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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 2877/2023 introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 751/2023 RG 2254/2023 del Tribunale di Savona da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1964, elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Madama Cristina 8, presso lo Studio dell'Avv. Carlo Dattilo che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Attrice
Contro
con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo Meda 4 e per esso, in qualità Controparte_1 di mandataria con rappresentanza, con sede in Roma Controparte_2
(RM), via Curtatone n. 3 (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Andrea Clemente Grosso presso il cui studio sito in Torino (TO), Corso Galileo Ferraris 43, è elettivamente domiciliata
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice:
“IN VIA PRELIMINARE
Respingere la richiesta di provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione risulta fondata su prova scritta. NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione n. 2377951 del
29/11/2017 per i motivi supra dedotti e conseguentemente Revocare il decreto ingiuntivo n. 751/23 concesso in data 02/11/2023 col presente opposto dichiarandolo nullo ed inefficace, e per l'effetto assolvere l'attrice da ogni domanda di pagamento formulata nei suoi confronti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In ogni caso assolvere l'attrice opponente da qualsiasi pretesa e domanda di pagamento avanzata dalla società opposta Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare la decadenza della convenuta opposta a escutere la fideiussione e conseguentemente
Revocare il decreto ingiuntivo n. 751/23 concesso in data 02/11/2023 col presente opposto dichiarandolo nullo ed inefficace, e per l'effetto assolvere l'attrice da ogni domanda di pagamento formulata nei suoi confronti, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
previe le opportune declaratorie;
in via principale: respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2023, n. r.g.
2254/2023 in data 02/11/2023 del Giudice del Tribunale di Savona e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto opposto;
in via subordinata: dichiararsi comunque tenuta e condannarsi a pagare a Parte_1
in qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_2 Controparte_1 la complessiva somma di euro 336.177,13, oltre interessi dal 17 febbraio 2023 sino al saldo, ovvero la diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 751/23 del Tribunale di Savona, emesso su ricorso di e per esso, quale CP_1 mandataria, di , in esito al procedimento iscritto al n. R.G. 2254/2023 di Controparte_2 questo Tribunale. Con il decreto opposto la era condannata al pagamento della somma di € Pt_1
336.177,13, oltre interessi e spese legali, in favore di in forza della fideiussione CP_1
“ominibus” n. 2377951 del 29/11/2017 sottoscritta dall'odierna opponente, congiuntamente a
[...]
e a in favore dell'impresa ” (doc. 2 Per_1 Controparte_3 Controparte_4 attore). La garanzia prestata dalla era riferita al debito assunto da “ Pt_1 Controparte_4
” a seguito dell'erogazione, da parte di , di due finanziamenti, rispettivamente per
[...] CP_1
€ 300.000,00 e 150.00,00, già assistiti da garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, sino all'80% del loro ammontare.
Secondo l'odierna opponente, la fideiussione sottoscritta sarebbe colpita da invalidità per contrasto con il divieto di prestazione di garanzia “reale, assicurativa o bancaria” ulteriore a quella offerta dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sancito dall'art.
4.4 d.m. 23 settembre
2005 con riferimento alla quota di finanziamento offerta dal citato Fondo. La difesa di parte opponente ha dedotto un ulteriore profilo di nullità della fideiussione, per asserita violazione della trasparenza in materia di contratti bancari, nonché con riferimento al provvedimento n. 55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia, con il quale essa ha censurato le Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, quale predisposto da ABI. La ha altresì Pt_1 sostenuto la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, sostenendo che il riferimento a “tutto quanto dovuto dal debitore” sarebbe insuscettibile, per sé solo, di circoscrivere l'importo massimo dovuto dal garante. Infine, parte opponente ha prospettato la decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere questi curato tempestivamente e diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale. Sulla base di tali difese, la ha quindi Pt_1 chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, in via principale previa declaratoria di nullità o di inefficacia della fideiussione;
in via subordinata, previo accertamento della decadenza del creditore dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si è costituito e, per esso, in qualità di mandatario con rappresentanza, Controparte_1
sostenendo la validità e l'efficacia della fideiussione e, pertanto, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per asserita violazione dell'art. 4.4
D.M. 23.9.2005, parte convenuta ha fondato l'inoperatività del divieto sull'espresso riferimento, da parte del legislatore, alle sole garanzie di tipo reale, assicurativo o bancario. Quanto alla nullità della fideiussione, per essere il relativo regolamento contrattuale riproduttivo dello schema ABI censurato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 mancata produzione dell'atto amministrativo in parola;
nel merito, ha sostenuto che, anche ove riconosciuta l'omogeneità parziale di contenuti tra la fideiussione di causa e lo schema ABI oggetto di censura, ciò al più configurerebbe una ipotesi di nullità parziale della garanzia. Con riferimento all'asserita violazione delle tutele consumeristiche, ha sostenuto la correttezza e l'esaustività delle informazioni fornite al garante, anche sotto il profilo dell'individuazione dell'ammontare massimo dell'esposizione debitoria della e la conseguente determinatezza/determinabilità Pt_1 dell'oggetto del contratto. Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. ha affermato, alla luce dell'apposizione della clausola di pagamento “a prima richiesta”, l'idoneità delle comunicazioni rivolte al garante in sede stragiudiziale - anteriormente alla coltivazione del procedimento per decreto ingiuntivo - a precludere l'effetto estintivo della garanzia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da parte opposta, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.04.2025, in funzione della quale le parti hanno depositato le note e memorie di cui all'art. 189 co. 1 c.p.c.
L'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Carattere preliminare assume la questione della validità della fideiussione cd. “ominibus” sottoscritta da a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_1 [...]
nei confronti di . In particolare la garanzia, inizialmente prestata Controparte_4 CP_1 dall'odierna opponente per un ammontare massimo di € 700.000,00 e successivamente innalzata a €
1.000.000,00, era stipulata “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”, incluse “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che gli venissero prestate dallo stesso debitore in favore di codesta banca nell'interesse di terzi” (doc. n. 2 di parte attrice, pag. 5). Tra i crediti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo vi sono € 728,79, “saldo debitore del c/c ordinario n. 26464”, € 223.549,15, “quale debito al 16.02.2023, data del passaggio alla partita sofferenziale”, relativo al “finanziamento - assistito dalla Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI - dell'importo di euro 300.000,00 (rapporto
n. 04779124)”, ed € “111.899,19, quale debito al 16.02.2023, data del passaggio alla partita sofferenziale”, relativo al “finanziamento - assistito dalla Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI - dell'importo di euro 150.000,00 (rapporto n. 04780148)” (Ricorso per decreto ingiuntivo, pagg. 2 segg.). La debitrice ingiunta ha sollevato, in via preliminare, la questione della validità della fideiussione, con particolare riferimento all'asserita violazione del divieto ex art. 4.4.,
D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive.
Il Decreto Ministeriale in parola, recante “le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede all'art.
4.4. che:
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo […] non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
La debitrice ingiunta ha sostenuto un'interpretazione estensiva della disposizione da ultimo richiamata, ritenendo che il divieto de quo si estenda anche alle garanzie prestate da una persona fisica in favore di una banca. Tale tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nell'interpretazione degli atti normativi ruolo preminente va riconosciuto al criterio letterale;
gli esiti ai quali si pervenga in base all'utilizzo di detto criterio possono essere superati dall'applicazione del criterio teleologico esclusivamente nel caso in cui “l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa” (Cass. civile sez. lav., 13/04/1996, n. 3495). La possibilità di adottare il procedimento analogico, d'altra parte, presuppone un vero e proprio vuoto normativo, dal quale derivi la necessità di rinvenire altrove la disciplina della fattispecie concreta: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti,
“non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi”, poiché ratio dell'analogia è evitare “che il giudice possa pronunciare un "non liquet" […], altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato” (Cass. civile sez. II, 17/01/2023,
n. 1203).
L'art. 4.4., D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, invece, appare inequivoco nel riferire il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie, in caso di operatività del Fondo per le pmi, alle sole species di garanzia puntualmente indicate nel corpo della disposizione, ossia quelle di tipo reale, assicurativo e bancario. La garanzia di causa (fideiussione cd. omnibus) in quanto di tipo personale e prestata da una persona fisica, non è sussumibile in alcuna delle ipotesi contemplate dal legislatore.
La contrapposizione tra garanzie personali e reali, oltreché pacifica in dottrina, trova riscontro nel dato normativo, che assoggetta le due forme di rafforzamento della pretesa creditoria a discipline radicalmente differenti: in proposito è sufficiente richiamare le diverse formalità imposte al garante, ai fini della costituzione della garanzia stessa, l'oggetto del vincolo – rispettivamente, l'intero patrimonio del garante oppure uno o più beni specificamente individuati – e il divieto di patto commissorio, operante solo per le garanzie reali e non per quelle personali (cfr. Cass. civile sez. III,
29/03/1996, n. 2909).
L'individuazione, invece, delle garanzie di tipo bancario o assicurativo non può che essere operato con riferimento all'elemento soggettivo del garante, ossia di chi presta la garanzia vietata, e non al beneficiario della garanzia medesima: a tale conclusione induce lo stesso legislatore il quale, all'art. 1936 c.c., non definisce la fideiussione in quanto tale, ma il “fideiussore”, ossia “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.
E' dalla natura del garante, peraltro, che discendono quelle conseguenze, anche sotto il profilo della normativa applicabile, che la medesima parte attrice pretende di dedurre dalla propria, incontestata, qualità di consumatore.
L'applicazione del criterio letterale, inoltre, non conduce a esiti incompatibili con quelli derivanti dal criterio teleologico: escludere dall'operatività del divieto de quo le garanzie prestate da soggetti privati, infatti, non scalfisce la ratio della disposizione, volta a favorire l'accesso al credito da parte di imprese di dimensioni medio-piccole esonerando le stesse dalla necessità di vedere compressa la disponibilità di singoli beni, o imponendo loro i costi derivanti dalla prestazione di garanzie da parte di soggetti istituzionali, quali banche o assicurazioni.
In assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità, poi, prevale in sede di merito l'interpretazione secondo la quale il più volte citato art.
4.4. del D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, non operando rispetto alle “garanzie personali prestate da persone fisiche” (Trib.
Monza sent. 17 aprile 2025, pag. 5), non osta alla prestazione di tali garanzie rispetto a un finanziamento assistito dal Fondo per le piccole e medie imprese (cfr. Tribunale di Pavia, sent. 11 luglio 2024 n. 1124); ciò anche considerato che “risulta assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23/9/2005 l'introduzione di norma interferenti con quelle del diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'istituto di credito che eroghi concretamente il finanziamento agevolato” (App. Milano, sent. 3083/2022, pag. 10).
La difesa di parte opponente ha, in secondo luogo, sollevato eccezione di invalidità della fideiussione sottoscritta dalla Rumere, in quanto riproduttiva dello schema contrattuale standard di fideiussione predisposto, in data 4 luglio 2003, dall'ABI, e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. La Suprema Corte ha precisato che, trattandosi di atto amministrativo, non opera rispetto allo stesso il principio iura novit curia e, pertanto, non sono derogate le regole ordinarie in punto di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. civile sez. I,
15/07/2024, n. 19401: “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia”). Come rilevato dalla difesa di parte opposta, parte opponente non solo non ha curato la produzione del provvedimento de quo, ma è altresì rimasta inerte a fronte della contestazione, da parte di , della sussumibilità del regolamento contrattuale della CP_1 fideiussione di causa nello schema censurato dalla Banca d'Italia: non avendo assolto l'onere probatorio relativo a uno dei fatti costitutivi della propria pretesa, pertanto, l'eccezione di invalidità del contratto non può essere trattata nel merito.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'invalidità della fideiussione per asserita violazione della normativa sulla trasparenza bancaria. Questo Tribunale ritiene infatti di dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo la quale “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (SS.UU. 19/12/2007, n. 26724).
Va rilevata, peraltro, la contraddittorietà delle difese di parte opponente, la quale lamenta la scarsa chiarezza delle informazioni ricevute da , come la mancata indicazione espressa CP_1 del carattere “omnibus” della fideiussione sottoscritta (cfr. Comparsa Conclusionale Rumere, pag.
5), salvo poi ammettere che “risulta evidente dalle clausole succitate della fideiussione che quest'ultima è una fideiussione omnibus” (cfr. Comparsa Conclusionale Rumere, pag. 10).
Neppure ricorre la prospettata causa di nullità del negozio per asserita indeterminatezza dell'oggetto: è la stessa difesa di parte opponente ad esporre che la fideiussione, seppure contratta a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da verso , Controparte_4 CP_1 contemplava espressamente un tetto massimo all'esposizione del garante, individuato ai sensi dell'art. 1938 c.c. in € 1.000.000,00 (cfr. citazione, pag. 10). Com'è noto, nella sua attuale formulazione l'art. 1938 c.c. impone alle fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future “la previsione […] dell'importo massimo garantito”. Tale formulazione, introdotta dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n.
154, è l'esito del “dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione c.d.omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass. n. 1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l'obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. civile sez. I,
31/01/2017, n. 2492, parte motiva). La precisazione di un importo massimo, pertanto, nel contemperare l'indeterminatezza insita nell'assunzione di una garanzia cd. omnibus, invero insopprimibile, rende il negozio valido, in quanto conforme alla sintesi tra opposte esigenze, cristallizzata dal legislatore nel citato parametro normativo.
Va rilevato, peraltro, che quello che viene prospettato dalla difesa di parte opponente in sede di comparsa conclusionale come un principio di diritto espresso dalla Cassazione (“In merito all'importo massimo garantito occorre precisare che la Corte di Cassazione ha previsto che la semplice indicazione dell'importo massimo garantito non ne garantisce la validità. Infatti, “la rispondenza dei contratti di fideiussione c.d. omnibus alla prescrizione normativa (e dunque la legittimità̀' della garanzia) debba, in effetti, essere accuratamente valutata nel merito, per verificare ed accertare che la indicazione di un importo limite sproporzionatamente elevato non si traduca, nella sostanza, in una limitazione solo apparente e, dunque, nella sostanziale elusione della norma.”
(sottolineatura ndr)” (Comparsa conclusionale pagg. 10 segg.) è, in realtà, il sunto del Pt_1 motivo di ricorso, presentato dalla parte ricorrente nanti la Suprema Corte di Cassazione, come appare evidente dal testo della motivazione della sentenza citata dalla difesa della (Cass. civile sez. Pt_1
I, 12/11/2008, n. 27005, parte motiva):
“Non miglior esito merita il secondo motivo, con il quale, nel denunciare VIOLAZIONE
DELL'ART. 1938 c.c., MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, i ricorrenti lamentano come
(sottolineatura dello scrivente): a) del tutto erroneamente, la Corte d'Appello abbia qualificato come legittimo ed immune da vizi il contratto di fideiussione in questione ritenendo che l'indicazione di un importo massimo garantito sproporzionato rispetto alle circostanze del caso non equivalga ad una sostanziale elusione e violazione della norma contenuta nell'art. 1938 c.c., come riformulata a seguito della novella del 1992; b) più in particolare, ai fini della risoluzione della questione nell'ottica del legislatore della novella del 1992 e nel quadro generale del sistema, sarebbe doveroso domandarsi se la nuova formulazione dell'art. 1938 c.c., si sia limitata ad indicare la presenza di un mero elemento "o formale" (come ritenuto dalla Corte di Appello) o non abbia invece prescritto la necessità di un elemento sostanziale del contratto, al che andrebbe data risposta secondo cui la rispondenza dei contratti di fideiussione c.d. omnibus alla prescrizione normativa (e dunque la legittimità della garanzia) debba, in effetti, essere accuratamente valutata nel merito, per verificare ed accertare che la indicazione di un importo limite sproporzionatamente elevato non si traduca, nella sostanza, in una limitazione solo apparente e, dunque, nella sostanziale elusione della norma
[…]”.
In termini del tutto diversi, si è espressa la Cassazione nel rigettare il motivo di ricorso in parola:
“Più in particolare, i contenuti del motivo, già di per sè meramente suggestivi ed apodittici nel loro postulare - in diritto un non meglio precisato (e definito) rapporto di "proporzionalità necessaria" fra il limite dell'importo massimo garantito e non meglio qualificate "circostanze del caso", di cui non è traccia nella disposizione normativa, confermano ulteriormente un tal profilo di inammissibile genericità anche laddove si indirizzano a censurare la pronuncia della Corte territoriale sotto il profilo dell'ipotizzato vizio moti-vazionale (sintomatico - ad un tal riguardo - si rende l'evocazione di non meglio precisate "circostanze concrete, soggettive ed oggettive, indicate e documentalmente attestate in atti")” (Cass. Civile, sez. I, 12/11/2008, n. 27005, parte motiva).
Venendo, infine, all'eccezione sollevata dalla Rumere ex art. 1957, comma primo c.c., per asserita tardività del procedimento monitorio instaurato da , occorre considerare quanto CP_1 segue.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c.
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
L'“istanza” di cui ragiona la disposizione in parola è, per consolidata giurisprudenza di legittimità, un riferimento “ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'articolo 1957 un precetto non seguito da esecuzione) (Cass. nn. 6823/01, 203/97 e 6604/94)” (Cass. Civile Sez. II, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, parte motiva).
A tale limitazione, pacifica in giurisprudenza di legittimità, si sottrae l'ipotesi nella quale le parti abbiano convenuto che il pagamento avvenga “a semplice richiesta”: in tal caso, infatti, è sufficiente a evitare la decadenza una mera istanza stragiudiziale di pagamento al fideiussore, senza la necessità di instaurazione di un giudizio nei confronti del debitore (da ultimo, Cass. civile sez. III,
13/01/2025, n. 835: “In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III,
14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n.
31509/2021 cit.)”. Come chiarito dalla Suprema Corte, tuttavia, la mera previsione di una clausola
“a prima richiesta e senza eccezioni” non può essere automaticamente qualificata in termini di deroga pattizia all'art. 1957 c.c.: spetta al giudice ricostruire la volontà delle parti e stabilire se esse, con la pattuizione in discorso, abbiano inteso elidere il rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e di garanzia, concludendo, in luogo di una fideiussione, un contratto autonomo di garanzia;
oppure, ancora, se le parti abbiano inteso limitarsi a derogare alla disciplina ex art. 1957 c.c., sollevando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria (Cfr. Cass. civile sez. III, 27/12/2024, n. 34678, parte motiva: “L'operazione di qualificazione della clausola "a prima richiesta" effettuata dalla
Corte di merito si conforma altresì al principio ancor meglio esplicitato da Cass. n. 16825 del 2016, cui questo Collegio intende dare continuità, a tenore del quale "La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art.
1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione" (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del 12/12/2005)”. L'operazione di qualificazione del negozio va operata dando prevalenza al criterio letterale
(da ultimo, Cass. civile sez. III, 26/07/2024, n. 21019), il quale tuttavia non può ritenersi per sé solo determinante: come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. civile sez. VI, 08/11/2022, n. 32786).
Con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di contratto autonomo di garanzia e fideiussione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, premessa la diversità sotto il profilo causale – nel contratto autonomo di garanzia, trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale;
nella fideiussione, tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione garantita (SS.UU. 18/02/2010 n. 3947) – spetta al giudice di merito esplorare l'“effettiva volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione […] sicché la sola clausola a “pagamento immediato a semplice richiesta scritta” senza
l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere che si sia inteso derogare all'art. 1957 c.c.” (Cass. civile sez. I, 04/12/2024, n. 31105, parte motiva). Ai fini della qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, pertanto, occorrerà acclarare
“l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civile sez. II, 17/06/2022, n. 19693); in altre parole, nel contratto autonomo di garanzia il garante assume l'impegno “ad indennizzare il creditore a sua semplice richiesta, senza facoltà di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina tracciata dagli artt.
1939,1941 e 1945 c.c.” (App. l'Aquila, 15/05/2020, n. 684). Calando tali principi nella fattispecie di causa, plurimi e concordi argomenti inducono a ritenere che il contratto in parola sia qualificabile come fideiussione omnibus.
Oltre al reiterato utilizzo del relativo nomen iuris, espresso sin dal titolo delle condizioni contrattuali predisposte da , l'impegno del garante viene parametrato, ex art. 1, a quanto CP_1
“dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. doc. 2 attore, pag. 1): come emerge dal art. 1, secondo il quale “la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali delle obbligazioni garantite, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe”, le parti non hanno inteso derogare al primo comma dell'art. 1941 c.c., per cui “La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose”. Il carattere accessorio dell'obbligazione garantita trova ulteriore conferma nell'art. 6, ai sensi del quale “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
La clausola di cui all'art. 7, rubricato “pagamento del fideiussore: pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili”, in forza della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio” (doc. 2 opponente, pag. 2), va interpretata congiuntamente al citato art. 6, che deroga espressamente all'art. 1957 c.c., impregiudicato invece il regime delle eccezioni proponibili dal garante ex art. 1954 c.c. (cfr. doc. 2 opponente, pagg. 1 segg.:
“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Infine, non emergono, dalle altre “Condizioni particolari denominate fidejussione”, preclusioni di sorta alla proponibilità di eccezioni, da parte del debitore, se non limitatamente al “fatto della banca” preclusivo della “surrogazione” ex art. 1955 c.c.. L'art. 2, “Annullamento, inefficacia
e revoca dei pagamenti”, in forza della quale “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo”, appare ispirato alla necessità di consentire alla Banca il recupero, senza ritardo, di spostamenti patrimoniali in cui sia colpita non la causa, ma il mezzo con il quale venga disposto il trasferimento, ossia il pagamento in sé. L'art. 9, “Invalidità dell'obbligazione garantita”, ai sensi della quale “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo di restituire le somme allo stesso erogate” appare ispirato alla medesima esigenza contabile di consentire al finanziatore il recupero, nell'immediato, di spostamenti di ricchezza sì rivelatisi privi di causa, in parziale deroga all'art. 1945 c.c.; ma non appare pregiudicata la possibilità, per il garante, di sollevare eccezioni, successivamente al pagamento. La volontà di incidere in modo talmente significativo sul regime delle eccezioni sollevabili dal garante, peraltro, avrebbe dovuto emergere in modo inequivoco dal regolamento contrattuale sottoscritto, e non poter essere semplicemente affermata dal giudice come uno dei possibili significati deducibili dal testo del contratto stesso.
Tanto premesso in punto qualificazione del negozio, l'eccezione di estinzione della fideiussione appare infondata.
Risulta dalla documentazione agli atti del giudizio che abbia comunicato al CP_1 debitore principale e ai fideiussori, con PEC datata 26.1.2023, contestualmente alla risoluzione dei contratti di finanziamento (rispettivamente, del finanziamento n. 4780148 e n. 4779124),
l'“intimazione di pagamento” delle rate scadute e non pagate (doc. 17 attore). Considerata la natura del rapporto contrattuale e la presenza della deroga alla disciplina ex art. 1957 c.c., tale iniziativa integra il requisito della proposizione della istanza, da parte del creditore, necessaria a scongiurare l'estinzione della garanzia;
la diligenza nella cura delle medesime istanze, parimenti richiesta dal più volte citato art. 1957 c.c., risulta dalla successiva instaurazione del giudizio monitorio, conclusosi con l'adozione del decreto ingiuntivo n. 751/2023 del Tribunale di Savona, datato 2.11.2023 e notificato alla in data 9.11.2023 (cfr. Citazione, pag. 12). Pt_1
L'opposizione della avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2023 RG 2254/2023 del Pt_1
Tribunale di Savona deve, pertanto, essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente;
esse sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le sole fasi di esame, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
751/2023 RG 2254/2023 del Tribunale di Savona, datato 2.11.2023, che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come
[...] per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24.05.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 2877/2023 introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 751/2023 RG 2254/2023 del Tribunale di Savona da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1964, elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Madama Cristina 8, presso lo Studio dell'Avv. Carlo Dattilo che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Attrice
Contro
con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo Meda 4 e per esso, in qualità Controparte_1 di mandataria con rappresentanza, con sede in Roma Controparte_2
(RM), via Curtatone n. 3 (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Andrea Clemente Grosso presso il cui studio sito in Torino (TO), Corso Galileo Ferraris 43, è elettivamente domiciliata
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice:
“IN VIA PRELIMINARE
Respingere la richiesta di provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione risulta fondata su prova scritta. NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione n. 2377951 del
29/11/2017 per i motivi supra dedotti e conseguentemente Revocare il decreto ingiuntivo n. 751/23 concesso in data 02/11/2023 col presente opposto dichiarandolo nullo ed inefficace, e per l'effetto assolvere l'attrice da ogni domanda di pagamento formulata nei suoi confronti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In ogni caso assolvere l'attrice opponente da qualsiasi pretesa e domanda di pagamento avanzata dalla società opposta Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare la decadenza della convenuta opposta a escutere la fideiussione e conseguentemente
Revocare il decreto ingiuntivo n. 751/23 concesso in data 02/11/2023 col presente opposto dichiarandolo nullo ed inefficace, e per l'effetto assolvere l'attrice da ogni domanda di pagamento formulata nei suoi confronti, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
previe le opportune declaratorie;
in via principale: respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2023, n. r.g.
2254/2023 in data 02/11/2023 del Giudice del Tribunale di Savona e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto opposto;
in via subordinata: dichiararsi comunque tenuta e condannarsi a pagare a Parte_1
in qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_2 Controparte_1 la complessiva somma di euro 336.177,13, oltre interessi dal 17 febbraio 2023 sino al saldo, ovvero la diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 751/23 del Tribunale di Savona, emesso su ricorso di e per esso, quale CP_1 mandataria, di , in esito al procedimento iscritto al n. R.G. 2254/2023 di Controparte_2 questo Tribunale. Con il decreto opposto la era condannata al pagamento della somma di € Pt_1
336.177,13, oltre interessi e spese legali, in favore di in forza della fideiussione CP_1
“ominibus” n. 2377951 del 29/11/2017 sottoscritta dall'odierna opponente, congiuntamente a
[...]
e a in favore dell'impresa ” (doc. 2 Per_1 Controparte_3 Controparte_4 attore). La garanzia prestata dalla era riferita al debito assunto da “ Pt_1 Controparte_4
” a seguito dell'erogazione, da parte di , di due finanziamenti, rispettivamente per
[...] CP_1
€ 300.000,00 e 150.00,00, già assistiti da garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, sino all'80% del loro ammontare.
Secondo l'odierna opponente, la fideiussione sottoscritta sarebbe colpita da invalidità per contrasto con il divieto di prestazione di garanzia “reale, assicurativa o bancaria” ulteriore a quella offerta dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sancito dall'art.
4.4 d.m. 23 settembre
2005 con riferimento alla quota di finanziamento offerta dal citato Fondo. La difesa di parte opponente ha dedotto un ulteriore profilo di nullità della fideiussione, per asserita violazione della trasparenza in materia di contratti bancari, nonché con riferimento al provvedimento n. 55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia, con il quale essa ha censurato le Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, quale predisposto da ABI. La ha altresì Pt_1 sostenuto la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, sostenendo che il riferimento a “tutto quanto dovuto dal debitore” sarebbe insuscettibile, per sé solo, di circoscrivere l'importo massimo dovuto dal garante. Infine, parte opponente ha prospettato la decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere questi curato tempestivamente e diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale. Sulla base di tali difese, la ha quindi Pt_1 chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, in via principale previa declaratoria di nullità o di inefficacia della fideiussione;
in via subordinata, previo accertamento della decadenza del creditore dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si è costituito e, per esso, in qualità di mandatario con rappresentanza, Controparte_1
sostenendo la validità e l'efficacia della fideiussione e, pertanto, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per asserita violazione dell'art. 4.4
D.M. 23.9.2005, parte convenuta ha fondato l'inoperatività del divieto sull'espresso riferimento, da parte del legislatore, alle sole garanzie di tipo reale, assicurativo o bancario. Quanto alla nullità della fideiussione, per essere il relativo regolamento contrattuale riproduttivo dello schema ABI censurato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 mancata produzione dell'atto amministrativo in parola;
nel merito, ha sostenuto che, anche ove riconosciuta l'omogeneità parziale di contenuti tra la fideiussione di causa e lo schema ABI oggetto di censura, ciò al più configurerebbe una ipotesi di nullità parziale della garanzia. Con riferimento all'asserita violazione delle tutele consumeristiche, ha sostenuto la correttezza e l'esaustività delle informazioni fornite al garante, anche sotto il profilo dell'individuazione dell'ammontare massimo dell'esposizione debitoria della e la conseguente determinatezza/determinabilità Pt_1 dell'oggetto del contratto. Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. ha affermato, alla luce dell'apposizione della clausola di pagamento “a prima richiesta”, l'idoneità delle comunicazioni rivolte al garante in sede stragiudiziale - anteriormente alla coltivazione del procedimento per decreto ingiuntivo - a precludere l'effetto estintivo della garanzia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da parte opposta, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.04.2025, in funzione della quale le parti hanno depositato le note e memorie di cui all'art. 189 co. 1 c.p.c.
L'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Carattere preliminare assume la questione della validità della fideiussione cd. “ominibus” sottoscritta da a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_1 [...]
nei confronti di . In particolare la garanzia, inizialmente prestata Controparte_4 CP_1 dall'odierna opponente per un ammontare massimo di € 700.000,00 e successivamente innalzata a €
1.000.000,00, era stipulata “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”, incluse “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che gli venissero prestate dallo stesso debitore in favore di codesta banca nell'interesse di terzi” (doc. n. 2 di parte attrice, pag. 5). Tra i crediti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo vi sono € 728,79, “saldo debitore del c/c ordinario n. 26464”, € 223.549,15, “quale debito al 16.02.2023, data del passaggio alla partita sofferenziale”, relativo al “finanziamento - assistito dalla Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI - dell'importo di euro 300.000,00 (rapporto
n. 04779124)”, ed € “111.899,19, quale debito al 16.02.2023, data del passaggio alla partita sofferenziale”, relativo al “finanziamento - assistito dalla Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI - dell'importo di euro 150.000,00 (rapporto n. 04780148)” (Ricorso per decreto ingiuntivo, pagg. 2 segg.). La debitrice ingiunta ha sollevato, in via preliminare, la questione della validità della fideiussione, con particolare riferimento all'asserita violazione del divieto ex art. 4.4.,
D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive.
Il Decreto Ministeriale in parola, recante “le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede all'art.
4.4. che:
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo […] non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
La debitrice ingiunta ha sostenuto un'interpretazione estensiva della disposizione da ultimo richiamata, ritenendo che il divieto de quo si estenda anche alle garanzie prestate da una persona fisica in favore di una banca. Tale tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nell'interpretazione degli atti normativi ruolo preminente va riconosciuto al criterio letterale;
gli esiti ai quali si pervenga in base all'utilizzo di detto criterio possono essere superati dall'applicazione del criterio teleologico esclusivamente nel caso in cui “l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa” (Cass. civile sez. lav., 13/04/1996, n. 3495). La possibilità di adottare il procedimento analogico, d'altra parte, presuppone un vero e proprio vuoto normativo, dal quale derivi la necessità di rinvenire altrove la disciplina della fattispecie concreta: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti,
“non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi”, poiché ratio dell'analogia è evitare “che il giudice possa pronunciare un "non liquet" […], altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato” (Cass. civile sez. II, 17/01/2023,
n. 1203).
L'art. 4.4., D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, invece, appare inequivoco nel riferire il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie, in caso di operatività del Fondo per le pmi, alle sole species di garanzia puntualmente indicate nel corpo della disposizione, ossia quelle di tipo reale, assicurativo e bancario. La garanzia di causa (fideiussione cd. omnibus) in quanto di tipo personale e prestata da una persona fisica, non è sussumibile in alcuna delle ipotesi contemplate dal legislatore.
La contrapposizione tra garanzie personali e reali, oltreché pacifica in dottrina, trova riscontro nel dato normativo, che assoggetta le due forme di rafforzamento della pretesa creditoria a discipline radicalmente differenti: in proposito è sufficiente richiamare le diverse formalità imposte al garante, ai fini della costituzione della garanzia stessa, l'oggetto del vincolo – rispettivamente, l'intero patrimonio del garante oppure uno o più beni specificamente individuati – e il divieto di patto commissorio, operante solo per le garanzie reali e non per quelle personali (cfr. Cass. civile sez. III,
29/03/1996, n. 2909).
L'individuazione, invece, delle garanzie di tipo bancario o assicurativo non può che essere operato con riferimento all'elemento soggettivo del garante, ossia di chi presta la garanzia vietata, e non al beneficiario della garanzia medesima: a tale conclusione induce lo stesso legislatore il quale, all'art. 1936 c.c., non definisce la fideiussione in quanto tale, ma il “fideiussore”, ossia “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.
E' dalla natura del garante, peraltro, che discendono quelle conseguenze, anche sotto il profilo della normativa applicabile, che la medesima parte attrice pretende di dedurre dalla propria, incontestata, qualità di consumatore.
L'applicazione del criterio letterale, inoltre, non conduce a esiti incompatibili con quelli derivanti dal criterio teleologico: escludere dall'operatività del divieto de quo le garanzie prestate da soggetti privati, infatti, non scalfisce la ratio della disposizione, volta a favorire l'accesso al credito da parte di imprese di dimensioni medio-piccole esonerando le stesse dalla necessità di vedere compressa la disponibilità di singoli beni, o imponendo loro i costi derivanti dalla prestazione di garanzie da parte di soggetti istituzionali, quali banche o assicurazioni.
In assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità, poi, prevale in sede di merito l'interpretazione secondo la quale il più volte citato art.
4.4. del D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, non operando rispetto alle “garanzie personali prestate da persone fisiche” (Trib.
Monza sent. 17 aprile 2025, pag. 5), non osta alla prestazione di tali garanzie rispetto a un finanziamento assistito dal Fondo per le piccole e medie imprese (cfr. Tribunale di Pavia, sent. 11 luglio 2024 n. 1124); ciò anche considerato che “risulta assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23/9/2005 l'introduzione di norma interferenti con quelle del diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'istituto di credito che eroghi concretamente il finanziamento agevolato” (App. Milano, sent. 3083/2022, pag. 10).
La difesa di parte opponente ha, in secondo luogo, sollevato eccezione di invalidità della fideiussione sottoscritta dalla Rumere, in quanto riproduttiva dello schema contrattuale standard di fideiussione predisposto, in data 4 luglio 2003, dall'ABI, e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. La Suprema Corte ha precisato che, trattandosi di atto amministrativo, non opera rispetto allo stesso il principio iura novit curia e, pertanto, non sono derogate le regole ordinarie in punto di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. civile sez. I,
15/07/2024, n. 19401: “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia”). Come rilevato dalla difesa di parte opposta, parte opponente non solo non ha curato la produzione del provvedimento de quo, ma è altresì rimasta inerte a fronte della contestazione, da parte di , della sussumibilità del regolamento contrattuale della CP_1 fideiussione di causa nello schema censurato dalla Banca d'Italia: non avendo assolto l'onere probatorio relativo a uno dei fatti costitutivi della propria pretesa, pertanto, l'eccezione di invalidità del contratto non può essere trattata nel merito.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'invalidità della fideiussione per asserita violazione della normativa sulla trasparenza bancaria. Questo Tribunale ritiene infatti di dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo la quale “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (SS.UU. 19/12/2007, n. 26724).
