Articolo 511 del Codice civile
Articolo 510Articolo 512
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19 aprile 1942
Art. 511.

(Spese).

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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