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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1814/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Rovigo
Sezione Civile
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1814/2024 R.G., vertente tra
(C.F. , in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno avv. EGLE BOATO, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Donato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Este (Pd), Via Massimo D'Azeglio 39B
-opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Labate ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11
-opposta-
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
In via preliminare: sospendersi l'esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 277/2011 emesso dal
1 Tribunale di Rovigo in data 13/04/2011, per essere la presente opposizione ampiamente fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: previo accertamento e dichiarazione della nullità totale del contratto di finanziamento n. 1743000 datato 28/11/2006 tra l'attore opponente e in forza delle argomentazioni in fatto e di diritto Controparte_2 di cui alla precedente narrativa e, per l'effetto voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche invia istruttoria ed incidentale, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 277/2011 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13/04/2011, rigettando integralmente le domande con esso proposte in quanto affette da nullità e, per tale effetto, ordinarsi la restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo dal sig. in relazione al contratto di cui si chiede Parte_1 la dichiarazione di nullità;
In via subordinata: previo accertamento e dichiarazione della nullità parziale del contratto di finanziamento n. 1743000 datato 28/11/2006 con riferimento alle clausole vessatorie si chiede, per quanto argomentato, dichiararsi l'inefficacia parziale del decreto ingiuntivo n. 277/2011 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 12/04/2011, rigettando integralmente le domande con esso proposte in quanto affette da nullità. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese.
PER L'OPPOSTA
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo in quanto infondata per i motivi rassegnate in comparsa. Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2024, , sostituito Parte_1 dall'avv. EGLE BOATO in qualità di amministratore di sostegno, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo n. 277/2011, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13.04.2011, su istanza e a favore di
[...]
per complessivi € 20.727,27, a titolo di esatto adempimento Controparte_2 degli obblighi assunti con il contratto di finanziamento del 28.11.2006.
Il termine per l'opposizione tardiva è stato concesso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 636/2024, instaurata dalla 2 cessionaria del credito e per essa da , Controparte_1 Parte_2 per un credito precettato di € 14.426,47 ed ha ad oggetto la somma di € 6.882,22 portata dal conto corrente bancario MPS, filiale di Rovigo.
A fondamento dell'opposizione proposta, il ha eccepito la natura Pt_1 vessatoria di talune clausole del contratto e la loro mancata doppia sottoscrizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva. Di altre, ne ha invece invocato la nullità per indeterminatezza.
Si è costituita in giudizio la convenuta , contestando CP_1
l'opposizione perché infondata ed avente mere finalità dilatorie, e, quindi, instando per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza del 19.02.2025, all'uopo fissata, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto e, previo mutamento di rito, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.03.2025.
Tenutasi in modalità cartolare anche l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 19.03.2025, la causa è stata spedita in decisione e viene ora decisa come segue.
In diritto
L'opposizione è infondata.
Il procedimento in oggetto è pervenuto all'attenzione di questo Giudice a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”.
La pronuncia legittima tale rimedio, unicamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito.
Da ciò ne deriva che, con riferimento alle contestazioni relative alla pretesa nullità di clausole contrattuali, per indeterminatezza dell'oggetto (relative a cessione del contratto, rimborso spese imposte ed oneri), l'opposizione deve considerarsi
3 inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Con riferimento alle ulteriori contestazioni, attinenti alla (mancata) doppia sottoscrizione e alla (presunta) abusività di buona parte delle clausole contrattuali, il rigetto è nel merito.
Riguardo alla doppia sottoscrizione, deve anzitutto osservarsi che questa è richiesta solo con riguardo alle clausole espressamente indicate nell'art. 1341 c.c. e in questo perimetro, tra tutte quelle indicate da parte attrice, si collocano utilmente solo le clausole delle condizioni generali di contratto n. 2 (relativamente al divieto di vendita), n. 4 (decadenza beneficio termine) e n. 9 (foro competente).
Dalla semplice lettura del contratto emerge come tali clausole siano state confermate dal TARGA con specifica doppia sottoscrizione in calce sì, ad un elenco di clausole, ma un elenco ordinato in senso progressivo, con indicazione del rispettivo oggetto di talché deve ritenersi idoneo a richiamare l'attenzione del consumatore.
E' invero da condividere il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. 4126/2024).
Sennonché, conta osservare che, anche laddove si ritenesse non efficace la (doppia) sottoscrizione del TARGA, l'eventuale pronuncia di inefficacia delle clausole in oggetto non riverbererebbe alcun effetto sull'an o sul quantum del credito ingiunto.
A prescindere infatti dall'efficacia in astratto della clausola che ha posto il divieto di vendita del veicolo acquistato dal TARGA, ciò che rileva in questa sede è se in concreto tale possibilità sia stata negata all'opponente, perché solo in questa ipotesi la clausola avrebbe avuto una effettiva incidenza sul credito azionato.
Stessa considerazione deve farsi riguardo alla clausola derogativa della competenza, di fatto superata dalla sua avvenuta disapplicazione ad opera dello stesso creditore ingiungente (che ha adito il foro del consumatore).
La Cassazione, nell'individuare e riconoscere il rimedio dell'opposizione tardiva, precisa gli esiti cui il consumatore può aspirare, circoscrivendo così il perimetro della tutela da esso invocabile: “La opposizione tardiva consente al debitore consumatore 4 di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an” (Cass. 9479/2023).
Nella specie nessuna delle clausole per le quali viene eccepita l'abusività risulta avere concrete ricadute sull'an e/o sul quantum del credito azionato con il ricorso monitorio.
L'opponente, senza spendere alcuna effettiva argomentazione in ordine alla ritenuta abusività delle clausole indicate nell'atto introduttivo, si è limitata a riprodurne
-fotograficamente- il contenuto, affermandone la vessatorietà, in quanto: i) unilateralmente predisposte dalla parte forte del contratto, ii) non modificabili, né integrabili da parte del consumatore, iii) determinanti un significativo squilibrio giuridico.
Non ha tuttavia fornito alcuna specifica allegazione o prova idonea a dimostrare che la clausola incriminata determini un significativo squilibrio tra le parti o imponga obblighi eccessivamente onerosi.
Ha chiesto di pronunciarne la nullità, in applicazione della normativa consumeristica e dell'elaborazione giurisprudenziale scaturitane, senza tuttavia dedurre né se la creditrice ne abbia fatto concreta applicazione e, in caso positivo, quali effetti detta applicazione avrebbe determinato.
La Cassazione ricorda come sia la stessa giurisprudenza della CGUE a richiedere che il potere officioso del giudice di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, venga svolto purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo.
E il quadro istruttorio del Giudice dell'opposizione, è costituito non solo dalla documentazione prodotta dalle parti, ma anche dalle allegazioni del consumatore, che ne assume la vessatorietà ai sensi del primo comma dell'art. 33 Cod. consumo, non potendo il Giudice sostituirsi al consumatore – se non quanto gli elementi di squilibrio siano evidenti e appaiano ictu oculi - nell'individuare lo squilibrio sinallagmatico da accertare.
Per tali ragioni, l'opposizione va respinta.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. di parte attrice e conferma il decreto ingiuntivo n. 277/2011 (R.G. n. 700/2011) emesso dal Tribunale di Rovigo il 13.04.2011;
-CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta le spese Parte_1 di lite, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 01.07.2025
Il Giudice
Giulio Borella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Rovigo
Sezione Civile
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1814/2024 R.G., vertente tra
(C.F. , in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno avv. EGLE BOATO, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Donato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Este (Pd), Via Massimo D'Azeglio 39B
-opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Labate ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11
-opposta-
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
In via preliminare: sospendersi l'esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 277/2011 emesso dal
1 Tribunale di Rovigo in data 13/04/2011, per essere la presente opposizione ampiamente fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: previo accertamento e dichiarazione della nullità totale del contratto di finanziamento n. 1743000 datato 28/11/2006 tra l'attore opponente e in forza delle argomentazioni in fatto e di diritto Controparte_2 di cui alla precedente narrativa e, per l'effetto voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche invia istruttoria ed incidentale, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 277/2011 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13/04/2011, rigettando integralmente le domande con esso proposte in quanto affette da nullità e, per tale effetto, ordinarsi la restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo dal sig. in relazione al contratto di cui si chiede Parte_1 la dichiarazione di nullità;
In via subordinata: previo accertamento e dichiarazione della nullità parziale del contratto di finanziamento n. 1743000 datato 28/11/2006 con riferimento alle clausole vessatorie si chiede, per quanto argomentato, dichiararsi l'inefficacia parziale del decreto ingiuntivo n. 277/2011 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 12/04/2011, rigettando integralmente le domande con esso proposte in quanto affette da nullità. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese.
PER L'OPPOSTA
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo in quanto infondata per i motivi rassegnate in comparsa. Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2024, , sostituito Parte_1 dall'avv. EGLE BOATO in qualità di amministratore di sostegno, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo n. 277/2011, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13.04.2011, su istanza e a favore di
[...]
per complessivi € 20.727,27, a titolo di esatto adempimento Controparte_2 degli obblighi assunti con il contratto di finanziamento del 28.11.2006.
Il termine per l'opposizione tardiva è stato concesso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 636/2024, instaurata dalla 2 cessionaria del credito e per essa da , Controparte_1 Parte_2 per un credito precettato di € 14.426,47 ed ha ad oggetto la somma di € 6.882,22 portata dal conto corrente bancario MPS, filiale di Rovigo.
A fondamento dell'opposizione proposta, il ha eccepito la natura Pt_1 vessatoria di talune clausole del contratto e la loro mancata doppia sottoscrizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva. Di altre, ne ha invece invocato la nullità per indeterminatezza.
Si è costituita in giudizio la convenuta , contestando CP_1
l'opposizione perché infondata ed avente mere finalità dilatorie, e, quindi, instando per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza del 19.02.2025, all'uopo fissata, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto e, previo mutamento di rito, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.03.2025.
Tenutasi in modalità cartolare anche l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 19.03.2025, la causa è stata spedita in decisione e viene ora decisa come segue.
In diritto
L'opposizione è infondata.
Il procedimento in oggetto è pervenuto all'attenzione di questo Giudice a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”.
La pronuncia legittima tale rimedio, unicamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito.
Da ciò ne deriva che, con riferimento alle contestazioni relative alla pretesa nullità di clausole contrattuali, per indeterminatezza dell'oggetto (relative a cessione del contratto, rimborso spese imposte ed oneri), l'opposizione deve considerarsi
3 inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Con riferimento alle ulteriori contestazioni, attinenti alla (mancata) doppia sottoscrizione e alla (presunta) abusività di buona parte delle clausole contrattuali, il rigetto è nel merito.
Riguardo alla doppia sottoscrizione, deve anzitutto osservarsi che questa è richiesta solo con riguardo alle clausole espressamente indicate nell'art. 1341 c.c. e in questo perimetro, tra tutte quelle indicate da parte attrice, si collocano utilmente solo le clausole delle condizioni generali di contratto n. 2 (relativamente al divieto di vendita), n. 4 (decadenza beneficio termine) e n. 9 (foro competente).
Dalla semplice lettura del contratto emerge come tali clausole siano state confermate dal TARGA con specifica doppia sottoscrizione in calce sì, ad un elenco di clausole, ma un elenco ordinato in senso progressivo, con indicazione del rispettivo oggetto di talché deve ritenersi idoneo a richiamare l'attenzione del consumatore.
E' invero da condividere il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. 4126/2024).
Sennonché, conta osservare che, anche laddove si ritenesse non efficace la (doppia) sottoscrizione del TARGA, l'eventuale pronuncia di inefficacia delle clausole in oggetto non riverbererebbe alcun effetto sull'an o sul quantum del credito ingiunto.
A prescindere infatti dall'efficacia in astratto della clausola che ha posto il divieto di vendita del veicolo acquistato dal TARGA, ciò che rileva in questa sede è se in concreto tale possibilità sia stata negata all'opponente, perché solo in questa ipotesi la clausola avrebbe avuto una effettiva incidenza sul credito azionato.
Stessa considerazione deve farsi riguardo alla clausola derogativa della competenza, di fatto superata dalla sua avvenuta disapplicazione ad opera dello stesso creditore ingiungente (che ha adito il foro del consumatore).
La Cassazione, nell'individuare e riconoscere il rimedio dell'opposizione tardiva, precisa gli esiti cui il consumatore può aspirare, circoscrivendo così il perimetro della tutela da esso invocabile: “La opposizione tardiva consente al debitore consumatore 4 di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an” (Cass. 9479/2023).
Nella specie nessuna delle clausole per le quali viene eccepita l'abusività risulta avere concrete ricadute sull'an e/o sul quantum del credito azionato con il ricorso monitorio.
L'opponente, senza spendere alcuna effettiva argomentazione in ordine alla ritenuta abusività delle clausole indicate nell'atto introduttivo, si è limitata a riprodurne
-fotograficamente- il contenuto, affermandone la vessatorietà, in quanto: i) unilateralmente predisposte dalla parte forte del contratto, ii) non modificabili, né integrabili da parte del consumatore, iii) determinanti un significativo squilibrio giuridico.
Non ha tuttavia fornito alcuna specifica allegazione o prova idonea a dimostrare che la clausola incriminata determini un significativo squilibrio tra le parti o imponga obblighi eccessivamente onerosi.
Ha chiesto di pronunciarne la nullità, in applicazione della normativa consumeristica e dell'elaborazione giurisprudenziale scaturitane, senza tuttavia dedurre né se la creditrice ne abbia fatto concreta applicazione e, in caso positivo, quali effetti detta applicazione avrebbe determinato.
La Cassazione ricorda come sia la stessa giurisprudenza della CGUE a richiedere che il potere officioso del giudice di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, venga svolto purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo.
E il quadro istruttorio del Giudice dell'opposizione, è costituito non solo dalla documentazione prodotta dalle parti, ma anche dalle allegazioni del consumatore, che ne assume la vessatorietà ai sensi del primo comma dell'art. 33 Cod. consumo, non potendo il Giudice sostituirsi al consumatore – se non quanto gli elementi di squilibrio siano evidenti e appaiano ictu oculi - nell'individuare lo squilibrio sinallagmatico da accertare.
Per tali ragioni, l'opposizione va respinta.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. di parte attrice e conferma il decreto ingiuntivo n. 277/2011 (R.G. n. 700/2011) emesso dal Tribunale di Rovigo il 13.04.2011;
-CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta le spese Parte_1 di lite, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 01.07.2025
Il Giudice
Giulio Borella
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