Va rilevata, peraltro, la contraddittorietà delle difese di parte opponente, la quale lamenta la scarsa chiarezza delle informazioni ricevute da , come la mancata indicazione espressa CP_1 del carattere “omnibus” della fideiussione sottoscritta (cfr. Comparsa Conclusionale Rumere, pag.
5), salvo poi ammettere che “risulta evidente dalle clausole succitate della fideiussione che quest'ultima è una fideiussione omnibus” (cfr. Comparsa Conclusionale Rumere, pag. 10).
Neppure ricorre la prospettata causa di nullità del negozio per asserita indeterminatezza dell'oggetto: è la stessa difesa di parte opponente ad esporre che la fideiussione, seppure contratta a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da verso , Controparte_4 CP_1 contemplava espressamente un tetto massimo all'esposizione del garante, individuato ai sensi dell'art. 1938 c.c. in € 1.000.000,00 (cfr. citazione, pag. 10). Com'è noto, nella sua attuale formulazione l'art. 1938 c.c. impone alle fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future “la previsione […] dell'importo massimo garantito”. Tale formulazione, introdotta dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n.
154, è l'esito del “dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione c.d.omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass. n. 1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l'obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. civile sez. I,
31/01/2017, n. 2492, parte motiva). La precisazione di un importo massimo, pertanto, nel contemperare l'indeterminatezza insita nell'assunzione di una garanzia cd. omnibus, invero insopprimibile, rende il negozio valido, in quanto conforme alla sintesi tra opposte esigenze, cristallizzata dal legislatore nel citato parametro normativo.
Va rilevato, peraltro, che quello che viene prospettato dalla difesa di parte opponente in sede di comparsa conclusionale come un principio di diritto espresso dalla Cassazione (“In merito all'importo massimo garantito occorre precisare che la Corte di Cassazione ha previsto che la semplice indicazione dell'importo massimo garantito non ne garantisce la validità. Infatti, “la rispondenza dei contratti di fideiussione c.d. omnibus alla prescrizione normativa (e dunque la legittimità̀' della garanzia) debba, in effetti, essere accuratamente valutata nel merito, per verificare ed accertare che la indicazione di un importo limite sproporzionatamente elevato non si traduca, nella sostanza, in una limitazione solo apparente e, dunque, nella sostanziale elusione della norma.”
(sottolineatura ndr)” (Comparsa conclusionale pagg. 10 segg.) è, in realtà, il sunto del Pt_1 motivo di ricorso, presentato dalla parte ricorrente nanti la Suprema Corte di Cassazione, come appare evidente dal testo della motivazione della sentenza citata dalla difesa della (Cass. civile sez. Pt_1
I, 12/11/2008, n. 27005, parte motiva):
“Non miglior esito merita il secondo motivo, con il quale, nel denunciare VIOLAZIONE
DELL'ART. 1938 c.c., MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, i ricorrenti lamentano come
(sottolineatura dello scrivente): a) del tutto erroneamente, la Corte d'Appello abbia qualificato come legittimo ed immune da vizi il contratto di fideiussione in questione ritenendo che l'indicazione di un importo massimo garantito sproporzionato rispetto alle circostanze del caso non equivalga ad una sostanziale elusione e violazione della norma contenuta nell'art. 1938 c.c., come riformulata a seguito della novella del 1992; b) più in particolare, ai fini della risoluzione della questione nell'ottica del legislatore della novella del 1992 e nel quadro generale del sistema, sarebbe doveroso domandarsi se la nuova formulazione dell'art. 1938 c.c., si sia limitata ad indicare la presenza di un mero elemento "o formale" (come ritenuto dalla Corte di Appello) o non abbia invece prescritto la necessità di un elemento sostanziale del contratto, al che andrebbe data risposta secondo cui la rispondenza dei contratti di fideiussione c.d. omnibus alla prescrizione normativa (e dunque la legittimità della garanzia) debba, in effetti, essere accuratamente valutata nel merito, per verificare ed accertare che la indicazione di un importo limite sproporzionatamente elevato non si traduca, nella sostanza, in una limitazione solo apparente e, dunque, nella sostanziale elusione della norma
[…]”.
In termini del tutto diversi, si è espressa la Cassazione nel rigettare il motivo di ricorso in parola:
“Più in particolare, i contenuti del motivo, già di per sè meramente suggestivi ed apodittici nel loro postulare - in diritto un non meglio precisato (e definito) rapporto di "proporzionalità necessaria" fra il limite dell'importo massimo garantito e non meglio qualificate "circostanze del caso", di cui non è traccia nella disposizione normativa, confermano ulteriormente un tal profilo di inammissibile genericità anche laddove si indirizzano a censurare la pronuncia della Corte territoriale sotto il profilo dell'ipotizzato vizio moti-vazionale (sintomatico - ad un tal riguardo - si rende l'evocazione di non meglio precisate "circostanze concrete, soggettive ed oggettive, indicate e documentalmente attestate in atti")” (Cass. Civile, sez. I, 12/11/2008, n. 27005, parte motiva).
Venendo, infine, all'eccezione sollevata dalla Rumere ex art. 1957, comma primo c.c., per asserita tardività del procedimento monitorio instaurato da , occorre considerare quanto CP_1 segue.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c.
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
L'“istanza” di cui ragiona la disposizione in parola è, per consolidata giurisprudenza di legittimità, un riferimento “ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'articolo 1957 un precetto non seguito da esecuzione) (Cass. nn. 6823/01, 203/97 e 6604/94)” (Cass. Civile Sez. II, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, parte motiva).
A tale limitazione, pacifica in giurisprudenza di legittimità, si sottrae l'ipotesi nella quale le parti abbiano convenuto che il pagamento avvenga “a semplice richiesta”: in tal caso, infatti, è sufficiente a evitare la decadenza una mera istanza stragiudiziale di pagamento al fideiussore, senza la necessità di instaurazione di un giudizio nei confronti del debitore (da ultimo, Cass. civile sez. III,
13/01/2025, n. 835: “In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III,
14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n.
31509/2021 cit.)”. Come chiarito dalla Suprema Corte, tuttavia, la mera previsione di una clausola
“a prima richiesta e senza eccezioni” non può essere automaticamente qualificata in termini di deroga pattizia all'art. 1957 c.c.: spetta al giudice ricostruire la volontà delle parti e stabilire se esse, con la pattuizione in discorso, abbiano inteso elidere il rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e di garanzia, concludendo, in luogo di una fideiussione, un contratto autonomo di garanzia;
oppure, ancora, se le parti abbiano inteso limitarsi a derogare alla disciplina ex art. 1957 c.c., sollevando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria (Cfr. Cass. civile sez. III, 27/12/2024, n. 34678, parte motiva: “L'operazione di qualificazione della clausola "a prima richiesta" effettuata dalla
Corte di merito si conforma altresì al principio ancor meglio esplicitato da Cass. n. 16825 del 2016, cui questo Collegio intende dare continuità, a tenore del quale "La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art.
1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione" (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del 12/12/2005)”. L'operazione di qualificazione del negozio va operata dando prevalenza al criterio letterale
(da ultimo, Cass. civile sez. III, 26/07/2024, n. 21019), il quale tuttavia non può ritenersi per sé solo determinante: come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. civile sez. VI, 08/11/2022, n. 32786).
Con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di contratto autonomo di garanzia e fideiussione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, premessa la diversità sotto il profilo causale – nel contratto autonomo di garanzia, trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale;
nella fideiussione, tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione garantita (SS.UU. 18/02/2010 n. 3947) – spetta al giudice di merito esplorare l'“effettiva volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione […] sicché la sola clausola a “pagamento immediato a semplice richiesta scritta” senza
l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere che si sia inteso derogare all'art. 1957 c.c.” (Cass. civile sez. I, 04/12/2024, n. 31105, parte motiva). Ai fini della qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, pertanto, occorrerà acclarare
“l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civile sez. II, 17/06/2022, n. 19693); in altre parole, nel contratto autonomo di garanzia il garante assume l'impegno “ad indennizzare il creditore a sua semplice richiesta, senza facoltà di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina tracciata dagli artt.
1939,1941 e 1945 c.c.” (App. l'Aquila, 15/05/2020, n. 684). Calando tali principi nella fattispecie di causa, plurimi e concordi argomenti inducono a ritenere che il contratto in parola sia qualificabile come fideiussione omnibus.
Oltre al reiterato utilizzo del relativo nomen iuris, espresso sin dal titolo delle condizioni contrattuali predisposte da , l'impegno del garante viene parametrato, ex art. 1, a quanto CP_1
“dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. doc. 2 attore, pag. 1): come emerge dal art. 1, secondo il quale “la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali delle obbligazioni garantite, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe”, le parti non hanno inteso derogare al primo comma dell'art. 1941 c.c., per cui “La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose”. Il carattere accessorio dell'obbligazione garantita trova ulteriore conferma nell'art. 6, ai sensi del quale “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
La clausola di cui all'art. 7, rubricato “pagamento del fideiussore: pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili”, in forza della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio” (doc. 2 opponente, pag. 2), va interpretata congiuntamente al citato art. 6, che deroga espressamente all'art. 1957 c.c., impregiudicato invece il regime delle eccezioni proponibili dal garante ex art. 1954 c.c. (cfr. doc. 2 opponente, pagg. 1 segg.:
“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Infine, non emergono, dalle altre “Condizioni particolari denominate fidejussione”, preclusioni di sorta alla proponibilità di eccezioni, da parte del debitore, se non limitatamente al “fatto della banca” preclusivo della “surrogazione” ex art. 1955 c.c.. L'art. 2, “Annullamento, inefficacia
e revoca dei pagamenti”, in forza della quale “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo”, appare ispirato alla necessità di consentire alla Banca il recupero, senza ritardo, di spostamenti patrimoniali in cui sia colpita non la causa, ma il mezzo con il quale venga disposto il trasferimento, ossia il pagamento in sé. L'art. 9, “Invalidità dell'obbligazione garantita”, ai sensi della quale “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo di restituire le somme allo stesso erogate” appare ispirato alla medesima esigenza contabile di consentire al finanziatore il recupero, nell'immediato, di spostamenti di ricchezza sì rivelatisi privi di causa, in parziale deroga all'art. 1945 c.c.; ma non appare pregiudicata la possibilità, per il garante, di sollevare eccezioni, successivamente al pagamento. La volontà di incidere in modo talmente significativo sul regime delle eccezioni sollevabili dal garante, peraltro, avrebbe dovuto emergere in modo inequivoco dal regolamento contrattuale sottoscritto, e non poter essere semplicemente affermata dal giudice come uno dei possibili significati deducibili dal testo del contratto stesso.
Tanto premesso in punto qualificazione del negozio, l'eccezione di estinzione della fideiussione appare infondata.
Risulta dalla documentazione agli atti del giudizio che abbia comunicato al CP_1 debitore principale e ai fideiussori, con PEC datata 26.1.2023, contestualmente alla risoluzione dei contratti di finanziamento (rispettivamente, del finanziamento n. 4780148 e n. 4779124),
l'“intimazione di pagamento” delle rate scadute e non pagate (doc. 17 attore). Considerata la natura del rapporto contrattuale e la presenza della deroga alla disciplina ex art. 1957 c.c., tale iniziativa integra il requisito della proposizione della istanza, da parte del creditore, necessaria a scongiurare l'estinzione della garanzia;
la diligenza nella cura delle medesime istanze, parimenti richiesta dal più volte citato art. 1957 c.c., risulta dalla successiva instaurazione del giudizio monitorio, conclusosi con l'adozione del decreto ingiuntivo n. 751/2023 del Tribunale di Savona, datato 2.11.2023 e notificato alla in data 9.11.2023 (cfr. Citazione, pag. 12). Pt_1
L'opposizione della avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2023 RG 2254/2023 del Pt_1
Tribunale di Savona deve, pertanto, essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente;
esse sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le sole fasi di esame, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
751/2023 RG 2254/2023 del Tribunale di Savona, datato 2.11.2023, che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come
[...] per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24.05.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti