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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5564/20
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5564 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 29.05.25 vertente TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Daniele Santaniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15;
-attrice- E (P.I. Controparte_1
, con sede legale in Telese Terme (BN) al Viale Europa, in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato, Dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Benevento alla via Gaetano Rummo n. 27;
-convenuto- E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 C.F._2
IZ (BN) alla via Cesine delle Brecce n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Bozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in IZ (BN) alla via Starza, 50;
-convenuto- NONCHÉ
(P.I. ), con sede in San Cesario Sul Panaro CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
(MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avvocato Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avvocato Pierluigi Mancuso e HR Cecere, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Avellino, sito in via Pescatori n. 137;
-terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità medica;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.25, da intendersi qui integralmente trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., citava in giudizio l'azienda sanitaria Parte_1 [...]
e il dott. al fine di vedersi risarcire i danni subiti a causa del Controparte_1 Controparte_3 comportamento negligente tenuto dal medico nell'esecuzione di un intervento chirurgico per l'asportazione di un linfonodo effettuato in data 01.08.2013. A sostegno della domanda, l'istante ha esposto che:
- nel mese di giugno del 2013, a causa della comparsa di alcuni linfonodi nella regione latero- cervicale del collo a destra, si rivolgeva al suo medico di fiducia, dott. il quale le Persona_1 consigliava di asportare un linfonodo e, pertanto, in data 30.07.2013, si ricoverava presso la struttura sanitaria ” di Telese Terme (BN); Controparte_1
- in data 01.08.2013, l'equipe medica del dott. eseguiva l'intervento chirurgico per Controparte_3 asportarle il linfonodo, iniziato alle ore 14.55 e terminato alle ore 15.15;
- successivamente, la paziente veniva dimessa con la seguente anamnesi patologica “Operata per neoformazione latero-cervicale destra l'1.8.2013 con linfoadenopatia reattiva quale diagnosiistologica. A seguito d'intervento paralisi del nervo accessorio destro. Esame obiettivo: paralisi completa del nervo accessorio destro da lesione iatrogena”;
- dimessa dalla clinica, la stessa si rivolgeva a diversi specialisti per verificare se vi fosse la possibilità di recuperare la funzionalità della spalla e, in data 01.10.2013, si sottoponeva a visita ortopedica presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ove le prescrivevano diversi cicli di terapia e rieducazione motoria;
- in data 27.01.2014, sottoponendosi all'esame elettroneuromiografico presso il Servizio di Neurofisiopatologia del Policlinico, si riscontrava che “il quadro neurofisiopatologico depone per marcata degenerazione assonale del nervo accessorio destro, distalmente all'innervazione del muscolo sternocleidomastoideo”;
- in data 08.05.2014, invece, si sottoponeva a visita dal dott. presso l'Ospedale S. Persona_2
Maria della Misericordia di Rovigo, il quale le diagnosticava una “Paralisi completa del nervo accessorio dx da lesione iatrogena. Indicata operazione chirurgica diretta, se possibile, con innesto, pur non garantendone la riuscita”;
- con lettera raccomandata dell'11.06.15, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'intervento chirurgico eseguito dal medico mentre, con lettera di messa in mora inviata alla struttura CP_3 sanitaria, richiedeva i dati della compagnia assicurativa;
- con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. 1283/20 r.g., adiva il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la nomina di un consulente per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva affinché venisse accertata la natura e l'entità delle lesioni subite, il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta negligente del medico, oltre alla quantificazione del danno;
- costituitisi regolarmente i resistenti, all'udienza del 30.10.2020, il Giudice si riservava circa l'accoglimento della domanda e sulla nomina del CTU, sicché, decorso il termine di cui all'art 8 comma 3 l. 24 del 2017, entro il quale dovevano ultimarsi le operazioni necessarie per l'accertamento dei danni patiti dall'attrice, quest'ultima esercitava la presente azione risarcitoria. Secondo la prospettazione di parte attrice, la permanente compromissione della funzionalità della spalla era da ricondursi all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria pattuita tra le parti, come accertato dal consulente di parte, dott. , che, in data 13.11.2014, rassegnava le seguenti Persona_3 conclusioni: “A fronte di una banale reazione linfonodale, reversibile e non abbisognevole di alcuna terapia chirurgica, per evidente e grave inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti dai sanitari della di Telese Terme, , si CP_1 Controparte_1 Parte_1 vede attualmente portatrice di esiti altamente invalidanti, che venga a determinare un danno biologico significativo, con ripercussioni sfavorevoli sul proprio vissuto quotidiano”. Peraltro, questa menomazione subita alla spalla generava anche delle gravi ripercussioni sul suo benessere psicofisico, vedendosi limitata nel compiere una serie di attività fondamentali per la sua persona, oltre ad imporle di ricorrere all'ausilio dei propri familiari per lo svolgimento delle incombenze giornaliere, sia personali che domestiche, considerato che essa non era più in grado né di vestirsi autonomamente né di prendersi cura della propria abitazione. Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare che il danno dalla Parte_1 stessa subito, quantificato nella somma di € 100.000,00, era da ricondurre alla condotta omissiva dei sanitari che intervennero presso la struttura sanitaria . Controparte_1
In data 8.4.21, si costituiva il medico chirurgo, dott. , il quale, insistendo per il Controparte_3 rigetto dell'avversa domanda risarcitoria, ne eccepiva la prescrizione, inquadrando la domanda risarcitoria promossa nei suoi confronti nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., e cioè, quale obbligazione extracontrattuale. Peraltro, deducendo di avere svolto attività di consulenza, coordinamento e divulgazione scientifica presso la in virtù di una convenzione, datata 30.10.06 e sottoscritta tra Controparte_1 la e la predetta struttura sanitaria, rappresentava che, ai sensi dell'art. Parte_2
8 di detta convenzione, la struttura era obbligata a garantire al personale dell' la Parte_2 medesima copertura assicurativa prevista per i suoi dipendenti, sicché insisteva affinché quest'ultima indicasse i dati della polizza assicurativa, avente ad oggetto la copertura contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività medico-sanitaria-chirurgica. Infine, parte convenuta rappresentava di essere garantita da una personale polizza assicurativa, stipulata con la compagnia Compagnia di Assicurazioni S.p.a., di cui Parte_3 chiedeva l'autorizzazione per la chiamata in causa. In data 9.4.21, si costituiva in giudizio la struttura sanitaria che, Controparte_1 contestando integralmente sia l'an che il quantum risarcitorio, riteneva che la domanda attorea fosse sfornita di prova in ordine alla cd. causalità costitutiva. Nel merito, sosteneva che la struttura sanitaria, sin dal ricovero della paziente, aveva sempre assunto un comportamento diligente, conformandosi alle linee guida e ai protocolli, oltre ad averle prescritto tutti gli esami necessari prima dell'esecuzione dell'intervento, il quale era stato correttamente prescelto ed eseguito in base alla tecnica operatoria ritenuta più idonea. Inoltre, tenuto conto che l'attrice lamentava una menomazione dovuta all'errore commesso dal medico nella fase esecutiva dell'intervento, chiedeva accertarsi l'eventuale grado di responsabilità di ciascuna parte, al fine di poter esercitare l'azione di regresso verso l'operatore. Con provvedimento del 27.05.21, ritenuta la necessità di un'istruttoria non sommaria, il Giudice disponeva il mutamento del rito e autorizzava la chiamata in causa della compagnia Parte_3
Compagnia di Assicurazione s.p.a.
[...]
Quest'ultima, costituitasi in data 02.02.2022, oltre a contestare l'infondatezza della domanda risarcitoria, rilevava che nei casi di responsabilità civile derivante dall'attività professionale, non operasse la polizza assicurativa stipulata con il medico poiché le dirette Controparte_3 rivendicazioni nei confronti dell'assicurato da parte del soggetto danneggiato non costituivano oggetto del contratto assicurativo. Ed invero, detta polizza obbligava l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato previo accertamento della colpa grave del medico nello svolgimento delle sue mansioni professionali, tramite un provvedimento definitivo, e soltanto nei casi in cui quest'ultimo avesse subito un danno al patrimonio, a fronte di una azione di rivalsa promossa da parte dell'azienda ospedaliera di appartenenza e in relazione ai sinistri dalla stessa risarciti. Istruita la causa con CTU ed assegnata alla scrivente in data 5.09.24, all'udienza figurata del 29.05.25, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini del 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO La domanda risarcitoria proposta da è fondata, e pertanto, merita accoglimento Parte_1 nei limiti di seguito precisati. Nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, non Parte_1 patrimoniali (danno biologico ed esistenziale) e patrimoniali, da lei subiti in conseguenza dell'errato intervento chirurgico di asportazione di un linfonodo, presente nella regione laterocervicale destra, eseguito, in data 1.08.13 dal dott. (chirurgo operatore) presso la struttura sanitaria Controparte_3
di Telese Terme, il cui esito sarebbe stato peggiorativo delle condizioni Controparte_1 di salute della paziente, avendo quest'ultima riportato una “paralisi completa del nervo accessorio destro da lesione iatrogena”. Ciò posto, com'è noto, secondo una costante giurisprudenza consolidatasi prima dell'entrata in vigore della L. 24/2017, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (SS.UU. 1/7/2002 n. 9556 e 11/1/2008 n. 577), in quanto il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.). In particolare, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. A seguito dell'entrata in vigore della legge ” è stato delineato il c.d. doppio binario CP_6 della responsabilità medico-sanitaria, incombendo sulla struttura ospedaliera una responsabilità di tipo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero nonché del medico, ove la struttura si avvalga dell'opera di medici esterni (anche scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa), e rispondendo invece per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il medico che operi in quella struttura, anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente ovvero il libero professionista, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Com'è noto, l'adempimento della obbligazione che il professionista assume, allorché si impegna a prestare la propria opera, deve essere valutato non alla stregua del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, bensì del parametro della diligenza professionale, fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata. Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini, sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi, diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta che la diligenza assume, nella fattispecie, un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione. Nella diligenza è, quindi, compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e, tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. A norma dell'art. 2236 c.c., poi, applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza (cfr. Cass. 16/02/2001, n. 2335; Cass. 18.11.1997, n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166). Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria evocata in giudizio nei termini esposti deriva, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che è a carico del danneggiato la dimostrazione dell'esistenza del contratto o del contatto sociale nonché della derivazione di un danno in eziologica connessione con la condotta attiva o omissiva del sanitario, laddove invece incombe a quest'ultimo provare l'assenza di colpa, vale a dire che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 11.11.2005 n. 22894). In particolare, in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte enunciato il principio secondo cui quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie o del mancato miglioramento che era ragionevoli attendersi (Cass. sez. 3, sentenza n. 17143 del 09/10/2012) è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492). Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spetta provare che la prestazione è di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (cfr. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). Occorre a questo punto precisare che nel caso di specie, per ragioni temporali, non possono trovare applicazione le disposizioni della L. n. 24 del 2017 (Leggi Gelli-Bianco). Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr. Cass. sent. n. 28994/2019). Quindi, come sostenuto da dottrina e giurisprudenza, nel caso di specie, trattandosi di un episodio di malpractice sanitaria anteriore alla suddetta novella legislativa, anche la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria per i danni derivanti da malpractice va inquadrata nell'alveo contrattuale o da contatto sociale qualificato, il cui termine decennale di prescrizione impedisce di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da parte del convenuto . Controparte_3
Ciò premesso, occorre poi sottolineare come all'esito delle due consulenze tecniche espletate - da intendersi richiamate nella presente pronuncia- sono emersi profili di responsabilità professionale medica riconducibile a condotta colposa dei sanitari e della struttura. In particolare, entrambe le consulenze accertano che la lesione riportata al nervo accessorio spinale destro, che ha generato una paralisi completa del nervo e un'impotenza funzionale dell'arto superiore destro della paziente, sono ricollegabili all'intervento chirurgico di asportazione del linfonodo latero-cervicale destro praticato l'1.8.13 presso la Controparte_7
con la differenza che, mentre la CTU svolta nel presente giudizio addebita parte della
[...] responsabilità anche al comportamento post-operatorio tenuto dalla paziente, la consulenza tecnica preventiva, svolta in sede di ATP, invece, non riconosce alcuna rilevanza causale alle patologie pregresse, alle condizioni cliniche e al comportamento tenuto dalla paziente nella fase post operatoria. Ripercorrendo brevemente la vicenda clinica in esame, si ricorda che, dalla cartella clinica n. 2013/2877 in atti, emerge che, in data 30.07.13, (di 39 anni all'epoca dei fatti) ha Parte_1 eseguito una serie di esami preoperatori presso la casa di Cura S. Francesco, che, in data 1.8.2013, confermata la presenza della formazione cistica, tramite esame ecografico ed obiettivo, l'attrice è stata sottoposta all'intervento chirurgico di asportazione del linfonodo latero-cervicale destro (chirurgo operatore: dr. e che, dalla medesima documentazione, non risulta alcun dato CP_3 relativamente alle condizioni post-operatorie della paziente. Ebbene, si ritiene di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato in corso di ATP, composto da nr. 2 diversi specialisti in chirurgia (e, precisamente, il dott.
specialista in Medicina Legale e Medicina Interna, e il dott. Persona_4 [...]
, specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia Oncologica), atteso che esse Persona_5 appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente che non sembra possa essere scalfita dalle osservazioni mosse dai consulenti di parte. In primo luogo, occorre evidenziare che non si ravvisano profili di colpa professionale da parte dei sanitari nella scelta dell'intervento di asportazione del linfonodo e del relativo esame istologico, avendo i consulenti accertato la correttezza diagnostica dell'indicazione chirurgica in considerazione del progressivo incremento delle dimensioni della ciste, verificatosi in un arco temporale relativamente breve di sei mesi. Ciò premesso, tuttavia, dall'esame degli atti relativi al trattamento chirurgico, i medesimi consulenti hanno accertato l'errata esecuzione dell'intervento di asportazione del linfonodo avvenuta il 1.08.2013, a causa di una lesione accidentale al nervo accessorio spinale destro. Nello specifico, tale conclusione è stata raggiunta dai consulenti sulla base dei seguenti e convergenti elementi (anche di carattere oggettivo) e, precisamente, ritenendo soddisfatti:
1) il criterio cronologico, atteso che, il breve intervallo di tempo trascorso tra l'intervento chirurgico e le prime manifestazioni cliniche di paralisi del nervo accessorio, è compatibile con l'esistenza di una relazione causale tra i due eventi;
2) il criterio topografico, data la piena corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'intervento chirurgico (triangolo posteriore del collo) e il decorso del nervo accessorio spinale;
3) il criterio di idoneità lesiva, in quanto le modalità di effettuazione dell'intervento chirurgico di asportazione di un linfonodo latero-cervicale risultano compatibili con la produzione accidentale di una lesione del nervo accessorio;
4) il criterio della continuità fenomenica, in quanto l'intervallo libero da sintomi tra l'epoca di effettuazione dell'intervento chirurgico e l'esordio clinico della paralisi del nervo accessorio è compatibile con le conoscenze scientifiche in argomento e, in particolare, il lasso di tempo che solitamente intercorre tra la lesione e i primi sintomi e compreso tra i 2 e gli 11 mesi;
5) il criterio di esclusione di altre cause, giacché, nella fattispecie in esame, la linfoadenomegalia non aveva determinato alcuna disfunzione del nervo accessorio prima dell'intervento chirurgico (cfr. pagg. 16 e 17 dell'ATP). Risultano, in definitiva, ravvisabili profili di colpa professionale nella fase esecutiva dell'intervento, avendo i consulenti evidenziato che la lesione del nervo accessorio spinale era prevedibile ed evitabile, nel senso che “in relazione alla localizzazione anatomica della formazione in prossimità di strutture vascolari e nervose importanti, una incisione più ampia con maggiore esposizione e visione dei piani avrebbe reso più agevole le manovre di scollamento della formazione e la ricerca degli elementi da salvaguardare in modo da evitare potenziali danni al sottostante complesso neurovascolare, in particolare al nervo accessorio spinale che, all'emergenza dal piano profondo individuato dal punto di Erb, si inoltra verso l'alto avvicinandosi al fascio superficiale del m. SCM, definito anche, per le sue inserzioni, Sternocleidooccipitomastoideo, a cui l'XI paio fornisce rami di innervazione motoria prima di giungere alla loggia sovraclaveare e distribuirsi al ” (cfr. Pt_4 pag. 19 e 20 del'ATP). Detto diversamente, nel caso che ci occupa, un'incisione più ampia avrebbe consentito di avere una maggiore visione dei piani e reso più agevole le manovre di scollamento e di repertazione della formazione cistica in modo da evitare potenziali danni al nervo accessorio spinale. Tale conclusione non risulta confutata dal collegio peritale nominato nel presente giudizio che ha confermato, parimenti, che, a seguito dell'intervento chirurgico del 1.8.2013, ha Parte_1 riportato “una lesione nervosa a carico del nervo accessorio spinale destro, rimasta misconosciuta per un periodo di due mesi. Non vi sono, d'altro canto elementi per ritenere che la suddetta lesione, avesse una origine diversa da quella iatrogena. Tale considerazione deriva dal fatto che la regione anatomica corrisponde a quella interessata dall'intervento chirurgico e che in fase di accertamento pre-operatorio non furono segnalati dai curanti altri disturbi compatibili con la lesione stessa. Inoltre, si trattò di una lesione ragionevolmente evitabile, dal momento che nulla risulta dalla descrizione dell'intervento chirurgico - peraltro eseguito in elezione - e dal diario della degenza post-operatoria, in merito a possibili complicanze perioperatorie a rischio di determinare la lesione nervosa. Non appare quindi scusabile il conseguente danno iatrogeno riportato dalla paziente” (cfr. pag. 7 CTU). Dunque, sulla base di tali convergenti elementi, deve certamente affermarsi la responsabilità sanitaria del convenuto, dott. per l'errata esecuzione dell'intervento di Controparte_3 asportazione del linfonodo, avendo costui accidentalmente lesionato il nervo accessorio spinale destro. A fronte dell'errore del chirurgo operatore, consegue anche la concorrente responsabilità contrattuale della , ove è stato eseguito l'intervento in Controparte_7 questione poiché il danno subito dalla paziente costituisce un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura sanitaria, la quale compie scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti;
nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale, la concorrente responsabilità di quest'ultima consegue alla complessiva gestione ed organizzazione dell'impresa sanitaria. Ed infatti, la struttura sanitaria (pubblica o privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente, quali: l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post- operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo. Tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e, conseguentemente, a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 18610/2015); da tale rapporto deriva la circostanza che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 16720/2012 e nr. 7768/2016); resta peraltro irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dalla paziente ovvero che non sia dipendente della struttura sanitaria, in quanto lo stesso è comunque considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (Cass. Civ. sez. III, nr. 18610/2015). La responsabilità concorrente e solidale della convenuta è “destinata a scaturire "ex se" CP_8 da un'attività che impone - dovendo conformarsi a criteri di organizzazione e gestione certamente distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico - l'adozione di uno stringente "standard" operativo, vada a modellarsi secondo criteri di natura oggettiva, a differenza di quanto invece predicabile con riferimento all'attività del singolo sanitario” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 28987/2019, facente parte del c.d. decalogo di San Martino, con cui si è cercato di individuare, da un punto di vista nomofilattico, alcuni punti fermi nell'interpretazione della responsabilità sanitaria). Non appare, invece, ravvisabile la concorrente responsabilità della paziente nell'insorgenza dei postumi permanenti, con effetti sul mancato recupero della funzionalità a causa del ritardo di ulteriori quattro mesi nell'esecuzione degli esami strumentali e della terapia riabilitativa, come invece sostenuto dal collegio peritale nominato nel corso del presente giudizio. La totale assenza di dati clinici nella cartella clinica, sia relativamente all'immediato post- operatorio che al primo controllo eseguito in data 8.8.13, non consente, infatti, di formulare alcuna prognosi circa il corretto adeguamento o meno della paziente alle prescrizioni di terapie mediche/fisiche eventualmente impartite dal curante. In particolare, a precludere la condivisione di detto assunto, vi è, accanto alla carenza di informazioni cliniche relative all'esame obiettivo effettuato durante il primo controllo post- operatorio (eseguito in data 8.8.13), l'incongruenza contenuta, sul punto, nella medesima perizia, laddove viene riconosciuta la scarsissima possibilità di recupero con le sole terapie farmacologiche e neuromotorie (“Tuttavia, è vero che alla luce degli esami EMG successivi (ex-pot sappiamo essere stata una neurotmesi od almeno un assonotmesi di tipo b-c dell'accessorio a valle della