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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14733/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Michela MOZZATO e Mauro Parte_1 C.F._1
CRAVOTTA
- ricorrente- contro
(C.F. ), con l'avv. Annina DE MARTIN MATTIO' CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “affidamento condiviso tra i genitori dei figli con collocamento paritario secondo il seguente calendario: settimana 1: dal venerdì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al lunedì mattina (allorché il padre li riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, dalla madre); il padre si occuperà altresì di riaccompagnare i figli presso la residenza della madre o presso le attività extrascolastiche previste al termine della scuola nelle giornate di martedì e giovedì, salvo diverso accordo;
pag. 1 di 4 - settimana 2: dal mercoledì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al venerdì ore 21:30, in cui il padre li riaccompagnerà dalla madre;
staranno, quindi, con la madre dal venerdì notte, per tutto il weekend e fino al venerdì successivo (proseguendo, poi, come da “settimana 1”); durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé e per una settimana – alternando, Persona_1 Persona_2 di anno in anno, il periodo dal 23 al 30 dicembre, ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio – in modo che i minori trascorrano, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli per tre giorni, dal venerdì Santo al giorno di Pasqua, ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, e viceversa l'anno seguente;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre ad un'ulteriore settimana, con l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
- ulteriori festività, ponti, o comunque periodi di sospensione della frequenza scolastica vengano suddivisi in egual misura tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e con congruo preavviso;
autorizzazione da parte della madre alla richiesta di inserimento dei figli nel pre-scuola onde consentire al padre di portare Per_ il figlio ed ove si rivelasse necessario in un secondo momento anche la figlia a scuola alla mattina Persona_2 prima dell'orario di lavoro;
facoltà in ogni caso per le parti di derogare a tale calendarizzazione previo accordo tra le stesse;
ripresa del pagamento da parte del ricorrente del 50% dei ratei mensili del mutuo della casa coniugale e delle relative spese condominiali;
ripartizione tra le parti dell'assegno unico universale al 50%; mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla parte resistente;
mantenimento diretto dei figli per quanto riguarda le spese ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
autorizzazione reciproca delle parti al rilascio a ciascun genitore dei documenti validi per l'espatrio dei figli”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/6/2025 ha chiesto al Tribunale di dichiararsi la Parte_1 separazione personale dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in Irlanda, a Ballickmoyler, in data 30/5/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del
[...]
Comune di Mirano (VE) al n. 36 parte II serie C ufficio 1 anno 2016, istando per l'affidamento condiviso ai genitori dei due figli minori e Persona_3 Persona_4
, nati rispettivamente il 5/4/2013 ed il 21/3/2017, con collocamento prevalente presso la
[...] madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, proponendo un calendario pressoché paritario dei tempi di visita e permanenza dei figli e con previsione che ciascun genitore provveda in via diretta al loro mantenimento nei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, senza corresponsione di contributi in denaro.
pag. 2 di 4 Si è costituita la resistente, non opponendosi alla domanda di pronunciarsi la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio, né opponendosi all'affidamento condiviso dei minori ai genitori ed all'assegnazione a sé della casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, evidenziando tuttavia che il ricorrente aveva smesso di corrispondere la quota del
50% sullo stesso spettante del mutuo cointestato per l'acquisto della casa coniugale ed istando pertanto per la corresponsione da parte del marito della somma di € 200,00 per ogni figlio (€ 400,00 complessivi) soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale, nulla chiedendo per sé a titolo di proprio mantenimento.
All'udienza dell'11/11/2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo sulla domanda di separazione sulla base della proposta del Giudice delegato ed hanno quindi precisato le proprie conclusioni in modo congiunto come sopra riportate.
Il P.M. intervenuto non ha formulato conclusioni.
Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate e gli accordi raggiunti tra i coniugi, di cui alle conclusioni congiunte precisate, siano meritevoli di accoglimento, essendo conformi alla legge, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non ponendosi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, essendo infatti idonee a garantirne le esigenze ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Quanto in particolare all'assenza di contributi per il mantenimento ordinario indiretto dei minori,
l'accordo risulta congruo alla luce di quanto evincibile dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti, del diritto di visita sostanzialmente paritario stabilito in favore di entrambi i genitori, nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria prevalente dei figli, e del connesso espresso impegno del ricorrente a proseguire nel pagamento della propria quota del mutuo cointestato alle parti, contratto per l'acquisto della casa coniugale, oltre che delle relative spese condominiali, la cui sospensione dei versamenti aveva portato la resistente a richiedere una contribuzione mensile in denaro a titolo di mantenimento ordinario indiretto dei minori.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto dei minori, stante l'accordo raggiunto dalle parti sull'affidamento.
Ogni statuizione sulle spese processuali va rimandata alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo e l'esame della domanda divorzile.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), per l'effetto autorizzandoli a vivere separati;
CP_1 C.F._2
PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dai coniugi e le condizioni di cui alla conclusioni CP_2 congiuntamente presentate dalle parti all'udienza dell'11/11/2025, di seguito integralmente riprodotte:
pag. 3 di 4 “affidamento condiviso tra i genitori dei figli con collocamento paritario secondo il seguente calendario: settimana 1: dal venerdì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al lunedì mattina (allorché il padre li riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, dalla madre); il padre si occuperà altresì di riaccompagnare i figli presso la residenza della madre o presso le attività extrascolastiche previste al termine della scuola nelle giornate di martedì e giovedì, salvo diverso accordo;
- settimana 2: dal mercoledì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al venerdì ore 21:30, in cui il padre li riaccompagnerà dalla madre;
staranno, quindi, con la madre dal venerdì notte, per tutto il weekend e fino al venerdì successivo (proseguendo, poi, come da “settimana 1”); durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé e per una settimana – alternando, Persona_1 Persona_2 di anno in anno, il periodo dal 23 al 30 dicembre, ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio – in modo che i minori trascorrano, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli per tre giorni, dal venerdì Santo al giorno di Pasqua, ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, e viceversa l'anno seguente;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre ad un'ulteriore settimana, con l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
- ulteriori festività, ponti, o comunque periodi di sospensione della frequenza scolastica vengano suddivisi in egual misura tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e con congruo preavviso;
autorizzazione da parte della madre alla richiesta di inserimento dei figli nel pre-scuola onde consentire al padre di portare Per_ il figlio ed ove si rivelasse necessario in un secondo momento anche la figlia a scuola alla mattina Persona_2 prima dell'orario di lavoro;
facoltà in ogni caso per le parti di derogare a tale calendarizzazione previo accordo tra le stesse;
ripresa del pagamento da parte del ricorrente del 50% dei ratei mensili del mutuo della casa coniugale e delle relative spese condominiali;
ripartizione tra le parti dell'assegno unico universale al 50%; mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla parte resistente;
mantenimento diretto dei figli per quanto riguarda le spese ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
autorizzazione reciproca delle parti al rilascio a ciascun genitore dei documenti validi per l'espatrio dei figli”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirano;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Michela MOZZATO e Mauro Parte_1 C.F._1
CRAVOTTA
- ricorrente- contro
(C.F. ), con l'avv. Annina DE MARTIN MATTIO' CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “affidamento condiviso tra i genitori dei figli con collocamento paritario secondo il seguente calendario: settimana 1: dal venerdì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al lunedì mattina (allorché il padre li riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, dalla madre); il padre si occuperà altresì di riaccompagnare i figli presso la residenza della madre o presso le attività extrascolastiche previste al termine della scuola nelle giornate di martedì e giovedì, salvo diverso accordo;
pag. 1 di 4 - settimana 2: dal mercoledì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al venerdì ore 21:30, in cui il padre li riaccompagnerà dalla madre;
staranno, quindi, con la madre dal venerdì notte, per tutto il weekend e fino al venerdì successivo (proseguendo, poi, come da “settimana 1”); durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé e per una settimana – alternando, Persona_1 Persona_2 di anno in anno, il periodo dal 23 al 30 dicembre, ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio – in modo che i minori trascorrano, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli per tre giorni, dal venerdì Santo al giorno di Pasqua, ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, e viceversa l'anno seguente;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre ad un'ulteriore settimana, con l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
- ulteriori festività, ponti, o comunque periodi di sospensione della frequenza scolastica vengano suddivisi in egual misura tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e con congruo preavviso;
autorizzazione da parte della madre alla richiesta di inserimento dei figli nel pre-scuola onde consentire al padre di portare Per_ il figlio ed ove si rivelasse necessario in un secondo momento anche la figlia a scuola alla mattina Persona_2 prima dell'orario di lavoro;
facoltà in ogni caso per le parti di derogare a tale calendarizzazione previo accordo tra le stesse;
ripresa del pagamento da parte del ricorrente del 50% dei ratei mensili del mutuo della casa coniugale e delle relative spese condominiali;
ripartizione tra le parti dell'assegno unico universale al 50%; mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla parte resistente;
mantenimento diretto dei figli per quanto riguarda le spese ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
autorizzazione reciproca delle parti al rilascio a ciascun genitore dei documenti validi per l'espatrio dei figli”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/6/2025 ha chiesto al Tribunale di dichiararsi la Parte_1 separazione personale dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in Irlanda, a Ballickmoyler, in data 30/5/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del
[...]
Comune di Mirano (VE) al n. 36 parte II serie C ufficio 1 anno 2016, istando per l'affidamento condiviso ai genitori dei due figli minori e Persona_3 Persona_4
, nati rispettivamente il 5/4/2013 ed il 21/3/2017, con collocamento prevalente presso la
[...] madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, proponendo un calendario pressoché paritario dei tempi di visita e permanenza dei figli e con previsione che ciascun genitore provveda in via diretta al loro mantenimento nei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, senza corresponsione di contributi in denaro.
pag. 2 di 4 Si è costituita la resistente, non opponendosi alla domanda di pronunciarsi la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio, né opponendosi all'affidamento condiviso dei minori ai genitori ed all'assegnazione a sé della casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, evidenziando tuttavia che il ricorrente aveva smesso di corrispondere la quota del
50% sullo stesso spettante del mutuo cointestato per l'acquisto della casa coniugale ed istando pertanto per la corresponsione da parte del marito della somma di € 200,00 per ogni figlio (€ 400,00 complessivi) soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale, nulla chiedendo per sé a titolo di proprio mantenimento.
All'udienza dell'11/11/2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo sulla domanda di separazione sulla base della proposta del Giudice delegato ed hanno quindi precisato le proprie conclusioni in modo congiunto come sopra riportate.
Il P.M. intervenuto non ha formulato conclusioni.
Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate e gli accordi raggiunti tra i coniugi, di cui alle conclusioni congiunte precisate, siano meritevoli di accoglimento, essendo conformi alla legge, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non ponendosi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, essendo infatti idonee a garantirne le esigenze ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Quanto in particolare all'assenza di contributi per il mantenimento ordinario indiretto dei minori,
l'accordo risulta congruo alla luce di quanto evincibile dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti, del diritto di visita sostanzialmente paritario stabilito in favore di entrambi i genitori, nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria prevalente dei figli, e del connesso espresso impegno del ricorrente a proseguire nel pagamento della propria quota del mutuo cointestato alle parti, contratto per l'acquisto della casa coniugale, oltre che delle relative spese condominiali, la cui sospensione dei versamenti aveva portato la resistente a richiedere una contribuzione mensile in denaro a titolo di mantenimento ordinario indiretto dei minori.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto dei minori, stante l'accordo raggiunto dalle parti sull'affidamento.
Ogni statuizione sulle spese processuali va rimandata alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo e l'esame della domanda divorzile.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), per l'effetto autorizzandoli a vivere separati;
CP_1 C.F._2
PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dai coniugi e le condizioni di cui alla conclusioni CP_2 congiuntamente presentate dalle parti all'udienza dell'11/11/2025, di seguito integralmente riprodotte:
pag. 3 di 4 “affidamento condiviso tra i genitori dei figli con collocamento paritario secondo il seguente calendario: settimana 1: dal venerdì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al lunedì mattina (allorché il padre li riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, dalla madre); il padre si occuperà altresì di riaccompagnare i figli presso la residenza della madre o presso le attività extrascolastiche previste al termine della scuola nelle giornate di martedì e giovedì, salvo diverso accordo;
- settimana 2: dal mercoledì pomeriggio (in periodo scolastico, dall'orario di fine scuola, ove il padre li prenderà presso la casa coniugale) al venerdì ore 21:30, in cui il padre li riaccompagnerà dalla madre;
staranno, quindi, con la madre dal venerdì notte, per tutto il weekend e fino al venerdì successivo (proseguendo, poi, come da “settimana 1”); durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé e per una settimana – alternando, Persona_1 Persona_2 di anno in anno, il periodo dal 23 al 30 dicembre, ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio – in modo che i minori trascorrano, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli per tre giorni, dal venerdì Santo al giorno di Pasqua, ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, e viceversa l'anno seguente;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre ad un'ulteriore settimana, con l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
- ulteriori festività, ponti, o comunque periodi di sospensione della frequenza scolastica vengano suddivisi in egual misura tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e con congruo preavviso;
autorizzazione da parte della madre alla richiesta di inserimento dei figli nel pre-scuola onde consentire al padre di portare Per_ il figlio ed ove si rivelasse necessario in un secondo momento anche la figlia a scuola alla mattina Persona_2 prima dell'orario di lavoro;
facoltà in ogni caso per le parti di derogare a tale calendarizzazione previo accordo tra le stesse;
ripresa del pagamento da parte del ricorrente del 50% dei ratei mensili del mutuo della casa coniugale e delle relative spese condominiali;
ripartizione tra le parti dell'assegno unico universale al 50%; mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla parte resistente;
mantenimento diretto dei figli per quanto riguarda le spese ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
autorizzazione reciproca delle parti al rilascio a ciascun genitore dei documenti validi per l'espatrio dei figli”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirano;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero pag. 4 di 4