso il teste di parte opponente _3
. Testimone_4
All'udienza del 26.09.2022 i difensori delle parti precisavano come in atti;
all'udienza del 14.10.2022,
fissata per la discussione, i difensori depositavano le note conclusionali e il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 297 emessa in data 17/07/2023 e depositata in data 01/08/2023, il Giudice di Pace di
Ancona, Dott.ssa Lorena Volpone, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto,
condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Controparte_1
delle spese del procedimento. pagina 5 di 17 Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di prime cure affermava testualmente che:
“La questione sottoposta al giudicante attiene il pagamento di fatture per l'assistenza di un erogatore
d'acqua installato in comodato ad uso gratuito e vendita di bevande.
La società opposta a corredo del D.I. depositava solo ed unicamente delle fatture e precisamente del
01/07/2015 per la vendita di bevande dell'importo di € 585,22 che risulta pagata con assegno, la fattura del
03/09/2015 dell'importo di € 259,60 con la dicitura pagata, poi cancellata recante la dicitura sospesa in quanto
paga all'agente, la fattura del 17/12/2015 di € 269,78 con la dicitura sospesa, la fattura del 06/09/2016 di €
606,37 pagata con assegno e la fattura del 17/03/2017 di € 749,35 sospeso;
le altre fatture attengono al canone di
sanificazione e manutenzione erogatore acqua relative al mese di ottobre, novembre, dicembre del 2015
dell'importo cadauna di € 170,80 e due del 2016 e precisamente del mese di Gennaio e Febbraio dell'importo
cadauna di € 170,80”.
“Orbene, per quanto attiene il pagamento del canone mensile per la sanificazione e manutenzione
dell'erogatore dell'acqua, l'opposta non ha prodotto in atti il contratto ove si possa evincere le condizioni e il
canone mensile da pagare per la manutenzione dell'erogatore”.
“In mancanza di prova che doveva fornire l'opposta le somme riportate non possono essere riconosciute”;
“per quanto attiene le fatture di vendita di bevande…la ditta opposta non ha dimostrato ciò, infatti,
nessun autista addetto alla consegna è stato citato come teste, l'unico in grado di riferire sull'effettiva consegna o
meno di denaro".
“alla luce di quanto sopra non resta che accogliere l'opposizione e revocare il D.I. opposto e le spese
seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo” (motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti).
Avverso la predetta sentenza, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 05/09/2023,
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto tempestivo Controparte_1
appello con atto di citazione notificato il 05/10/2023.
I motivi posti a fondamento dell'appello sono:
“1) violazione di legge, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione della sentenza in ordine alla
mancata prova del credito di cui alle fatture di vendita delle bevande”.
Secondo la difesa dell'appellante, gravava sul debitore l'onere di dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta, in ossequio alle regole che in generale presiedono all'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, come cristallizzate nei principi scolpiti nella decisione delle Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533.
pagina 6 di 17 Inoltre, secondo Cassazione n. 19039 del 2019, per aversi l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore circa l'esistenza di altri rapporti tra le parti, era necessario che il pagamento allegato e provato dalla parte debitrice fosse dotato di una certa riferibilità al credito azionato.
Nel caso di specie la controparte non aveva contestato l'an del rapporto obbligatorio ma solamente una intervenuta estinzione dell'obbligazione in capo alla società a mezzo di CP_2
pagamenti mai prodotti.
Secondo l'appellante, la società odierna appellata non aveva dimostrato nulla in primo grado ma si era limitata, di fatto, a far escutere dei testimoni i quali non avevano indicato alcun valido pagamento rispetto alle fatture contestate;
essi avevano riferito in merito a generiche circostanze ed a meri riferimenti de relato. Vi è era stata -quindi- la violazione dell'art. 2967 c.c.
2) “violazione di legge, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione della sentenza in ordine alla
mancata prova del credito di cui alle fatture per le spese ordinarie di manutenzione dell'erogatore dell'acqua”.
Secondo la difesa di parte appellante, aveva errato il giudice di Pace nel ritenere che “l'opposta non ha
prodotto in atti il contratto ove si possa evincere le condizioni e il canone mensile da pagare per la manutenzione
dell'erogatore”.
Il Giudice di prime cure aveva, pertanto, erroneamente ritenuto necessaria la produzione di un documento (il contratto scritto), in realtà inesistente, poiché vi era stato esclusivamente accordo verbale per il pagamento del suddetto canone: l'erogatore veniva fornito dalla in Controparte_1
comodato d'uso gratuito, ad eccezione delle spese necessarie alla sanificazione e corretta manutenzione (spese che erano state in precedenza pacificamente pagate).
Il Giudice di primo grado non aveva preso in considerazione le schede contabili, mai contestate da parte appellata, da cui risultava il rapporto commerciale tra le parti in causa e si evinceva come a decorrere dall'anno 2015, la società emetteva fatture relativamente al pagamento Controparte_1
del canone di sanificazione pari ad € 170,80 mensili. Le fatture pregresse di pari importo e oggetto rispetto a quelle oggetto del ricorso monitorio erano state regolarmente pagate dalla Controparte_4
[...]
Inoltre le spese ordinarie per l'uso della cosa dovevano far carico al comodatario ai sensi dell'art. 1808
c.c.
3) “erronea, parziale e viziata valutazione delle prove testimoniali – inattendibilità dei testi escussi –
inammissibilità ed irrilevanza in assenza della prova documentale di estinzione del debito”.
pagina 7 di 17 Con il terzo motivo di appello la difesa di parte appellante ha contestato al Giudice di primo grado di aver preso a fondamento della propria decisione soltanto alcune dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni di parte appellata, senza considerare quelli di parte appellante, formando così un convincimento lacunoso oltre che parziale.
La diesa dell'appellante ha censurato anche la parte della sentenza relativa alle spese di lite (cfr. atto di citazione in appello).
L'appellante ha formulato quindi le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, per i motivi di cui in narrativa:
NEL MERITO:
In accoglimento dell'appello, annullare e/o comunque riformare la sentenza n. 297/2023, pronunciata all'esito
del procedimento n. 2138/2021 R.G. dal Giudice di Pace di Ancona in data 17/07/2023, depositata in data
01/08/2023 e notificata in data 05/09/2023 e, per l'effetto, accogliere la domanda di pagamento di € 2.969,55,
oltre spese e compensi della procedura monitoria, e quindi la legittima pretesa creditoria in capo alla società
nei confronti della società per i motivi di cui in narrativa. Controparte_1 Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese di lite relative al doppio grado di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 17
dell'atto di citazione in appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.01.2024 si è costituita la società in persona del suo legale rappresentante, per sentire accogliere le Controparte_2
seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, per i motivi di cui in narrativa o con qualsivoglia altra statuizione, nel merito: rigettare l'appello
proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto o con qualsivoglia altra statuizione, e Controparte_1
confermare la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona il 17 Luglio 2023. Con vittoria di
spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio” (conclusioni formulate a pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Alla prima udienza del 04/04/2024 veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare una conciliazione;
allo scopo veniva fissata l'udienza del 06/06/2024.
All'udienza del 06/06/2024 si è proceduto al tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. che però ha dato esito negativo;
la causa veniva quindi rinviata al 07/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 17 A questa udienza venivano assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione “ante Cartabia” e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).
I motivi posti a fondamento dell'appello vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate.
L'appello proposto da è fondato e va accolto. Controparte_1
Si perviene a tale conclusione in ragione delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad esporre.
Deve, in materia, essere ribadito il risalente ma costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
03373 del 12/02/2010 Rv. 611587 — 01): «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non
ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto,
esatto adempimento» (cfr. da ultimo fra le tante Cass. n. 3587 del 2021; Cass. n. 3373 del 12/02/2010;
Cass., Sez. Unite, 30/10/2001 n. 13533; Cass. 27.09.2007, n. 20326).
Il credito monitoriamente azionato da si fonda su fatture che in parte hanno ad Controparte_1
oggetto la fornitura di beni e in parte hanno ad oggetto il canone di sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua oggetto di un contratto di comodato d'uso pacificamente stipulato
(verbalmente) fra le odierne parti in causa.
In particolare:
- le fatture nn. 8734 dell'1.07.2015, 13471 del 3.09.2015, 18003 del 17.12.2015, 12989 del 6.09.2016,
2934 del 17.03.2017 hanno ad oggetto la fornitura di merce (cfr. doc.ti nn. 1-4-8-11-12 all.ti ricorso per decreto ingiuntivo); pagina 9 di 17 - le fatture nn. 11517 del 6.08.15, 13450 del 03.09.2015, 14863 dell'1.10.2015, 16320 del 5.11.2015,
17303 dell'1.12.2015, 86 del 5.01.2016, 1028 del 29.01.2016 hanno ad oggetto testualmente il
“canone di sanificazione e manutenzione erogatore acqua” rispettivamente per i mesi di agosto 2015,
settembre 2015, ottobre 2015, novembre 2015, dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016 e recano tutte l'importo di € 170,80 (cfr. doc.ti nn. 2-3-5-6-7-9-10 all.to ricorso per decreto ingiuntivo).
Per quanto riguarda le fatture relative al canone di sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua, la società opposta ha affermato in comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
che tali fatture facevano riferimento a canoni mensili per la sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua concesso in comodato d'uso alla società opponente;
tali canoni mensili sono
“da pagare come da accordi per usufruire dell'erogatore dell'acqua” (cfr. pag. 3 comparsa in primo grado
. Controparte_1
L'art. 1803, c.c. afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile
o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
La sostanziale gratuità distingue il comodato dalla locazione, infatti, se per l'uso della cosa altrui,
mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la locazione.
Il carattere gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un “modus”: “nel comodato modale il cd. "modus" non costituisce "il contrappeso del
godimento della cosa concessa in uso, ma si mantiene nei limiti strutturali e funzionali della fattispecie
contrattuale", sicché, ove esso integri "una vera e propria controprestazione, si dovrà ritenere che esso infici
l'originaria gratuità del comodato", evenienza da escludere - in applicazione di un principio "quantitativo" -
solo quando quella posta a carico del comodatario sia "una prestazione economica di lieve entità" (Cfr. Cass. n.
1039 del 17/01/2019).
Il Codice Civile, nel regolamentare il comodato dall'art. 1803 all'art. 1812, non prescrive alcun vincolo di forma, né sostanziale, né probatoria.
“Per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo
sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la
consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni ne' avvenire materialmente, potendo
anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal
pagina 10 di 17 comodatario” (cfr. Cass., n. 1293 del 29.01.2003, sia pur con riferimento a un rapporto di comodato di immobile).
Sul comodatario gravano le spese ordinarie necessarie all'uso, alla custodia, alla conservazione e alla manutenzione della cosa, ai sensi dell'art. 1808 c.c.
Sotto la rubrica: «Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie», stabilisce l'articolo 1808 c.c., al primo comma, che: «Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa», e, al secondo comma, che: «Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la
conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti».
La norma, dunque, pone anzitutto, al primo comma, la intuitiva regola generale secondo cui le spese sostenute per l'uso della cosa gravano sul comodatario, quale naturale limitazione dell'obbligazione assunta dal comodante.
Detto obbligo, d'altronde, altro non è che un semplice corollario di quello di conservare e custodire la cosa, gravante sul comodatario, ai sensi dell'articolo 1804 c.c., con il carico del conseguente onere delle spese ordinarie, ivi compresa l'ordinaria manutenzione.
Pertanto -alla luce dei suddetti principi - gravava sulla società opposta dimostrare la CP_1
fonte ovvero il titolo del suo diritto.
A tale proposito la opposta non ha prodotto il contratto scritto stipulato tra le parti per il semplice fatto che era stato raggiunto un accordo verbale.
Ciò risulta ampiamente dimostrato sia dall'avvenuto pagamento delle pregresse fatture da parte della società come risultante dall'esame delle scritture contabili prodotte dalla Controparte_2
società opposta sia dalle dichiarazioni dei testi escussi. CP_1
Dall'esame delle schede contabili prodotte sub doc. n. 1 in allegato alla comparsa di primo grado della opposta risultano emesse e pagate le precedenti fatture relative al canone di Controparte_1
sanificazione pari ad € 170,80 mensili (cfr. fatt. n. 1121 del 03/02/2015, n. 2211 del 3.03.2015, n. 3458 del
01/04/2015, n. 5298 del 07/05/2015, n. 7019 del 05/06/2015, n. 8720 dell'1.07.2015).
Le fatture oggetto della domanda monitoria sono relative al pagamento di tale canone per i mesi successivi che vanno da agosto 2015 a febbraio 2016, a partire dalla fattura n. 11517 del 6.08.2015.
L'esistenza di tali accordi verbali trova inoltre conferma sulla base delle risultanze delle prove testimoniali raccolte nel corso del primo grado di giudizio.
In particolare, la testimone impiegata della società opposta, escussa all'udienza del _3
10.06.2022, ha affermato sub cap. 1 memoria 320 cpc di parte opposta (“Se sia vero che nell'ottobre 2014 pagina 11 di 17 la società aveva a richiedere alla società un erogatore dell'acqua in CP_2 Controparte_2 Controparte_1
comodato d'uso”): “Si, nella data indicata la società opposta, previa richiesta della società opponente consegnava
un erogatore dell'acqua in comodato d'uso gratuito, solo l'assistenza viene pagata che consiste nel cambio del
filtro acqua, pulizia e sostituzioni di parti rotte, con fattura mensile e il contratto non è vincolato nel tempo;
mi
occupo io personalmente di ciò”. Sub. cap. 3: “Preciso che l'erogatore dell'acqua è stato installato a Sirolo presso
il ristorante “La Vittoria”, mentre la sede legale della ditta opponente si trovava a Senigallia”…; sub. cap. 4:
“preciso che il nostro rappresentante in genere rappresenta ai clienti la modalità del servizio di manutenzione, il
costo relativo come per prassi” (cfr. verbale udienza 10.06.2022).
Anche il testimone escusso all'udienza dell'11.04.2022, ha dichiarato sub cap. 1 Controparte_3
memoria ex art. 320 cpc parte opposta: “Nel 2014 non lavoravo nell'azienda, ho iniziato nel 2017 ed ho visto
dal passaggio di consegna che la società opponente richiedeva un erogatore dell'acqua in comodato d'uso, è stato
anche da noi installato”; “Preciso che è stato installato presso la sede dell'attività commerciale in Sirolo, attività
di bar-ristorante; ho saputo di queste cose tramite il passaggio di consegne” (cfr. verbale udienza 11.04.2022).
Quindi, l'erogatore era stato fornito da in comodato d'uso gratuito, con un canone Controparte_1
mensile di € 170,80 per le spese necessarie alla sanificazione e manutenzione dell'erogatore.
Nessuna delle parti ha specificato e dimostrato la durata di questo contratto.
Dai precedenti pagamenti e dalla testimonianza risulta che ha ricevuto in Controparte_2
comodato d'uso gratuito l'erogatore da ovvero che l'erogatore è stato consegnato Controparte_1
alla opponente, come dichiarato dalla teste e come confermato dai pagamenti emergenti dalle scritture contabili depositate e mai contestate.
Quindi la società ingiungente aveva fornito la prova (onere sulla stessa gravante ex art. 2967 c.c.) del titolo — contratto verbale di comodato d'uso dell'erogatore dell'acqua stipulato con la controparte- e dell'esistenza di un accordo verbale per il pagamento del suddetto canone (pattuito nella somma mensile di E. 170,80 mensili, come emerge dai pregressi pagamenti) ed ha allegato l'inadempimento della controparte (consistito nel mancato pagamento del canone di sanificazione e manutenzione dell'erogatore)
Quindi la decisione del Giudice di Pace non è conforme ai principi sopra esposti.
Era onere della società dimostrare, per essere esonerata dal pagamento di Controparte_2
queste spese di sanificazione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua, di averlo restituito (nel periodo indicato nelle fatture azionate) ovvero di aver receduto dal contratto in epoca antecedente alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. pagina 12 di 17 Sul punto la società parte opponente nulla ha dedotto e/o dimostrato (cfr. atto di citazione in opposizione a D.I. introduttivo del Giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
né le fatture sono state oggetto di contestazione prima della introduzione del giudizio).
Ne deriva -quindi- che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace
impugnata, è dovuto il pagamento delle fatture nn. 11517 del 6.08.15, 13450 del 03.09.2015, 14863
dell'1.10.2015, 16320 del 5.11.2015, 17303 dell'1.12.2015, 86 del 5.01.2016, 1028 del 29.01.2016 relative al
“canone di sanificazione e manutenzione erogatore acqua” rispettivamente per i mesi di agosto, settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, dell'importo di € 170,80 ciascuna, per complessivi € 1.195,60 (cfr. doc.ti nn. 2-3-5-6-7-9-10 all.to ricorso per decreto ingiuntivo).
Passando ora all'esame delle fatture relative alla fornitura di merce, la società opponente, nel domandare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ne aveva eccepito l'avvenuto pagamento (nei termini sopra riportati).
Occorre applicare i principi generali sopra richiamati e si rammenta altresì che la fattura, sebbene sufficiente per la emissione del decreto ingiuntivo, non è di per sé sufficiente mezzo di prova nell'ambito del giudizio di opposizione.
A fondamento della domanda di pagamento delle fatture emesse, ha prodotto inoltre il CP_1
registro iva vendite con dichiarazione notarile di conformità nel quale trovano riscontro le fatture monitoriamente azionate (doc n. 16 fasc. monitorio).
Il rapporto tra le parti è pacifico e non è in contestazione, avendo entrambe le società affermato l'esistenza di un rapporto continuativo tra le stesse (cfr. “la società gestiva un Controparte_2
ristorante a Sirolo, denominato “Vittoria” e la era il fornitore per alcuni prodotti sin dal Controparte_1
2014, fino al 2019, anno in cui l'attività è stata ceduta”: cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione).
In base ai principi generali sopra richiamati, è onere di chi paga provare l'avvenuto pagamento ovvero l'estinzione del debito.
Nel caso di specie, la società opponente non ha dimostrato di avere pagato, non avendo prodotto alcuna quietanza (necessaria nel caso di pagamento in contanti), né altro per dimostrare l'avvenuto pagamento;
né la prova può essere data per testimoni ai sensi dell'art. 2721 c.c., come tempestivamente eccepito dalla difesa dell'odierna appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 10 comparsa di primo grado, nella quale si eccepisce l'inammissibilità della prova per testi perché vertenti su circostanze da provarsi documentalmente).
A tale proposito, secondo la Corte di Cassazione: pagina 13 di 17 - “i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ex art. 2721 cod. civ., non attengono all'ordine pubblico, ma
sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi
ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di
assunzione o nella prima difesa successiva (Cass. Sez. 1, ord. 19 febbraio 2018, n. 3956, Rv. 647235-01)” (Cass.
n. 18971/2022).
- “Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poiché ai sensi dell'art. 2726 cod.
civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è
ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il
limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in
base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a
notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis,
Cass. 14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879” (Cass. n. 7940/2020).
- “l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un
potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia
correttamente motivato (cfr. Cass. 22.7.2004, n. 13621; Cass. 22.5.2007, n. 11889; Cass. 21.2.1986, n. 1050)”
(Cass. n. 190/2020).
Nel caso di specie il Giudice di Pace nella sentenza impugnata non ha motivato in merito alla sua decisione di ammettere la prova per testi richiesta dalla opponente, a fronte della tempestiva eccezione formulata dalla parte opposta.
Comunque i capitoli di prova da 1 a 3 formulati nella memoria ex art. 320 di Controparte_2
del 31.01.2022 sono generici e non hanno ad oggetto la prova del pagamento delle fatture oggetto di causa.
Infatti, le dichiarazioni dei testi non riguardano il pagamento delle fatture in atti ma vertono su circostanze riferite genericamente e comunque irrilevanti per cui la prova non avrebbe dovuto essere ammessa dal Giudice di Pace anche per tale ragione.
Ciò precisato e procedendo all'esame delle singole fatture aventi ad oggetto la fornitura di merce (nn.
8734 dell'1.07.2015, 13471 del 3.09.2015, 18003 del 17.12.2015, 12989 del 6.09.2016, 2934 del 17.03.2017:
cfr. doc.ti nn. 1-4-8-11-12 all.ti ricorso per decreto ingiuntivo) va rilevato che:
- la fattura accompagnatoria 8734/2015 di € 585,22 (doc. n. 1 all.to fasc. monitorio) contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna delle merce ivi indicata. Diversamente da quanto sostenuto dalla opponente e dal Giudice di pagina 14 di 17 Pace, non vi è scritto pagato ma questo è riferito ad altra fattura (si legge testualmente “pagato
fattura n. 8525 con assegno del 29.06.2015 – euro 269,13”), né vi è prova del pagamento di cui era onerata la ditta opponente – odierna appellata;
- la fattura accompagnatoria 13471/2015 di € 259,60 (doc. n. 4 all.to fasc. monitorio) contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento la scritta “pagato” è cancellata e vi è scritto “sospeso
fattura n. 13471 del 4.09.2015 di euro 259,60” con relativa sottoscrizione, e per sospeso,
diversamente da quanto sostenuto da parte opponente deve intendersi non pagato
Al riguardo, la teste escussa all'udienza del 10.06.2022, ha affermato, _3
rispondendo al cap. 8) della memoria ex art. 320 c.p.c. della opposta che “la CP_1
dicitura sospeso indica che la merce non è stata pagata”; sub. cap. 9: “sospeso vuol dire non pagato”;
sui cap. dal 10 al 21: “come già riferito vi è scritto sospeso, le fatture non sono state pagate, la merce è
stata consegnata, tutto ciò che risulta scritto nelle fatture corrisponde alla realtà dei fatti”, ADR:
“sospeso viene scritto dall'autista che dopo aver avuto le somme in contanti dai clienti versa il denaro a
me personalmente che conteggio;
quando il cliente paga viene dall'autista rilasciata quietanza” (cfr.
verbale udienza 10.06.2022). Non vi è prova del pagamento di cui era onerata la ditta opponente – odierna appellata, la quale non ha prodotto la quietanza (né sono state prodotte le scritture contabili della società dove sarebbero stati inseriti i relativi pagamenti)
- La fattura accompagnatoria n. 18003 del 17/12/2015 di 269,78 € (doc. n. 8 all.to fasc. monitorio)
contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento vi è scritto “sospeso”, e per sospeso,
diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, deve intendersi non pagato, come riferito dalla teste nella testimonianza appena sopra riportata (anche in tal _3
caso manca la prova dell'avvenuto pagamento);
- La fattura accompagnatoria n. 12989 del 06/09/2016 (doc. n. 11 all.to fasc. monitorio) contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento vi è scritto “pagato assegno”, tale dicitura è stata siglata. Come evidenziato da parte opposta e risultante dall'esame dei libri contabili, l'importo residuo di tale fattura è di € 10,00, stante il pagamento mediante assegno bancario di € 356,37
mentre l'importo della fattura è di € 366,37 (cfr. doc. n. 1 all.to comparsa primo grado: schede contabili: pag. 4 periodo 1.01.2016-31.12.2016). pagina 15 di 17 - La fattura accompagnatoria n. 2934 del 17.03.2017 di 649,35 € (doc. n. 12 all.to fasc. monitorio)
contenente l'elenco analitico delle merci reca la firma del destinatario, a prova dell'avvenuta consegna della merce ivi indicata. Su tale documento vi è scritto “sospeso”, e per sospeso,
diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, deve intendersi non pagato, come riferito dalla teste nella testimonianza appena sopra riportata (anche per tale _3
fattura il pagamento non è stato dimostrato).
Da quanto sopra discende, quindi ed in conclusione, che la sentenza del Giudice di primo grado va integralmente riformata, in accoglimento dell'appello formulato da perché Controparte_1
fondato.
Ne consegue che la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
va condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, della complessiva somma di € 2.969,55 oltre agli interessi commerciali ex D.lgs. n. 231/2002
dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo, come correttamente richiesto in sede monitoria
(essendo stato revocato in I grado il D.I. da parte del Giudice di Pace;
cfr. anche in motivazione Cass.
2017 n. 20868 secondo cui: “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva
caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del
giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso -
non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per
iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”.)
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano in favore della appellante ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento sia per il primo che per il secondo grado è quello fino ad E. 5.200,00), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione”
non viene liquidato in questa seconda fase in assenza della relativa attività; cfr. nota spese depositata dalla difesa di parte appellante in data 27.01.2025 all'interno della memoria di replica, si fa presente che lo scaglione non è quello ivi indicato da 5.200 a 26.000, posto che il valore della controversia, pari al valore della domanda, è di € 2.969,55; si v.no conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello e riproposte nella comparsa conclusionale).
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II
grado al R.G. N. 5125/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace Controparte_1
di Ancona perché fondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
la sentenza n. 297/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona ivi appellata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € Controparte_1
2.969,55 oltre ad interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture ivi azionate al saldo;
CONDANNA
L'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_2 Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi E. 2.966,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 1.701,00 per il giudizio di II grado e € 1.265,00 per il giudizio di I grado), oltre ad € 174,00 per esborsi (147,00 più 27,00 per il giudizio di II grado), E. 110,00 per spese notarili, oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Ancona, 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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