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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. 168/2025 S E N T E N Z A
nella causa civile n. 168/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre
2025, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28.02.2025
d a
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Davide Pini (C.F. – PEC: CodiceFiscale_2 Email_1
OGGETTO: ed (C.F. – PEC: Parte_2 CodiceFiscale_3
Ema_2
– appellante- Email_3
Patrimoniale: contro della famiglia ex
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria CP_1 CodiceFiscale_4 artt. 159 e ss. c.c.
Adele Fario Angrigliani (C.F. – PEC C.F._5
ed Enrico Maccari (C.F. Email_4
– PEC C.F._6 Email_5
– appellata -
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 22/2025 pubbl. il
13/01/2025, nel giudizio RG n. 2822/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.22/2025, il Tribunale di Mantova, in accoglimento della domanda principale di ha accertato che l'immobile acquistato da con atto CP_1 Parte_1
in data 12 aprile 1995 sito in Mantova, Via San Longino n.13 (edificio su tre piani:
laboratorio e 2 appartamenti con pertinenze), rientra nel regime di comunione legale in essere fra i coniugi con decorrenza 12 aprile 1995 e, in accoglimento della domanda pagina 1 di 3 riconvenzionale di , ha accertato che l'immobile acquistato da Parte_1 CP_1
con atto in data 16.1.2001, sito in 46100 Mantova, via Dottrina Cristiana
[...]
(autorimessa), rientra nel regime di comunione legale in essere fra i coniugi. Spese
compensate.
ha proposto impugnazione per l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
precisate in atto di appello, chiedendo, in sintesi, di accertare che l'immobile in Mantova,
Via San Longino n.13 è stato da lui acquistato per uso personale ed è escluso dal regime di comunione legale in essere fra i coniugi, insistendo per le istanze istruttorie.
ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione, chiedendo, in CP_1
sintesi, che si dichiari l'appello improponibile ex art. 329 cpc, inammissibile o, comunque,
infondato, opponendosi all'ammissione delle avversarie istanze istruttorie e chiedendo, in subordine, di essere ammessi a prova contraria.
All'udienza del 01.07.2025, le parti non sono comparse e la Corte ha rinviato, ex art. 348
c.p.c., all'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, per la quale l'appellante non ha depositato le note di trattazione scritta, mentre l'appellata ha depositato le note,
chiedendo che si dichiari l'improcedibilità ex art. 348 co. 2 c.p.c. e, in via subordinata,
insistendo nelle conclusioni della comparsa di costituzione, solo nel caso in cui l'appellante avesse depositato le note di trattazione scritta per detta udienza.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante,
tempestivamente costituito e il mancato deposito, da parte sua, delle note di trattazione scritta per la seconda udienza, cartolare, ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità ex art. 348 co.2 c.p.c.
Considerato che l'appellata produce documentazione riguardo ad un accordo tra le parti nel procedimento di separazione e divorzio, che prevede l'impegno a “definire a cura e spese di
ciascuna delle parti per quanto di competenza tutti i contenziosi in atto” e l'abbandono del pagina 2 di 3 presente giudizio, con pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza di primo grado al
50% tra le parti e che non formula domanda di liquidazione delle spese di lite a suo favore,
in seguito alla dichiarazione di improcedibilità del presente appello, la Corte compensa le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, visto l'art. 348 co.2 c.p.c., dichiara l'appello improcedibile.
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. 168/2025 S E N T E N Z A
nella causa civile n. 168/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre
2025, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28.02.2025
d a
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Davide Pini (C.F. – PEC: CodiceFiscale_2 Email_1
OGGETTO: ed (C.F. – PEC: Parte_2 CodiceFiscale_3
Ema_2
– appellante- Email_3
Patrimoniale: contro della famiglia ex
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria CP_1 CodiceFiscale_4 artt. 159 e ss. c.c.
Adele Fario Angrigliani (C.F. – PEC C.F._5
ed Enrico Maccari (C.F. Email_4
– PEC C.F._6 Email_5
– appellata -
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 22/2025 pubbl. il
13/01/2025, nel giudizio RG n. 2822/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.22/2025, il Tribunale di Mantova, in accoglimento della domanda principale di ha accertato che l'immobile acquistato da con atto CP_1 Parte_1
in data 12 aprile 1995 sito in Mantova, Via San Longino n.13 (edificio su tre piani:
laboratorio e 2 appartamenti con pertinenze), rientra nel regime di comunione legale in essere fra i coniugi con decorrenza 12 aprile 1995 e, in accoglimento della domanda pagina 1 di 3 riconvenzionale di , ha accertato che l'immobile acquistato da Parte_1 CP_1
con atto in data 16.1.2001, sito in 46100 Mantova, via Dottrina Cristiana
[...]
(autorimessa), rientra nel regime di comunione legale in essere fra i coniugi. Spese
compensate.
ha proposto impugnazione per l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
precisate in atto di appello, chiedendo, in sintesi, di accertare che l'immobile in Mantova,
Via San Longino n.13 è stato da lui acquistato per uso personale ed è escluso dal regime di comunione legale in essere fra i coniugi, insistendo per le istanze istruttorie.
ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione, chiedendo, in CP_1
sintesi, che si dichiari l'appello improponibile ex art. 329 cpc, inammissibile o, comunque,
infondato, opponendosi all'ammissione delle avversarie istanze istruttorie e chiedendo, in subordine, di essere ammessi a prova contraria.
All'udienza del 01.07.2025, le parti non sono comparse e la Corte ha rinviato, ex art. 348
c.p.c., all'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, per la quale l'appellante non ha depositato le note di trattazione scritta, mentre l'appellata ha depositato le note,
chiedendo che si dichiari l'improcedibilità ex art. 348 co. 2 c.p.c. e, in via subordinata,
insistendo nelle conclusioni della comparsa di costituzione, solo nel caso in cui l'appellante avesse depositato le note di trattazione scritta per detta udienza.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante,
tempestivamente costituito e il mancato deposito, da parte sua, delle note di trattazione scritta per la seconda udienza, cartolare, ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità ex art. 348 co.2 c.p.c.
Considerato che l'appellata produce documentazione riguardo ad un accordo tra le parti nel procedimento di separazione e divorzio, che prevede l'impegno a “definire a cura e spese di
ciascuna delle parti per quanto di competenza tutti i contenziosi in atto” e l'abbandono del pagina 2 di 3 presente giudizio, con pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza di primo grado al
50% tra le parti e che non formula domanda di liquidazione delle spese di lite a suo favore,
in seguito alla dichiarazione di improcedibilità del presente appello, la Corte compensa le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, visto l'art. 348 co.2 c.p.c., dichiara l'appello improcedibile.
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 3 di 3