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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/08/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1092/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Diego MANFREDI (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Verzuolo (CN) il 2 agosto 1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 1992;
- che dal matrimonio sono nati i figli , a ZO (CN) il 27 febbraio 1996, e , Persona_1 Persona_2
a NO (CN) il 21 agosto 2003;
1 - che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal
Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 18 aprile 2024 e che il Tribunale, con sentenza emessa in data 24 aprile
2024 e pubblicata il 2 maggio 2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- I figli maggiorenni continueranno a vivere con il padre presso la sua residenza, il quale continuerà a mantenerli fino a quando non saranno economicamente indipendenti;
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- Ogni altro aspetto economico è già stato regolato tra le parti in precedenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 23 aprile 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
ZO (CN) il 14 aprile 1965, e , nata a [...] il [...], Parte_2 celebrato in Verzuolo (CN) il 2 agosto 1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 1992;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verzuolo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1092/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Diego MANFREDI (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Verzuolo (CN) il 2 agosto 1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 1992;
- che dal matrimonio sono nati i figli , a ZO (CN) il 27 febbraio 1996, e , Persona_1 Persona_2
a NO (CN) il 21 agosto 2003;
1 - che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal
Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 18 aprile 2024 e che il Tribunale, con sentenza emessa in data 24 aprile
2024 e pubblicata il 2 maggio 2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- I figli maggiorenni continueranno a vivere con il padre presso la sua residenza, il quale continuerà a mantenerli fino a quando non saranno economicamente indipendenti;
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- Ogni altro aspetto economico è già stato regolato tra le parti in precedenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 23 aprile 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
ZO (CN) il 14 aprile 1965, e , nata a [...] il [...], Parte_2 celebrato in Verzuolo (CN) il 2 agosto 1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 1992;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verzuolo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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