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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1714/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SGAMMEGLIA CRISTINA PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO Controparte_2 P.IVA_2
DANIELE, PEC: Email_2 appellati
Conclusioni:
Per l'appellante
ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Pt_2
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
In riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello
Pag. 1 di 6 - Nel merito ritenere e dichiarare legittima l'opposizione a decreto ingiuntivo e per
l'effetto revocare lo stesso con qualsiasi statuizione per non essere l'appellante debitrice di alcunchè nei confronti di in virtù di quanto Controparte_2 eccepito in narrativa
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato i primi e non riscosso i secondi.
Per l'appellato chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo,
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto.
Preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità ed improcedibilità dell'atto appello, essendo la materia regolamentata da legge speciale, che non prevede neppure la notifica di un atto di opposizione a d.i e conseguente iscrizione a ruolo, a fronte dell'iter di cui alla normativa europea applicabile alla fattispecie de qua, che prevede il mero deposito di un modulo (F) presso la competente cancelleria, senza necessità di alcuna iscrizione a ruolo di giudizio ordinario di opposizione, essendovi allegato al ricorso per ingiunzione europea, il modulo di richiesta interruzione in caso di opposizione, con ogni relativa e/o conseguente statuizione.-
Dare atto che la , nel giudizio di primo grado, nel merito delle domande attrici, ha CP_1 chiesto di rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto, ed accertare e dichiarare la volontà già evidenziata dalla di interrompere il procedimento in caso di opposizione Controparte_1 come da dichiarazione nel modulo A, appendice n. 2, di cui alla speciale normativa europea, e depositato già in fase monitoria, e come da ulteriore istanza di interruzione depositata nel corso del giudizio di primo grado, e per l'effetto, dichiarare l'interruzione e l'estinzione del procedimento.-
Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, avendo controparte incardinato due gradi di giudizio, in difformità alla normativa speciale applicabile, ed avendo costretto la a costituirsi in entrambi i gradi di giudizio, nonostante in Controparte_1 allegato al ricorso europeo era depositato l'allegato relativo all'interruzione in caso di deposito di opposizione europea con modulo F.”
Pag. 2 di 6 In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1138/2024 del 26.8.2024 il Tribunale di Agrigento ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo europeo n. 571/2022 rilasciato dal medesimo
Tribunale in data 14.6.2022 su istanza di ei confronti Controparte_2
di e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 15.10.2024 ha Parte_1
proposto appello avverso la superiore sentenza chiedendone la riforma con le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituita la società nella qualità di mandataria della Controparte_1
che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del Controparte_2 procedimento.
4. Alla prima udienza il Consigliere Istruttore ha rinviato il giudizio, dinanzi al collegio ex art. 350bis c.p.c. all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita ex art. 127ter
c.p.c., indi, le parti hanno depositato le note e il collegio ha definito il procedimento con la presente sentenza.
5. Il decreto ingiuntivo europeo o ingiunzione di pagamento europeo (IPE) è disciplinato dal Regolamento CE 1896/2006, come modificato dal Regolamento UE
2421/2015, il quale ha previsto che in una controversia transfrontaliera, ossia nella quale il creditore ed il debitore siano domiciliati in due stati dell'UE, i crediti pecuniari relativi al settore civile o commerciale possano essere richiesti mediante tale procedimento, in alternativa al procedimento ordinario.
6. Il decreto ingiuntivo europeo si caratterizza per una particolare snellezza e semplificazione, con l'intento di ridurre al minimo i costi, tanto che il Regolamento citato prevede la facoltatività del patrocinio legale.
7. Il procedimento può essere così sinteticamente descritto:
a) il creditore deve compilare un modello standard ove sono indicati i dati dell'ingiunzione: il nome e l'indirizzo delle parti ed eventualmente dei loro rappresentanti, il giudice a cui è presentata la domanda;
l'importo del credito, comprensivo di capitale, interessi, eventuali spese e penali;
nel caso siano previsti interessi, occorre indicarne il tasso e il periodo di tempo per cui sono dovuti;
il fondamento dell'azione, comprese le circostanze invocate come base Pag. 3 di 6 del credito;
la descrizione delle prove a sostegno della domanda;
i motivi della competenza giurisdizionale;
il carattere transfrontaliero della controversia;
b) non è necessaria l'allegazione della documentazione posta a base dell'ingiunzione;
c) il creditore deve indicare quale alternativa intenda applicare in caso di opposizione e, segnatamente, può chiedere che in caso di opposizione:
- il procedimento si interrompa;
- il procedimento prosegua secondo le norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile;
- il procedimento prosegua secondo le norme della procedura civile nazionale.
8. Depositato il predetto modulo presso il Tribunale competente, il giudice può chiedere di completare la domanda o rettificarla, e all'esito può accogliere (anche parzialmente) o respingere la domanda.
9. Qualora la domanda sia accolta, il decreto ingiuntivo europeo viene notificato al debitore che può presentare opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica.
10. Nell'ipotesi in cui il creditore abbia indicato che in caso di opposizione il procedimento si interrompa è sufficiente il deposito di un apposito modulo (F) presso la cancelleria, senza necessità di iscrizione a ruolo, e il giudizio si estingue, dovendosi intendere il termine interruzione quale sinonimo di estinzione.
11. Così ricostruita, in sintesi e per quanto qui di interesse, la disciplina del decreto ingiuntivo europeo, si osserva quanto segue.
12. Nella fattispecie, la ha chiesto e ottenuto il Controparte_2
rilascio di un decreto ingiuntivo europeo nei confronti di per la Parte_1
somma di € 5.335,70, comprensivo di spese, a titolo di fatture insolute. Nell'appendice del modulo del ricorso il creditore ha chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento sia dichiarato interrotto.
13. Ciononostante, la ha depositato un'opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
secondo le forme ordinarie e la ha ribadito la volontà Controparte_2
già espressa nell'appendice, depositando una richiesta di estinzione, ma né
Pag. 4 di 6 l'opponente, né il giudice si sono avveduti di tale richiesta e il giudizio è così proseguito fino all'emanazione della sentenza appellata.
14. Orbene, avendo il creditore espresso la richiesta di interruzione nel caso di opposizione, sarebbe stato sufficiente il deposito del modulo F presso la cancelleria onde determinare l'estinzione del procedimento. Inoltre, a conferma della volontà di non proseguire oltre, il creditore ha pure depositato una richiesta di estinzione, di tal che il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto, con declaratoria di estinzione, senza necessità di esaminare il merito della domanda.
15. Risulta, pertanto, evidente, che la sentenza deve essere riformata con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento europeo, avendo il creditore espressamente richiesto l'interruzione e l'estinzione del giudizio.
16. Considerato che l'appellante consegue il risultato sperato di revoca dell'ingiunzione di pagamento europeo, ma per ragioni diverse da quelle poste a fondamento dell'appello e, precisamente, per i motivi addotti dall'appellato, si ritiene sussistano gravi e circostanziate ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In riforma della sentenza n. 1138/2024 del 26.8.2024 del Tribunale di Agrigento appellata da nei confronti di nella Parte_1 Controparte_1
qualità di mandataria della revoca il decreto Controparte_2 ingiuntivo europeo n. 571/2022 rilasciato dal Tribunale di Agrigento in data
14.6.2022.
- Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Pag. 5 di 6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1714/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SGAMMEGLIA CRISTINA PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO Controparte_2 P.IVA_2
DANIELE, PEC: Email_2 appellati
Conclusioni:
Per l'appellante
ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Pt_2
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
In riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello
Pag. 1 di 6 - Nel merito ritenere e dichiarare legittima l'opposizione a decreto ingiuntivo e per
l'effetto revocare lo stesso con qualsiasi statuizione per non essere l'appellante debitrice di alcunchè nei confronti di in virtù di quanto Controparte_2 eccepito in narrativa
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato i primi e non riscosso i secondi.
Per l'appellato chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo,
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto.
Preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità ed improcedibilità dell'atto appello, essendo la materia regolamentata da legge speciale, che non prevede neppure la notifica di un atto di opposizione a d.i e conseguente iscrizione a ruolo, a fronte dell'iter di cui alla normativa europea applicabile alla fattispecie de qua, che prevede il mero deposito di un modulo (F) presso la competente cancelleria, senza necessità di alcuna iscrizione a ruolo di giudizio ordinario di opposizione, essendovi allegato al ricorso per ingiunzione europea, il modulo di richiesta interruzione in caso di opposizione, con ogni relativa e/o conseguente statuizione.-
Dare atto che la , nel giudizio di primo grado, nel merito delle domande attrici, ha CP_1 chiesto di rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto, ed accertare e dichiarare la volontà già evidenziata dalla di interrompere il procedimento in caso di opposizione Controparte_1 come da dichiarazione nel modulo A, appendice n. 2, di cui alla speciale normativa europea, e depositato già in fase monitoria, e come da ulteriore istanza di interruzione depositata nel corso del giudizio di primo grado, e per l'effetto, dichiarare l'interruzione e l'estinzione del procedimento.-
Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, avendo controparte incardinato due gradi di giudizio, in difformità alla normativa speciale applicabile, ed avendo costretto la a costituirsi in entrambi i gradi di giudizio, nonostante in Controparte_1 allegato al ricorso europeo era depositato l'allegato relativo all'interruzione in caso di deposito di opposizione europea con modulo F.”
Pag. 2 di 6 In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1138/2024 del 26.8.2024 il Tribunale di Agrigento ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo europeo n. 571/2022 rilasciato dal medesimo
Tribunale in data 14.6.2022 su istanza di ei confronti Controparte_2
di e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 15.10.2024 ha Parte_1
proposto appello avverso la superiore sentenza chiedendone la riforma con le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituita la società nella qualità di mandataria della Controparte_1
che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del Controparte_2 procedimento.
4. Alla prima udienza il Consigliere Istruttore ha rinviato il giudizio, dinanzi al collegio ex art. 350bis c.p.c. all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita ex art. 127ter
c.p.c., indi, le parti hanno depositato le note e il collegio ha definito il procedimento con la presente sentenza.
5. Il decreto ingiuntivo europeo o ingiunzione di pagamento europeo (IPE) è disciplinato dal Regolamento CE 1896/2006, come modificato dal Regolamento UE
2421/2015, il quale ha previsto che in una controversia transfrontaliera, ossia nella quale il creditore ed il debitore siano domiciliati in due stati dell'UE, i crediti pecuniari relativi al settore civile o commerciale possano essere richiesti mediante tale procedimento, in alternativa al procedimento ordinario.
6. Il decreto ingiuntivo europeo si caratterizza per una particolare snellezza e semplificazione, con l'intento di ridurre al minimo i costi, tanto che il Regolamento citato prevede la facoltatività del patrocinio legale.
7. Il procedimento può essere così sinteticamente descritto:
a) il creditore deve compilare un modello standard ove sono indicati i dati dell'ingiunzione: il nome e l'indirizzo delle parti ed eventualmente dei loro rappresentanti, il giudice a cui è presentata la domanda;
l'importo del credito, comprensivo di capitale, interessi, eventuali spese e penali;
nel caso siano previsti interessi, occorre indicarne il tasso e il periodo di tempo per cui sono dovuti;
il fondamento dell'azione, comprese le circostanze invocate come base Pag. 3 di 6 del credito;
la descrizione delle prove a sostegno della domanda;
i motivi della competenza giurisdizionale;
il carattere transfrontaliero della controversia;
b) non è necessaria l'allegazione della documentazione posta a base dell'ingiunzione;
c) il creditore deve indicare quale alternativa intenda applicare in caso di opposizione e, segnatamente, può chiedere che in caso di opposizione:
- il procedimento si interrompa;
- il procedimento prosegua secondo le norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile;
- il procedimento prosegua secondo le norme della procedura civile nazionale.
8. Depositato il predetto modulo presso il Tribunale competente, il giudice può chiedere di completare la domanda o rettificarla, e all'esito può accogliere (anche parzialmente) o respingere la domanda.
9. Qualora la domanda sia accolta, il decreto ingiuntivo europeo viene notificato al debitore che può presentare opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica.
10. Nell'ipotesi in cui il creditore abbia indicato che in caso di opposizione il procedimento si interrompa è sufficiente il deposito di un apposito modulo (F) presso la cancelleria, senza necessità di iscrizione a ruolo, e il giudizio si estingue, dovendosi intendere il termine interruzione quale sinonimo di estinzione.
11. Così ricostruita, in sintesi e per quanto qui di interesse, la disciplina del decreto ingiuntivo europeo, si osserva quanto segue.
12. Nella fattispecie, la ha chiesto e ottenuto il Controparte_2
rilascio di un decreto ingiuntivo europeo nei confronti di per la Parte_1
somma di € 5.335,70, comprensivo di spese, a titolo di fatture insolute. Nell'appendice del modulo del ricorso il creditore ha chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento sia dichiarato interrotto.
13. Ciononostante, la ha depositato un'opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
secondo le forme ordinarie e la ha ribadito la volontà Controparte_2
già espressa nell'appendice, depositando una richiesta di estinzione, ma né
Pag. 4 di 6 l'opponente, né il giudice si sono avveduti di tale richiesta e il giudizio è così proseguito fino all'emanazione della sentenza appellata.
14. Orbene, avendo il creditore espresso la richiesta di interruzione nel caso di opposizione, sarebbe stato sufficiente il deposito del modulo F presso la cancelleria onde determinare l'estinzione del procedimento. Inoltre, a conferma della volontà di non proseguire oltre, il creditore ha pure depositato una richiesta di estinzione, di tal che il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto, con declaratoria di estinzione, senza necessità di esaminare il merito della domanda.
15. Risulta, pertanto, evidente, che la sentenza deve essere riformata con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento europeo, avendo il creditore espressamente richiesto l'interruzione e l'estinzione del giudizio.
16. Considerato che l'appellante consegue il risultato sperato di revoca dell'ingiunzione di pagamento europeo, ma per ragioni diverse da quelle poste a fondamento dell'appello e, precisamente, per i motivi addotti dall'appellato, si ritiene sussistano gravi e circostanziate ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In riforma della sentenza n. 1138/2024 del 26.8.2024 del Tribunale di Agrigento appellata da nei confronti di nella Parte_1 Controparte_1
qualità di mandataria della revoca il decreto Controparte_2 ingiuntivo europeo n. 571/2022 rilasciato dal Tribunale di Agrigento in data
14.6.2022.
- Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Pag. 5 di 6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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