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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Irma Vaccaro Gammone;
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Angelo Stella;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La presente domanda - finalizzata ad ottenere la declaratoria d'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla ricorrente con lettera del 10.11.2022 con conseguente applicazione della tutela di cui al d.lgs. 23/2015 – non può ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Venendo al merito della causa, è doveroso evidenziare che con lettera di contestazione disciplinare del 31.10.2022 (di cui al doc. 1 del fascicolo della ricorrente) la società resistente ha rappresentato di aver appurato che alle ore 09.15 circa del 28.10.2022 la sig.ra ha Parte_1 avuto un alterco con il collega, sig. al Persona_1 culmine del quale la stessa gli scagliava contro una tazza di caffè e che, a fronte di tanto, i due arrivavano alle vie di fatto cagionandosi entrambi evidenti tagli e graffi sul volto e sul corpo. Sempre secondo la missiva, in detta occasione la dipendente unica che presenziava Tes_1 in quel momento all'accaduto, avrebbe cercato di dividere i due dalla colluttazione e non sarebbero stati presenti altri testimoni. Il Sig. , al termine Per_1 dell'evento, si sarebbe recato al pronto soccorso e alle ore 11.30 circa sopraggiungeva una pattuglia dei Carabinieri che provvedeva ad accertare le dinamiche di
1 quanto accaduto dai diretti interessati nonché dalla Sig.ra e da Tes_1 Parte_2 Con la precitata lettera del 10.11.2022 la società resistente, richiamando il contenuto della precedente contestazione disciplinare, ha rappresentato che l'episodio contestato sarebbe stato gravemente contrario agli obblighi di comportamento e di etica professionale, avrebbe esposto la società alle rimostranze da parte della stazione appaltante con evidente danno dell'immagine dell'azienda e – richiamato l'art. 79 lett. d) del c.c.n.l. di categoria – ha comminato il licenziamento senza preavviso. Venendo all'accertamento dei fatti di causa va preliminarmente osservato che nei confronti dell'altro partecipante all'alterco, sig. la Persona_1 resistente ha parimenti comminato per i medesimi fatti licenziamento disciplinare senza preavviso successivamente impugnato giudizialmente. Orbene, quanto alle risultanze del materiale documentale in atti va rilevato che il certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale Miulli del 28.10.2022 (doc. 7 ricorrente) riscontra la presenza, sulla ricorrente, di “graffi sul viso (regione del mento), collo reg laterale dx e sx, decollete, dx, braccio dx. Non trauma cranico. Non algie in altri distretti corporei”. Questi riscontri sono confermati dalle foto di cui al doc. 11 della ricorrente. Peraltro, l'ulteriore certificato di Pronto Soccorso del medesimo Ospedale Miulli sempre del 28.10.2022 (doc. 4 bis della resistente) riscontra la presenza anche sul corpo del collega di “Ferita escoriata ala del Persona_1 naso dx. Ecchimosi dei collo - stato ansioso post reattivo”. In entrambi i certificati citati si fa menzione del fatto che i dipendenti hanno riferito che tanto derivava da un'aggressione fisica da persona nota. Orbene, è pacifico e documentato che all'alterco abbia assistito la sola dipendente sig.ra . Parte_3 A fronte di questo la deposizione resa dalla sig.ra nel presente giudizio deve essere senz'altro Tes_1 reputata inattendibile (e quindi di nessuna rilevanza al fine della corretta ricostruzione dei fatti) per una pluralità di ragioni. In primis le dichiarazioni testimoniali rese dalla sono contraddittorie nella parte in cui Tes_1 quest'ultima ha riferito che la ricorrente avrebbe versato sulla maglia del sig. “il residuo del caffè Per_1 contenuto nel bicchierino” che in quel momento la stessa aveva in mano. Difatti, il riferito minimo Parte_1 quantitativo di caffè versato dalla ricorrente è logicamente contrastante con l'affermazione della medesima teste in merito al fatto che gli schizzi di caffè avrebbero attinto non solo la maglietta e la mascherina
2 del ma anche il tunnel (vale a dire il Per_1 macchinario utilizzato per la lettura dei chip posti all'interno dei capi) ed il carrello degli indumenti con i sacchi di biancheria sporca nonché il pavimento. Per altro verso, che la ricorrente non avesse versato un minimo quantitativo di caffè (come invece riferito dalla teste ora in esame) lo si evince sia dalle fotografie depositate sub doc. 24 della resistente (che evidenziano diverse consistenti macchie di caffè sulla maglietta del e sul pavimento) sia dalle dichiarazioni Per_1 scritte a firma del dipendente sig. che ha Testimone_2 confermato di aver riscontrato, subito dopo i fatti addebitati fatti, che il macchinario “tunnel” il muro ed il pavimento erano sporchi di caffè ed ha riferito che è stata, addirittura, la stessa sig.ra ad Tes_1 avergli spiegato che tutti i sacchi di biancheria che il si accingeva a trasportare con sé erano molto Tes_2 sporchi di caffè in ragione del gesto della sig.ra
(doc. 13 della resistente). Parte_1 Oltre a questo motivo di inattendibilità vi è anche da osservare che la deposizione della teste è, Tes_1 evidentemente, contrastante con il contenuto delle dichiarazioni rese dalla medesima sig.ra in Tes_1 sede di sommarie informazioni testimoniali in data 25.01.2023 (quindi ben prima rispetto all'epoca della deposizione testimoniale in questo giudizio) innanzi ai Carabinieri di Acquaviva ed in relazione al procedimento penale avviato a seguito della denuncia sporta dalla sig.ra per i fatti di causa. Parte_1 Vi è da premettere che il verbale di queste ultime dichiarazioni è stato, del tutto ammissibilmente, depositato dalla difesa della resistente in data 7.01.2025 e cioè dopo che la resistente ha conosciuto il contenuto di tale documento in quanto prodotto dal sig. Per_1 nel giudizio di impugnativa di licenziamento introdotto da quest'ultimo dipendente. Ciò posto, vi è da dire che le dichiarazioni rilasciate dalla in sede di s.i.t. sono contrastanti con Tes_1 quelle rilasciate dalla medesima dipendente in questa sede sotto diversi aspetti e cioè: 1) in relazione all'identità del dipendente che ha dato origine all'alterco; 2) in relazione allo sputo della 3) in relazione Parte_1 all'identità del dipendente che si è avvicinato all'altro; 4) in relazione all'atteggiamento di complessiva remissività/aggressività della 5) in relazione Parte_1 alla previa conoscenza o meno, da parte della Tes_1 dei motivi del diverbio;
6) in relazione alla ripresa o meno del diverbio dopo un primo allontanamento dei due dipendenti da parte della Tes_1 A fronte di tanto sono certamente più credibili le dichiarazioni rese dalla in sede di s.i.t. in Tes_1 quanto rese a minor distanza temporale dai fatti e in una
3 condizione di verosimile assenza di condizionamenti da parte dei soggetti coinvolti (si noti che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato circa tre mesi dopo le s.i.t. in questione) ed in quanto le stesse riportano una più sicura ricostruzione dei fatti (si noti, difatti, che la sig.ra in sede di Tes_1 deposizione testimoniale ha dichiarato di “non ricordare” se la ricorrente abbia sputato il . Per_1 Ancora, che fosse stata proprio la sig.ra ad Parte_1 iniziare il diverbio (come appunto evincibile dal contenuto delle s.i.t. della , contrariamente a Tes_1 quanto riferito da quest'ultima come teste) e che la in quella occasione fosse stato il dipendente Parte_1 che aveva maggiormente insistito nella lite (come ancora evincibile dal contenuto delle s.i.t. della e Tes_1 contrariamente a quanto riferito da quest'ultima come teste), appare confermato dalla deposizione dell'altro dipendente, sig. il quale ha riferito Testimone_3 che la ricorrente, quello stesso 28.10.2022 e prima dell'alterco con il sig. (peraltro alla Per_1 presenza della sig.ra ), aveva aggredito Tes_1 verbalmente il Solare profferendo nei suoi confronti espressioni quali “bastardo” e “drogato” ed ha riferito di aver appreso dall'altro collega, sig. che Testimone_4 la ricorrente, il giorno prima dell'evento in esame, aveva litigato anche con quest'ultimo (circostanza, quest'ultima, anche confermata dalle dichiarazioni scritte del collega sig. di cui al doc. 13 quater Tes_5 della resistente). In virtù di tutto quanto illustrato, per una compiuta ricostruzione dell'accaduto può essere fatto riferimento al solo contenuto delle s.i.t. della sig.ra (e Tes_1 non anche al contenuto delle dichiarazioni testimoniali del sig. da reputare certamente meno Persona_1 attendibili per l'evidente ragione che costui, all'epoca della sua audizione, aveva parimenti in corso un giudizio di impugnativa del licenziamento comminato dall'azienda per il medesimo litigio) che ha appunto dichiarato quanto segue:
<Preciso che in tali circostanze temporali stavo svolgendo il mio normale turno lavorativo, presso i locali guardaroba dell'Ospedale "MIULLI", unitamente ai miei colleghi e Ad un Parte_1 Persona_1 certo punto, proprio verso le ore 09:00 circa, io e
dopo una piccola pausa, dove eravamo Parte_1 andate a prendere un caffè alla macchinetta, ubicata nei pressi dei locali dove lavoravamo, riprendevamo il nostro lavoro. In particolare io affiancavo il che già Persona_1 stava lavorando, presso il tunnel di distribuzione biancheria, mentre la si intratteneva Parte_1 alla mie spalle. A quel punto la stessa iniziava ad
4 inveire nei confronti del iniziando con Persona_1 lo stesso una discussione. In quel momento apprendevo che il motivo di tale discussione era dovuta al fatto che il
nei giorni precedenti, l'aveva accusata Persona_1 di aver mostrato una foto, in cui lui dormiva in orario lavorativo, direttamente ai titolari dell'azienda. Da quel punto tra i due iniziava un'accesa discussione nel corso della quale entrambi si scambiavano pesanti insulti, fino a che, ad un certo punto, la Parte_1 visibilmente alterata, lanciava il caffè contenuto nel bicchiere in plastica che aveva ancora in mano, che avevamo preso poco prima, addosso al per Persona_1 poi subito dopo sputargli anche contro. Il Persona_1
, nonostante tali azioni, reagiva solo verbalmente,
[...] insultandola ma comunque invitandola a desistere dal suo atteggiamento ed allontanarsi. La però Parte_1 non contenta continuava a insultare il Per_1 arrivando poi ad certo punto ad avvicinarsi a brevissima distanza a lui, come se volesse sfidarlo fisicamente. Il
, notando lo stretto avvicinamento, poneva le Per_1 braccia in avanti e, giunti a contatto, con le mani spingeva indietro la all'altezza del Parte_1 seno. Quest'ultima inveiva nuovamente verso il collega dicendogli che non si doveva premettere di toccarla, per poi immediatamente dopo scagliarsi nuovamente verso di lui graffiandolo sotto l'occhio. Il a quel Persona_1 punto, visibilmente alterato, proferendo testualmente "MO TI DEVO UCCIDERE" la afferrava dal collo spingendola verso un macchinario ivi presente. A quel punto intervenivo io riuscendo, con non poca fatica, a dividere due per poi allontanarli in due stanze diverse, in particolare i bagni. Non contenti i due usciti dai bagni riprendevano nuovamente ad insultarsi reciprocamente. A quel punto io chiamavo telefonicamente l'azienda, nella persona della titolare Parte_4 invitandola a recarsi prontamente sul posto, spiegandole l'accaduto. Nel frattempo mentre la Parte_1 chiamava telefonicamente il marito ed i Carabinieri, il
si allontanava dal posto. In quel frangente Per_1 notavo che la aveva riportato dei Parte_1 graffi ed escoriazioni intorno al collo e sul decolté. Dopo un po' giungeva effettivamente altro Persona_2 titolare dell'azienda, e successivamente anche i Carabinieri che provvedevano ad interpellare i presenti. DOMANDA: "Può riferire se in precedenza aveva assistito ad altri episodi del medesimo genere e/o aveva comunque raccolto confidenze e/o informazioni dalla Parte_1
in merito a precedenti dissidi e/o molestie da
[...] parte del e/o altri colleghi?- Persona_1 RISPOSTA: "No, non avevo mai assistito ad episodi del medesimo genere né avevo mai raccolto confidenze o
5 informazioni di precedenti dissidi da parte della
.">>. Parte_1 Ciò posto, è anche particolarmente significativo che la sig.ra abbia dichiarato di non aver avuto Tes_1 dalla ricorrente notizie, prima dell'episodio del 28.10.2022, in merito a dissidi “e/o molestie da parte del
e/o altri colleghi”. Persona_1 Tale ultima dichiarazione (assieme a quella per cui la
, solo al momento della lite, è venuta a Tes_1 conoscenza delle cause scatenanti la stessa) è evidentemente contrastante con la deposizione del teste sig. segretario generale dell'UGL Chimici Testimone_6 di Bari, il quale ha riferito di aver saputo (anche e) proprio dalla sig.ra che la sig.ra Tes_1 Parte_1 in più occasioni fosse stata offesa dal e dagli Per_1 altri colleghi e che il in più occasioni, Per_1 aveva accusato la ricorrente di aver fatto vedere una foto che lo ritraeva durante il servizio mentre era addormentato su una sedia. Proprio per tale evidente contrasto, la deposizione del teste (che, peraltro, ha ricostruito i fatti di Tes_6 causa non per averli appresi in prima persona ma solo de relato dalla medesima ricorrente o dalla sig.ra
), non possono essere reputate attendibili. Tes_1 Ancora, il fatto che la sig.ra all'interno Tes_1 delle s.i.t., abbia dichiarato di aver conosciuto le motivazioni del diverbio solo nel corso del suo svolgimento e che non avesse avuto conoscenza, in precedenza, di diverbi in corso tra la ricorrente ed il collega smentisce che il collega , Per_1 Per_1 prima del diverbio in esame, possa aver inviato un messaggio vocale intimidatorio alla ricorrente. Peraltro, ove anche fosse avvenuto ciò, il contegno del Per_1 non poteva certamente scriminare la condotta della ricorrente che ha, appunto iniziato il litigio e, per prima, ha fatto ricorso alle vie di fatto lanciando il caffè al collega e sputandolo. Ciò posto, è quindi sicuramente provato l'addebito disciplinare in quanto, si ripete, è accertato che la ricorrente abbia iniziato l'alterco con il collega
, che sia addivenuta (peraltro, per prima) alle Per_1 vie di fatto con il collega scagliandogli il contenuto di una tazza di caffè addosso ed addirittura sputandogli contro, che si sia avvicinata a brevissima distanza dal collega quasi a sfidarlo fisicamente, che abbia comunque posto in essere atti di aggressione fisica e, dopo un primo allontanamento, abbia ripreso ad insultarsi con il collega . Per_1 La condotta complessiva della ricorrente, contrariamente a quanto prospettato da quest'ultima, non si è limitata ad una difesa necessitata dalle aggressioni anche verbali del
6 collega in quanto la ricorrente ha assunto un ruolo attivo e di iniziativa nella dinamica dell'alterco. Siffatto contegno è annoverabile all'interno della condotta dei “litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti” di cui all'art. 79 lett. d) del c.c.n.l. lavanderie industria applicato per cui la precitata fonte collettiva ritiene giustificato il licenziamento. La condotta in argomento è parimenti contrastante con numerosi obblighi di condotta indicati all'interno del regolamento aziendale puntualmente consegnato alla ricorrente (si veda il doc. 17 della resistente). In questo regolamento si legge, difatti, che “al fine di mantenere alta la qualità dell'immagine della
[...]
il personale operante presso lo Parte_5 stabilimento o presso eventuali unità esterne o in situazione di comando o trasferta è TENUTO al rispetto delle seguenti norme di comportamento: … 2) mantenere un contegno improntato alla massima educazione e correttezza;
(esemplificativamente nei locali aziendali non è consentito alzare la voce, fischiare, cantare, etc.); …. 15) non arrecare danni e non imbrattare i luoghi, gli attrezzi e i macchinari dell'azienda; …. 30) non adottare all'interno dello stabilimento comportamenti (parole o gesti) offensivi nei confronti degli altri addetti, dei rappresentanti della direzione e di eventuali terzi ammessi;
31) non adottare all'interno dello stabilimento alcun comportamento lesivo della decenza o delle altrui opinioni politiche o religiose”. Al fine dell'apprezzamento della gravità deve essere evidenziato che i fatti sono avvenuti entro la sede di un soggetto esterno all'azienda resistente con evidente messa in pericolo dell'immagine della società datrice e, peraltro, presso un luogo deputato all'assistenza sanitaria in cui è ragionevole richiedere una maggiore attenzione al rispetto delle regole del vivere civile. Deve essere sottolineato che il gesto del lancio del caffè ha evidenziato noncuranza (non solo, come detto, per le regole interne all'azienda) ma anche per i macchinari aziendali e per la struttura dell'ospedale presso cui la datrice operava. Degno di nota per l'apprezzamento della gravità del contegno della è il fatto che, dopo un'iniziale Parte_1 pausa nell'alterco (che avrebbe ragionevolmente dovuto riportarli a più miti consigli), i due colleghi abbiano ripreso ad insultarsi. Irrilevanti paiono anche le motivazioni dell'inizio dell'alterco in quanto non può ritenersi giustificabile il ricorso all'autotutela avendo dovuto, piuttosto, la ricorrente denunciare eventuali scorrettezze del collega al datore di lavoro o all'autorità giudiziaria.
7 Tutti gli elementi suddetti denotano la definitiva ed irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario (che non poteva ragionevolmente consentire la prosecuzione del rapporto neanche in via provvisoria) sicché il provvedimento espulsivo oggetto di causa deve ritenersi concretamente proporzionato rispetto alla gravità della predetta condotta. In ultimo non è fondata la contestazione di nullità del recesso intimato. La ricorrente ha, difatti, lamentato che il licenziamento sia stato comminato in giorno in cui era attestata la sua assenza per malattia ed anteriormente allo spirare del periodo di comporto, nel caso di specie pacificamente non maturato e, dunque, ha invocato la nullità del recesso datoriale, sulla scorta dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza del 22 maggio 2018, n. 12568, per il caso di licenziamento comminato per malattia in data antecedente alla scadenza del termine di comporto.
Nel caso di specie, tuttavia, il potere di recesso è stato esercitato dalla società opponente non già a causa del protrarsi delle assenze dal servizio per malattia della lavoratrice, bensì per l'asserita sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto sicché sono inapplicabili i princìpi sanciti dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, così come non opera l'istituto della nullità, impropriamente invocato.
In virtù di tutto quanto innanzi l'impugnativa proposta deve essere rigettata nella sua integralità. In ultimo, parimenti infondata è la richiesta di risarcimento danni per l'assorbente ragione che, sulla base del materiale istruttorio ritenuto attendibile in questa sede, non risulta alcuna concreta violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c.. Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia – sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna la ricorrente alla corresponsione, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 6000,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Irma Vaccaro Gammone;
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Angelo Stella;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La presente domanda - finalizzata ad ottenere la declaratoria d'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla ricorrente con lettera del 10.11.2022 con conseguente applicazione della tutela di cui al d.lgs. 23/2015 – non può ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Venendo al merito della causa, è doveroso evidenziare che con lettera di contestazione disciplinare del 31.10.2022 (di cui al doc. 1 del fascicolo della ricorrente) la società resistente ha rappresentato di aver appurato che alle ore 09.15 circa del 28.10.2022 la sig.ra ha Parte_1 avuto un alterco con il collega, sig. al Persona_1 culmine del quale la stessa gli scagliava contro una tazza di caffè e che, a fronte di tanto, i due arrivavano alle vie di fatto cagionandosi entrambi evidenti tagli e graffi sul volto e sul corpo. Sempre secondo la missiva, in detta occasione la dipendente unica che presenziava Tes_1 in quel momento all'accaduto, avrebbe cercato di dividere i due dalla colluttazione e non sarebbero stati presenti altri testimoni. Il Sig. , al termine Per_1 dell'evento, si sarebbe recato al pronto soccorso e alle ore 11.30 circa sopraggiungeva una pattuglia dei Carabinieri che provvedeva ad accertare le dinamiche di
1 quanto accaduto dai diretti interessati nonché dalla Sig.ra e da Tes_1 Parte_2 Con la precitata lettera del 10.11.2022 la società resistente, richiamando il contenuto della precedente contestazione disciplinare, ha rappresentato che l'episodio contestato sarebbe stato gravemente contrario agli obblighi di comportamento e di etica professionale, avrebbe esposto la società alle rimostranze da parte della stazione appaltante con evidente danno dell'immagine dell'azienda e – richiamato l'art. 79 lett. d) del c.c.n.l. di categoria – ha comminato il licenziamento senza preavviso. Venendo all'accertamento dei fatti di causa va preliminarmente osservato che nei confronti dell'altro partecipante all'alterco, sig. la Persona_1 resistente ha parimenti comminato per i medesimi fatti licenziamento disciplinare senza preavviso successivamente impugnato giudizialmente. Orbene, quanto alle risultanze del materiale documentale in atti va rilevato che il certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale Miulli del 28.10.2022 (doc. 7 ricorrente) riscontra la presenza, sulla ricorrente, di “graffi sul viso (regione del mento), collo reg laterale dx e sx, decollete, dx, braccio dx. Non trauma cranico. Non algie in altri distretti corporei”. Questi riscontri sono confermati dalle foto di cui al doc. 11 della ricorrente. Peraltro, l'ulteriore certificato di Pronto Soccorso del medesimo Ospedale Miulli sempre del 28.10.2022 (doc. 4 bis della resistente) riscontra la presenza anche sul corpo del collega di “Ferita escoriata ala del Persona_1 naso dx. Ecchimosi dei collo - stato ansioso post reattivo”. In entrambi i certificati citati si fa menzione del fatto che i dipendenti hanno riferito che tanto derivava da un'aggressione fisica da persona nota. Orbene, è pacifico e documentato che all'alterco abbia assistito la sola dipendente sig.ra . Parte_3 A fronte di questo la deposizione resa dalla sig.ra nel presente giudizio deve essere senz'altro Tes_1 reputata inattendibile (e quindi di nessuna rilevanza al fine della corretta ricostruzione dei fatti) per una pluralità di ragioni. In primis le dichiarazioni testimoniali rese dalla sono contraddittorie nella parte in cui Tes_1 quest'ultima ha riferito che la ricorrente avrebbe versato sulla maglia del sig. “il residuo del caffè Per_1 contenuto nel bicchierino” che in quel momento la stessa aveva in mano. Difatti, il riferito minimo Parte_1 quantitativo di caffè versato dalla ricorrente è logicamente contrastante con l'affermazione della medesima teste in merito al fatto che gli schizzi di caffè avrebbero attinto non solo la maglietta e la mascherina
2 del ma anche il tunnel (vale a dire il Per_1 macchinario utilizzato per la lettura dei chip posti all'interno dei capi) ed il carrello degli indumenti con i sacchi di biancheria sporca nonché il pavimento. Per altro verso, che la ricorrente non avesse versato un minimo quantitativo di caffè (come invece riferito dalla teste ora in esame) lo si evince sia dalle fotografie depositate sub doc. 24 della resistente (che evidenziano diverse consistenti macchie di caffè sulla maglietta del e sul pavimento) sia dalle dichiarazioni Per_1 scritte a firma del dipendente sig. che ha Testimone_2 confermato di aver riscontrato, subito dopo i fatti addebitati fatti, che il macchinario “tunnel” il muro ed il pavimento erano sporchi di caffè ed ha riferito che è stata, addirittura, la stessa sig.ra ad Tes_1 avergli spiegato che tutti i sacchi di biancheria che il si accingeva a trasportare con sé erano molto Tes_2 sporchi di caffè in ragione del gesto della sig.ra
(doc. 13 della resistente). Parte_1 Oltre a questo motivo di inattendibilità vi è anche da osservare che la deposizione della teste è, Tes_1 evidentemente, contrastante con il contenuto delle dichiarazioni rese dalla medesima sig.ra in Tes_1 sede di sommarie informazioni testimoniali in data 25.01.2023 (quindi ben prima rispetto all'epoca della deposizione testimoniale in questo giudizio) innanzi ai Carabinieri di Acquaviva ed in relazione al procedimento penale avviato a seguito della denuncia sporta dalla sig.ra per i fatti di causa. Parte_1 Vi è da premettere che il verbale di queste ultime dichiarazioni è stato, del tutto ammissibilmente, depositato dalla difesa della resistente in data 7.01.2025 e cioè dopo che la resistente ha conosciuto il contenuto di tale documento in quanto prodotto dal sig. Per_1 nel giudizio di impugnativa di licenziamento introdotto da quest'ultimo dipendente. Ciò posto, vi è da dire che le dichiarazioni rilasciate dalla in sede di s.i.t. sono contrastanti con Tes_1 quelle rilasciate dalla medesima dipendente in questa sede sotto diversi aspetti e cioè: 1) in relazione all'identità del dipendente che ha dato origine all'alterco; 2) in relazione allo sputo della 3) in relazione Parte_1 all'identità del dipendente che si è avvicinato all'altro; 4) in relazione all'atteggiamento di complessiva remissività/aggressività della 5) in relazione Parte_1 alla previa conoscenza o meno, da parte della Tes_1 dei motivi del diverbio;
6) in relazione alla ripresa o meno del diverbio dopo un primo allontanamento dei due dipendenti da parte della Tes_1 A fronte di tanto sono certamente più credibili le dichiarazioni rese dalla in sede di s.i.t. in Tes_1 quanto rese a minor distanza temporale dai fatti e in una
3 condizione di verosimile assenza di condizionamenti da parte dei soggetti coinvolti (si noti che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato circa tre mesi dopo le s.i.t. in questione) ed in quanto le stesse riportano una più sicura ricostruzione dei fatti (si noti, difatti, che la sig.ra in sede di Tes_1 deposizione testimoniale ha dichiarato di “non ricordare” se la ricorrente abbia sputato il . Per_1 Ancora, che fosse stata proprio la sig.ra ad Parte_1 iniziare il diverbio (come appunto evincibile dal contenuto delle s.i.t. della , contrariamente a Tes_1 quanto riferito da quest'ultima come teste) e che la in quella occasione fosse stato il dipendente Parte_1 che aveva maggiormente insistito nella lite (come ancora evincibile dal contenuto delle s.i.t. della e Tes_1 contrariamente a quanto riferito da quest'ultima come teste), appare confermato dalla deposizione dell'altro dipendente, sig. il quale ha riferito Testimone_3 che la ricorrente, quello stesso 28.10.2022 e prima dell'alterco con il sig. (peraltro alla Per_1 presenza della sig.ra ), aveva aggredito Tes_1 verbalmente il Solare profferendo nei suoi confronti espressioni quali “bastardo” e “drogato” ed ha riferito di aver appreso dall'altro collega, sig. che Testimone_4 la ricorrente, il giorno prima dell'evento in esame, aveva litigato anche con quest'ultimo (circostanza, quest'ultima, anche confermata dalle dichiarazioni scritte del collega sig. di cui al doc. 13 quater Tes_5 della resistente). In virtù di tutto quanto illustrato, per una compiuta ricostruzione dell'accaduto può essere fatto riferimento al solo contenuto delle s.i.t. della sig.ra (e Tes_1 non anche al contenuto delle dichiarazioni testimoniali del sig. da reputare certamente meno Persona_1 attendibili per l'evidente ragione che costui, all'epoca della sua audizione, aveva parimenti in corso un giudizio di impugnativa del licenziamento comminato dall'azienda per il medesimo litigio) che ha appunto dichiarato quanto segue:
<Preciso che in tali circostanze temporali stavo svolgendo il mio normale turno lavorativo, presso i locali guardaroba dell'Ospedale "MIULLI", unitamente ai miei colleghi e Ad un Parte_1 Persona_1 certo punto, proprio verso le ore 09:00 circa, io e
dopo una piccola pausa, dove eravamo Parte_1 andate a prendere un caffè alla macchinetta, ubicata nei pressi dei locali dove lavoravamo, riprendevamo il nostro lavoro. In particolare io affiancavo il che già Persona_1 stava lavorando, presso il tunnel di distribuzione biancheria, mentre la si intratteneva Parte_1 alla mie spalle. A quel punto la stessa iniziava ad
4 inveire nei confronti del iniziando con Persona_1 lo stesso una discussione. In quel momento apprendevo che il motivo di tale discussione era dovuta al fatto che il
nei giorni precedenti, l'aveva accusata Persona_1 di aver mostrato una foto, in cui lui dormiva in orario lavorativo, direttamente ai titolari dell'azienda. Da quel punto tra i due iniziava un'accesa discussione nel corso della quale entrambi si scambiavano pesanti insulti, fino a che, ad un certo punto, la Parte_1 visibilmente alterata, lanciava il caffè contenuto nel bicchiere in plastica che aveva ancora in mano, che avevamo preso poco prima, addosso al per Persona_1 poi subito dopo sputargli anche contro. Il Persona_1
, nonostante tali azioni, reagiva solo verbalmente,
[...] insultandola ma comunque invitandola a desistere dal suo atteggiamento ed allontanarsi. La però Parte_1 non contenta continuava a insultare il Per_1 arrivando poi ad certo punto ad avvicinarsi a brevissima distanza a lui, come se volesse sfidarlo fisicamente. Il
, notando lo stretto avvicinamento, poneva le Per_1 braccia in avanti e, giunti a contatto, con le mani spingeva indietro la all'altezza del Parte_1 seno. Quest'ultima inveiva nuovamente verso il collega dicendogli che non si doveva premettere di toccarla, per poi immediatamente dopo scagliarsi nuovamente verso di lui graffiandolo sotto l'occhio. Il a quel Persona_1 punto, visibilmente alterato, proferendo testualmente "MO TI DEVO UCCIDERE" la afferrava dal collo spingendola verso un macchinario ivi presente. A quel punto intervenivo io riuscendo, con non poca fatica, a dividere due per poi allontanarli in due stanze diverse, in particolare i bagni. Non contenti i due usciti dai bagni riprendevano nuovamente ad insultarsi reciprocamente. A quel punto io chiamavo telefonicamente l'azienda, nella persona della titolare Parte_4 invitandola a recarsi prontamente sul posto, spiegandole l'accaduto. Nel frattempo mentre la Parte_1 chiamava telefonicamente il marito ed i Carabinieri, il
si allontanava dal posto. In quel frangente Per_1 notavo che la aveva riportato dei Parte_1 graffi ed escoriazioni intorno al collo e sul decolté. Dopo un po' giungeva effettivamente altro Persona_2 titolare dell'azienda, e successivamente anche i Carabinieri che provvedevano ad interpellare i presenti. DOMANDA: "Può riferire se in precedenza aveva assistito ad altri episodi del medesimo genere e/o aveva comunque raccolto confidenze e/o informazioni dalla Parte_1
in merito a precedenti dissidi e/o molestie da
[...] parte del e/o altri colleghi?- Persona_1 RISPOSTA: "No, non avevo mai assistito ad episodi del medesimo genere né avevo mai raccolto confidenze o
5 informazioni di precedenti dissidi da parte della
.">>. Parte_1 Ciò posto, è anche particolarmente significativo che la sig.ra abbia dichiarato di non aver avuto Tes_1 dalla ricorrente notizie, prima dell'episodio del 28.10.2022, in merito a dissidi “e/o molestie da parte del
e/o altri colleghi”. Persona_1 Tale ultima dichiarazione (assieme a quella per cui la
, solo al momento della lite, è venuta a Tes_1 conoscenza delle cause scatenanti la stessa) è evidentemente contrastante con la deposizione del teste sig. segretario generale dell'UGL Chimici Testimone_6 di Bari, il quale ha riferito di aver saputo (anche e) proprio dalla sig.ra che la sig.ra Tes_1 Parte_1 in più occasioni fosse stata offesa dal e dagli Per_1 altri colleghi e che il in più occasioni, Per_1 aveva accusato la ricorrente di aver fatto vedere una foto che lo ritraeva durante il servizio mentre era addormentato su una sedia. Proprio per tale evidente contrasto, la deposizione del teste (che, peraltro, ha ricostruito i fatti di Tes_6 causa non per averli appresi in prima persona ma solo de relato dalla medesima ricorrente o dalla sig.ra
), non possono essere reputate attendibili. Tes_1 Ancora, il fatto che la sig.ra all'interno Tes_1 delle s.i.t., abbia dichiarato di aver conosciuto le motivazioni del diverbio solo nel corso del suo svolgimento e che non avesse avuto conoscenza, in precedenza, di diverbi in corso tra la ricorrente ed il collega smentisce che il collega , Per_1 Per_1 prima del diverbio in esame, possa aver inviato un messaggio vocale intimidatorio alla ricorrente. Peraltro, ove anche fosse avvenuto ciò, il contegno del Per_1 non poteva certamente scriminare la condotta della ricorrente che ha, appunto iniziato il litigio e, per prima, ha fatto ricorso alle vie di fatto lanciando il caffè al collega e sputandolo. Ciò posto, è quindi sicuramente provato l'addebito disciplinare in quanto, si ripete, è accertato che la ricorrente abbia iniziato l'alterco con il collega
, che sia addivenuta (peraltro, per prima) alle Per_1 vie di fatto con il collega scagliandogli il contenuto di una tazza di caffè addosso ed addirittura sputandogli contro, che si sia avvicinata a brevissima distanza dal collega quasi a sfidarlo fisicamente, che abbia comunque posto in essere atti di aggressione fisica e, dopo un primo allontanamento, abbia ripreso ad insultarsi con il collega . Per_1 La condotta complessiva della ricorrente, contrariamente a quanto prospettato da quest'ultima, non si è limitata ad una difesa necessitata dalle aggressioni anche verbali del
6 collega in quanto la ricorrente ha assunto un ruolo attivo e di iniziativa nella dinamica dell'alterco. Siffatto contegno è annoverabile all'interno della condotta dei “litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti” di cui all'art. 79 lett. d) del c.c.n.l. lavanderie industria applicato per cui la precitata fonte collettiva ritiene giustificato il licenziamento. La condotta in argomento è parimenti contrastante con numerosi obblighi di condotta indicati all'interno del regolamento aziendale puntualmente consegnato alla ricorrente (si veda il doc. 17 della resistente). In questo regolamento si legge, difatti, che “al fine di mantenere alta la qualità dell'immagine della
[...]
il personale operante presso lo Parte_5 stabilimento o presso eventuali unità esterne o in situazione di comando o trasferta è TENUTO al rispetto delle seguenti norme di comportamento: … 2) mantenere un contegno improntato alla massima educazione e correttezza;
(esemplificativamente nei locali aziendali non è consentito alzare la voce, fischiare, cantare, etc.); …. 15) non arrecare danni e non imbrattare i luoghi, gli attrezzi e i macchinari dell'azienda; …. 30) non adottare all'interno dello stabilimento comportamenti (parole o gesti) offensivi nei confronti degli altri addetti, dei rappresentanti della direzione e di eventuali terzi ammessi;
31) non adottare all'interno dello stabilimento alcun comportamento lesivo della decenza o delle altrui opinioni politiche o religiose”. Al fine dell'apprezzamento della gravità deve essere evidenziato che i fatti sono avvenuti entro la sede di un soggetto esterno all'azienda resistente con evidente messa in pericolo dell'immagine della società datrice e, peraltro, presso un luogo deputato all'assistenza sanitaria in cui è ragionevole richiedere una maggiore attenzione al rispetto delle regole del vivere civile. Deve essere sottolineato che il gesto del lancio del caffè ha evidenziato noncuranza (non solo, come detto, per le regole interne all'azienda) ma anche per i macchinari aziendali e per la struttura dell'ospedale presso cui la datrice operava. Degno di nota per l'apprezzamento della gravità del contegno della è il fatto che, dopo un'iniziale Parte_1 pausa nell'alterco (che avrebbe ragionevolmente dovuto riportarli a più miti consigli), i due colleghi abbiano ripreso ad insultarsi. Irrilevanti paiono anche le motivazioni dell'inizio dell'alterco in quanto non può ritenersi giustificabile il ricorso all'autotutela avendo dovuto, piuttosto, la ricorrente denunciare eventuali scorrettezze del collega al datore di lavoro o all'autorità giudiziaria.
7 Tutti gli elementi suddetti denotano la definitiva ed irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario (che non poteva ragionevolmente consentire la prosecuzione del rapporto neanche in via provvisoria) sicché il provvedimento espulsivo oggetto di causa deve ritenersi concretamente proporzionato rispetto alla gravità della predetta condotta. In ultimo non è fondata la contestazione di nullità del recesso intimato. La ricorrente ha, difatti, lamentato che il licenziamento sia stato comminato in giorno in cui era attestata la sua assenza per malattia ed anteriormente allo spirare del periodo di comporto, nel caso di specie pacificamente non maturato e, dunque, ha invocato la nullità del recesso datoriale, sulla scorta dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza del 22 maggio 2018, n. 12568, per il caso di licenziamento comminato per malattia in data antecedente alla scadenza del termine di comporto.
Nel caso di specie, tuttavia, il potere di recesso è stato esercitato dalla società opponente non già a causa del protrarsi delle assenze dal servizio per malattia della lavoratrice, bensì per l'asserita sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto sicché sono inapplicabili i princìpi sanciti dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, così come non opera l'istituto della nullità, impropriamente invocato.
In virtù di tutto quanto innanzi l'impugnativa proposta deve essere rigettata nella sua integralità. In ultimo, parimenti infondata è la richiesta di risarcimento danni per l'assorbente ragione che, sulla base del materiale istruttorio ritenuto attendibile in questa sede, non risulta alcuna concreta violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c.. Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia – sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna la ricorrente alla corresponsione, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 6000,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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