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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR OL Presidente
IA ON IC relatrice
BE IN IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2821/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
27/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARNEVALI
EMILIANO
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PRADELLA ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono all' Ill.mo Tribunale di accogliere le seguenti condizioni:
1. pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ogni conseguente statuizione;
2. danno atto che la casa coniugale non è più nella disponibilità delle parti, che non residuano arredi né altri beni comuni da suddividere fra i coniugi e che l'unica figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. Entrambi i coniugi rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o alimenti da corrispondersi reciprocamente e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro e di aver regolato prima d'ora tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti;
4. spese integralmente compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in BORGO
MANTOVANO il 12/09/1998 ed ivi trascritto al numero 10 , parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1998 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO
(MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
2 La IC relatrice
IA ON
Il Presidente
OR OL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR OL Presidente
IA ON IC relatrice
BE IN IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2821/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
27/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARNEVALI
EMILIANO
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PRADELLA ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono all' Ill.mo Tribunale di accogliere le seguenti condizioni:
1. pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ogni conseguente statuizione;
2. danno atto che la casa coniugale non è più nella disponibilità delle parti, che non residuano arredi né altri beni comuni da suddividere fra i coniugi e che l'unica figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. Entrambi i coniugi rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o alimenti da corrispondersi reciprocamente e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro e di aver regolato prima d'ora tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti;
4. spese integralmente compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in BORGO
MANTOVANO il 12/09/1998 ed ivi trascritto al numero 10 , parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1998 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO
(MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
2 La IC relatrice
IA ON
Il Presidente
OR OL
3