diramazione per il m. SCM) scarsissima davvero, se non nulla, sarebbe stata la possibilità di recupero con le sole terapie farmacologica e neuromotoria funzionale proposte dal curante” - cfr. pag. 10 della CTU). Pertanto, in ordine al comportamento post-operatorio tenuto dalla paziente, ben più convincibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato nell'ambito dell'ATP il quale, in considerazione delle modalità che caratterizzano la vicenda clinica in esame, ha totalmente escluso il concorso di altre cause nella determinazione degli attuali postumi invalidanti riportati, dovuti unicamente all'errata esecuzione dell'intervento chirurgico cui si era sottoposta: nella specie, il collegio peritale ha ritenuto che la ricostruzione della continuità anatomica-funzionale del nervo doveva effettuarsi entro 3-6 mesi dall'evento lesivo (cfr. pag. 17 dell'ATP) e, pertanto, non si ritiene rimproverabile il comportamento post-operatorio tenuto da consistito Parte_1 nell'avere ritardato di ulteriori quattro mesi l'espletamento di accertamenti volti a ricercare le cause di quei disturbi che, come detto, sono unicamente dipesi dall'errata esecuzione dell'intervento de quo. Una volta accertata la responsabilità sanitaria solidale della Struttura sanitaria e del chirurgo operatore, occorre, a questo punto, esaminare quali siano i danni effettivamente subiti dalla ricorrente Parte_1
Anche in riferimento al danno biologico, appaiono condivisibili le conclusioni della consulenza espletata in corso di ATP, all'esito della quale è stata accertata una IP attuale complessiva del 17%, valutata in base alle Linee Guida edite dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (per il rilevante il deficit di abduzione;
per la limitazione del movimento possibile fino a 60° della scapolo-omerale destra;
per il lieve danno funzionale a carico del muscolo sterno- cleidomastoideo). Ora, venendo alla liquidazione, si ritiene adeguato ricorrere ai criteri stabiliti dalle Tabelle di Milano 2024, arrivandosi alla seguente liquidazione del danno:
- IP 17% (età 39 anni, al momento del fatto, punto base € 3.450,98) = € 47.520,00. Con riferimento, invece, agli ulteriori danni non patrimoniali richiesti dall'attrice, va premesso che il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna. Il suddetto accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Costituisce consolidato principio quello secondo cui costituisce “duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III;
ordinanza nr. 9196/2018). Diversamente, con riferimento al danno morale, tale voce di danno “mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019). Ed infatti, sempre secondo la Suprema Corte, “il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato Per quanto attiene al profilo probatorio, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”. (Cass. S.U. n. 26972/2008). Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda risarcitoria del danno morale patito dall'attrice, la cui prova può ritenersi raggiunta in via presuntiva, considerata la natura dei traumi subiti (una lesione nervosa a carico del nervo accessorio spinale destro), l'entità del danno permanente subito (IP 17%) e la frustrazione da essa provata all'esito della diminuita funzionalità dell'arto superiore destro per effetto della malriuscita esecuzione di un intervento di non particolare complessità con conseguenti disagi nello svolgimento delle attività quotidiane. Tuttavia, dovendosi ricorrere al solo criterio presuntivo, in mancanza di specifici elementi di prova offerti da parte attrice, appare adeguato riconoscere la personalizzazione del danno morale (inteso come sofferenza interiore, pretium doloris) nella misura del 9,18% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, per la somma complessiva di € 51.882,33. Non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova in ordine alla sussistenza di circostanze del tutto peculiari ed eccezionali rispetto a quelle normalmente ricollegabili in relazione del tipo di lesione subita;
ed, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr., ex multis, Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046 e n. 15924 del 2022). Né parte attrice ha offerto alcuna prova riguardo al danno c.d. esistenziale, difettando in atti la prova dell'incidenza, in concreto, della lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo personale che relazionale, quindi "esterno", quale conseguenza del fatto illecito altrui. Sulla somma riconosciuta alla a titolo di risarcimento del danno biologico e Parte_1 morale, pari a complessivi € 51.882,33 – poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al mese di maggio 2024) - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. La rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995:
“gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di specie - devalutando (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 51.882,33 dal maggio 2024 (data di pubblicazione delle Tabelle) alla data del fatto (1.8.2013) - si arriva ad un importo di € 43.020,17; applicandosi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (dalla data del fatto del 1.8.2013 fino alla data del 21.05.2024, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 56.553,37; su tale somma, infine, devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Nessuna somma può essere, invece, liquidata a titolo di danno patrimoniale, in assenza di documentazione delle spese sostenute, come evidenziato dai consulenti. Infine, quanto alla questione posta in ordine alla polizza assicurativa stipulata tra il professionista e la compagnia Compagnia di Assicurazione con Controparte_3 Parte_3 CP_5 effetti dal 20.02.2014, non si ritiene che la stessa possa operare nel sinistro che ci occupa, in quanto dal contratto non emerge alcun obbligo della società di manlevare il medico assicurato nel caso di azioni risarcitorie direttamente esercitate nei suoi confronti dal soggetto danneggiato. In particolare, detta polizza risulta avere ad oggetto l'obbligo dell'assicuratore di “tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro per i quali l'Assicurato Parte_5 sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:
- dall'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza Aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati”. Pertanto, rimane estranea rispetto all'ambito oggettivo della garanzia l'azione risarcitoria promossa nei confronti del medico da parte dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda di manleva rivolta dal medico nei confronti della compagnia . Controparte_3 Parte_3
In definitiva, sulla base delle ragioni fin qui espresse, accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti e , quest'ultimi devono essere condannati, Controparte_3 Controparte_1 in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € Parte_1
56.553,37 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, secondo i valori minimi dei procedimenti cautelari, al netto della fase istruttoria e decisionale, per il procedimento di ATP, mentre, per il presente giudizio, secondo i valori minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale. Le spese delle CTU svolte nel presente giudizio e nel procedimento di ATP, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico dei resistenti, in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 nonché di così provvede:
[...] Controparte_9
I. accerta e dichiara la responsabilità sanitaria dei resistenti, e Controparte_3 [...]
per l'errata esecuzione dell'intervento Controparte_1 chirurgico di asportazione di un linfonodo avvenuto il 1.8.2013 e, per l'effetto, II. condanna, per l'effetto, e Controparte_3 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente
[...] Parte_1 della somma di € 56.553,37, a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale), oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. III. condanna, ex art. 91 c.p.c., i resistenti, e Controparte_3 [...]
in solido fra loro, alla rifusione, in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese di lite del procedimento di ATP, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.727,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, oltreché delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato;
IV. pone le spese delle CTU svolte nel presente giudizio e nel procedimento di ATP, liquidate come in atti, definitivamente a carico dei resistenti, e Controparte_3 [...]
in solido fra loro;
Controparte_1
V. rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della compagnia Controparte_3
, Compagnia di Assicurazione s.p.a.. Parte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Benevento, il 26.11.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5564 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 29.05.25 vertente TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Daniele Santaniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15;
-attrice- E (P.I. Controparte_1
, con sede legale in Telese Terme (BN) al Viale Europa, in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato, Dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Benevento alla via Gaetano Rummo n. 27;
-convenuto- E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 C.F._2
IZ (BN) alla via Cesine delle Brecce n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Bozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in IZ (BN) alla via Starza, 50;
-convenuto- NONCHÉ
(P.I. ), con sede in San Cesario Sul Panaro CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
(MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avvocato Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avvocato Pierluigi Mancuso e HR Cecere, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Avellino, sito in via Pescatori n. 137;
-terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità medica;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.25, da intendersi qui integralmente trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., citava in giudizio l'azienda sanitaria Parte_1 [...]
e il dott. al fine di vedersi risarcire i danni subiti a causa del Controparte_1 Controparte_3 comportamento negligente tenuto dal medico nell'esecuzione di un intervento chirurgico per l'asportazione di un linfonodo effettuato in data 01.08.2013. A sostegno della domanda, l'istante ha esposto che:
- nel mese di giugno del 2013, a causa della comparsa di alcuni linfonodi nella regione latero- cervicale del collo a destra, si rivolgeva al suo medico di fiducia, dott. il quale le Persona_1 consigliava di asportare un linfonodo e, pertanto, in data 30.07.2013, si ricoverava presso la struttura sanitaria ” di Telese Terme (BN); Controparte_1
- in data 01.08.2013, l'equipe medica del dott. eseguiva l'intervento chirurgico per Controparte_3 asportarle il linfonodo, iniziato alle ore 14.55 e terminato alle ore 15.15;
- successivamente, la paziente veniva dimessa con la seguente anamnesi patologica “Operata per neoformazione latero-cervicale destra l'1.8.2013 con linfoadenopatia reattiva quale diagnosiistologica. A seguito d'intervento paralisi del nervo accessorio destro. Esame obiettivo: paralisi completa del nervo accessorio destro da lesione iatrogena”;
- dimessa dalla clinica, la stessa si rivolgeva a diversi specialisti per verificare se vi fosse la possibilità di recuperare la funzionalità della spalla e, in data 01.10.2013, si sottoponeva a visita ortopedica presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ove le prescrivevano diversi cicli di terapia e rieducazione motoria;
- in data 27.01.2014, sottoponendosi all'esame elettroneuromiografico presso il Servizio di Neurofisiopatologia del Policlinico, si riscontrava che “il quadro neurofisiopatologico depone per marcata degenerazione assonale del nervo accessorio destro, distalmente all'innervazione del muscolo sternocleidomastoideo”;
- in data 08.05.2014, invece, si sottoponeva a visita dal dott. presso l'Ospedale S. Persona_2
Maria della Misericordia di Rovigo, il quale le diagnosticava una “Paralisi completa del nervo accessorio dx da lesione iatrogena. Indicata operazione chirurgica diretta, se possibile, con innesto, pur non garantendone la riuscita”;
- con lettera raccomandata dell'11.06.15, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'intervento chirurgico eseguito dal medico mentre, con lettera di messa in mora inviata alla struttura CP_3 sanitaria, richiedeva i dati della compagnia assicurativa;
- con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. 1283/20 r.g., adiva il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la nomina di un consulente per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva affinché venisse accertata la natura e l'entità delle lesioni subite, il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta negligente del medico, oltre alla quantificazione del danno;
- costituitisi regolarmente i resistenti, all'udienza del 30.10.2020, il Giudice si riservava circa l'accoglimento della domanda e sulla nomina del CTU, sicché, decorso il termine di cui all'art 8 comma 3 l. 24 del 2017, entro il quale dovevano ultimarsi le operazioni necessarie per l'accertamento dei danni patiti dall'attrice, quest'ultima esercitava la presente azione risarcitoria. Secondo la prospettazione di parte attrice, la permanente compromissione della funzionalità della spalla era da ricondursi all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria pattuita tra le parti, come accertato dal consulente di parte, dott. , che, in data 13.11.2014, rassegnava le seguenti Persona_3 conclusioni: “A fronte di una banale reazione linfonodale, reversibile e non abbisognevole di alcuna terapia chirurgica, per evidente e grave inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti dai sanitari della di Telese Terme, , si CP_1 Controparte_1 Parte_1 vede attualmente portatrice di esiti altamente invalidanti, che venga a determinare un danno biologico significativo, con ripercussioni sfavorevoli sul proprio vissuto quotidiano”. Peraltro, questa menomazione subita alla spalla generava anche delle gravi ripercussioni sul suo benessere psicofisico, vedendosi limitata nel compiere una serie di attività fondamentali per la sua persona, oltre ad imporle di ricorrere all'ausilio dei propri familiari per lo svolgimento delle incombenze giornaliere, sia personali che domestiche, considerato che essa non era più in grado né di vestirsi autonomamente né di prendersi cura della propria abitazione. Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare che il danno dalla Parte_1 stessa subito, quantificato nella somma di € 100.000,00, era da ricondurre alla condotta omissiva dei sanitari che intervennero presso la struttura sanitaria . Controparte_1
In data 8.4.21, si costituiva il medico chirurgo, dott. , il quale, insistendo per il Controparte_3 rigetto dell'avversa domanda risarcitoria, ne eccepiva la prescrizione, inquadrando la domanda risarcitoria promossa nei suoi confronti nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., e cioè, quale obbligazione extracontrattuale. Peraltro, deducendo di avere svolto attività di consulenza, coordinamento e divulgazione scientifica presso la in virtù di una convenzione, datata 30.10.06 e sottoscritta tra Controparte_1 la e la predetta struttura sanitaria, rappresentava che, ai sensi dell'art. Parte_2
8 di detta convenzione, la struttura era obbligata a garantire al personale dell' la Parte_2 medesima copertura assicurativa prevista per i suoi dipendenti, sicché insisteva affinché quest'ultima indicasse i dati della polizza assicurativa, avente ad oggetto la copertura contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività medico-sanitaria-chirurgica. Infine, parte convenuta rappresentava di essere garantita da una personale polizza assicurativa, stipulata con la compagnia Compagnia di Assicurazioni S.p.a., di cui Parte_3 chiedeva l'autorizzazione per la chiamata in causa. In data 9.4.21, si costituiva in giudizio la struttura sanitaria che, Controparte_1 contestando integralmente sia l'an che il quantum risarcitorio, riteneva che la domanda attorea fosse sfornita di prova in ordine alla cd. causalità costitutiva. Nel merito, sosteneva che la struttura sanitaria, sin dal ricovero della paziente, aveva sempre assunto un comportamento diligente, conformandosi alle linee guida e ai protocolli, oltre ad averle prescritto tutti gli esami necessari prima dell'esecuzione dell'intervento, il quale era stato correttamente prescelto ed eseguito in base alla tecnica operatoria ritenuta più idonea. Inoltre, tenuto conto che l'attrice lamentava una menomazione dovuta all'errore commesso dal medico nella fase esecutiva dell'intervento, chiedeva accertarsi l'eventuale grado di responsabilità di ciascuna parte, al fine di poter esercitare l'azione di regresso verso l'operatore. Con provvedimento del 27.05.21, ritenuta la necessità di un'istruttoria non sommaria, il Giudice disponeva il mutamento del rito e autorizzava la chiamata in causa della compagnia Parte_3
Compagnia di Assicurazione s.p.a.
[...]
Quest'ultima, costituitasi in data 02.02.2022, oltre a contestare l'infondatezza della domanda risarcitoria, rilevava che nei casi di responsabilità civile derivante dall'attività professionale, non operasse la polizza assicurativa stipulata con il medico poiché le dirette Controparte_3 rivendicazioni nei confronti dell'assicurato da parte del soggetto danneggiato non costituivano oggetto del contratto assicurativo. Ed invero, detta polizza obbligava l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato previo accertamento della colpa grave del medico nello svolgimento delle sue mansioni professionali, tramite un provvedimento definitivo, e soltanto nei casi in cui quest'ultimo avesse subito un danno al patrimonio, a fronte di una azione di rivalsa promossa da parte dell'azienda ospedaliera di appartenenza e in relazione ai sinistri dalla stessa risarciti. Istruita la causa con CTU ed assegnata alla scrivente in data 5.09.24, all'udienza figurata del 29.05.25, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini del 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO La domanda risarcitoria proposta da è fondata, e pertanto, merita accoglimento Parte_1 nei limiti di seguito precisati. Nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, non Parte_1 patrimoniali (danno biologico ed esistenziale) e patrimoniali, da lei subiti in conseguenza dell'errato intervento chirurgico di asportazione di un linfonodo, presente nella regione laterocervicale destra, eseguito, in data 1.08.13 dal dott. (chirurgo operatore) presso la struttura sanitaria Controparte_3
di Telese Terme, il cui esito sarebbe stato peggiorativo delle condizioni Controparte_1 di salute della paziente, avendo quest'ultima riportato una “paralisi completa del nervo accessorio destro da lesione iatrogena”. Ciò posto, com'è noto, secondo una costante giurisprudenza consolidatasi prima dell'entrata in vigore della L. 24/2017, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (SS.UU. 1/7/2002 n. 9556 e 11/1/2008 n. 577), in quanto il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.). In particolare, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. A seguito dell'entrata in vigore della legge ” è stato delineato il c.d. doppio binario CP_6 della responsabilità medico-sanitaria, incombendo sulla struttura ospedaliera una responsabilità di tipo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero nonché del medico, ove la struttura si avvalga dell'opera di medici esterni (anche scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa), e rispondendo invece per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il medico che operi in quella struttura, anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente ovvero il libero professionista, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Com'è noto, l'adempimento della obbligazione che il professionista assume, allorché si impegna a prestare la propria opera, deve essere valutato non alla stregua del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, bensì del parametro della diligenza professionale, fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata. Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini, sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi, diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta che la diligenza assume, nella fattispecie, un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione. Nella diligenza è, quindi, compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e, tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. A norma dell'art. 2236 c.c., poi, applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza (cfr. Cass. 16/02/2001, n. 2335; Cass. 18.11.1997, n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166). Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria evocata in giudizio nei termini esposti deriva, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che è a carico del danneggiato la dimostrazione dell'esistenza del contratto o del contatto sociale nonché della derivazione di un danno in eziologica connessione con la condotta attiva o omissiva del sanitario, laddove invece incombe a quest'ultimo provare l'assenza di colpa, vale a dire che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 11.11.2005 n. 22894). In particolare, in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte enunciato il principio secondo cui quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie o del mancato miglioramento che era ragionevoli attendersi (Cass. sez. 3, sentenza n. 17143 del 09/10/2012) è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492). Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spetta provare che la prestazione è di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (cfr. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). Occorre a questo punto precisare che nel caso di specie, per ragioni temporali, non possono trovare applicazione le disposizioni della L. n. 24 del 2017 (Leggi Gelli-Bianco). Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr. Cass. sent. n. 28994/2019). Quindi, come sostenuto da dottrina e giurisprudenza, nel caso di specie, trattandosi di un episodio di malpractice sanitaria anteriore alla suddetta novella legislativa, anche la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria per i danni derivanti da malpractice va inquadrata nell'alveo contrattuale o da contatto sociale qualificato, il cui termine decennale di prescrizione impedisce di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da parte del convenuto . Controparte_3
Ciò premesso, occorre poi sottolineare come all'esito delle due consulenze tecniche espletate - da intendersi richiamate nella presente pronuncia- sono emersi profili di responsabilità professionale medica riconducibile a condotta colposa dei sanitari e della struttura. In particolare, entrambe le consulenze accertano che la lesione riportata al nervo accessorio spinale destro, che ha generato una paralisi completa del nervo e un'impotenza funzionale dell'arto superiore destro della paziente, sono ricollegabili all'intervento chirurgico di asportazione del linfonodo latero-cervicale destro praticato l'1.8.13 presso la Controparte_7
con la differenza che, mentre la CTU svolta nel presente giudizio addebita parte della
[...] responsabilità anche al comportamento post-operatorio tenuto dalla paziente, la consulenza tecnica preventiva, svolta in sede di ATP, invece, non riconosce alcuna rilevanza causale alle patologie pregresse, alle condizioni cliniche e al comportamento tenuto dalla paziente nella fase post operatoria. Ripercorrendo brevemente la vicenda clinica in esame, si ricorda che, dalla cartella clinica n. 2013/2877 in atti, emerge che, in data 30.07.13, (di 39 anni all'epoca dei fatti) ha Parte_1 eseguito una serie di esami preoperatori presso la casa di Cura S. Francesco, che, in data 1.8.2013, confermata la presenza della formazione cistica, tramite esame ecografico ed obiettivo, l'attrice è stata sottoposta all'intervento chirurgico di asportazione del linfonodo latero-cervicale destro (chirurgo operatore: dr. e che, dalla medesima documentazione, non risulta alcun dato CP_3 relativamente alle condizioni post-operatorie della paziente. Ebbene, si ritiene di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato in corso di ATP, composto da nr. 2 diversi specialisti in chirurgia (e, precisamente, il dott.
specialista in Medicina Legale e Medicina Interna, e il dott. Persona_4 [...]
, specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia Oncologica), atteso che esse Persona_5 appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente che non sembra possa essere scalfita dalle osservazioni mosse dai consulenti di parte. In primo luogo, occorre evidenziare che non si ravvisano profili di colpa professionale da parte dei sanitari nella scelta dell'intervento di asportazione del linfonodo e del relativo esame istologico, avendo i consulenti accertato la correttezza diagnostica dell'indicazione chirurgica in considerazione del progressivo incremento delle dimensioni della ciste, verificatosi in un arco temporale relativamente breve di sei mesi. Ciò premesso, tuttavia, dall'esame degli atti relativi al trattamento chirurgico, i medesimi consulenti hanno accertato l'errata esecuzione dell'intervento di asportazione del linfonodo avvenuta il 1.08.2013, a causa di una lesione accidentale al nervo accessorio spinale destro. Nello specifico, tale conclusione è stata raggiunta dai consulenti sulla base dei seguenti e convergenti elementi (anche di carattere oggettivo) e, precisamente, ritenendo soddisfatti:
1) il criterio cronologico, atteso che, il breve intervallo di tempo trascorso tra l'intervento chirurgico e le prime manifestazioni cliniche di paralisi del nervo accessorio, è compatibile con l'esistenza di una relazione causale tra i due eventi;
2) il criterio topografico, data la piena corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'intervento chirurgico (triangolo posteriore del collo) e il decorso del nervo accessorio spinale;
3) il criterio di idoneità lesiva, in quanto le modalità di effettuazione dell'intervento chirurgico di asportazione di un linfonodo latero-cervicale risultano compatibili con la produzione accidentale di una lesione del nervo accessorio;
4) il criterio della continuità fenomenica, in quanto l'intervallo libero da sintomi tra l'epoca di effettuazione dell'intervento chirurgico e l'esordio clinico della paralisi del nervo accessorio è compatibile con le conoscenze scientifiche in argomento e, in particolare, il lasso di tempo che solitamente intercorre tra la lesione e i primi sintomi e compreso tra i 2 e gli 11 mesi;
5) il criterio di esclusione di altre cause, giacché, nella fattispecie in esame, la linfoadenomegalia non aveva determinato alcuna disfunzione del nervo accessorio prima dell'intervento chirurgico (cfr. pagg. 16 e 17 dell'ATP). Risultano, in definitiva, ravvisabili profili di colpa professionale nella fase esecutiva dell'intervento, avendo i consulenti evidenziato che la lesione del nervo accessorio spinale era prevedibile ed evitabile, nel senso che “in relazione alla localizzazione anatomica della formazione in prossimità di strutture vascolari e nervose importanti, una incisione più ampia con maggiore esposizione e visione dei piani avrebbe reso più agevole le manovre di scollamento della formazione e la ricerca degli elementi da salvaguardare in modo da evitare potenziali danni al sottostante complesso neurovascolare, in particolare al nervo accessorio spinale che, all'emergenza dal piano profondo individuato dal punto di Erb, si inoltra verso l'alto avvicinandosi al fascio superficiale del m. SCM, definito anche, per le sue inserzioni, Sternocleidooccipitomastoideo, a cui l'XI paio fornisce rami di innervazione motoria prima di giungere alla loggia sovraclaveare e distribuirsi al ” (cfr. Pt_4 pag. 19 e 20 del'ATP). Detto diversamente, nel caso che ci occupa, un'incisione più ampia avrebbe consentito di avere una maggiore visione dei piani e reso più agevole le manovre di scollamento e di repertazione della formazione cistica in modo da evitare potenziali danni al nervo accessorio spinale. Tale conclusione non risulta confutata dal collegio peritale nominato nel presente giudizio che ha confermato, parimenti, che, a seguito dell'intervento chirurgico del 1.8.2013, ha Parte_1 riportato “una lesione nervosa a carico del nervo accessorio spinale destro, rimasta misconosciuta per un periodo di due mesi. Non vi sono, d'altro canto elementi per ritenere che la suddetta lesione, avesse una origine diversa da quella iatrogena. Tale considerazione deriva dal fatto che la regione anatomica corrisponde a quella interessata dall'intervento chirurgico e che in fase di accertamento pre-operatorio non furono segnalati dai curanti altri disturbi compatibili con la lesione stessa. Inoltre, si trattò di una lesione ragionevolmente evitabile, dal momento che nulla risulta dalla descrizione dell'intervento chirurgico - peraltro eseguito in elezione - e dal diario della degenza post-operatoria, in merito a possibili complicanze perioperatorie a rischio di determinare la lesione nervosa. Non appare quindi scusabile il conseguente danno iatrogeno riportato dalla paziente” (cfr. pag. 7 CTU). Dunque, sulla base di tali convergenti elementi, deve certamente affermarsi la responsabilità sanitaria del convenuto, dott. per l'errata esecuzione dell'intervento di Controparte_3 asportazione del linfonodo, avendo costui accidentalmente lesionato il nervo accessorio spinale destro. A fronte dell'errore del chirurgo operatore, consegue anche la concorrente responsabilità contrattuale della , ove è stato eseguito l'intervento in Controparte_7 questione poiché il danno subito dalla paziente costituisce un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura sanitaria, la quale compie scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti;
nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale, la concorrente responsabilità di quest'ultima consegue alla complessiva gestione ed organizzazione dell'impresa sanitaria. Ed infatti, la struttura sanitaria (pubblica o privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente, quali: l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post- operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo. Tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e, conseguentemente, a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 18610/2015); da tale rapporto deriva la circostanza che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 16720/2012 e nr. 7768/2016); resta peraltro irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dalla paziente ovvero che non sia dipendente della struttura sanitaria, in quanto lo stesso è comunque considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (Cass. Civ. sez. III, nr. 18610/2015). La responsabilità concorrente e solidale della convenuta è “destinata a scaturire "ex se" CP_8 da un'attività che impone - dovendo conformarsi a criteri di organizzazione e gestione certamente distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico - l'adozione di uno stringente "standard" operativo, vada a modellarsi secondo criteri di natura oggettiva, a differenza di quanto invece predicabile con riferimento all'attività del singolo sanitario” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 28987/2019, facente parte del c.d. decalogo di San Martino, con cui si è cercato di individuare, da un punto di vista nomofilattico, alcuni punti fermi nell'interpretazione della responsabilità sanitaria). Non appare, invece, ravvisabile la concorrente responsabilità della paziente nell'insorgenza dei postumi permanenti, con effetti sul mancato recupero della funzionalità a causa del ritardo di ulteriori quattro mesi nell'esecuzione degli esami strumentali e della terapia riabilitativa, come invece sostenuto dal collegio peritale nominato nel corso del presente giudizio. La totale assenza di dati clinici nella cartella clinica, sia relativamente all'immediato post- operatorio che al primo controllo eseguito in data 8.8.13, non consente, infatti, di formulare alcuna prognosi circa il corretto adeguamento o meno della paziente alle prescrizioni di terapie mediche/fisiche eventualmente impartite dal curante. In particolare, a precludere la condivisione di detto assunto, vi è, accanto alla carenza di informazioni cliniche relative all'esame obiettivo effettuato durante il primo controllo post- operatorio (eseguito in data 8.8.13), l'incongruenza contenuta, sul punto, nella medesima perizia, laddove viene riconosciuta la scarsissima possibilità di recupero con le sole terapie farmacologiche e neuromotorie (“Tuttavia, è vero che alla luce degli esami EMG successivi (ex-pot sappiamo essere stata una neurotmesi od almeno un assonotmesi di tipo b-c dell'accessorio a valle della diramazione per il m. SCM) scarsissima davvero, se non nulla, sarebbe stata la possibilità di recupero con le sole terapie farmacologica e neuromotoria funzionale proposte dal curante” - cfr. pag. 10 della CTU). Pertanto, in ordine al comportamento post-operatorio tenuto dalla paziente, ben più convincibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato nell'ambito dell'ATP il quale, in considerazione delle modalità che caratterizzano la vicenda clinica in esame, ha totalmente escluso il concorso di altre cause nella determinazione degli attuali postumi invalidanti riportati, dovuti unicamente all'errata esecuzione dell'intervento chirurgico cui si era sottoposta: nella specie, il collegio peritale ha ritenuto che la ricostruzione della continuità anatomica-funzionale del nervo doveva effettuarsi entro 3-6 mesi dall'evento lesivo (cfr. pag. 17 dell'ATP) e, pertanto, non si ritiene rimproverabile il comportamento post-operatorio tenuto da consistito Parte_1 nell'avere ritardato di ulteriori quattro mesi l'espletamento di accertamenti volti a ricercare le cause di quei disturbi che, come detto, sono unicamente dipesi dall'errata esecuzione dell'intervento de quo. Una volta accertata la responsabilità sanitaria solidale della Struttura sanitaria e del chirurgo operatore, occorre, a questo punto, esaminare quali siano i danni effettivamente subiti dalla ricorrente Parte_1
Anche in riferimento al danno biologico, appaiono condivisibili le conclusioni della consulenza espletata in corso di ATP, all'esito della quale è stata accertata una IP attuale complessiva del 17%, valutata in base alle Linee Guida edite dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (per il rilevante il deficit di abduzione;
per la limitazione del movimento possibile fino a 60° della scapolo-omerale destra;
per il lieve danno funzionale a carico del muscolo sterno- cleidomastoideo). Ora, venendo alla liquidazione, si ritiene adeguato ricorrere ai criteri stabiliti dalle Tabelle di Milano 2024, arrivandosi alla seguente liquidazione del danno:
- IP 17% (età 39 anni, al momento del fatto, punto base € 3.450,98) = € 47.520,00. Con riferimento, invece, agli ulteriori danni non patrimoniali richiesti dall'attrice, va premesso che il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna. Il suddetto accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Costituisce consolidato principio quello secondo cui costituisce “duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III;
ordinanza nr. 9196/2018). Diversamente, con riferimento al danno morale, tale voce di danno “mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019). Ed infatti, sempre secondo la Suprema Corte, “il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato Per quanto attiene al profilo probatorio, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”. (Cass. S.U. n. 26972/2008). Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda risarcitoria del danno morale patito dall'attrice, la cui prova può ritenersi raggiunta in via presuntiva, considerata la natura dei traumi subiti (una lesione nervosa a carico del nervo accessorio spinale destro), l'entità del danno permanente subito (IP 17%) e la frustrazione da essa provata all'esito della diminuita funzionalità dell'arto superiore destro per effetto della malriuscita esecuzione di un intervento di non particolare complessità con conseguenti disagi nello svolgimento delle attività quotidiane. Tuttavia, dovendosi ricorrere al solo criterio presuntivo, in mancanza di specifici elementi di prova offerti da parte attrice, appare adeguato riconoscere la personalizzazione del danno morale (inteso come sofferenza interiore, pretium doloris) nella misura del 9,18% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, per la somma complessiva di € 51.882,33. Non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova in ordine alla sussistenza di circostanze del tutto peculiari ed eccezionali rispetto a quelle normalmente ricollegabili in relazione del tipo di lesione subita;
ed, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr., ex multis, Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046 e n. 15924 del 2022). Né parte attrice ha offerto alcuna prova riguardo al danno c.d. esistenziale, difettando in atti la prova dell'incidenza, in concreto, della lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo personale che relazionale, quindi "esterno", quale conseguenza del fatto illecito altrui. Sulla somma riconosciuta alla a titolo di risarcimento del danno biologico e Parte_1 morale, pari a complessivi € 51.882,33 – poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al mese di maggio 2024) - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. La rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995:
“gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di specie - devalutando (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 51.882,33 dal maggio 2024 (data di pubblicazione delle Tabelle) alla data del fatto (1.8.2013) - si arriva ad un importo di € 43.020,17; applicandosi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (dalla data del fatto del 1.8.2013 fino alla data del 21.05.2024, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 56.553,37; su tale somma, infine, devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Nessuna somma può essere, invece, liquidata a titolo di danno patrimoniale, in assenza di documentazione delle spese sostenute, come evidenziato dai consulenti. Infine, quanto alla questione posta in ordine alla polizza assicurativa stipulata tra il professionista e la compagnia Compagnia di Assicurazione con Controparte_3 Parte_3 CP_5 effetti dal 20.02.2014, non si ritiene che la stessa possa operare nel sinistro che ci occupa, in quanto dal contratto non emerge alcun obbligo della società di manlevare il medico assicurato nel caso di azioni risarcitorie direttamente esercitate nei suoi confronti dal soggetto danneggiato. In particolare, detta polizza risulta avere ad oggetto l'obbligo dell'assicuratore di “tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro per i quali l'Assicurato Parte_5 sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:
- dall'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza Aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati”. Pertanto, rimane estranea rispetto all'ambito oggettivo della garanzia l'azione risarcitoria promossa nei confronti del medico da parte dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda di manleva rivolta dal medico nei confronti della compagnia . Controparte_3 Parte_3
In definitiva, sulla base delle ragioni fin qui espresse, accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti e , quest'ultimi devono essere condannati, Controparte_3 Controparte_1 in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € Parte_1
56.553,37 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, secondo i valori minimi dei procedimenti cautelari, al netto della fase istruttoria e decisionale, per il procedimento di ATP, mentre, per il presente giudizio, secondo i valori minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale. Le spese delle CTU svolte nel presente giudizio e nel procedimento di ATP, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico dei resistenti, in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 nonché di così provvede:
[...] Controparte_9
I. accerta e dichiara la responsabilità sanitaria dei resistenti, e Controparte_3 [...]
per l'errata esecuzione dell'intervento Controparte_1 chirurgico di asportazione di un linfonodo avvenuto il 1.8.2013 e, per l'effetto, II. condanna, per l'effetto, e Controparte_3 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente
[...] Parte_1 della somma di € 56.553,37, a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale), oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. III. condanna, ex art. 91 c.p.c., i resistenti, e Controparte_3 [...]
in solido fra loro, alla rifusione, in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese di lite del procedimento di ATP, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.727,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, oltreché delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato;
IV. pone le spese delle CTU svolte nel presente giudizio e nel procedimento di ATP, liquidate come in atti, definitivamente a carico dei resistenti, e Controparte_3 [...]
in solido fra loro;
Controparte_1
V. rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della compagnia Controparte_3
, Compagnia di Assicurazione s.p.a.. Parte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Benevento, il 26.11.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano