Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5744
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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Allorquando l'attività pericolosa venga esercitata da un ente collettivo, con la responsabilità di quest'ultimo, ex art. 2050 cod. civ., può concorrere quella della persona fisica che svolga detta attività, insorgendo in tal caso una responsabilità solidale ex art. 2055 primo comma cod. civ. in ordine al rapporto esterno tra danneggiante e danneggiato, mentre i rapporti interni fra questi ultimi sono disciplinati dalle diverse norme sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana ex art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che una volta formatosi il giudicato sul rapporto esterno fra il danneggiato e l'esercente dell'attività pericolosa, non può quest'ultimo invocare l'art. 2050 cod. civ. nei confronti di altro soggetto ritenuto corresponsabile del danno stesso, dal momento che tale norma non disciplina il rapporto interno fra corresponsabili del danno e che la stessa parte non può al contempo essere soggetto attivo e passivo della medesima norma, ancorché nei confronti di parti diverse.

Commentario1

  • 1La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5744
Data del deposito : 11 giugno 1999

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