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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica congiunta delle condizioni della separazione iscritto al n. 507 del registro generale dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Bonanno, presso il cui studio a Palermo, via delle
Croci n. 2/G, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Gattuso, presso il cui studio a Palermo, via delle Croci
n. 2/G, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda coniunta di modifica delle condizioni della separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 31/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/01/2025 e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
la modifica delle condizioni economiche della sentenza di separazione n. 2883/2024, emessa da questo Tribunale il 07-21/05/2024.
In particolare, in quella sede le parti non avevano previsto alcun assegno di mantenimento in favore della . Parte_1
Con il presente ricorso di modifica le parti hanno, invece, chiesto la previsione a carico di di corrispondere a un assegno di mantenimento di Controparte_2 Parte_1
euro 100,00 al mese.
1 Il Giudice delegato con decreto del 17/02/2025 ha disposto la comparizione personale delle parti al fine di chiarire alcune circostanze, “considerato che la modifica presuppone
l'intervento di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla precedente pronuncia” e che “le parti non hanno spiegato le ragioni dei mutamenti a causa dei quali hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di separazione, emessa invero appena nove mesi fa”.
All'udienza del 16/04/2025 sono state ascoltate le parti.
In particolare, ha dichiarato: Controparte_2
“vivo a Capaci, ho lavorato presso la Regione e adesso sono in pensione e percepisco mensilmente euro 2.000,00, da cui vanno sottratti euro 337,00 per una cessione del quinto, euro 280,00 euro mensili per un finanziamento contratto per il matrimonio di mia figlia, euro
100,00 per un finanziamento di euro 5.000,00 con Findomestic, un altro finanziamento di euro 50,00 euro mensili;
pago poi un canone di locazione di euro 400,00 mensili, oltre le spese per le utenze domestiche;
i finanziamenti risalgono a 5-6 anni fa;
No, non ci sono fatti nuovi dalla data della separazione ad oggi;
niente io ho deciso di aiutare mia moglie e darle 100,00 euro al mese come aiuto e vorrei regolarizzare questa cosa nella sentenza;
siamo in buoni rapporti”. ha dichiarato: “io percepisco l'ADI per un importo di euro 950,00 al Parte_1 mese, che mi consente di pagare l'affitto; ogni tanto vado dai miei figli che vivono fuori e che mi supportano anche;
si sono d'accordo a ricevere 100 euro come mantenimento”.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, l'art. 473bis.29 c.p.c. “Modificabilità dei provvedimenti” prevede: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere…la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La giurisprudenza della Suprema Corte, anche con riguardo alla disciplina previgente, è stata costante nel ritenere che, ai fini della modifica delle statuizioni di una sentenza di separazione o di divorzio, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e sopravvenuti, idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia medesima, non potendo invero il giudice della revisione rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato (cf. ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2953 del 03/02/2017 “le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale
2 secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”; ed ancora Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021: “Il provvedimento di revisione dell'assegno… presuppone… non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale…”.
Orbene, nella fattispecie, non sono intervenuti fatti nuovi rispetto alla data della sentenza di separazione del 07-21/05/2024, come risulta dalle stesse dichiarazioni delle parti;
CP_2
ha testualmente dichiarato: “No, non ci sono fatti nuovi dalla data della separazione
[...]
ad oggi”.
Peraltro, dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione consensuale (maggio 2024) alla data di deposito del ricorso di modifica che ci occupa (gennaio 2025) sono trascorsi appena otto mesi;
in detto brevissimo arco temporale, nessun elemento nuovo è sopravvenuto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nessun rilievo ha il fatto che la domanda di modifica sia stata proposta congiuntamente dalle parti;
infatti, la legge consente di modificare i provvedimenti giudiziari passati in giudicato soltanto al ricorrere di certi requisiti, e ciò indipendentemente dalla natura contenziosa o congiunta della domanda di modifica.
In altri termini, l'accordo delle parti non può derogare al principio dell'intangibilità del giudicato ed, in questa materia, i provvedimenti passati in giudicato possono essere modificati soltanto “Qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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