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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
IA GE Pupa presidente
NU PA giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 10/11/2025 al n. 4121/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), ammesso in via Parte_1 C.F._1
anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di US IO in data 23.10.2025, con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO, con la partecipazione necessaria della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO (C.F. ). P.IVA_1
OGGETTO: riconoscimento di genere.
CONCLUSIONI: Come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025, richiamando il ricorso depositato in data 09.11.2025, di seguito richiamate.
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saronno (VA) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 100, parte 1, Serie A, anno 2001), facendo constare, Parte_1
per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ ” e non altrimenti, di Per_1
darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico - Parte_1
chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di US IO di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Saronno (VA), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di non essere sposata e di non avere figli e, per l'effetto, al presente giudizio partecipa “soltanto” il Pubblico Ministero.
Nel merito, com'è noto, il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 12/01/2024, adito da persona di sesso anagrafico femminile che chiedeva la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro”, il cambiamento del prenome e il riconoscimento del diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (innanzitutto, la mastectomia), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per quello che qui rileva, dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui dispone[va] che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato [dubitando della] ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone[va] un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe, per contro, essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica” evocando, all'uopo, “i limiti che la discrezionalità legislativa incontra nella materia della pratica terapeutica, nella quale la regola di fondo dovrebbe essere l'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali” (giusta sentenza n. 151 del 2009 della Corte Costituzionale). A dire del rimittente, “L'opzione legislativa di condizionare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali all'autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessità e proporzionalità, giacché tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l'affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un'indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro difficilmente il giudice potrebbe discostarsi”.
A mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/07/2024 la Corte
Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico. In altri termini, la Corte ha ritenuto che il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione attenzionata sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, rispetto a un percorso di transizione di genere già sufficientemente avanzato, in quanto non si coordina con l'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
All'uopo la Corte ha ricordato che nella sentenza n. 161 del 1985 aveva già sottolineato come la legge sub iudice (allora da poco varata) si collocasse “nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie [e come] l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che
è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici”.
Successivamente, con la sentenza n. 221 del 2015, la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, aveva escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi alle “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive” i. e. aveva precisato che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Posto che quest'ultima è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) [il trattamento chirurgico è stato riconfigurato] non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione [bensì] come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ancora, a mezzo della sentenza n. 180/2017 e dell'ordinanza n. 185/2017, la Corte aveva avuto modo di chiarire che, sebbene “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione […] ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato [sicché] va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato, quindi, a dire della Corte, una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso e, tuttavia, “6.2.1- Il regime autorizzatorio è divenuto […] irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto
- che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. 6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervent o chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudizia le non corrisponde più alla ratio legis”.
Anche nella fattispecie che qui ci occupa, come in quella esaminata dalla Corte, parte ricorrente ha ampiamente dimostrato, documentando i trattamenti psicoterapeutici effettuati (dal mese di novembre dell'anno 2021) e medici (dal mese di aprile dell'anno 2022), di avere completato un percorso individuale irreversibile di transizione rispetto al quale l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico (cui, comunque, parte ricorrente è intenzionata a sottoporsi) non è necessario alla richiesta pronuncia di rettifica anagrafica.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica (anche in difetto della previa riattribuzione chirurgica del sesso giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 15138/2015) tenuto conto della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione, della serietà del percorso terapeutico intrapreso da anni, dei risultati dei test medici e della relazione psicologica in atti, della sua esperienza di vita, dell'aspetto e della voce prettamente riconducibili all'altro genere (così come apparso in udienza davanti al Giudice relatore).
Nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a tutti gli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico che, com'è già stato autorevolmente affermato, costituiscono un ulteriore strumento di ausilio nel conseguimento di un pieno (o maggiore) benessere della persona.
Al riconoscimento del genere femminile al ricorrente consegue necessariamente il riconoscimento del suo nome, al fine di evitare una discrepanza inammissibile come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 l. cit.: “Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, sia dalla normativa in materia di stato civile, art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396, che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso, senza necessariamente convertire il prenome nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 3877 del 17/02/2020).
Conformemente a quanto richiesto, il prenome deve essere rettificato da
“ ” a “ ” che è il nome con il quale, da tempo, si riconosce ed è Parte_1 Per_1
riconosciuta nei contesti sociali.
Essendo la PR Sede parte necessaria del presente giudizio (in assenza di convenuti
“in senso stretto”) le spese di lite sostenute da parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di US IO, in composizione collegiale, così deliberando in via definitiva:
1) DICHIARA CHE (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...], l'[...], appartiene al genere femminile e, pertanto,
2) ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Saronno di rettificare il certificato di nascita di , atto n. 100, parte 1, Serie A, anno 2001, Parte_1
facendo constare che il sesso e il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ ” e Per_1
provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
3) ACCERTA E DICHIARA CHE parte ricorrente ha il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili E CHE nulla osta ai medesimi;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
US IO il 17/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
NU PA IA GE Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
IA GE Pupa presidente
NU PA giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 10/11/2025 al n. 4121/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), ammesso in via Parte_1 C.F._1
anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di US IO in data 23.10.2025, con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO, con la partecipazione necessaria della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO (C.F. ). P.IVA_1
OGGETTO: riconoscimento di genere.
CONCLUSIONI: Come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025, richiamando il ricorso depositato in data 09.11.2025, di seguito richiamate.
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saronno (VA) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 100, parte 1, Serie A, anno 2001), facendo constare, Parte_1
per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ ” e non altrimenti, di Per_1
darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico - Parte_1
chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di US IO di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Saronno (VA), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di non essere sposata e di non avere figli e, per l'effetto, al presente giudizio partecipa “soltanto” il Pubblico Ministero.
Nel merito, com'è noto, il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 12/01/2024, adito da persona di sesso anagrafico femminile che chiedeva la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro”, il cambiamento del prenome e il riconoscimento del diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (innanzitutto, la mastectomia), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per quello che qui rileva, dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui dispone[va] che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato [dubitando della] ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone[va] un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe, per contro, essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica” evocando, all'uopo, “i limiti che la discrezionalità legislativa incontra nella materia della pratica terapeutica, nella quale la regola di fondo dovrebbe essere l'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali” (giusta sentenza n. 151 del 2009 della Corte Costituzionale). A dire del rimittente, “L'opzione legislativa di condizionare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali all'autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessità e proporzionalità, giacché tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l'affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un'indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro difficilmente il giudice potrebbe discostarsi”.
A mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/07/2024 la Corte
Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico. In altri termini, la Corte ha ritenuto che il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione attenzionata sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, rispetto a un percorso di transizione di genere già sufficientemente avanzato, in quanto non si coordina con l'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
All'uopo la Corte ha ricordato che nella sentenza n. 161 del 1985 aveva già sottolineato come la legge sub iudice (allora da poco varata) si collocasse “nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie [e come] l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che
è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici”.
Successivamente, con la sentenza n. 221 del 2015, la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, aveva escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi alle “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive” i. e. aveva precisato che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Posto che quest'ultima è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) [il trattamento chirurgico è stato riconfigurato] non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione [bensì] come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ancora, a mezzo della sentenza n. 180/2017 e dell'ordinanza n. 185/2017, la Corte aveva avuto modo di chiarire che, sebbene “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione […] ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato [sicché] va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato, quindi, a dire della Corte, una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso e, tuttavia, “6.2.1- Il regime autorizzatorio è divenuto […] irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto
- che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. 6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervent o chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudizia le non corrisponde più alla ratio legis”.
Anche nella fattispecie che qui ci occupa, come in quella esaminata dalla Corte, parte ricorrente ha ampiamente dimostrato, documentando i trattamenti psicoterapeutici effettuati (dal mese di novembre dell'anno 2021) e medici (dal mese di aprile dell'anno 2022), di avere completato un percorso individuale irreversibile di transizione rispetto al quale l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico (cui, comunque, parte ricorrente è intenzionata a sottoporsi) non è necessario alla richiesta pronuncia di rettifica anagrafica.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica (anche in difetto della previa riattribuzione chirurgica del sesso giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 15138/2015) tenuto conto della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione, della serietà del percorso terapeutico intrapreso da anni, dei risultati dei test medici e della relazione psicologica in atti, della sua esperienza di vita, dell'aspetto e della voce prettamente riconducibili all'altro genere (così come apparso in udienza davanti al Giudice relatore).
Nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a tutti gli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico che, com'è già stato autorevolmente affermato, costituiscono un ulteriore strumento di ausilio nel conseguimento di un pieno (o maggiore) benessere della persona.
Al riconoscimento del genere femminile al ricorrente consegue necessariamente il riconoscimento del suo nome, al fine di evitare una discrepanza inammissibile come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 l. cit.: “Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, sia dalla normativa in materia di stato civile, art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396, che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso, senza necessariamente convertire il prenome nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 3877 del 17/02/2020).
Conformemente a quanto richiesto, il prenome deve essere rettificato da
“ ” a “ ” che è il nome con il quale, da tempo, si riconosce ed è Parte_1 Per_1
riconosciuta nei contesti sociali.
Essendo la PR Sede parte necessaria del presente giudizio (in assenza di convenuti
“in senso stretto”) le spese di lite sostenute da parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di US IO, in composizione collegiale, così deliberando in via definitiva:
1) DICHIARA CHE (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...], l'[...], appartiene al genere femminile e, pertanto,
2) ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Saronno di rettificare il certificato di nascita di , atto n. 100, parte 1, Serie A, anno 2001, Parte_1
facendo constare che il sesso e il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ ” e Per_1
provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
3) ACCERTA E DICHIARA CHE parte ricorrente ha il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili E CHE nulla osta ai medesimi;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
US IO il 17/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
NU PA IA GE Pupa