TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11293/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 29 MAGGIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 11293 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 29 maggio 2025 pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 11293 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carlo Rosella, elettivamente domiciliato in presso la Casa comunale sita in Piazza Pt_1
Municipio, Palazzo San Giacomo, P.E.C carlo. apoli.it, come da mandato in atti Email_1 Pt_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Perri, presso il cui studio in Lamezia Terme alla P.IVA_2 via dei Mille, 76 elett. domicilia, PEC: come da mandato in atti Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.05.2023, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il d.i. n. 3168/2023, depositato in data 18.04.2023 e regolarmente notificato in data 21.04.23, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di
[...]
la somma di € 10994,51, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di Controparte_1 corrispettivo delle forniture di merci eseguite in favore del predetto come indicate nella Pt_1 fattura n. 951 del 30/11/2020, allegata al ricorso monitorio.
In particolare, l'opponente eccepiva l'estinzione del credito per non avere l'opposta presentato la domanda di ammissione al piano di rilevazione dei debiti commerciali così come previsto dall' art. 1
c. 574 L. 234/2021. Precisava, inoltre, che in ogni caso il credito avrebbe potuto riconoscersi nella minore misura di euro 9.011,89, con esclusione quindi dell'IVA, atteso che l'imposta sarebbe stata versata direttamente dal all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 663/72 (scissione dei Pt_1 pagamenti c.d.split payment)
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
Evidenziava, in particolare, di non essere venuta a conoscenza dell'avvio della procedura e che il non aveva adottato le dovute forme pubblicitarie e di comunicazione per rendere edotti i Pt_1 creditori della necessità di presentare istanza di ammissione al piano di rilevazione dei debiti. Aderiva alle contestazioni riguardanti l'importo del credito e limitava la propria domanda alla somma di euro
9.011,89.
In via subordinata deduceva il diritto a vedersi riconoscersi tale somma a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art 2041 c.c.
In prima udienza (2.11.2023) veniva rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.
All'esito, il giudizio veniva direttamente rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 29 maggio 2025.
Sostituita tale udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1 comma 574 della Legge n,234/21 (Legge di stabilità per il 2022), i Comuni sedi di Città PO (tra essi l'ente opponente), al fine dell'ottenimento di un contributo straordinario da parte dell'amministrazione centrale, dovevano predisporre, entro il 15.5.2022, un piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili da essi maturati alla data del 31.12.2021.
A tal fine gli stessi enti avrebbero dovuto dare avviso alla generalità dei creditori in merito alle attività di formazione del predetto piano mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line, e con ulteriori coeve, idonee, forme di pubblicità, assegnando un termine perentorio, pari a sessanta giorni, affinché i creditori medesimi potessero proporre una istanza di ammissione al piano.
“La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato” (ultimo periodo comma 574 dell'art. 1 della Legge n.234/21).
I creditori, in seguito, sarebbero e stati destinatari, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti statali, di proposte transattive di definizione del credito vantato, contemplanti riduzioni del relativo ammontare, in misura proporzionale alla vetustà del diritto. A beneficio dei creditori era prevista l'esecuzione di pagamenti in un tempo estremamente breve (art. 1 comma 575 l cit.).
Ora, è documentalmente provato che l'avviso di cui sopra sia stato affisso sull'albo pretorio online del L'avviso risulta pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del Pt_1 Parte_1
26.02.2022, nonché la notizia della predisposizione del piano di rilevazione dei debiti veniva pubblicata anche dal giornale “il Mattino” ( v all. alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. del Parte_1
e deposito del 25.10.2023): tali pubblicità sono risultate adeguate, posto che emerge che al
[...] siano pervenute tempestivamente ben 650 tempestive istanze ( v. allegato depositato in data Pt_1
25.10. 2023). D'altronde, la legge non imponeva forme di comunicazione ad personam della procedura, ma forme di pubblicità, da ritenersi pertanto idonee se conoscibili dalla generalità dei cittadini, come in effetti deve sicuramente ritenersi possibile con la pubblicazione della notizia in Gazzetta ufficiale.
Per tale ragioni le doglianze dell'opponente non sono condivisibili.
L'opponente avrebbe, quindi, dovuto seguire la procedura imposta dalla citata legge ai commi
574-575.
In primo luogo avrebbe dovuto, quindi, presentare l'istanza nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a pena di cancellazione del credito (art.1 comma 574 l. cit.).
Una volta presentata la domanda, e ricevuta una proposta transattiva, il creditore avrebbe potuto o meno accettare la proposta (art.1 comma 575 l. cit.).
Al fine di evitare l'estinzione del credito, l'opposta aveva, dunque, l'onere di presentare domanda, salva poi la possibilità di non accettare la proposta transattiva.
Il fatto stesso che la domanda non sia stata presentata ha comportato automaticamente l'estinzione del credito, essendo del tutto irrilevante l'utilità percepita dal Comune.
Non si rinvengono profili di vessatorietà o incostituzionalità di tale procedura, posto che al creditore non viene imposto alcun obbligo di accettare la proposta transattiva, quanto piuttosto di attivarsi nell'esercizio di un diritto al fine di evitarne la decadenza.
Va poi rigettata la domanda formulata a titolo di ingiustificato arricchimento, difettando nella specie l'azione del requisito della sussidiarietà, prescritto dall'art 2042 c.c..
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte «Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., a domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. SU n. 33954/2023).
Nel caso di specie, l'estinzione ( cancellazione) del credito è stabilita dalla legge quale conseguenza della decadenza determinatasi dalla mancata presentazione della domanda di ammissione al piano.
Anche tale domanda va quindi rigettata.
L'opposizione va accolta, con revoca del d.i.. Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la novità della questione determinata da uno ius superveniens e dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali in materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2) rigetta la domanda formulata in via subordinata dall'opponente;
3) compensa le spese di giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 29.05.2025 Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero