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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5224/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi – Presidente dott. Marcello Piscopo – Giudice dott. Alessandro Petrucci – Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5224/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNOLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliata in VIA SAN DAMIANO, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMPAGNOLO ROBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
C.F. ) CP_3 C.F._4
C.F. , Controparte_4 C.F._5 in proprio nonché quali eredi di Persona_1 con il patrocinio degli avv.ti LA PORTA STEFANO, ROMAGNANO ROBERTO, CEFOLA
SERAFINA MANUTI ADA elettivamente domiciliate in CORSO EUROPA 15 20122 MILANO presso il difensore avv. LA PORTA STEFANO
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 32 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e in proprio, nonché quali eredi di per sentir accogliere le
[...] CP_3 Persona_1 seguenti conclusioni:
“A) accertata e dichiarata aperta per legge la successione dell'Ing. nato a Varese in [...] [...] e con ultimo domicilio e residenza in Milano, Galleria San Babila n. 4, accertato e dichiarato che all'eredità dell'Ing. concorrono per legge, quali eredi, le Persona_2 sig.re in ragione di 2/3, per la quota di ¼, Parte_1 Persona_1 Controparte_1 CP_2
e per la quota complessiva di 1/12 (quindi 1/48 ciascuna),
[...] Controparte_4 CP_3 ex art. 582 cc, e, pertanto, accertata e dichiarata la sussistenza di una comunione ereditaria tra le stesse: a.1) accertare l'esatta della consistenza dell'asse ereditario da dividere e del relativo valore dei beni ivi compresi, anche ricorrendo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, a.2) disporsi la restituzione alla massa ereditaria da parte della sig.ra della somma di € Persona_1
471.100,00, per i motivi indicati nella narrativa,
a.3) disporre la divisione dei beni caduti in eredità, mediante elaborazione del progetto divisionale, in base alle quote di legge spettante ai coeredi,
a.4) attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, in particolare, qualora ritenuto possibile ed opportuno, attribuendo in natura in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra
[...]
i seguenti beni e diritti: Pt_1
- l'immobile sito in Milano Galleria San Babila n. 4, n. D, piano 8-S2, censito al foglio 391, particella 131, subalterno 737, categoria A2, classe 7 e l'immobile sito in Viale Regina Giovanna n. 7, piano 5-8- S1, censito al foglio 315, particella 65, subalterno 14, categoria A3, classe 4,
- il Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.13348/0, presso NC Euromobiliare SpA - Filiale di Milano sede- valore alla data dell'apertura della successione euro 4.622.077,00 (quattromilioniseicentoventiduemilasettantasette virgola zero zero) comprensivo della quota esente complessiva pari ad euro 1.224.588,00 (unmilioneduecentoventiquattromilacinquecentoottantotto virgola zero zero);
- il Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.003045421000, presso BI NC SpA - Filiale di Milano Borgogna - valore alla data dell'apertura della successione euro 2.719.727,00
(duemilionisettecentodiciannovemilasettecentoventisette virgola zero zero) comprensivo della quota esente complessiva pari ad euro 343.926,00 (trecentoquarantatremilanovecentoventisei virgola zero zero);
- il conto corrente bancario n. 000000010295 presso BI NC Spa Fil. Milano Borgogna con giacenza di euro 214.219,00 e il conto corrente n. [...] presso CheNC spa con giacenza pari ad euro 108.419,00; prevedendo, al fine di pareggiare la quota a ciascuna delle coeredi spettante, la assegnazione in capo alle sig.re – della restante parte del compendio ereditario. Per_1 Per_2 B) Ordinare la trascrizione e la volturazione catastale dell'emananda sentenza. C) Porre le spese per la divisione a carico della massa attiva con ripartizione tra i coeredi, in proporzione delle rispettive quote, ovvero, in caso di opposizione, a carico del coerede opponente”.
Si sono costituite con comparsa di risposta del 31 agosto 2022 Controparte_1 CP_2
e in proprio, nonché quali eredi di
[...] Controparte_4 CP_3 Persona_1 chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
pagina 2 di 32 A) per tutte le motivazioni svolte in narrativa, al paragrafo B, punti 48 e 49, rimettere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 540, II comma e 582 c.c. alla Corte Costituzionale, affinché la Corte possa pronunciarne l'incostituzionalità, nei termini e per i motivi sopra indicati.
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
B) per tutte le motivazioni svolte in narrativa, dichiarare inammissibili e comunque respingere
e/o rigettare tutte le domande di controparte, in quanto destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto.
NEL MERITO - IN VIA RICONVENZIONALE:
C) accertare e dichiarare la nullità e/o la simulazione e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e, comunque, la rilevanza, quale che sia la qualificazione giuridica concreta della fattispecie, anche ai fini dell'imputazione ex se, in capo a del relativo controvalore, in sede di collazione e/o Parte_1 per la riduzione, dell'atto di donazione diretta e/o indiretta dell'immobile sito in Milano, viale Regina
Giovanna n.7 sub. 15;
D) per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta a restituire alla massa, o Parte_1 comunque ad imputare a debito della propria quota, ai fini della riunione fittizia prodromica alla riduzione e/o collazione, il valore del medesimo alla data dell'apertura della successione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
E) previa CTU finalizzata alla ricostruzione dell'asse ereditario, nei termini meglio descritti in narrativa, tenuto conto delle donazioni, anche indirette disposte dal de cuius in favore di
[...]
e/o dei debiti di quest'ultima nei confronti del de cuius e/o dell'eredità, anche in accoglimento Pt_1 della domanda di simulazione e dell'inefficacia delle disposizioni patrimoniali lesive dei diritti delle coeredi, accertare e determinare:
(i) la consistenza effettiva dell'asse ereditario e della massa da dividere, tenuto conto di tutti i beni, somme di denaro, credito, cespiti, valori mobiliari indebitamente percepiti e/o sottratti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare quest' ultima, a restituire, in natura, in favore della massa Pt_1 ereditaria, tutti i beni, crediti, diritti rientranti nell'asse ereditario patrimoniale del de cuius;
(ii) determinare quale sia la quota di spettanza di ciascuna delle convenute, sia in proprio sia in qualità di eredi della sig.ra e la lesione della quota legittima di riserva di competenza di Persona_1 quest'ultima; F) dopo avere così accertato e determinato, mediante CTU, quale sia l'asse ereditario del de cuius, la quota di spettanza ed i diritti di credito di ciascuna delle convenute quali coeredi del de cuius: (i) provvedere, mediante nomina di un CTU, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., eventualmente anche all'esito delle compensazioni delle reciproche poste di dare / avere, su consenso espresso e favorevole delle parti, mediante ordinanza, alla divisione dell'eredità del de cuius, assegnando a ciascuna delle convenute la quota parte di pertinenza e relativi conguagli;
(ii) condannare, comunque, a restituire, in natura o in denaro o nel controvalore Parte_1 monetario, in favore dell'eredità, tutti i beni, crediti, diritti rientranti nell'asse ereditario patrimoniale del de cuius, nella misura corrispondente alle rispettive quote di competenza;
(iii) in caso di contestazione, rimettere le parti innanzi al Collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.
pagina 3 di 32 G) accertare e dichiarare che occupa e gode, in maniera esclusiva ed escludente, i beni Parte_1 immobili caduti in successione, e per l'effetto condannare al pagamento in favore delle Parte_1 convenute dell'indennità di occupazione, su base mensile, quantificate come in narrativa, dalla data del decesso del de cuius (o, in subordine, dalla prima diffida stragiudiziale) sino all'effettiva divisione del patrimonio ereditario.
IN OGNI CASO:
H) Con vittoria integrale di compensi di causa, spese (nonché marche da bollo e contributo unificato), ivi inclusi il rimborso degli oneri sostenuti per le indagini patrimoniali, consulenze di parte e per la mediazione, eventuali competenze di CTU e spese di CTP, oltre IVA (se dovuta), nella misura di legge, oltre a CPA ed al rimborso forfettario delle spese generali come da D.M. 55/2014 o altra disposizione pro tempore vigente”.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 2 marzo 2023. Con successiva ordinanza ha:
• rilevato che la parte attrice non avesse dedotto istanze istruttorie in senso tecnico ma soltanto sollecitato l'esercizio del potere officioso del g.i. di espletare una consulenza tecnica d'ufficio avente il seguente tenore (“di accertare la consistenza dell'asse ereditario da dividere ed il relativo valore dei beni ivi compresi”);
• ritenuto che occorresse procedere alla valutazione estimativa, tecnica (anche ai fini della possibilità giuridica della divisione) dei diritti reali su beni immobili caduti in successione ( e meglio evidenziati in sede di inventario – infra docc. 22 e 24 fasc. , del diritto d'uso Pt_1 ex art. 540 comma secondo c.c.. sull'immobile sito in Galleria San Babila n. 4, n. D, piano 8- S2, censito al foglio 391, particella 131, subalterno 737 (e correlativa residua nuda proprietà) in favore della coniuge superstite ( oltre ai beni mobili ivi presenti), a fini “preventivi”, la valutazione estimativa al momento dell'aperta successione (visto il relativo regime giuridico) dell'immobile sito in Milano viale Regina Giovanna 7, censito al catasto Fabbricato di Milano come segue: Foglio 315, mappale 65, sub. 15 (c.d. vista la allegata Persona_3 donazione indiretta (nella sola eventualità che in sentenza venga accolta una simile prospettazione);
• ritenuto di conseguire degli elementi tecnici di stima del “valore fruttifero” del contratto di locazione (sub locazione) trentennale stipulato dal de cuius il 31 ottobre 2014 (doc. 9 fasc.
stante l'obiettivo “controvalore” del diritto di credito derivante dal contratto e dalla CP_1 circostanza che il canone fosse già stato interamente corrisposto in vita da Persona_2 dovendo unicamente sottrarre le spese (condominiali ed eventuali imposte) derivanti dal godimento diretto o indiretto del bene;
• ritenuto l'ammissibilità (sia in termini di residualità nonché specificità del mezzo ex art. 94 disp. att. c.p.c. che di rilevanza) dell'ordine di esibizione in confronto della NC Credem s.p.a. (qualora ciò sia possibile visto il decorso del decennio) della copia fotostatica dei seguenti assegni dell'8 aprile 2010
pagina 4 di 32 (infra doc. 20 fasc.
nonché della contabile di “negoziazione interbancaria” e quella di addebito del conto CP_1 corrente (3.1 seconda memoria CP_1
• ritenuta l'ammissibilità (sia in termini di residualità nonché specificità del mezzo ex art. 94 disp. att. c.p.c. che di rilevanza) dell'ordine di esibizione in confronto della Deutsche Bank S.p.A. dell'estratto conto dell'anno 2010 relativo al c/c (di cui al seguente IBAN) [...] nonché delle contabili (ove disponibili) delle operazioni sottoelencate eseguite in addebito dell'estratto conto dell'anno 2010 relativo ai dossier titoli n. 46014611215000 e n. 46014611215001
“delle singole contabili” delle operazioni sotto riportate Controparte_5
pagina 5 di 32 pp. 16-17 seconda memoria
; CP_1 NC copia dell'estratto conto dell'anno 2010 relativo ai rapporti Controparte_6
[...]; [...] e delle contabili sottostanti le seguenti operazioni pagina 6 di 32 pagina 7 di 32 nonchè copia dell'estratto conto del dossier titoli n. 003045421000 e della contabile del versamento titoli codice GG00B1NP5142, BH MACRO – GBP – DIS, Categoria Fondi Edge del 3 luglio 2017 (v. pp. 17-19 seconda memoria doc. 46 fasc. ; CP_1 CP_1
nei confronti della CheNC! S.p.A. dell'estratto conto dei dossier titoli n. 0015/0000000121637 nelle annualità 2017,2018 e 2019;
• ritenuto, di contro, la intrinseca inammissibilità dell'istanza di esibizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ( 3.2) stante la sua natura autenticamente esplorativa ed inquisitoria (“di tutta la documentazione riferibile al de cuius depositata presso l'Agenzia delle Entrate”); che non vi fosse alcuna indicazione circa il (o i) specifico (i) documento (i) oggetto dell'istanza di esibizione;
• ritenuto, del pari, inammissibile l'istanza sub.
3.4. nei confronti di Wells Fargo Bank N.A., PNC Bank, Ameritrade e Credit Agricole Indosuez visto il tenore del suo oggetto:” la produzione degli estratti conto dei rapporti intestati ad direttamente o Persona_2 indirettamente, per il periodo temporale dal 2009 al 2019”; in quanto tesa ad individuare fatti e non ad acquisire singoli e specifici documenti delle quali le parti abbiano allegato l'esistenza;
• ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione in confronto del Fondo F.A.S.I. in quanto esplorativa stante il tenore della stessa comunicazione inviata all'Ente in parola (doc. 49 fasc.
ove si formula la richiesta di conoscere se il de cuius fosse iscritto ad una forma di CP_1 previdenza o assistenza sanitaria (difettando a monte l'allegazione del fatto),
pagina 8 di 32 • ritenuto l'irrilevanza dell'ordine di esibizione della fattura del fabbro che sarebbe in possesso di in quanto irrilevante ai fini della decisione;
Parte_2
• ritenuto, infine, l'irrilevanza dell'interrogatorio formale dedotto in confronto dell'attrice stante la genericità delle circostanze per come dedotte nonché la natura documentale dell'accertamento (visto l'oggetto);
• nominato ausiliario del Tribunale l'Arch. al quale ha Persona_4 somministrato ex artt. 127-ter e 193 c.p.c. il seguente quesito:
“descriva gli immobili di cui agli atti del 27 ottobre 2011 e 7 luglio 2016 (doc. 24 fasc. Pt_1 nonché dei due box oggetto del “diritto d'uso” (doc. 22 fasc. indicando i confini, i dati Pt_1 catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato dei beni all'attualità in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. determini il valore di stima riferito al 23 novembre 2019 dell'immobile sito in Milano Viale Regina Giovanna Foglio 315, mappale 65, sub. 15 (c.d. ; Persona_3
7. dica – se siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
8. in caso affermativo- sulla scorta dei desiderata delle parti - predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche;
9. fornisca elementi tecnici utili alla determinazione del valore locativo del cespite sito in Viale Regina
Giovanna n. 7, piano 5-8-S1, censito al foglio 315, particella 65, subalterno 14 nonché dei box in diritto d'uso a partire dal maggio 2022 fino all'attualità; 10. determini il controvalore locativo capitalizzato ( al netto delle spese maturate) dall'aperta successione sino al 30 settembre 2027 della locazione del box sito in Milano, via Cerva n. 25, p S5 (meglio individuato nel contratto stipulato il 31 ottobre 2014 (doc. 9 fasc. ”; CP_1
• fissato il termine di giorni novanta agli istituti di credito Deutsche Bank S.p.A.,
[...]
e CheNC! S.p.A. per l'esibizione dei Controparte_5 Controparte_7 documenti meglio indicati ut supra entro dalla notificazione dell'ordinanza da parte dalle convenute;
• rinviato la causa per la discussione della consulenza e la verifica degli esiti degli ordini di esibizione al 9 novembre 2023.
Accettato l'incarico nelle forme cartolari, l'ausiliario del Tribunale ha eseguito le operazioni anche perorando un tentativo di conciliazione.
pagina 9 di 32 Il 12 maggio 2023 la CheNC! S.p.A. ha notificato via PEC una nota recante l'estratto conto dei dossier titoli n. 0015/0000000121637 nelle annualità 2017,2018 e 2019
Il 1° agosto 2023 ha notificato via PEC una nota recante: Controparte_7
− per il decennio 08/04/2013 al 08/04/2023, copia delle contabili di prelevamento richieste;
− l'estratto, luglio/dicembre 2017, del deposito titoli n 3045421 Fil 5541 (non avendo reperito la contabile del versamento titoli del 3 luglio 2017 codice GG00B1NP5142, BH MACRO – GBP
– DIS, Categoria Fondi Edge);
− per il periodo ultradecennale (a partire dal 2010) l'esplicazione del decorso del termine per la conservazione dei documenti (estratti conto/deposito titoli e contabili di prelievo) ex artt. 2220
c.c. e art. 119 TUB.
Il 26 settembre 2023 il g.i. ha prorogato i termini di cui all'art. 195 c.p.c. vista l'istanza formulata dall'ausiliario che poi ha provveduto a depositare l'elaborato il 22 gennaio 2024.
Il g.i. all'esito della discussione cartolare della consulenza e dell'esito degli ordini di esibizione ha:
− ritenuto esaustivo l'elaborato peritale in relazione ai quesiti somministrati e alla spiegazione dei criteri utilizzati in via diretta che di replica, per la stima dei cespiti nonché dei valori dimessi nella relazione, le sue fonti di convincimento e la metodologia utilizzata nell'applicarli;
− ha preso atto degli esiti degli ordini di esibizione e delle relative regole processuali che vi presiedono (vista la reiterata istanza anche ispettiva della parte convenuta);
− ritenuto irrilevante alcun tipo di ulteriore accertamento tecnico (come meglio ivi motivato);
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c..
La successione legittima in morte di e le quote delle coeredi. Persona_2
Il Collegio deve rilevare in via preliminare di merito quali sia il regime della successione che venga in auge nel presente processo al fine di risolvere alcune questioni riguardanti tanto l'individuazione del relictum che dell'asserito donatum, quanto l'entità delle quote astrattamente spettanti ai condividenti. L'odierna composizione collegiale, infatti, è stata determinata dall'unica (ed “isolata”) domanda di riduzione di un'asserita donazione che avrebbe compiuto in vita il de cuius. La spendita della qualità di legittimaria di (da parte delle convenute - eredi), peraltro, non va ad alterare la quota Persona_1 astratta di eredità spettantele qualora non si rinvengano donazioni. L'art. 544 c.c. (quota di riserva in concorso con il coniuge) sia l'art. 582 c.c. (quota di successione legittima in concorso con coniuge e fratelli) prevedono la quota di un quarto. Ne segue che se la riunione fittizia della massa portasse allo stesso risultato della consistenza dell'asse ereditario non vi sarebbe alcuna differenza di trattamento successorio e, quindi, divisorio. In sintesi, il 23 settembre 2019 si è aperta la successione di (nato a [...] il 10 agosto Persona_2
1954 – infra doc. 1 fasc. . Chiamati alla successione ex lege erano: Pt_1
a) la moglie ed attrice (per la quota di 2/3 o 32/48); Parte_1
b) la di lui madre (e legittimaria) (per la quota di 1/4; o 12/48); Persona_1
c) le di lui sorelle ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...] per la quota di 1/48 ciascuna). CP_3
Il 21 aprile 2021 ha accettato l'eredità relitta con beneficio d'inventario (doc. 21 fasc. Persona_1
a cui sono seguite le operazioni di erezione dell'inventario terminate il 16 luglio 2021 Pt_1
(doc. 22 fasc. ATTRICE;
doc. 2 fasc. CP_1
pagina 10 di 32 Il 7 dicembre 2021 è deceduta la citata erede alla quale sono succedute Persona_1 CP_1
e giusta accettazione
[...] Controparte_2 Controparte_4 CP_3 espressa dell'eredità del 27 dicembre 2021 (doc. 4 fasc. . CP_1
Da ciò, tuttavia, non deriva agli odierni fini processuali una “unione dei diritti successori” che pare propugnata dalla loro difesa in sede di comparsa di costituzione e risposta. Le citate sorelle (e figlie in questo caso) sono succedute:
1. nello universum in ius defuncti del fratello nella citata quota astratta di 1/48 Persona_2 ciascuna;
2. nello universum in ius defuncti della madre nella quota astratta ed indivisa, allo Persona_1 stato, di un quarto ciascuna. Nel relictum ereditario di questa vi è la quota astratta di un quarto dell'eredità. ancora indivisa. relitta da (sia con la coniuge sia Persona_2 Parte_1 con le proprie quote in veste sorelle del de cuius).
In via negoziale le parti possono disporre dei propri diritti ereditari in modo pieno, procedendo anche ad eventuali sommatorie di quote di eredità e cc.dd. quotine, ma nell'ambito di un processo il Tribunale non può svolgere tale tipo di sommatoria od operare una sorta di trasparenza tra quota di un'eredità e quella di un'altra. Le posizioni sostanziali, quindi, verranno trattate in via disgiunta tra la quota spettante all'eredità e quella spettante alle singole coeredi Per_1 Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_4
in proprio.
[...] CP_3
Le quote astratte di successione. Pacifica in causa l'applicazione dell'art. 582 c.c. secondo cui:” Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità”. Purtuttavia la difesa convenuta ha posto all'attenzione del Tribunale un fatto storico che, sussunto nell'ambito del diritto vivente elaborato alla luce dell'art. 540 comma secondo c.c., potrebbe comportare una censura di costituzionalità della citata disposizione. Passibile di censura ex art. 3 (ma anche 2 della Costituzione) sarebbe, infatti, quello che definisce “stralcio” del valore capitalizzato di tale diritto dalla porzione concreta cui sussumere la quota astratta spettante al coniuge ex art. 582 c.c. (in questo caso). Affermare che: “quei diritti debbano aggiungersi, si finisce, inevitabilmente per dire che la quota di eredità che la legge, in caso di successione ab intestato, assegna al coniuge in concorso con altri, non è più pari a 1/2, 1/3, 2/3 (artt. 581, 582 c.c.), bensì essa diventerebbe pari a 1/2, 1/3, 2/3 più il valore dei diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c.”. Si tratterebbe di una “interpretazione, per quanto suffragata della sentenza del 2013 delle Sezioni Unite, finisce, tuttavia, con il porsi in contrasto con la stessa disciplina prevista dal legislatore agli artt. 540 e 581 cod. civ., stravolgendone la ratio, e producendo effetti pregiudizievoli in danno degli altri eredi”…”si altererebbe non soltanto la misura quota di eredità del coniuge, ma anche, di necessità, la misura della quota spettante agli altri successori legittimi che con il coniuge possono concorrere;
generando, attraverso quest'interpretazione, una vera e propria modificazione del sistema legislativo disegnato dal legislatore”. Da qui “la questione andrebbe necessariamente rimessa alla Corte Costituzionale… L'intero nostro sistema successorio è caratterizzato da una tale “rigidità” e complessità, rivenienti dall'innesto dei principi “illuministici” della successione necessaria su quelli, molto più “semplici”, della successione legittima, finalizzate a garantire un equilibrio sostanziale tra la libertà del de cuius di disporre del
pagina 11 di 32 proprio patrimonio e i diritti dei suoi stretti familiari a parità di trattamento, la tutela delle posizioni soggettive più deboli, la libertà da condizionamenti economici del “padre padrone”, che non è semplicemente immaginabile che la norma in oggetto conduca ad una tale disparità di trattamento tra coeredi”.
Il motivo preminente della censura di legittimità costituzionale si rinverrebbe (anche in termini di inerenza e rilevanza della questione): “nel fatto che l'attuale formulazione delle norme citate conduce ad una disparità di trattamento tra le diverse categorie di legittimari o successibili del tutto illogica ed ingiustificata, tanto più laddove vi sia un coniuge giovane di età e un immobile coniugale il cui valore abbia un peso percentuale elevato in rapporto alla totale consistenza dell'asse ereditario” .
Il Collegio ritiene che non vi sia margine per affermare la sussistenza di una questione di legittimità costituzionalità non manifestamente infondata tale da rimetterla al Giudice delle Leggi per le seguenti ragioni. Va dato atto della descrizione della difesa delle convenute circa il regime sostanziale e funzionale dell'istituto di cui all'art. 540 comma secondo c.c. per come “elaborato” dalla giurisprudenza di legittimità e “sublimato” nella pronuncia delle Sezioni Unite del 27 febbraio 2013, n. 4847. Purtuttavia esso “pecca” per minimalismo (sia consentito) ovvero: i. elide del tutto le ragioni non patrimoniali della “scelta” pretoria e la genesi della stessa (quale frutto ultimo di una reietta dichiarazione di incostituzionalità all'inverso cui approdò la Corte
Costituzionale il 5 maggio 1988, n. 527);
ii. si concentra unicamente sul caso concreto invertendo il principio di causalità rispetto alla individuazione di una fattispecie astratta e la sua lettura alla luce del parametro costituzionale.
Da qui l'affermazione – non corrispondente all'ordito normativo – che l'ordinamento tratterebbe allo stesso modo le varie categorie di successibili.
Va ricordato (sub i) che la funzione del diritto di abitazione ex art. 540 comma secondo c.c. è di carattere prevalentemente non patrimoniale e a questa ragione si pone l'esclusione del suo valore capitalizzato dalla quota spettante al coniuge quale erede legittimo, salva la sola intangibilità della quota di riserva degli altri legittimari. In questi termini il giudice della nomofilachia ha statuito che i diritti di abitazione sull'appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, attribuiti da tale norma, spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. (amplius Cass. 27 febbraio 2013, n. 4847). La "ratio" dei diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c, è riconducibile alla "volontà del legislatore di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, di dare tutela, sul piano patrimoniale e sul piano etico e sentimentale, al coniuge superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona;
tale finalità, allora, rileva in favore del coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti di abitazione e di uso devono trovare applicazione anche in quest'ultima". Non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quindi, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbol goduti durante il matrimonio.
A riprova di ciò la stessa giurisprudenza di legittimità afferma che il prelegato ha ad oggetto la sola
“casa adibita a residenza familiare”, ossia l'immobile che in concreto era ed è in grado di soddisfare l'esigenza abitativa di quello, conservando il luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. L'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide, quindi, con il solo immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - dimoravano pagina 12 di 32 insieme stabilmente prima della morte del de cuius, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare, e non può estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento (infra ex multis Cass. II, 10 marzo 2023, n. 7128). Esigenza, peraltro, che potrebbe scorgersi anche dallo stesso dato testuale della disposizione in parola che prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge "anche quando concorra con altri chiamati", ipotesi che (come osservato pressoché unanimemente anche in dottrina) ricorre tipicamente proprio nella successione legittima, oltre che della successione testamentaria;
ciò conferma che l'attribuzione dei diritti previsti dall' art. 540, comma 2, c.c opera anche al di fuori dell'ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega pure il mancato richiamo ad essi da parte degli artt. 581 e 582 c.c (infra Cass. 5 febbraio 2018, n. 2754; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22456).
A cascata (sub ii) si comprende che il pregio dell'immobile o la giovane età del coniuge non possano rappresentare fatti rilevanti nell'interpretazione della disposizione in chiave costituzionalmente orientata. Si tratta di “accidenti empirici” che non elidono le ragioni di fondo della tutela del coniuge e non spostano da quell'immobile la valutazione di peculiare luogo degli affetti e del ménage familiare. Ciò è tanto più vero – come detto – che detto ambito può essere localizzato in un solo immobile anche se la coppia dovesse aver avuto più immobili alla luce di condizioni economiche particolarmente floride. La disparità di trattamento che si viene a “creare” (secondo la prospettazione convenuta) è insita nella tipologia e categoria di successibile che viene in luce dall'ordito normativo. Maggiore importanza al coniuge e ai figli, poi agli ascendenti e, poi, alle sorelle e fratelli, e così via. Essa costituisce il frutto di una scelta legislativa (peraltro emendata all'esito della Riforma del 1975) che mira a trasferire la maggior parte della ricchezza relitta nell'ambito della famiglia nucleare quale frutto di una ponderazione del legislatore, insindacabile anche in sede di costituzionalità. Si tratta del precipitato giuridico del mutato quadro sociale che è andato radicandosi nel tempo e che ha determinato una minor
“meritevolezza” nel riconoscimento di diritti patrimoniali fuori dalla cerchia ristretta del de cuius. Basti spensare alla “sproporzione” (seguendo il giudizio valoriale dato dalla difesa convenuta) tra le quote di successione legittima del coniuge in concorso con gli ascendenti ovvero due terzi contro un quarto. Ciò
a differenza del concorso del primo con uno o più figli del de cuius ove la ripartizione è assai più
“equilibrata”. In definitiva la natura ed il regime giuridico di prelegato non minano il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione stante l'evidente diversità di situazioni giuridiche soggettive alla base di tale trattamento differenziato, comunque, limitato ab intra dalla tutela della quota di riserva dei legittimari (situazione, peraltro, che qui non rileva vista l'ampio relictum ereditario). Il Tribunale considererà il diritto abitazione e di uso dei mobili ivi presenti nell'immobile presente Galleria San Babila in aggiunta alla porzione spettante alla stessa ex art. 582 c.c.
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la “nullità e/o la simulazione e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e, comunque, la rilevanza. dell'atto di donazione diretta e/o indiretta dell'immobile sito in Milano, viale Regina Giovanna n.7 sub. 15” è infondata e va respinta. Vi è un difetto ad agire per le duplici e concatenate rationes decidendi di cui appresso. Si è riportato nell'epigrafe la tipologia di petitum che la difesa convenuta ha dimesso nel proprio libello introduttivo. Essa appare all'evidenza perplessa nella sua formulazione poiché enuncia istituti giuridici tra loro antitetici.
Purtuttavia ai fini della sua intelligibilità processuale va letta alla luce dei fatti costitutivi che sono stati allegati nella comparsa di costituzione a suo supporto e l'intessere che le parti perseguono con tale pagina 13 di 32 declaratoria: accertare la natura di donazione in parte indiretta ed in parte dissimulata dei due negozi giuridici conclusi:
3. il 10 aprile 2010 (doc. 22 fasc. con il quale e la sig.ra CP_1 Persona_2 [...] acquistavano la piena proprietà di un appartamento ad uso abitazione immobile sito Pt_1 nel Comune di Milano, viale Regina Giovanna 7, censito al catasto Fabbricato di Milano come segue: Foglio 315, mappale 65, sub. 15 “. Purtuttavia “l'intero prezzo di acquisto dell'immobile (Euro 960.000) e, quindi anche la metà intestata alla sig.ra (Euro 480.000), è Parte_1 stato pagato con denaro di proprietà e proveniente unicamente dall'Ing. ; Per_2
4. il 20 ottobre 2011, (doc. 21 fasc. con il quale “acquistava dal CP_1 Parte_1 sig. la restante quota del 50% del suddetto immobile11, al prezzo di Euro Persona_2
480.000, indubbiamente versato dal marito, non esistendo alcuna diversa plausibile provenienza del denaro”. Ad avviso della difesa convenuta “è evidente che tale atto di compravendita, celava una liberalità effettuata dal medesimo de cuius in favore della moglie, delineandosi, quindi, un obbligo di collazione ereditaria in favore delle sorelle e il contestuale obbligo di pagamento dell'indennità di Per_2 occupazione (o dei frutti civili che si sarebbero potuti trarre locandolo)”.
A fronte di ciò, purtuttavia, la difesa convenuta ha chiesto (punto D delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione):”per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta a restituire Parte_1 alla massa, o comunque ad imputare a debito della propria quota, ai fini della riunione fittizia prodromica alla riduzione e/o collazione, il valore del medesimo alla data dell'apertura della successione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”. Poi riformulata in sede di precisazione delle conclusioni:“per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta a restituire alla massa, o Parte_1 comunque ad imputare a debito della propria quota, ai fini della riunione fittizia prodromica alla riduzione e/o in sede e ai fini della restituzione / riconferimento alla massa (e comunque con imputazione a debito della propria quota), il valore del medesimo alla data dell'apertura della successione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”. Evidente la perplessità e contraddittoria assertiva dei petita. Purtuttavia anche seguendo l'incedere degli stessi non possono non rilevarsi i seguenti difetti giuridici insiti nell'utilità pratica del provvedimento richiesto.
In primo luogo ove la domanda fosse interpretata come azione di riduzione della donazione
(necessariamente indiretta) vista l'assenza di un atto formale di donazione dedotto quale causa petendi
(il de cuius avrebbe somministrato i mezzi per l'acquisto), essa sarebbe inammissibile rispetto alla tutela della quota della legittimaria ex art. 553 e 555 c.c.. La donazione può essere ridotta Persona_1 soltanto qualora, in assenza di testamento, siano ridotte proporzionalmente le quote di successione legittima degli altri coeredi, essendo, comunque insufficiente il relictum rispetto alla quota di riserva ottenuta dalla riunione fittizia della massa ereditaria. In questo caso è sufficiente vagliare l'allegazione in fatto sulla consistenza del reclitum ereditario cristallizzata dalla stessa difesa convenuta, nella propria comparsa di costituzione, per scorgere l'insussistenza di qualunque possibile lesione della quota di riserva derivante da una precedente donazione del valore del cespite per cui si discorre pagina 14 di 32 (infra p. 22 comparsa di risposta CP_1
Questo a considerare spesa tale domanda.
Il Collegio ritiene che non sia stata proposta una domanda di riduzione in quanto la lettura della comparsa di risposta fa emergere la natura collatizia della pretesa perseguita dalla difesa convenuta quantomeno rispetto all'atto del 10 aprile 2010 visto quanto indicato a p. 30 della comparsa di costituzione:”la sig.ra coniuge del defunto, dovrà quindi conferire alla massa ereditaria il Pt_1 valore, alla data del decesso dell'intero immobile donato, che sulla base della perizia qui allegata quale doc. 5 è pari ad Euro 1.236.700. Ed in subordine, controparte dovrà riconferire / imputarsi, in sede di collazione, almeno il 50% del valore del suddetto bene”. Anche in questo caso ai assiste ad una prospettazione perplessa poiché si afferma l'obbligo della collazione in relazione a tutto o metà del valore del bene così ammettendo implicitamente che tutto il bene fosse oggetto donazione indiretta e che non quale frutto di una simulazione.
A prescindere da ciò, la collazione non opera nel caso de quo in virtù del principio di simmetria che regola l'istituto. E' agevole ricordare che l'obbligo (od onere secondo un'altra prospettazione dottrinaria) della collazione sorga in capo ai soggetti indicati nell'art. 737 c.c. ma a vantaggio degli altri soggetti rientranti in tale categoria di successibili. Pertanto, l'obbligo di conferire o imputare non può essere predicato sussistente in capo alla coniuge semplicemente perché gli altri Parte_1 coeredi non rientrano nella categoria di quelli che possono beneficiarne (essendo al contempo esonerati dal conferire eventuali donazioni ricevute dal de cuius). Sotto questo profilo, quindi, risulta del tutto irrilevante l'accertamento dell'avvenuta donazione poiché l'attrice non sarebbe comunque tenuta a conferirla (rectiu: imputarla alla sua quota) nella massa ereditaria a fini divisionali.
Da qui il difetto di interesse ad agire nella domanda tanto di riduzione che di accertamento della donazione a fini collatizi.
Nello stesso libello la parte declina in modo diverso (antitetico) lo stesso fatto con riferimento all'atto del 20 ottobre 2011. Da donazione indiretta (quale frutto del pagamento del prezzo da parte dello stesso venditore – de cuius) si passa all'allegazione che:” la vendita de quo, per le caratteristiche già richiamate al paragrafo F che precede, sia stata posta in essere al solo fine di simulare l'intervenuta donazione della quota dal marito alla moglie”. A suo avviso” sussistono appunto prove presuntive gravi e concordanti che inducono a concludere per la simulazione dell'atto di compravendita con riferimento sia all'assenza di capacità reddituale della sig.ra la quale non disponeva della Pt_1 necessaria provvista per far luogo all'acquisto dal marito, sia alla contiguità temporale della rivendita del bene dal marito alla moglie, sia, infine, al rapporto di coniugio tra le parti”.
In premessa va affermato che nello stesso processo, ed atto, non può allegarsi che un atto costituisca una donazione indiretta oppure la simulazione di una dissimulata donazione (diretta). Si ricade in un cortocircuito assertivo prima ancora che probatorio che preclude l'esame da parte del Tribunale. La
pagina 15 di 32 struttura della donazione diretta dissimulata è antitetica nella sua eziologia di arricchimento da quella donazione indiretta. In secondo luogo, la stessa allegazione in fatto contrasta con lo “schema negoziale” della presenza di una dissimulata donazione (necessariamente diretta), simulata da una compravendita. Affermare che la provvista per l'acquisto della quota di un mezzo è stata “fornita” dal de cuius oppure che il conto corrente dal quale l'acquirente – attrice ebbe a “spiccare” gli assegni, per corrispondere il prezzo, fosse stato alimentato dal de cuius non è altro che affermare l'esistenza di un arricchimento indiretto e non di una simulazione. La domanda si presenta infondata già sotto tali aspetti e ciò assorbe ogni altra questione e valutazione probatoria dell'allegazione.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione in morte di Persona_2 Si può passare all'esame della composizione del relictum ereditario quale sostrato materiale (in tutte le sue componenti) della domanda di scioglimento e divisione.
La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 cod. civ. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui
«la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ciò non vale, tuttavia, con riferimento alla comunione ereditaria, che è una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 e segg. cod. civ. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi a seguito dell'apertura di una successione mortis causa.
Ciò che più rileva è rappresentato dal fatto che con l'apertura della successione e con l'accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell'intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività che lo compongono (infra Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). Ne segue che su nessuno degli specifici cespiti o crediti le parti possono vantare un concreto diritto di comproprietà o contitolarità poiché la quota successoria è meramente ideale ed indistinta.
A tal fine si individuano delle fasi che connotano il procedimento divisionale in via volontaria e come tale, nei limiti dei principi processuali, che scandiscono anche quella giudiziale. Solitamente la dottrina individua le seguenti fasi:
a) formazione dello stato attivo e passivo.
b) alienazione dei beni (eventuale)
c) resa dei conti (eventuale)
d) collazione delle donazioni, imputazione dei debiti e prelevamenti;
e) stima e formazione delle porzioni;
f) assegnazione delle porzioni.
La ricostruzione dell'asse ereditario.
Il relictum immobiliare comprende: 1. il diritto di nuda proprietà dell'immobile costituente casa coniugale sito in sito in Galleria San Babila n. 4, n. D, piano 8-S2, censito al foglio 391, particella 131, subalterno 737 (infra docc. 22 e 24 fasc. . Il diritto abitazione è attribuito dall'art. 540 comma secondo c.c. all'attrice (v Pt_1
pagina 16 di 32 sopra) cosicchè occorre calcolare il valore della nuda proprietà ai fini della stima del cespite caduto in successione. Ora è noto che nel giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore (infra Cass. VI-II, Ord. 5 giugno 2018, n. 14406).
A questo proposito – così come per tutte le altre operazioni di estimo immobiliare di cui appresso – il Collegio intende far proprie le conclusioni offerte dall'ausiliario del Tribunale. Esse costituiscono il frutto di una chiara esposizione dei criteri e parametri tecnici cui ha attinto ai fini della descrizione delle consistenze (e delle altre caratteristiche rilevanti a fini estimativi) nonché della individuazione del valore degli immobili o dei diritti su immobili di cui al quesito somministrato. Non si ravvisano, infatti, contraddittorietà o “salti” logici nell'applicazione del procedimento estimativo sulla scorta dei citati criteri. L'intero diritto di proprietà del cespite può essere valorizzato in € 4.545.524,13. Orbene il diritto di usufrutto da espungere deve essere liquidato attraverso l'applicazione del coefficiente moltiplicatore riferito all'età dell'attrice al momento della rimessione in decisione della causa (anno 2024) ovvero 59 anni. A ciò corrisponde il coefficiente moltiplicatore 24 e l'applicazione del tasso dell'interesse legale 2,5% come da D.M. dell'Economia del 29 novembre 2023. In sintesi, il valore della nuda proprietà ammonta ad € 1.818.209,65 (con “stralcio” del valore del diritto d'abitazione pari € 2.727.314,48)
2. il diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Viale Regina Giovanna n. 7, piano 5-8-S1, censito al foglio 315, particella 65, subalterno 14 (infra docc. 22 e 24 fasc. stimato in € Pt_1
979.008,98 (p. 67 C.T.U.)
Il relictum mobiliare creditorio
3.In termini di stretto diritto quello definito di uso, duraturo sino al 27 novembre 2052 (con possibilità di proroga per altri 30 anni), assegnato in regime di subconcessione amministrativa, di proprietà del
, di n. 2 boxes siti in Viale Luigi Majno n. 33al piano quinto interrato, e così censiti Parte_3 al N.C.U.E.: foglio 315, particella 446 sub 311, piano S5 cat C6 – e particella 446 sub 312;, piano S5, categoria C6 (infra docc. 22 e doc. 28 fasc. , non può essere predicato come Pt_1 CP_1 diritto reale. In disparte l'inesistenza nel nostro ordinamento di un diritto di uso c.d. esclusivo che superi la morte dell'usuario ex art. 1022 c.c. (v. infra Cass. SS.UU., 17 dicembre 2020, n. 28972), la lettura della
“convenzione d'acquisto” del diritto rivela l'assenza di realitas nello stesso. Non vi è alcun effetto reale nei confronti del de cuius e dei suoi aventi causa ma unicamente il diritto di godere del posto auto per un lasso temporale oggettivamente consistente su di un bene pubblico il cui titolare (il Parte_3
) ebbe a concedere (concessione - contratto) lo sfruttamento ad una società. Agli odierni, fini,
[...] quindi, non potrebbe procedersi ad una attribuzione di diversi diritti rispetto ai diversi box trattandosi nella sostanza di un credito che deriva dalla posizione contrattuale unica di Persona_2 La capitalizzazione di tale valore può svolgersi alla luce della metodologia offerta dall'ausiliario del Tribunale (e sottoposta al contraddittorio tecnico delle parti) esplicitata nella relazione peritale (“stimando la media matematica dei valori rilevati dalle fonti sopra descritte, la quale verrà moltiplicata per la "superficie virtuale di stima".. calcolata moltiplicando la superficie commerciale vendibile per il coefficiente correttivo” – pp. 60 – 67 relazione peritale). Seguendo tali criteri si giunge a quantificare la somma di € 62.205,84 per ciascuno (totale € 124.411,68). pagina 17 di 32 4. Costituisce, altresì, un credito ereditario (anche qui sotto forma di contratto trasmissibile agli eredi) il contratto di locazione del box sito nell'autorimessa in Comune di Milano, via Cerva 25, numero interno 33, al Catasto Fabbricati di Milano al foglio 391 particella 364 subalterno 141, al quinto piano sotterraneo. Si tratta di un contratto con durata trentennale dal 30 settembre 1997 al 30 settembre 2027, ceduto al defunto con atto del notaio di Milano in data 31 ottobre Persona_2 Parte_4
2014 (doc. 9 fasc. La cessione veniva fatta per il corrispettivo di € 21.860,00 quale residuo CP_1 del canone capitalizzato iniziale. Da qui si può trarre la considerazione che non sussistesse all'apertura della successione alcun debito ereditario in senso tecnico ma semmai il controvalore del godimento che potevano trarne gli eredi (direttamente o indirettamente) nei limiti del tempo residuo. Il controvalore locativo costituisce il parametro più adeguato di capitalizzazione del diritto dall'aperta successione fino al suo spirare il 30 settembre 2027. La liquidazione è stata “offerta” dall'ausiliario su specifico quesito somministrato dal Tribunale (v. ut supra) al cui esito può aderirsi vista l'ostensione dei relativi criteri oggettivi e di estimo resi nella relazione (“media matematica dei valori rilevati dalle fonti .. moltiplicata per la "superficie virtuale di stima" p. 56-59 e 67 elaborato peritale) Nel relictum, pertanto, va considerata la somma di € 13.440,00 (considerando 96 mesi e € 140,00 al mese).
5. Le partecipazioni societarie. a) la quota del 50% della " pari ad un valore nominale di Parte_5
€ 29.660,00 (infra doc. 2 fasc. PAGLIARI); b) la quota 3,89% della , pari al valore nominale di € 11.780,00 CP_8
c) n.4 azioni della ITA SPA del valore nominale complessivo di € 244,00.
Non costituisce più bene ereditario, a fini divisionali, la quota del 3,55% nel capitale della società
"LAY LINE GENOMICS SPA in LIQUIDAZIONE, (del valore nominale di € 6.041,00) in quanto l'ente si è estinto a seguito della liquidazione attestata dal relativo bilancio steso dal liquidatore il 30 aprile 2021 (doc. 6 fasc. . La circostanza che le convenute contestino che “nessuna Pt_1 distribuzione è stata fatta in favore delle in occasione della liquidazione della Parte_6
Società” è del tutto irrilevante iure hereditario. Il bene ereditario (ovvero la quota) non esiste più al momento della divisione sicchè l'eventuale mancata percezione dell'avanzo creditorio dalla liquidazione ed estinzione della società può costituire un credito verso il liquidatore. Il valore nominale delle quote sociali risulta pari ad € 41.684,00. Ora nessuna delle parti si è peritata di indicare l'effettivo valore venale delle società e, quindi, delle quote cadute in successione. Non essendoci peraltro nessun contrasto circa una possibile discrepanza, il Collegio non può che prenderne atto ai fini dell'accertamento dell'asse ereditario.
6. le giacenze di conto corrente L'esame congiunto del verbale d'inventario (prodotto dall'attrice – doc. 22 fasc. e i diversi Pt_1 documenti prodotti dalle convenute, fanno emergere la sussistenza delle seguenti giacenze di conto corrente all'apertura della successione nei numerosi conti correnti bancari, intestati o cointestati al de cuius, come elencati qui appresso: i. conto corrente bancario n. 460 00 887110, presso Deutsche Bank Spa Fil. Milano Via S.
Prospero 2 - cointestato con altro soggetto - con giacenza spettante pro quota pari ad € 116.532,00
ii. conto corrente bancario n. 460 89 828884, presso Deutsche Bank Spa Fil. Milano Via S.
Prospero 2 - con giacenza pari ad € 39.573,00;
pagina 18 di 32 iii. conto corrente bancario n. 11106, presso IW Bank Spa Fil. Mi-lano 086 - con giacenza pari ad € 34.542,00; iv. conto corrente bancario n. 000000010295, presso BI NC Spa Fil. Milano Borgogna - con giacenza pari ad € 214.219,00; v. conto corrente bancario n. 000000017847, presso BI NC Spa Fil. Milano Francesca
Romana - con giacenza pari ad € 31.776,00; vi. conto corrente bancario n. 13/2259, presso Fil. Milano 13 - Controparte_5 con giacenza pari ad € 16.816,00; vii. conto corrente bancario n. 408/117800, presso Banco di Desio e della Brianza Spa Fil. Milano
13 - cointestato con altro soggetto, con giacenza spettante pro quota pari ad € 57.946,00; viii. conto corrente bancario sostenibile n. [...], presso CheNC Spa, con giacenza pari ad € 108.419,00; ix. conto corrente bancario n. 1010113935844, presso Wells Fargo Crown Banking - cointestato con altro soggetto, con giacenza spettante pro quota pari ad USD 22.457,00 pari ad € 20.176,00; x. conto corrente bancario n. 0259010130, presso NC Intermobiliare di Investimenti e Gestione
Spa, contenuto in dossier 25/1091132, con giacenza pari ad € 13.898,00; xi. conto corrente bancario n. 9233, presso NC Nazionale del Lavoro Spa, Fil. n.7700 sede
Varese, cointestato con altro soggetto, con giacenza spettante pro quota pari ad € 49.244,00; xii. conto corrente bancario n. 369219-CC-0006, presso CO . - Lugano (Svizzera), con CP_9 giacenza pari ad € 124.009,00; xiii. conto corrente bancario n. CH08 0851 5030 6544 1200 4 in Portafoglio n.0306.5441 02.01, presso NC LI ER & CO SA - Lugano (Svizzera con giacenza pari a CHF 9.375,00 pari ad € 8.617,00; xiv. conto corrente bancario n. CH89 0851 5030 6544 1200 1 in Portafoglio n.0306.5441 02.01, presso NC LI ER & CO SA - Lugano (Svizzera), con giacenza pari ad € 24.050,00; xv. conto corrente bancario n. 010/77917, presso NC sede con Controparte_10 giacenza pari ad € 66.794,00; xvi. conto corrente bancario n. 010/91682, presso Milano sede - con Controparte_11 giacenza pari ad € 451.814,00; xvii. conto corrente presso Poste Italiane Spa – Banco Posta n. 000093836393, avente la giacenza di
€ 4.329,21 (doc. 8 fasc. . CP_1
A ciò si aggiunge il saldo creditorio della carta Postepay intestata al de cuius di cui si può svolgere soltanto una stima sommaria al momento della morte. In mancanza di una lettera di consistenza dell'intermediario finanziario, non si comprende tale saldo evincendosi tanto un accredito di € 10.000,00 tanto spese per circa € 4.084,50 ante mortem. Il saldo indicato dai convenuti al 28 settembre 2022 (doc. 35 fasc. appare del tutto arbitrario dal punto di vista successorio atteso che dopo CP_1 la morte la carta è stata alimentata con accrediti (per € 6.000,00) di soggetti esterni (non sostanze ereditarie). Strumento di pagamento che benchè intestato al de cuius era ancora utilizzabile dopo tre anni dalla sua morte rendendo incerta la prova sula individuazione del quantum ereditario. In via di approssimazione si può affermare che al netto degli accrediti esterni e degli addebiti (di cui non si comprendono la finalità) il credito di € 9.848,39 può essere utilizzato a fini divisionali.
Attingendo dalla citata documentazione in apicibus può ricostruirsi l'insieme degli strumenti finanziari et similia valorizzati alla data di apertura della successione e presenti nei depositi amministrati:
pagina 19 di 32 a. Patrimonio investimenti Cliente n.369219, presso CO NC SA - Lugano (Svizzera) - € 388.641,00;
b. Patrimonio investimenti in Portafoglio n.0306.5441 02.01, presso NC LI ER & CO SA -
Lugano (Svizzera) € 667.903,00; c. Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.13348/0, presso NC Euromobiliare SpA - Filiale di Milano sede- € 4.642.713,00 (infra doc. 6 fasc. ; CP_1
d. Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.460 14 611215 000, presso Deutsche Bank SpA -
Filiale di Milano Via S. Pro- spero n.2 - cointestato con altro soggetto - € 257.720,00 (infra doc. 7 fasc. CP_1
e. Patrimonio investimenti in sottorubrica n.460 14 611215 001, presso Deutsche Bank SpA -
Filiale di Milano Via S. Pro- spero n.2 - € 217.144,00; f. Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.460 89 828884, presso Deutsche Bank SpA -
Filiale di Milano Via S. Prospero n.2 - € 59.928,00;
g. Patrimonio investimenti in Rapporto Fondi n. 311848501, presso Deutsche Bank SpA - Filiale di Milano Via S. Prospero n.2 - € 63.058,00; h. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.7111106, presso IW Bank SpA - Filiale di Milano
n.073 - € 30.564,00; i. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.003045421000, presso BI NC SpA - Filiale di
Milano Borgogna - € 2.719.727,00; j. Patrimonio investimenti in Conto Titoli Custodia ex Barclays al portatore n.1500121637, presso CheNC SpA - € 401.267,00; k. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.25/109132 Rubricato 0, presso NC Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA - € 147.386,00; l. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.12/013/810119, presso Controparte_5
- € 146.464,00;
[...]
m. Polizza n.367838/0 - conto gestito collegato 835/77917 presso NC Euromobiliare Filiale di
Milano sede, € 238.209,00(a dispetto del nomen iuris si tratterebbe di un deposito titoli come tale ricadente in successione – v. doc. 6 fasc. ; CP_1
n. Deposito Titoli n.0000210872/0 presso BNL Spa Filiale 7700 Varese, Privo di strumenti finanziari, € 1,00; o. Deposito Titoli n.7700500740/0 presso BNL Spa Filiale 7700 Varese, cointestato con altro soggetto, Privo di strumenti finanziari, € 1,00; p. Sotto deposito Titoli n.7700500740/2 presso BNL Spa Filiale 7700 Varese, Privo di strumenti finanziari, € 1,00.
La somma algebrica totale ammonta ad € 11.362.431,59, salvo errori e modificazioni al momento della divisione.
7. beni mobili ”corporales”. Risultano caduti in successione – nei limiti di cui appresso – le seguenti cose suscettibili di essere oggetto di diritti:
- il diritto di nuda proprietà sugli arredi et similia presenti nella casa coniugale (infra docc. 22 fasc. . Come argomentato e liquidato rispetto all'immobile costituente casa Pt_1 coniugale in Corso di Galleria San Babila (v. punto 1 relictum) occorre rifarsi allo stesso pagina 20 di 32 criterio di liquidazione del diritto caduto in successione essendo oggetto del prelegato il valore del diritto s'uso dei beni mobili ivi presente. Prendendo a riferimento il valore della piena proprietà stimato in sede di inventario (€ 27.340,00) può affermarsi il valore del diritto di nuda proprietà in € 10.936,00;
- il diritto di proprietà sui beni mobili presenti nel cespite sito in sito in Viale Regina Giovanna n.
7, sub 14 pari ad € 3.960,00;
- il diritto di proprietà dell'autoveicolo Lexus HXU3 targa DC338NN, privo di valore commerciale a mente della “stima” dell'inventario.
8.I c.d. crediti ereditari. La difesa attorea ha allegato in citazione (pp. 11 e 12 ) che la somma complessiva di € 471.100,00 costituirebbe un asserito credito che il de cuius avrebbe avuto in confronto della madre per Persona_1 il trasferimento di somme senza alcuna apparente giustificazione. Con la morte tale credito sarebbe divenuto ereditario e sarebbe rimasto l'obbligo in capo anche agli eredi di (le odierne Persona_1 convenute) di restituzione.
La scarna allegazione attorea – priva di qualsivoglia riferimento giuridico – pare deporre per una sorta di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. riferendosi unicamente all'assenza di causa adquirendi Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nei suddetti giudizi: -) è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
-) è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento. Fondamentale a tal riguardo è la decisione pronunciata da (Cass. III, 11 febbraio 1999, n. 1170). Tale sentenza ha stabilito che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al therna decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo;
oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti. Allo stesso modo quando il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (così, nuovamente Cass. III, 27 maggio 2024 n. 14788)
Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti – come nella specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis. (infra Cass. VI-III, Ord. 26 maggio 2021, n. 14428). A questo proposito l'attrice deve dimostrare i pagamenti eseguiti dal de cuius ed allegare la mera assenza di un apparente causa giustificativa. Le convenute, di contro, nella loro qualità di eredi di
[...]
devono dimostrare quale fosse la diversa causa giustificativa addotta a fondamento dello ius Per_1 retinendi della somma.
Quanto all'onere probatorio incombente sull'attrice può predicarsi assolto soltanto in parte stante:
• la presenza di duplicazioni dei trasferimenti sia al punto i) che al punto iii) dell'elenco di cui alla pagina 12 della citazione (vedi doc. 19 fasc. ; Pt_1
• l'indicazione di bonifici complessivi (punti i e iii ) per complessivi € 124.700,00 di cui non vi è prova documentale.
In secondo luogo i bonifici “incriminati” sono stati eseguiti verso un conto corrente cointestato (nella causale il de cuius utilizzava spesso la dicitura “giroconti) con quel che ne segue circa la presunzione iuris tantum sottesa all'art. 1854 c.c.. In thesi la somma finale algebrica degli importi dimostrati pagina 21 di 32 ammonta ad € € 223.050,00 di cui la metà € 111.525,00 potrebbe essere oggetto di scrutinio agli odierni fini (su questo il Tribunale aderisce alla minuziosa ricostruzione in fatto operata dalla difesa convenuta alle pp. 17 e ss. della comparsa di costituzione). In terzo luogo, va dato atto che all'apertura della successione la sola metà della giacenza del conto corrente bancario BNL 7700/9233 è stata individuata dalle parti (v. doc. 22 fasc. come Pt_1 caduta in successione con quel che ne segue circa l'apprensione della residua metà da parte di
[...]
o chi per essa. Da ciò di si può desumere l'inesistenza di una prova contraria al superamento Per_1 della contitolarità effettiva delle somme ivi transitate e quindi, dell'apprensione che ne abbia fatto la cointestataria poi defunta. Chiarito ciò le convenute hanno opposto un'eccezione impeditiva del rapporto fondata sulla sussistenza di due causae adquirendi contraddittorie fra loro ovvero: l'adempimento dell'obbligazione naturale o, comunque quello dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti della madre. Si tratta di fatti inconciliabili fra loro in quanto la fattispecie della soluti retentio dell'obbligazione naturale postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (infra Cass. II, 30 settembre 2016, n. 19578). I presupposti dell'obbligo alimentare, di contro, sono l'esistenza di un legame soggettivo fra avente diritto ed obbligato e, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di uno stato di bisogno dell'alimentando - e la correlativa incapacità dello stesso di provvedere al proprio mantenimento - nonché la capacità economica dell'obbligato Nell'ambito dei rapporti familiari, quindi, appare evidente che laddove sussista obbligo alimentare non può operare lo schema dell'obbligazione naturale. L'esistenza di un obbligo giuridico cozza con l'adempimento spontaneo di ciò che obbligo non è ovvero un dovere morale o sociale. Nel merito, comunque, le “prove” dedotte a supporto di siffatte eccezioni appaiono “deboli” in quanto non vi è alcuna risultanza che fosse indigente o necessitasse di supporto economico Persona_1
“aggiuntivo”, quantomeno al fine di configurare l'adempimento dell'obbligo alimentare di cui all'art. 433 c.c.. Le convenute si sono limitate a produrre un mero estratto del conto corrente cointestato, riferito ad un breve lasso temporale, nel quale è presente un'annotazione a mano della asserita pensione della defunta madre. Documento del tutto irrilevante al fine di provare la complessiva situazione
“patrimoniale” deficitaria e suscettibile di far sorgere l'obbligo alimentare. In definitiva va dichiarata l'assenza di causa dei pagamenti eseguiti dal de cuius in favore della madre per € 111.525,00. Quale credito del defunto accertato nell'ambito del processo divisionale deve essere imputato alla quota della debitrice per l'intero (la quota ereditaria di e assicurato il diritto Persona_1 di prelievo degli altri coeredi nei limiti delle rispettive quote ereditarie ex artt. 724 e 725 c.c..
9.Le passività ereditarie.
A fini descrittivi – e di ordine nell'esame processuale- va rammentata la differenza che corre tra i c.d. pesi ereditari e i debiti ereditari. I primi sono rappresentati da quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. I secondi sono rappresentati dai debiti esistenti in capo al de cuius al momento della morte e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento
(arg. ex Cass. II, 2 febbraio 2016, n. 1994). La difesa attorea ha allegato una serie di poste economiche che a suo dire costituirebbero passività ereditarie ed analiticamente snocciolate alle pp. 9- 11 della citazione.
In primo luogo, vanno esaminati cc.dd. debiti ereditari ovvero quelli che aveva il de cuius al momento dell'aperta successione. E che, come tali, si ripartiscono pro quota hereditatis sugli eredi salvo, pagina 22 di 32 ovviamente, il diritto al rimborso pagato dal coerede eccedentario rispetto alla propria quota. Tale eccedenza, infatti, costituisce un credito da far valere nei confronti degli altri coeredi mediante il diritto al corrispondente prelevamento dal relictum ereditario. In questa categoria rientrerebbero le seguenti allegazioni:
• 9.1 debito nei confronti di per euro 17.376,05 quale metà della somma Parte_1 giacente sul conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso Ameritrade. Orbene l'assunto è indimostrato sulla scorta dello stesso (unico) documento prodotto a suo supporto dalla difesa attorea (doc. 12 fasc. PAGLIARI) che costituisce un mero modulo precompilato ma non sottoscritto dal de cuius e, soprattuto, non fa riferimento ad alcun conto corrente cointestato dal quale sarebbe stata eseguita la movimentazione bancaria verso un conto autonomo del solo Persona_2
• 9.2 debito nei confronti di per euro 17.500,00 quale quota di ½ dell'importo Parte_1 complessivo di euro 35.000,00 trasferito dal marito dal conto cointestato n. 46000887110 acceso presso Deutsche Bank spa Fil. Milano Via S. Prospero 2 al conto Banco Posta n. 93836393 intestato unicamente a quest'ultimo. Dall'esame dell'estratto prodotto risultano dimostrati (doc. 13 fasc. accrediti provenienti Pt_1 da un conto cointestato tra i coniugi per la minor somma di € 25.000,00 la cui metà, in astratto, dovrebbe costituire il credito restitutorio vista l'allegata (implicitamente) assenza di causa del versamento. Orbene l'assunto non persuade per il semplice fatto che la difesa attorea non si è peritata di indicare o prospettare quale fosse la giacenza media del conto corrente cointestato di provenienza. Da qui l'impossibilità in nuce di poter accertare l'utilizzo di somme di denaro in eccedenza rispetto alla stessa contitolarità presunta di cui all'art. 1854 c.c. e, quindi, di chiedere la restituzione da parte dell'altro cointestatario. Non essendovi prova del superamento della provvista legittimamente attribuibile per presunzione ex lege non è possibile esperire l'actio mandati per il recupero di una sua quota;
• 9.3 debito nei confronti di per euro 8.000,00 quale quota di ½ dell'importo Parte_1 complessivo di euro 16.000,00 trasferito dal marito dal conto cointestato n. 46000887110 acceso presso Deutsche Bank spa Fil. Milano Via S. Prospero 2 al conto Banco Posta
[...] intestato unicamente a quest'ultimo. L'assunto è infondato per la medesima ragione di cui al punto precedente;
va sottolineato, comunque, che i singoli importi indicati nell'atto non compaiono nel documento prodotto (doc. 13 e 14 prodotto come unico file fasc. cosicchè difetta anche la prova dell'accredito primigenio;
Pt_1
• 9.4 debito nei confronti di della somma di € 150.000,00 quale quota di ½ di Parte_1 euro 300.000,00 prelevata dal marito il 01.07.2016 dal conto cointestato n. 887109 acceso presso Deutsche Bank per il pagamento di una parte di prezzo del cespite sito in Milano, via
Regina Giovanna n. 7, caduto in successione.
L'assunto è fondato nei limiti della minor somma di € 25.259,50. Analizzando l'estratto conto al periodo dato (31 luglio 2016- doc. 15 fasc. emerge che la sua giacenza non era collimante Pt_1 con l'intero importo trasferito dal de cuius. Infatti, al 31 luglio 2016 (ovvero un mese dopo) vi era un saldo di € 249.481,66 così facendo presumere una costante sua alimentazione ed una giacenza media più alta. Sommandola al trasferimento disposto si può presumere che il contestatario potesse utilizzare fino ad € 274.740,50. Da qui l'importo di € 25.259,50 quale eccedenza del suo diritto e suscettibile di actio mandati. Ora essendo documentato che quella somma eccedentaria è stata utilizzata per l'acquisto di un bene di esclusiva proprietà del de cuius emerge un difetto di tiolo nella sua disposizione.
Omissione che non è stata colmata dalle convenute con un'altra causa adquirendi ma soltanto con la generale allegazione della impossidenza dell'attrice e, quindi, della riconducibilità di ogni provvista su pagina 23 di 32 ogni conto o deposito amministrato al de cuius. Mera difesa infondata in diritto, prima ancora che in fatto;
• debiti nei confronti di per € 327.050,00 quali trasferimenti dal conto Parte_1 cointestato n. 887109 acceso presso Deutsche Bank a quelli sui conti personali dal 2011 al
2017.
L'assunto è infondato in fatto come meglio appresso:
− in data 18.05.2011 euro 22.800; in data 16.05.2011 euro 24.300; in data 13.05.2011 euro 24.400; in data 12.05.2011 euro 24.500; in data 11.05.2011 euro 24.600. Il de cuius ha disposto di meno della metà del saldo presente nel 2011 (metà saldo € 255.000,00).
Peraltro, si rinvengono altrettanti bonifici in alimentazione del conto provenienti da quello esclusivo di per circa € 100.000,00; Parte_7
− in data 26.06.2012 euro 25.000; in data 20.12.2012 euro 24.900; in data 19.12.2012 euro 25.000; in data 18.12.2012 euro 24.700; in data 17.12.2012 euro 24.800; in data
17.12.2012 euro 24.900; in data 14.12.2012 euro 25.000. Vi è una carenza documentale inerente il saldo iniziale del primo semestre dell'anno (estratti da giugno a dicembre – infra indistintamente doc. 16 fasc. . L'unico dato disponibile da fine giugno Pt_1 evidenzia un saldo disponibile per la metà di € 187.648,50; se ne può inferire che il de cuius ebbe a disporre nell'ambito della sua “quota”;
− in data 01.02.2013 euro 25.000. E' sufficiente ricordare che la difesa attorea ha prodotto il solo estratto al 28 febbraio 2013 e da ciò si evince una disponibilità mediana di €
59.500. Il de cuius ebbe a disporre nell'ambito della sua “quota;
− in data 21.01.2014 euro 24.900; in data 21.01.2014 euro 25.000; in data 28.03.2014 euro 24.900; in data 24.03.2014 euro 25.000; in data 10.04.2014 euro 24.800; in data
14.07.2014 euro 25.000. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento mancando gli estratti conto del mese di gennaio e del secondo semestre dell'anno;
− in data 27.02.2015 euro 25.000; in data 03.03.2015 euro 24.900. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento essendoci un solo estratto conto riferito asl primo trimestre. Giova segnalare che la somma “incriminata”, comunque è di molto inferiore alla metà del saldo disponibile;
− in data 02.02.2016 euro 25.000; in data 11.10.2016 euro 10.000. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento essendoci un solo estratto conto riferito asl primo trimestre. Vi sono stralci di estratti conto dai quali non si comprende né alimentazione né saldo finale;
− in data 17.10.2017 euro 25.000; in data 17.11.2017 euro 25.000; in data 01.11.2017 euro 25.000. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento essendoci un solo estratto conto riferito asl primo trimestre. Vi sono stralci di estratti conto dai quali non si comprende né alimentazione né saldo finale. Giova segnalare che la somma “incriminata”, comunque è di molto inferiore alla metà del saldo disponibile.
• debito nei confronti di derivante dalla vendita delle quote Andersen Parte_1
Consulting. Difetta qualsiasi prova dell'operazione (oltre alla genericità dell'allegazione)
pagina 24 di 32 In sintesi, costituisce un credito dell'attrice verso l'eredità la sola somma di € 25.259,50. Gli artt. 752 e 754 cod. civ. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, cod. civ., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria (Cass. II, 24 agosto 2012, n. 14629).
9.A Le ulteriori passività ereditarie. L'attrice si cimenta, poi, nella elencazione di ulteriori voci di spesa che avrebbe sostenuto nell'interesse dell'eredità e che dovrebbero essere considerate passività. Rientrano nel concetto speso le seguenti poste debitorie:
-
9. A. 1 spese di natura straordinaria in relazione all'immobile sito in Milano, Galleria San
Babila 4D per € 120.783,79 (doc. 7 fasc. . Si tratta di oneri relativi ad un immobile Pt_1 il cui diritto di nuda proprietà è caduto in successione e le cui spese di natura straordinaria competono al nudo proprietario (ovvero tutti gli eredi) e non all'abitator in proprio ex art. 1005 c.c.. (rinvio ex art. 1026 c.c.). Chiarito ciò non è stato né allegato né provato che alcuno degli eredi abbia estinto tale passività ereditaria. In concreto, tuttavia, è stata prodotta una missiva – alquanto generica – dell'asserito patrono del che intimava Parte_8 il pagamento del citato ammontare, pena l'azione di recupero giudiziale. Ora nel corso del giudizio nessuna delle parti – soprattutto l'attrice – ha provato se e come sia stato estinto tale debito sicchè il Tribunale è sfornito dei mezzi di prova necessari per poter affermare tanto la sua esistenza in astratto quanto la sua successiva estinzione da parte di alcuno.
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9.A.2 le spese funerarie e monumento funebre per € 12.501,40 (doc. 8 fasc. PAGLIARI) sostenute interamente dall'attrice come dimostrato, Da qui il diritto di prelevamento di € 3.125,35 (12/48) dalla quota di e la somma di € 260,44 da ciascuna delle quote Persona_1 delle convenute (1/48 ciascuna);
9.A.3 Sono escluse da tale qualità o prive di prova le seguenti voci indicate dalla difesa attorea:
• le spese per .d. per tasse, imposte e costi di gestione annualità 2019 - 2020 posizione reddituale e fiscale del de cuius per euro 53.434,89 (infra doc. 9 fasc. in quanto afferenti a Pt_1 spese per le società e non direttamente del defunto. In parte, poi, la documentazione prodotta
(soprattuto i modelli f24) non si capisce a cosa si riferiscano in termini di imputazione di spesa;
• le spese di IMU e TASI in relazione agli immobili caduti in eredità (annualità 2019-2020-2021) per euro 8.491,00 (doc. 10 fasc. in quanto imposte legate al possesso degli Pt_1 immobili, pacificamente esercitato dall'attrice;
• i costi relativi alla predisposizione delle perizie sugli immobili caduti in eredità per euro 2.049,60 (doc. 11 fasc. in quanto strumentali all'attività dell'erede per la sua Pt_1 posizione potestativa e non certo nell'interesse dell'eredità; pagina 25 di 32 • i costi di assicurazione della vettura non sono dimostrati (non è presente nella busta telematica il doc. 17) non senza contare che si tratta di spese “ordinarie” come tali ricadenti su chi ha la disponibilità della cosa;
• i costi “condominiali” dei box di Via Cerva Milano e Via Lambro appaiono essere stati affrontati da un soggetto diverso dall'attrice (doc. 18 fasc. , non senza contare che Pt_1 si tratta di spese “ordinarie” come tali ricadenti su chi ha la disponibilità della cosa;
• la quota partecipazione circolo del Golf in quanto priva di alcuna prova;
• le spese, imposte ed onorari notarili per la predisposizione delle pratiche relative alla presentazione delle dichiarazioni di successione. Quanto alle imposte le convenute hanno dimostrato il pagamento della loro quota (doc. 11 fasc. . Per il resto l'attrice non ha CP_1 prodotto alcun documento a supporto;
• le spese, imposte ed onorari notarili in favore del Notaio in quanto non Persona_5 suffragate da alcuna prova (ancorchè in astratto passività ereditarie ex art. 511 c.c.);
• le spese legali in favore dell'Avv. Roberto Campagnolo riguardano la parte attrice e non l'eredità;
• i c.d. costi e onorari in favore del commercialista dott. per la società Pt_9 CP_12 concernono un soggetto terzo rispetto al de cuius;
• le spese condominiali straordinarie per l'immobile sito in Galleria San Babila pari ad € 20.000,00 appare una voce duplicata rispetto a quella ut supra (e non supportata da alcuna prova);
• l'imposta principale di successione è stata pagata pro quota dalle coeredi (doc. 12 fasc. ; CP_1
• la sanzione erogata dall'Agenzia delle Entrate per il ritardo nel pagamento delle imposte non è supportata da alcuna prova.
10.Le c.d. anticipazioni ereditarie o prelievi eseguiti dall'attrice.
10.1 Il bonifico di € 150.000,00 La difesa convenuta ha allegato la presenza di prelievi eseguiti dall'attrice nonchè di atti dispositivi posti in essere dal de cuius che “la sig.ra dovrà restituire alla massa e/o imputare alla propria Pt_1 quota, ai fini della divisione ereditaria” nonché, i secondi, quali “anticipazione ereditaria, a debito della propria quota… come parte integrante del donatum anche gli importi sopra indicati”. Occorre distinguere, quindi, le due tipologie di atti dispositivi ed accertare la fondatezza o meno delle corrispondenti domande. La prima rientra nell'ambito dell'actio mandati poiché le convenute allegano, e dimostrano, che la prima ha disposto dal conto corrente presso BI NC (ora Intesa San Paolo), intestato esclusivamente al de cuius, il giroconto della somma di € 150.000,00 (doc. 25 fasc. il 25 settembre 2019 in CP_1 favore di un proprio conto personale (due giorni dopo la morte di Persona_2
Si tratta chiaramente di un atto gestorio su di un bene ereditario (ovvero il credito al tantundem in confronto della banca). Di tale “giroconto” l'attrice non ha reso alcuna giustificazione di carattere
“causale” né ha reso un conto specifico dell'utilizzo che ne abbia fatto. Come visto sopra quasi tutte le poste di pagamento che sono state da ella allegate, quali passività ereditarie, tali non erano sicché non si può affermare la riconducibilità di tale prelievo al soddisfacimento di debiti ereditari. In sintesi, non pagina 26 di 32 si è acquisita al processo la prova dell'utilizzo nell'interesse della comunione di sostanze ereditarie. Trattandosi di una somma di denaro a debito dell'attrice dovrà essere oggetto di imputazione per l'intero nella sua quota, con diritto della parte al prelievo della somma di € 37.500,00 e Persona_1 delle convenute a quella di € 3.125,00 ciascuna.
10.2 Le convenute hanno imputato all'attrice l'utilizzo della carta di credito del de cuius con la quale avrebbe eseguito delle spese personali per € 8.402, 02.
L'allegazione è del tutto aspecifica in quanto si basa sul mero rinvio all'estratto del conto corrente dove era appoggiato lo strumento nel quale sono indicate in modo frammisto spese derivanti da vari rapporti. Purtuttavia la carta di credito è stata utilizzata per oltre due anni dopo la morte del titolare e l'attrice non ha giustificato in alcun modo le spese comunque desumibili dalla visione del citato estratto conto (infra doc. 26 fasc. . Ne segue che l'attrice deve imputare la citata somma alla propria CP_1 quota, la parte ha diritto di prelievo per € 2.100,50 ed € 175,04 a ciascuna delle convenute. Persona_1
10.3 Le convenute hanno, ulteriormente allegato “un ulteriore movimento in uscita dal conto corrente del de cuius presso AN (ora Euromobiliare) e diretto sul conto cointestato dell'Ing. e Per_2 della sig.ra per un ammontare pari ad Euro 1.000.000 (cfr. doc. 36). Nella ricostruzione del Pt_1 patrimonio ereditario, dunque, dovrà essere incluso anche l'importo di Euro 500.000, che la sig.ra dovrà restituire alla massa e/o imputare alla propria quota, ai fini della divisione ereditaria” Pt_1 soggiungendo “che tale attribuzione patrimoniale sarebbe comunque priva di altra causa che non sia il mero spirito di liberalità, e come tale integrerebbe, comunque, una donazione, invalida per difetto di forma e, comunque soggetta a restituzione alla massa ereditaria e/o imputazione alla quota dell'attrice”. Si riprota uno stralcio del cit. doc. 36 fasc. GANDINI)
Sullo specifico fatto storico la difesa attorea non ha svolto alcuna contestazione né generica né specifica tanto in prima udienza (note scritte del 12 settembre 2022) quanto nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c..
Si pone comunque una quaestio iuris non irrilevante. La natura di atto attributivo del citato giroconto verso un conto cointestato.
Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza,
e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (infra Cass. II, 2 dicembre 2013, n. 26991); ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (infra Cass. II, 21 ottobre 2021, n. 29324). La disponibilità di una somma su di un conto corrente cointestato determina il conferimento della legittimazione – qualora non sia dedotta la clausola di amministrazione congiunta - a disporre nei confronti dell'istituto di credito di ciascuno dei correntisti. Ciò non equivale all'attribuzione della sua titolarità avendo il contratto natura tanto normativa che gestoria. Ne segue che l'accredito di una somma da parte di uno dei correntisti sul conto cointestato non ne determina l'acquisto della titolarità in capo all'altro salvo che non si deduca, e provi, la sussistenza di un negozio sottostante l'atto. Ciò si differenzia dalla c.d. presunzione di contitolarità della somma giacente che costituisce una regola di pagina 27 di 32 giudizio superabile con la prova contraria della titolarità esclusiva. In questo caso data dalla stessa parte convenuta laddove ricollega al giroconto di somme di proprietà esclusiva del de cuius un atto attributivo generico o donativo. Ora in causa non vi è la prova di quale fosse il conto di destinazione di tale giroconto né che lo stesso sia caduto in successione per la metà così da poter presumersi l'appropriazione dell'altra metà da parte dell'attrice. In sintesi, il giroconto di per sé non costituisce né un negozio sine causa né una donazione diretta nulla in quanto la difesa delle convenute non ha né allegato né provato tali negozi invalidi limitandosi a trarre le relative conclusioni giuridiche dalla semplice allegazione di un atto giuridico di per sé neutro. L'assunto va respinto.
10.4 Gli ulteriori movimenti bancari provenienti da conti intestati esclusivamente al de cuius verso conti cointestati per € 139.500. Si tratta, anche in questo caso, di un assunto infondato per ragioni strutturali (e di prova) della natura dispositiva dell'atto allegato. Si riporta la tabella elaborata in via sintetica e chiara dalla difesa convenuta quale summa aggregata dei citati movimenti bancari
L'esame, tuttavia, dei documenti prodotti (docc. 37 e 38 fasc. pare smentire lo stesso CP_1 assunto poiché lo stesso de cuius ebbe cura di affermare che tali bonifici fossero dei giroconti e, soprattuto, si riferiscono ad un'epoca assai antecedente all'apertura della successione con quel che ne segue circa la sorte di quelle somme d cui non si ha alcuna prova di appropriazione – neanche per la metà da parte dell'attrice. Ne segue che non persuade la ricostruzione convenuta secondo cui “è evidente che tutte le suddette disposizioni dovranno essere necessariamente imputate alla sig.ra
come anticipazione ereditaria, a debito della propria quota”. In disparte che non si Pt_1 comprende quale istituto sia l'anticipazione dell'eredità (non previsto nel nostro ordinamento, salvo il patto di famiglia), appare esservi una sovrapposizione di piani tra gestione di somme su di un conto ed attribuzione a terzi. Difetta in nuce un negozio sottostante da invalidare per difetto di forma (in caso di asserita donazione) oppure perché privo di causa.
11. La c.d. indennità d'occupazione.
Le parti sono cognite della ricostruzione pretoria e dottrinaria del tema della fruttificazione figurativa quale contropartita monetaria dell'uso esclusivo che un comunista o coerede faccia di un bene
“comune” ex art. 1102 c.c.. L'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad pagina 28 di 32 opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). Ciò legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. II, 14 aprile 2015,
n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Tuttavia se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (infra
Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423). Appaiono evidenti le caratteristiche strutturali del riconoscimento di tale fruttificazione “indennitaria” che si differenzia dall'azione di rendimento del conto (o come actio mandati o come negotiorum gestio) seguita alla messa a reddito di un cespite comune. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di giustificare (ex contractu o ex lege) l'esito della fruttificazione volontaria del bene concesso a terzi. Nel primo, e nostro caso, di valutare unicamente se le parti non posseditrici della cosa siano state lese nella volontà ed interesse di farne uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c. In disparte le schermaglie usuali in queste controversie, la prima vera richiesta di consegna delle chiavi può ricollocarsi soltanto a causa in corso ovvero con la raccomandata inviata dai patroni delle convenute e ricevuta dall'attrice il 27 aprile 2022. In questa si chiede in modo perentorio la consegna delle chiavi degli immobili caduti in successione (o dei crediti di uso degli immobili) parrebbe per un uso diretto.
Orbene Il Tribunale ha svolto anche un accertamento peritale sul punto al fine di quantificare il valore locativo (in varie forme) connesso al godimento dei beni i cui diritti sono caduti in successione. Accertamento tecnico – vista la contesa fra le parti – di carattere preventivo ma pregiudicato nella sua utilità finale dall'accertamento dell'an dell'agognato diritto. L'esame complessivo delle allegazioni delle parti conduce a rigettare l'assunto per i seguenti motivi:
pagina 29 di 32 - generale disinteresse sia astratto che concreto palesato dalle convenute a far data dall'aperta successione senza che vi fosse alcuno spossessamento o cambio fisico delle serrature dei beni.
Si tratta di un atteggiamento anche comprensibile vista la lontananza (gradata rispetto alle singole parti) dai luoghi di causa e l'obiettiva inutilità di un suo diretto dei citati beni sia a fini abitativi che di redditività delle cose. Su tale aspetto, infatti, non può obliterarsi come le convenute non abbiano proceduto a gestire gli immobili dal punto di vista amministrativo come emerge dai documenti di causa (docc. 2,37,10 fasc. né si sono proposte di metterlo Pt_1
a reddito o “recuperarlo” a fronte del c.d. ostruzionismo avverso;
- disinteresse concreto all'attribuzione dei diritti sui cespiti in sede divisionale come si evince dalle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta. Si tratta delle classiche conclusioni generiche aduse nei giudizi divisori ove si chiede: “dopo avere così accertato e determinato, mediante CTU, quale sia l'asse ereditario del de cuius, la quota di spettanza ed i diritti di credito di ciascuna delle convenute quali coeredi del de cuius: (i) provvedere, mediante nomina di un CTU, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., eventualmente anche all'esito delle compensazioni delle reciproche poste di dare / avere, su consenso espresso e favorevole delle parti, mediante ordinanza, alla divisione dell'eredità del de cuius, assegnando a ciascuna delle convenute la quota parte di pertinenza e relativi conguagli..”. Soltanto in sede di precisazione delle conclusioni (il 23 settembre 2024) hanno chiesto l'assegnazione congiunta “dell'immobile di Viale Regina Giovanna caduto immediatamente in comunione ereditaria”;
- destinazione dei box oggetto del credito ereditario a ricovero di beni ereditari nell'interesse della comunione quali l'autoveicolo di e i suoi effetti personali con quel che ne Persona_2 segue circa la soddisfazione anche dell'interesse delle convenute.
La domanda va rigettata.
12. La formazione delle quote Tirando le fila del discorso può affermarsi la sussistenza dello stato attivo dell'eredità per € 14.354.081,90. In questa somma algebrica non è compreso il credito che il de cuius vantava rispetto a quella che sarebbe divenuta sua erede (luctuosa hereditas) come su accertato nei limiti della somma di
€ 111.525,00. In questo caso, infatti, non era vantato verso un terzo ma verso un suo futuro erede con quel che ne segue circa l'applicazione della disciplina dell'imputazione e prelevamenti in sede divisionale.
In linea stratta la quota nominale spettante a ciascun coerede ammonta ad:
• € 9.569.387,84 alla moglie ed attrice (pari alla quota di 2/3 o 32/48); Parte_1
• € 3.588.520,47 alla madre (pari alla quota di 1/4; o 12/48); Persona_1
• € 299.043,37 a ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...] per la quota di 1/48 ciascuna). CP_3
Questa “operazione”, tuttavia, deve essere completata secondo quanto stabilito dall'art. 723 c.c.. Il giudice deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore tanto verso il de cuius tanto verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo infine i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. II, 9 marzo 2006, n. 5092; Cass. II, 11 aprile 1987, n. 3617). L'art. 724 c.c., in particolare, dispone che il coerede debitore, a meno che non estingua precedentemente il proprio pagina 30 di 32 debito (cfr. Cass. 569/78), "deve imputare" per intero il suo credito e, a sua volta, l'art. 725 c.c. prescrive che gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione della rispettiva quota.
Ai fini che qui interessano occorre chiarire il regime giuridico dei rapporti insorti con la declaratoria di nullità di cui alla citata sentenza e la sua incidenza sull'identificazione delle quote da attribuire una volta compiute le operazioni contabili di imputazione e prelevamento di cui agli artt. 724 comma secondo c.c. e 725 c.c..
Operazioni da compiersi alla stregua degli accertamenti di merito su compiuti.
La concreta formazione delle porzioni sulla scorta delle quote delle parti e dei beni relitti nell'ambito di uno o più progetti divisionali da sottoporre alle parti (vista l'assenza di specifiche richieste dei singoli beni nelle rispettive conclusioni) viene rimessa al g.i. a seguito della rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Le spese di lite. Com'è noto, nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti (cfr. Cass. n.
1111/86), in ogni caso di "eccessive pretese o di inutili resistenze" (cfr. ex multis Cass. nn. 7059/02,
3083/06 e 22903/13). Il Collegio ritiene di rifarsi a quell'orientamento di legittimità secondo cui nel procedimento di scioglimento della comunione le ipotesi, tipiche ed eventuali, in cui per l'insorgere d'una controversia tra le parti può instaurarsi un incidente cognitivo da decidere con sentenza, sono tre: contestazioni sul diritto alla divisione (art. 785 c.p.c.); controversia sulla necessità della vendita (artt. 787, cpv. e 788, secondo comma c.p.c.); contestazioni sul progetto di divisione (art. 789, terzo comma, seconda ipotesi,
c.p.c.). Pertanto, in ognuna delle predette ipotesi il giudice, nel provvedere con sentenza, ben può emettere i provvedimenti del caso sulle spese di lite (diverse come s'è detto, da quelle di massa), non essendovi certezza alcuna che vi sarà un momento processuale ulteriore in cui regolarle (infra Cass. II,
23 gennaio 2017, n. 1665). In altri termini (e contrariamente a quanto pure talvolta è stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte), ogni sentenza emessa nel procedimento di divisione è potenzialmente definitiva (salvo ipotesi particolari e diverse da quelle tipiche di cui sopra), perché a differenza di quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito, che in quanto tale debba contenere la statuizione finale sulle spese (sul carattere definitivo della sentenza resa sul progetto di divisione, cfr.
Cass. n. 15466/16). In questi termini, infatti, sono state risolte tutte le questioni inerenti l'an dividendum sit sia quale relictum, donatum che per quanto concerne le poste di dare – avere ai fini dell'imputazione e prelievo così da poter sottoporre alle parti un progetto divisionale da discutere (anche modificandolo) in via negoziale ex art. 789 c.p.c. (salva la necessità di un'ulteriore sentenza all'esito negativo). Si può convenire, quindi, che le parti sono risultate vittoriose e soccombenti su di una serie di domande ed eccezioni tali da potersi predicare una soccombenza reciproca di carattere sia qualitativo che quantitativo.
Esse, pertanto, vanno interamente compensate. Le spese di C.T.U., di contro, sono state sostenute nell'interesse della comunione cosicchè devono essere poste definitivamente a carico delle parti pro quota hereditatis.
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento delle operazioni divisionali.
P.Q.M.
pagina 31 di 32 il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'an dividendum sit, disattesa ogni domanda o eccezione avversa 1. accertato il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria di in capo a Persona_2 per la quota di 32/48, le eredi di per la quota di 12/48 nonché Parte_1 Persona_1
e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3 proprio, nella quota di 1/48 ciascuna;
2. rigetta la domanda di simulazione proposta da Controparte_1 Controparte_2
e in confronto dell'attrice; Controparte_4 CP_3
3. accerta i beni ed i diritti caduti in comunione ereditaria di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 della parte motiva;
4. accerta le passività ereditarie, i debiti da imputarsi alla quota e il diritto di prelievo di ciascun coerede di cui ai punti 9,10 e 11 della parte motiva;
5. rigetta ogni altra domanda od eccezione proposta dalle parti;
6. compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
7. pone definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U. pro quota hereditatis;
8. dispone la rimessione della causa sul ruolo al fine della formazione di un progetto divisionale e della su discussione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE Alessandro Petrucci Antonella Cozzi
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi – Presidente dott. Marcello Piscopo – Giudice dott. Alessandro Petrucci – Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5224/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNOLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliata in VIA SAN DAMIANO, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMPAGNOLO ROBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
C.F. ) CP_3 C.F._4
C.F. , Controparte_4 C.F._5 in proprio nonché quali eredi di Persona_1 con il patrocinio degli avv.ti LA PORTA STEFANO, ROMAGNANO ROBERTO, CEFOLA
SERAFINA MANUTI ADA elettivamente domiciliate in CORSO EUROPA 15 20122 MILANO presso il difensore avv. LA PORTA STEFANO
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 32 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e in proprio, nonché quali eredi di per sentir accogliere le
[...] CP_3 Persona_1 seguenti conclusioni:
“A) accertata e dichiarata aperta per legge la successione dell'Ing. nato a Varese in [...] [...] e con ultimo domicilio e residenza in Milano, Galleria San Babila n. 4, accertato e dichiarato che all'eredità dell'Ing. concorrono per legge, quali eredi, le Persona_2 sig.re in ragione di 2/3, per la quota di ¼, Parte_1 Persona_1 Controparte_1 CP_2
e per la quota complessiva di 1/12 (quindi 1/48 ciascuna),
[...] Controparte_4 CP_3 ex art. 582 cc, e, pertanto, accertata e dichiarata la sussistenza di una comunione ereditaria tra le stesse: a.1) accertare l'esatta della consistenza dell'asse ereditario da dividere e del relativo valore dei beni ivi compresi, anche ricorrendo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, a.2) disporsi la restituzione alla massa ereditaria da parte della sig.ra della somma di € Persona_1
471.100,00, per i motivi indicati nella narrativa,
a.3) disporre la divisione dei beni caduti in eredità, mediante elaborazione del progetto divisionale, in base alle quote di legge spettante ai coeredi,
a.4) attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, in particolare, qualora ritenuto possibile ed opportuno, attribuendo in natura in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra
[...]
i seguenti beni e diritti: Pt_1
- l'immobile sito in Milano Galleria San Babila n. 4, n. D, piano 8-S2, censito al foglio 391, particella 131, subalterno 737, categoria A2, classe 7 e l'immobile sito in Viale Regina Giovanna n. 7, piano 5-8- S1, censito al foglio 315, particella 65, subalterno 14, categoria A3, classe 4,
- il Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.13348/0, presso NC Euromobiliare SpA - Filiale di Milano sede- valore alla data dell'apertura della successione euro 4.622.077,00 (quattromilioniseicentoventiduemilasettantasette virgola zero zero) comprensivo della quota esente complessiva pari ad euro 1.224.588,00 (unmilioneduecentoventiquattromilacinquecentoottantotto virgola zero zero);
- il Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.003045421000, presso BI NC SpA - Filiale di Milano Borgogna - valore alla data dell'apertura della successione euro 2.719.727,00
(duemilionisettecentodiciannovemilasettecentoventisette virgola zero zero) comprensivo della quota esente complessiva pari ad euro 343.926,00 (trecentoquarantatremilanovecentoventisei virgola zero zero);
- il conto corrente bancario n. 000000010295 presso BI NC Spa Fil. Milano Borgogna con giacenza di euro 214.219,00 e il conto corrente n. [...] presso CheNC spa con giacenza pari ad euro 108.419,00; prevedendo, al fine di pareggiare la quota a ciascuna delle coeredi spettante, la assegnazione in capo alle sig.re – della restante parte del compendio ereditario. Per_1 Per_2 B) Ordinare la trascrizione e la volturazione catastale dell'emananda sentenza. C) Porre le spese per la divisione a carico della massa attiva con ripartizione tra i coeredi, in proporzione delle rispettive quote, ovvero, in caso di opposizione, a carico del coerede opponente”.
Si sono costituite con comparsa di risposta del 31 agosto 2022 Controparte_1 CP_2
e in proprio, nonché quali eredi di
[...] Controparte_4 CP_3 Persona_1 chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
pagina 2 di 32 A) per tutte le motivazioni svolte in narrativa, al paragrafo B, punti 48 e 49, rimettere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 540, II comma e 582 c.c. alla Corte Costituzionale, affinché la Corte possa pronunciarne l'incostituzionalità, nei termini e per i motivi sopra indicati.
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
B) per tutte le motivazioni svolte in narrativa, dichiarare inammissibili e comunque respingere
e/o rigettare tutte le domande di controparte, in quanto destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto.
NEL MERITO - IN VIA RICONVENZIONALE:
C) accertare e dichiarare la nullità e/o la simulazione e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e, comunque, la rilevanza, quale che sia la qualificazione giuridica concreta della fattispecie, anche ai fini dell'imputazione ex se, in capo a del relativo controvalore, in sede di collazione e/o Parte_1 per la riduzione, dell'atto di donazione diretta e/o indiretta dell'immobile sito in Milano, viale Regina
Giovanna n.7 sub. 15;
D) per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta a restituire alla massa, o Parte_1 comunque ad imputare a debito della propria quota, ai fini della riunione fittizia prodromica alla riduzione e/o collazione, il valore del medesimo alla data dell'apertura della successione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
E) previa CTU finalizzata alla ricostruzione dell'asse ereditario, nei termini meglio descritti in narrativa, tenuto conto delle donazioni, anche indirette disposte dal de cuius in favore di
[...]
e/o dei debiti di quest'ultima nei confronti del de cuius e/o dell'eredità, anche in accoglimento Pt_1 della domanda di simulazione e dell'inefficacia delle disposizioni patrimoniali lesive dei diritti delle coeredi, accertare e determinare:
(i) la consistenza effettiva dell'asse ereditario e della massa da dividere, tenuto conto di tutti i beni, somme di denaro, credito, cespiti, valori mobiliari indebitamente percepiti e/o sottratti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare quest' ultima, a restituire, in natura, in favore della massa Pt_1 ereditaria, tutti i beni, crediti, diritti rientranti nell'asse ereditario patrimoniale del de cuius;
(ii) determinare quale sia la quota di spettanza di ciascuna delle convenute, sia in proprio sia in qualità di eredi della sig.ra e la lesione della quota legittima di riserva di competenza di Persona_1 quest'ultima; F) dopo avere così accertato e determinato, mediante CTU, quale sia l'asse ereditario del de cuius, la quota di spettanza ed i diritti di credito di ciascuna delle convenute quali coeredi del de cuius: (i) provvedere, mediante nomina di un CTU, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., eventualmente anche all'esito delle compensazioni delle reciproche poste di dare / avere, su consenso espresso e favorevole delle parti, mediante ordinanza, alla divisione dell'eredità del de cuius, assegnando a ciascuna delle convenute la quota parte di pertinenza e relativi conguagli;
(ii) condannare, comunque, a restituire, in natura o in denaro o nel controvalore Parte_1 monetario, in favore dell'eredità, tutti i beni, crediti, diritti rientranti nell'asse ereditario patrimoniale del de cuius, nella misura corrispondente alle rispettive quote di competenza;
(iii) in caso di contestazione, rimettere le parti innanzi al Collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.
pagina 3 di 32 G) accertare e dichiarare che occupa e gode, in maniera esclusiva ed escludente, i beni Parte_1 immobili caduti in successione, e per l'effetto condannare al pagamento in favore delle Parte_1 convenute dell'indennità di occupazione, su base mensile, quantificate come in narrativa, dalla data del decesso del de cuius (o, in subordine, dalla prima diffida stragiudiziale) sino all'effettiva divisione del patrimonio ereditario.
IN OGNI CASO:
H) Con vittoria integrale di compensi di causa, spese (nonché marche da bollo e contributo unificato), ivi inclusi il rimborso degli oneri sostenuti per le indagini patrimoniali, consulenze di parte e per la mediazione, eventuali competenze di CTU e spese di CTP, oltre IVA (se dovuta), nella misura di legge, oltre a CPA ed al rimborso forfettario delle spese generali come da D.M. 55/2014 o altra disposizione pro tempore vigente”.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 2 marzo 2023. Con successiva ordinanza ha:
• rilevato che la parte attrice non avesse dedotto istanze istruttorie in senso tecnico ma soltanto sollecitato l'esercizio del potere officioso del g.i. di espletare una consulenza tecnica d'ufficio avente il seguente tenore (“di accertare la consistenza dell'asse ereditario da dividere ed il relativo valore dei beni ivi compresi”);
• ritenuto che occorresse procedere alla valutazione estimativa, tecnica (anche ai fini della possibilità giuridica della divisione) dei diritti reali su beni immobili caduti in successione ( e meglio evidenziati in sede di inventario – infra docc. 22 e 24 fasc. , del diritto d'uso Pt_1 ex art. 540 comma secondo c.c.. sull'immobile sito in Galleria San Babila n. 4, n. D, piano 8- S2, censito al foglio 391, particella 131, subalterno 737 (e correlativa residua nuda proprietà) in favore della coniuge superstite ( oltre ai beni mobili ivi presenti), a fini “preventivi”, la valutazione estimativa al momento dell'aperta successione (visto il relativo regime giuridico) dell'immobile sito in Milano viale Regina Giovanna 7, censito al catasto Fabbricato di Milano come segue: Foglio 315, mappale 65, sub. 15 (c.d. vista la allegata Persona_3 donazione indiretta (nella sola eventualità che in sentenza venga accolta una simile prospettazione);
• ritenuto di conseguire degli elementi tecnici di stima del “valore fruttifero” del contratto di locazione (sub locazione) trentennale stipulato dal de cuius il 31 ottobre 2014 (doc. 9 fasc.
stante l'obiettivo “controvalore” del diritto di credito derivante dal contratto e dalla CP_1 circostanza che il canone fosse già stato interamente corrisposto in vita da Persona_2 dovendo unicamente sottrarre le spese (condominiali ed eventuali imposte) derivanti dal godimento diretto o indiretto del bene;
• ritenuto l'ammissibilità (sia in termini di residualità nonché specificità del mezzo ex art. 94 disp. att. c.p.c. che di rilevanza) dell'ordine di esibizione in confronto della NC Credem s.p.a. (qualora ciò sia possibile visto il decorso del decennio) della copia fotostatica dei seguenti assegni dell'8 aprile 2010
pagina 4 di 32 (infra doc. 20 fasc.
nonché della contabile di “negoziazione interbancaria” e quella di addebito del conto CP_1 corrente (3.1 seconda memoria CP_1
• ritenuta l'ammissibilità (sia in termini di residualità nonché specificità del mezzo ex art. 94 disp. att. c.p.c. che di rilevanza) dell'ordine di esibizione in confronto della Deutsche Bank S.p.A. dell'estratto conto dell'anno 2010 relativo al c/c (di cui al seguente IBAN) [...] nonché delle contabili (ove disponibili) delle operazioni sottoelencate eseguite in addebito dell'estratto conto dell'anno 2010 relativo ai dossier titoli n. 46014611215000 e n. 46014611215001
“delle singole contabili” delle operazioni sotto riportate Controparte_5
pagina 5 di 32 pp. 16-17 seconda memoria
; CP_1 NC copia dell'estratto conto dell'anno 2010 relativo ai rapporti Controparte_6
[...]; [...] e delle contabili sottostanti le seguenti operazioni pagina 6 di 32 pagina 7 di 32 nonchè copia dell'estratto conto del dossier titoli n. 003045421000 e della contabile del versamento titoli codice GG00B1NP5142, BH MACRO – GBP – DIS, Categoria Fondi Edge del 3 luglio 2017 (v. pp. 17-19 seconda memoria doc. 46 fasc. ; CP_1 CP_1
nei confronti della CheNC! S.p.A. dell'estratto conto dei dossier titoli n. 0015/0000000121637 nelle annualità 2017,2018 e 2019;
• ritenuto, di contro, la intrinseca inammissibilità dell'istanza di esibizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ( 3.2) stante la sua natura autenticamente esplorativa ed inquisitoria (“di tutta la documentazione riferibile al de cuius depositata presso l'Agenzia delle Entrate”); che non vi fosse alcuna indicazione circa il (o i) specifico (i) documento (i) oggetto dell'istanza di esibizione;
• ritenuto, del pari, inammissibile l'istanza sub.
3.4. nei confronti di Wells Fargo Bank N.A., PNC Bank, Ameritrade e Credit Agricole Indosuez visto il tenore del suo oggetto:” la produzione degli estratti conto dei rapporti intestati ad direttamente o Persona_2 indirettamente, per il periodo temporale dal 2009 al 2019”; in quanto tesa ad individuare fatti e non ad acquisire singoli e specifici documenti delle quali le parti abbiano allegato l'esistenza;
• ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione in confronto del Fondo F.A.S.I. in quanto esplorativa stante il tenore della stessa comunicazione inviata all'Ente in parola (doc. 49 fasc.
ove si formula la richiesta di conoscere se il de cuius fosse iscritto ad una forma di CP_1 previdenza o assistenza sanitaria (difettando a monte l'allegazione del fatto),
pagina 8 di 32 • ritenuto l'irrilevanza dell'ordine di esibizione della fattura del fabbro che sarebbe in possesso di in quanto irrilevante ai fini della decisione;
Parte_2
• ritenuto, infine, l'irrilevanza dell'interrogatorio formale dedotto in confronto dell'attrice stante la genericità delle circostanze per come dedotte nonché la natura documentale dell'accertamento (visto l'oggetto);
• nominato ausiliario del Tribunale l'Arch. al quale ha Persona_4 somministrato ex artt. 127-ter e 193 c.p.c. il seguente quesito:
“descriva gli immobili di cui agli atti del 27 ottobre 2011 e 7 luglio 2016 (doc. 24 fasc. Pt_1 nonché dei due box oggetto del “diritto d'uso” (doc. 22 fasc. indicando i confini, i dati Pt_1 catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato dei beni all'attualità in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. determini il valore di stima riferito al 23 novembre 2019 dell'immobile sito in Milano Viale Regina Giovanna Foglio 315, mappale 65, sub. 15 (c.d. ; Persona_3
7. dica – se siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
8. in caso affermativo- sulla scorta dei desiderata delle parti - predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche;
9. fornisca elementi tecnici utili alla determinazione del valore locativo del cespite sito in Viale Regina
Giovanna n. 7, piano 5-8-S1, censito al foglio 315, particella 65, subalterno 14 nonché dei box in diritto d'uso a partire dal maggio 2022 fino all'attualità; 10. determini il controvalore locativo capitalizzato ( al netto delle spese maturate) dall'aperta successione sino al 30 settembre 2027 della locazione del box sito in Milano, via Cerva n. 25, p S5 (meglio individuato nel contratto stipulato il 31 ottobre 2014 (doc. 9 fasc. ”; CP_1
• fissato il termine di giorni novanta agli istituti di credito Deutsche Bank S.p.A.,
[...]
e CheNC! S.p.A. per l'esibizione dei Controparte_5 Controparte_7 documenti meglio indicati ut supra entro dalla notificazione dell'ordinanza da parte dalle convenute;
• rinviato la causa per la discussione della consulenza e la verifica degli esiti degli ordini di esibizione al 9 novembre 2023.
Accettato l'incarico nelle forme cartolari, l'ausiliario del Tribunale ha eseguito le operazioni anche perorando un tentativo di conciliazione.
pagina 9 di 32 Il 12 maggio 2023 la CheNC! S.p.A. ha notificato via PEC una nota recante l'estratto conto dei dossier titoli n. 0015/0000000121637 nelle annualità 2017,2018 e 2019
Il 1° agosto 2023 ha notificato via PEC una nota recante: Controparte_7
− per il decennio 08/04/2013 al 08/04/2023, copia delle contabili di prelevamento richieste;
− l'estratto, luglio/dicembre 2017, del deposito titoli n 3045421 Fil 5541 (non avendo reperito la contabile del versamento titoli del 3 luglio 2017 codice GG00B1NP5142, BH MACRO – GBP
– DIS, Categoria Fondi Edge);
− per il periodo ultradecennale (a partire dal 2010) l'esplicazione del decorso del termine per la conservazione dei documenti (estratti conto/deposito titoli e contabili di prelievo) ex artt. 2220
c.c. e art. 119 TUB.
Il 26 settembre 2023 il g.i. ha prorogato i termini di cui all'art. 195 c.p.c. vista l'istanza formulata dall'ausiliario che poi ha provveduto a depositare l'elaborato il 22 gennaio 2024.
Il g.i. all'esito della discussione cartolare della consulenza e dell'esito degli ordini di esibizione ha:
− ritenuto esaustivo l'elaborato peritale in relazione ai quesiti somministrati e alla spiegazione dei criteri utilizzati in via diretta che di replica, per la stima dei cespiti nonché dei valori dimessi nella relazione, le sue fonti di convincimento e la metodologia utilizzata nell'applicarli;
− ha preso atto degli esiti degli ordini di esibizione e delle relative regole processuali che vi presiedono (vista la reiterata istanza anche ispettiva della parte convenuta);
− ritenuto irrilevante alcun tipo di ulteriore accertamento tecnico (come meglio ivi motivato);
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c..
La successione legittima in morte di e le quote delle coeredi. Persona_2
Il Collegio deve rilevare in via preliminare di merito quali sia il regime della successione che venga in auge nel presente processo al fine di risolvere alcune questioni riguardanti tanto l'individuazione del relictum che dell'asserito donatum, quanto l'entità delle quote astrattamente spettanti ai condividenti. L'odierna composizione collegiale, infatti, è stata determinata dall'unica (ed “isolata”) domanda di riduzione di un'asserita donazione che avrebbe compiuto in vita il de cuius. La spendita della qualità di legittimaria di (da parte delle convenute - eredi), peraltro, non va ad alterare la quota Persona_1 astratta di eredità spettantele qualora non si rinvengano donazioni. L'art. 544 c.c. (quota di riserva in concorso con il coniuge) sia l'art. 582 c.c. (quota di successione legittima in concorso con coniuge e fratelli) prevedono la quota di un quarto. Ne segue che se la riunione fittizia della massa portasse allo stesso risultato della consistenza dell'asse ereditario non vi sarebbe alcuna differenza di trattamento successorio e, quindi, divisorio. In sintesi, il 23 settembre 2019 si è aperta la successione di (nato a [...] il 10 agosto Persona_2
1954 – infra doc. 1 fasc. . Chiamati alla successione ex lege erano: Pt_1
a) la moglie ed attrice (per la quota di 2/3 o 32/48); Parte_1
b) la di lui madre (e legittimaria) (per la quota di 1/4; o 12/48); Persona_1
c) le di lui sorelle ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...] per la quota di 1/48 ciascuna). CP_3
Il 21 aprile 2021 ha accettato l'eredità relitta con beneficio d'inventario (doc. 21 fasc. Persona_1
a cui sono seguite le operazioni di erezione dell'inventario terminate il 16 luglio 2021 Pt_1
(doc. 22 fasc. ATTRICE;
doc. 2 fasc. CP_1
pagina 10 di 32 Il 7 dicembre 2021 è deceduta la citata erede alla quale sono succedute Persona_1 CP_1
e giusta accettazione
[...] Controparte_2 Controparte_4 CP_3 espressa dell'eredità del 27 dicembre 2021 (doc. 4 fasc. . CP_1
Da ciò, tuttavia, non deriva agli odierni fini processuali una “unione dei diritti successori” che pare propugnata dalla loro difesa in sede di comparsa di costituzione e risposta. Le citate sorelle (e figlie in questo caso) sono succedute:
1. nello universum in ius defuncti del fratello nella citata quota astratta di 1/48 Persona_2 ciascuna;
2. nello universum in ius defuncti della madre nella quota astratta ed indivisa, allo Persona_1 stato, di un quarto ciascuna. Nel relictum ereditario di questa vi è la quota astratta di un quarto dell'eredità. ancora indivisa. relitta da (sia con la coniuge sia Persona_2 Parte_1 con le proprie quote in veste sorelle del de cuius).
In via negoziale le parti possono disporre dei propri diritti ereditari in modo pieno, procedendo anche ad eventuali sommatorie di quote di eredità e cc.dd. quotine, ma nell'ambito di un processo il Tribunale non può svolgere tale tipo di sommatoria od operare una sorta di trasparenza tra quota di un'eredità e quella di un'altra. Le posizioni sostanziali, quindi, verranno trattate in via disgiunta tra la quota spettante all'eredità e quella spettante alle singole coeredi Per_1 Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_4
in proprio.
[...] CP_3
Le quote astratte di successione. Pacifica in causa l'applicazione dell'art. 582 c.c. secondo cui:” Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità”. Purtuttavia la difesa convenuta ha posto all'attenzione del Tribunale un fatto storico che, sussunto nell'ambito del diritto vivente elaborato alla luce dell'art. 540 comma secondo c.c., potrebbe comportare una censura di costituzionalità della citata disposizione. Passibile di censura ex art. 3 (ma anche 2 della Costituzione) sarebbe, infatti, quello che definisce “stralcio” del valore capitalizzato di tale diritto dalla porzione concreta cui sussumere la quota astratta spettante al coniuge ex art. 582 c.c. (in questo caso). Affermare che: “quei diritti debbano aggiungersi, si finisce, inevitabilmente per dire che la quota di eredità che la legge, in caso di successione ab intestato, assegna al coniuge in concorso con altri, non è più pari a 1/2, 1/3, 2/3 (artt. 581, 582 c.c.), bensì essa diventerebbe pari a 1/2, 1/3, 2/3 più il valore dei diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c.”. Si tratterebbe di una “interpretazione, per quanto suffragata della sentenza del 2013 delle Sezioni Unite, finisce, tuttavia, con il porsi in contrasto con la stessa disciplina prevista dal legislatore agli artt. 540 e 581 cod. civ., stravolgendone la ratio, e producendo effetti pregiudizievoli in danno degli altri eredi”…”si altererebbe non soltanto la misura quota di eredità del coniuge, ma anche, di necessità, la misura della quota spettante agli altri successori legittimi che con il coniuge possono concorrere;
generando, attraverso quest'interpretazione, una vera e propria modificazione del sistema legislativo disegnato dal legislatore”. Da qui “la questione andrebbe necessariamente rimessa alla Corte Costituzionale… L'intero nostro sistema successorio è caratterizzato da una tale “rigidità” e complessità, rivenienti dall'innesto dei principi “illuministici” della successione necessaria su quelli, molto più “semplici”, della successione legittima, finalizzate a garantire un equilibrio sostanziale tra la libertà del de cuius di disporre del
pagina 11 di 32 proprio patrimonio e i diritti dei suoi stretti familiari a parità di trattamento, la tutela delle posizioni soggettive più deboli, la libertà da condizionamenti economici del “padre padrone”, che non è semplicemente immaginabile che la norma in oggetto conduca ad una tale disparità di trattamento tra coeredi”.
Il motivo preminente della censura di legittimità costituzionale si rinverrebbe (anche in termini di inerenza e rilevanza della questione): “nel fatto che l'attuale formulazione delle norme citate conduce ad una disparità di trattamento tra le diverse categorie di legittimari o successibili del tutto illogica ed ingiustificata, tanto più laddove vi sia un coniuge giovane di età e un immobile coniugale il cui valore abbia un peso percentuale elevato in rapporto alla totale consistenza dell'asse ereditario” .
Il Collegio ritiene che non vi sia margine per affermare la sussistenza di una questione di legittimità costituzionalità non manifestamente infondata tale da rimetterla al Giudice delle Leggi per le seguenti ragioni. Va dato atto della descrizione della difesa delle convenute circa il regime sostanziale e funzionale dell'istituto di cui all'art. 540 comma secondo c.c. per come “elaborato” dalla giurisprudenza di legittimità e “sublimato” nella pronuncia delle Sezioni Unite del 27 febbraio 2013, n. 4847. Purtuttavia esso “pecca” per minimalismo (sia consentito) ovvero: i. elide del tutto le ragioni non patrimoniali della “scelta” pretoria e la genesi della stessa (quale frutto ultimo di una reietta dichiarazione di incostituzionalità all'inverso cui approdò la Corte
Costituzionale il 5 maggio 1988, n. 527);
ii. si concentra unicamente sul caso concreto invertendo il principio di causalità rispetto alla individuazione di una fattispecie astratta e la sua lettura alla luce del parametro costituzionale.
Da qui l'affermazione – non corrispondente all'ordito normativo – che l'ordinamento tratterebbe allo stesso modo le varie categorie di successibili.
Va ricordato (sub i) che la funzione del diritto di abitazione ex art. 540 comma secondo c.c. è di carattere prevalentemente non patrimoniale e a questa ragione si pone l'esclusione del suo valore capitalizzato dalla quota spettante al coniuge quale erede legittimo, salva la sola intangibilità della quota di riserva degli altri legittimari. In questi termini il giudice della nomofilachia ha statuito che i diritti di abitazione sull'appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, attribuiti da tale norma, spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. (amplius Cass. 27 febbraio 2013, n. 4847). La "ratio" dei diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c, è riconducibile alla "volontà del legislatore di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, di dare tutela, sul piano patrimoniale e sul piano etico e sentimentale, al coniuge superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona;
tale finalità, allora, rileva in favore del coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti di abitazione e di uso devono trovare applicazione anche in quest'ultima". Non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quindi, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbol goduti durante il matrimonio.
A riprova di ciò la stessa giurisprudenza di legittimità afferma che il prelegato ha ad oggetto la sola
“casa adibita a residenza familiare”, ossia l'immobile che in concreto era ed è in grado di soddisfare l'esigenza abitativa di quello, conservando il luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. L'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide, quindi, con il solo immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - dimoravano pagina 12 di 32 insieme stabilmente prima della morte del de cuius, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare, e non può estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento (infra ex multis Cass. II, 10 marzo 2023, n. 7128). Esigenza, peraltro, che potrebbe scorgersi anche dallo stesso dato testuale della disposizione in parola che prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge "anche quando concorra con altri chiamati", ipotesi che (come osservato pressoché unanimemente anche in dottrina) ricorre tipicamente proprio nella successione legittima, oltre che della successione testamentaria;
ciò conferma che l'attribuzione dei diritti previsti dall' art. 540, comma 2, c.c opera anche al di fuori dell'ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega pure il mancato richiamo ad essi da parte degli artt. 581 e 582 c.c (infra Cass. 5 febbraio 2018, n. 2754; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22456).
A cascata (sub ii) si comprende che il pregio dell'immobile o la giovane età del coniuge non possano rappresentare fatti rilevanti nell'interpretazione della disposizione in chiave costituzionalmente orientata. Si tratta di “accidenti empirici” che non elidono le ragioni di fondo della tutela del coniuge e non spostano da quell'immobile la valutazione di peculiare luogo degli affetti e del ménage familiare. Ciò è tanto più vero – come detto – che detto ambito può essere localizzato in un solo immobile anche se la coppia dovesse aver avuto più immobili alla luce di condizioni economiche particolarmente floride. La disparità di trattamento che si viene a “creare” (secondo la prospettazione convenuta) è insita nella tipologia e categoria di successibile che viene in luce dall'ordito normativo. Maggiore importanza al coniuge e ai figli, poi agli ascendenti e, poi, alle sorelle e fratelli, e così via. Essa costituisce il frutto di una scelta legislativa (peraltro emendata all'esito della Riforma del 1975) che mira a trasferire la maggior parte della ricchezza relitta nell'ambito della famiglia nucleare quale frutto di una ponderazione del legislatore, insindacabile anche in sede di costituzionalità. Si tratta del precipitato giuridico del mutato quadro sociale che è andato radicandosi nel tempo e che ha determinato una minor
“meritevolezza” nel riconoscimento di diritti patrimoniali fuori dalla cerchia ristretta del de cuius. Basti spensare alla “sproporzione” (seguendo il giudizio valoriale dato dalla difesa convenuta) tra le quote di successione legittima del coniuge in concorso con gli ascendenti ovvero due terzi contro un quarto. Ciò
a differenza del concorso del primo con uno o più figli del de cuius ove la ripartizione è assai più
“equilibrata”. In definitiva la natura ed il regime giuridico di prelegato non minano il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione stante l'evidente diversità di situazioni giuridiche soggettive alla base di tale trattamento differenziato, comunque, limitato ab intra dalla tutela della quota di riserva dei legittimari (situazione, peraltro, che qui non rileva vista l'ampio relictum ereditario). Il Tribunale considererà il diritto abitazione e di uso dei mobili ivi presenti nell'immobile presente Galleria San Babila in aggiunta alla porzione spettante alla stessa ex art. 582 c.c.
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la “nullità e/o la simulazione e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e, comunque, la rilevanza. dell'atto di donazione diretta e/o indiretta dell'immobile sito in Milano, viale Regina Giovanna n.7 sub. 15” è infondata e va respinta. Vi è un difetto ad agire per le duplici e concatenate rationes decidendi di cui appresso. Si è riportato nell'epigrafe la tipologia di petitum che la difesa convenuta ha dimesso nel proprio libello introduttivo. Essa appare all'evidenza perplessa nella sua formulazione poiché enuncia istituti giuridici tra loro antitetici.
Purtuttavia ai fini della sua intelligibilità processuale va letta alla luce dei fatti costitutivi che sono stati allegati nella comparsa di costituzione a suo supporto e l'intessere che le parti perseguono con tale pagina 13 di 32 declaratoria: accertare la natura di donazione in parte indiretta ed in parte dissimulata dei due negozi giuridici conclusi:
3. il 10 aprile 2010 (doc. 22 fasc. con il quale e la sig.ra CP_1 Persona_2 [...] acquistavano la piena proprietà di un appartamento ad uso abitazione immobile sito Pt_1 nel Comune di Milano, viale Regina Giovanna 7, censito al catasto Fabbricato di Milano come segue: Foglio 315, mappale 65, sub. 15 “. Purtuttavia “l'intero prezzo di acquisto dell'immobile (Euro 960.000) e, quindi anche la metà intestata alla sig.ra (Euro 480.000), è Parte_1 stato pagato con denaro di proprietà e proveniente unicamente dall'Ing. ; Per_2
4. il 20 ottobre 2011, (doc. 21 fasc. con il quale “acquistava dal CP_1 Parte_1 sig. la restante quota del 50% del suddetto immobile11, al prezzo di Euro Persona_2
480.000, indubbiamente versato dal marito, non esistendo alcuna diversa plausibile provenienza del denaro”. Ad avviso della difesa convenuta “è evidente che tale atto di compravendita, celava una liberalità effettuata dal medesimo de cuius in favore della moglie, delineandosi, quindi, un obbligo di collazione ereditaria in favore delle sorelle e il contestuale obbligo di pagamento dell'indennità di Per_2 occupazione (o dei frutti civili che si sarebbero potuti trarre locandolo)”.
A fronte di ciò, purtuttavia, la difesa convenuta ha chiesto (punto D delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione):”per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta a restituire Parte_1 alla massa, o comunque ad imputare a debito della propria quota, ai fini della riunione fittizia prodromica alla riduzione e/o collazione, il valore del medesimo alla data dell'apertura della successione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”. Poi riformulata in sede di precisazione delle conclusioni:“per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta a restituire alla massa, o Parte_1 comunque ad imputare a debito della propria quota, ai fini della riunione fittizia prodromica alla riduzione e/o in sede e ai fini della restituzione / riconferimento alla massa (e comunque con imputazione a debito della propria quota), il valore del medesimo alla data dell'apertura della successione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”. Evidente la perplessità e contraddittoria assertiva dei petita. Purtuttavia anche seguendo l'incedere degli stessi non possono non rilevarsi i seguenti difetti giuridici insiti nell'utilità pratica del provvedimento richiesto.
In primo luogo ove la domanda fosse interpretata come azione di riduzione della donazione
(necessariamente indiretta) vista l'assenza di un atto formale di donazione dedotto quale causa petendi
(il de cuius avrebbe somministrato i mezzi per l'acquisto), essa sarebbe inammissibile rispetto alla tutela della quota della legittimaria ex art. 553 e 555 c.c.. La donazione può essere ridotta Persona_1 soltanto qualora, in assenza di testamento, siano ridotte proporzionalmente le quote di successione legittima degli altri coeredi, essendo, comunque insufficiente il relictum rispetto alla quota di riserva ottenuta dalla riunione fittizia della massa ereditaria. In questo caso è sufficiente vagliare l'allegazione in fatto sulla consistenza del reclitum ereditario cristallizzata dalla stessa difesa convenuta, nella propria comparsa di costituzione, per scorgere l'insussistenza di qualunque possibile lesione della quota di riserva derivante da una precedente donazione del valore del cespite per cui si discorre pagina 14 di 32 (infra p. 22 comparsa di risposta CP_1
Questo a considerare spesa tale domanda.
Il Collegio ritiene che non sia stata proposta una domanda di riduzione in quanto la lettura della comparsa di risposta fa emergere la natura collatizia della pretesa perseguita dalla difesa convenuta quantomeno rispetto all'atto del 10 aprile 2010 visto quanto indicato a p. 30 della comparsa di costituzione:”la sig.ra coniuge del defunto, dovrà quindi conferire alla massa ereditaria il Pt_1 valore, alla data del decesso dell'intero immobile donato, che sulla base della perizia qui allegata quale doc. 5 è pari ad Euro 1.236.700. Ed in subordine, controparte dovrà riconferire / imputarsi, in sede di collazione, almeno il 50% del valore del suddetto bene”. Anche in questo caso ai assiste ad una prospettazione perplessa poiché si afferma l'obbligo della collazione in relazione a tutto o metà del valore del bene così ammettendo implicitamente che tutto il bene fosse oggetto donazione indiretta e che non quale frutto di una simulazione.
A prescindere da ciò, la collazione non opera nel caso de quo in virtù del principio di simmetria che regola l'istituto. E' agevole ricordare che l'obbligo (od onere secondo un'altra prospettazione dottrinaria) della collazione sorga in capo ai soggetti indicati nell'art. 737 c.c. ma a vantaggio degli altri soggetti rientranti in tale categoria di successibili. Pertanto, l'obbligo di conferire o imputare non può essere predicato sussistente in capo alla coniuge semplicemente perché gli altri Parte_1 coeredi non rientrano nella categoria di quelli che possono beneficiarne (essendo al contempo esonerati dal conferire eventuali donazioni ricevute dal de cuius). Sotto questo profilo, quindi, risulta del tutto irrilevante l'accertamento dell'avvenuta donazione poiché l'attrice non sarebbe comunque tenuta a conferirla (rectiu: imputarla alla sua quota) nella massa ereditaria a fini divisionali.
Da qui il difetto di interesse ad agire nella domanda tanto di riduzione che di accertamento della donazione a fini collatizi.
Nello stesso libello la parte declina in modo diverso (antitetico) lo stesso fatto con riferimento all'atto del 20 ottobre 2011. Da donazione indiretta (quale frutto del pagamento del prezzo da parte dello stesso venditore – de cuius) si passa all'allegazione che:” la vendita de quo, per le caratteristiche già richiamate al paragrafo F che precede, sia stata posta in essere al solo fine di simulare l'intervenuta donazione della quota dal marito alla moglie”. A suo avviso” sussistono appunto prove presuntive gravi e concordanti che inducono a concludere per la simulazione dell'atto di compravendita con riferimento sia all'assenza di capacità reddituale della sig.ra la quale non disponeva della Pt_1 necessaria provvista per far luogo all'acquisto dal marito, sia alla contiguità temporale della rivendita del bene dal marito alla moglie, sia, infine, al rapporto di coniugio tra le parti”.
In premessa va affermato che nello stesso processo, ed atto, non può allegarsi che un atto costituisca una donazione indiretta oppure la simulazione di una dissimulata donazione (diretta). Si ricade in un cortocircuito assertivo prima ancora che probatorio che preclude l'esame da parte del Tribunale. La
pagina 15 di 32 struttura della donazione diretta dissimulata è antitetica nella sua eziologia di arricchimento da quella donazione indiretta. In secondo luogo, la stessa allegazione in fatto contrasta con lo “schema negoziale” della presenza di una dissimulata donazione (necessariamente diretta), simulata da una compravendita. Affermare che la provvista per l'acquisto della quota di un mezzo è stata “fornita” dal de cuius oppure che il conto corrente dal quale l'acquirente – attrice ebbe a “spiccare” gli assegni, per corrispondere il prezzo, fosse stato alimentato dal de cuius non è altro che affermare l'esistenza di un arricchimento indiretto e non di una simulazione. La domanda si presenta infondata già sotto tali aspetti e ciò assorbe ogni altra questione e valutazione probatoria dell'allegazione.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione in morte di Persona_2 Si può passare all'esame della composizione del relictum ereditario quale sostrato materiale (in tutte le sue componenti) della domanda di scioglimento e divisione.
La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 cod. civ. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui
«la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ciò non vale, tuttavia, con riferimento alla comunione ereditaria, che è una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 e segg. cod. civ. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi a seguito dell'apertura di una successione mortis causa.
Ciò che più rileva è rappresentato dal fatto che con l'apertura della successione e con l'accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell'intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività che lo compongono (infra Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). Ne segue che su nessuno degli specifici cespiti o crediti le parti possono vantare un concreto diritto di comproprietà o contitolarità poiché la quota successoria è meramente ideale ed indistinta.
A tal fine si individuano delle fasi che connotano il procedimento divisionale in via volontaria e come tale, nei limiti dei principi processuali, che scandiscono anche quella giudiziale. Solitamente la dottrina individua le seguenti fasi:
a) formazione dello stato attivo e passivo.
b) alienazione dei beni (eventuale)
c) resa dei conti (eventuale)
d) collazione delle donazioni, imputazione dei debiti e prelevamenti;
e) stima e formazione delle porzioni;
f) assegnazione delle porzioni.
La ricostruzione dell'asse ereditario.
Il relictum immobiliare comprende: 1. il diritto di nuda proprietà dell'immobile costituente casa coniugale sito in sito in Galleria San Babila n. 4, n. D, piano 8-S2, censito al foglio 391, particella 131, subalterno 737 (infra docc. 22 e 24 fasc. . Il diritto abitazione è attribuito dall'art. 540 comma secondo c.c. all'attrice (v Pt_1
pagina 16 di 32 sopra) cosicchè occorre calcolare il valore della nuda proprietà ai fini della stima del cespite caduto in successione. Ora è noto che nel giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore (infra Cass. VI-II, Ord. 5 giugno 2018, n. 14406).
A questo proposito – così come per tutte le altre operazioni di estimo immobiliare di cui appresso – il Collegio intende far proprie le conclusioni offerte dall'ausiliario del Tribunale. Esse costituiscono il frutto di una chiara esposizione dei criteri e parametri tecnici cui ha attinto ai fini della descrizione delle consistenze (e delle altre caratteristiche rilevanti a fini estimativi) nonché della individuazione del valore degli immobili o dei diritti su immobili di cui al quesito somministrato. Non si ravvisano, infatti, contraddittorietà o “salti” logici nell'applicazione del procedimento estimativo sulla scorta dei citati criteri. L'intero diritto di proprietà del cespite può essere valorizzato in € 4.545.524,13. Orbene il diritto di usufrutto da espungere deve essere liquidato attraverso l'applicazione del coefficiente moltiplicatore riferito all'età dell'attrice al momento della rimessione in decisione della causa (anno 2024) ovvero 59 anni. A ciò corrisponde il coefficiente moltiplicatore 24 e l'applicazione del tasso dell'interesse legale 2,5% come da D.M. dell'Economia del 29 novembre 2023. In sintesi, il valore della nuda proprietà ammonta ad € 1.818.209,65 (con “stralcio” del valore del diritto d'abitazione pari € 2.727.314,48)
2. il diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Viale Regina Giovanna n. 7, piano 5-8-S1, censito al foglio 315, particella 65, subalterno 14 (infra docc. 22 e 24 fasc. stimato in € Pt_1
979.008,98 (p. 67 C.T.U.)
Il relictum mobiliare creditorio
3.In termini di stretto diritto quello definito di uso, duraturo sino al 27 novembre 2052 (con possibilità di proroga per altri 30 anni), assegnato in regime di subconcessione amministrativa, di proprietà del
, di n. 2 boxes siti in Viale Luigi Majno n. 33al piano quinto interrato, e così censiti Parte_3 al N.C.U.E.: foglio 315, particella 446 sub 311, piano S5 cat C6 – e particella 446 sub 312;, piano S5, categoria C6 (infra docc. 22 e doc. 28 fasc. , non può essere predicato come Pt_1 CP_1 diritto reale. In disparte l'inesistenza nel nostro ordinamento di un diritto di uso c.d. esclusivo che superi la morte dell'usuario ex art. 1022 c.c. (v. infra Cass. SS.UU., 17 dicembre 2020, n. 28972), la lettura della
“convenzione d'acquisto” del diritto rivela l'assenza di realitas nello stesso. Non vi è alcun effetto reale nei confronti del de cuius e dei suoi aventi causa ma unicamente il diritto di godere del posto auto per un lasso temporale oggettivamente consistente su di un bene pubblico il cui titolare (il Parte_3
) ebbe a concedere (concessione - contratto) lo sfruttamento ad una società. Agli odierni, fini,
[...] quindi, non potrebbe procedersi ad una attribuzione di diversi diritti rispetto ai diversi box trattandosi nella sostanza di un credito che deriva dalla posizione contrattuale unica di Persona_2 La capitalizzazione di tale valore può svolgersi alla luce della metodologia offerta dall'ausiliario del Tribunale (e sottoposta al contraddittorio tecnico delle parti) esplicitata nella relazione peritale (“stimando la media matematica dei valori rilevati dalle fonti sopra descritte, la quale verrà moltiplicata per la "superficie virtuale di stima".. calcolata moltiplicando la superficie commerciale vendibile per il coefficiente correttivo” – pp. 60 – 67 relazione peritale). Seguendo tali criteri si giunge a quantificare la somma di € 62.205,84 per ciascuno (totale € 124.411,68). pagina 17 di 32 4. Costituisce, altresì, un credito ereditario (anche qui sotto forma di contratto trasmissibile agli eredi) il contratto di locazione del box sito nell'autorimessa in Comune di Milano, via Cerva 25, numero interno 33, al Catasto Fabbricati di Milano al foglio 391 particella 364 subalterno 141, al quinto piano sotterraneo. Si tratta di un contratto con durata trentennale dal 30 settembre 1997 al 30 settembre 2027, ceduto al defunto con atto del notaio di Milano in data 31 ottobre Persona_2 Parte_4
2014 (doc. 9 fasc. La cessione veniva fatta per il corrispettivo di € 21.860,00 quale residuo CP_1 del canone capitalizzato iniziale. Da qui si può trarre la considerazione che non sussistesse all'apertura della successione alcun debito ereditario in senso tecnico ma semmai il controvalore del godimento che potevano trarne gli eredi (direttamente o indirettamente) nei limiti del tempo residuo. Il controvalore locativo costituisce il parametro più adeguato di capitalizzazione del diritto dall'aperta successione fino al suo spirare il 30 settembre 2027. La liquidazione è stata “offerta” dall'ausiliario su specifico quesito somministrato dal Tribunale (v. ut supra) al cui esito può aderirsi vista l'ostensione dei relativi criteri oggettivi e di estimo resi nella relazione (“media matematica dei valori rilevati dalle fonti .. moltiplicata per la "superficie virtuale di stima" p. 56-59 e 67 elaborato peritale) Nel relictum, pertanto, va considerata la somma di € 13.440,00 (considerando 96 mesi e € 140,00 al mese).
5. Le partecipazioni societarie. a) la quota del 50% della " pari ad un valore nominale di Parte_5
€ 29.660,00 (infra doc. 2 fasc. PAGLIARI); b) la quota 3,89% della , pari al valore nominale di € 11.780,00 CP_8
c) n.4 azioni della ITA SPA del valore nominale complessivo di € 244,00.
Non costituisce più bene ereditario, a fini divisionali, la quota del 3,55% nel capitale della società
"LAY LINE GENOMICS SPA in LIQUIDAZIONE, (del valore nominale di € 6.041,00) in quanto l'ente si è estinto a seguito della liquidazione attestata dal relativo bilancio steso dal liquidatore il 30 aprile 2021 (doc. 6 fasc. . La circostanza che le convenute contestino che “nessuna Pt_1 distribuzione è stata fatta in favore delle in occasione della liquidazione della Parte_6
Società” è del tutto irrilevante iure hereditario. Il bene ereditario (ovvero la quota) non esiste più al momento della divisione sicchè l'eventuale mancata percezione dell'avanzo creditorio dalla liquidazione ed estinzione della società può costituire un credito verso il liquidatore. Il valore nominale delle quote sociali risulta pari ad € 41.684,00. Ora nessuna delle parti si è peritata di indicare l'effettivo valore venale delle società e, quindi, delle quote cadute in successione. Non essendoci peraltro nessun contrasto circa una possibile discrepanza, il Collegio non può che prenderne atto ai fini dell'accertamento dell'asse ereditario.
6. le giacenze di conto corrente L'esame congiunto del verbale d'inventario (prodotto dall'attrice – doc. 22 fasc. e i diversi Pt_1 documenti prodotti dalle convenute, fanno emergere la sussistenza delle seguenti giacenze di conto corrente all'apertura della successione nei numerosi conti correnti bancari, intestati o cointestati al de cuius, come elencati qui appresso: i. conto corrente bancario n. 460 00 887110, presso Deutsche Bank Spa Fil. Milano Via S.
Prospero 2 - cointestato con altro soggetto - con giacenza spettante pro quota pari ad € 116.532,00
ii. conto corrente bancario n. 460 89 828884, presso Deutsche Bank Spa Fil. Milano Via S.
Prospero 2 - con giacenza pari ad € 39.573,00;
pagina 18 di 32 iii. conto corrente bancario n. 11106, presso IW Bank Spa Fil. Mi-lano 086 - con giacenza pari ad € 34.542,00; iv. conto corrente bancario n. 000000010295, presso BI NC Spa Fil. Milano Borgogna - con giacenza pari ad € 214.219,00; v. conto corrente bancario n. 000000017847, presso BI NC Spa Fil. Milano Francesca
Romana - con giacenza pari ad € 31.776,00; vi. conto corrente bancario n. 13/2259, presso Fil. Milano 13 - Controparte_5 con giacenza pari ad € 16.816,00; vii. conto corrente bancario n. 408/117800, presso Banco di Desio e della Brianza Spa Fil. Milano
13 - cointestato con altro soggetto, con giacenza spettante pro quota pari ad € 57.946,00; viii. conto corrente bancario sostenibile n. [...], presso CheNC Spa, con giacenza pari ad € 108.419,00; ix. conto corrente bancario n. 1010113935844, presso Wells Fargo Crown Banking - cointestato con altro soggetto, con giacenza spettante pro quota pari ad USD 22.457,00 pari ad € 20.176,00; x. conto corrente bancario n. 0259010130, presso NC Intermobiliare di Investimenti e Gestione
Spa, contenuto in dossier 25/1091132, con giacenza pari ad € 13.898,00; xi. conto corrente bancario n. 9233, presso NC Nazionale del Lavoro Spa, Fil. n.7700 sede
Varese, cointestato con altro soggetto, con giacenza spettante pro quota pari ad € 49.244,00; xii. conto corrente bancario n. 369219-CC-0006, presso CO . - Lugano (Svizzera), con CP_9 giacenza pari ad € 124.009,00; xiii. conto corrente bancario n. CH08 0851 5030 6544 1200 4 in Portafoglio n.0306.5441 02.01, presso NC LI ER & CO SA - Lugano (Svizzera con giacenza pari a CHF 9.375,00 pari ad € 8.617,00; xiv. conto corrente bancario n. CH89 0851 5030 6544 1200 1 in Portafoglio n.0306.5441 02.01, presso NC LI ER & CO SA - Lugano (Svizzera), con giacenza pari ad € 24.050,00; xv. conto corrente bancario n. 010/77917, presso NC sede con Controparte_10 giacenza pari ad € 66.794,00; xvi. conto corrente bancario n. 010/91682, presso Milano sede - con Controparte_11 giacenza pari ad € 451.814,00; xvii. conto corrente presso Poste Italiane Spa – Banco Posta n. 000093836393, avente la giacenza di
€ 4.329,21 (doc. 8 fasc. . CP_1
A ciò si aggiunge il saldo creditorio della carta Postepay intestata al de cuius di cui si può svolgere soltanto una stima sommaria al momento della morte. In mancanza di una lettera di consistenza dell'intermediario finanziario, non si comprende tale saldo evincendosi tanto un accredito di € 10.000,00 tanto spese per circa € 4.084,50 ante mortem. Il saldo indicato dai convenuti al 28 settembre 2022 (doc. 35 fasc. appare del tutto arbitrario dal punto di vista successorio atteso che dopo CP_1 la morte la carta è stata alimentata con accrediti (per € 6.000,00) di soggetti esterni (non sostanze ereditarie). Strumento di pagamento che benchè intestato al de cuius era ancora utilizzabile dopo tre anni dalla sua morte rendendo incerta la prova sula individuazione del quantum ereditario. In via di approssimazione si può affermare che al netto degli accrediti esterni e degli addebiti (di cui non si comprendono la finalità) il credito di € 9.848,39 può essere utilizzato a fini divisionali.
Attingendo dalla citata documentazione in apicibus può ricostruirsi l'insieme degli strumenti finanziari et similia valorizzati alla data di apertura della successione e presenti nei depositi amministrati:
pagina 19 di 32 a. Patrimonio investimenti Cliente n.369219, presso CO NC SA - Lugano (Svizzera) - € 388.641,00;
b. Patrimonio investimenti in Portafoglio n.0306.5441 02.01, presso NC LI ER & CO SA -
Lugano (Svizzera) € 667.903,00; c. Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.13348/0, presso NC Euromobiliare SpA - Filiale di Milano sede- € 4.642.713,00 (infra doc. 6 fasc. ; CP_1
d. Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.460 14 611215 000, presso Deutsche Bank SpA -
Filiale di Milano Via S. Pro- spero n.2 - cointestato con altro soggetto - € 257.720,00 (infra doc. 7 fasc. CP_1
e. Patrimonio investimenti in sottorubrica n.460 14 611215 001, presso Deutsche Bank SpA -
Filiale di Milano Via S. Pro- spero n.2 - € 217.144,00; f. Patrimonio investimenti in Deposito Titoli n.460 89 828884, presso Deutsche Bank SpA -
Filiale di Milano Via S. Prospero n.2 - € 59.928,00;
g. Patrimonio investimenti in Rapporto Fondi n. 311848501, presso Deutsche Bank SpA - Filiale di Milano Via S. Prospero n.2 - € 63.058,00; h. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.7111106, presso IW Bank SpA - Filiale di Milano
n.073 - € 30.564,00; i. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.003045421000, presso BI NC SpA - Filiale di
Milano Borgogna - € 2.719.727,00; j. Patrimonio investimenti in Conto Titoli Custodia ex Barclays al portatore n.1500121637, presso CheNC SpA - € 401.267,00; k. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.25/109132 Rubricato 0, presso NC Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA - € 147.386,00; l. Patrimonio investimenti in Dossier Titoli n.12/013/810119, presso Controparte_5
- € 146.464,00;
[...]
m. Polizza n.367838/0 - conto gestito collegato 835/77917 presso NC Euromobiliare Filiale di
Milano sede, € 238.209,00(a dispetto del nomen iuris si tratterebbe di un deposito titoli come tale ricadente in successione – v. doc. 6 fasc. ; CP_1
n. Deposito Titoli n.0000210872/0 presso BNL Spa Filiale 7700 Varese, Privo di strumenti finanziari, € 1,00; o. Deposito Titoli n.7700500740/0 presso BNL Spa Filiale 7700 Varese, cointestato con altro soggetto, Privo di strumenti finanziari, € 1,00; p. Sotto deposito Titoli n.7700500740/2 presso BNL Spa Filiale 7700 Varese, Privo di strumenti finanziari, € 1,00.
La somma algebrica totale ammonta ad € 11.362.431,59, salvo errori e modificazioni al momento della divisione.
7. beni mobili ”corporales”. Risultano caduti in successione – nei limiti di cui appresso – le seguenti cose suscettibili di essere oggetto di diritti:
- il diritto di nuda proprietà sugli arredi et similia presenti nella casa coniugale (infra docc. 22 fasc. . Come argomentato e liquidato rispetto all'immobile costituente casa Pt_1 coniugale in Corso di Galleria San Babila (v. punto 1 relictum) occorre rifarsi allo stesso pagina 20 di 32 criterio di liquidazione del diritto caduto in successione essendo oggetto del prelegato il valore del diritto s'uso dei beni mobili ivi presente. Prendendo a riferimento il valore della piena proprietà stimato in sede di inventario (€ 27.340,00) può affermarsi il valore del diritto di nuda proprietà in € 10.936,00;
- il diritto di proprietà sui beni mobili presenti nel cespite sito in sito in Viale Regina Giovanna n.
7, sub 14 pari ad € 3.960,00;
- il diritto di proprietà dell'autoveicolo Lexus HXU3 targa DC338NN, privo di valore commerciale a mente della “stima” dell'inventario.
8.I c.d. crediti ereditari. La difesa attorea ha allegato in citazione (pp. 11 e 12 ) che la somma complessiva di € 471.100,00 costituirebbe un asserito credito che il de cuius avrebbe avuto in confronto della madre per Persona_1 il trasferimento di somme senza alcuna apparente giustificazione. Con la morte tale credito sarebbe divenuto ereditario e sarebbe rimasto l'obbligo in capo anche agli eredi di (le odierne Persona_1 convenute) di restituzione.
La scarna allegazione attorea – priva di qualsivoglia riferimento giuridico – pare deporre per una sorta di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. riferendosi unicamente all'assenza di causa adquirendi Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nei suddetti giudizi: -) è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
-) è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento. Fondamentale a tal riguardo è la decisione pronunciata da (Cass. III, 11 febbraio 1999, n. 1170). Tale sentenza ha stabilito che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al therna decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo;
oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti. Allo stesso modo quando il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (così, nuovamente Cass. III, 27 maggio 2024 n. 14788)
Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti – come nella specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis. (infra Cass. VI-III, Ord. 26 maggio 2021, n. 14428). A questo proposito l'attrice deve dimostrare i pagamenti eseguiti dal de cuius ed allegare la mera assenza di un apparente causa giustificativa. Le convenute, di contro, nella loro qualità di eredi di
[...]
devono dimostrare quale fosse la diversa causa giustificativa addotta a fondamento dello ius Per_1 retinendi della somma.
Quanto all'onere probatorio incombente sull'attrice può predicarsi assolto soltanto in parte stante:
• la presenza di duplicazioni dei trasferimenti sia al punto i) che al punto iii) dell'elenco di cui alla pagina 12 della citazione (vedi doc. 19 fasc. ; Pt_1
• l'indicazione di bonifici complessivi (punti i e iii ) per complessivi € 124.700,00 di cui non vi è prova documentale.
In secondo luogo i bonifici “incriminati” sono stati eseguiti verso un conto corrente cointestato (nella causale il de cuius utilizzava spesso la dicitura “giroconti) con quel che ne segue circa la presunzione iuris tantum sottesa all'art. 1854 c.c.. In thesi la somma finale algebrica degli importi dimostrati pagina 21 di 32 ammonta ad € € 223.050,00 di cui la metà € 111.525,00 potrebbe essere oggetto di scrutinio agli odierni fini (su questo il Tribunale aderisce alla minuziosa ricostruzione in fatto operata dalla difesa convenuta alle pp. 17 e ss. della comparsa di costituzione). In terzo luogo, va dato atto che all'apertura della successione la sola metà della giacenza del conto corrente bancario BNL 7700/9233 è stata individuata dalle parti (v. doc. 22 fasc. come Pt_1 caduta in successione con quel che ne segue circa l'apprensione della residua metà da parte di
[...]
o chi per essa. Da ciò di si può desumere l'inesistenza di una prova contraria al superamento Per_1 della contitolarità effettiva delle somme ivi transitate e quindi, dell'apprensione che ne abbia fatto la cointestataria poi defunta. Chiarito ciò le convenute hanno opposto un'eccezione impeditiva del rapporto fondata sulla sussistenza di due causae adquirendi contraddittorie fra loro ovvero: l'adempimento dell'obbligazione naturale o, comunque quello dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti della madre. Si tratta di fatti inconciliabili fra loro in quanto la fattispecie della soluti retentio dell'obbligazione naturale postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (infra Cass. II, 30 settembre 2016, n. 19578). I presupposti dell'obbligo alimentare, di contro, sono l'esistenza di un legame soggettivo fra avente diritto ed obbligato e, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di uno stato di bisogno dell'alimentando - e la correlativa incapacità dello stesso di provvedere al proprio mantenimento - nonché la capacità economica dell'obbligato Nell'ambito dei rapporti familiari, quindi, appare evidente che laddove sussista obbligo alimentare non può operare lo schema dell'obbligazione naturale. L'esistenza di un obbligo giuridico cozza con l'adempimento spontaneo di ciò che obbligo non è ovvero un dovere morale o sociale. Nel merito, comunque, le “prove” dedotte a supporto di siffatte eccezioni appaiono “deboli” in quanto non vi è alcuna risultanza che fosse indigente o necessitasse di supporto economico Persona_1
“aggiuntivo”, quantomeno al fine di configurare l'adempimento dell'obbligo alimentare di cui all'art. 433 c.c.. Le convenute si sono limitate a produrre un mero estratto del conto corrente cointestato, riferito ad un breve lasso temporale, nel quale è presente un'annotazione a mano della asserita pensione della defunta madre. Documento del tutto irrilevante al fine di provare la complessiva situazione
“patrimoniale” deficitaria e suscettibile di far sorgere l'obbligo alimentare. In definitiva va dichiarata l'assenza di causa dei pagamenti eseguiti dal de cuius in favore della madre per € 111.525,00. Quale credito del defunto accertato nell'ambito del processo divisionale deve essere imputato alla quota della debitrice per l'intero (la quota ereditaria di e assicurato il diritto Persona_1 di prelievo degli altri coeredi nei limiti delle rispettive quote ereditarie ex artt. 724 e 725 c.c..
9.Le passività ereditarie.
A fini descrittivi – e di ordine nell'esame processuale- va rammentata la differenza che corre tra i c.d. pesi ereditari e i debiti ereditari. I primi sono rappresentati da quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. I secondi sono rappresentati dai debiti esistenti in capo al de cuius al momento della morte e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento
(arg. ex Cass. II, 2 febbraio 2016, n. 1994). La difesa attorea ha allegato una serie di poste economiche che a suo dire costituirebbero passività ereditarie ed analiticamente snocciolate alle pp. 9- 11 della citazione.
In primo luogo, vanno esaminati cc.dd. debiti ereditari ovvero quelli che aveva il de cuius al momento dell'aperta successione. E che, come tali, si ripartiscono pro quota hereditatis sugli eredi salvo, pagina 22 di 32 ovviamente, il diritto al rimborso pagato dal coerede eccedentario rispetto alla propria quota. Tale eccedenza, infatti, costituisce un credito da far valere nei confronti degli altri coeredi mediante il diritto al corrispondente prelevamento dal relictum ereditario. In questa categoria rientrerebbero le seguenti allegazioni:
• 9.1 debito nei confronti di per euro 17.376,05 quale metà della somma Parte_1 giacente sul conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso Ameritrade. Orbene l'assunto è indimostrato sulla scorta dello stesso (unico) documento prodotto a suo supporto dalla difesa attorea (doc. 12 fasc. PAGLIARI) che costituisce un mero modulo precompilato ma non sottoscritto dal de cuius e, soprattuto, non fa riferimento ad alcun conto corrente cointestato dal quale sarebbe stata eseguita la movimentazione bancaria verso un conto autonomo del solo Persona_2
• 9.2 debito nei confronti di per euro 17.500,00 quale quota di ½ dell'importo Parte_1 complessivo di euro 35.000,00 trasferito dal marito dal conto cointestato n. 46000887110 acceso presso Deutsche Bank spa Fil. Milano Via S. Prospero 2 al conto Banco Posta n. 93836393 intestato unicamente a quest'ultimo. Dall'esame dell'estratto prodotto risultano dimostrati (doc. 13 fasc. accrediti provenienti Pt_1 da un conto cointestato tra i coniugi per la minor somma di € 25.000,00 la cui metà, in astratto, dovrebbe costituire il credito restitutorio vista l'allegata (implicitamente) assenza di causa del versamento. Orbene l'assunto non persuade per il semplice fatto che la difesa attorea non si è peritata di indicare o prospettare quale fosse la giacenza media del conto corrente cointestato di provenienza. Da qui l'impossibilità in nuce di poter accertare l'utilizzo di somme di denaro in eccedenza rispetto alla stessa contitolarità presunta di cui all'art. 1854 c.c. e, quindi, di chiedere la restituzione da parte dell'altro cointestatario. Non essendovi prova del superamento della provvista legittimamente attribuibile per presunzione ex lege non è possibile esperire l'actio mandati per il recupero di una sua quota;
• 9.3 debito nei confronti di per euro 8.000,00 quale quota di ½ dell'importo Parte_1 complessivo di euro 16.000,00 trasferito dal marito dal conto cointestato n. 46000887110 acceso presso Deutsche Bank spa Fil. Milano Via S. Prospero 2 al conto Banco Posta
[...] intestato unicamente a quest'ultimo. L'assunto è infondato per la medesima ragione di cui al punto precedente;
va sottolineato, comunque, che i singoli importi indicati nell'atto non compaiono nel documento prodotto (doc. 13 e 14 prodotto come unico file fasc. cosicchè difetta anche la prova dell'accredito primigenio;
Pt_1
• 9.4 debito nei confronti di della somma di € 150.000,00 quale quota di ½ di Parte_1 euro 300.000,00 prelevata dal marito il 01.07.2016 dal conto cointestato n. 887109 acceso presso Deutsche Bank per il pagamento di una parte di prezzo del cespite sito in Milano, via
Regina Giovanna n. 7, caduto in successione.
L'assunto è fondato nei limiti della minor somma di € 25.259,50. Analizzando l'estratto conto al periodo dato (31 luglio 2016- doc. 15 fasc. emerge che la sua giacenza non era collimante Pt_1 con l'intero importo trasferito dal de cuius. Infatti, al 31 luglio 2016 (ovvero un mese dopo) vi era un saldo di € 249.481,66 così facendo presumere una costante sua alimentazione ed una giacenza media più alta. Sommandola al trasferimento disposto si può presumere che il contestatario potesse utilizzare fino ad € 274.740,50. Da qui l'importo di € 25.259,50 quale eccedenza del suo diritto e suscettibile di actio mandati. Ora essendo documentato che quella somma eccedentaria è stata utilizzata per l'acquisto di un bene di esclusiva proprietà del de cuius emerge un difetto di tiolo nella sua disposizione.
Omissione che non è stata colmata dalle convenute con un'altra causa adquirendi ma soltanto con la generale allegazione della impossidenza dell'attrice e, quindi, della riconducibilità di ogni provvista su pagina 23 di 32 ogni conto o deposito amministrato al de cuius. Mera difesa infondata in diritto, prima ancora che in fatto;
• debiti nei confronti di per € 327.050,00 quali trasferimenti dal conto Parte_1 cointestato n. 887109 acceso presso Deutsche Bank a quelli sui conti personali dal 2011 al
2017.
L'assunto è infondato in fatto come meglio appresso:
− in data 18.05.2011 euro 22.800; in data 16.05.2011 euro 24.300; in data 13.05.2011 euro 24.400; in data 12.05.2011 euro 24.500; in data 11.05.2011 euro 24.600. Il de cuius ha disposto di meno della metà del saldo presente nel 2011 (metà saldo € 255.000,00).
Peraltro, si rinvengono altrettanti bonifici in alimentazione del conto provenienti da quello esclusivo di per circa € 100.000,00; Parte_7
− in data 26.06.2012 euro 25.000; in data 20.12.2012 euro 24.900; in data 19.12.2012 euro 25.000; in data 18.12.2012 euro 24.700; in data 17.12.2012 euro 24.800; in data
17.12.2012 euro 24.900; in data 14.12.2012 euro 25.000. Vi è una carenza documentale inerente il saldo iniziale del primo semestre dell'anno (estratti da giugno a dicembre – infra indistintamente doc. 16 fasc. . L'unico dato disponibile da fine giugno Pt_1 evidenzia un saldo disponibile per la metà di € 187.648,50; se ne può inferire che il de cuius ebbe a disporre nell'ambito della sua “quota”;
− in data 01.02.2013 euro 25.000. E' sufficiente ricordare che la difesa attorea ha prodotto il solo estratto al 28 febbraio 2013 e da ciò si evince una disponibilità mediana di €
59.500. Il de cuius ebbe a disporre nell'ambito della sua “quota;
− in data 21.01.2014 euro 24.900; in data 21.01.2014 euro 25.000; in data 28.03.2014 euro 24.900; in data 24.03.2014 euro 25.000; in data 10.04.2014 euro 24.800; in data
14.07.2014 euro 25.000. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento mancando gli estratti conto del mese di gennaio e del secondo semestre dell'anno;
− in data 27.02.2015 euro 25.000; in data 03.03.2015 euro 24.900. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento essendoci un solo estratto conto riferito asl primo trimestre. Giova segnalare che la somma “incriminata”, comunque è di molto inferiore alla metà del saldo disponibile;
− in data 02.02.2016 euro 25.000; in data 11.10.2016 euro 10.000. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento essendoci un solo estratto conto riferito asl primo trimestre. Vi sono stralci di estratti conto dai quali non si comprende né alimentazione né saldo finale;
− in data 17.10.2017 euro 25.000; in data 17.11.2017 euro 25.000; in data 01.11.2017 euro 25.000. Difetta completamente la prova della giacenza media dell'anno di riferimento essendoci un solo estratto conto riferito asl primo trimestre. Vi sono stralci di estratti conto dai quali non si comprende né alimentazione né saldo finale. Giova segnalare che la somma “incriminata”, comunque è di molto inferiore alla metà del saldo disponibile.
• debito nei confronti di derivante dalla vendita delle quote Andersen Parte_1
Consulting. Difetta qualsiasi prova dell'operazione (oltre alla genericità dell'allegazione)
pagina 24 di 32 In sintesi, costituisce un credito dell'attrice verso l'eredità la sola somma di € 25.259,50. Gli artt. 752 e 754 cod. civ. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, cod. civ., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria (Cass. II, 24 agosto 2012, n. 14629).
9.A Le ulteriori passività ereditarie. L'attrice si cimenta, poi, nella elencazione di ulteriori voci di spesa che avrebbe sostenuto nell'interesse dell'eredità e che dovrebbero essere considerate passività. Rientrano nel concetto speso le seguenti poste debitorie:
-
9. A. 1 spese di natura straordinaria in relazione all'immobile sito in Milano, Galleria San
Babila 4D per € 120.783,79 (doc. 7 fasc. . Si tratta di oneri relativi ad un immobile Pt_1 il cui diritto di nuda proprietà è caduto in successione e le cui spese di natura straordinaria competono al nudo proprietario (ovvero tutti gli eredi) e non all'abitator in proprio ex art. 1005 c.c.. (rinvio ex art. 1026 c.c.). Chiarito ciò non è stato né allegato né provato che alcuno degli eredi abbia estinto tale passività ereditaria. In concreto, tuttavia, è stata prodotta una missiva – alquanto generica – dell'asserito patrono del che intimava Parte_8 il pagamento del citato ammontare, pena l'azione di recupero giudiziale. Ora nel corso del giudizio nessuna delle parti – soprattutto l'attrice – ha provato se e come sia stato estinto tale debito sicchè il Tribunale è sfornito dei mezzi di prova necessari per poter affermare tanto la sua esistenza in astratto quanto la sua successiva estinzione da parte di alcuno.
-
9.A.2 le spese funerarie e monumento funebre per € 12.501,40 (doc. 8 fasc. PAGLIARI) sostenute interamente dall'attrice come dimostrato, Da qui il diritto di prelevamento di € 3.125,35 (12/48) dalla quota di e la somma di € 260,44 da ciascuna delle quote Persona_1 delle convenute (1/48 ciascuna);
9.A.3 Sono escluse da tale qualità o prive di prova le seguenti voci indicate dalla difesa attorea:
• le spese per .d. per tasse, imposte e costi di gestione annualità 2019 - 2020 posizione reddituale e fiscale del de cuius per euro 53.434,89 (infra doc. 9 fasc. in quanto afferenti a Pt_1 spese per le società e non direttamente del defunto. In parte, poi, la documentazione prodotta
(soprattuto i modelli f24) non si capisce a cosa si riferiscano in termini di imputazione di spesa;
• le spese di IMU e TASI in relazione agli immobili caduti in eredità (annualità 2019-2020-2021) per euro 8.491,00 (doc. 10 fasc. in quanto imposte legate al possesso degli Pt_1 immobili, pacificamente esercitato dall'attrice;
• i costi relativi alla predisposizione delle perizie sugli immobili caduti in eredità per euro 2.049,60 (doc. 11 fasc. in quanto strumentali all'attività dell'erede per la sua Pt_1 posizione potestativa e non certo nell'interesse dell'eredità; pagina 25 di 32 • i costi di assicurazione della vettura non sono dimostrati (non è presente nella busta telematica il doc. 17) non senza contare che si tratta di spese “ordinarie” come tali ricadenti su chi ha la disponibilità della cosa;
• i costi “condominiali” dei box di Via Cerva Milano e Via Lambro appaiono essere stati affrontati da un soggetto diverso dall'attrice (doc. 18 fasc. , non senza contare che Pt_1 si tratta di spese “ordinarie” come tali ricadenti su chi ha la disponibilità della cosa;
• la quota partecipazione circolo del Golf in quanto priva di alcuna prova;
• le spese, imposte ed onorari notarili per la predisposizione delle pratiche relative alla presentazione delle dichiarazioni di successione. Quanto alle imposte le convenute hanno dimostrato il pagamento della loro quota (doc. 11 fasc. . Per il resto l'attrice non ha CP_1 prodotto alcun documento a supporto;
• le spese, imposte ed onorari notarili in favore del Notaio in quanto non Persona_5 suffragate da alcuna prova (ancorchè in astratto passività ereditarie ex art. 511 c.c.);
• le spese legali in favore dell'Avv. Roberto Campagnolo riguardano la parte attrice e non l'eredità;
• i c.d. costi e onorari in favore del commercialista dott. per la società Pt_9 CP_12 concernono un soggetto terzo rispetto al de cuius;
• le spese condominiali straordinarie per l'immobile sito in Galleria San Babila pari ad € 20.000,00 appare una voce duplicata rispetto a quella ut supra (e non supportata da alcuna prova);
• l'imposta principale di successione è stata pagata pro quota dalle coeredi (doc. 12 fasc. ; CP_1
• la sanzione erogata dall'Agenzia delle Entrate per il ritardo nel pagamento delle imposte non è supportata da alcuna prova.
10.Le c.d. anticipazioni ereditarie o prelievi eseguiti dall'attrice.
10.1 Il bonifico di € 150.000,00 La difesa convenuta ha allegato la presenza di prelievi eseguiti dall'attrice nonchè di atti dispositivi posti in essere dal de cuius che “la sig.ra dovrà restituire alla massa e/o imputare alla propria Pt_1 quota, ai fini della divisione ereditaria” nonché, i secondi, quali “anticipazione ereditaria, a debito della propria quota… come parte integrante del donatum anche gli importi sopra indicati”. Occorre distinguere, quindi, le due tipologie di atti dispositivi ed accertare la fondatezza o meno delle corrispondenti domande. La prima rientra nell'ambito dell'actio mandati poiché le convenute allegano, e dimostrano, che la prima ha disposto dal conto corrente presso BI NC (ora Intesa San Paolo), intestato esclusivamente al de cuius, il giroconto della somma di € 150.000,00 (doc. 25 fasc. il 25 settembre 2019 in CP_1 favore di un proprio conto personale (due giorni dopo la morte di Persona_2
Si tratta chiaramente di un atto gestorio su di un bene ereditario (ovvero il credito al tantundem in confronto della banca). Di tale “giroconto” l'attrice non ha reso alcuna giustificazione di carattere
“causale” né ha reso un conto specifico dell'utilizzo che ne abbia fatto. Come visto sopra quasi tutte le poste di pagamento che sono state da ella allegate, quali passività ereditarie, tali non erano sicché non si può affermare la riconducibilità di tale prelievo al soddisfacimento di debiti ereditari. In sintesi, non pagina 26 di 32 si è acquisita al processo la prova dell'utilizzo nell'interesse della comunione di sostanze ereditarie. Trattandosi di una somma di denaro a debito dell'attrice dovrà essere oggetto di imputazione per l'intero nella sua quota, con diritto della parte al prelievo della somma di € 37.500,00 e Persona_1 delle convenute a quella di € 3.125,00 ciascuna.
10.2 Le convenute hanno imputato all'attrice l'utilizzo della carta di credito del de cuius con la quale avrebbe eseguito delle spese personali per € 8.402, 02.
L'allegazione è del tutto aspecifica in quanto si basa sul mero rinvio all'estratto del conto corrente dove era appoggiato lo strumento nel quale sono indicate in modo frammisto spese derivanti da vari rapporti. Purtuttavia la carta di credito è stata utilizzata per oltre due anni dopo la morte del titolare e l'attrice non ha giustificato in alcun modo le spese comunque desumibili dalla visione del citato estratto conto (infra doc. 26 fasc. . Ne segue che l'attrice deve imputare la citata somma alla propria CP_1 quota, la parte ha diritto di prelievo per € 2.100,50 ed € 175,04 a ciascuna delle convenute. Persona_1
10.3 Le convenute hanno, ulteriormente allegato “un ulteriore movimento in uscita dal conto corrente del de cuius presso AN (ora Euromobiliare) e diretto sul conto cointestato dell'Ing. e Per_2 della sig.ra per un ammontare pari ad Euro 1.000.000 (cfr. doc. 36). Nella ricostruzione del Pt_1 patrimonio ereditario, dunque, dovrà essere incluso anche l'importo di Euro 500.000, che la sig.ra dovrà restituire alla massa e/o imputare alla propria quota, ai fini della divisione ereditaria” Pt_1 soggiungendo “che tale attribuzione patrimoniale sarebbe comunque priva di altra causa che non sia il mero spirito di liberalità, e come tale integrerebbe, comunque, una donazione, invalida per difetto di forma e, comunque soggetta a restituzione alla massa ereditaria e/o imputazione alla quota dell'attrice”. Si riprota uno stralcio del cit. doc. 36 fasc. GANDINI)
Sullo specifico fatto storico la difesa attorea non ha svolto alcuna contestazione né generica né specifica tanto in prima udienza (note scritte del 12 settembre 2022) quanto nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c..
Si pone comunque una quaestio iuris non irrilevante. La natura di atto attributivo del citato giroconto verso un conto cointestato.
Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza,
e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (infra Cass. II, 2 dicembre 2013, n. 26991); ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (infra Cass. II, 21 ottobre 2021, n. 29324). La disponibilità di una somma su di un conto corrente cointestato determina il conferimento della legittimazione – qualora non sia dedotta la clausola di amministrazione congiunta - a disporre nei confronti dell'istituto di credito di ciascuno dei correntisti. Ciò non equivale all'attribuzione della sua titolarità avendo il contratto natura tanto normativa che gestoria. Ne segue che l'accredito di una somma da parte di uno dei correntisti sul conto cointestato non ne determina l'acquisto della titolarità in capo all'altro salvo che non si deduca, e provi, la sussistenza di un negozio sottostante l'atto. Ciò si differenzia dalla c.d. presunzione di contitolarità della somma giacente che costituisce una regola di pagina 27 di 32 giudizio superabile con la prova contraria della titolarità esclusiva. In questo caso data dalla stessa parte convenuta laddove ricollega al giroconto di somme di proprietà esclusiva del de cuius un atto attributivo generico o donativo. Ora in causa non vi è la prova di quale fosse il conto di destinazione di tale giroconto né che lo stesso sia caduto in successione per la metà così da poter presumersi l'appropriazione dell'altra metà da parte dell'attrice. In sintesi, il giroconto di per sé non costituisce né un negozio sine causa né una donazione diretta nulla in quanto la difesa delle convenute non ha né allegato né provato tali negozi invalidi limitandosi a trarre le relative conclusioni giuridiche dalla semplice allegazione di un atto giuridico di per sé neutro. L'assunto va respinto.
10.4 Gli ulteriori movimenti bancari provenienti da conti intestati esclusivamente al de cuius verso conti cointestati per € 139.500. Si tratta, anche in questo caso, di un assunto infondato per ragioni strutturali (e di prova) della natura dispositiva dell'atto allegato. Si riporta la tabella elaborata in via sintetica e chiara dalla difesa convenuta quale summa aggregata dei citati movimenti bancari
L'esame, tuttavia, dei documenti prodotti (docc. 37 e 38 fasc. pare smentire lo stesso CP_1 assunto poiché lo stesso de cuius ebbe cura di affermare che tali bonifici fossero dei giroconti e, soprattuto, si riferiscono ad un'epoca assai antecedente all'apertura della successione con quel che ne segue circa la sorte di quelle somme d cui non si ha alcuna prova di appropriazione – neanche per la metà da parte dell'attrice. Ne segue che non persuade la ricostruzione convenuta secondo cui “è evidente che tutte le suddette disposizioni dovranno essere necessariamente imputate alla sig.ra
come anticipazione ereditaria, a debito della propria quota”. In disparte che non si Pt_1 comprende quale istituto sia l'anticipazione dell'eredità (non previsto nel nostro ordinamento, salvo il patto di famiglia), appare esservi una sovrapposizione di piani tra gestione di somme su di un conto ed attribuzione a terzi. Difetta in nuce un negozio sottostante da invalidare per difetto di forma (in caso di asserita donazione) oppure perché privo di causa.
11. La c.d. indennità d'occupazione.
Le parti sono cognite della ricostruzione pretoria e dottrinaria del tema della fruttificazione figurativa quale contropartita monetaria dell'uso esclusivo che un comunista o coerede faccia di un bene
“comune” ex art. 1102 c.c.. L'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad pagina 28 di 32 opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). Ciò legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. II, 14 aprile 2015,
n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Tuttavia se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (infra
Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423). Appaiono evidenti le caratteristiche strutturali del riconoscimento di tale fruttificazione “indennitaria” che si differenzia dall'azione di rendimento del conto (o come actio mandati o come negotiorum gestio) seguita alla messa a reddito di un cespite comune. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di giustificare (ex contractu o ex lege) l'esito della fruttificazione volontaria del bene concesso a terzi. Nel primo, e nostro caso, di valutare unicamente se le parti non posseditrici della cosa siano state lese nella volontà ed interesse di farne uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c. In disparte le schermaglie usuali in queste controversie, la prima vera richiesta di consegna delle chiavi può ricollocarsi soltanto a causa in corso ovvero con la raccomandata inviata dai patroni delle convenute e ricevuta dall'attrice il 27 aprile 2022. In questa si chiede in modo perentorio la consegna delle chiavi degli immobili caduti in successione (o dei crediti di uso degli immobili) parrebbe per un uso diretto.
Orbene Il Tribunale ha svolto anche un accertamento peritale sul punto al fine di quantificare il valore locativo (in varie forme) connesso al godimento dei beni i cui diritti sono caduti in successione. Accertamento tecnico – vista la contesa fra le parti – di carattere preventivo ma pregiudicato nella sua utilità finale dall'accertamento dell'an dell'agognato diritto. L'esame complessivo delle allegazioni delle parti conduce a rigettare l'assunto per i seguenti motivi:
pagina 29 di 32 - generale disinteresse sia astratto che concreto palesato dalle convenute a far data dall'aperta successione senza che vi fosse alcuno spossessamento o cambio fisico delle serrature dei beni.
Si tratta di un atteggiamento anche comprensibile vista la lontananza (gradata rispetto alle singole parti) dai luoghi di causa e l'obiettiva inutilità di un suo diretto dei citati beni sia a fini abitativi che di redditività delle cose. Su tale aspetto, infatti, non può obliterarsi come le convenute non abbiano proceduto a gestire gli immobili dal punto di vista amministrativo come emerge dai documenti di causa (docc. 2,37,10 fasc. né si sono proposte di metterlo Pt_1
a reddito o “recuperarlo” a fronte del c.d. ostruzionismo avverso;
- disinteresse concreto all'attribuzione dei diritti sui cespiti in sede divisionale come si evince dalle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta. Si tratta delle classiche conclusioni generiche aduse nei giudizi divisori ove si chiede: “dopo avere così accertato e determinato, mediante CTU, quale sia l'asse ereditario del de cuius, la quota di spettanza ed i diritti di credito di ciascuna delle convenute quali coeredi del de cuius: (i) provvedere, mediante nomina di un CTU, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., eventualmente anche all'esito delle compensazioni delle reciproche poste di dare / avere, su consenso espresso e favorevole delle parti, mediante ordinanza, alla divisione dell'eredità del de cuius, assegnando a ciascuna delle convenute la quota parte di pertinenza e relativi conguagli..”. Soltanto in sede di precisazione delle conclusioni (il 23 settembre 2024) hanno chiesto l'assegnazione congiunta “dell'immobile di Viale Regina Giovanna caduto immediatamente in comunione ereditaria”;
- destinazione dei box oggetto del credito ereditario a ricovero di beni ereditari nell'interesse della comunione quali l'autoveicolo di e i suoi effetti personali con quel che ne Persona_2 segue circa la soddisfazione anche dell'interesse delle convenute.
La domanda va rigettata.
12. La formazione delle quote Tirando le fila del discorso può affermarsi la sussistenza dello stato attivo dell'eredità per € 14.354.081,90. In questa somma algebrica non è compreso il credito che il de cuius vantava rispetto a quella che sarebbe divenuta sua erede (luctuosa hereditas) come su accertato nei limiti della somma di
€ 111.525,00. In questo caso, infatti, non era vantato verso un terzo ma verso un suo futuro erede con quel che ne segue circa l'applicazione della disciplina dell'imputazione e prelevamenti in sede divisionale.
In linea stratta la quota nominale spettante a ciascun coerede ammonta ad:
• € 9.569.387,84 alla moglie ed attrice (pari alla quota di 2/3 o 32/48); Parte_1
• € 3.588.520,47 alla madre (pari alla quota di 1/4; o 12/48); Persona_1
• € 299.043,37 a ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...] per la quota di 1/48 ciascuna). CP_3
Questa “operazione”, tuttavia, deve essere completata secondo quanto stabilito dall'art. 723 c.c.. Il giudice deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore tanto verso il de cuius tanto verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo infine i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. II, 9 marzo 2006, n. 5092; Cass. II, 11 aprile 1987, n. 3617). L'art. 724 c.c., in particolare, dispone che il coerede debitore, a meno che non estingua precedentemente il proprio pagina 30 di 32 debito (cfr. Cass. 569/78), "deve imputare" per intero il suo credito e, a sua volta, l'art. 725 c.c. prescrive che gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione della rispettiva quota.
Ai fini che qui interessano occorre chiarire il regime giuridico dei rapporti insorti con la declaratoria di nullità di cui alla citata sentenza e la sua incidenza sull'identificazione delle quote da attribuire una volta compiute le operazioni contabili di imputazione e prelevamento di cui agli artt. 724 comma secondo c.c. e 725 c.c..
Operazioni da compiersi alla stregua degli accertamenti di merito su compiuti.
La concreta formazione delle porzioni sulla scorta delle quote delle parti e dei beni relitti nell'ambito di uno o più progetti divisionali da sottoporre alle parti (vista l'assenza di specifiche richieste dei singoli beni nelle rispettive conclusioni) viene rimessa al g.i. a seguito della rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Le spese di lite. Com'è noto, nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti (cfr. Cass. n.
1111/86), in ogni caso di "eccessive pretese o di inutili resistenze" (cfr. ex multis Cass. nn. 7059/02,
3083/06 e 22903/13). Il Collegio ritiene di rifarsi a quell'orientamento di legittimità secondo cui nel procedimento di scioglimento della comunione le ipotesi, tipiche ed eventuali, in cui per l'insorgere d'una controversia tra le parti può instaurarsi un incidente cognitivo da decidere con sentenza, sono tre: contestazioni sul diritto alla divisione (art. 785 c.p.c.); controversia sulla necessità della vendita (artt. 787, cpv. e 788, secondo comma c.p.c.); contestazioni sul progetto di divisione (art. 789, terzo comma, seconda ipotesi,
c.p.c.). Pertanto, in ognuna delle predette ipotesi il giudice, nel provvedere con sentenza, ben può emettere i provvedimenti del caso sulle spese di lite (diverse come s'è detto, da quelle di massa), non essendovi certezza alcuna che vi sarà un momento processuale ulteriore in cui regolarle (infra Cass. II,
23 gennaio 2017, n. 1665). In altri termini (e contrariamente a quanto pure talvolta è stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte), ogni sentenza emessa nel procedimento di divisione è potenzialmente definitiva (salvo ipotesi particolari e diverse da quelle tipiche di cui sopra), perché a differenza di quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito, che in quanto tale debba contenere la statuizione finale sulle spese (sul carattere definitivo della sentenza resa sul progetto di divisione, cfr.
Cass. n. 15466/16). In questi termini, infatti, sono state risolte tutte le questioni inerenti l'an dividendum sit sia quale relictum, donatum che per quanto concerne le poste di dare – avere ai fini dell'imputazione e prelievo così da poter sottoporre alle parti un progetto divisionale da discutere (anche modificandolo) in via negoziale ex art. 789 c.p.c. (salva la necessità di un'ulteriore sentenza all'esito negativo). Si può convenire, quindi, che le parti sono risultate vittoriose e soccombenti su di una serie di domande ed eccezioni tali da potersi predicare una soccombenza reciproca di carattere sia qualitativo che quantitativo.
Esse, pertanto, vanno interamente compensate. Le spese di C.T.U., di contro, sono state sostenute nell'interesse della comunione cosicchè devono essere poste definitivamente a carico delle parti pro quota hereditatis.
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento delle operazioni divisionali.
P.Q.M.
pagina 31 di 32 il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'an dividendum sit, disattesa ogni domanda o eccezione avversa 1. accertato il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria di in capo a Persona_2 per la quota di 32/48, le eredi di per la quota di 12/48 nonché Parte_1 Persona_1
e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3 proprio, nella quota di 1/48 ciascuna;
2. rigetta la domanda di simulazione proposta da Controparte_1 Controparte_2
e in confronto dell'attrice; Controparte_4 CP_3
3. accerta i beni ed i diritti caduti in comunione ereditaria di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 della parte motiva;
4. accerta le passività ereditarie, i debiti da imputarsi alla quota e il diritto di prelievo di ciascun coerede di cui ai punti 9,10 e 11 della parte motiva;
5. rigetta ogni altra domanda od eccezione proposta dalle parti;
6. compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
7. pone definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U. pro quota hereditatis;
8. dispone la rimessione della causa sul ruolo al fine della formazione di un progetto divisionale e della su discussione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE Alessandro Petrucci Antonella Cozzi
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