TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3788/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Salvatore Spano
e Maurizio Valentini
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Tarantino e Antonio Piteo
Resistente
Oggetto: riconoscimento del diritto all'inquadramento in superiore livello professionale e al correlativo trattamento economico
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 6/4/2021 la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato per il Comune di Nardò dal 24/11/2003 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di essere poi stata assunta a tempo indeterminato in data
1/11/2009, di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di Lecce dal 12/5/1999, nonché di essere iscritta all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti di Enti pubblici dal 29/7/2008, rappresenta di aver svolto alle dipendenze del Comune di Nardò l'attività di Avvocato, assumendo la difesa dell'Ente locale in circa cinquecento processi civili e amministrativi e lamenta di essere stata inquadrata nella Categoria D1 anziché nella Categoria D3 e di aver ricevuto sin dalla assunzione il trattamento economico della Categoria D1 invece di quello della
Categoria superiore, lamenta altresì di essere stata esclusa dalla valutazione per la attribuzione di posizione organizzativa, deduce che secondo il CCNL Comparto
Regioni e Autonomie Locali 31/3/1999 il profilo di Avvocato è inquadrato fin dall'accesso nella Categoria D3, corrispondente alla 8° qualifica funzionale precedentemente prevista dal DPR 347/1983, rappresenta di aver invano chiesto il corretto inquadramento al Comune di Nardò con lettera del 20/11/2017 e chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
• Accertare e dichiarare il diritto dell'avv. Parte_1 all'inquadramento nella categoria economica D3 a partire dal 20.11.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
• Condannare per l'effetto il Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma pari complessivamente ad € 31.255,39 (calcolo fino al 31.12.2020), oltre le differenze retributive maturate a far data dal 1.1.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria delle somme spettanti, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo - ovvero al pagamento della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
• Condannare la Pubblica Amministrazione convenuta alla ricostituzione della posizione contributiva della ricorrente, nei termini dell'accoglimento della domanda giudiziale;
• Condannare il Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, con ogni altro conseguenziale effetto di legge.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio il Comune di Nardò con memoria nella quale contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione del ricorso, sostenendo la correttezza dell'inquadramento attribuito alla ricorrente, affermando che con
Delibera della Giunta Comunale n.169 dell'8/5/2009 il Comune di Nardò ha deciso di modificare la propria pianta organica, deliberando per il settore della
Avvocatura la disponibilità di due posti di Istruttore Direttivo di Categoria D, che con Delibera n.213 del 29/5/2009 la Giunta ha, altresì, approvato il verbale di accordo stipulato il 12/5/2009 presso la DPL e ha invitato il Dirigente del settore Avvocatura ad avviare una procedura concorsuale per soli titoli riservata alla odierna ricorrente.
2 Parte resistente espone ancora che: “Con determina n. 893 del 15 giugno 2009
(all.n.6) il Dirigente del settore Avvocatura approvava il bando di concorso per soli titoli atto a coprire due posti di Istruttore Direttivo – Avvocato , riservato agli avvocati Fernanda TA, e . Il giorno seguente veniva Parte_1 pubblicato il bando di concorso per n. 2 Istruttori Direttivi -Avvocato, categoria D.
In tale ultimo atto veniva specificato il trattamento economico (stipendio lordo annuo, indennità di comparto, e 13ª mensilità). Nell'ultimo paragrafo, rubricato come “assunzione in servizio” l'ente specifica l'inquadramento “nel profilo professionale di istruttore direttivo - avvocato, categoria D, posizione economica
D1”.
Parte resistente, inoltre, rileva che il bando, seppur noto alla candidata, non è stato oggetto di impugnazione d'innanzi all'autorità amministrativa, che, una volta approvata con Determina n.1331 del 13/10/2009, la Graduatoria finale nella quale si dava atto del positivo superamento del concorso da parte delle due candidate TA e , la ricorrente comunicava la sua disponibilità Pt_1 alla assunzione in data 20/10/2009 e che “In data 30 ottobre 2009 con determina n. 1390 (all. 10) il Comune, nella persona del responsabile del settore
Avvocatura, si determinava per l'assunzione degli avv.ti e TA a far Pt_1 data dal 1 novembre 2009 con inquadramento di categoria D1 profilo professionale Istruttore Direttivo -Avvocato previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ed a tale scopo venivano impegnate delle somme afferenti ai capitoli di bilancio 11.200 ed 11.204. In pari data l'avvocato Parte_1
sottoscriveva contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (all.
[...]
n.11) che prevedeva quale inquadramento, posizione economica e profilo professionale “cat. D1 – Istruttore Direttivo - Avvocato” con data inizio rapporto al giorno successivo . In data 2 ottobre 2010 (all. n.12) l'Ente ha attribuito all'Avv.
“indennità di responsabilità” con effetto retroattivo alla data di Pt_1 assunzione. Con provvedimento del 13.10.2021 (all. n.13) l'Ente ha attribuito retroattivamente ed a far data dal 01.01.2021 l'incarico di responsabilità di grado
A.”
Parte resistente, dopo aver così delineato i fatti, sostiene che il Comune di Nardò ha assunto la ricorrente come Istruttore Direttivo di Categoria D1 perché tale era la disponibilità organica dell'Ente locale secondo quanto deliberato dalla Giunta
e assume che un Ente Pubblico, considerati i vincoli di bilancio della normativa allora vigente, non avrebbe mai potuto bandire un concorso per un posto di lavoro a tempo indeterminato non previsto in dotazione organica o, anche se previsto, già coperto da altra unità lavorativa, ed eccepisce difetto di giurisdizione del Giudice adito affermando che “Parte ricorrente , ritenendo di
3 essere stata contrattualizzata in violazione di Legge (perché il contratto collettivo di lavoro da considerarsi Legge a tutti gli effetti prevedeva un trattamento economico diverso per quelle mansioni ), avrebbe dovuto impugnare dinanzi all' Autorità
Amministrativa il bando di concorso perché violativo del CCNL e , comunque , sempre dinnanzi al TAR , avrebbe dovuto sollevare le doglianze relative al rapporto di lavoro.”
Infine, parte resistente afferma che “Si deve, poi, escludere ogni possibilità di reinquadramento automatico della dipendente dal profilo di categoria D, posizione economica D1 , attualmente posseduto.”; richiamandosi alle norme del CCNL secondo cui “devono ritenersi vietati: 1) il reinquadramento per mansioni;
2) il reinquadramento operato solo in base al trattamento economico posseduto (ivi comprese le indennità ad personam); 3) la riclassificazione dei profili posseduti;
4) il reinquadramento operato in sede di stipula del nuovo contratto individuale;
5) e qualsiasi altra operazione in contrasto con le tassative previsioni contrattuali. Tale divieto deve ritenersi ulteriormente rafforzato dalle previsioni di cui all'art.24 del
D.Lgs.n.150/2009 e dell'art.52, come modificato dall'art.62 del medesimo
D.Lgs.n.150/2009 che, per le promozioni del personale, hanno previsto solo il concorso pubblico, con riserva di una quota al personale interno.”
Ancora, il Comune sostiene che “Ad ogni buon conto, qualora l'invocato difetto di giurisdizione non dovesse essere ritenuto fondato, si rappresenta che il CCNL depositato dalla ricorrente (all. n. 34 fascicolo controparte), che quindi si ritiene quello che la stessa intende far valere, prevede che gli Enti, nella categoria D, possono assumere dipendenti solo per i profili con posizione economica D1.
Quanto da ultimo sostenuto è stato più volte ribadito dall (Agenzia per la CP_2
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). A titolo esemplificativo si allegano numerosi bandi pubblici che prevedono l'inserimento della figura di Avvocato, nel profilo D1, sia per quanto attiene alle mansioni, che per quanto attiene al profilo della retribuzione d'ingresso (all. n.14).”
Tali risultando gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si respinge la eccezione di giurisdizione avanzata da parte resistente, considerato che la ricorrente non pone in discussione il bando di concorso, ma si limita a rivendicare il diritto ad un trattamento economico superiore previsto per la medesima qualifica per la quale è stata assunta.
Nel merito, si osserva che è pacifico tra le parti ed è documentato in atti che la ricorrente sia stata inquadrata nella Categoria D con trattamento economico corrispondente alla fascia D1 e che la medesima abbia svolto la attività di
4 Avvocato per conto e in rappresentanza dell'Ente locale (vedasi contratto individuale di lavoro e incarichi legali allegati al ricorso).
Parte ricorrente ritiene che le mansioni svolte siano da inquadrarsi nella fascia
D3 della Categoria D e che il trattamento economico di questa fascia le spetti sin dalla assunzione (sebbene poi nei conteggi ella richieda il trattamento economico superiore a decorrere dal 2012).
Il Comune resistente ritiene invece che, avendo l'Ente indetto un concorso interno per la assunzione di personale di Categoria D1, con qualifica di
Istruttore Amministrativo ed avendo assunto la ricorrente a seguito di tale bando di concorso, alla dipendente sia stato correttamente corrisposto il trattamento economico corrispondente alla Categoria di assunzione.
Si deve a questo punto osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.9701 del 3/5/2011 ha affermato che: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma sesto, del c.c.n.l. per il comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove categorie, delineato dall'art. 7 dell'accordo collettivo, e dal principio dell'accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria. Ne consegue che, ove con delibera regionale venga individuato un nuovo ed inedito profilo professionale, il medesimo resta collocato nella stessa categoria del corrispondente inquadramento e non in quella più elevata.””””” (Nella specie, con il passaggio alla nuova classificazione, al dipendente - già inquadrato nella VII qualifica professionale, corrispondente alla categoria D, posizione economica D2 - era stato attribuito il profilo professionale di avvocato, precedentemente non previsto, senza modificazione della posizione giuridica ed economica in godimento;
la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha rigettato il ricorso contro la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore nella categoria D3).
Con successiva sentenza n.7 del 2/1/2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che: “”””””””””””””” “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma 6, del c.c.n.l. per il comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999, nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo, non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche
5 funzionali e le nuove categorie, delineato dall'art. 7 dello stesso c.c.n.l., e dal principio dell'accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria.”””” (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di appello che aveva escluso che la Controparte_3 avesse il potere di attribuire con una delibera la quinta qualifica, e, quindi, la posizione economica B3, a dattilografi, appartenenti alla quarta qualifica, solo perché avevano utilizzato da tempo sistemi di videoscrittura).
Alla stregua di queste pronunce giurisprudenziali si deve ritenere che l'Ente
Locale abbia la facoltà di integrare i profili professionali, ma tenendo conto delle corrispondenze tra le Categorie introdotte dal CCNL 31/3/1999 e le precedenti qualifiche funzionali del DPR 347/1983 e che l'Ente non possa attribuire ai propri dipendenti posizioni economiche superiori a quelle corrispondenti a ciascuna Categoria, se non attuando apposite procedure selettive per passare dalla posizione economica inferiore a quella superiore.
Pertanto si deve ritenere che, poiché la Giunta comunale con Delibera n.169 dell'8/5/2009, allegato n.4 della memoria di parte resistente, aveva deciso di aumentare la pianta organica con due posti di Istruttore Amministrativo di
Categoria D1, ex 7° qualifica funzionale, e poiché il concorso al quale ha partecipato la ricorrente è stato indetto per la assunzione di personale da inquadrare nel profilo professionale di Istruttore direttivo - avvocato Categoria
D, posizione economica D1 (vedasi bando di concorso allegato n.6 della memoria di parte resistente), ella non può rivendicare il trattamento economico spettante al personale assunto sin dall'inizio per ricoprire posti di Categoria D3, in quanto il Comune non può corrisponderle uno stipendio superiore a quello previsto per la Categoria D1 nella quale ella è stata assunta.
Peraltro si deve rilevare che il CCNL 31/3/1999, prodotto dalla difesa di parte ricorrente in allegato alle note depositate il 16/1/2023, nell'Allegato A
“Declaratorie”, pone nella Categoria D “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
6 complesse, e negoziale” ed esemplifica i seguenti profili “- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.”, precisa infine che “ Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del
1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”
Il DPR 347/1983, richiamato in ricorso e recante le norme per il personale dipendente degli nell'Allegato A, intitolato “Qualifiche funzionali” Parte_2 prevedeva otto qualifiche e poneva nella Settima qualifica la figura dell'Istruttore
Direttivo che esercitava “Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.
Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale” e “Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici” , con responsabilità “Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato”, precisava che per l'accesso a questa Categoria occorreva il “Diploma di laurea.” e poneva tra i profili quelli di “laureati amministrativi responsabili di unità operativa;
terapisti
7 coordinatori;
assistenti sociali coordinatori;
ragionieri economi comunità montane;
segretari ragionieri economi;
analisti programmatori CM e CE;
docenti per le cui funzioni si richiede per legge il diploma di laurea;
bibliotecari laureati;
educatore pedagogista laureato.”
Alla Ottava qualifica funzionale l'Allegato A del DPR 347/1983 poneva invece la figura del “Funzionario”, che esercitava “ Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico- scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.”, precisando che
“L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali”, che “L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.”, che per accedere a tale Ottava qualifica “è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale” ed esemplifica tra i profili professionali quelli di “apicali di enti di tipo 3; laureati professionali
(procuratori legali, ingegneri, architetti, medici, farmacisti, giornalisti, ecc.); analisti di sistema;
laureati con direzione di unità operativa o attività di studio o ricerca. “
Nella Categoria D del CCNL del 31/3/1999, dunque, possono rientrare sia i profili professionali precedentemente ascritti dal DPR 347/1983 alla 7° qualifica funzionale, sia i profili professionali che tale DPR poneva nella 8° qualifica.
Tuttavia nel caso di personale che in epoca antecedente il CCNL del 31/3/1999 era inquadrato o inquadrabile nella Ottava qualifica , tale CCNL ha previsto che
“Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del
1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la ricorrente sin dalla assunzione ha svolto le funzioni di Avvocato, sicché si deve ritenere che il Comune correttamente la abbia inquadrata nella Categoria D.
Vero è che la qualifica di Avvocato era precedentemente inquadrata nella 8° qualifica funzionale.
Tuttavia, si deve ritenere che la posizione economica D3 spetti sin dalla data della assunzione a coloro che sono stati assunti come Funzionari di ex
8°Qualifica, laddove la ricorrente è stata invece assunta come “Istruttore
8 Direttivo”, figura corrispondente alla 7° qualifica, sicchè, come affermato dalla
Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate, non si può prescindere da una procedura selettiva per l'accesso alle “posizioni economiche superiori della medesima categoria.”
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, disattesa ogni altra eccezione, il ricorso va dunque respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
Euro 3.700,00 . oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 14 – 22 Maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
9