Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal "solvens"(o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IG NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARCHETTI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO CASCIANI, MAURO CASCIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RP DR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE EUROPA 98, presso lo studio dell'avvocato PACINI MARIO LUIGI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANMARIA CAMICI, per procura speciale del Dott. Notaio ROBERTO CENTINI di Roma dell'11/11/98 Rep.n.135971;
- resistente - avverso la sentenza n. 1210/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 4/10/96 depositata il 26/10/96 (RG.923/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato CARLO RIZZO (per delega avv.ti Casciani);
udito l'Avvocato GIAMMARIA CAMICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. SA AR, erede di ME ER, convenne in giudizio NA GH chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 145.717.225, oltre accessori, che la defunta aveva a quella trasferito in vita mediante due operazioni bancarie di "giroconto". Affermò che i trasferimenti, se considerati donazioni erano nulli per difetto della forma imposta dall'art. 782 c.c. e, se considerati pagamenti, erano privi di causa.
La convenuta negò che si trattasse di donazione o di versamento privo di causa e sostenne che competeva all'attrice provare che si vertesse in ipotesi in relazione alla quale l'accipiens era tenuta alla restituzione.
L'adito tribunale di Pistoia accolse la domanda sul rilievo che era nulla la donazione per difetto di forma e nullo l'atto di trasferimento per mancanza di causa.
2. Propose appello la GH sostenendo che il passaggio di una somma di denaro da un soggetto ad un altro è, di per sè, un fatto del tutto privo di sintomaticità in ordine al pagamento del debito o dell'indebito e che la causa debendi è presunta fino a prova contraria per il semplice fatto del pagamento.
Resistette la AR.
Con sentenza n. 1210 del 26.10.1996 la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame. Muovendo dalla premessa che il pagamento, come la sua promessa, non è causa sufficiente dell'attribuzione patrimoniale, la corte di merito ha osservato che "la prova cui è tenuto chi agisce in ripetizione non può riguardare l'inesistenza di tutte le cause in astratto considerate idonee dall'ordinamento giuridico", giacché tanto "equivarrebbe a riconoscere il pagamento come giuridicamente autosufficiente, come negozio astratto, non richiedente altra ragione giuridica che se stesso".Sicché, o si ammette che il tema della prova da offrirsi dal LV che agisce in ripetizione sia indicato dall'accipiens, con l'onere processuale del LV di provare che la indicata causa dell'attribuzione è inesistente o inidonea a giustificarla;
ovvero si riconosce - addivenendosi comunque allo stesso risultato - che la facoltà di scelta del tema di prova va effettuata dall'attore che agisca in ripetizione, cui il convenuto può reagire indicandone uno diverso. Nella specie l'accipiens non aveva indicato quale fosse il rapporto giustificativo dell'attribuzione patrimoniale (diverso dalla donazione invalida) da dimostrare inesistente o invalido, sicché il thema probandi restava quello indicato dal LV (rappresentato dalla donazione nulla per vizio di forma).
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione NA GH sulla base di un unico motivo.
L'intimata ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica del controricorso, non potuta effettuare per la sopravvenuta morte del domiciliatario.
La corte ha respinto l'istanza sul rilievo che la rimessione in termini concerne solo la fase istruttoria del procedimento (art. 184 bis c.p.c.) e non la proposizione dell'impugnazione (Cass., n. 5197
del 1998). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1988 c.c., che la preoccupazione della corte di merito, secondo la quale l'astrazione processuale dalla causa si trasformerebbe in astrazione materiale dalla causa stessa se il convenuto in ripetizione dovesse dare la prova dell'inesistenza di tutte le cause astrattamente idonee a giustificare l'attribuzione patrimoniale, è destinata a dissolversi di fronte alla considerazione che l'erede del LV avrebbe dovuto provare solo ciò che aveva affermato: che, cioè, la somma era stata data a titolo di donazione.
La corte d'appello avrebbe dovuto invece uniformarsi al consolidato insegnamento della corte di legittimità in tema di condictio indebiti, secondo il quale nella ripetizione dell'indebito oggettivo incombe all'attore l'onere di provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza della causa debendi, originaria o successiva (vengono semplificativamente indicate: Cass., nn. 4276/83, 12/80, 963/79, 3003/78, 91/72).
2. La censura è infondata.
La ricorrente oppone alle considerazioni della corte di merito in ordine all'impossibilità della prova dell'assenza di una serie indefinita di cause astrattamente idonee a giustificare l'attribuzione il rilievo che l'attrice in ripetizione avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare che si era trattato di una donazione. Ma tanto è in contrasto con la posizione di chi agisca in ripetizione di indebito oggettivo, posto che il fondamento dell'azione sta nell'assenza e non già nella sussistenza di una causa giustificativa della realizzata attribuzione patrimoniale. L'assunto della ricorrente nasconde in realtà un vizio logico: se, invero, la donazione fosse stata nella specie un titolo valido (perché di modico valore ovvero perché fatta per atto pubblico) non avrebbe avuto alcun senso pretendere che il LV desse, egli stesso, la prova dell'infondatezza della propria pretesa alla restituzione. È allora evidente che il fatto giustificativo della pretesa restitutoria del LV è costituito dalla invalidità del titolo ipotizzato e che il suo onere probatorio si sostanzia nella dimostrazione di quella invalidità. Dimostrazione nella specie superflua, posto che la nullità per vizio di forma della donazione di non modico valore (secondo l'effettuato apprezzamento del giudice del merito) che non sia fatta per atto pubblico direttamente discende dal disposto di cui all'art. 782 c.c.. 2.1. Sicché il problema resta quello di rendere compatibile l'inversione dell'onere della prova circa la causa del pagamento effettuato con l'impossibilità della prova, da parte di chi invochi la condictio indebiti ex art. 2033 c.c., di qualunque titolo che lo giustifichi.
La soluzione offerta dalla corte di merito è corretta giacché l'astrazione processuale della causa non comporta anche l'inversione dell'onere di deduzione dei fatti da cui detta causa sia costituita (Cass., 28.2.1987, n. 2159). Il principio secondo il quale incombe all'attore in ripetizione di provare, oltre al fatto materiale del pagamento effettuato, l'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo, ovvero il venir meno della causa debendi (cfr., in particolare, Cass., n. 7027/97 e 1690/84) presuppone che il thema probandum risulti già specificamente individuato. Ma quando il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal LV (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 1999.