Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/06/2018, n. 14406
CASS
Ordinanza 5 giugno 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti.

Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore.

Commentari5

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Assegnazione casa familiare al coniuge superstite: giurisprudenza
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2024

  • 4Si può revocare un testamento in caso di adozione?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 gennaio 2023

  • 5EREDITA ' - Il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite
    https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 28 giugno 2018
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/06/2018, n. 14406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14406
Data del deposito : 5 giugno 2018

Testo completo