Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Allorquando l'attività pericolosa venga esercitata da un ente collettivo, con la responsabilità di quest'ultimo, ex art. 2050 cod. civ., può concorrere quella della persona fisica che svolga detta attività, insorgendo in tal caso una responsabilità solidale ex art. 2055 primo comma cod. civ. in ordine al rapporto esterno tra danneggiante e danneggiato, mentre i rapporti interni fra questi ultimi sono disciplinati dalle diverse norme sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana ex art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che una volta formatosi il giudicato sul rapporto esterno fra il danneggiato e l'esercente dell'attività pericolosa, non può quest'ultimo invocare l'art. 2050 cod. civ. nei confronti di altro soggetto ritenuto corresponsabile del danno stesso, dal momento che tale norma non disciplina il rapporto interno fra corresponsabili del danno e che la stessa parte non può al contempo essere soggetto attivo e passivo della medesima norma, ancorché nei confronti di parti diverse.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Angelo GIULIANO Presidente
- " Gaetano FIDUCCIA Consigliere
- " GI Silvio COCO "
- " Paolo VITTORIA "
- " Francesco SABATINI relatore "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dall' AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, in persona del presidente avv. Giuliano Gallanti, subentrata al Consorzio Autonomo del Porto di Genova, con sede quivi e domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio degli avv. prof. Gustavo ed Enrico Romanelli che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al ricorso ricorrente contro
ST IO
intimato avverso la sentenza n. 668 in data 21.6. - 26.7.1996 della Corte di Appello di Genova ( r.g. n. 351/95 ) . Udita nella pubblica udienza del 19 aprile 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
È comparso per la ricorrente, per delega, l'avv. Gabriele Pafundi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso .
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Umberto Apice, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con eventuale correzione della motivazione .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 febbraio 1983 la società NS convenne dinanzi al Tribunale di Genova il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ( d'ora in avanti : AP ) e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni da questo cagionati - quale impresa di sbarco ed a mezzo del lavoratore portuale GI RE, conducente di un carrello elevatore - ad una macchina avvolgitrice che doveva essere caricata su un vagone ferroviario destinato allo stabilimento di Napoli di essa attrice .
Il convenuto chiese ed ottenne di chiamare in garanzia il RE e la Compagnia Unica Merci Varie del Porto di Genova (CULV ) - che aveva avviato il predetto lavoratore ed era inoltre proprietaria del carrello dallo stesso manovrato -, i quali negarono di essere incorsi in colpa ed affermarono che l'evento dannoso era interamente ascrivibile al AP . L'attrice estese la domanda al RE .
Con sentenza del 10 novembre 1994 l'adito Tribunale affermò la responsabilità del solo AP ai sensi dell'art. 2050 c.c., lo condannò conseguentemente al risarcimento del danno subito dall' attrice, e respinse ogni altra domanda .
Tale decisione, impugnata dal AP nei soli confronti dei predetti chiamati in garanzia, è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza, ora gravata .
La Corte, premesso che l'appellante aveva agito quale impresa di sbarco e che tra lo stesso ed il RE si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato, ha affermato che la responsabilità connessa all'attività pericolosa, svolta dal predetto ente, era ad esso riferibile direttamente ed esclusivamente ai sensi dell'art.2050 c.c. , talché non era invece applicabile l'art. 2049 stesso codice .
Per la cassazione di tale decisione l'Autorità Portuale di Genova, subentrata al Consorzio Autonomo del Porto, ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, nei soli confronti del RE, il quale non ha svolto attività difensiva . Il ricorrente ha depositato memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte - rilevato che, in difetto di gravame, si è formato il giudicato in ordine alla responsabilità, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dell'odierno ricorrente nei confronti della danneggiata società NS, ed alla non responsabilità, invece, nei riguardi della stessa, dell'attuale intimato - preliminarmente osserva che il ricorso investe la sola questione della garanzia impropria fatta valere dal AP contro il RE, il quale era alla guida del carrello elevatore, il cui funzionamento cagionò all'attrice società NS ( che non è parte del giudizio di cassazione ) i danni per i quali costei avanzò la domanda introduttiva .
Tanto premesso, l'unico motivo del ricorso deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 2050 c.c. nonché vizio di motivazione su punto decisivo, ed afferma che la responsabilità presunta, prevista da detta norma, riguarda sia coloro che svolgono attività pericolosa, sia coloro che la gestiscono, compreso, pertanto, il lavoratore subordinato . Il motivo è infondato .
La norma invocata pone infatti a carico dell'esercente attività pericolosa - se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo - il danno cagionato a terzi, estranei al rischio connesso a tale attività, nello svolgimento di essa ( tra le altre, Cass.
4.4.1995 n. 3935 ; Cass. 11.12.1995 n. 12640 considera terzi anche i vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'evento dannoso ) . La norma regola, dunque, il rapporto ( esterno ) tra danneggiante e danneggiato, e non già il diverso rapporto ( interno ) tra gli eventuali più soggetti, che abbiano cagionato il danno stesso . Nella specie - nella quale, come accennato, sul rapporto esterno si è formato il giudicato essendo stata riconosciuta la responsabilità del AP e negata invece quella del RE - è tuttora in discussione il solo rapporto interno tra questi ultimi Orbene, a tali effetti il ricorrente non può invocare la violazione dell'art.2050 c.c., dal momento che tale norma nondisciplina il rapporto in questione e che la stessa parte non può, evidentemente, essere al contempo soggetto attivo e passivo della medesima norma , ancorché nei confronti di parti diverse Nulla esclude che, allorquando l'attività pericolosa venga esercitata, come nella specie, da un ente collettivo, con la responsabilità di questo ex art. 2050 c.c. possa concorrere quella della persona fisica, che materialmente svolga detta attività : insorge in tal caso una responsabilità solidale ai sensi del primo comma dell'art. 2055 c.c. (Cass.27.1.1997 n. 814) Ciò, tuttavia, riguarda appunto il rapporto esterno tra danneggiato e danneggianti , mentre i rapporti interni tra questi ultimi sono disciplinati dalle diverse norme sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana ex art. 2043 c.c. La violazione di tali norme non solo non è stata nella specie allegata, ma sull'assenza di colpa del RE si è parimenti formato il giudicato , avendo già il Tribunale individuato la causa del danno nella scelta del mezzo meccanico azionato dal predetto, scelta che, come lo stesso giudice ebbe a precisare, era stata effettuata proprio dal AP .
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, previa correzione, nei sensi di cui sopra ed a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c., della motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a legge . Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato vittorioso svolto attività difensiva .
p.q.m.
la Corte
rigetta il ricorso . Nulla per le spese .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 19 aprile 1999 . Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.