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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 372/2023, a cui è riunita la causa R.L.P.A n. 377/2023, promosse da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della C.F._2 [...]
(C.f./P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Caraccioli ( , del Foro di C.F._3
Torino, con studio in Torino, Via Massena n. 94 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Piredda (C.F. ), sito in Oristano, via Carducci n. 12, C.F._4
- ricorrente -
contro
( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu e dall'Avv. Mario Nivola, in forza di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via Dorando Petri, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_2
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: come da rispettivi ricorsi introduttivi.
Nell'interesse di parte resistente: come da rispettive memorie difensive.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2023, notificato nei termini di legge,
[...]
, anche quale legale rappresentante e liquidatore della Parte_1 [...]
, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
emessa dall' – Sede di Oristano, n. OI- Controparte_3
001639435 - protocollo 9500.22/03/2023.0028504 notificatagli il 30.03.2023, con cui gli CP_3
era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 11.184,18 a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, in dipendenza dell'atto di accertamento prot. n. 9500.15/02/2019.0015365 del 25.02.2019, come notificato alla CP_3 società e dell'atto di accertamento prot. n. Controparte_1
9500.15/02/2019.0015364 del 26.02.2019, come notificato al sig. . CP_3 Parte_1
Con separato ricorso iscritto in data 28.04.2023 al n. R.G. 377/2023, , Controparte_1
anche quale legale rappresentante della , ha Controparte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_3
– Sede di Oristano, n. OI-001646091 - protocollo
[...] CP_3
9500.22/03/2023.0028505 notificatagli il 30.03.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 11.184,18 a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sempre per le stesse violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, in dipendenza accertamento prot. n. CP_3
Cont 9500.15/02/2019.0015363 del 15.02.2019 notificato alla società Controparte_1
e dell'atto di accertamento prot. n. 9500.15/02/2019.0015362 del
[...] CP_3
15.02.2019 notificato al sig. . Controparte_1
Il ricorrente ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione, per violazione del principio del “ne bis in idem” e duplicazione della richiesta di pagamento e di consequenziale procedura di riscossione, in quanto i richiamati avvisi di accertamento, fondanti l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, erano già stati preceduti dalla notifica, da parte dell' , a mezzo pec, CP_3
dei seguenti avvisi di addebito relativamente alle medesime mensilità e ai medesimi importi:
- n. 41020170010336233000, notificato in data 17.10.17, relativamente alle mensilità
12/2016 per un importo di € 3.908,00, 3/2017 per un importo di € 2.786,00, 4/2017 per un importo di € 4.018,00 e 5/2017 per un importo di € 2.273,00.
- n. 41020170011563429000, notificato in data 02/12/17, relativamente alle mensilità
2 6/2017 per un importo di € 3.880,00, 7/2017 per un importo di € 3.507,00 ed 8/2017 per un importo di € 2.264,00.
- n. 41020180000694237000, notificato in data 13/04/18, relativamente alle mensilità
9/2017 per un importo di € 2.218,00, 10/2017 per un importo di € 1.649,00 ed 11/2017 per un importo di € 1.141,00, oltre ad altre mensilità non oggetto dell'impugnata ordinanza- ingiunzione.
Successivamente, in data 7.10.2019, veniva notificata alla società
[...]
, intimazione di pagamento n. 11020199025336900/000, da Controparte_1
parte di - sede di Torino, la quale conteneva al suo interno gli Controparte_4
avvisi di addebito sopra richiamati e, nello specifico, gli avvisi n. 41020170010336233000, n.
41020170011563429000 e n. 41020180000694237000, con la quale intimazione l'Amministrazione Finanziaria richiedeva il relativo pagamento.
La parte ricorrente ha lamentato che, in tal modo, si era realizzata un'inammissibile e illegittima duplicazione di richiesta di pagamento e di consequenziale procedura di riscossione, con violazione del principio del “ne bis in idem”.
Inoltre, il ricorrente aveva provveduto a richiedere, a mezzo di apposita istanza, la rateizzazione degli importi contenuti negli avvisi di addebito medesimi, correttamente accolta da parte dell' , sebbene i piani di rateizzazione non fossero stati correttamente adempiuti CP_3
per mancata effettuazione, nella loro integralità, dei pagamenti relativi alle rate stabilite.
L' , nell'indicare il calcolo dell'ammontare delle sanzioni amministrative dovute dal CP_3
ricorrente, non aveva tenuto conto delle precedenti sanzioni calcolate ed irrogate e comunque già oggetto di rateazione o, comunque, non aveva adeguatamente motivato l'iter logico giuridico seguito per la determinazione del quantum della sanzione amministrativa irrogata con relativa e conseguente indeterminatezza della relativa richiesta impositoria.
Infine ha rilevato che la stessa si era ritrovata nell'impossibilità di CP_1
ottemperare correttamente i propri impegni economici e finanziari, ivi compresi i pagamenti
CP_ delle rate relative ai piani di rateizzazione richiesti e concessi dall' in ragione del fallimento della società Team 3R Ambiente s.r.l., a cui la ricorrente si era impegnata a fornire risorse umane necessarie allo svolgimento di servizi amministrativi, dietro pagamento di relativo corrispettivo per i servizi resi.
2. L' si è costituito in entrambi i giudizi domandando, nel merito, il rigetto delle CP_3 opposizioni e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a CP_2
3 irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
4. Previa riunione delle cause per ragioni di connessione, è stata fissata l'odierna udienza per la decisione.
§§§
5. L'opposizione è infondata.
Giova rilevare in linea generale che l'art. 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione ratione temporis vigente, così prevedeva: “
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate
e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso in esame, è pacifico e documentato che l' ha provveduto a notificare in data CP_3
2.03.2019 a , quale legale rappresentante/responsabile della Controparte_1 [...]
, l'atto di accertamento .9500.15/02/2019.0015362, Controparte_1 CP_3
nonché a notificare in data 25.2.2019 alla predetta società, quale obbligata in solido ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 689/1981, l'atto di accertamento .9500.15/02/2019.0015363, CP_3
con riferimento a violazioni relative ai seguenti periodi: 12/2016, 3/2017, 4/17, 5/17, 6/17, 7/17,
CP_ 8/17, 8/17, 9/17, 10/17 e 11/17 (v. docc. 2, 3, 4, 5 e 6 all. memoria dep. 30.04.2024 nel proc. R.G. 377/23).
Da tali accertamenti è scaturita l'ordinanza ingiunzione n. OI-001646091 prot.
4 .9500.22/03/2023.0028505, oggetto dell'opposizione iscritta al n. R.G. 377/23, con cui è CP_3
stato ingiunto a il pagamento della somma di € 11.184,18 quale sanzione Controparte_1
amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017.
Parimenti, è pacifico e documentato che l' ha provveduto a notificare in data CP_3
26.02.2019 a , in proprio e quale amministratore e legale rappresentante Parte_1
della l'atto di accertamento prot. n. 9500.15/02/2019.0015364, nonché CP_1 CP_3
a notificare l'atto di accertamento prot. n. 9500.15/02/2019.0015365 in data 25.02.2019 CP_3
alla società , quale obbligata in solido. Controparte_1
Da tali accertamenti è scaturita l'ordinanza ingiunzione n. OI-001639435 - protocollo CP_3
9500.22/03/2023.0028504, oggetto dell'opposizione iscritta al n. R.G. 372/23, con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 11.184,18 quale sanzione Parte_1
amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017.
Ebbene, si deve ritenere che legittimamente l' abbia proceduto a irrogare le sanzioni CP_3
amministrative oggetto delle ordinanze qui opposte, atteso che, a fronte della rituale notifica degli atti di accertamento sopra richiamati, è incontestato che gli odierni opponenti non hanno proceduto al versamento delle ritenute ivi indicate, di complessivo importo pari a euro 6.578,93, entro il termine di tre mesi previsto dal citato art. 2, comma 1-bis.
A differenti conclusioni non si può pervenire sulla base del fatto che sono stati notificati nei confronti degli odierni opponenti gli avvisi di addebito relativi alle inadempienze per il mese di dicembre 2016 e per i mesi da marzo a novembre 2017 e che è stata concessa dal concessionario della riscossione una dilazione di pagamento degli importi contenuti nei predetti avvisi di addebito.
A tale riguardo, l' ha rilevato che gli avvisi di addebito riguardano esclusivamente il CP_3
recupero dei contributi non corrisposti, mentre la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, cit. è volta a sanzionare un comportamento illecito costituito dal mancato versamento delle ritenute nelle tempistiche di legge. Di ciò si trae conferma dal fatto che mentre gli importi oggetto degli avvisi di addebito corrispondono al saldo (insoluto) delle denunce contributive, invece gli atti di accertamento riguardano il (minore) importo corrispondente alla sola quota di contribuzione a carico dei dipendenti, trattenuta illecitamente dal datore di lavoro.
Ad ogni modo, nel caso in esame, non vi è dubbio che la dilazione concessa inizialmente dall'agente della riscossione non abbia fatto venire meno la illiceità della condotta, ove si consideri che, pacificamente, poiché sono stati effettuati solo pochi pagamenti in sede di
5 CP_ dilazione (doc. 11, 12, 13 all. memoria , riconducibili alle somme oggetto degli avvisi di addebito, al momento della notifica degli atti di accertamento tutte le dilazioni risultavano già revocate per inadempimento nei versamenti, sicché non si potrebbe ritenere che, al termine fissato dal legislatore per evitare l'applicazione della sanzione amministrativa, di tre mesi dalla notifica dell'accertamento, possa essersi sostituito il termine per i versamenti rateali invece concesso in sede di dilazione, da cui gli interessati erano già decaduti.
È infondato anche il secondo motivo di opposizione, atteso che nelle ordinanze ingiunzione impugnate sono stati specificati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla base degli illeciti amministrativi contestati, dovendosi peraltro osservare che, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., bensì il rapporto sottostante, l'ordinanza-ingiunzione con cui l'Amministrazione irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario (Cass n. 2959 del 2016; v. già Cass.
n. 11280 del 2010).
Nel caso in esame, in ragione di quanto accertato, è stata irrogata ai trasgressori e alla società obbligata in solido la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 2, comma 1-bis del d.l.
n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per via dell'omesso versamento delle ritenute nel termine di tre mesi ivi indicato.
Dalle ordinanze in oggetto è pertanto chiaramente evincibile l'iter logico-giuridico che ha condotto l'amministrazione a ritenere sussistente l'illecito amministrativo contestato agli odierni ricorrenti.
Infine, appare ininfluente l'asserita situazione di crisi economico – finanziaria in cui si sarebbe trovata la società, in quanto l'illecito di omesso versamento delle ritenute certificate non è escluso dalla situazione di difficoltà finanziaria dell'imprenditore, che non configura un'ipotesi di causa di forza maggiore che esclude la responsabilità del trasgressore (v. Cass. pen. 12.06.2013, n. 37528; principio espresso dalla S.C. in relazione alla fattispecie penale, ma che è trasponibile anche alla fattispecie sanzionatoria depenalizzata) né rileva la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen, 3 luglio 2014, n. 31464).
5. Le spese si liquidano in dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014
6 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente svolta, per cui si giustifica una liquidazione secondo i medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva e secondo i minimi per la fase decisoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) rigetta le opposizioni proposte da e;
Parte_1 Controparte_1
b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida nell'importo di complessivi Euro 2.717,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 28/03/2025.
Il Giudice
Consuelo Mighela
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