Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 153 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. CAPANNOLO EMANUELA e dall'Avv. MARIOTTI SILVANA (giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRATTARELLI SIGMAR giusta procura in atti CP_1
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
21/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
che, in accoglimento del ricorso della ha annullato l'avviso di addebito n. 408 CP_1
2022 00008445 69 000 notificato alla società in data 29/06/2022.
I fatti dedotti in primo grado da entrambe le parti sono stati così riassunti nella sentenza impugnata:
La ricorrente deduce che a seguito dell'invio da parte dell' di un invito a regolarizzare Pt_1
(prot. n.27538904) presunte inadempienze contributive, la società in data CP_1
16/09/2021 ha inoltrato all'Istituto un'istanza di dilazione di pagamento. A fronte dell'istanza l' avrebbe richiesto la trasmissione del modello F24 attestante il pagamento degli Pt_1
obblighi contributivi relativi al mese di agosto 2021, oltre alla presentazione di una
“rateazione breve” del debito non superiore a sei mesi. La ricorrente ha documentato di aver effettuato un pagamento tramite mod. F24 in data 20/08/2021 (doc.
2 - ricorrente) e di aver richiesto una dilazione breve di pagamento del debito contributivo in n. 6 rate. E' documentato in atti che l' nel febbraio 2022, dunque successivamente al pagamento di cui al doc. 2, Pt_1
ha inviato alla ricorrente due note di rettifica (doc.
3 - ricorrente) relative ai periodi 8/2021 e
9/2021 per il recupero delle presunte inadempienze e contestuale revoca delle agevolazioni contributive di cui era beneficiaria la società ricorrente. Con lettera del 23/03/2022 (doc.
4 - ricorrente) la ha contestato l'operato dell' chiedendo l'annullamento delle CP_1 Pt_1
succitate note di rettifica e facendo presente di avere richiesto e ottenuto la dilazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuando anche il pagamento delle rate che l'Istituto aveva contestato come insolute (doc.
5 - ricorrente). L'Istituto avrebbe replicato che sarebbe stato omesso il pagamento di una rata di una precedente dilazione (luglio 2021), revocando con ciò le agevolazioni contributive di cui la ditta ricorrente aveva usufruito.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la revoca delle agevolazioni contributive, che ha dato causa all'avviso di addebito impugnato, fosse illegittima, poiché secondo il Regolamento
relativo alla rateazione adottato dall' con Determinazioni n. 229 del 14 dicembre Pt_1 Pt_1
2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 la revoca della rateazione può avere luogo solo a seguito del mancato pagamento di due agevolazioni contributive, mentre nel caso di specie l' aveva Pt_1
dedotto il mancato pagamento solo di una – luglio 2021.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1) il giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione dei fatti di causa e dei documenti di causa, conseguentemente nella ricostruzione degli accadimenti, seguendo pedissequamente la tesi di parte ricorrente, senza riscontrarne la fondatezza dalla disamina dei documenti offerti dalla difesa;
Pt_1
Secondo l' il primo giudice non si sarebbe avveduto che – dalla documentazione in atti Pt_1
– sarebbe emerso che il pagamento avvenuto il 20/08/2021 avrebbe riguardato il mese di luglio 2021, dunque la rata relativa al mese di agosto sarebbe rimasta insoluta, circostanza che avrebbe giustificato la revoca delle agevolazioni contributive. La ditta avrebbe regolarizzato il pagamento della data di agosto solo il 4/11/2021. Alla data di scadenza dell'invito a regolarizzare dunque controparte non era in regola con il versamento dei contributi, in quanto morosa nel pagamento della contribuzione di agosto 2021, e la revoca delle agevolazioni contributive sarebbe quindi stata legittima;
2) il primo giudice avrebbe errato nella conseguente applicazione della normativa di riferimento;
il primo giudice non avrebbe considerato che le agevolazioni contributive di cui era stata ammessa a fruire la Società appellata sono state revocate, con conseguente notifica delle note di rettifica, in ragione del fatto che controparte non ha ottemperato all'invito alla regolarizzazione nel termine di legge di quindici giorni decorrenti dalla notifica del richiamato invito a regolarizzare. “Diversamente da quanto sostenuto da controparte e dal Giudice di prime cure, i menzionati debiti non sono stati estinti, ed anzi, come chiarito nella ricostruzione in punto di fatto, solo in parte è stata posta in dilazione. Da ciò è scaturita la violazione del comma 1175, art. 1 della L. 296/06”.
3) il primo giudice avrebbe errato nella condanna dell' alle spese ed alle competenze di Pt_1
lite;
L' avrebbe dovuto risultare parte vittoriosa e dunque non avrebbe dovuto essere Pt_1
condannata alle spese di lite.
La parte appellata si è costituita, eccependo l'infondatezza e la temerarietà dell'appello, e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è inammissibile.
In primo luogo si osserva che le argomentazioni proposte dall'appellante non sono idonee a contestare ed incrinrare il fondamento logico-giuridico della sentenza di prime cure.
Se è vero che il primo giudice (per verosimile errore materiale) ha indicato come non pagata la rata di luglio 2021, anziché di agosto 2021 – è parimenti vero che l'accoglimento del ricorso della è stato determinato dall'applicazione del Regolamento 2013 secondo cui CP_1 Pt_1 la revoca della rateazione può avere luogo solo a seguito del mancato pagamento di due rate, mentre – per stessa ammissione dell' , alla data del 20/8/2021 vi era una sola rata Pt_1 insoluta, quella di agosto 2021. Sull'applicabilità di tale regolamento l nulla ha dedotto, Pt_1
né ha contestato in alcun modo la sentenza su tale principio, ed ha dunque omesso di contrapporre i propri argomenti a quelli utilizzati dal giudice in modo tale da incrinarne il fondamento logico-giuridico, e di identificare in modo specifico i punti della sentenza che si ritengono errati.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- Dichiara inammissibile l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata nella misura di euro 3.966,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 06/03/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga